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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3962/2022
Verbale di udienza del 23/05/2025
E' presente per parte opponente l'avv. Francesca Buono per delega dell'avv. Rocco
Barbato che si riporta al ricorso e agli atti difensivi nonché alle note autorizzate, chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese e attribuzione.
E' presente per parte opposta l'avv. Parrella, il quale si riporta alla memoria CP_1 difensiva in atti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Avellino, 23/05/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del
23/05/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3962/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Rocco Barbato ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via Nicola Sala, 29 (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del procuratore speciale , a ciò autorizzato per procura Controparte_3 speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180008 Persona_1 raccolta nr 12317 del 25/05/2023, rappresentata e difesa, giusta procura atti, dall'Avv.
Carmela Bruna Di RO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Napoli al Viale Colli Aminei, civico 38C, (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(P.IVA indicata: e c. f. indicato: ) in persona del CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Direttore Regionale pro tempore della Campania, in virtù dei poteri ad esso spettanti ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.L. n. 29 del 3.2.93 e sue successive modifiche ed integrazioni e della delibera del Consiglio di Amministrazione dell' del 25.2.98, CP_1
2 rappresentata e difesa, per procura generale alle liti del 18.6.14, per notar di Per_2
Napoli, Rep. 17705, Raccolta n. 8545, registrata il 18.6.14., dall'avv. Maria Golia e
Sergio Parrella e elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Iannaccone n. 12/14, presso quest'ultimo (indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_3
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO in persona del l.r.p.t.; CP_4
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.12.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n.
01276202200001309000, notificato il 19.11.2022, per i soli crediti di natura previdenziale e contributiva con relative sanzioni, portati nei seguenti avvisi di addebito e cartelle di pagamento: avviso n. 31220120000134812000 per euro 198,89; avviso n. 31220120000476581000 per euro 318,34; avviso n. 31220120001136780000 per euro 93,76; avviso n. 31220120001495137000 per euro 1.195,33; avviso n.
31220130000971080000 per euro 5.906,53; avviso n. 31220130001480257000 per euro 4.153,42; avviso n. 31220140001897124000 per euro 124,97; cartella
01220150009969516000 per euro 7.211,32; cartella 01220150013778872000 per euro
701,60; cartella 01220170006178415000 per euro 916,20, il tutto per la somma complessiva di € 20.820,36.
A sostegno della domanda deduceva: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2) la prescrizione dei crediti;
3) l'estinzione dell'obbligazione di pagamento ex art. 14 ult. co., L.689/81 e/o decorso del termine di prescrizione di cui all'art.28 L. 689/81; 4) la mancata indicazione dei beni da sottoporre ad iscrizione ipotecaria.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le seguenti conclusioni: “ in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del preavviso ipotecario impugnato;
nel merito, accogliere la presente opposizione per le ragioni innanzi esposte e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato e/o tutti gli atti presupposti in esso richiamati per i crediti di competenza dell'autorità giudiziaria adita, dichiarando l'estinzione di ogni obbligazione e comunque dei crediti su indicati in quanto prescritti e rigettando ogni avversa pretesa;
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre Iva e C.p.a.,
3 nell'ipotesi di resistenza in giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore”.
2. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con memoria difensiva depositata il 7/7/2023 si costituiva l'Agente della Riscossione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni riferite all'attività spettante agli enti impositori e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, evidenziando la sussistenza di idonei atti interruttivi.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso, attesa la regolare e rituale notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
n.01276202200001309000 e degli atti sottesi ed il mancato decorso del termine di prescrizione confermando le pretese ivi contenute. - Il tutto con richiesta di condanna alle spese”.
Si costituiva l' che eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 24 co.5 D. Lgs. CP_1
46/1999 e la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo, nel merito,
l'infondatezza del ricorso.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale, per
l'inammissibilità della domanda tardivamente proposta, sia quale atto successivo alla notifica della cartella esattoriale da cui discende (ex art. 24, comma quinto, D.lgs.
n. 46/1999), sia avverso le cartelle esattoriali presupposte, per essere trascorso il relativo termine perentorio di gg. 40 dalla loro notifica, nonchè il termine ex art. 615
e 617 cpc. In subordine, per la carente legittimazione passiva dell' in ordine ad CP_1 eccezioni di tipo formale e di omessa notifica delle cartelle esattoriali contestate, anche in ordine all'eccepita prescrizione, poiché responsabile l' Controparte_2
. Spese compensate”.
[...]
Non si costituiva l' sebbene ritualmente convenuto in giudizio a seguito di CP_4 rinnovazione della notificazione ordinata in data 24/11/2023.
All'esito della istruttoria documentale, la causa, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia di il quale non si CP_4
è costituito sebbene regolarmente citato, (notifica eseguita via pec in data 8/1/2024).
Sempre in rito, va disattesa l'eccezione di nullità/inesistenza della procura alle liti conferita dall' all'Avv. Carmela Bruna Di RO, per il Controparte_2 tramite del Dott. , in quanto il mandato difensivo è stato conferito Controparte_3 all'avv. Di RO da soggetto a ciò espressamente autorizzato, in quanto munito di procura speciale rilasciata dal Direttore di , legale Controparte_2
4 rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 5 del relativo Statuto, senza che sia dato ricavare alcuna limitazione ai poteri ivi indicati, nel senso preteso da parte opponente, dalla circostanza che il dott. rivesta all'interno dell'Ente la qualità di CP_3 responsabile del Contenzioso Regionale-Atti introduttivi, (cfr. la procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180008 raccolta nr Persona_1
12317 del 25/05/2023, in atti).
