Articolo 8 della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Articolo 7 sexiesArticolo 15
Versione
1 gennaio 2002
>
Versione
1 gennaio 2020
>
Versione
20 agosto 2022
>
Versione
1 gennaio 2024
>
Versione
30 marzo 2024
Art. 8. Tutela dell'integrita' patrimoniale 1. L'obbligazione tributaria puo' essere estinta anche per compensazione. (15) (21)
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire ne' prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile .
4. L'amministrazione finanziaria e' tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti ((, incluse le scritture contabili)) , stabilito a soli effetti tributari, non puo' eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione ((o utilizzazione)) . ((Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilita' per l'amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione.)) 6. Con decreto del Ministro ((dell'economia e)) delle finanze, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ((...)) sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall' articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441 , sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non e' previsto.

1. L'obbligazione tributaria puo' essere estinta anche per compensazione. (15) (21) ((23)) 2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire ne' prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile .
4. L'amministrazione finanziaria e' tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, incluse le scritture contabili, stabilito a soli effetti tributari, non puo' eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilita' per l'amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall' articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441 , sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non e' previsto.

-------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 , come modificato dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , ha disposto (con l'art. 17, comma 2-quater) che "In deroga alle previsioni di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell' articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata".
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 2-quinquies) che "In deroga alle previsioni di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell' articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione". -------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 , come modificato dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213 , ha disposto (con l'art. 17, comma 2-quater) che "In deroga alle previsioni di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata". -------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 , come modificato dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , ha disposto (con l'art. 17, comma 2-quater) che "In deroga alle previsioni di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell' articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata".
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 2-quinquies) che "In deroga alle previsioni di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell' articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione". -------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 , come modificato dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213 , ha disposto (con l'art. 17, comma 2-quater) che "In deroga alle previsioni di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata". -------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 , come modificato dal D.L. 29 marzo 2024, n. 39 , ha disposto (con l'art. 37, comma 49-quinquies) che "In deroga all' articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell' articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e dell' articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, e' esclusa la facolta' di avvalersi della compensazione di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza".
D.L. 29 marzo 2024, n. 39 , ha disposto (con l'art. con l'art.4, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 2024.
Entrata in vigore il 30 marzo 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente