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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 5179/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5179/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 18-9-2024 con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
FRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
C.F. rapp.to e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato P.IVA_1 di Napoli presso i cui uffici ope legis domicilia alla via Diaz, 11, C.F.
PEC C.F._1 Email_1
Appellante
E
, nato a [...] il [...] e P_ ivi residente a[...] – C.F.: -, CodiceFiscale_2
, vedova , nata a [...] Controparte_2 P_ il 2 marzo 1941 e residente in [...] –
C.F.: -, , nato a [...] il 6 CodiceFiscale_3 Parte_2 maggio 1973 e residente in [...] –
C.F.: - e , nata a [...] il 7 CodiceFiscale_4 Parte_3 agosto 1977 e residente in [...] –
C.F.: -, tutti rappresentati e difesi con procura agli CodiceFiscale_5 atti dall'avv. Domenico Cirino (C.F.: ), col quale CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliano in Napoli alla via Toledo n. 429 presso l'avv.
Dario Desiderato;
Appellati e Appellanti incidentali
NONCHÉ
, in persona del Presidente Avv. Controparte_3 [...]
, legale rapp.te pro tempore, con sede in al Viale CP_4 CP_3
Vincenzo Lamberti c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Anna Mele (c.f. , in forza di procura agli atti, giusta C.F._7 decreto del Presidente n. 18 del 05.02.2019, ed elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via Diaz, 52 (Pal. Coppola), presso lo studio del suddetto avvocato, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma
2 cpc a mezzo fax ed al n.ro 0818904154 o alla casella di posta elettronica certificata: Email_2
Appellata
E
(C.F. ), in proprio e quale incorporante la CP_5 P.IVA_3 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Magrì (C.F. CP_6
– P.E.C. , C.F._8 Email_3 presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Carducci,
19, fax 081/415501 – come in atti;
Appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25/07/2013, i sig.ri , P_
, e , a seguito della Controparte_2 Parte_2 Parte_3 sentenza n. 1963/2012 della intestata Corte d'Appello affermativa della giurisdizione del G.O., hanno provveduto alla riassunzione del precedente giudizio, instaurato nell'anno 2007 dinanzi il Tribunale civile di Napoli, nel quale avevano dedotto: di essere proprietari di un fondo sito in Santa
Maria Capua Vetere (CE), di mq. 5530, identificato in catasto con la partita
5686, foglio 13, particella 81, oggetto di procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione del locale impianto di produzione CdR;
che nell'ambito della procedura la soc. Fisia Italimpianti – affidataria nominata dall'Autorità commissariale – aveva offerto un'indennità di esproprio commisurata al valore agricolo del fondo;
che tale offerta era stata rifiutata;
che, decorsi inutilmente i termini di efficacia della dichiarazione di p.u., i privati proprietari avevano, quindi, convenuto in giudizio l'Autorità espropriante e la per la condanna di queste ultime al Controparte_6 risarcimento del danno da perdita di proprietà e di godimento ovvero, in subordine, alla restituzione del terreno previa rimessione in pristino.
Le parti attrici formulavano le seguenti domande: “in via principale, la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di € 248.850,00 oltre rivalutazione e interessi a titolo di risarcimento danni per la perdita della proprietà dell'area; in subordine, la condanna dei convenuti al rilascio dell'area previa riduzione in pristino ovvero con la condanna al pagamento delle somme occorrenti;
in ogni caso, con condanna al risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile (pari agli interessi legali sull'equivalente monetario), per il periodo compreso tra il 02/02/2005 e la data di notifica della citazione, ovvero dall'epoca di trasformazione dell'area”.
Si costituivano le convenute, formulando eccezioni preliminari e di merito, all'esito delle quali veniva disposta la chiamata in giudizio della CP_3
.
[...]
In corso di causa, era disposta dal Giudice una Consulenza Tecnica
d'Ufficio
In sede di operazioni peritali, tramite i propri CTP nonché nel corso delle difese conclusionali, l'Amministrazione aveva modo di precisare, in fatto, che l'area di proprietà degli attori, originariamente identificata al C.T. con il foglio 13 particella 81 estesa per mq 5.532, era stata inizialmente interessata dalla procedura espropriativa per la realizzazione dell'impianto
STIR (ex impianto di produzione CDR) di S.M.C.V. e successivamente era stata oggetto di ulteriore intervento, non direttamente rilevabile dagli atti di causa.
Il fondo di proprietà degli attori era stato interessato, in particolare, dalla realizzazione dell'impianto CdR (oggi STIR), terminato nel settembre 2001, inizialmente solo in minima parte (17 mq.) e cioè per la realizzazione di una cabina ENEL. Lo stesso fondo, però, era stato successivamente utilizzato nell'ambito di lavori di “Integrazione e miglioramento delle infrastrutture di collegamento con l'impianto di produzione CDR di Santa
Maria Capua Vetere (CE) – Intervento n. 1 – opere per l'ingresso all'impianto CDR” per una superficie di mq 2040, onde l'area di proprietà degli attori, già occupata nell'anno 2000, era stata utilizzata nella sua intera consistenza di mq 5532, con la conseguenza che il fondo era stato interessato da una seconda procedura espropriativa, “sorretta” da dichiarazione di p.u. contenuta nella ordinanza commissariale di approvazione del progetto (o.c. n. 158/2003).
Nell'ambito di tale procedura - che al pari della precedente non si è conclusa con l'adozione del decreto di esproprio – il fondo di proprietà degli attori è stato irreversibilmente trasformato mediante la realizzazione dell'opera, dettagliatamente descritta dal CTU nell'elaborato peritale in atti: realizzazione di sede stradale e rotatoria, canalone di impluvio e relative scarpate, cabina di trasformazione Enel e che (sempre secondo il ctu) per la realizzazione di detto tratto stradale era stato impegnato un arco di tempo di almeno sei mesi a partire dal febbraio 2007 e fino all'agosto dello stesso anno” (cfr. pag. 43 -46 della relazione)... “la particella ex 81 in questione aveva subito inizialmente ed almeno fino al
2007 solo una parziale e ridotta occupazione di piccola area inerente alla sola zona della curva della precedente strada di accesso al C.D.R.”.
Acquisita, in data 17/05/16, la relazione peritale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21/09/17.
Con la sentenza nr. 2859/2018, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda e condannato la al Parte_1 pagamento, in favore degli attori, dell'importo di € 352.336,00 all'attualità,
(corrispondente al controvalore di acquisto del bene) oltre interessi al saggio legale sulla somma rivalutata all'epoca dei fatti (€ 304.000,00) e di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT, a far data dal 2.2.2007 e sino alla data della sentenza. Lo stesso Tribunale ha precisato che:
“l'importo, come sopra liquidato, corrisponde al valore commerciale dell'area nell'anno 2007, epoca di insorgenza del diritto al risarcimento per effetto del perfezionamento della condotta illecita produttiva di danno
(occupazione divenuta illegittima trasformazione del fondo), sicché detta somma deve essere rivalutata all'attualità secondo i consueti indici di rivalutazione ISTAT, così pervenendosi all'importo di € 352.336,00 all'attualità”. Part Avverso tale sentenza proponeva appello la , che chiedeva:
“Accogliere in fatto e in diritto la domanda dell'Amministrazione, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2859 del 22 marzo
2018, resa a definizione del giudizio r.g. 23667/2013 e per l'effetto rigettare l'originaria domanda avanzata in prime cure dagli odierni appellati”.
Si costituivano in giudizio gli appellati , che chiedevano: CP_7
“respinga l'appello della e, in Parte_1 accoglimento dei motivi di appello incidentale svolti nei paragrafi I e IV, adotti nei confronti della le consequenziali Parte_1 statuizioni in favore dei signori – , oltre alla rifusione delle P_ CP_2 spese processuali. In subordine, nel caso di riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto la condanna al risarcimento del danno per la perdita della proprietà dell'area, si chiede che codesta on. Corte d'Appello accolga le domande subordinate riproposte in questa sede ex art. 346
c.p.c come svolte nel paragrafo II nei confronti della Parte_1
e della sempre con la rifusione delle spese
[...] Controparte_3 processuali (alla restituzione del fondo de quo in favore dei signori
[...]
previa la rimozione delle opere viarie da parte di entrambi Parte_5 ovvero con la loro condanna a pagare agli stessi originari attori le somme indicate dal c.t.u. ing. per tali lavori, e li condanni altresì a pagare Per_1 agli stessi un'ulteriore somma a titolo di danno per il Controparte_8 notevole deprezzamento del fondo derivante dall'inserimento nell'asse viario di collegamento all'impianto per il trattamento dei rifiuti, in misura pari ad almeno il 70 % del suo valore di mercato all'epoca del rilascio, e, infine a risarcire gl il danno per il mancato godimento del Parte_5 fondo dal giorno di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità (2 febbraio 2007) a quello dell'effettivo rilascio secondo il criterio già indicato nel motivo di appello incidentale svolto nel paragrafo I)”.
Si costituiva la , che chiedeva: “respingere l'appello Controparte_3 principale della e quello incidentale Parte_1 dei sig.ri , , e P_ Parte_3 Parte_2 Controparte_2
, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese
[...] processuali”.
Si costituiva la che chiedeva: “respingere l'appello principale CP_5 della e quello incidentale dei sig.ri Parte_1
, , e , con P_ Parte_3 Parte_2 Controparte_2 condanna degli appellanti alla refusione delle spese processuali”.
Instauratosi il contradittorio, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 18-9-2024, il Collegio Giudicante riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le affermazioni della
Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 735 del 2015, secondo cui “alla luce della costante giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, quando il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell'Amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune…In particolare, con riguardo alle fattispecie già ricondotte alla figura dell'occupazione acquisitiva, viene meno la configurabilità dell'illecito come illecito istantaneo con effetti permanenti e, conformemente a quanto sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa, se ne deve affermare la natura di illecito permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. A tale ultimo riguardo, dissipando i dubbi espressi dall'ordinanza di rimessione, si deve escludere che il proprietario perda il diritto di ottenere il controvalore dell'immobile rimasto nella sua titolarità.
Infatti, in alternativa alla restituzione, al proprietario è sempre concessa l'opzione per una tutela risarcitoria, con una implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato (cfr. e plurimis, in tema di occupazione c.d. usurpativa, Cass. 28 marzo 2001, n. 4451 e Cass. 12 dicembre 2001, n. 15710). Sulla scorta di tale pronunciamento, il
Tribunale di Napoli ha ritenuto che "alla luce del menzionato arresto interpretativo della Suprema Corte di cassazione (espresso, appunto, nella richiamata sentenza nr. 735 del 2015), non può non riconoscersi che, anche nella fattispecie in esame, l'occupazione del fondo, protrattasi oltre il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, senza che sia stato adottato il decreto di esproprio, espone l'Amministrazione convenuta a responsabilità per i danni, che viene meno, nella fattispecie, solo per effetto della rinunzia abdicativa al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente contenuta nella domanda introduttiva del giudizio e che occorre pertanto verificare a partire da quando, nel caso in esame, si sia verificata la condotta illecita dell'Amministrazione espropriante alla luce di tale consistente manipolazione e trasformazione dell'area, avvenuta presumibilmente e con tutta verosimiglianza nel corso dell'anno 2007 (cfr.
CTU pagg. 44 e ss.) appare giustificata, anche alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla citata sentenza n.
735 del 2015, la richiesta di risarcimento per equivalente formulata (cioè indennità /risarcimento in luogo della restituzione del bene, ndr) dagli attori, dovendosi ritenere implicita in siffatta richiesta la volontà ablativa della proprietà ”. Part Col un primo profilo di appello, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria per equivalente, deducendo che “non può ritenersi che la rinuncia (c.d. abdicativa) del privato proprietario, che il Tribunale (trascurando che fosse stata proposta anche una domanda di restituzione) ha supposto implicita nella richiesta di risarcimento del danno, sia di per sé sufficiente a produrre l'effetto del trasferimento del bene (dal privato all'Amministrazione) ovvero dell'acquisto della proprietà in capo all'Amministrazione, occorrendo, per ormai costante giurisprudenza, sempre un provvedimento o un atto formale (ad esempio un contratto) idoneo alla produzione dell'effetto traslativo, peraltro necessario ai fini della successiva trascrizione del trasferimento immobiliare.
Una siffatta implicita rinuncia infatti non potrebbe condurre, come di fatto avvenuto nel caso in esame, ad automatica condanna (all'acquisto dell'area, quale effetto diretto della contrapposta rinunzia abdicativa) dell'Amministrazione che ha originariamente occupato l'area irreversibilmente trasformata, posto che, allo stato attuale della legislazione vigente e dell'evoluzione giurisprudenziale, l'irreversibile trasformazione non impedisce la restituzione e non è di per sé fatto giuridico idoneo a determinare, con effetto automatico, l'acquisto del bene.
Rileva, viceversa che sia che l'Amministrazione pervenga all'acquisto del cespite occupato mediante provvedimento da emettersi ai sensi dell'art 42 bis T.U.E. sia che, invece, proceda ad acquisire il bene con altro mezzo o strumento, anche di diritto privato, le condizioni perché tale acquisto possa avere luogo devono restare immutate, dovendo comunque sussistere e soprattutto permanere, alla data dell'acquisto, secondo quanto prescritto in via generale dall'art. 42 bis t.u.e (che reca la disciplina normativa dell'acquisizione in sanatoria), e con qualsiasi mezzo esso avvenga, l'interesse della pubblica Amministrazione ad acquisire il compendio immobiliare occupato, non essendo sufficiente, a che si produca un tale effetto, la eventuale rinunzia abdicativa del privato proprietario;
una tale rinuncia, infatti, espressa o tacita, in mancanza di un interesse pubblico all'acquisto del bene, resterebbe un fatto del tutto irrilevante, non valendo di per sé a produrre l'automatico trasferimento della proprietà del cespite, ovvero a ridurre l'atto, nel quale esso è trasfuso, ad un mero formalismo”. Col un secondo profilo, la parte appellante deduce che “il Tribunale liquida il danno da perdita della proprietà, senza spiegare il motivo per cui all'Amministrazione è stato, di fatto, imposto di acquisire un'area che essa non detiene, della quale non è in possesso, che non gestisce ad alcun titolo e dalla quale non ricava alcuna utilità diretta, mentre avrebbe dovuto tener conto della circostanza, certamente rilevante, che la non si Pt_6 trova nel possesso attuale dell'area, né della infrastruttura realizzata su di essa, in quanto priva delle competenze gestorie che rendono necessario utilizzare la suddetta area e la infrastruttura su di essa insistente. Come rilevato anche in sede di CTU, infatti, l'intero complesso industriale, compresa la viabilità “dedicata”, è stata trasferita alla Provincia di
”. CP_3
Il motivo è fondato.
Occorre premettere in punto di diritto che in ordine alla questione relativa alla ammissibilità, in caso di trasformazione irreversibile di un bene immobile occupato da una Pubblica Amministrazione per la esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, di una rinuncia abdicativa del diritto di proprietà insita nella richiesta risarcitoria del proprietario a cui si ricolleghi un effetto acquisitivo in capo alla medesima Amministrazione, si registra un contrasto interpretativo fra giurisprudenza di legittimità della Corte di cassazione e la giurisprudenza amministrativa.
In particolare, si rileva che le SS.UU della Cassazione, con sentenza n.
735/2015, richiamata nella gravata sentenza a fondamento della statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria per equivalerne pecuniario, corrispondente al valore di mercato del fondo de quo, hanno affermato che: "l'illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno. Il privato, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno”.
Successivamente, le sentenze gemelle della Corte di cassazione, Sez. I, del
6 giugno 2022 (nn. 18142, 18143, 18167, 18168), hanno affermato che:
“il proprietario vittima del comportamento illecito dell'Amministrazione ha il diritto di domandare in giudizio il risarcimento del danno, non solo, per la perdita del godimento nel periodo considerato (occupazione illegittima), ma anche per la perdita commisurata all'integrale valore del bene, alla cui titolarità il proprietario ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato proponendo la domanda risarcitoria per equivalente (cd. restitutio in integrum per equivalente). Diversamente ragionando, il proprietario (danneggiato) sarebbe esposto ai rischi insiti nella titolarità del bene in una situazione determinata dal comportamento illecito dell'autorità amministrativa, senza la possibilità di avvalersi del rimedio principale di far cessare immediatamente la prosecuzione dell'illecito mediante la rinuncia forzosa alla proprietà, in alternativa alla sua scelta di ottenere (quando sia possibile) la restituzione del bene previa rimessione in pristino”.
Secondo questa Corte, tale orientamento della Cassazione non appare condivisile, in quanto esso non fornisce una convincente soluzione in merito alla questione relativa alla configurabilità, in connessione eziologica con la rinuncia abdicativa implicita (da parte del proprietario) al bene immobile trasformato, di una specifica giustificazione causale dell'affermata acquisizione della proprietà dello stesso bene in capo alla
Amministrazione che ha realizzato la trasformazione irreversibile, sulla premessa che, anche ammessa una tale rinuncia implicita, il diritto del
(già) proprietario al risarcimento di un danno equivalente al valore venale del bene stesso nei confronti di detta Amministrazione potrebbe costituire logica alternativa rispetto al diritto alla restituzione dello stesso e al previo ripristino dello status quo ante soltanto se si ritenga che la sua proprietà sia poi acquisita in capo alla stessa e non invece al patrimonio indisponibile dello Stato ex art. 827 cod. civ. (relativo agli immobili vacanti).
Al riguardo, appare condivisibile quanto affermato al riguardo dalla
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 2, 3 e 4 del 2020 del 20 gennaio 2020, secondo cui: “ciò che resta irrisolto nella ricostruzione dell'istituto della rinuncia abdicativa è l'aspetto della correlazione fra effetto privativo ed effetto traslativo proprio dei provvedimenti ablatori, finendo col privare la vicenda espropriativa della sua causa giuridica.
Nessuna delle pronunce che ammette il ricorso alla rinuncia abdicativa fornisce una soluzione certa ed univoca sull'individuazione del titolo e del modus adcquirendi del diritto di proprietà in capo all'amministrazione occupante tenuta al risarcimento dei danni. Il richiamo all'art. 827 cod. civ.
– prosegue l'Adunanza Plenaria – appare fuorviante tenuto conto che la disposizione civilistica prevede l'acquisto a titolo originario del bene vacante da parte dello Stato e non può, dunque, giustificare l'acquisto da parte dell'ente espropriante tenuto al risarcimento del danno. non può riconoscersi effetto traslativo alla trascrizione della sentenza di condanna al risarcimento del danno giacché si tratta di un adempimento rilevante soltanto ai fini dell'opponibilità verso i terzi. Per la medesima ragione ai fini traslativi non può assumere rilievo la trascrizione dell'atto di liquidazione del risarcimento del danno”.
Inoltre, in relazione alla configurabilità di una rinuncia al bene immobile trasformato implicita nella domanda di risarcimento del danno, questo
Collegio ritiene condivisibile quanto rigorosamente affermato dalla medesima Adunanza Plenaria, secondo cui: “non è possibile ritenere che la volontà (espressa) del privato di agire per il risarcimento del danno per equivalente implichi inequivocabilmente la volontà (implicita) di rinunciare al diritto di proprietà; la domanda risarcitoria è redatta e sottoscritta dal difensore del soggetto proprietario (e non anche da questi personalmente)…ai sensi dell'art. 42 della Costituzione la proprietà può essere espropriata “nei casi preveduti dalla legge” fra i quali non rientra la rinuncia abdicativa…la tesi della rinuncia abdicativa rischia di riproporre
“problemi e dubbi interpretativi” propri dell'ormai tramontato istituto dell'occupazione acquisitiva, ritenuto incompatibile dalla Corte EDU con i principi del Protocollo Addizionale CEDU…L'ipotesi dell'applicazione delle norme sulla rinuncia abdicativa viene ritenuta un'operazione ermeneutica da rigettare in quanto comporta uno stravolgimento dell'assetto di interessi sotteso e (ri)composto (d)alla particolare procedura ablativa disciplinata dall'art. 42 bis;
- affida alla decisione sulla sorte del bene ad un atto eventuale ed unilaterale del proprietario cui finirebbe per attribuire
“una sorta di diritto potestativo direttamente ricadente nella sfera giuridica dell'amministrazione”; si risolve nell'inammissibile introduzione “praeter legem” di una nuova fattispecie ablativa/traslativa”.
Nel caso di specie, si rileva che il Tribunale, pur richiamando la suddetta sentenza n. 735/2015 delle SS.UU, non ha affermato espressamente che, per effetto della rinunzia abdicativa del fondo de quo da parte degli odierni appellati, si sia verificata la acquisizione in capo alla odierna appellante della sua proprietà in quanto afferma che “appare giustificata, anche alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla citata sentenza n. 735 del 2015, la richiesta di risarcimento per equivalente formulata (cioè indennità /risarcimento in luogo della restituzione del bene, ndr)”.
Tuttavia, avendo gli odierni appellati in via principale chiesto in primo grado la condanna dei convenuti al “pagamento dell'importo di €
248.850,00 oltre rivalutazione e interessi a titolo di risarcimento danni per la perdita della proprietà dell'area,” avendo, dunque, il Tribunale, nella appellata sentenza e in accoglimento di tale domanda, riconosciuto ai medesimi un risarcimento a carico della odierna appellante di contenuto equivalente all'intero valore di mercato del bene de quo e “in luogo della restituzione”, deve ritenersi che il Tribunale abbia inteso affermare che, non dovendo l'Ente occupante da un lato restituire lo stesso ma dovendo dall'altro risarcire il danno di un contenuto equivalente all'intero valore del bene, la sua proprietà sia stata ormai acquisita in capo al medesimo per effetto della sua irreversibile trasformazione e della rinuncia a tale bene da parte dei suoi proprietari implicita nella domanda risarcitoria per equivalente, conformemente al quanto affermato nella ivi richiamata sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 735/15.
Orbene, aderendo questa Corte al suddetto orientamento dell'Adunanza
Plenaria, deve ritenersi che la domanda proposta dagli appellati Pt_5
, diretta ad ottenere il risarcimento del danno per equivalente nella
[...] misura dell'integrale valore di mercato del bene immobile occupato per perdita della sua proprietà, sia infondata, dovendosi ritenere che detto bene immobile sia (ciò nonostante) rimasto di loro proprietà e non acquisito alla proprietà dell'Amministrazione pubblica procedente e occupante.
Di conseguenza, deve ritersi assorbito l'appello incidentale proposto dagli odierni appellati al fine di ottenere la condanna della
[...]
a risarcire il danno per l”a perdita del godimento del Parte_1 fondo durante l'occupazione illegittima verificatasi nel periodo compreso tra la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità (2 febbraio 2007) e la data della notifica della citazione (7 novembre 2007), che segna la perdita della proprietà ovvero, con quella in cui si verificò l'irreversibile trasformazione del terreno (30 giugno 2007)”.
Occorre, dunque, esaminare ora le riproposte domande subordinate di restituzione e ripristino dello status quo ante del fondo de quo, formulate Part dagli odierni appellati nei confronti delle appellate e CP_3
.
[...]
Al riguardo, occorre accertare quale sia il soggetto legittimato passivo e cioè il soggetto che all'attualità occupi il fondo de quo, soggetto coincidente con l'ente che all'attualità sia titolare ed abbia la disponibilità delle opere eseguite sul bene immobile medesimo già irreversibilmente trasformato.
All'uopo, si rileva che la Legge n. 123 del 14 luglio 2008 (di conversione del Decreto-legge n. 90 del 23 maggio 2008, fatti salvi gli effetti di legge temporaneamente prodottisi) ha stabilito all'art.
6-bis. -
(Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti - termovalorizzatore di
Acerra) – che: “Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione la titolarità degli impianti di selezione e CP_6 trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto- legge 17 giugno 2008, n. 107. 2. Le province della CP_9 CP_6 nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.
Poi, con la O.P.C.M. 3693 del 16/07/2008, è stato disposto che "In attesa dell'attuazione dell'art 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2008, n.
107, e delle disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3685 del 19 giugno 2008, il Sottosegretario di
Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90. provvede alla nomina di un commissario ad acta per ciascuno degli ambiti provinciali territoriali ove sono ubicati gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, il quale, in via sostitutiva e fino a che le province competenti non adottano le determinazioni per la gestione dei predetti impianti, assume tutte le iniziative derivanti dal trasferimento della titolarità degli impianti alle province per conto loro, assicurando che la gestione del servizio prosegua senza soluzione di continuità, adempiendo ai relativi obblighi ed esercitando le facoltà attribuite dalle disposizioni sopra richiamate alle province medesime.”
Con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3685 del 19 giugno 2008 Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3685 del 19 giugno 2008 recante trasferimento di competenze alle Province della regione in attuazione dell'articolo 1 del D.L. CP_6 del 17 giugno 2008, n. 107 «Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in si stabilisce, tra l'altro, che i presidenti delle CP_6 province della regione proseguono nelle attività individuate CP_6 dall'art. 6 del D.L. 11 maggio 2007, n. 61.
Dunque, sulla base di quanto sopra deve senz'altro ritenersi che l'ente che all'attualità abbia la disponibilità materiale del fondo in oggetto, di proprietà degli appellati, sia la , alla quale, infatti, è CP_3 CP_3 stata ex lege trasferita la titolarità delle opere de quibus realizzate sul fondo medesimo.
Pertanto, poiché le domande in esame, dirette ad ottenere la condanna alla restituzione e al ripristino dello status quo ante del fondo de quo irreversibilmente trasformato, sono azioni di natura reale (a differenza della domanda risarcitoria, che ha, invece, natura personale), di esse deve ritenersi fondata quella proposta nei confronti della e Controparte_3 quindi invece infondata quella proposte nei confronti della odierna parte appellante.
Dunque, la deve essere condannata alla restituzione Controparte_3 in favore degli odierni appellati del fondo in oggetto previo ripristino dello status quo ante e cioè previa rimozione delle opere viarie ivi eseguite sulla base delle suddette procedure espropriative.
Le riproposte domande risarcitorie per mancato godimento del fondo de quo a causa della sua occupazione illegittima (dalla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità), formulate dagli appellati Pt_5
Part
nei confronti della e della sono in parte
[...] Controparte_3 fondate.
Al riguardo, occorre distinguere, stante la natura personale delle dette domande, il periodo di occupazione del fondo de quo riferibile alla odierna appellante e quello riferibile alla , ciò a seguito del Controparte_3 suddetto trasferimento ex lege della titolarità delle suddette opere eseguite sul fondo medesimo.
Dunque, si rileva che gli appellanti principale e incidentale non hanno censurato la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni del CTU in merito al criterio di calcolo del risarcimento del danno da occupazione illegittima, avendo gli appellati censurato la decisione appellata nella parte relativa Parte_5 all'accertamento del controvalore economico del fondo de quo relativo all'esame della domanda di risarcimento del danno del detto equivalente asseritamente dovuto per la dedotta perdita della proprietà del medesimo bene immobile irreversibilmente trasformato. In particolare, al riguardo la suddetta CTU ha accertato quanto segue: “Il probabile Valore di mercato alla attualità = VTFATT. dell'intero fondo edificabile oggetto del presente accertamento particella ex 81 del Foglio
13 di Mq 5532) possa attendibilmente indicarsi pari a VTFATT. = €
358.112,00 = in c.t. €. 358.000,00, rivalutando monetariamente alla attualità ogni indennizzo per singolo anno prima determinato nella precedente TAB “A”: l'Indennità Totale alla attualità per Mancato
Godimento = IND*MG per il Pregiudizio di cui si sta trattando, è risultata essere dalla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità (1-2-2005) al
31/03/2016 pari a: = €. 199.909,71, secondo la segue TABELLA: Pt_7
RIVALUTAZIONE MONETARIA AL 31/03/2016 DEI SINGOLI INDENNIZZI
ANNUALI PER IL PREGIUDIZIO DI MANCATO GODIMENTO
Data Coeff. di Riv - Indennizzo annuo da a Rival. IMPORTO RIVAL.
per mancato godimento 01/02/2005 - 1,178 €. 15.200,00 01/02/2005 - 31/01/2006 €. 2.705,60 € 17.905,60 01/02/2006 - 1,154 €. 15.519,20 01/02/2006 - 31/01/2007 € 2.389,96 €. 17.909,16 01/02/2007 - 1,137 €. 15.747,20 01/02/2007 - 31/01/2008 € 2.157,37 € 17.904,57 01/02/2008 - 1,105 €. 16.203,20 01/02/2008 - 31/01/2009 € 1.701,34 € 17.904,54 01/02/2009 - 1,089 €. 16.446,40 01/02/2009 - 31/01/2010 € 1.463,73 € 17.910,13 01/02/2010 - 1,075 €. 16.659,20 01/02/2010 - 31/01/2011 € 1.249,44 € 17.908,64 01/02/2011 - 1,051 €. 17.039,20 01/02/2011 - 31/01/2012 € 869,00 € 17.908,20 01/02/2012 - 1,018 €. 17.601,60 01/02/2012 - 31/01/2013 € 316,83 € 17.918,43 01/02/2013 - 1,000 €. 17.920,80 01/02/2013 - 31/01/2014 €. 0 €. 17.920,80 01/02/2014 -0,995 €. 17.996,80 01/02/2014 - 31/01/2015 € -89,98 € 17.906,82 01/02/2015 -0,999 €. 17.936,00 01/02/2015 - 31/01/2016 € -17,94 € 17.918,06 01/02/2016 - 1,001 €. 2.891,87 01/02/2016- 31/03/2016 € 2,89 € 2.894,76
TOTALI €. 187.161,47 €. 12.748,24 €. 199.909,7 Dunque, esaminata al riguardo la relazione di CTU espletata nel giudizio di primo grado, eseguiti i dovuti ricalcoli, rilevato che gli odierni appellati
, , e P_ Controparte_2 Parte_2 Parte_3 hanno con la originaria citazione (cfr. relative conclusioni) chiesto: il
“risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile” e dunque per occupazione illegittima e non anche la indennità per occupazione legittima, tenuto conto, dunque, della occupazione del fondo da parte della odierna appellante principale dalla scadenza al 31 gennaio
2007 della proroga della dichiarazione di pubblica utilità fino alla data del suddetto trasferimento ex lege (Legge n. 123 del 14 luglio 2008) in capo alla , la medesima appellante deve essere condannata Controparte_3
a pagare in favore degli odierni appellati, proprietari dello stesso, la somma di euro 25.367,09 (€ 17.904,54 + € 7.462,55) a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima dalla data di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità e alla data del suddetto trasferimento ex lege, sottraendo dalla detta TABELLA le quote di danno da mancato godimento rivalutato maturate successivamente al detto trasferimento ex lege alle Province (Legge n. 123 del 14 luglio 2008).
Per il periodo di occupazione illegittima successivo al detto trasferimento ex lege deve essere, invece condannata la per la Controparte_3 somma di euro 120.823,28 per la sua occupazione dalla data del 15-7-
2008 alla data del 31-3-2016 (data dell'accertamento di cui alla suddetta CTU), oltre al risarcimento del danno per la occupazione successiva a tale data e cioè dall'1/4/2016 fino alla data della effettiva restituzione e riduzione in pristino del fondo de quo in favore degli odierni appellati, calcolato nella misura del 5% annuo (come da CTU) sul valore del fondo stesso, rivalutato annualmente secondo indice ISTAT e con rivalutazione annuale ISTAT delle singole quote annuali di risarcimento.
Sono dovuti, altresì, su entrambe le suindicate somme gli interessi compensativi per mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno calcolati anno per anno, sul valore delle somme devalutate al momento delle singole scadenze annuali e via via rivalutate anno per anno fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
In ordine alle spese di lite difensive di entrambi i gradi di giudizio, quelle Part relative al rapporto processuale fra appellati e CP_7 appellante nonché quelle relative al rapporto processuale fra appellati e la appellata , stante il parziale CP_7 Controparte_3 accoglimento delle domande proposte dagli odierni appellati Pt_5
nei loro confronti, esse seguono la soccombenza nella misura della
[...] metà, come liquidate come in dispositivo, tenuto conto che “in caso di pluralità di domande, il compenso dell'avvocato è calcolato con riferimento a quella di valore indeterminabile (Cass., Sez. III, Ord., 29 novembre
2022, n. 35021)”. Invece, devono essere dichiarate irripetibili quelle del presente grado e Part relative al rapporto processuale fra l'appellante principale e la appellata e a quello fra gli appellanti incidentali CP_5 Pt_5
e la appellata , non avendo i medesimi appellanti
[...] CP_5 formulato nel giudizio di appello in oggetto conclusioni nei confronti di questa ultima.
Le spese di ctu, come liquidate in primo grado con decreto del 21-6-2016, devono essere pose a carico solidale della Parte_1
e della nella misura del 75% e nella
[...] Controparte_3 misura del 25% a carico degli appellati CP_7
P.T.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.
2859/2018 del Tribunale di Napoli, proposto da
[...]
con Parte_1 atto notificato a , , P_ Controparte_2 Parte_2
e , alla e alla ,
[...] Parte_3 Controparte_3 CP_5 così provvede:
• accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda di risarcimento per equivalente proposte dagli appellati , , e P_ Controparte_2 Parte_2
nei confronti dell'appellante Parte_3
• accoglie la riproposta domanda subordinata di restituzione e ripristino formulata dagli appellati , , P_ Controparte_2 Parte_2
e nei confronti della e per
[...] Parte_3 Controparte_3
l'effetto condanna la medesima in persona del l.r.p.t. a Controparte_3 restituire in favore degli appellati , , P_ Controparte_2
e il fondo sito in Santa Maria Capua Vetere Parte_2 Parte_3
(CE), di mq. 5532, identificato in catasto con la partita 5686, foglio 13, particella 81, previa riduzione in pristino dello stesso secondo lo status quo ante antecedente alla esecuzione delle opere sulla base delle procedure espropriative sopra indicate;
• accoglie in parte le riproposta domanda risarcitoria per occupazione illegittima formulata dagli appellati , , P_ Controparte_2 e nei confronti della Parte_2 Parte_3 [...]
e per Parte_1
Part l'effetto condanna la medesima in persona del l.r.p.t. a pagare in favore dei medesimi appellati , , P_ Controparte_2
e la somma di euro 25.367,09 a titolo di Parte_2 Parte_3 risarcimento del danno per occupazione illegittima e mancata godimento, oltre interessi come in parte motiva;
• accoglie in parte la riproposta domanda risarcitoria per occupazione illegittima formulata dagli appellati , , P_ Controparte_2
e nei confronti della la Parte_2 Parte_3 CP_3
e per l'effetto condanna la medesima in
[...] Controparte_3 persona del l.r.p.t. a pagare in favore dei medesimi appellati , P_
, e la somma di euro Controparte_2 Parte_2 Parte_3
120.823,28 a titolo risarcitorio per occupazione illegittima e mancato godimento per la occupazione successiva dal 15-7-2008 fino alla data del
31-3-2016 (data dell'accertamento di cui alla suddetta CTU), oltre al risarcimento del danno per la occupazione ulteriormente successiva a tale data e cioè dall'1/4/2016 fino alla data della effettiva restituzione e riduzione in pristino del fondo de quo in favore dei medesimi appellati, calcolato nella misura del 5% annuo (come da CTU) sul valore del fondo stesso, rivalutato annualmente secondo indice ISTAT e con rivalutazione annuale ISTAT delle singole quote annuali di risarcimento, oltre interessi come in parte motiva;
• condanna in solido la Parte_1
, in persona del l.r.p.t. e la
[...] CP_3
in persona del l.r.p.t. a rifondere in favore cumulativo degli
[...] appellati , , e P_ Controparte_2 Parte_2 Pt_3
le spese di lite difensive di entrambi i gradi di giudizio nella misura
[...] della metà, che liquida per il giudizio di primo grado nella somma di euro
600,00 per spese vive e in quella di euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute;
liquida in favore cumulativo degli appellati , , P_ Controparte_2 Parte_2
e le spese di lite difensive per il giudizio di appello in
[...] Parte_3 oggetto nella somma di euro 4.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Domenico Cirino;
• dichiara irripetibili le spese di lite del presente grado e relative al Part rapporto processuale fra l'appellante principale e la appellata CP_5
e a quello fra gli appellanti incidentali e la appellata
[...] CP_7
; CP_5
• pone le spese di ctu, come liquidate in primo grado con decreto del 21-
6-2016, a carico solidale della Parte_1 in persona del l.r.p.t. e della in persona del
[...] Controparte_3
l.r.p.t. nella misura del 75% e a carico degli appellati CP_7 nella misura del 25%.
