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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11454 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 4759/2024 R.G.; causa pendente tra:
C.F. , elett.te dom.to presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. AR ZO, C.F. , in C.F._2
Napoli, alla Via Calata Capodichino n. 243, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti e la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge presso il proprio indirizzo di posta elettronica Email_1
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica Controparte_2 in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al
Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Anna Bavarella C.F.
, giusta procura in atti, la quale dichiara di C.F._3 voler ricevere eventuali comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo pec: apoli.it E_2 Email_3 CP_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione avverso cartella esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 20.03.2023 Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Napoli
l'ente (quale soggetto incaricato Controparte_1 della riscossione mediante ruolo) ed il (quale ente Controparte_2 impositore) spiegando opposizione alla cartella n. 071 2021
0098165505000, notificata in data 09/03/2023, per il mancato pagamento di sanzioni amministrative derivanti da contravvenzioni al codice della strada elevate nell'anno 2017, per l'importo complessivo di euro 397,90; al riguardo, deduceva l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di agire in via esecutiva stante la mancata notificazione dell'atto prodromico alla cartella opposta, costituito dal verbale di accertamento delle presunte infrazioni e, dunque, per inesistenza di valido titolo esecutivo.
L ed il Controparte_1 Controparte_2 rimanevano contumaci.
Con sentenza n. 36973 depositata il 29/09/2023 il Giudice di
Pace di Napoli, previa qualificazione dell'azione nei termini di un'opposizione di tipo recuperatorio a verbale ex art. 7 del d. lgs. n.
150/2011, reputava ammissibile la stessa;
nel merito l'accoglieva, atteso che le parti convenute non avevano confutato la pretesa attorea attraverso la dimostrazione della regolare e tempestiva notificazione del verbale presupposto;
dopodiché, compensava le spese di lite tra le parti e l'opponente.
Con atto di citazione notificato in data 05/03/2024
[...] spiegava appello avverso la sentenza sopra indicata nella Pt_1 parte contenente la statuizione di compensazione delle spese di lite;
- 2 -
al riguardo, deduceva, innanzitutto, la violazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., avendo il giudice di prime cure compensato le spese di lite nonostante non ricorresse alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in questione ed avendo egli accolto integralmente le proprie pretese;
in ogni caso, rilevava l'infondatezza della motivazione prospettata dal giudice di prime cure ai fini della disposta compensazione delle spese considerandola del tutto apparente e generica, nonché illogica rispetto alle stesse risultanze processuali;
chiedeva, quindi, la riforma del capo di sentenza in questione e l'accoglimento dell'appello proposto.
Con comparsa depositata telematicamente il 09/01/2025 si costituiva il eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello per mancata allegazione della sentenza impugnata e per carenza degli elementi essenziali ex art 347 c.p.c.
Non si costituiva l' . Controparte_1
All'udienza del 21/01/2025 il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, ritenutane l'opportunità, disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado, onerando la parte appellante al deposito di copia della sentenza appellata, rinviando in prosieguo l'udienza del 17/6/2025.
Alle successive udienze del 17/06/2025 e del 15/07/2025, il
Giudice, preso atto della mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, fissava in prosieguo l'udienza al 02/12/2025.
All'udienza del 02/12/2025 il Giudice invitava le parti a concludere e, all'esito della discussione orale, assegnava la causa a sentenza ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
§ 2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di
[...]
, la quale, nonostante la rituale notifica Controparte_1 dell'atto di appello, non risulta costituita in giudizio.
§3. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dal per Controparte_2 mancata allegazione in atti della sentenza impugnata.
- 3 -
Infatti, come da costante giurisprudenza sul punto, il giudice di appello che rilevi, in sede di decisione, il mancato deposito della sentenza impugnata o l'avvenuto deposito di una copia incompleta della decisione impugnata, se non può decidere in base ai documenti disponibili, non deve immediatamente dichiarare l'improcedibilità dell'appello, in quanto tale statuizione, di carattere sanzionatorio, presuppone un comportamento colpevole della parte, ma deve assegnare a quest'ultima un termine per provvedere al deposito di una copia integrale della sentenza stessa, potendo poi, solo in caso di inottemperanza a tale invito, pervenire alla suddetta declaratoria di tipo sanzionatorio (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24437 del 30 novembre 2016).
Orbene, nel caso de quo, alla prima udienza il Giudice onerava parte appellante al deposito del provvedimento impugnato e la stessa provvedeva, con nota di deposito del 27/01/2025, al deposito telematico di copia informatica della sentenza appellata.
§ 4. Ciò posto, l'appello è fondato e merita l'accoglimento nei termini di seguito precisati.
Invero, il giudice di prime cure ha omesso del tutto la motivazione circa la sussistenza dei presupposti per la compensazione: a ben vedere, l'indicazione circa “la natura della controversia e la peculiarità della materia trattata” si risolve in una mera petizione di principio, mancando in particolare qualsivoglia sviluppo argomentativo che possa integrare i presupposti di una vera e propria motivazione.
