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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel.
dott. Pasquale Cristiano Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1885/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., come aggiornato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma
Cartabia”), all'udienza collegiale del 9/10/2024, svolta nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127ter c.p.c., e vertente
TRA
(P. IVA ) con sede legale in Napoli alla via F. Parte_1 P.IVA_1
Crispi n. 31 in persona del suo legale rapp.te Ing. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Salvatore Maddalena ( ); C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F./P.I. – REA 497302 BO), con sede a Bologna, Via Dei CP_2 P.IVA_2
Fornaciai n.30 (quale incorporante per fusione della società , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura
Ruscio (C.F. ); C.F._2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1985/2023 del Tribunale di Napoli – Undicesima sez.
Civile - pubblicata in data 23.02.2023, r.g. n. 11327/2019, repert. N. 2674/2023 del
23/02/2023, notificata in data 23.03.2023. SVOLGIMENTO PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione chiedeva al Tribunale di Napoli di: Parte_1
“accertare e dichiarare che la società̀ in persona del suo legale Controparte_3
rapp.te pro tempore è inadempiente alle obbligazioni cedenti a suo carico in virtù del citato contratto di fornitura;
- in caso di contestazioni accertare, anche previa CTU, la sussistenza dei delle difformità, dei vizi e delle carenze documentali e di certificazioni descritti nella assertiva che precede ed il costo per il ripristino e per la riproduzione della documentazione carente;
- sempre previa CTU, determinare i costi occorrenti per conseguire la regolarizzazione dei prodotti consegnati per modo da accertarne – se sussistente – la conformità̀ alle norme, alle specifiche di contratto e di progetto;
nonché determinare i maggiori danni subiti e subendi per la responsabilità sia nei confronti della stazione appaltante Parte_2 che nei confronti dell'ATI;
- condannare la convenuta al pagamento degli importi accertati a suo carico;
- dichiarare in favore della attrice legittima la ritenzione dell'importo corrispondente al 10% del valore complessivo del contratto, od accertarne la diversa entità, a titolo di garanzia, per quanto esposto al capo sub 11 che precede;
- accertare e dichiarare per effetto di quanto precede che nessuna somma è dovuta dalla società in favore della convenuta. Parte_1
A sostegno della domanda, l'attrice esponeva quanto segue.
In data 03/09/2018 la società e la società Parte_1 Controparte_3
stipulavano un contratto di fornitura e posa in opera di porte interne e serramenti esterni.
[...]
A sua volta, la parte costituente della società A.T.I. insieme Controparte_4 alla società aveva precedentemente stipulato con l' Controparte_5 Parte_2 un contratto per l'esecuzione di lavori di riqualificazione funzionale del fabbricato denominato “Casa Rossa” corrente in Padova. La stessa era Ente Parte_2
Appaltatore dei lavori di riqualificazione funzionale del già menzionato edificio. Ciò premesso, durante l'esecuzione del contratto, la società forniva e Controparte_3
posava in opera soltanto una parte delle opere commissionate sulle quali, inoltre, parte attrice riscontrava vizi e difformità rispetto alle previsioni progettuali. Inoltre, l'attrice affermava la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 2 di 12 mancata consegna, da parte di delle certificazioni obbligatorie dei Controparte_3
beni da sottoporre a collaudo e rilevava delle irregolarità nella gestione del personale.
A seguito di rituale notifica dell'atto di citazione, la società allora Controparte_3
convenuta, oggi appellata, si costituiva in giudizio evidenziando che il contratto prevedeva la fornitura e posa in opera di specifici materiali per un importo di € 108.872,83, al netto della garanzia da svincolare a fine dei lavori;
le forniture erano state eseguite a regola d'arte, come confermato dalla Direzione dei Lavori e dall'inaugurazione della struttura;
essa era in regola con gli obblighi contributivi come dimostrato dal e dalle altre certificazioni. CP_6
Inoltre, parte convenuta formulava domanda riconvenzionale chiedendo di:
- accertare l'insussistenza dei vizi e delle difformità delle opere appaltate e di rigettare le domande dell'attrice;
- dichiarare illegittima la ritenzione di somme a titolo di garanzia per i vizi in capo a
[...]
ordinando l'immediata restituzione, di tale importo, in favore di Parte_1 [...]
Controparte_3
- condannare al pagamento, in favore di essa convenuta, delle Parte_1
somme oggetto delle risultanze peritali in caso di CTU ovvero nella misura stabilita su base equitativa;
- ordinare lo svincolo immediato delle somme trattenute dall'attrice a titolo di garanzia per vizi come previsa dal contratto di appalto, oltre interessi moratori e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo.
- ordinare, in subordine, a il pagamento in via provvisionale Parte_1
della somma non contestata di Euro 31.824,59 in favore di Controparte_7
Inoltre, la convenuta affermava che ad essere inadempiente era la stessa attrice in quanto debitrice della tranche di € 31.829,59, dovuta come prima rata prevista sul maggior importo di cui alla fattura allegata (doc. 1 fascicolo di primo grado).
segnalava la pretestuosità delle contestazioni di controparte, Controparte_3
sollevate solo in coincidenza con la scadenza del termine per il pagamento della suddetta tranche.
In sintesi, la convenuta chiedeva al giudice di rigettare le domande formulate da parte attrice.
Il giudice, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, decideva con sentenza resa ai sensi
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 3 di 12 dell'art. 281 sexies c.p.c., n. 1985/2023 del 23/02/2023, depositata il 23/02/2023, con la quale il Tribunale di Napoli in composizione monocratica:
- rigettava le domande dell'attrice;
- dichiarava inammissibili le domande formulate da Controparte_3
- dichiarava soccombente l'attrice e la condanna al Parte_1
pagamento delle spese di lite, in favore della convenuta che Controparte_3
liquidava in € 11.268,00, per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA di legge.
Con atto di appello notificato l'11/04/2023 la società Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta sentenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- In via istruttoria ammettere i mezzi istruttori richiesti dall'attrice;
- Nel merito ed in via definitiva accogliere le domande formulate.
