Sentenza 27 agosto 1999
Massime • 3
In tema di servitù di elettrodotto imposta con decreto prefettizio di asservimento, la causa di opposizione alla stima della relativa indennità rientra nella competenza della Corte d'Appello in unico grado, ancorché la procedura seguita per la misura di asservimento sia stata quella di cui alla legge n. 2359 del 1865, posto che l'art. 4 della legge n. 247 del 1974 estese la disciplina del titolo secondo della legge n. 865 del 1971 a tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere ed interventi dello Stato e degli enti pubblici (nella specie la Suprema Corte ha rilevato che era pacifico che l'indennità in sede amministrativa era stata determinata con ricorso alla stima dell'U.T.E. ai sensi degli artt. 15 e 16 della citata legge n. 865 del 1971 e che nel provvedimento ablatorio prefettizio si richiamava proprio il suddetto art. 4 della legge n. 247 del 1974).
L'indennità di asservimento di un fondo, dovuta per la costituzione di una servitù di elettrodotto, si deve commisurare non già al suo valore venale, bensì alla indennità di esproprio determinata secondo i criteri dell'art. 5 - bis della legge n. 359 del 1992, giustificandosi tale conclusione sia per il carattere generale di quei criteri, sia perché sarebbe irragionevole e lesivo del principio costituzionale di eguaglianza, attribuire al titolare del fondo asservito un'indennità maggiore di quella di espropriazione, che compete al proprietario espropriato. In particolare, i criteri di cui al suddetto art. 5 - bis della legge n. 359 del 1992 trovano applicazione, quanto alle aree edificabili, in forza della diretta valenza generale di tale norma, e, quanto alle aree agricole o comunque non edificabili, in virtù del rinvio, contenuto nel quarto comma dello stesso art. 5 - bis, al titolo secondo della legge n. 865 del 1971 e successive modifiche. L'applicazione dei criteri dell'art. 5 - bis deve aver luogo per tutte e tre le componenti della indennità di asservimento, come individuate dalla norma dell'art. 123 del R.D. n. 1775 del 1933, cioè sia per la valutazione relativa alla diminuzione di valore dell'immobile a causa della imposizione della servitù, sia per quella relativa al quarto del valore concernente la parte strettamente necessaria per il servizio delle condutture, sia per quella concernente le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture o da cabine o da costruzioni di qualsiasi genere e relative eventuali zone di rispetto.
Ove la sentenza determinativa dell'indennità di espropriazione sia stata pronunciata nei confronti di proprietari diversi di beni distinti, ancorché assoggettati ad una procedura ablatoria con un unico provvedimento, la proposizione dell'impugnazione soltanto da parte o nei confronti di alcuni degli espropriati, non integra una fattispecie riconducibile all'art. 331 cod. proc. civ., bensì una fattispecie disciplinata dall'art. 332 stesso codice, cioè un'ipotesi di causa scindibile, poiché le situazioni giuridiche facenti capo a ciascuno dei diversi proprietari espropriati si pongono in posizione di reciproca autonomia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/1999, n. 8989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8989 |
| Data del deposito : | 27 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO Presidente
Dott. Enrico PAPA Cons. Relatore
Dott. Ugo VITRONE Consigliere
Dott. Donato PLENTEDA Consigliere
Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 6876 R.G. 1997, proposto da
EL S.P.A., con sede in Roma, in persona dell'Institore ing. Salvatore Machì, legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliata in Roma alla via E.Q. Visconti 99, presso l'avv. Ernesto CONTE, che, unitamente all'avv. Giovanni PATERNÒ, la rappresenta e difende, con procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BONIFICHE E GESTIONI IN AGRO ROMANO (B.G.A.A.R.) S.P.A., con sede in Roma, in persona del Presidente del C.d.A. Gabriella Vaselli, legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Banchi Nuovi 39, presso l'avv. Giuseppe JANNETTI DEL GRANDE, unitamente all'avv. Renato IANI, che la rappresenta e difende, in virtù di procura del 25 giugno 1997, in calce al controricorso;
