Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4720 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Ssa Ivana Sassi Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG. 6029/2021, avente per oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato a [...] il 1°.11.1984, rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Rosaria Costanzo, giusta procura in atti RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Anna De Stefano, giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza ca19.11.2024, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri atti;
il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e diritti di visita paterni come in atti, e la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 103.2023, il sign. – premesso che Parte_1 dal matrimonio con la sign. del 17.3.2012 erano nati CP_1 Per_1
(30.8.2012) e (26.4.2017) – esponeva: Per_2
(…)che i coniugi presentavano ricorso di separazione consensuale dei coniugi;
che il Tribunale di Napoli, con decreto n.cron.4553/2021 omologava la separazione dei coniugi;
che successivamente alla separazione, i coniugi non hanno più convissuto nè si sono mai più riconciliati, e pertanto la separazione si è protratta ininterrottamente dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli del giorno 19.5.2021. La IG.ra unitamente ai figli ha lasciato la casa CP_1 coniugale e se ne è andata a vivere in un appartamento ad Angri in Salerno, senza nemmeno chiedere il consenso al marito circa il trasferimento dei minori. Alla luce di tanto, il ricorrente chiede revocarsi il decreto di omologa nella parte in cui veniva assegnata la casa coniugale alla moglie.
Il ricorrente, col presente ricorso, chiede modificarsi il decreto di omologa nella parte in cui
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prevede il versamento mensile del mantenimento ordinario per i figli nella misura complessiva di euro 500,00 in luogo di euro 400,00 considerato che le condizioni sono cambiate successivamente alla separazione dei coniugi. La IG.ra , in virtù dei patti separativi viveva e CP_1 risiedeva insieme ai figli nella casa coniugale assegnatale in Napoli (Via Repubbliche
Marinare n. 495), poi ha deciso autonomamente e senza interpellare il marito sul punto
(considerato che ci sono dei minori affidati congiuntamente ai genitori) di lasciare la predetta citata residenza e di andarsene ad Angri;
il ricorrente pur di vedere i figli e stare con loro fa molti Km alla settimana Napoli – Nocera accollandosi le spesele legate al percorso con la sua autovettura tra benzina e caselli pari ad euro 20,00 a settimana, in totale in un mese all'incirca euro 100,00/120,00. Il ricorrente ha formato un nuovo nucleo familiare con altra donna ed a giugno di quest'anno nasce un maschietto. La formazione di una nuova famiglia, la nascita di un bambino sono eventi generatori di responsabilità e di spese maggiori da sborsare ogni mese che non possono essere messe da parte ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento da versarsi in favore dei figli nascenti dal matrimonio con la IG.ra . Tra l'altro, si chiede alla luce degli eventi nuovi e CP_1 successivi alla separazione solo la riduzione di 100,00 euro, una cifra irrisoria. Si consideri, tra l'altro, che la IG.ra a cui è stata ceduta dall'odierno CP_1 ricorrente la sua quota del 50% sull'immobile adibito a casa coniugale ha venduto l'immobile stesso e si è trasferita a Nocera presso l'appartamento della Di Lei madre, dove non paga né canone di locazione né utenze, ma è semplicemente ospite. Il tutto in attesa di trovare una casa da acquistare con il danaro percepito dalla vendita della casa coniugale.
Alla luce di quanto sopra esposto, si insiste nella riduzione del mantenimento da euro 500 ad euro
400 e considerato che la scelta di andare a vivere ad Angri è stata presa solo dalla
IG.ra in autonomia e senza il consenso del marito, padre dei minori che CP_1 avrebbe potuto – giusta potestà e responsabilità genitoriale sui minori – concordare con la moglie in pieno contraddittorio una decisione così importante sia sotto l'aspetto materiale che morale e psico-fisico dei ragazzi.
Ha chiesto: - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separatamente, come in effetti già vivono;
2. I due figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori, che ne cureranno Per_1 Per_2 entrambi l'istruzione, l'educazione e l'approccio alla sfera religiosa;
3. La IG.ra
[...]
