Sentenza 25 settembre 2000
Massime • 1
La confisca obbligatoria prevista nel caso di condanna (o di applicazione della pena su richiesta) per determinati reati dall'art. 12 sexies del D.L.8 giugno 1992 n.306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992 n.356 (articolo aggiunto dall'art.2 del D.L.20 giugno 1994 n.399, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1994 n.501), può cadere solo su beni che di fatto appartengano al condannato e sui quali egli sia in grado di esercitare una qualificata signoria, a prescindere dal formale titolo giuridico e financo dalla stessa materiale detenzione; e ciò in quanto l'istituto in questione - come già posto in evidenza dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n.18 del 1996 - presenta "struttura e presupposti diversi dall'istituto generale previsto dall'art.240 cod.pen.", giacché il necessario vincolo di pertinenzialità tra cose e reato, posto a fondamento della confisca "ordinaria", si dissolve totalmente nella particolare ipotesi di confisca prevista dalla norma speciale in discorso, assumendo per quest'ultima risalto non più la correlazione tra un determinato bene ed un certo reato, ma il ben diverso nesso che si stabilisce tra il patrimonio "ingiustificato" e la persona nei confronti della quale sia stata pronunciata condanna o disposta l'applicazione della pena. (Nella specie, enunciando tali principi, la S.C. ha annullato con rinvio, per vizio di motivazione sulla prova dell'interposizione, l'ordinanza di confisca di un bene formalmente intestato ad una società alla quale era stata attribuita dal giudice di merito una funzione di mera copertura di traffici illeciti senza però dimostrare che essa fosse anche lo strumento mediante il quale il condannato si fosse assicurata la disponibilità del bene confiscato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2000, n. 5263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5263 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEPIELLI TORQUATO Presidente del 25/09/2000
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere N. 5263
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO Consigliere N. 07713/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VE LO NEL PROC.PEN.C/ n. il 20.04.1920
2) TT TO n. il 18.02.1960
3) RC AN NEL PROC.PEN.C/
avverso ordinanza del 14.06.1999 G.I.P. TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO OSSERVA
Con ordinanza del 14 giugno 1999, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio ha disposto la confisca di un natante a norma dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992. Ha rilevato a tal proposito il giudice a quo che tale imbarcazione era stata sottoposta a sequestro mentre si trovava nelle disponibilità di persona nei confronti della quale era stata applicata la pena, a norma dell'art. 444 cod.proc.pen., per il reato di importazione di sostanza stupefacente;
che la società LA IA LIMITED, apparente proprietaria del natante, doveva reputarsi società di comodo, sicché i successivi proprietari, che avevano acquistato le quote di detta società mentre l'imbarcazione si trovava sotto sequestro e ne era prevedibile la confisca, non potevano essere considerati terzi in buona fede;
che il bene doveva quindi reputarsi con certezza appartenente a persone non identificate che avevano organizzato e partecipato al traffico dello stupefacente. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i legali rappresentanti della società LA IA LIMITED, formulando varie censure. I ricorrenti lamentano anzitutto la circostanza che il provvedimento impugnato avrebbe motivato in termini del tutto apodittici il ritenuto coinvolgimento della società stessa nel traffico di stupefacenti, omettendo di verificare con rigore - al di là di mere illazioni - la circostanza che nella specie si trattava di bene appartenente a soggetto estraneo al reato. Il natante, si afferma ancora, non avrebbe potuto essere confiscato a norma dell'art. 240, secondo comma, cod.pen. - disposizione, questa, applicabile anche in sede di "patteggiamento"- perché lo stesso indubbiamente non costituiva ne' il prezzo del reato, ne' un bene intrinsecamente criminoso. Si lamenta, infine, l'erronea applicazione dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, in quanto tale norma è volta a consentire, anche in caso di sentenza di patteggiamento, la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato, mentre nella specie è certo che l'imbarcazione aveva rappresentato lo strumento per commettere il reato.
Il ricorso, pur se per profili non coincidenti con la integralità delle censure, deve essere accolto.
La disposizione di legge posta a base del provvedimento di confisca, oggetto della odierna impugnativa, ha dietro di sè una lunga e tormentata "storia" che val la pena sommariamente ripercorrere, giacché da essa possono trarsi utili spunti ricostruttivi al fine di verificare portata, limiti e ragion d'essere di un istituto - quale è quello delineato dal l'art. 12 -sexies del d.l. n. 306 del 1992 - alla cuì esatta comprensione ed inquadramento dogmatico fanno senz'altro velo non poche ambiguità di fondo. Il legislatore del 1992, nel quadro di "una complessa manovra normativa volta ad adottare misure idonee a fronteggiare, sul piano della prevenzione e della repressione, il gravissimo fenomeno della criminalità organizzata, spintosi ad una 'aggressione che aveva raggiunto livelli ormai assolutamente intollerabili' (XI Legislatura, Atto Senato n.328, pag. 11)" (v. Corte cost., sent. n. 48 del 1994), aveva infatti approntato, fra l'altro, una apposita e singolare fattispecie nell'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.l. n. 306 del 1992, in virtù della quale la semplice pendenza del procedimento penale per taluni delitti, comportava l'assoggettamento a sanzione penale nei confronti di coloro che, anche per interposta persona fisica o giuridica, fossero risultati "essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non po(tessero) giustificare la legittima provenienza". L'epilogo di tale bizzarra fattispecie - la cui struttura, peraltro, legittimava appieno il sequestro preventivo e la confisca proprio di quei beni la cui "sospetta" origine costituiva al tempo stesso elemento costitutivo del reato - è fin troppo nota: con la richiamata sentenza n. 48 del 1994, infatti, la Corte costituzionale ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma in questione, per l'evidente contrasto che la medesima presentava rispetto al principio di presunzione di non colpevolezza, sancito dall'art. 27, secondo comma, della Carta fondamentale. L'intento, dunque, di aggredire i patrimoni e le possidenze ingiustificate di soggetti inquisiti per reatì riconducibili al crimine organizzato - obiettivo, questo, dichiaratamente perseguito dal legislatore del 1992, sia pure attraverso la "scorciatoia" rappresentata dalla configurazione di una fattispecie ad hoc, strutturata quale reato di mero sospetto, per di più "presunto", perché raccordato alla amorfa qualità di indagato - finiva dunque per risultare, a seguito dell'intervento demolitorio operato dal Giudice delle leggi, privato di un significativo strumento, giacché, a fronte di quel rimedio tanto celere e penetrante, non residuava nel sistema altro che il ben diverso spazio offerto dalle misure di prevenzione e dal relativo, autonomo procedimento applicativo.