RINASCIMENTO S.R.L., con sede in Roma, in persona dell'Amministratore unico Enzo Celiberti, legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall'avv. Pasquale FRISINA, domiciliatario in Roma alla via Bruno Buozzi 99;
- controricorrenti -
e
MARINA DI ROMA S.R.L., con sede in Roma;
SOCIETÀ COOPERATIVA GIARDINO DI ROMA a r.l., con sede in Roma;
- intimate -
nonché
BO IA, quale erede di BO AN, rappresentata e difesa, con procura a margine del controricorso, dall'avv. AU PALANDRI, domiciliatario in Roma alla piazza Navona 49;
- controricorrente -
e sul ricorso iscritto al n. 8506 R.G. 1997, proposto da
RINASCIMENTO S.R.L., come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata;
- ricorrente incidentale -
contro
EL S.P.A., con sede in Roma;
SOCIETÀ COOPERATIVA GIARDINO DI ROMA a r.l., con sede in Roma;
MARINA DI ROMA S.R.L., con sede in Roma;
BONIFICHE E GESTIONI AGRICOLE IN AGRO ROMANO S.P.A., con sede in Roma;
BO IA, nella indicata qualità, residente in [...];
ON ROMUALDO, residente in [...];
FALLIMENTO DI PETRONI MADDALENA, in persona del Curatore Avv. Gregorio Iannotta;
PINTO CLAUDIO, residente in [...];
SO.RA.IN. CECCHINI S.P.A., con sede in Roma alla via Poggio Fiorito 63;
VITINIA TIBERINA S.R.L., con sede in Roma alla via Federico Cesi 3;
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma del 29 ottobre 1996, depositata col n. 259 il 27 gennaio 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 marzo 1999 dal Relatore Cons. Dott. Enrico Papa;
Udito l'avv. Ernesto Conte, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, con rigetto di quello incidentale;
Udito l'avv. Renato RIni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. AU Palandri, che ha chiesto l'estromissione dalla causa della BO;
Udito l'avv. Mancuso, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale ed, in subordine, l'accoglimento di quello incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato della Società Rinascimento, e per il rigetto del ricorso incidentale della BO.
Svolgimento del processo
1.- Con decreto n. 15715392 del 13 gennaio 1993, il Prefetto di Roma impose, a favore dell'E.N.E.L. S.p.a., la servitù perpetua ed inamovibile di elettrodotto su alcuni terreni siti nel Comune di Roma, interessati dal percorso della linea a 380 KV, destinata a collegare la stazione elettrica Aurelia a quella di Roma Sud, secondo le indennità di asservimento stimate dall'U.T.E. con riguardo ai valori venali delle aree interessate.
Propose opposizione alla stima, ai sensi dell'art. 19 della legge 865/1971, davanti alla Corte di Appello di Roma, l'EL,
contestando la valutazione e chiedendo che le indennità di asservimento dei terreni edificabili, richiamati nel provvedimento prefettizio, venissero determinate secondo i criteri fissati nell'art.
5-bis d.l. 333/1992, come modificato dalla legge di conversione 359/1992.
Dei convenuti, si costituirono la S.r.l. Rinascimento, la S.r.l. Marina di Roma e la Coop. a r.l. Giardino di Roma, mentre rimasero contumaci AN BO, RO ON, il Fallimento di AL TR, AU IN, la SO.RA.IN. Cecchini S.p.a. e la S.r.l. Vitinia Tiberina: la Società Rinascimento eccepì, in via pregiudiziale, l'incompetenza dell'adita Corte di Appello e la tardività dell'opposizione, e, nel merito, resistette al pari delle altre due convenute costituite alla domanda, chiedendone il rigetto. Propose opposizione, a sua volta, altra interessata dal provvedimento prefettizio e dalla conseguente azione dell'EL, Società Bonifiche e Gestioni Agricole in Agro Romano - B.G.A.A.R. S.p.a. -, chiedendo che, in applicazione dei criteri contenuti nel t.u. 1775/1933, l'indennità di asservimento venisse determinata in misura maggiore. A tale domanda si oppose l'EL.