Così deciso in Napoli, 22-1-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dr. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 5179/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5179/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 18-9-2024 con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
FRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
C.F. rapp.to e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato P.IVA_1 di Napoli presso i cui uffici ope legis domicilia alla via Diaz, 11, C.F.
PEC C.F._1 Email_1
Appellante
E
, nato a [...] il [...] e P_ ivi residente a[...] – C.F.: -, CodiceFiscale_2
, vedova , nata a [...] Controparte_2 P_ il 2 marzo 1941 e residente in [...] –
C.F.: -, , nato a [...] il 6 CodiceFiscale_3 Parte_2 maggio 1973 e residente in [...] –
C.F.: - e , nata a [...] il 7 CodiceFiscale_4 Parte_3 agosto 1977 e residente in [...] –
C.F.: -, tutti rappresentati e difesi con procura agli CodiceFiscale_5 atti dall'avv. Domenico Cirino (C.F.: ), col quale CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliano in Napoli alla via Toledo n. 429 presso l'avv.
Dario Desiderato;
Appellati e Appellanti incidentali
NONCHÉ
, in persona del Presidente Avv. Controparte_3 [...]
, legale rapp.te pro tempore, con sede in al Viale CP_4 CP_3
Vincenzo Lamberti c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Anna Mele (c.f. , in forza di procura agli atti, giusta C.F._7 decreto del Presidente n. 18 del 05.02.2019, ed elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via Diaz, 52 (Pal. Coppola), presso lo studio del suddetto avvocato, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma
2 cpc a mezzo fax ed al n.ro 0818904154 o alla casella di posta elettronica certificata: Email_2
Appellata
E
(C.F. ), in proprio e quale incorporante la CP_5 P.IVA_3 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Magrì (C.F. CP_6
– P.E.C. , C.F._8 Email_3 presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Carducci,
19, fax 081/415501 – come in atti;
Appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25/07/2013, i sig.ri , P_
, e , a seguito della Controparte_2 Parte_2 Parte_3 sentenza n. 1963/2012 della intestata Corte d'Appello affermativa della giurisdizione del G.O., hanno provveduto alla riassunzione del precedente giudizio, instaurato nell'anno 2007 dinanzi il Tribunale civile di Napoli, nel quale avevano dedotto: di essere proprietari di un fondo sito in Santa
Maria Capua Vetere (CE), di mq. 5530, identificato in catasto con la partita
5686, foglio 13, particella 81, oggetto di procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione del locale impianto di produzione CdR;
che nell'ambito della procedura la soc. Fisia Italimpianti – affidataria nominata dall'Autorità commissariale – aveva offerto un'indennità di esproprio commisurata al valore agricolo del fondo;
che tale offerta era stata rifiutata;
che, decorsi inutilmente i termini di efficacia della dichiarazione di p.u., i privati proprietari avevano, quindi, convenuto in giudizio l'Autorità espropriante e la per la condanna di queste ultime al Controparte_6 risarcimento del danno da perdita di proprietà e di godimento ovvero, in subordine, alla restituzione del terreno previa rimessione in pristino.
Le parti attrici formulavano le seguenti domande: “in via principale, la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di € 248.850,00 oltre rivalutazione e interessi a titolo di risarcimento danni per la perdita della proprietà dell'area; in subordine, la condanna dei convenuti al rilascio dell'area previa riduzione in pristino ovvero con la condanna al pagamento delle somme occorrenti;
in ogni caso, con condanna al risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile (pari agli interessi legali sull'equivalente monetario), per il periodo compreso tra il 02/02/2005 e la data di notifica della citazione, ovvero dall'epoca di trasformazione dell'area”.
Si costituivano le convenute, formulando eccezioni preliminari e di merito, all'esito delle quali veniva disposta la chiamata in giudizio della CP_3
.
[...]
In corso di causa, era disposta dal Giudice una Consulenza Tecnica
d'Ufficio
In sede di operazioni peritali, tramite i propri CTP nonché nel corso delle difese conclusionali, l'Amministrazione aveva modo di precisare, in fatto, che l'area di proprietà degli attori, originariamente identificata al C.T. con il foglio 13 particella 81 estesa per mq 5.532, era stata inizialmente interessata dalla procedura espropriativa per la realizzazione dell'impianto
STIR (ex impianto di produzione CDR) di S.M.C.V. e successivamente era stata oggetto di ulteriore intervento, non direttamente rilevabile dagli atti di causa.
Il fondo di proprietà degli attori era stato interessato, in particolare, dalla realizzazione dell'impianto CdR (oggi STIR), terminato nel settembre 2001, inizialmente solo in minima parte (17 mq.) e cioè per la realizzazione di una cabina ENEL. Lo stesso fondo, però, era stato successivamente utilizzato nell'ambito di lavori di “Integrazione e miglioramento delle infrastrutture di collegamento con l'impianto di produzione CDR di Santa
Maria Capua Vetere (CE) – Intervento n. 1 – opere per l'ingresso all'impianto CDR” per una superficie di mq 2040, onde l'area di proprietà degli attori, già occupata nell'anno 2000, era stata utilizzata nella sua intera consistenza di mq 5532, con la conseguenza che il fondo era stato interessato da una seconda procedura espropriativa, “sorretta” da dichiarazione di p.u. contenuta nella ordinanza commissariale di approvazione del progetto (o.c. n. 158/2003).
Nell'ambito di tale procedura - che al pari della precedente non si è conclusa con l'adozione del decreto di esproprio – il fondo di proprietà degli attori è stato irreversibilmente trasformato mediante la realizzazione dell'opera, dettagliatamente descritta dal CTU nell'elaborato peritale in atti: realizzazione di sede stradale e rotatoria, canalone di impluvio e relative scarpate, cabina di trasformazione Enel e che (sempre secondo il ctu) per la realizzazione di detto tratto stradale era stato impegnato un arco di tempo di almeno sei mesi a partire dal febbraio 2007 e fino all'agosto dello stesso anno” (cfr. pag. 43 -46 della relazione)... “la particella ex 81 in questione aveva subito inizialmente ed almeno fino al
2007 solo una parziale e ridotta occupazione di piccola area inerente alla sola zona della curva della precedente strada di accesso al C.D.R.”.
Acquisita, in data 17/05/16, la relazione peritale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21/09/17.
Con la sentenza nr. 2859/2018, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda e condannato la al Parte_1 pagamento, in favore degli attori, dell'importo di € 352.336,00 all'attualità,
(corrispondente al controvalore di acquisto del bene) oltre interessi al saggio legale sulla somma rivalutata all'epoca dei fatti (€ 304.000,00) e di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT, a far data dal 2.2.2007 e sino alla data della sentenza. Lo stesso Tribunale ha precisato che:
“l'importo, come sopra liquidato, corrisponde al valore commerciale dell'area nell'anno 2007, epoca di insorgenza del diritto al risarcimento per effetto del perfezionamento della condotta illecita produttiva di danno
(occupazione divenuta illegittima trasformazione del fondo), sicché detta somma deve essere rivalutata all'attualità secondo i consueti indici di rivalutazione ISTAT, così pervenendosi all'importo di € 352.336,00 all'attualità”. Part Avverso tale sentenza proponeva appello la , che chiedeva:
“Accogliere in fatto e in diritto la domanda dell'Amministrazione, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2859 del 22 marzo
2018, resa a definizione del giudizio r.g. 23667/2013 e per l'effetto rigettare l'originaria domanda avanzata in prime cure dagli odierni appellati”.
Si costituivano in giudizio gli appellati , che chiedevano: CP_7
“respinga l'appello della e, in Parte_1 accoglimento dei motivi di appello incidentale svolti nei paragrafi I e IV, adotti nei confronti della le consequenziali Parte_1 statuizioni in favore dei signori – , oltre alla rifusione delle P_ CP_2 spese processuali. In subordine, nel caso di riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto la condanna al risarcimento del danno per la perdita della proprietà dell'area, si chiede che codesta on. Corte d'Appello accolga le domande subordinate riproposte in questa sede ex art. 346
c.p.c come svolte nel paragrafo II nei confronti della Parte_1
e della sempre con la rifusione delle spese
[...] Controparte_3 processuali (alla restituzione del fondo de quo in favore dei signori
[...]
previa la rimozione delle opere viarie da parte di entrambi Parte_5 ovvero con la loro condanna a pagare agli stessi originari attori le somme indicate dal c.t.u. ing. per tali lavori, e li condanni altresì a pagare Per_1 agli stessi un'ulteriore somma a titolo di danno per il Controparte_8 notevole deprezzamento del fondo derivante dall'inserimento nell'asse viario di collegamento all'impianto per il trattamento dei rifiuti, in misura pari ad almeno il 70 % del suo valore di mercato all'epoca del rilascio, e, infine a risarcire gl il danno per il mancato godimento del Parte_5 fondo dal giorno di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità (2 febbraio 2007) a quello dell'effettivo rilascio secondo il criterio già indicato nel motivo di appello incidentale svolto nel paragrafo I)”.
Si costituiva la , che chiedeva: “respingere l'appello Controparte_3 principale della e quello incidentale Parte_1 dei sig.ri , , e P_ Parte_3 Parte_2 Controparte_2
, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese
[...] processuali”.
Si costituiva la che chiedeva: “respingere l'appello principale CP_5 della e quello incidentale dei sig.ri Parte_1
, , e , con P_ Parte_3 Parte_2 Controparte_2 condanna degli appellanti alla refusione delle spese processuali”.