Né ricorrono i presupposti perché questo giudice – in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello – possa “surrogare” la motivazione carente circa la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Invero, il caso di specie non evidenzia alcuna delle “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a determinare una deroga al principio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c., avendo avuto luogo il pieno accoglimento dell'opposizione.
- 4 -
Né – nei rapporti con l'odierna parte appellata
[...]
– assume rilievo la circostanza per cui Controparte_1
l'accoglimento dell'opposizione abbia avuto luogo sulla scorta di un fatto (la mancata prova della notificazione dei verbali delle contravvenzioni) causalmente imputabile all'ente creditore: sul punto, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui “nella controversia con cui il debitore contesti
l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore” (Cass. n. 15390 del 2018).
In tale prospettiva, del resto, con riguardo proprio all'ipotesi di accoglimento dell'opposizione per l'omessa prova della notificazione dei titoli fondanti la cartella di pagamento la Corte di Cassazione ha affermato che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando
l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in
- 5 -
esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del
d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. n. 2570 del 2017).
§ 5. Alla luce dei principi di diritto sopra affermati, quindi, in accoglimento dell'appello formulato, deve condannarsi l'agente della riscossione, in solido con l'ente impositore, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Tali spese si liquidano in base al valore della causa (euro 397,90) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) ed ulteriore riduzione rispetto al valore minimo per l'importo concernente la fase decisoria (in quanto ha avuto luogo senza il deposito di ulteriori memorie, ragion per cui involge unicamente l'attività materiale ulteriore e successiva alla pronuncia).
L'importo complessivo che viene così riconosciuto è pari ad euro
266,00 per compenso professionale (euro 68,00 per la fase di studio;
euro 68,00 per la fase introduttiva;
euro 130,00 per la fase decisoria), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
§ 6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione delle ulteriori voci per la semplicità delle questioni esaminate.
L'accoglimento del gravame esclude la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- 6 -
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia dell Controparte_1
;
[...]
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA la sentenza n. 36973/2023 del 29/09/2023 del
Giudice di Pace di Napoli nella parte concernente il regolamento delle spese di lite.
• CONDANNA l in solido con il Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del primo Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in euro 266,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del
15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre
C.P.A. ed IVA come per legge.
• CONDANNA altresì l' in solido Controparte_1 con il al pagamento delle spese del presente Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in euro 400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del
15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre
C.P.A. ed IVA come per legge.
• DISPONE l'attribuzione delle spese liquidate per il primo ed il secondo grado di giudizio in favore del procuratore avv.
AR ZO per dichiarazione di anticipo.
Napoli, 05/12/2025 Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 4759/2024 R.G.; causa pendente tra:
C.F. , elett.te dom.to presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. AR ZO, C.F. , in C.F._2
Napoli, alla Via Calata Capodichino n. 243, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti e la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge presso il proprio indirizzo di posta elettronica Email_1
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica Controparte_2 in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al
Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Anna Bavarella C.F.
, giusta procura in atti, la quale dichiara di C.F._3 voler ricevere eventuali comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo pec: apoli.it E_2 Email_3 CP_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione avverso cartella esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 20.03.2023 Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Napoli
l'ente (quale soggetto incaricato Controparte_1 della riscossione mediante ruolo) ed il (quale ente Controparte_2 impositore) spiegando opposizione alla cartella n. 071 2021
0098165505000, notificata in data 09/03/2023, per il mancato pagamento di sanzioni amministrative derivanti da contravvenzioni al codice della strada elevate nell'anno 2017, per l'importo complessivo di euro 397,90; al riguardo, deduceva l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di agire in via esecutiva stante la mancata notificazione dell'atto prodromico alla cartella opposta, costituito dal verbale di accertamento delle presunte infrazioni e, dunque, per inesistenza di valido titolo esecutivo.
L ed il Controparte_1 Controparte_2 rimanevano contumaci.
Con sentenza n. 36973 depositata il 29/09/2023 il Giudice di
Pace di Napoli, previa qualificazione dell'azione nei termini di un'opposizione di tipo recuperatorio a verbale ex art. 7 del d. lgs. n.
150/2011, reputava ammissibile la stessa;
nel merito l'accoglieva, atteso che le parti convenute non avevano confutato la pretesa attorea attraverso la dimostrazione della regolare e tempestiva notificazione del verbale presupposto;
dopodiché, compensava le spese di lite tra le parti e l'opponente.
Con atto di citazione notificato in data 05/03/2024
[...] spiegava appello avverso la sentenza sopra indicata nella Pt_1 parte contenente la statuizione di compensazione delle spese di lite;
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al riguardo, deduceva, innanzitutto, la violazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., avendo il giudice di prime cure compensato le spese di lite nonostante non ricorresse alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in questione ed avendo egli accolto integralmente le proprie pretese;
in ogni caso, rilevava l'infondatezza della motivazione prospettata dal giudice di prime cure ai fini della disposta compensazione delle spese considerandola del tutto apparente e generica, nonché illogica rispetto alle stesse risultanze processuali;
chiedeva, quindi, la riforma del capo di sentenza in questione e l'accoglimento dell'appello proposto.