Riunite le cause, all'esito delle opportune acquisizioni, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 29 ottobre 1996, depositata col n. 259 il 27 gennaio 1997, ha respinto l'opposizione dell'EL, accogliendo, invece, quella della S.p.a. B.G.A.A.R., determinando la relativa indennità di asservimento in lire 416.513.595, oltre accessori, e ponendo a carico dell'EL le spese processuali anticipate dalle controparti costituite. 2.- Ha superato, il giudice "a quo", la prima questione pregiudiziale - formulata dalla Società Rinascimento -, con l'affermare la speciale competenza della corte d'appello, in unico grado, in virtù del procedimento in concreto seguito per l'imposizione della servitù di elettrodotto;
ha disatteso la seconda - dalla stessa convenuta proposta, e condivisa dalla Cooperativa Giardino circa la tardività della opposizione, affermando la decorrenza del termine solo dalla notifica del decreto di espropriazione (o di asservimento) e non anche dalla - peraltro non documentata - inserzione nel F.A.L. Ha, quindi, ritenuto infondato l'unico motivo di merito, dedotto dall'EL, escludendo l'applicabilità dei criteri di determinazione dell'indennità fissati nell'art.
5-bis della legge 359/1992 - concernenti le espropriazioni di aree edificabili o a destinazione edificatoria ed integrative della disciplina dell'art. 16 della legge 865/1971 per quelle agricole e non edificabili (Cass., Sez.un., 10998 e 11078/1993) -, perché ritenuti non operanti in ordine alle espropriazioni pronunziate "in attuazione di una legge speciale, tale qualificantesi per lo "specifico oggetto della espropriazione che essa regola e la peculiarità dei criteri indennitari (così la citata sentenza n. 10998/1993)". Come conseguenza della peculiarità dei criteri indennitari fissati nell'art. 123 t.u. 1775/1933, considerando le risultanze della disposta indagine tecnica, ha accolto, per contro, l'opposizione della S.p.a. E.G.A.A.R., e fissato l'indennità complessiva, alla stessa spettante, in lire 416.513.595 - oltre accessori sull'eccedenza -, ponendo infine l'onere delle spese a carico dell'EL.
3.- Per la cassazione della sentenza, articolando due motivi, l'Ente suddetto ha proposto ricorso, notificato soltanto alla B.G.A.A.R. S.p.a., alla S.r.l. Rinascimento, alla Cooperativa Giardino di Roma ed alla S.r.l. Marina di Roma.
La B.G.A.A.R. ha resistito con controricorso.
La Società Rinascimento, nell'opporsi a sua volta, ha formulato ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi e notificato a tutte le parti del giudizio di merito.
Sulle memorie dei suddetti, il collegio, con ordinanza del 19 novembre 1998, ha disposto la notifica del ricorso dell'EL anche alle altre parti originarie, e quella del ricorso della Società Rinascimento agli eredi di AN BO (risultato deceduto dalla relazione di notifica).
A tanto adempiutosi, ha resistito con controricorso RI BO, nella dichiarata qualità di erede.
Motivi della decisione
4.- Denunzia l'EL, col primo mezzo, "violazione dell'art.
5- bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, dell'art. 123 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, e dei principi generali in materia di indennità relativa alla servitù di elettrodotto imposta con la procedura di espropriazione per pubblica utilità (art. 360 n. 3 c.p.c.)". Ritiene erronea, infatti, l'affermazione del giudice "a quo", secondo cui i criteri stabiliti dal cit. art.