Da ciò l'avvio di un iter parlamentare, conclusosi con la conversione in legge del d.l. n.399 del 1994, reiterativo di altri due analoghi decreti legge non convertiti (nn. 123 e 246 del 1994) ed introduttivo della norma qui in esame, la cui formulazione fu appunto motivata dalla necessità di apprestare nuove disposizioni che fossero in grado, per un verso, di realizzare "le medesime finalità che si volevano raggiungere con la precedente norma: quelle di consentire che, dinanzi ad una situazione di evidente sproporzione tra beni e reddito, fosse possibile, nel corso del processo penale per reati di criminalità organizzata o a questa collegati, aggredire con provvedimenti ablativi i patrimoni illecitamente costituiti" (v. Relazione al disegno di legge n. 1848/S, di conversione del d.l. n.123 del 1994); e, sotto altro profilo, di recepire le precise ed ineludibili indicazioni offerte dalla Corte costituzionale, così evitando il riproporsi dei profili di illegittimità che avevano afflitto l'art.12quinquies, secondo comma, del d.l. n. 306 del 1992. Tutto ciò sta quindi a denotare un continuum, quanto meno negli obiettivi perseguiti, tra l'originario archetipo e l'istituto poi coniato, consentendo dunque di ricomporre agevolmente l'alveo finalistico all'interno del quale la confisca ex art. 12-sexies è chiamata ad operare: vele a dire quello di offrire, allo stesso giudice del processo, uno strumento di ablazione obbligatoriamente attivabile, quando, tra la persona del condannato per taluni delitti "qualificanti" ed i beni di sua spettanza, intervengano elementi tali da rendere ambigua l'origine legale delle relative fonti di approvvigionamento. La "qualità" della condanna qualifica dunque a sua volta il patrimonio, rendendolo in sè "sospetto", e quindi aggredibile, in presenza di determinate condizioni: il che, evidentemente, presuppone la diretta riferibilità dei beni alla persona, giacché, ove così non fosse, si interromperebbe proprio quel nesso biunivoco sul quale si fonda la ratio dell'istituto. Un simile postulato è, d'altra parte, chiaramente desumibile dalla stessa struttura in cui si articola la norma. I beni di cui è possibile disporre la confisca sono, infatti, soltanto quelli dei quali il condannato, "anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare in valore sproporzionato al proprio reddito ..." vale a dire i beni che di fatto "appartengano" al condannato e sui quali egli è concretamente in grado di esercitare una qualificata signoria, a prescindere dal formale titolo giuridico e, financo, dalla stessa materiale detenzione. Ne deriva, dunque, all'evidenza, che il provvedimento di confisca disciplinato dall'art. 12-sexies presenta "struttura e presupposti diversi dall'istituto generale previsto dall'art. 240 cod.pen." (v. Corte cost., ordinanza n. 18 del 1996), giacché il necessario vincolo di pertinenzialità tra cose e reato, posto a fondamento della confisca "ordinaria", si dissolve totalmente nella particolare ipotesi di confisca che viene qui in discorso, assumendo per essa risalto, non più la correlazione tra un determinato bene ed un certo reato, ma il ben diverso nesso che si stabilisce tra patrimonio "ingiustificato" e la persona nei confronti della quale è stata pronunciata condanna per taluni delitti.
Poco importa, dunque, agli effetti del presente scrutinio, verificare se nella specie la confiscabilità dei beni, prescindendo da qualsiasi necessario collegamento con i reati presupposto, finisca per assegnare alla misura de qua connotazioni di ordine general- preventivo, traslando un apprezzamento di pericolosità in rem in un giudizio di pericolosità in personam. Ciò che rileva è che la misura stessa non può che prendere in considerazione i beni che appartengano - nel senso già delineato - al patrimonio del condannato.
Ebbene, l'ordinanza impugnata oblitera in motivazione siffatto doveroso esame, contraddittoriamente oscillando fra tre assunti non componibili alla luce dei principi innanzi affermati. Da un lato, infatti, si afferma che il bene confiscato è stato sottoposto a sequestro mentre si trovava nella disponibilità del condannato;
sotto un secondo profilo, si deduce che la società, apparente proprietaria del natante, e odierna ricorrente, altro non fosse che "una casella postale che faceva capo a società di copertura"; in terzo luogo, e quale conclusivo assunto, si afferma essere quel bene con certezza appartenente "a soggetti ignoti, organizzatori e correi nel traffico dello stupefacente".
Motivazione, dunque, incoerente, agli effetti che qui rilevano e per le considerazioni già svolte, e che pertanto impone l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al giudice del merito.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Busto Arsizio.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2000