Il giudizio rubricato al n. r.g. 1885/2023 veniva assegnato alla IX Sezione Civile, relatore
Giuliano Tartaglione e, con decreto del 2.05.2024 di ripartizione dei fascicoli del ruolo predetto, assegnata al Presidente relatore Eugenio Forgillo.
Nelle more, la società veniva incorporata nell'odierna Controparte_3
appellata CP_3
Con comparsa del 06/10/2023 la società si costituiva in giudizio contestando CP_3
l'avverso gravame, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 121 e 342 c.p.c. affermando nel merito la manifesta infondatezza dello stesso, chiedendone il rigetto e la contestuale conferma della sentenza impugnata.
Visto il decreto presidenziale del 18/09/2023, all'esito dell'udienza del 08/10/2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b) del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, la causa era rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare è da rigettarsi l'eccezione di inammissibilità sollevata ex art. 342 c.p.c. da parte appellata. Ciò, in quanto l'atto d'impugnazione risulta soddisfare i requisiti minimi di chiarezza, sinteticità e specificità richiesti dalla legge.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 4 di 12 Come ribadito dalla Suprema Corte (Ordinanza n. 18302 del 7/06/2022), nonostante alcune carenze formali, e fermo restando l'obbligo di una specifica indicazione dei motivi di appello, il ricorso è ammissibile allorquando in grado di individuare le doglianze mosse alla sentenza impugnata, soddisfacendo così il requisito di specificità previsto dell'art. 342 c.p.c.. La stessa
Corte di Cassazione ha specificato che, “il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art.
342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando
l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 5114/1602/2022).
In conclusione, esaminati gli specifici punti d'appello (di cui nel dettaglio si tratterà oltre) e considerata la comprensibilità dei punti della decisione di primo grado impugnati da parte appellante, delle censure mosse alla medesima, delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata va rigettata.
2. Nel merito va osservato quanto segue in ordine ai motivi di doglianza sollevati dall'appellante non senza aver omesso di considerare come parte appellata Parte_1
non abbia impugnato, con apposito appello incidentale, quella parte della decisione di primo grado nella quale il giudice ha concluso con la dichiarazione di inammissibilità delle domande formulate da Di conseguenza, detto capo della decisione è Controparte_3
divenuto cosa giudicata.
3. Con il primo motivo parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui, a pag. 5 e 7, il giudice così statuiva:
- “Risulta, quindi, che i lavori siano stati ultimati e nemmeno risulta che, a fronte di tale ultimazione, la stazione appaltante abbia apposto riserve circa la cattiva esecuzione delle opere, nemmeno, in particolare, con riguardo alle prestazioni subappaltate alla convenuta. A fronte di tali inequivoci dati documentali, le pretese risarcitorie dell'attrice, così come la richiesta di trattenere somme vincolate a garanzia, risultano prive di fondamento. Difatti, deve evidenziarsi che alcun vizio o difetto delle opere di importanza tale da giustificare il rifiuto di adempiere deve ritenersi sussistere, stante il collaudo dell'opera e l'assenza di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 5 di 12 contestazioni e denunce di vizi da parte della Stazione appaltante, che ne ha ricevuto la consegna, come emergente dalla determinazione n. 252 del 12.02.2020 (sopra richiamata).
Invero, l'assenza di contestazioni di vizi da parte della stazione appaltante, pur a fronte della ultimazione delle opere, lascia ritenere che non ne sussistano, così come lascia ritenere che non sussistano difformità̀, rispetto al progetto o al capitolato, delle forniture e opere rese da
, tali da giustificare il rifiuto opposto da Controparte_3 Parte_1
di pagarne il saldo: tanto perché́ non viene nemmeno a prospettarsi qualsivoglia azione da parte delle committente, nei confronti della appaltatrice odierna attrice, volta ad ottenere
l'eliminazione degli assunti vizi.”
- “Analoghe considerazioni consentono di rilevare come alcun concreto pregiudizio è stato allegato, a fronte del collaudo delle opere, in relazione alla mancata consegna delle certificazioni concernenti alcune delle forniture oggetto di contratto, sicché, anche sotto tale aspetto, non si ravvede alcun profilo risarcitorio che giustifichi il rifiuto di pagare”.
Parte appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia omesso di considerare, ai fini della decisione, la mancata contestazione, da parte della convenuta, delle deduzioni mosse nell'atto di citazione (sub. 5) da parte attrice. In sintesi, allega che la sentenza di primo grado non tenga in debita considerazione il principio di non contestazione.
Inoltre, l'appellante ritiene che il giudice non abbia considerato l'omessa produzione da parte della convenuta delle certificazioni obbligatoriamente dovute e specificamente richieste dal contratto (sub. a – b- c atto di ricorso).
Secondo parte appellante, la decisione non terrebbe conto del fatto che l'appaltatore risponde senza limiti di tempo verso il committente in caso di installazione di prodotti carenti delle certificazioni dovute per legge. Inoltre, reputa la “dichiarazione” rilasciata dall'architetto ai fini del collaudo, come previsto dall'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, Persona_1
inidonea, in quanto prodotta da soggetto non abilitato all'esecuzione di tale attività.
Parte appellante, prosegue affermando l'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 in luogo dell'art. 102 dello stesso D. Lgs.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Il presupposto da cui origina la censura di parte appellante non è condivisibile, giacché
l'affermazione relativa alla mancata contestazione è smentita in atti.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 6 di 12 In primo luogo, si dà conto della inaugurazione dell'opera oggetto dell'appalto, avvenuta, nel luglio 2019, senza alcuna contestazione dell'appellante.
Muovendo da tale circostanza, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto provata la insussistenza dei vizi e delle difformità dell'opera, lamentati solo successivamente da
[...]
Parte_1
In secondo luogo, il giudice di primo grado tiene correttamente conto della Determina n. 252 del 12/02/2020 della Regione Veneto prodotta dalla convenuta. Tale Determina, con funzione di approvazione del Collaudo previsto dall'art. 102 del D. Lgs. 55/2016, dimostra inequivocabilmente la insussistenza dei vizi e delle difformità contestati dall'appellante.
Questa Corte ritiene di confermare – come già ritenuto dal primo giudice – la portata dirimente di tale Determina, la quale dimostra come, anche al momento dell'ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante non abbia apposto alcuna riserva o contestazione afferente l'esecuzione dell'opera.
È opportuno tuttavia precisare che, sotto tale profilo, non può riconoscersi alcuna efficacia probatoria al documento prodotto dall'arch. a mezzo PEC, con cui la stessa Persona_1 affermava l'infondatezza delle contestazioni mosse da Parte_1
Difatti, nell'ambito del contratto in esame, la professionista espletava, altresì, la funzione di
Direttrice dei Lavori, sicché ricorre, nella specie, un'ipotesi di incompatibilità ex art. 102 del
D. Lgs. 50/2016, in ragione del mancato soddisfacimento del requisito di imparzialità ed indipendenza richiesto per il collaudo.
Da quanto appena esposto consegue che il giudice di prime cure ha regolarmente considerato la questione in oggetto ed ha, inoltre, correttamente motivato la decisione sul punto.
Di talché le doglianze di parte attrice risultano smentite dai fatti oggettivi, dai quali risulta che giammai venne sollevata contestazione alle opere eseguite da in corso d'opera come CP_3
a conclusione dei lavori.
L'iter logico seguito dal giudice di prime cure muove dalle molteplici contestazioni, dirette e indirette, allegate da parte convenuta e confortate da prove documentali redatte da soggetti terzi e imparziali.
Circa la dedotta responsabilità dell'appaltatore per vizi e difformità dell'opera nei confronti della stazione appaltante, appare evidente l'errore interpretativo della parte appellante. La legge appare inequivoca al riguardo della responsabilità dell'appaltatore per vizi e difformità
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 7 di 12 dell'opera allorquando la stazione appaltante denunci tali vizi prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
cioè entro due anni dell'emissione dello stesso.
Nel caso in esame, il certificato di collaudo venne emesso il 29/08/2019, ossia già spirato il termine per l'approvazione esplicita del collaudo;
a rigor di logica, e stante a quanto statuito dall'art. 102, co. 5 del D. Lgs. 55/2016, la stazione appaltante avrebbe dovuto denunciare i vizi contestati dall'appellante entro e non oltre il 29/08/2021; ma ciò non è avvenuto.
Pertanto, è pacifico che quale appaltatore, da detta epoca sia sciolta da ogni CP_3
vincolo di responsabilità nei confronti di quest'ultima era a sua volta Parte_1 liberata da ogni responsabilità verso l'ATI e verso l' Parte_2
Sotto un diverso aspetto, l'appellata , a seguito della contestazione a mezzo PEC CP_3 dell'appellante circa i vizi e le difformità dell'opera, si premurò, nel chiaro rispetto dei principi di buona fede e correttezza nella fase dell'esecuzione del contratto, di contattare a sue spese il fornitore dei pannelli frangisole al fine di verificare il buon funzionamento, installazione, e posizionamento degli stessi pannelli, che l'appellante lamentava fosse avvenuta in difformità al progetto e con problematiche legate all'apertura elettrica degli stessi.
Attraverso apposita documentazione, l'appellata ha dimostrato che il fornitore, successivamente ad un sopralluogo, ha rilasciato un parere positivo circa la corretta istallazione, funzionamento e posizionamento dei pannelli frangisole, mentre, di contro, non è dato rinvenire in atti documentazione atta a confortare una diversa conclusione.
Inoltre, come affermato dal giudice di prime cure, le certificazioni richieste da parte appellante, benché non siano state prodotte, non creano alla stessa alcun pregiudizio tale da costituire un diritto al risarcimento. A ben vedere, infatti, sebbene la mancanza delle certificazioni costituisca di per se inadempimento, occorre pur sempre che la parte asseritamente creditrice provi il nesso di causalità col danno asseritamente esistente;
e ciò anche per consentire al giudice di determinarne il suo preciso ammontare. All'evidenza, detta dimostrazione in atti non c'è, sicché risulta impossibile determinare con criteri precisi ed oggettivi l'entità del pregiudizio arrecato al creditore della prestazione, con la conseguenza necessario del rigetto della domanda anche su detta fattispecie.
Considerati i fatti sopra esposti, tenuto conto della mancata contestazione dei vizi dell'opera da parte della stazione appaltante, tenuto conto anche dell'avvenuta inaugurazione della struttura e della conseguente messa in funzione della stessa, va anche rigettata l'istanza di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 8 di 12 parte appellante per la concessione della CTU, che a questo punto sarebbe inammissibilmente esplorativa, in assenza di dettagliate mancanze nella esecuzione dei lavori.
Oltre al fatto che la c.t.u. sarebbe svolta in un tempo eccessivamente lontano dall'esecuzione dei lavori, con l'impossibilità di poter stabilire, a tanta distanza, quando si sarebbero determinati difetti, non risulta in alcun modo indispensabile ai fini della decisione, proprio perché, alla luce delle emergenze degli atti, non sembrano essersi verificati guasti o disfunzioni nel corso del tempo.
Per queste ragioni il primo motivo è infondato.
4. Con il secondo motivo, parte appellante addebita al Tribunale l'omesso esame della eccezione di irregolarità della gestione amministrativa del personale dipendente, impugnando la sentenza nella parte in cui, a pag. 7, così statuiva:
- “possono ritenersi adeguatamente superate dalle difese della convenuta, stante la produzione del DURC. Il documento unico di regolarità contributiva costituisce, infatti, la certificazione che devono avere le aziende o i professionisti per comprovare l'effettività dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ragion per cui il relativo regolare possesso può consentire di desumere la certezza che sia stato corrisposto tutto quanto dovuto, a tal titolo, all' e all , nonché presumere la CP_8 CP_9 corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori.”
Secondo parte appellante, la decisione merita censura in quanto il giudice avrebbe omesso di considerare un insieme di elementi, rispetto ai quali è dedotto un vizio di omessa motivazione.