5-bis - concernenti le sole espropriazioni di aree edificabili o a destinazione edificatoria e, per il resto, integrativi della disciplina dell'art. 16 legge 865/1971 - restano estranei alle espropriazioni pronunciate in attuazione di legge speciale, fra cui andrebbe annoverato il t.u. 1775/1933, in contrario osservando che l'art. 123, del quale si tratta, "indica bensi gli elementi di cui si deve tener conto per determinare l'indennità spettante al proprietario del fondo servente, ma prescinde assolutamente dalla procedura seguita per l'imposizione della servitù -, onde è da escludere che disciplini uno speciale procedimento espropriativo. In tale ottica sottolinea, da un lato, la peculiarità del caso esaminato da Cass. 2959/1996 - richiamata dal giudice "a quo", senza adeguatamente considerare che essa riguardava un caso di perdita di valore del fondo asservito, per ragioni ambientali e paesaggistiche - ed invoca, per contro, Cass. 10404/1996, che "ha affermato l'applicabilità del menzionato art.
5-bis della legge 359/1992 alla servitù di elettrodotto imposta con la procedura di espropriazione per p.u.; quindi ha implicitamente escluso ogni conflitto tra la detta norma e l'art. 123 del r.d. 1775/1933". Col secondo motivo si duole di "mancanza, o comunque insufficienza della motivazione circa punti decisivi. Violazione dell'art. 16 della legge 23 ottobre 1971 n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.)". Lamenta, infatti, che nella sentenza impugnata si sia richiamato il contenuto di una consulenza tecnica di ufficio, e ritenuto, con riguardo alle singole poste di danno, di liquidare in favore della Società BGAAR la somma complessiva di lire 416.513.595, in luogo di quella, fissata in sede amministrativa, di lire 77.046.000; in particolare, deducendo l'assenza di adeguata motivazione nella attribuzione di una posta di lire 332.998.804 per la "perdita dell'irrigazione" di 50 ettari, perché: a) sono state recepite le risultanze acquisite nel diverso giudizio, intrapreso davanti al tribunale prima dell'emanazione del decreto prefettizio, senza considerarne il valore di semplice indizio;
b) la riconosciuta perdita di valore, per giunta, risulta soltanto ipotizzata dall'ausiliare incaricato in tale diversa sede, essendosi per contro ignorata la differente opinione del consulente tecnico di parte;
e) infine, non si è data alcuna ragione degli elementi tecnici che avrebbero impedito integralmente (con riguardo, da un lato, alla considerevole altezza dal suolo dei cavi elettrici, e, dall'altro, alla possibilità di impiegare eventualmente irrigatori di minore portata) l'irrigazione di una zona, di superficie superiore al quintuplo rispetto a quella in concreto asservita. In aggiunta, e con riguardo alla configurabilità di una motivazione "per relationem", puntualizza che il consulente, nel definire la perdita di valore in argomento, non si è attenuto ai criteri di valutazione già seguiti in sede amministrativa, "secondo i tipi di coltura effettivamente praticati", ai sensi dell'art. 16 legge 865/1971, come modificato dall'art. 14 legge 10/1977, talché la decisione risulta, sotto tale profilo, affetta da violazione di legge. Rileva infine che le singole poste indennitarie appaiono "non soltanto immotivate, ma addirittura incomprensibili", e formula ulteriori rilievi critici in punto di fatto, in relazione a ciascuna di esse.
5.- Dei quattro intimati evocati in giudizio, la S.r.l. Rinascimento, oltre a resistere con controricorso, ribadendo l'esattezza della soluzione adottata sulla inapplicabilità dei criteri introdotti con l'art.
5-bis legge 359/1992, formula, sia pure in via condizionata, ricorso incidentale - notificato anche alle altre parti nel giudizio di opposizione -, col quale ripropone le questioni pregiudiziali e preliminari già disattese dal giudice "a quo".