attualmente vive a casa della Di Lei madre in Angri (SA), in quanto ha venduto la CP_1 casa coniugale che Le era stata assegnata e sita in Napoli, alla Via Repubbliche
Marinare n. 495; 4. il padre potrà tenere con sé i figli minori due pomeriggi a settimana nei giorni del lunedì e del giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00, nonché un fine settimana alternato con la madre, compreso il pernottamento e precisamente dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica pomeriggio. I predetti orari sono suscettibili di variazione, purchè preventivamente concordati tra i coniugi sulla scorta delle esigenze dei figli. Si precisa, altresì, che il padre preleverà i figli per poi riaccompagnarli a casa dalla madre;
5. per le festività natalizie i minori, trascorreranno alternativamente la Vigilia, il Natale, il Capodanno, e l'Epifania con la madre e con il padre. A partire da
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quest'anno (2020), il padre terrà con sé i minori a Natale ed alla Epifania secondo le seguenti modalità: dalle ore 12:00 alle ore 20:00 (orari indicativi suscettibili di modifica in funzione delle esigenze dei minori); 6. i minori, trascorreranno alternativamente le vacanze pasquali (Sabato Santo, Santa Pasqua e Lunedì in Albis) col padre e con la madre;
a partire dall'anno prossimo (2021), il padre terrà con sé i figli il giorno di Pasqua secondo le seguenti modalità: dalle ore 12.00 alle ore 20:00 (orari indicativi suscettibili di modifica in funzione delle esigenze dei minori); 7. per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé e per 15 giorni consecutivi, compreso il Per_1 Per_2 pernottamento, periodo che dovrà essere concordato tra i coniugi entro e non oltre il
31.05 di ogni anno.
8. alla luce di quanto premesso in narrativa, si chiede la modifica del decreto di omologa del Tribunale di Napoli cron. 4553/2021 del 19.5.2021 nella parte in cui prevede che il ricorrente si impegna a versare, quale Parte_1 contributo per il mantenimento dei due figli minori la somma di euro 500,00 mensili per entrambi, somma da rivalutarsi tenendo conto degli indici ISTAT come per legge, e da versare entro e non oltre il giorno 30 (trenta) di ogni mese in luogo del versamento mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento ordinario dei due figli minori;
9. entrambi i genitori provvederanno, in ragione della metà ciascuno, alle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli dichiarando, sin da ora, di aderire mutuamente al Protocollo d'Intesa le parti si faranno carico del pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico.
Si è costituita la resistente e, non opponendosi allo scioglimento del vincolo, ha dedotto: (…) il sig. già da giugno 2021, infatti, ha di propria iniziativa Parte_1 ridotto l'assegno di mantenimento dai 500,00 previsti dall'accordo omologato dal Giudice in euro 300,00.
Il padre, altresì, si è fin dal primo momento sottratto agli obblighi di visita previsti dal decreto di omologa, cominciando a vedere gli stessi al massimo una volta ogni due settimane, quasi mai nei giorni prestabiliti e, comunque, senza preventivo accordo con la coniuge per il mutamento dei giorni.
La sig.ra pertanto, non solo si è vista costretta a far fronte al CP_1 mantenimento dei propri figli con una notevole riduzione dell'assegno ma veniva lasciata completamente da sola nella gestione della vita ordinaria dei bambini
(scuola/tempo libero). La stessa, infatti, nei primi mesi dalla separazione si è dovuta in più occasioni sottrarre ai propri obblighi lavorativi, essendo la stessa impiegata presso la ditta LEONARDO LOGISTIC SYSTEM, con sede in Napoli alla via Luis Blauer per curare da sola l'entrata e l'uscita di scuola dei bambini, dovendo continuamente spostarsi dalla residenza coniugale in Napoli (NA) alla via delle Repubbliche Marinare e/o dal proprio posto di lavoro alla scuola degli stessi ovvero in San Giorgio a
Cremano al Corso Umberto I. Mai una volta il papà si è reso disponibile a venire incontro alle esigenze di lavoro e/o di svago della madre tranne i pochi momenti passati dallo stesso coi i propri figli ogni due settimane. A causa, pertanto, dell'assenza del padre nella gestione dei figli la sig.ra si vedeva CP_1 costretta a chiedere aiuto al proprio nucleo familiare originario, che si rendeva immediatamente disponibile ad aiutare la madre nella gestione dei bambini.
Dopo qualche tempo in cui la resistente si divideva tra il lavoro, la scuola e la casa dei nonni materni che si occupavano dei bambini quando la stessa era a lavoro, decideva di trasferirsi, non prima di aver comunicato al coniuge il trasferimento dei minori, in Angri (SA) alla via Papa Giovanni XXIII, n. 55 ovvero pochi chilometri dalla casa coniugale. Non si comprende, infatti, come avrebbe potuto trasferire i minori presso la nuova scuola senza il consenso del padre.