Instauratosi il contradittorio, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 18-9-2024, il Collegio Giudicante riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le affermazioni della
Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 735 del 2015, secondo cui “alla luce della costante giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, quando il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell'Amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune…In particolare, con riguardo alle fattispecie già ricondotte alla figura dell'occupazione acquisitiva, viene meno la configurabilità dell'illecito come illecito istantaneo con effetti permanenti e, conformemente a quanto sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa, se ne deve affermare la natura di illecito permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. A tale ultimo riguardo, dissipando i dubbi espressi dall'ordinanza di rimessione, si deve escludere che il proprietario perda il diritto di ottenere il controvalore dell'immobile rimasto nella sua titolarità.
Infatti, in alternativa alla restituzione, al proprietario è sempre concessa l'opzione per una tutela risarcitoria, con una implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato (cfr. e plurimis, in tema di occupazione c.d. usurpativa, Cass. 28 marzo 2001, n. 4451 e Cass. 12 dicembre 2001, n. 15710). Sulla scorta di tale pronunciamento, il
Tribunale di Napoli ha ritenuto che "alla luce del menzionato arresto interpretativo della Suprema Corte di cassazione (espresso, appunto, nella richiamata sentenza nr. 735 del 2015), non può non riconoscersi che, anche nella fattispecie in esame, l'occupazione del fondo, protrattasi oltre il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, senza che sia stato adottato il decreto di esproprio, espone l'Amministrazione convenuta a responsabilità per i danni, che viene meno, nella fattispecie, solo per effetto della rinunzia abdicativa al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente contenuta nella domanda introduttiva del giudizio e che occorre pertanto verificare a partire da quando, nel caso in esame, si sia verificata la condotta illecita dell'Amministrazione espropriante alla luce di tale consistente manipolazione e trasformazione dell'area, avvenuta presumibilmente e con tutta verosimiglianza nel corso dell'anno 2007 (cfr.
CTU pagg. 44 e ss.) appare giustificata, anche alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla citata sentenza n.
735 del 2015, la richiesta di risarcimento per equivalente formulata (cioè indennità /risarcimento in luogo della restituzione del bene, ndr) dagli attori, dovendosi ritenere implicita in siffatta richiesta la volontà ablativa della proprietà ”. Part Col un primo profilo di appello, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria per equivalente, deducendo che “non può ritenersi che la rinuncia (c.d. abdicativa) del privato proprietario, che il Tribunale (trascurando che fosse stata proposta anche una domanda di restituzione) ha supposto implicita nella richiesta di risarcimento del danno, sia di per sé sufficiente a produrre l'effetto del trasferimento del bene (dal privato all'Amministrazione) ovvero dell'acquisto della proprietà in capo all'Amministrazione, occorrendo, per ormai costante giurisprudenza, sempre un provvedimento o un atto formale (ad esempio un contratto) idoneo alla produzione dell'effetto traslativo, peraltro necessario ai fini della successiva trascrizione del trasferimento immobiliare.
Una siffatta implicita rinuncia infatti non potrebbe condurre, come di fatto avvenuto nel caso in esame, ad automatica condanna (all'acquisto dell'area, quale effetto diretto della contrapposta rinunzia abdicativa) dell'Amministrazione che ha originariamente occupato l'area irreversibilmente trasformata, posto che, allo stato attuale della legislazione vigente e dell'evoluzione giurisprudenziale, l'irreversibile trasformazione non impedisce la restituzione e non è di per sé fatto giuridico idoneo a determinare, con effetto automatico, l'acquisto del bene.
Rileva, viceversa che sia che l'Amministrazione pervenga all'acquisto del cespite occupato mediante provvedimento da emettersi ai sensi dell'art 42 bis T.U.E. sia che, invece, proceda ad acquisire il bene con altro mezzo o strumento, anche di diritto privato, le condizioni perché tale acquisto possa avere luogo devono restare immutate, dovendo comunque sussistere e soprattutto permanere, alla data dell'acquisto, secondo quanto prescritto in via generale dall'art. 42 bis t.u.e (che reca la disciplina normativa dell'acquisizione in sanatoria), e con qualsiasi mezzo esso avvenga, l'interesse della pubblica Amministrazione ad acquisire il compendio immobiliare occupato, non essendo sufficiente, a che si produca un tale effetto, la eventuale rinunzia abdicativa del privato proprietario;
una tale rinuncia, infatti, espressa o tacita, in mancanza di un interesse pubblico all'acquisto del bene, resterebbe un fatto del tutto irrilevante, non valendo di per sé a produrre l'automatico trasferimento della proprietà del cespite, ovvero a ridurre l'atto, nel quale esso è trasfuso, ad un mero formalismo”. Col un secondo profilo, la parte appellante deduce che “il Tribunale liquida il danno da perdita della proprietà, senza spiegare il motivo per cui all'Amministrazione è stato, di fatto, imposto di acquisire un'area che essa non detiene, della quale non è in possesso, che non gestisce ad alcun titolo e dalla quale non ricava alcuna utilità diretta, mentre avrebbe dovuto tener conto della circostanza, certamente rilevante, che la non si Pt_6 trova nel possesso attuale dell'area, né della infrastruttura realizzata su di essa, in quanto priva delle competenze gestorie che rendono necessario utilizzare la suddetta area e la infrastruttura su di essa insistente. Come rilevato anche in sede di CTU, infatti, l'intero complesso industriale, compresa la viabilità “dedicata”, è stata trasferita alla Provincia di
”. CP_3
Il motivo è fondato.
Occorre premettere in punto di diritto che in ordine alla questione relativa alla ammissibilità, in caso di trasformazione irreversibile di un bene immobile occupato da una Pubblica Amministrazione per la esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, di una rinuncia abdicativa del diritto di proprietà insita nella richiesta risarcitoria del proprietario a cui si ricolleghi un effetto acquisitivo in capo alla medesima Amministrazione, si registra un contrasto interpretativo fra giurisprudenza di legittimità della Corte di cassazione e la giurisprudenza amministrativa.
In particolare, si rileva che le SS.UU della Cassazione, con sentenza n.
735/2015, richiamata nella gravata sentenza a fondamento della statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria per equivalerne pecuniario, corrispondente al valore di mercato del fondo de quo, hanno affermato che: "l'illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno. Il privato, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno”.
Successivamente, le sentenze gemelle della Corte di cassazione, Sez. I, del
6 giugno 2022 (nn. 18142, 18143, 18167, 18168), hanno affermato che:
“il proprietario vittima del comportamento illecito dell'Amministrazione ha il diritto di domandare in giudizio il risarcimento del danno, non solo, per la perdita del godimento nel periodo considerato (occupazione illegittima), ma anche per la perdita commisurata all'integrale valore del bene, alla cui titolarità il proprietario ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato proponendo la domanda risarcitoria per equivalente (cd. restitutio in integrum per equivalente). Diversamente ragionando, il proprietario (danneggiato) sarebbe esposto ai rischi insiti nella titolarità del bene in una situazione determinata dal comportamento illecito dell'autorità amministrativa, senza la possibilità di avvalersi del rimedio principale di far cessare immediatamente la prosecuzione dell'illecito mediante la rinuncia forzosa alla proprietà, in alternativa alla sua scelta di ottenere (quando sia possibile) la restituzione del bene previa rimessione in pristino”.
Secondo questa Corte, tale orientamento della Cassazione non appare condivisile, in quanto esso non fornisce una convincente soluzione in merito alla questione relativa alla configurabilità, in connessione eziologica con la rinuncia abdicativa implicita (da parte del proprietario) al bene immobile trasformato, di una specifica giustificazione causale dell'affermata acquisizione della proprietà dello stesso bene in capo alla
Amministrazione che ha realizzato la trasformazione irreversibile, sulla premessa che, anche ammessa una tale rinuncia implicita, il diritto del
(già) proprietario al risarcimento di un danno equivalente al valore venale del bene stesso nei confronti di detta Amministrazione potrebbe costituire logica alternativa rispetto al diritto alla restituzione dello stesso e al previo ripristino dello status quo ante soltanto se si ritenga che la sua proprietà sia poi acquisita in capo alla stessa e non invece al patrimonio indisponibile dello Stato ex art. 827 cod. civ. (relativo agli immobili vacanti).
Al riguardo, appare condivisibile quanto affermato al riguardo dalla
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 2, 3 e 4 del 2020 del 20 gennaio 2020, secondo cui: “ciò che resta irrisolto nella ricostruzione dell'istituto della rinuncia abdicativa è l'aspetto della correlazione fra effetto privativo ed effetto traslativo proprio dei provvedimenti ablatori, finendo col privare la vicenda espropriativa della sua causa giuridica.
Nessuna delle pronunce che ammette il ricorso alla rinuncia abdicativa fornisce una soluzione certa ed univoca sull'individuazione del titolo e del modus adcquirendi del diritto di proprietà in capo all'amministrazione occupante tenuta al risarcimento dei danni. Il richiamo all'art. 827 cod. civ.