Col primo motivo, denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della legge 22.10.1971 n. 865 e degli artt. 7 segg. c.p.c., vizio di motivazione in ordine a punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.", ribadisce la assoggettabilità della controversia alle regole ordinarie, con esclusione della speciale competenza della corte di appello in unico grado, ai sensi dell'art. 19 legge 865/1971 cit., poiché, diversamente da quanto si afferma nella sentenza impugnata, la servitù di elettrodotto è stata imposta non in applicazione di quest'ultima legge, sibbene in forza delle legge generale 2359/1865 e del t.u. 1775/1933 cit.
Col secondo mezzo, dolendosi di "violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della legge 22.10.1971 n. 865 e degli artt. 2964 segg. c.c., vizio di motivazione in ordine a punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.", insiste sulla decadenza dell'EL dal potere di opporsi alla stima, poiché, essendo stata la valutazione U.T.E. comunicata a tutti gli interessati il 22 maggio 1991, da tale data (e non da quella della notifica del decreto di espropriazione, del 17 febbraio 1993) decorre, per effetto della conoscenza legale della determinazione dell'indennità, il termine di trenta giorni per l'opposizione - seguita invece, su iniziativa dell'EL, con atto notificato l'8 marzo 1993 -.
6.- La B.G.A.A.R. S.p.a. oppone, nel controricorso, l'esattezza dell'impostazione della sentenza impugnata. e, quindi, l'infondatezza del primo motivo del ricorso principale;
del secondo, dopo aver puntualizzato che l'accertamento tecnico riguardava lo stesso asservimento, in un giudizio fra le stesse parti, rileva invece la sostanziale inammissibilità, per essere stato, il "recepimento" delle risultanze dell'indagine tecnica ad opera del giudice del merito, meditato e motivato.
7. - RI BO, quale erede dell'originario convenuto AN BO, resistendo a sua volta al ricorso dell'EL, dopo aver ricordato che, già all'atto della notifica dell'atto introduttivo, ella stessa e l'altra erede, ER ZI vedova BO, avevano rappresentato all'Ente di avere, alcuni anni prima dell'emissione del decreto di imposizione della servitù, venduto a terzi il fondo loro pervenuto in eredità, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio per mancanza di legittimazione, sia sostanziale che processuale, con ogni conseguenza in ordine alle spese.
8.- I ricorsi vanno previamente riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., essendo relativi alla stessa sentenza.
Ritiene, quindi, il collegio, che quello principale, sostanzialmente fondato, meriti accoglimento nei sensi di seguito specificati, mentre quello incidentale debba essere respinto. 9.- La pregiudiziale questione di ammissibilità del ricorso principale, sollevata dalla Società B.G.A.A.R. nell'ultima memoria illustrativa, sul rilievo della notifica "inesistente" a RO ON - perché eseguita collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del "de cuius", ad oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata -, va risolta negativamente, dovendosi previamente revocare l'ordinanza del 19 novembre 1998. Esatto, infatti, è il rilievo formulato - nella seconda memoria - dall'EL, secondo cui, quando la sentenza determinativa dell'indennità sia intervenuta nei confronti di proprietari diversi di beni distinti, anche se assoggettati alla procedura ablatoria con unico provvedimento, la proposizione dell'impugnazione, soltanto da parte o nei confronti di alcuni degli espropriati, non produce gli effetti dell'art. 331 c.p.c., restando disciplinata dal successivo art. 332 in ipotesi di cause scindibili, attesa la reciproca autonomia delle situazioni giuridiche facenti capo a ciascuno dei diversi proprietari (Cass. 4835/1991). Erronea, pertanto, si rivela l'indicata ordinanza, che non ha considerato, d'altronde, come la stessa intervenuta notifica dell'impugnazione della Società Rinascimento alle altre parti (rimasta senza esito nei riguardi del solo BO), non rivestisse autonoma incidenza sulle singole posizioni processuali - pure attenendo a questioni pregiudiziali di interesse comune -, per il carattere condizionato del ricorso incidentale, implicante comunque l'impossibilità di estensione alle parti nei cui confronti l'impugnazione era ormai preclusa. Di qui la revoca dell'indicato provvedimento ordinatorio, col superamento della questione proposta.