L'appellante ritiene che la certificazione DURC ON LINE prodotta dalla convenuta sarebbe priva di rilevanza;
in primo luogo, in quanto prodotta in un periodo successivo a quello dell'esecuzione del contratto;
in secondo luogo, in quanto non immediatamente riferibile al cantiere per cui è causa, in cui la convenuta avrebbe potuto adoperare maestranze e documentare operai diversi da quelli effettivamente impiegati nel cantiere.
Il motivo è infondato.
Se può condividersi il rilievo di Parte appellante relativo all'inconferenza della certificazione in quanto riferita a un periodo posteriore rispetto a quello di esecuzione dell'opera, è CP_6
altrettanto che la società appellante ha omesso di motivare adeguatamente tale motivo di doglianza, nulla deducendo a sostegno delle dedotte irregolarità addebitate alla CP_3
e delle eventuali conseguenze pregiudizievoli da queste derivate.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 9 di 12 La mancata allegazione di elementi probatori atti a dimostrare l'effettiva irregolarità della gestione amministrativa del personale dipendente da parte di non Controparte_3
permette a questa Corte di statuire sulla questione. Difatti, affinché il giudice possa decidere,
è necessaria l'allegazione di fatti e non la mera instillazione di dubbi;
dunque, il motivo è infondato.
5. Con il terzo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui a pag. 8 così statuiva:
- “Avuto riguardo all'esito della lite, le spese di lite devono seguire la soccombenza dell'attrice e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, ritenuta congrua l'applicazione dei compensi medi in relazione ad ognuna delle fasi del processo, tenuto conto del numero e complessità delle questioni trattate, ad esclusione della fase di trattazione per la quale, stante l'assenza di attività istruttoria, appare congrua l'applicazione die compensi minimi. Il valore della causa ( ininfluente ai fini che qui interessano quello dichiarato, come indeterminabile, dalla parte quanto al versamento del contributo unificato) va determinato entro lo scaglione tra euro 52.001,00 a 260.000,00, tenuto conto dei maggiori costi ( per euro120.000,00) che l'attrice ha dedotto in citazione come da dover sostenere per
l'eliminazione degli assunti vizi, somma in relazione alla quale certamente il valore della causa può ritenersi senz'altro determinabile”.
In primo luogo, parte appellante ritiene che il giudice non abbia tenuto conto della soccombenza della convenuta in merito alla domanda riconvenzionale, elemento fondamentale per condannare la stessa alla refusione delle spese di causa relativamente alla domanda medesima.
In secondo luogo, l'appellante ritiene che il giudice non abbia considerato il comportamento processuale della convenuta configuratosi nella mancata contestazione degli addebiti e nella resistenza agli accertamenti avanzati dall'attrice. Secondo quest'ultima, la valutazione di tali elementi avrebbe portato ad una soccombenza, ancorché potenziale, ai fini della liquidazione delle spese.
Altresì, l'appellante ribadisce l'erroneità della decisione per violazione del criterio di causalità, quale criterio per la imputabilità delle spese di lite.
Infine, l'appellante impugna il capo relativo alle spese anche per l'errata determinazione del valore della causa.
Il motivo è fondato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 10 di 12 In merito al primo punto, è utile richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, n. 32061/2022, ove si afferma che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo
a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Da tale principio si deduce, a contrario, che la reciproca soccombenza delle parti è configurabile ogni qualvolta le parti formulino, nel medesimo processo, una pluralità di domande contrapposte, risultando, come nel caso di specie, entrambe soccombenti.
Difatti, fermo il rigetto della domanda di risarcimento del danno per vizi delle opere proposta dalla società all'esito del giudizio di primo grado il Tribunale dichiarava Parte_1
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata tardivamente dalla convenuta per il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti. CP_3
Data la natura equiparabile delle suddette domande, entrambe afferenti alla medesima vicenda contrattuale e, dunque, di valore comparabile, e considerato altresì l'esito del giudizio, non è ravvisabile, nella specie, una prevalente soccombenza della parte attrice.
6. Al contrario, va ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione integrale delle spese del primo grado.
In tal senso va riformata la sentenza di prime cure.
7. Ulteriormente va rilevato, in quanto utile ai fini della determinazione delle spese del presente grado, che la valutazione svolta dal giudice di primo grado in ordine al valore della lite è corretta.
Difatti, nella domanda introduttiva parte attrice ha indicato specificamente la somma di euro
120.000,00 e la somma di euro 18.300,00 quali importi che la medesima avrebbe dovuto sostenere per rendere conforme l'opera al progetto e per ottenere le certificazioni mancanti.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il valore della causa fosse determinabile, inquadrando la controversia nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 a euro 260.000,00.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 11 di 12 8. Tanto premesso, quanto alle spese del presente giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento del gravame, sia pur nel profilo residuale afferente alle spese di lite, sussistono i presupposti per la parziale compensazione delle spese del grado nella misura di 1/3.
I restanti 2/3 seguono la prevalente soccombenza della società appellante e si liquidano d'ufficio, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati con decreto n. 147/2022, ai valori minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, facendo riferimento allo scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, già correttamente individuato dal primo Giudice.
9. In ragione del parziale accoglimento dell'appello, non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come invocata dalla appellata CP_3
10. Tenuto conto del parziale accoglimento del gravame, sia pur sotto il profilo residuale delle spese processuali, non ricorrono i presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del T.U. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la Parte_1 Controparte_10
avverso e per la riforma della Sentenza del Tribunale di Napoli n. 1985/2023,
[...]
pubblicata il 23/02/2023 e notificata in data 23/3/2023, così statuisce:
- Accoglie l'appello per quanto di ragione, e, per l'effetto, dichiara integralmente compensate le spese di lite del giudizio di primo grado;
- Conferma nel resto;
- Compensa per un terzo le spese di lite del presente grado e condanna la
[...]
al pagamento, in favore di delle residue spese, che Parte_1 CP_3 liquida, già decurtate di un terzo, in € 4.775,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
Così deciso, nella camera di consiglio del 07 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel.
dott. Pasquale Cristiano Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1885/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., come aggiornato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma
Cartabia”), all'udienza collegiale del 9/10/2024, svolta nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127ter c.p.c., e vertente
TRA
(P. IVA ) con sede legale in Napoli alla via F. Parte_1 P.IVA_1
Crispi n. 31 in persona del suo legale rapp.te Ing. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Salvatore Maddalena ( ); C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F./P.I. – REA 497302 BO), con sede a Bologna, Via Dei CP_2 P.IVA_2
Fornaciai n.30 (quale incorporante per fusione della società , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura
Ruscio (C.F. ); C.F._2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1985/2023 del Tribunale di Napoli – Undicesima sez.