– prosegue l'Adunanza Plenaria – appare fuorviante tenuto conto che la disposizione civilistica prevede l'acquisto a titolo originario del bene vacante da parte dello Stato e non può, dunque, giustificare l'acquisto da parte dell'ente espropriante tenuto al risarcimento del danno. non può riconoscersi effetto traslativo alla trascrizione della sentenza di condanna al risarcimento del danno giacché si tratta di un adempimento rilevante soltanto ai fini dell'opponibilità verso i terzi. Per la medesima ragione ai fini traslativi non può assumere rilievo la trascrizione dell'atto di liquidazione del risarcimento del danno”.
Inoltre, in relazione alla configurabilità di una rinuncia al bene immobile trasformato implicita nella domanda di risarcimento del danno, questo
Collegio ritiene condivisibile quanto rigorosamente affermato dalla medesima Adunanza Plenaria, secondo cui: “non è possibile ritenere che la volontà (espressa) del privato di agire per il risarcimento del danno per equivalente implichi inequivocabilmente la volontà (implicita) di rinunciare al diritto di proprietà; la domanda risarcitoria è redatta e sottoscritta dal difensore del soggetto proprietario (e non anche da questi personalmente)…ai sensi dell'art. 42 della Costituzione la proprietà può essere espropriata “nei casi preveduti dalla legge” fra i quali non rientra la rinuncia abdicativa…la tesi della rinuncia abdicativa rischia di riproporre
“problemi e dubbi interpretativi” propri dell'ormai tramontato istituto dell'occupazione acquisitiva, ritenuto incompatibile dalla Corte EDU con i principi del Protocollo Addizionale CEDU…L'ipotesi dell'applicazione delle norme sulla rinuncia abdicativa viene ritenuta un'operazione ermeneutica da rigettare in quanto comporta uno stravolgimento dell'assetto di interessi sotteso e (ri)composto (d)alla particolare procedura ablativa disciplinata dall'art. 42 bis;
- affida alla decisione sulla sorte del bene ad un atto eventuale ed unilaterale del proprietario cui finirebbe per attribuire
“una sorta di diritto potestativo direttamente ricadente nella sfera giuridica dell'amministrazione”; si risolve nell'inammissibile introduzione “praeter legem” di una nuova fattispecie ablativa/traslativa”.
Nel caso di specie, si rileva che il Tribunale, pur richiamando la suddetta sentenza n. 735/2015 delle SS.UU, non ha affermato espressamente che, per effetto della rinunzia abdicativa del fondo de quo da parte degli odierni appellati, si sia verificata la acquisizione in capo alla odierna appellante della sua proprietà in quanto afferma che “appare giustificata, anche alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla citata sentenza n. 735 del 2015, la richiesta di risarcimento per equivalente formulata (cioè indennità /risarcimento in luogo della restituzione del bene, ndr)”.
Tuttavia, avendo gli odierni appellati in via principale chiesto in primo grado la condanna dei convenuti al “pagamento dell'importo di €
248.850,00 oltre rivalutazione e interessi a titolo di risarcimento danni per la perdita della proprietà dell'area,” avendo, dunque, il Tribunale, nella appellata sentenza e in accoglimento di tale domanda, riconosciuto ai medesimi un risarcimento a carico della odierna appellante di contenuto equivalente all'intero valore di mercato del bene de quo e “in luogo della restituzione”, deve ritenersi che il Tribunale abbia inteso affermare che, non dovendo l'Ente occupante da un lato restituire lo stesso ma dovendo dall'altro risarcire il danno di un contenuto equivalente all'intero valore del bene, la sua proprietà sia stata ormai acquisita in capo al medesimo per effetto della sua irreversibile trasformazione e della rinuncia a tale bene da parte dei suoi proprietari implicita nella domanda risarcitoria per equivalente, conformemente al quanto affermato nella ivi richiamata sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 735/15.
Orbene, aderendo questa Corte al suddetto orientamento dell'Adunanza
Plenaria, deve ritenersi che la domanda proposta dagli appellati Pt_5
, diretta ad ottenere il risarcimento del danno per equivalente nella
[...] misura dell'integrale valore di mercato del bene immobile occupato per perdita della sua proprietà, sia infondata, dovendosi ritenere che detto bene immobile sia (ciò nonostante) rimasto di loro proprietà e non acquisito alla proprietà dell'Amministrazione pubblica procedente e occupante.
Di conseguenza, deve ritersi assorbito l'appello incidentale proposto dagli odierni appellati al fine di ottenere la condanna della
[...]
a risarcire il danno per l”a perdita del godimento del Parte_1 fondo durante l'occupazione illegittima verificatasi nel periodo compreso tra la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità (2 febbraio 2007) e la data della notifica della citazione (7 novembre 2007), che segna la perdita della proprietà ovvero, con quella in cui si verificò l'irreversibile trasformazione del terreno (30 giugno 2007)”.
Occorre, dunque, esaminare ora le riproposte domande subordinate di restituzione e ripristino dello status quo ante del fondo de quo, formulate Part dagli odierni appellati nei confronti delle appellate e CP_3
.
[...]
Al riguardo, occorre accertare quale sia il soggetto legittimato passivo e cioè il soggetto che all'attualità occupi il fondo de quo, soggetto coincidente con l'ente che all'attualità sia titolare ed abbia la disponibilità delle opere eseguite sul bene immobile medesimo già irreversibilmente trasformato.
All'uopo, si rileva che la Legge n. 123 del 14 luglio 2008 (di conversione del Decreto-legge n. 90 del 23 maggio 2008, fatti salvi gli effetti di legge temporaneamente prodottisi) ha stabilito all'art.
6-bis. -
(Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti - termovalorizzatore di
Acerra) – che: “Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione la titolarità degli impianti di selezione e CP_6 trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto- legge 17 giugno 2008, n. 107. 2. Le province della CP_9 CP_6 nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.
Poi, con la O.P.C.M. 3693 del 16/07/2008, è stato disposto che "In attesa dell'attuazione dell'art 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2008, n.
107, e delle disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3685 del 19 giugno 2008, il Sottosegretario di
Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90. provvede alla nomina di un commissario ad acta per ciascuno degli ambiti provinciali territoriali ove sono ubicati gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, il quale, in via sostitutiva e fino a che le province competenti non adottano le determinazioni per la gestione dei predetti impianti, assume tutte le iniziative derivanti dal trasferimento della titolarità degli impianti alle province per conto loro, assicurando che la gestione del servizio prosegua senza soluzione di continuità, adempiendo ai relativi obblighi ed esercitando le facoltà attribuite dalle disposizioni sopra richiamate alle province medesime.”
Con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3685 del 19 giugno 2008 Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3685 del 19 giugno 2008 recante trasferimento di competenze alle Province della regione in attuazione dell'articolo 1 del D.L. CP_6 del 17 giugno 2008, n. 107 «Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in si stabilisce, tra l'altro, che i presidenti delle CP_6 province della regione proseguono nelle attività individuate CP_6 dall'art. 6 del D.L. 11 maggio 2007, n. 61.
Dunque, sulla base di quanto sopra deve senz'altro ritenersi che l'ente che all'attualità abbia la disponibilità materiale del fondo in oggetto, di proprietà degli appellati, sia la , alla quale, infatti, è CP_3 CP_3 stata ex lege trasferita la titolarità delle opere de quibus realizzate sul fondo medesimo.
Pertanto, poiché le domande in esame, dirette ad ottenere la condanna alla restituzione e al ripristino dello status quo ante del fondo de quo irreversibilmente trasformato, sono azioni di natura reale (a differenza della domanda risarcitoria, che ha, invece, natura personale), di esse deve ritenersi fondata quella proposta nei confronti della e Controparte_3 quindi invece infondata quella proposte nei confronti della odierna parte appellante.
Dunque, la deve essere condannata alla restituzione Controparte_3 in favore degli odierni appellati del fondo in oggetto previo ripristino dello status quo ante e cioè previa rimozione delle opere viarie ivi eseguite sulla base delle suddette procedure espropriative.
Le riproposte domande risarcitorie per mancato godimento del fondo de quo a causa della sua occupazione illegittima (dalla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità), formulate dagli appellati Pt_5
Part
nei confronti della e della sono in parte
[...] Controparte_3 fondate.
Al riguardo, occorre distinguere, stante la natura personale delle dette domande, il periodo di occupazione del fondo de quo riferibile alla odierna appellante e quello riferibile alla , ciò a seguito del Controparte_3 suddetto trasferimento ex lege della titolarità delle suddette opere eseguite sul fondo medesimo.