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La sig.ra in questi pochissimi mesi trascorsi dalla separazione dal CP_1 marito ha sostenuto i propri figli proprio grazie al sostentamento economico e morale della propria famiglia di origine. (…) Non appaiono, pertanto, apprezzabili le motivazioni di riduzione dell'assegno di mantenimento in quanto le stesse rappresentano meri pretesti di un obbligo che il ricorrente ha mal sopportato fin dall'omologa dei patti di separazione e che lo stesso ha liberamente sottoscritto meno di un anno fa. Nè tale riduzione può essere motivata dai pochi chilometri, tra l'altro tutti di autostrada, che lo stesso si “sobbarca” quella volta ogni due settimane che si cura di passare del tempo coi propri figli. (…) Per quanto poi alle circostanze sulla cessione della quota del 50% della casa coniugale la stessa è stata concordata nei patti di separazione, quale atto dovuto, tenuto conto della circostanza che la stessa è stata comprata e ristrutturata, quasi per la totalità, a spese della sig.ra con l'aiuto economico della propria famiglia. Per CP_1 quanto poi alla vendita della stessa è stata una scelta compiuta dalla resistente- comparente a fronte di un'offerta economica molto vantaggiosa sulla quale il ricorrente non aveva alcuna facoltà di intervenire e, pertanto, nessun motivo per contestare la scelta, fatta dalla coniuge.
Bisogna, infine, chiarire che la resistente non è certo ospite della propria famiglia di origine in quanto, a fronte dell'aiuto ricevuto nella gestione dei minori, la stessa contribuisce, dal punto di vista economico, nelle spese di casa e di contro lo stesso ricorrente ha riparato presso la casa dei propri genitori per quanto a conoscenza della comparente. Si insiste, pertanto, affinchè l'On.le Collegio voglia confermare i patti omologati pochi mesi orsono.
Il sig. è dipendente della società SITAP, e percepisce, come si Parte_1 avrà modo di dimostrare, mediamente, un reddito mensile medio di circa € 1.700,00 tale da consentirgli di vivere in uno stato di relativa agiatezza economica, a differenza della sig.ra CP_1 la quale, pur lavorando, deve sobbarcarsi le spese per il mantenimento dei propri figli, talché, appare corretto porre a carico dello stesso un congruo assegno per il mantenimento della resistente, e dei figli, di almeno € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (…) Si rappresenta, inoltre, che il ricorrente a seguito di richiesta di rilascio dell'assegno unico familiare dal mese di marzo sta percependo Pt_2 mensilmente il 50% della somma versata pari ad € 350,00 (€ 175,00 per ogni minore), che trattiene senza versare la medesima al coniuge collocatario.
Ha chiesto:
1. in via provvisoria ed urgente confermare i patti di separazione come previsti dal decreto di omologa;
2. in via principale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3. in via secondaria e nel merito ordinare la prosecuzione del giudizio esclusivamente per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per il quale si chiede la conferma del provvedimento di omologa per precisione si riporta di seguito:
3.1. I coniugi vivranno separatamente;
3.2. i due figli minori e vengono affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ai genitori, che ne cureranno entrambi l'istruzione, l'educazione e l'approccio alla sfera religiosa;
3.3. il padre potrà tenere con sé i figli minori due pomeriggi a settimana nei giorni del lunedì e del giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00, nonché un fine settimana alternato con la madre, compreso il pernottamento. I predetti orari sono suscettibili di variazione, purchè preventivamente concordati tra i coniugi sulla scorta delle esigenze dei figli;
3.4. per le festività natalizie i minori, trascorreranno alternativamente la Vigilia, il Natale, il Capodanno, e l'Epifania con la madre e con il padre. A partire da quest'anno (2022), il padre terrà con sé i minori a Natale ed alla
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Epifania secondo le seguenti modalità: dalle ore 12:00 alle ore 20:00 (orari indicativi suscettibili di modifica in funzione delle esigenze dei minori);
3.5. i minori, trascorreranno alternativamente le vacanze pasquali (Sabato Santo, Santa Pasqua e Lunedì in Albis) col padre e con la madre;
a partire dall'anno prossimo (2021), il padre terrà con sé i figli il giorno di Pasqua secondo le seguenti modalità: dalle ore 12.00 alle ore 20:00 (orari indicativi suscettibili di modifica in funzione delle esigenze dei minori);
3.6. per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé e per 15 giorni Per_1 Per_2 consecutivi, compreso il pernottamento, periodo che dovrà essere concordato tra i coniugi entro e non oltre il 31.05 di ogni anno;
3.7. è posto a carico del sig. Parte_1
quale contributo per il mantenimento dei due figli minori la somma di euro
[...]