Civile - pubblicata in data 23.02.2023, r.g. n. 11327/2019, repert. N. 2674/2023 del
23/02/2023, notificata in data 23.03.2023. SVOLGIMENTO PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione chiedeva al Tribunale di Napoli di: Parte_1
“accertare e dichiarare che la società̀ in persona del suo legale Controparte_3
rapp.te pro tempore è inadempiente alle obbligazioni cedenti a suo carico in virtù del citato contratto di fornitura;
- in caso di contestazioni accertare, anche previa CTU, la sussistenza dei delle difformità, dei vizi e delle carenze documentali e di certificazioni descritti nella assertiva che precede ed il costo per il ripristino e per la riproduzione della documentazione carente;
- sempre previa CTU, determinare i costi occorrenti per conseguire la regolarizzazione dei prodotti consegnati per modo da accertarne – se sussistente – la conformità̀ alle norme, alle specifiche di contratto e di progetto;
nonché determinare i maggiori danni subiti e subendi per la responsabilità sia nei confronti della stazione appaltante Parte_2 che nei confronti dell'ATI;
- condannare la convenuta al pagamento degli importi accertati a suo carico;
- dichiarare in favore della attrice legittima la ritenzione dell'importo corrispondente al 10% del valore complessivo del contratto, od accertarne la diversa entità, a titolo di garanzia, per quanto esposto al capo sub 11 che precede;
- accertare e dichiarare per effetto di quanto precede che nessuna somma è dovuta dalla società in favore della convenuta. Parte_1
A sostegno della domanda, l'attrice esponeva quanto segue.
In data 03/09/2018 la società e la società Parte_1 Controparte_3
stipulavano un contratto di fornitura e posa in opera di porte interne e serramenti esterni.
[...]
A sua volta, la parte costituente della società A.T.I. insieme Controparte_4 alla società aveva precedentemente stipulato con l' Controparte_5 Parte_2 un contratto per l'esecuzione di lavori di riqualificazione funzionale del fabbricato denominato “Casa Rossa” corrente in Padova. La stessa era Ente Parte_2
Appaltatore dei lavori di riqualificazione funzionale del già menzionato edificio. Ciò premesso, durante l'esecuzione del contratto, la società forniva e Controparte_3
posava in opera soltanto una parte delle opere commissionate sulle quali, inoltre, parte attrice riscontrava vizi e difformità rispetto alle previsioni progettuali. Inoltre, l'attrice affermava la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 2 di 12 mancata consegna, da parte di delle certificazioni obbligatorie dei Controparte_3
beni da sottoporre a collaudo e rilevava delle irregolarità nella gestione del personale.
A seguito di rituale notifica dell'atto di citazione, la società allora Controparte_3
convenuta, oggi appellata, si costituiva in giudizio evidenziando che il contratto prevedeva la fornitura e posa in opera di specifici materiali per un importo di € 108.872,83, al netto della garanzia da svincolare a fine dei lavori;
le forniture erano state eseguite a regola d'arte, come confermato dalla Direzione dei Lavori e dall'inaugurazione della struttura;
essa era in regola con gli obblighi contributivi come dimostrato dal e dalle altre certificazioni. CP_6
Inoltre, parte convenuta formulava domanda riconvenzionale chiedendo di:
- accertare l'insussistenza dei vizi e delle difformità delle opere appaltate e di rigettare le domande dell'attrice;
- dichiarare illegittima la ritenzione di somme a titolo di garanzia per i vizi in capo a
[...]
ordinando l'immediata restituzione, di tale importo, in favore di Parte_1 [...]
Controparte_3
- condannare al pagamento, in favore di essa convenuta, delle Parte_1
somme oggetto delle risultanze peritali in caso di CTU ovvero nella misura stabilita su base equitativa;
- ordinare lo svincolo immediato delle somme trattenute dall'attrice a titolo di garanzia per vizi come previsa dal contratto di appalto, oltre interessi moratori e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo.
- ordinare, in subordine, a il pagamento in via provvisionale Parte_1
della somma non contestata di Euro 31.824,59 in favore di Controparte_7
Inoltre, la convenuta affermava che ad essere inadempiente era la stessa attrice in quanto debitrice della tranche di € 31.829,59, dovuta come prima rata prevista sul maggior importo di cui alla fattura allegata (doc. 1 fascicolo di primo grado).
segnalava la pretestuosità delle contestazioni di controparte, Controparte_3
sollevate solo in coincidenza con la scadenza del termine per il pagamento della suddetta tranche.
In sintesi, la convenuta chiedeva al giudice di rigettare le domande formulate da parte attrice.
Il giudice, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, decideva con sentenza resa ai sensi
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 3 di 12 dell'art. 281 sexies c.p.c., n. 1985/2023 del 23/02/2023, depositata il 23/02/2023, con la quale il Tribunale di Napoli in composizione monocratica:
- rigettava le domande dell'attrice;
- dichiarava inammissibili le domande formulate da Controparte_3
- dichiarava soccombente l'attrice e la condanna al Parte_1
pagamento delle spese di lite, in favore della convenuta che Controparte_3
liquidava in € 11.268,00, per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA di legge.
Con atto di appello notificato l'11/04/2023 la società Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta sentenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- In via istruttoria ammettere i mezzi istruttori richiesti dall'attrice;
- Nel merito ed in via definitiva accogliere le domande formulate.
