Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/1999, n. 8989
CASS
Sentenza 27 agosto 1999

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In tema di servitù di elettrodotto imposta con decreto prefettizio di asservimento, la causa di opposizione alla stima della relativa indennità rientra nella competenza della Corte d'Appello in unico grado, ancorché la procedura seguita per la misura di asservimento sia stata quella di cui alla legge n. 2359 del 1865, posto che l'art. 4 della legge n. 247 del 1974 estese la disciplina del titolo secondo della legge n. 865 del 1971 a tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere ed interventi dello Stato e degli enti pubblici (nella specie la Suprema Corte ha rilevato che era pacifico che l'indennità in sede amministrativa era stata determinata con ricorso alla stima dell'U.T.E. ai sensi degli artt. 15 e 16 della citata legge n. 865 del 1971 e che nel provvedimento ablatorio prefettizio si richiamava proprio il suddetto art. 4 della legge n. 247 del 1974).

L'indennità di asservimento di un fondo, dovuta per la costituzione di una servitù di elettrodotto, si deve commisurare non già al suo valore venale, bensì alla indennità di esproprio determinata secondo i criteri dell'art. 5 - bis della legge n. 359 del 1992, giustificandosi tale conclusione sia per il carattere generale di quei criteri, sia perché sarebbe irragionevole e lesivo del principio costituzionale di eguaglianza, attribuire al titolare del fondo asservito un'indennità maggiore di quella di espropriazione, che compete al proprietario espropriato. In particolare, i criteri di cui al suddetto art. 5 - bis della legge n. 359 del 1992 trovano applicazione, quanto alle aree edificabili, in forza della diretta valenza generale di tale norma, e, quanto alle aree agricole o comunque non edificabili, in virtù del rinvio, contenuto nel quarto comma dello stesso art. 5 - bis, al titolo secondo della legge n. 865 del 1971 e successive modifiche. L'applicazione dei criteri dell'art. 5 - bis deve aver luogo per tutte e tre le componenti della indennità di asservimento, come individuate dalla norma dell'art. 123 del R.D. n. 1775 del 1933, cioè sia per la valutazione relativa alla diminuzione di valore dell'immobile a causa della imposizione della servitù, sia per quella relativa al quarto del valore concernente la parte strettamente necessaria per il servizio delle condutture, sia per quella concernente le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture o da cabine o da costruzioni di qualsiasi genere e relative eventuali zone di rispetto.

Ove la sentenza determinativa dell'indennità di espropriazione sia stata pronunciata nei confronti di proprietari diversi di beni distinti, ancorché assoggettati ad una procedura ablatoria con un unico provvedimento, la proposizione dell'impugnazione soltanto da parte o nei confronti di alcuni degli espropriati, non integra una fattispecie riconducibile all'art. 331 cod. proc. civ., bensì una fattispecie disciplinata dall'art. 332 stesso codice, cioè un'ipotesi di causa scindibile, poiché le situazioni giuridiche facenti capo a ciascuno dei diversi proprietari espropriati si pongono in posizione di reciproca autonomia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/1999, n. 8989
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8989
    Data del deposito : 27 agosto 1999

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