500,00 mensili per entrambi, somma da rivalutarsi tenendo conto degli indici ISTAT come per legge, e da versare entro e non oltre il giorno 30 (trenta) di ogni mese;
3.8. entrambi i genitori provvederanno, in ragione della metà ciascuno, alle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli dichiarando, sin da ora, di aderire mutuamente al Protocollo d'Intesa;
3.9. le parti si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al suo mantenimento;
3.10. i ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
4. in aggiunta ai predetti patti ordinare che l'assegno unico per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore.
All'udienza presidenziale del 4.5.2022, sentiti i coniugi, sono stati confermati i patti di cui all'omologa: affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre, modalità di visita padre-figli, assegno di € 500,00 per entrambi i minori a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori.
Nella fase istruttoria, concessi i termini di cui all'art. 183/6° co. Cpc, sentite le parti, la causa è stata riservata in decisione con rigetto delle richieste istruttorie formulate in quanto irrilevanti ai fini della decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto n. 4553/2021, previa comparizione dinanzi al Presidente in data
8.4.2021. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa le modalità di affido di affido dei figli minori (di anni 13) e Per_1
(di anni 8) in assenza di contrasti tra i coniugi – il Collegio conferma Per_2 l'affido condiviso ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre.
Le visite padre-figli minori – sulle quali non sono emerse criticità – vanno senz'altro confermate nelle stesse modalità indicate in omologa: il padre potrà tenere con sé due
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pomeriggi a settimana nei giorni del lunedì e del giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00, nonché un fine settimana alternato con la madre, compreso il pernottamento e precisamente dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica pomeriggio. I predetti orari sono suscettibili di variazione, purchè preventivamente concordati tra i coniugi sulla scorta delle esigenze dei figli. Si precisa, altresì, che il padre preleverà i figli per poi riaccompagnarli a casa dalla madre;
per le festività natalizie i minori, trascorreranno alternativamente la Vigilia, il Natale, il Capodanno, e l'Epifania con la madre e con il padre. A partire da quest'anno (2020), il padre terrà con sé i minori a Natale ed alla Epifania secondo le seguenti modalità: dalle ore 12:00 alle ore 20:00 (orari indicativi suscettibili di modifica in funzione delle esigenze dei minori); i minori, trascorreranno alternativamente le vacanze pasquali (Sabato Santo, Santa Pasqua e Lunedì in Albis) col padre e con la madre;
per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé e Per_1 per 15 giorni consecutivi, compreso il pernottamento, periodo che dovrà essere Per_2 concordato tra i coniugi entro e non oltre il 31.05 di ogni anno.
Non è stato necessario sentire i minori (di tenera età) in quanto nessuno dei genitori ha sollevato alcuna questione in relazione ai rapporti padre-figli.
Nessuna determinazione va adottata in ordine alla ex-casa familiare che è stata alienata.
Circa il contributo al mantenimento per i minori, stabilito in omologa nella misura di € 500,00 a carico del padre, il ricorrente ne ha chiesto la diminuzione nella misura di € 400,00 assumendo che, dovendo sopportare le spese di viaggio ogni settimana per recarsi ad Angri, e dovendo mantenere l'altro figlio nato nel 2021 dalla compagna nonché le spese della casa in locazione, non è più in grado di sostenere l'impegno che si era assunto in sede di separazione. Ha, inoltre, aggiunto che la moglie – dopo aver venduto la casa coniugale – si è trasferita ad Angri dove è praticamente ospite dei genitori.
La resistente si è opposta, chiedendo la conferma dello stesso importo per i figli a carico del padre.
All'udienza del 30.3.2023, sentiti i coniugi per un tentativo di conciliazione, gli stessi hanno dichiarato quanto segue.