Con comparsa depositata telematicamente il 09/01/2025 si costituiva il eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello per mancata allegazione della sentenza impugnata e per carenza degli elementi essenziali ex art 347 c.p.c.
Non si costituiva l' . Controparte_1
All'udienza del 21/01/2025 il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, ritenutane l'opportunità, disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado, onerando la parte appellante al deposito di copia della sentenza appellata, rinviando in prosieguo l'udienza del 17/6/2025.
Alle successive udienze del 17/06/2025 e del 15/07/2025, il
Giudice, preso atto della mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, fissava in prosieguo l'udienza al 02/12/2025.
All'udienza del 02/12/2025 il Giudice invitava le parti a concludere e, all'esito della discussione orale, assegnava la causa a sentenza ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
§ 2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di
[...]
, la quale, nonostante la rituale notifica Controparte_1 dell'atto di appello, non risulta costituita in giudizio.
§3. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dal per Controparte_2 mancata allegazione in atti della sentenza impugnata.
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Infatti, come da costante giurisprudenza sul punto, il giudice di appello che rilevi, in sede di decisione, il mancato deposito della sentenza impugnata o l'avvenuto deposito di una copia incompleta della decisione impugnata, se non può decidere in base ai documenti disponibili, non deve immediatamente dichiarare l'improcedibilità dell'appello, in quanto tale statuizione, di carattere sanzionatorio, presuppone un comportamento colpevole della parte, ma deve assegnare a quest'ultima un termine per provvedere al deposito di una copia integrale della sentenza stessa, potendo poi, solo in caso di inottemperanza a tale invito, pervenire alla suddetta declaratoria di tipo sanzionatorio (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24437 del 30 novembre 2016).
Orbene, nel caso de quo, alla prima udienza il Giudice onerava parte appellante al deposito del provvedimento impugnato e la stessa provvedeva, con nota di deposito del 27/01/2025, al deposito telematico di copia informatica della sentenza appellata.
§ 4. Ciò posto, l'appello è fondato e merita l'accoglimento nei termini di seguito precisati.
Invero, il giudice di prime cure ha omesso del tutto la motivazione circa la sussistenza dei presupposti per la compensazione: a ben vedere, l'indicazione circa “la natura della controversia e la peculiarità della materia trattata” si risolve in una mera petizione di principio, mancando in particolare qualsivoglia sviluppo argomentativo che possa integrare i presupposti di una vera e propria motivazione.
Né ricorrono i presupposti perché questo giudice – in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello – possa “surrogare” la motivazione carente circa la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Invero, il caso di specie non evidenzia alcuna delle “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a determinare una deroga al principio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c., avendo avuto luogo il pieno accoglimento dell'opposizione.
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Né – nei rapporti con l'odierna parte appellata
[...]
– assume rilievo la circostanza per cui Controparte_1
l'accoglimento dell'opposizione abbia avuto luogo sulla scorta di un fatto (la mancata prova della notificazione dei verbali delle contravvenzioni) causalmente imputabile all'ente creditore: sul punto, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui “nella controversia con cui il debitore contesti
l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore” (Cass. n. 15390 del 2018).
In tale prospettiva, del resto, con riguardo proprio all'ipotesi di accoglimento dell'opposizione per l'omessa prova della notificazione dei titoli fondanti la cartella di pagamento la Corte di Cassazione ha affermato che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando
l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in
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esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del
d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. n. 2570 del 2017).
§ 5. Alla luce dei principi di diritto sopra affermati, quindi, in accoglimento dell'appello formulato, deve condannarsi l'agente della riscossione, in solido con l'ente impositore, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Tali spese si liquidano in base al valore della causa (euro 397,90) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) ed ulteriore riduzione rispetto al valore minimo per l'importo concernente la fase decisoria (in quanto ha avuto luogo senza il deposito di ulteriori memorie, ragion per cui involge unicamente l'attività materiale ulteriore e successiva alla pronuncia).
L'importo complessivo che viene così riconosciuto è pari ad euro
266,00 per compenso professionale (euro 68,00 per la fase di studio;
euro 68,00 per la fase introduttiva;
euro 130,00 per la fase decisoria), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
§ 6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione delle ulteriori voci per la semplicità delle questioni esaminate.
L'accoglimento del gravame esclude la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia dell Controparte_1
;
[...]
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA la sentenza n. 36973/2023 del 29/09/2023 del
Giudice di Pace di Napoli nella parte concernente il regolamento delle spese di lite.
• CONDANNA l in solido con il Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del primo Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in euro 266,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del
15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre
C.P.A. ed IVA come per legge.
• CONDANNA altresì l' in solido Controparte_1 con il al pagamento delle spese del presente Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in euro 400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del
15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre
C.P.A. ed IVA come per legge.
• DISPONE l'attribuzione delle spese liquidate per il primo ed il secondo grado di giudizio in favore del procuratore avv.
AR ZO per dichiarazione di anticipo.
Napoli, 05/12/2025 Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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