Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei SInori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5436/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Zaupa
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annalisa Controparte_1 C.F._2
Carli e Maria Francesca Corvo
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “1) disporsi che i figli minori e Persona_1 Per_2
siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e stabile
[...]
residenza presso la madre;
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con sé i figli con le seguenti modalità:
- Nel corso della settimana, il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 20.30, provvedendo a riaccompagnarli presso l'abitazione della madre, nella settimana in cui li terrà con sé per il week end;
nella settimana in cui non li terrà con sé nel fine settimana, il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30, salvo turni pomeridiani, nel qual caso i genitori concorderanno di volta in volta, eventuali variazioni;
- Un fine settimana ogni quindici giorni, con le seguenti specifiche:
. se il SI. sarà di turno notturno il venerdì, i figli staranno con lui dale ore 14.00 del sabato CP_1
fino al lunedì mattina, quando li riporterà a scuola;
. nella settimana in cui il SInor avrà il turno lavorativo il pomeriggio, dalle ore 9.00 del CP_1
sabato mattina sino alle 20.30 della domenica;
. se il SI. sarà di turno di lavoro la mattina, i figli saranno con lui dal venerdì dall'uscita da CP_1
scuola sino al lunedì mattina, provvedendo ad accompagnarli a scuola;
- festività e ferie scolastiche secondo la prassi del Tribunale, e così:
· Sette giorni durante le ferie natalizie con Natale e Capodanno alternati di anno in anno e, dunque un anno dal 24/12 al 30/12 e l'anno successivo dal 31/12 al 06/01;
· Vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio;
in caso di disaccordo, negli anni dispari deciderà il padre, negli anni pari la madre.
· Pasqua: tre giorni con ciascun genitore, alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
· Ponti e festività infrasettimanali, così come i compleanni dei figli, gestiti in alternanza.
· Il giorno del compleanno di ciascun genitore i figli staranno con il festeggiato.
E' in ogni caso fatto salvo il diverso accordo tra le parti, in ragione delle eSIenze lavorative dei genitori e/o ludico ricreative dei figli minori.
3) Disporsi che il SI. corrisponda alla SI.ra la somma mensile di Controparte_1 Parte_1
Euro 400,00 per entrambi i figli (€ 200,00 per ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei minori, somma da rivalutarsi annualmente nella misura del 100% degli indici Istat, da versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, alle coordinate bancarie note o che che la SI. comunicherà al SI. ; Pt_1 CP_1
4) disporsi che la SI.ra percepisca integralmente ed in via esclusiva l'Assegno Unico Pt_1
Universale;
5) Le spese straordinarie, previamente concordate, se necessario, e documentate, come da Protocollo del Processo Civile adottato dal Tribunale di Vicenza, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di pagina 2 di 4 Vicenza e dal Presidente dell'Ordine degli avvocati di Vicenza, saranno suddivise al 50% tra le parti.
6. Nulla disporsi in merito all'assegnazione della casa familiare, in Dueville, Via I Maggio n. 21 essenso già stata lasciata dai SInori;
Parte_2
7. Darsi atto che le parti hanno concordato di alienare il bene immobile in comproprietà, sito in
Dueville Via I Maggio 21 e che il ricavato della vendita, il cui atto definitivo verrà sottoscritto in data
2.4.25 a rogito del Notaio di Dueville, al netto del saldo del mutuo e della restituzione Persona_3 dei debiti verso i familiari che hanno anticipato somme per l'acquisto dell'immobile (€ 5.000 alla SI.ra , nonna della SI.ra , € 10.000 al SI. , padre del SI. Persona_4 Pt_1 Persona_5
, € 3.000 al SI. , zio del SI. , importi che saranno restituiti Controparte_1 Persona_6 CP_1
contestualmente al rogito notarile), sarà ripartito al 50% tra le parti.
Con riferimento alla suddivisione degli arredi, la SI.ra ha trattenuto la cameretta dei figli e gli Pt_1
altri beni già asportati, mentre il SI. ha trattenuto il resto degli arredi e corredi, eccezion CP_1 fatta per la cucina e l'arredo bagno, oggetto della predetta compravendita.
8. Darsi atto che il SI. e la SI.ra , quest'ultima anche per il marito, si impegnano a CP_1 Pt_1
non pubblicare foto dei minori su social network o chat di messaggistica.
9. Darsi atto che le parti hanno provveduto reciprocamente a rimettere ed accettare la remissione delle rispettive querele proposte, trasmettendone copia ai rispettivi difensori.
10. A fronte dell'esatto adempimento di tutto quanto sopra, le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra ad alcun titolo, nemmeno di risarcimento o di spese, anche non menzionato, derivante e/o connesso e/o correlato e/o trovante causa nel rapporto personale tra le stesse intercorso e nella separazione.
11. Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio.
12. Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 23.12.2024 la ha adito l'intestato ufficio chiedendo la regolamentazione del Pt_1
regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori (n. 24.1.2017) e Per_1 Per_2
(n. 29.9.2021), nati dalla relazione con .
[...] Controparte_1
Veniva fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 25.3.2025.
Con comparsa in data 21.2.2025 si è costituito in giudizio il , contrastando le richieste attoree. CP_1
Con istanza congiunta del 5.3.2025 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo e chiedevano pagina 3 di 4 confermarsi l'udienza già fissata, disponendo che la stessa venisse fissata per la precisazione delle conclusioni e che sia sostituita da note scritte. Accolta l'istanza, con provvedimento ex art. 127ter c.p.c. del 25.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni presentate congiuntamente e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. Invero, nulla osta all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e alle altre condizioni concordate.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
i) dispone che il regime di affidamento/mantenimento dei minori e Persona_1 Per_2
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
[...]
ii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio del 15 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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