10.- Anche se l'impugnazione incidentale è stata formulata in via condizionata, il carattere pregiudiziale delle questioni, con essa (nuovamente) proposte, consiglia il loro previo esame, giacché il ricorso principale sarà per risultare - come già premesso - fondato, in particolare, nei confronti della Società Rinascimento. A) La competenza della corte d'appello in unico grado, a conoscere delle cause di opposizione alla stima, anche in caso di servitù d'elettrodotto, allorquando questa sia stata imposta con decreto prefettizio di asservimento, univocamente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4710/1993 e 2304/1985, richiamate in sentenza) , non può essere posta in dubbio, attraverso l'affermazione che la procedura seguita è stata quella della legge 2359/1865, non essendo, per contro, oggetto di contestazione che
"indennita" è stata fissata, in sede amministrativa, con ricorso alla stima U.T.E., ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge 865/1971, e che - come si dà atto nella sentenza medesima - nel provvedimento ablatorio è richiamato l'art. 4 della legge 247/1974, il quale ha esteso la disciplina del titolo secondo della legge 865 cit. a tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi dello Stato e degli enti pubblici (negli stessi sensi cfr., più di recente, Cass. 4488/1998). B) Analogamente va superata la successiva questione, intesa a rapportare il termine decadenziale, per la proposizione della opposizione alla stima, alla comunicazione (del 22 maggio 1991) "a tutti i soggetti interessati" delle risultanze della stima medesima, di per sè inidonea ai fini proposti, essendo comunque richiesta, come correttamente affermato dal giudice "a quo" con riguardo alla stessa inserzione nel F.A.L. dell'avviso di deposito di tale stima (con correlativo onere, non assolto dall'eccipiente: Cass. 6959/1992), la previa notifica del decreto di espropriazione (o di asservimento), quest'ultima intervenuta, invece, soltanto il 17 febbraio 1993, con verificata tempestività della opposizione, notificata l'8 marzo 1993 (nella medesima, consolidata prospettiva, v., in aggiunta a quelle citate nella sentenza impugnata, Cass. 11730, 1228 e 96/1998). 11.- Ciò consente di passare all'esame del ricorso principale, il cui primo motivo appare fondato.
Sussiste la denunziata violazione di legge, non potendosi dubitare dell'applicazione dei criteri, fissati nell'art.
5-bis della legge 359/1992 - nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità di Corte Cost. 283/1993 -, anche alla indennità di asservimento, come autonomamente disciplinata dall'art. 123 r.d. 1775/1933 (cfr. Cass. 10404/1996, in motivazione). Da un lato,
infatti, non può che ribadirsi il carattere generale ("di grande riforma economico-sociale") dei criteri di determinazione dell'indennizzo, fissati, per i casi di massima compressione del diritto di proprietà, con disciplina espressamente dichiarata (comma 1 art. cit.) applicabile a "tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità" (v. Cass. 3227/1997, con richiami a Corte Cost. 80/1996, 153/1995, 283/1993 cit.) E, dall'altro, va considerato - secondo il corrispondente rilievo dell'ente impugnante - che la stessa disciplina deve essere estesa all'indennità di asservimento, con interpretazione risultante "l'unica consentita, ove si consideri che un diverso criterio interpretativo sarebbe lesivo del precetto costituzionale (art. 3)", non essendo ragionevole attribuire, al titolare del fondo asservito, "una indennità anche maggiore rispetto a quella quantificabile, in base alla nuova legge, in caso di espropriazione" (cosi Cass. 3227/1997 cit., con generale riferimento all'art. 46 legge 2359/1865, cui, per espressa previsione del comma 3, si sovrappone, con carattere di specialità, l'art. 123 r.d. 1775/1933 cit.: sul punto, v. Cass. 2959/1996).