Il giudizio rubricato al n. r.g. 1885/2023 veniva assegnato alla IX Sezione Civile, relatore
Giuliano Tartaglione e, con decreto del 2.05.2024 di ripartizione dei fascicoli del ruolo predetto, assegnata al Presidente relatore Eugenio Forgillo.
Nelle more, la società veniva incorporata nell'odierna Controparte_3
appellata CP_3
Con comparsa del 06/10/2023 la società si costituiva in giudizio contestando CP_3
l'avverso gravame, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 121 e 342 c.p.c. affermando nel merito la manifesta infondatezza dello stesso, chiedendone il rigetto e la contestuale conferma della sentenza impugnata.
Visto il decreto presidenziale del 18/09/2023, all'esito dell'udienza del 08/10/2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b) del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, la causa era rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare è da rigettarsi l'eccezione di inammissibilità sollevata ex art. 342 c.p.c. da parte appellata. Ciò, in quanto l'atto d'impugnazione risulta soddisfare i requisiti minimi di chiarezza, sinteticità e specificità richiesti dalla legge.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 4 di 12 Come ribadito dalla Suprema Corte (Ordinanza n. 18302 del 7/06/2022), nonostante alcune carenze formali, e fermo restando l'obbligo di una specifica indicazione dei motivi di appello, il ricorso è ammissibile allorquando in grado di individuare le doglianze mosse alla sentenza impugnata, soddisfacendo così il requisito di specificità previsto dell'art. 342 c.p.c.. La stessa
Corte di Cassazione ha specificato che, “il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art.
342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando
l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 5114/1602/2022).
In conclusione, esaminati gli specifici punti d'appello (di cui nel dettaglio si tratterà oltre) e considerata la comprensibilità dei punti della decisione di primo grado impugnati da parte appellante, delle censure mosse alla medesima, delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata va rigettata.
2. Nel merito va osservato quanto segue in ordine ai motivi di doglianza sollevati dall'appellante non senza aver omesso di considerare come parte appellata Parte_1
non abbia impugnato, con apposito appello incidentale, quella parte della decisione di primo grado nella quale il giudice ha concluso con la dichiarazione di inammissibilità delle domande formulate da Di conseguenza, detto capo della decisione è Controparte_3
divenuto cosa giudicata.
3. Con il primo motivo parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui, a pag. 5 e 7, il giudice così statuiva:
- “Risulta, quindi, che i lavori siano stati ultimati e nemmeno risulta che, a fronte di tale ultimazione, la stazione appaltante abbia apposto riserve circa la cattiva esecuzione delle opere, nemmeno, in particolare, con riguardo alle prestazioni subappaltate alla convenuta. A fronte di tali inequivoci dati documentali, le pretese risarcitorie dell'attrice, così come la richiesta di trattenere somme vincolate a garanzia, risultano prive di fondamento. Difatti, deve evidenziarsi che alcun vizio o difetto delle opere di importanza tale da giustificare il rifiuto di adempiere deve ritenersi sussistere, stante il collaudo dell'opera e l'assenza di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 5 di 12 contestazioni e denunce di vizi da parte della Stazione appaltante, che ne ha ricevuto la consegna, come emergente dalla determinazione n. 252 del 12.02.2020 (sopra richiamata).
Invero, l'assenza di contestazioni di vizi da parte della stazione appaltante, pur a fronte della ultimazione delle opere, lascia ritenere che non ne sussistano, così come lascia ritenere che non sussistano difformità̀, rispetto al progetto o al capitolato, delle forniture e opere rese da
, tali da giustificare il rifiuto opposto da Controparte_3 Parte_1
di pagarne il saldo: tanto perché́ non viene nemmeno a prospettarsi qualsivoglia azione da parte delle committente, nei confronti della appaltatrice odierna attrice, volta ad ottenere
l'eliminazione degli assunti vizi.”
- “Analoghe considerazioni consentono di rilevare come alcun concreto pregiudizio è stato allegato, a fronte del collaudo delle opere, in relazione alla mancata consegna delle certificazioni concernenti alcune delle forniture oggetto di contratto, sicché, anche sotto tale aspetto, non si ravvede alcun profilo risarcitorio che giustifichi il rifiuto di pagare”.
Parte appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia omesso di considerare, ai fini della decisione, la mancata contestazione, da parte della convenuta, delle deduzioni mosse nell'atto di citazione (sub. 5) da parte attrice. In sintesi, allega che la sentenza di primo grado non tenga in debita considerazione il principio di non contestazione.
Inoltre, l'appellante ritiene che il giudice non abbia considerato l'omessa produzione da parte della convenuta delle certificazioni obbligatoriamente dovute e specificamente richieste dal contratto (sub. a – b- c atto di ricorso).
Secondo parte appellante, la decisione non terrebbe conto del fatto che l'appaltatore risponde senza limiti di tempo verso il committente in caso di installazione di prodotti carenti delle certificazioni dovute per legge. Inoltre, reputa la “dichiarazione” rilasciata dall'architetto ai fini del collaudo, come previsto dall'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, Persona_1
inidonea, in quanto prodotta da soggetto non abilitato all'esecuzione di tale attività.
Parte appellante, prosegue affermando l'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 in luogo dell'art. 102 dello stesso D. Lgs.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Il presupposto da cui origina la censura di parte appellante non è condivisibile, giacché
l'affermazione relativa alla mancata contestazione è smentita in atti.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 6 di 12 In primo luogo, si dà conto della inaugurazione dell'opera oggetto dell'appalto, avvenuta, nel luglio 2019, senza alcuna contestazione dell'appellante.
Muovendo da tale circostanza, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto provata la insussistenza dei vizi e delle difformità dell'opera, lamentati solo successivamente da
[...]
Parte_1
In secondo luogo, il giudice di primo grado tiene correttamente conto della Determina n. 252 del 12/02/2020 della Regione Veneto prodotta dalla convenuta. Tale Determina, con funzione di approvazione del Collaudo previsto dall'art. 102 del D. Lgs. 55/2016, dimostra inequivocabilmente la insussistenza dei vizi e delle difformità contestati dall'appellante.
