Sentenza 15 ottobre 2003
Massime • 2
Nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personale nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il giudice può utilizzare le sentenze pronunciate nei confronti del proposto che sia stato assolto con la formula dell'insufficienza o contraddittorietà della prova, ma in tal caso la verifica dell'effettiva consistenza e sintomaticità degli indizi di appartenenza al sodalizio mafioso deve essere condotta sulle risultanze probatorie acquisite nel giudizio penale e sulle reali ragioni del convincimento di non colpevolezza espresso dai giudici di merito (nella specie, la Corte ha ritenuto gravemente carente di motivazione il decreto con cui era stata disposta la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in base al tenore delle formule assolutorie - e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia -, senza che fossero nemmeno acquisite, per essere valutate, le motivazioni delle sentenze).
In tema di provvedimenti di natura patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe all'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente,ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione,funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto; disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento "uti dominus" del medesimo proposto, in contrasto con l'apparente titolarità del terzo, dev'essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare (nella specie, i beni risultavano intestati al proposto assieme ai suoi prossimi congiunti e la Corte ha annullato il decreto di confisca, in quanto gli elementi dimostrativi dell'assunto accusatorio circa l'intestazione fittizia dei beni erano rappresentati unicamente dalla mancanza di contestazioni sulla riferibilità dei beni oggetto di provvedimento ablativo al prevenuto, senza che la effettiva disponibilità risultasse da elementi fattuali, specifici e convergenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 43046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43046 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BARDOVAGNI PAOLO - PRESIDENTE -
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO - CONSIGLIERE -
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - CONSIGLIERE -
3. Dott. VANCHERI ANGELO - CONSIGLIERE -
4. Dott. CANZIO OV - CONSIGLIERE -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO PP N. IL 03/01/1944;
2) RO IN N. IL 23/01/1950;
3) VA CE N. IL 04/10/1948;
4) RO OV N. IL 16/08/1972;
5) RO OV N. IL 24/08/1962;
6) RO OV N. IL 10/12/1970;
7) RO IA N. IL 20/03/1972;
8) RO TO N. IL 23/09/1974;
avverso DECRETO del 17/05/2002 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CANZIO OV;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- La Corte d'appello di Palermo con decreto in data 17.5.2002 confermava quello 13.3.2000 del locale Tribunale, con il quale era stata applicata ad NI PE la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni quattro ed era stata ordinata la confisca del patrimonio aziendale della Mercato Mobili s.r.l., di unità immobiliari ed altri beni (dei quali era stato disposto il sequestro nel corso del procedimento) intestati allo stesso ed ai prossimi congiunti indicati in epigrafe.
Il giudizio di pericolosità sociale, qualificata dall'appartenenza dell'NI all'associazione mafiosa 'Cosa nostra', era motivato con riferimento alla condanna risalente al 1981 per il delitto di cui all'art. 416 c.p. finalizzato alla commissione di reati contro il patrimonio, commesso nel 1974, ed alle successive assoluzioni degli anni 1991, 1996 e 2001, pronunziate ex art. 530.2 c.p.p. per insufficienza delle prove acquisite in ordine al reato associativo e ad episodi omicidiari mafiosi, valorizzandosi le convergenti propalazioni accusatorie dei collaboratori UT, DR, CA, BO e UZ che indicavano il proposto come appartenente alla famiglia mafiosa di Porta Nuova, ed alle accertate frequentazioni nel 1988 e nel 1992 di taluni esponenti mafiosi. Indizi, questi, ritenuti sintomatici dell'attuale inserimento del prevenuto nel sodalizio mafioso, di per sè compatibile con le non buone condizioni di salute del medesimo, affetto da cardiopatia ischemica, diabete mellito ed altro.
Quanto alla misura patrimoniale, premessa l'inoperatività del termine decadenziale di cui all'art.
2-ter, comma 3, 1. 575/65 in caso di confisca disposta contestualmente alla misura personale, la Corte distrettuale, dopo avere dato atto dell'assenza di contestazioni da parte degli intervenuti circa la riferibilità al prevenuto di tutti i beni, pure intestati a terzi, sottolineava l'assoluta incompatibilità degli investimenti e delle acquisizioni patrimoniali con i modestissimi redditi dichiarati al fisco: sì che essi costituivano reimpiego di capitali illecitamente acquisiti, a nulla rilevando la consistenza extracontabile, accertata in sede peritale, degli ingenti flussi finanziari sottratti al fisco in evasione delle imposte, ne' il successivo condono 'tombale' effettuato dal contribuente.
2.- I difensori degli interessati hanno proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto, denunziando l'illegittimità della misura di prevenzione per entrambi i profili, personale e patrimoniale.
Da un lato, si contesta la sussistenza del presupposto della attuale pericolosità sociale di NI PE, essendosi attribuita valenza indiziaria alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia nonostante le plurime pronunce assolutorie emesse in merito alla sua presunta affiliazione all'associazione mafiosa 'Cosa nostra', senza che le motivazioni delle medesime sentenze fossero state acquisite ed apprezzate, ne' le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori sottoposte ad autonoma valutazione da parte del giudice della prevenzione. Dall'altro, ribadita l'inosservanza del termine stabilito dall'art.