Il Ricorrente: vedo i miei figli regolarmente a fine settimana alternati;
li vado a prendere ad Angri il venerdì e li porto con me a casa mia a Somma Vesuviana dove vivo con la mia compagna ed il figlio avuto da lei che non ha altri figli;
lavoro come manutentore ferroviario per le FFSS e percepisco una retribuzione di 13 mensilità di €
1.600,00 mensili;
contribuisco al pagamento del canone di locazione della casa (il contratto è intestato alla mia compagna) che è di € 700,00. Percepisco la metà dell'assegno unico per i bambini. Ora sto dando a l'importo di € 400,00; i CP_1 bambini con me stanno bene e non hanno risentito della nascita del mio terzo figlio e sono sereni. Circa le spese straordinarie le corrispondo quando me le chiede. Sono disponibile ad un accordo. Aggiungo che sento sempre i miei figli ogni giorno sui loro cellulari anche con videochiamate.
La resistente: i bambini stanno bene e vedono il padre regolarmente;
non hanno nessun problema con il fratellino. Mi sono trasferita ad Angri a casa di mia madre dove vivo con i miei figli;
la casa è di proprietà di mia madre e non pago alcun canone. Io lavoro e percepisco una retribuzione per 13 mensilità di € 1.400,00/1.500,00. I bambini frequentano la scuola pubblica e come sport fa piscina perché mi è stata Per_1 prescritta dall'ortopedico e fa anche una terapia per la schiena;
d'estate il calcetto. La piscina costa 70 euro al mese, le terapie circa 100,00 al mese ed il calcetto 40 euro. Il
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piccolo non fa ancora sport. Mia madre mi aiuta molto nell'andarli a prendere a scuola;
il piccolo mangia a scuola e compro i buoni pasto, mentre il grande torna a casa a pranzo. Il piccolo sta all'asilo ed anche con quando era all'asilo, Per_1 facevo fare il doposcuola. Percepisco il 50% degli assegni familiari. Ho venduto la casa coniugale dopo aver estinto il mutuo da sola.
Avuto riguardo alla posizione reddituale del , - è emerso che lo stesso Parte_3
è lavoratore dipendente presso SITAV con un reddito annuo lordo oscillante tra i 20.000,00 ed i 27.000, euro (come da dichiarazioni reddituali del 2021-2022-2023); mantiene un altro figlio avuto dalla seconda relazione e vive a Somma Vesuviana con il nuovo nucleo familiare;
percepisce la metà dell'assegno unico per i figli nati dal matrimonio con la e deduce di sostenere un canone di locazione pari a 700 CP_1 euro, del quale, tuttavia, nulla allega in atti. Nulla ha provato sulla posizione lavorativa della compagna.
La sign. , anch'ella lavoratrice dipendente con un reddito pari a circa CP_1
1.400,00/1.500,00 euro mensili (di cui, comunque, nulla allega agli atti), ha venduto la ex casa coniugale ed oggi non sostiene spese di locazione in quanto risiede in Angri presso la famiglia di origine. Percepisce la metà dell'assegno unico per i figli nati dall'unione con il ricorrente.
Orbene, tenuto conto del tempo dall'omologa separazione e della circostanza che la (con la quale vivono i minori) provvede al loro mantenimento in via CP_1 diretta, - il Collegio ritiene che la somma di € 500,00 posta a carico del ricorrente per i figli possa essere ritenuta congrua in quanto lo stesso provvede al mantenimento del terzo figlio e deve sostenere le spese di viaggio ogni volta che si reca a Napoli per vederli (e poi riaccompagnarli dalla madre). Pone, pertanto, a carico del ricorrente l'onere di corrispondere mensilmente alla la somma CP_1 di € 500,00 per i figli, con decorrenza dalla presente statuizione e con rivalutazione annuale da aprile 2026.
Le spese straordinarie restano divise a metà tra i coniugi, come da Protocollo del
2018. Avuto riguardo, invece, all'assegno unico per i minori percepito dai coniugi per la metà, il Tribunale, alla luce della recente ordinanza della Cassazione n. 4672/2025, stante la residenza privilegiata dei minori presso la madre, dispone che sia percepito per intero dalla con decorrenza dalla pronuncia. CP_1
Le spese di giudizio possono trovare integrale compensazione alla luce della non opposizione al divorzio da parte del resistente e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Angri (SA) in data 17.3.2012 tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
- dispone l'affido congiunto dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e modalità di visita come indicate in parte motiva;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla resistente mensilmente, quale contributo al mantenimento dei figli la somma pari ad
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euro 500,00 con decorrenza dalla pronuncia e adeguamento ISTAT annuale da aprile 2026;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, come espresso in parte motiva;
- autorizza la resistente a percepire per intero l'assegno unico per i figli con decorrenza dalla pronuncia;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Angri per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 2 parte II s. Sez. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2012);
- compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 28.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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