Il criterio di ragionevolezza non viene meno, come ben s'intende, allorquando la legge speciale disciplini autonomamente le modalità di determinazione della indennità di espropriazione ovvero - come nel caso presente - di quella di asservimento, derivando, dalla impostazione che precede, l'affermazione per cui, salva la necessità di raccordo con la disciplina speciale, anche la seconda va commisurata non al valore "venale" del fondo ma alla stessa indennità di esproprio, secondo i criteri dell'art.
5-bis legge 359/1992 cit. (così, in via generale, Cass., Sez.un., 12700/1998). E
va appena ricordato che nel concetto di valore venale rientrano sia il "giusto prezzo che ... avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita", secondo la definizione della previgente legge generale (art. 39 legge 2359/1865), sia, con riguardo alla disciplina speciale applicabile nell'ipotesi in esame, il "valore dell'immobile gravato dalla servitù... computato nello stato in cui esso trovasi all'atto dell'occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca": art. 123 comma 2 r.d. 1775/1933, come risultante dopo la dichiarazione di parziale illegittimità di Corte Cost. 46/1973, la quale si segnala perché, nell'eliminare il "sovrappiù del quinto" originariamente previsto, ha ritenuto violato il principio di uguaglianza, non soltanto rispetto alle altre ipotesi di servitù coattiva, "ma anche alla normativa applicabile nel caso, non diverso sotto l'aspetto qui considerato, in cui, per la costruzione della linea elettrica, si proceda, anziché alla imposizione della servitù, alla espropriazione del suolo occorrente alla realizzazione dell'opera". Alla originaria base di calcolo, dunque, deve sostituirsi quella fissata, o richiamata, nel cit. art.
5-bis.
Su tale base vanno, poi, computate le singole componenti indennitarie considerate nel cit. art. 123, il quale ricomprende, oltre alla "diminuzione di valore che per la servitù subiscano il suolo e il fabbricato in tutto o in parte" (comma 1), "per l'area su cui si proiettano i conduttori..., un quarto della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture", e, "per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto..., il valore totale" (comma 3). Solo a questa terza componente ha riferito l'applicabilità dell'art.
5-bis cit. Cass. 3996/1999, pubblicata nelle more fra deliberazione e deposito della presente sentenza, con argomenti che il collegio ha ritenuto, invece, di dover superare. Deve considerarsi infatti, in via generale, che la componente maggiore dell'indennità in questione è proprio la prima e che, negandosi la base indennitaria del relativo computo, si finirebbe per mettere in crisi lo stesso principio ermeneutico, enunciato in premessa, ispirato alla necessità di evitare irragionevole disparità di trattamento fra proprietario del fondo espropriato e quello del fondo solo asservito. Significativo argomento di riscontro sembra potersi trarre, del resto, dall'art. 40 legge 2359/1865 che fa consistere l'indennità, nei casi di espropriazione parziale (per considerazioni, quindi, di carattere "quantitativo"), "nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione", criterio evidentemente riecheggiato dalle locuzioni "diminuzione di valore che per la servitù subiscano il suolo e il fabbricato in tutto o in parte", impiegate (con valenza prevalentemente "qualitativa") nell'art. 123 cit.: anche sotto questo aspetto, ove si escluda - come denominatore comune - la complessiva base indennitaria, non potrà evitarsi che il ristoro, a carico dell'espropriante, sia per risultare maggiore che nel caso di espropriazione (piena e/o totale) del fondo. Le medesime considerazioni valgono, infine, per l'area su cui si proiettano i conduttori: posto, invero, che la perdita di valore riceve ristoro attraverso la prima componente - si pensi alla perdita o alla riduzione della edificabilità del fondo asservito con l'attraversamento o la fissazione dei conduttori, ovvero, con riguardo alla materia direttamente oggetto del successivo mezzo di cassazione, allo scadimento delle qualità agricole di esso -, si tratta di compensare un peso, che si presenta come aggiuntivo rispetto alla perdita di valore (cfr. Cass. 9343/1998), e va rapportato al mero "transito per il servizio delle condutture", fascia per la quale è fissato un ristoro pari ad "un quarto del valore", esso pure, dunque, da individuarsi su base "indennitaria". 12.- Ad analoghe conclusioni si perviene in ordine al secondo motivo, sotto il profilo della denunziata violazione dell'art. 16 legge 865/1971, preso atto che - come implicitamente risulta dalla motivazione della sentenza impugnata ed espressamente è stato dal ricorrente chiarito in sede di discussione - il suolo asservito, di pertinenza della B.G.A.A.R. S.p.a., riveste natura agricola. Difatti, l'impostazione su base indennitaria dei criteri di computo del ristoro dovuto per l'asservimento, desumibile dall'art.