2- ter, comma 3, 1. 575/65, si sostiene che la documentazione extracontabile, presa in esame dai periti, evidenzierebbe il sicuro collegamento dell'apparente sproporzione fra redditi dichiarati e investimenti patrimoniali all'evasione fiscale del gruppo facente capo alla Mercato Mobili s.r.l., ed inoltre che i prossimi congiunti del proposto sarebbero stati ritenuti intestatari fittizi dei beni di cui erano titolari, senza indicazione di alcuna ragione a sostegno di siffatta presunzione. 3.- Il ricorso merita accoglimento per le ragioni e nei limiti appresso indicati. Osserva innanzi tutto il Collegio che, a fronte dei rilievi difensivi circa le sopravvenute sentenze di proscioglimento del proposto in ordine a tutti gli addebiti di partecipazione a 'Cosa nostra' ed a taluni omicidi mafiosi, i giudici della prevenzione si sono limitati a prendere in esame le convergenti propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia e l'astratto tenore delle formule assolutorie enunciate nei relativi dispositivi ex art. 530.2 c.p.p., senza tuttavia acquisire e leggere le motivazioni delle relative sentenze: produzione documentale, questa, certo non esigibile ex adverso, per la sua stretta inerenza al percorso motivazionale proprio del decreto di prevenzione. I giudici della prevenzione si sono così sottratti all'obbligo di apprezzare le risultanze probatorie acquisite in quei giudizi di cognizione e le reali ragioni del convincimento di non colpevolezza espresso dai giudici di merito, omettendo indebitamente di procedere alla necessaria verifica, cognita causa, dell'effettiva consistenza e sintomaticità degli indizi di appartenenza dell'NI al sodalizio mafioso, indicati essenzialmente nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
La motivazione dell'impugnato decreto, sul punto, si palesa pertanto gravemente lacunosa e, per taluni versi, meramente apparente. 4.- Quanto al tema della misura di prevenzione patrimoniale, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione difensiva di nullità per pretesa inosservanza del termine decadenziale fissato dall'art.
2-ter, comma 3, l. n. 575 del 1965 (essendo ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il termine annuale si applica solo nel caso in cui la misura personale e quella patrimoniale non vengono emanate contestualmente: v., per tutte, Sez. Un., 13.12.2000 n. 36, Madonia), merita di essere innanzi tutto ribadita la soluzione interpretativa elaborata con plurime decisioni da questa Corte per l'ipotesi in cui "i beni sequestrati appartengono a terzi" (Sez. I, 16.4.1996, Biron, rv. 204903; Sez. I, 10.11.1997, Faraone, rv. 208941; Sez. V, 28.3.2002, Ferrara, rv. 221682). Nell'ipotesi di beni intestati a terzo, ma che si assume siano nella disponibilità di persona sottoposta a misura di prevenzione personale -in quanto indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso- e, come tali, soggetti a confisca ove non se ne dimostri dall'interessato la legittima provenienza, l'indagine al fine di disporre la misura di prevenzione reale deve essere rigorosa, anche se i terzi intestatari siano soggetti che abbiano vincoli di parentela o di convivenza con il proposto, per i quali pure è più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l'effettiva disponibilità dei beni, diretta o indiretta, da parte del medesimo. In tali situazioni la confisca investe beni che in tutto o in parte possono essere di un soggetto che non è indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, sicché non viene applicata nei suoi confronti la misura di prevenzione personale. Ed allora sarebbe illogico ed improprio gravare la stessa persona, immune da censure sotto il profilo della pericolosità sociale e dell'indizio di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, della misura di prevenzione patrimoniale, imputandogliela in proprio con metodologia -in punto di prova- tipica del giudizio di pericolosità, in riferimento alla presunzione connessa a tale giudizio, che può essere superata solo con la dimostrazione da parte dell'interessato della legittima provenienza dei beni sequestrati. Incombe dunque sull'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, ai fini dell'operatività nei confronti del terzo del sequestro e della successiva confisca, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, sì che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al prevenuto e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. L'indagine del giudice della prevenzione dev'essere intensa ed approfondita in merito alla effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del bene, che equivale al comportamento uti dominus del prevenuto in contrasto con l'apparente titolarità del terzo, in quanto il giudice, in siffatte ipotesi, ha l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo 4 circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene.
Alla stregua dei principi suesposti, con riferimento alla confisca del patrimonio aziendale della società Mercato Mobili s.r.l. e dell'ingente patrimonio mobiliare e immobiliare intestato ai congiunti del proposto, si riscontrano obiettivi vizi del decreto impugnato rilevanti in sede di legittimità.
Ed invero, il giudice della prevenzione si è sottratto all'obbligo di individuare gli elementi dimostrativi dell'assunto accusatorio circa le fittizie intestazioni dei beni, mediante il mero riferimento, metodologicamente non corretto per il cennato criterio di ripartizione dell'onere probatorio in materia, alla "mancanza di contestazioni sulla riferibilità al prevenuto di tutti i beni sottoposti dal Tribunale a provvedimento ablativo", non spiegando affatto da quali specifici e convergenti elementi fattuali abbia tratto le conclusioni sulla concreta ed effettiva disponibilità, diretta o indiretta, del proposto.
Il provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio per nuovo esame in ordine ad entrambi i profili suindicati.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Palermo.
Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 15 ottobre 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 NOVEMBRE 2003.