Questa Corte ritiene di confermare – come già ritenuto dal primo giudice – la portata dirimente di tale Determina, la quale dimostra come, anche al momento dell'ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante non abbia apposto alcuna riserva o contestazione afferente l'esecuzione dell'opera.
È opportuno tuttavia precisare che, sotto tale profilo, non può riconoscersi alcuna efficacia probatoria al documento prodotto dall'arch. a mezzo PEC, con cui la stessa Persona_1 affermava l'infondatezza delle contestazioni mosse da Parte_1
Difatti, nell'ambito del contratto in esame, la professionista espletava, altresì, la funzione di
Direttrice dei Lavori, sicché ricorre, nella specie, un'ipotesi di incompatibilità ex art. 102 del
D. Lgs. 50/2016, in ragione del mancato soddisfacimento del requisito di imparzialità ed indipendenza richiesto per il collaudo.
Da quanto appena esposto consegue che il giudice di prime cure ha regolarmente considerato la questione in oggetto ed ha, inoltre, correttamente motivato la decisione sul punto.
Di talché le doglianze di parte attrice risultano smentite dai fatti oggettivi, dai quali risulta che giammai venne sollevata contestazione alle opere eseguite da in corso d'opera come CP_3
a conclusione dei lavori.
L'iter logico seguito dal giudice di prime cure muove dalle molteplici contestazioni, dirette e indirette, allegate da parte convenuta e confortate da prove documentali redatte da soggetti terzi e imparziali.
Circa la dedotta responsabilità dell'appaltatore per vizi e difformità dell'opera nei confronti della stazione appaltante, appare evidente l'errore interpretativo della parte appellante. La legge appare inequivoca al riguardo della responsabilità dell'appaltatore per vizi e difformità
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 7 di 12 dell'opera allorquando la stazione appaltante denunci tali vizi prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
cioè entro due anni dell'emissione dello stesso.
Nel caso in esame, il certificato di collaudo venne emesso il 29/08/2019, ossia già spirato il termine per l'approvazione esplicita del collaudo;
a rigor di logica, e stante a quanto statuito dall'art. 102, co. 5 del D. Lgs. 55/2016, la stazione appaltante avrebbe dovuto denunciare i vizi contestati dall'appellante entro e non oltre il 29/08/2021; ma ciò non è avvenuto.
Pertanto, è pacifico che quale appaltatore, da detta epoca sia sciolta da ogni CP_3
vincolo di responsabilità nei confronti di quest'ultima era a sua volta Parte_1 liberata da ogni responsabilità verso l'ATI e verso l' Parte_2
Sotto un diverso aspetto, l'appellata , a seguito della contestazione a mezzo PEC CP_3 dell'appellante circa i vizi e le difformità dell'opera, si premurò, nel chiaro rispetto dei principi di buona fede e correttezza nella fase dell'esecuzione del contratto, di contattare a sue spese il fornitore dei pannelli frangisole al fine di verificare il buon funzionamento, installazione, e posizionamento degli stessi pannelli, che l'appellante lamentava fosse avvenuta in difformità al progetto e con problematiche legate all'apertura elettrica degli stessi.
Attraverso apposita documentazione, l'appellata ha dimostrato che il fornitore, successivamente ad un sopralluogo, ha rilasciato un parere positivo circa la corretta istallazione, funzionamento e posizionamento dei pannelli frangisole, mentre, di contro, non è dato rinvenire in atti documentazione atta a confortare una diversa conclusione.
Inoltre, come affermato dal giudice di prime cure, le certificazioni richieste da parte appellante, benché non siano state prodotte, non creano alla stessa alcun pregiudizio tale da costituire un diritto al risarcimento. A ben vedere, infatti, sebbene la mancanza delle certificazioni costituisca di per se inadempimento, occorre pur sempre che la parte asseritamente creditrice provi il nesso di causalità col danno asseritamente esistente;
e ciò anche per consentire al giudice di determinarne il suo preciso ammontare. All'evidenza, detta dimostrazione in atti non c'è, sicché risulta impossibile determinare con criteri precisi ed oggettivi l'entità del pregiudizio arrecato al creditore della prestazione, con la conseguenza necessario del rigetto della domanda anche su detta fattispecie.
Considerati i fatti sopra esposti, tenuto conto della mancata contestazione dei vizi dell'opera da parte della stazione appaltante, tenuto conto anche dell'avvenuta inaugurazione della struttura e della conseguente messa in funzione della stessa, va anche rigettata l'istanza di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 8 di 12 parte appellante per la concessione della CTU, che a questo punto sarebbe inammissibilmente esplorativa, in assenza di dettagliate mancanze nella esecuzione dei lavori.
Oltre al fatto che la c.t.u. sarebbe svolta in un tempo eccessivamente lontano dall'esecuzione dei lavori, con l'impossibilità di poter stabilire, a tanta distanza, quando si sarebbero determinati difetti, non risulta in alcun modo indispensabile ai fini della decisione, proprio perché, alla luce delle emergenze degli atti, non sembrano essersi verificati guasti o disfunzioni nel corso del tempo.
Per queste ragioni il primo motivo è infondato.
4. Con il secondo motivo, parte appellante addebita al Tribunale l'omesso esame della eccezione di irregolarità della gestione amministrativa del personale dipendente, impugnando la sentenza nella parte in cui, a pag. 7, così statuiva:
- “possono ritenersi adeguatamente superate dalle difese della convenuta, stante la produzione del DURC. Il documento unico di regolarità contributiva costituisce, infatti, la certificazione che devono avere le aziende o i professionisti per comprovare l'effettività dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ragion per cui il relativo regolare possesso può consentire di desumere la certezza che sia stato corrisposto tutto quanto dovuto, a tal titolo, all' e all , nonché presumere la CP_8 CP_9 corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori.”
Secondo parte appellante, la decisione merita censura in quanto il giudice avrebbe omesso di considerare un insieme di elementi, rispetto ai quali è dedotto un vizio di omessa motivazione.
