Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2000, n. 5263
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Sentenza 25 settembre 2000

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La confisca obbligatoria prevista nel caso di condanna (o di applicazione della pena su richiesta) per determinati reati dall'art. 12 sexies del D.L.8 giugno 1992 n.306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992 n.356 (articolo aggiunto dall'art.2 del D.L.20 giugno 1994 n.399, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1994 n.501), può cadere solo su beni che di fatto appartengano al condannato e sui quali egli sia in grado di esercitare una qualificata signoria, a prescindere dal formale titolo giuridico e financo dalla stessa materiale detenzione; e ciò in quanto l'istituto in questione - come già posto in evidenza dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n.18 del 1996 - presenta "struttura e presupposti diversi dall'istituto generale previsto dall'art.240 cod.pen.", giacché il necessario vincolo di pertinenzialità tra cose e reato, posto a fondamento della confisca "ordinaria", si dissolve totalmente nella particolare ipotesi di confisca prevista dalla norma speciale in discorso, assumendo per quest'ultima risalto non più la correlazione tra un determinato bene ed un certo reato, ma il ben diverso nesso che si stabilisce tra il patrimonio "ingiustificato" e la persona nei confronti della quale sia stata pronunciata condanna o disposta l'applicazione della pena. (Nella specie, enunciando tali principi, la S.C. ha annullato con rinvio, per vizio di motivazione sulla prova dell'interposizione, l'ordinanza di confisca di un bene formalmente intestato ad una società alla quale era stata attribuita dal giudice di merito una funzione di mera copertura di traffici illeciti senza però dimostrare che essa fosse anche lo strumento mediante il quale il condannato si fosse assicurata la disponibilità del bene confiscato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2000, n. 5263
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5263
    Data del deposito : 25 settembre 2000

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