5-bis cit., comma 4 (su cui, v. Corte Cost. 261/1997), induce ad individuare la disciplina corrispondente nell'art. 16 della legge 865/1971 cit., essa pure "con criteri resi applicabili a tutte le espropriazioni per pubblica utilità contemplate nella legge 247/1974", trattandosi di impostazione che "non comporta l'esclusione della valutazione dei singoli pregiudizi indicati nel citato art. 123 ed in particolare di quello relativo alla diminuzione di valore degli immobili conseguente all'imposizione della servitù" (Cass. 2959/1996 cit.). La soluzione rende superfluo l'esame delle censure - talune, peraltro, di merito - sul vizio di motivazione, che, al fondo, appare conseguenziale alla rilevata falsa applicazione di legge, non essendo congruente col principio, sopra affermato, l'utilizzazione delle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, la quale, pur riguardando le stesse parti e la medesima vicenda di fatto, risulta espletata in una causa (poi abbandonata) di carattere risarcitorio, con la considerazione, pertanto, di dati attinenti al valore "venale" del fondo asservito.
13.- Nei termini che precedono, il ricorso principale va accolto dovendosi, conclusivamente, affermare che l'indennità di asservimento di un fondo, dovuta per la costituzione di servitù d'elettrodotto, va commisurata non al valore venale di esso, ma alla indennità di esproprio determinata secondo i criteri dell'art.
5-bis della legge 359/1992 - in via diretta, per le aree edificabili, ed in virtù del rinvio, contenuto nel comma 4, al titolo II della legge 865/1971 e successive modifiche, per quelle agricole o comunque non edificabili -; il raccordo con le componenti della stessa indennità di asservimento, espressamente disciplinate dall'art. 123 r.d. 1775/1933, comporterà, quindi, che queste vengano liquidate sulla base del valore ai fini dell'indennità di espropriazione, determinato secondo i criteri d'ordine generale.
Alla cassazione della sentenza impugnata consegue il rinvio ad altra Sezione della stessa Corte territoriale, la quale, nell'attenersi all'enunciato principio, provvederà, all'esito, anche sulle spese del giudizio di cassazione, fra le parti come sopra individuate (EL S.p.a., Rinascimento S.r.l., Bonifiche e Gestioni Agricole in Agro Romano - B.G.A.A.R.- S.p.a., Cooperativa Giardino di Roma a r.l., Marina di Roma S.r.l.).
14.- La sentenza, definendo il rapporto fra l'EL e RI BO, deve provvedere sulle spese relative: e queste stesse, avuto riguardo alle ragioni della decisione - con risolutivo rilievo della revoca dell'ordinanza del 19 novembre 1998; presa d'atto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata per tale rapporto;
conseguente superamento dell'istanza, col valore di ricorso incidentale segnalato dal P.M., di estromissione dal giudizio -, possono rimanere interamente compensate fra le parti stesse.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e, revocata l'ordinanza del 19 novembre 1998, accoglie il ricorso principale per quanto di ragione e rigetta quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese - compensate quelle fra EL e BO - ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1999