Dunque, si rileva che gli appellanti principale e incidentale non hanno censurato la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni del CTU in merito al criterio di calcolo del risarcimento del danno da occupazione illegittima, avendo gli appellati censurato la decisione appellata nella parte relativa Parte_5 all'accertamento del controvalore economico del fondo de quo relativo all'esame della domanda di risarcimento del danno del detto equivalente asseritamente dovuto per la dedotta perdita della proprietà del medesimo bene immobile irreversibilmente trasformato. In particolare, al riguardo la suddetta CTU ha accertato quanto segue: “Il probabile Valore di mercato alla attualità = VTFATT. dell'intero fondo edificabile oggetto del presente accertamento particella ex 81 del Foglio
13 di Mq 5532) possa attendibilmente indicarsi pari a VTFATT. = €
358.112,00 = in c.t. €. 358.000,00, rivalutando monetariamente alla attualità ogni indennizzo per singolo anno prima determinato nella precedente TAB “A”: l'Indennità Totale alla attualità per Mancato
Godimento = IND*MG per il Pregiudizio di cui si sta trattando, è risultata essere dalla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità (1-2-2005) al
31/03/2016 pari a: = €. 199.909,71, secondo la segue TABELLA: Pt_7
RIVALUTAZIONE MONETARIA AL 31/03/2016 DEI SINGOLI INDENNIZZI
ANNUALI PER IL PREGIUDIZIO DI MANCATO GODIMENTO
Data Coeff. di Riv - Indennizzo annuo da a Rival. IMPORTO RIVAL.
per mancato godimento 01/02/2005 - 1,178 €. 15.200,00 01/02/2005 - 31/01/2006 €. 2.705,60 € 17.905,60 01/02/2006 - 1,154 €. 15.519,20 01/02/2006 - 31/01/2007 € 2.389,96 €. 17.909,16 01/02/2007 - 1,137 €. 15.747,20 01/02/2007 - 31/01/2008 € 2.157,37 € 17.904,57 01/02/2008 - 1,105 €. 16.203,20 01/02/2008 - 31/01/2009 € 1.701,34 € 17.904,54 01/02/2009 - 1,089 €. 16.446,40 01/02/2009 - 31/01/2010 € 1.463,73 € 17.910,13 01/02/2010 - 1,075 €. 16.659,20 01/02/2010 - 31/01/2011 € 1.249,44 € 17.908,64 01/02/2011 - 1,051 €. 17.039,20 01/02/2011 - 31/01/2012 € 869,00 € 17.908,20 01/02/2012 - 1,018 €. 17.601,60 01/02/2012 - 31/01/2013 € 316,83 € 17.918,43 01/02/2013 - 1,000 €. 17.920,80 01/02/2013 - 31/01/2014 €. 0 €. 17.920,80 01/02/2014 -0,995 €. 17.996,80 01/02/2014 - 31/01/2015 € -89,98 € 17.906,82 01/02/2015 -0,999 €. 17.936,00 01/02/2015 - 31/01/2016 € -17,94 € 17.918,06 01/02/2016 - 1,001 €. 2.891,87 01/02/2016- 31/03/2016 € 2,89 € 2.894,76
TOTALI €. 187.161,47 €. 12.748,24 €. 199.909,7 Dunque, esaminata al riguardo la relazione di CTU espletata nel giudizio di primo grado, eseguiti i dovuti ricalcoli, rilevato che gli odierni appellati
, , e P_ Controparte_2 Parte_2 Parte_3 hanno con la originaria citazione (cfr. relative conclusioni) chiesto: il
“risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile” e dunque per occupazione illegittima e non anche la indennità per occupazione legittima, tenuto conto, dunque, della occupazione del fondo da parte della odierna appellante principale dalla scadenza al 31 gennaio
2007 della proroga della dichiarazione di pubblica utilità fino alla data del suddetto trasferimento ex lege (Legge n. 123 del 14 luglio 2008) in capo alla , la medesima appellante deve essere condannata Controparte_3
a pagare in favore degli odierni appellati, proprietari dello stesso, la somma di euro 25.367,09 (€ 17.904,54 + € 7.462,55) a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima dalla data di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità e alla data del suddetto trasferimento ex lege, sottraendo dalla detta TABELLA le quote di danno da mancato godimento rivalutato maturate successivamente al detto trasferimento ex lege alle Province (Legge n. 123 del 14 luglio 2008).
Per il periodo di occupazione illegittima successivo al detto trasferimento ex lege deve essere, invece condannata la per la Controparte_3 somma di euro 120.823,28 per la sua occupazione dalla data del 15-7-
2008 alla data del 31-3-2016 (data dell'accertamento di cui alla suddetta CTU), oltre al risarcimento del danno per la occupazione successiva a tale data e cioè dall'1/4/2016 fino alla data della effettiva restituzione e riduzione in pristino del fondo de quo in favore degli odierni appellati, calcolato nella misura del 5% annuo (come da CTU) sul valore del fondo stesso, rivalutato annualmente secondo indice ISTAT e con rivalutazione annuale ISTAT delle singole quote annuali di risarcimento.
Sono dovuti, altresì, su entrambe le suindicate somme gli interessi compensativi per mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno calcolati anno per anno, sul valore delle somme devalutate al momento delle singole scadenze annuali e via via rivalutate anno per anno fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
In ordine alle spese di lite difensive di entrambi i gradi di giudizio, quelle Part relative al rapporto processuale fra appellati e CP_7 appellante nonché quelle relative al rapporto processuale fra appellati e la appellata , stante il parziale CP_7 Controparte_3 accoglimento delle domande proposte dagli odierni appellati Pt_5
nei loro confronti, esse seguono la soccombenza nella misura della
[...] metà, come liquidate come in dispositivo, tenuto conto che “in caso di pluralità di domande, il compenso dell'avvocato è calcolato con riferimento a quella di valore indeterminabile (Cass., Sez. III, Ord., 29 novembre
2022, n. 35021)”. Invece, devono essere dichiarate irripetibili quelle del presente grado e Part relative al rapporto processuale fra l'appellante principale e la appellata e a quello fra gli appellanti incidentali CP_5 Pt_5
e la appellata , non avendo i medesimi appellanti
[...] CP_5 formulato nel giudizio di appello in oggetto conclusioni nei confronti di questa ultima.
Le spese di ctu, come liquidate in primo grado con decreto del 21-6-2016, devono essere pose a carico solidale della Parte_1
e della nella misura del 75% e nella
[...] Controparte_3 misura del 25% a carico degli appellati CP_7
P.T.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.
2859/2018 del Tribunale di Napoli, proposto da
[...]
con Parte_1 atto notificato a , , P_ Controparte_2 Parte_2
e , alla e alla ,
[...] Parte_3 Controparte_3 CP_5 così provvede:
• accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda di risarcimento per equivalente proposte dagli appellati , , e P_ Controparte_2 Parte_2
nei confronti dell'appellante Parte_3
• accoglie la riproposta domanda subordinata di restituzione e ripristino formulata dagli appellati , , P_ Controparte_2 Parte_2
e nei confronti della e per
[...] Parte_3 Controparte_3
l'effetto condanna la medesima in persona del l.r.p.t. a Controparte_3 restituire in favore degli appellati , , P_ Controparte_2
e il fondo sito in Santa Maria Capua Vetere Parte_2 Parte_3
(CE), di mq. 5532, identificato in catasto con la partita 5686, foglio 13, particella 81, previa riduzione in pristino dello stesso secondo lo status quo ante antecedente alla esecuzione delle opere sulla base delle procedure espropriative sopra indicate;
• accoglie in parte le riproposta domanda risarcitoria per occupazione illegittima formulata dagli appellati , , P_ Controparte_2 e nei confronti della Parte_2 Parte_3 [...]
e per Parte_1
Part l'effetto condanna la medesima in persona del l.r.p.t. a pagare in favore dei medesimi appellati , , P_ Controparte_2
e la somma di euro 25.367,09 a titolo di Parte_2 Parte_3 risarcimento del danno per occupazione illegittima e mancata godimento, oltre interessi come in parte motiva;
• accoglie in parte la riproposta domanda risarcitoria per occupazione illegittima formulata dagli appellati , , P_ Controparte_2
e nei confronti della la Parte_2 Parte_3 CP_3
e per l'effetto condanna la medesima in
[...] Controparte_3 persona del l.r.p.t. a pagare in favore dei medesimi appellati , P_
, e la somma di euro Controparte_2 Parte_2 Parte_3
120.823,28 a titolo risarcitorio per occupazione illegittima e mancato godimento per la occupazione successiva dal 15-7-2008 fino alla data del
31-3-2016 (data dell'accertamento di cui alla suddetta CTU), oltre al risarcimento del danno per la occupazione ulteriormente successiva a tale data e cioè dall'1/4/2016 fino alla data della effettiva restituzione e riduzione in pristino del fondo de quo in favore dei medesimi appellati, calcolato nella misura del 5% annuo (come da CTU) sul valore del fondo stesso, rivalutato annualmente secondo indice ISTAT e con rivalutazione annuale ISTAT delle singole quote annuali di risarcimento, oltre interessi come in parte motiva;
• condanna in solido la Parte_1
, in persona del l.r.p.t. e la
[...] CP_3
in persona del l.r.p.t. a rifondere in favore cumulativo degli
[...] appellati , , e P_ Controparte_2 Parte_2 Pt_3
le spese di lite difensive di entrambi i gradi di giudizio nella misura
[...] della metà, che liquida per il giudizio di primo grado nella somma di euro
600,00 per spese vive e in quella di euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute;
liquida in favore cumulativo degli appellati , , P_ Controparte_2 Parte_2
e le spese di lite difensive per il giudizio di appello in
[...] Parte_3 oggetto nella somma di euro 4.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Domenico Cirino;
• dichiara irripetibili le spese di lite del presente grado e relative al Part rapporto processuale fra l'appellante principale e la appellata CP_5
e a quello fra gli appellanti incidentali e la appellata
[...] CP_7
; CP_5
• pone le spese di ctu, come liquidate in primo grado con decreto del 21-
6-2016, a carico solidale della Parte_1 in persona del l.r.p.t. e della in persona del
[...] Controparte_3
l.r.p.t. nella misura del 75% e a carico degli appellati CP_7 nella misura del 25%.
Così deciso in Napoli, 22-1-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dr. Fulvio Dacomo