L'appellante ritiene che la certificazione DURC ON LINE prodotta dalla convenuta sarebbe priva di rilevanza;
in primo luogo, in quanto prodotta in un periodo successivo a quello dell'esecuzione del contratto;
in secondo luogo, in quanto non immediatamente riferibile al cantiere per cui è causa, in cui la convenuta avrebbe potuto adoperare maestranze e documentare operai diversi da quelli effettivamente impiegati nel cantiere.
Il motivo è infondato.
Se può condividersi il rilievo di Parte appellante relativo all'inconferenza della certificazione in quanto riferita a un periodo posteriore rispetto a quello di esecuzione dell'opera, è CP_6
altrettanto che la società appellante ha omesso di motivare adeguatamente tale motivo di doglianza, nulla deducendo a sostegno delle dedotte irregolarità addebitate alla CP_3
e delle eventuali conseguenze pregiudizievoli da queste derivate.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 9 di 12 La mancata allegazione di elementi probatori atti a dimostrare l'effettiva irregolarità della gestione amministrativa del personale dipendente da parte di non Controparte_3
permette a questa Corte di statuire sulla questione. Difatti, affinché il giudice possa decidere,
è necessaria l'allegazione di fatti e non la mera instillazione di dubbi;
dunque, il motivo è infondato.
5. Con il terzo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui a pag. 8 così statuiva:
- “Avuto riguardo all'esito della lite, le spese di lite devono seguire la soccombenza dell'attrice e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, ritenuta congrua l'applicazione dei compensi medi in relazione ad ognuna delle fasi del processo, tenuto conto del numero e complessità delle questioni trattate, ad esclusione della fase di trattazione per la quale, stante l'assenza di attività istruttoria, appare congrua l'applicazione die compensi minimi. Il valore della causa ( ininfluente ai fini che qui interessano quello dichiarato, come indeterminabile, dalla parte quanto al versamento del contributo unificato) va determinato entro lo scaglione tra euro 52.001,00 a 260.000,00, tenuto conto dei maggiori costi ( per euro120.000,00) che l'attrice ha dedotto in citazione come da dover sostenere per
l'eliminazione degli assunti vizi, somma in relazione alla quale certamente il valore della causa può ritenersi senz'altro determinabile”.
In primo luogo, parte appellante ritiene che il giudice non abbia tenuto conto della soccombenza della convenuta in merito alla domanda riconvenzionale, elemento fondamentale per condannare la stessa alla refusione delle spese di causa relativamente alla domanda medesima.
In secondo luogo, l'appellante ritiene che il giudice non abbia considerato il comportamento processuale della convenuta configuratosi nella mancata contestazione degli addebiti e nella resistenza agli accertamenti avanzati dall'attrice. Secondo quest'ultima, la valutazione di tali elementi avrebbe portato ad una soccombenza, ancorché potenziale, ai fini della liquidazione delle spese.
Altresì, l'appellante ribadisce l'erroneità della decisione per violazione del criterio di causalità, quale criterio per la imputabilità delle spese di lite.
Infine, l'appellante impugna il capo relativo alle spese anche per l'errata determinazione del valore della causa.
Il motivo è fondato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 10 di 12 In merito al primo punto, è utile richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, n. 32061/2022, ove si afferma che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo
a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Da tale principio si deduce, a contrario, che la reciproca soccombenza delle parti è configurabile ogni qualvolta le parti formulino, nel medesimo processo, una pluralità di domande contrapposte, risultando, come nel caso di specie, entrambe soccombenti.
Difatti, fermo il rigetto della domanda di risarcimento del danno per vizi delle opere proposta dalla società all'esito del giudizio di primo grado il Tribunale dichiarava Parte_1
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata tardivamente dalla convenuta per il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti. CP_3
Data la natura equiparabile delle suddette domande, entrambe afferenti alla medesima vicenda contrattuale e, dunque, di valore comparabile, e considerato altresì l'esito del giudizio, non è ravvisabile, nella specie, una prevalente soccombenza della parte attrice.
6. Al contrario, va ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione integrale delle spese del primo grado.
In tal senso va riformata la sentenza di prime cure.
7. Ulteriormente va rilevato, in quanto utile ai fini della determinazione delle spese del presente grado, che la valutazione svolta dal giudice di primo grado in ordine al valore della lite è corretta.
Difatti, nella domanda introduttiva parte attrice ha indicato specificamente la somma di euro
120.000,00 e la somma di euro 18.300,00 quali importi che la medesima avrebbe dovuto sostenere per rendere conforme l'opera al progetto e per ottenere le certificazioni mancanti.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il valore della causa fosse determinabile, inquadrando la controversia nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 a euro 260.000,00.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 11 di 12 8. Tanto premesso, quanto alle spese del presente giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento del gravame, sia pur nel profilo residuale afferente alle spese di lite, sussistono i presupposti per la parziale compensazione delle spese del grado nella misura di 1/3.
I restanti 2/3 seguono la prevalente soccombenza della società appellante e si liquidano d'ufficio, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati con decreto n. 147/2022, ai valori minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, facendo riferimento allo scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, già correttamente individuato dal primo Giudice.
9. In ragione del parziale accoglimento dell'appello, non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come invocata dalla appellata CP_3
10. Tenuto conto del parziale accoglimento del gravame, sia pur sotto il profilo residuale delle spese processuali, non ricorrono i presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del T.U. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la Parte_1 Controparte_10
avverso e per la riforma della Sentenza del Tribunale di Napoli n. 1985/2023,
[...]
pubblicata il 23/02/2023 e notificata in data 23/3/2023, così statuisce:
- Accoglie l'appello per quanto di ragione, e, per l'effetto, dichiara integralmente compensate le spese di lite del giudizio di primo grado;
- Conferma nel resto;
- Compensa per un terzo le spese di lite del presente grado e condanna la
[...]
al pagamento, in favore di delle residue spese, che Parte_1 CP_3 liquida, già decurtate di un terzo, in € 4.775,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
Così deciso, nella camera di consiglio del 07 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1885/23 r.g. – sentenza – pagina 12 di 12