Ancora in rito, va rilevato il deposito della memoria di costituzione di Controparte_2
n data 5/5/2023 col patrocinio dell'Avv. Giacomo Falcone è frutto di un
[...] evidente errore materiale, trattandosi di atto riferito ad un giudizio di opposizione promosso da soggetto giuridico estraneo alla presente controversia.
4. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010,
27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 (Cass. 18145/2012,
8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass. 24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine,
5 perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n.
46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso, segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha, in realtà, ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata
“tout court”.
Nel caso, occorre precisare che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, prevista dall'artt. 77 co. 2 bis D.P.R. 602/1973, come ripetutamente statuito dalla
Suprema Corte, “non ha finalità endo-procedimentale partecipativo-istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale
(l'iscrizione), nonché finalità extra-procedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento” (Cass. civ. n. 25600/2021).
L'azione spiegata avverso tale comunicazione non è riconducibile al novero degli atti esperibili nell'ambito della procedura esecutiva e, quindi, all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. o all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., configurandosi, piuttosto, quale azione di accertamento negativo delle ragioni creditizie sottese al medesimo, con la conseguenza che essa si sottrae al termine decadenziale di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Lav. 9.11.2021, n. 32720; Cass.
Sez. Lavoro, Ordinanza n. 18041 del 04/07/2019 in adesione al principio espresso dalle
6 Sezioni Unite della Corte nell' arresto del 22/07/2015, n.15354).
5. Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione ex art. 24 D. lgs 46/199, sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Invero l'istante, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione degli avvisi e delle cartelle fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato. Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
Inoltre, ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla formazione dei titoli presupposti dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
L'istante ha altresì contestato la validità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Al riguardo giova chiarire che oggetto del presente giudizio non è la validità del preavviso di ipoteca, ma solo l'accertamento (negativo) delle ragioni creditizie sottese al medesimo. Sul punto, si veda quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con ord. n. 4871 del 23.2.2021 e con sent. S.U. n. 19667 del 18.9.2014.
Infatti, il giudizio di c.d. opposizione al preavviso di ipoteca ha mero valore di accertamento negativo del credito, e non si traduce mai in un giudizio sulla validità dell'atto, posto che il preavviso di ipoteca non è atto esecutivo in senso tecnico, ma ha natura di mera comunicazione, di per sé non caducabile.
La disciplina di riferimento è infatti racchiusa nell'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n.
602/1973, ratione temporis applicabile, il quale afferma che, prima di procedere all'iscrizione ipotecaria di cui al primo comma “l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva”.
La Corte, ha pure chiarito che “l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria”, quindi, senza alcun effetto sull'esistenza dei crediti sottesi o alla validità degli altri atti della procedura
(avvisi di addebito, cartelle di pagamento etc.).
In sostanza, le doglianze circa la validità del preavviso di ipoteca, non essendo stata iscritta ipoteca nel caso di specie, appaiono essere inammissibili per carenza d'interesse
7 ad agire;
invece, le ulteriori doglianze inerenti alla sussistenza e permanenza dei crediti
(in particolare, l'eccezione di prescrizione relativa ai medesimi) vanno esaminate nel merito.
6. Legittimi contraddittori in relazione a tali domande sono l' e l' (cfr. Cass. CP_4 CP_1
SS. UU. sent. n. 7514 del 08/03/2022: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”, come anche l'Agente della Riscossione, soggetto questo dal quale promana l'atto impugnato.
7.Ciò premesso il ricorso proposto da è infondato e, Parte_1 pertanto, va rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
Il preavviso di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnato è stato emesso in relazione ai crediti portati nei seguenti avvisi di addebito e cartelle di pagamento:
a) Avviso n 31220120000134812000 presuntivamente notificato il 21.04.2012;
b) Avviso n 31220120000476581000 presuntivamente notificato il 15.05.2012;
c) Avviso n 31220120001136780000 presuntivamente notificato il 5.10.2012;
d) Avviso n 31220120001495137000 per euro 1.195,33 presuntivamente notificato il
26.11.2012;
e) Avviso n 31220130000971080000 per euro 5.906,53 presuntivamente notificato il
9.10.2013;
f) Avviso n 31220130001480257000 per euro 4.153,42 presuntivamente notificato il
8.01.2014;
g) Avviso n 31220140001897124000 per euro 124,97 presuntivamente notificato il
22.12.2014;
h) cartella 01220150009969516000 per euro 7.211,32 presuntivamente notificato il
8.07.2015;
i) cartella 01220150013778872000 per euro 701,60 presuntivamente notificato il
18.01.2016;
l) cartella 01220170006178415000 per euro 916,20 presuntivamente notificato il
10.08.2017.
Parte ricorrente ha dedotto la omessa notificazione degli avvisi di addebito e delle cartelle presupposti dal preavviso di iscrizione ipotecaria: se tale assunto fosse vero
8 l'impugnativa del preavviso consentirebbe alla parte una tutela recuperatoria, ossia di poter formulare per la prima volta in questa sede tutte le doglianze enucleabili avverso le cartelle e gli avvisi di addebito -ivi compresa la estinzione del debito contributivo per fatto antecedente (nella specie prescrizione estintiva quinquennale) alla formazione del titolo esecutivo- che, in difetto di notifica non ha avuto modo di far valere.
8. L'eccezione di prescrizione per fatto antecedente alla formazione dei titoli esecutivi
è infondata.
Al riguardo sebbene la contumacia dell' abbia determinato l'assenza di prova CP_4 diretta in ordine alla regolarità della notificazione degli avvisi d'addebito succitati, nondimeno l'Agente della Riscossione ha documentato la regolare notificazione dell'intimazione di pagamento n. 01220199004109626000, eseguita in data 11.12.2019 con raccomandata a/r, mediante consegna a mani proprie del destinatario presso l'indirizzo in LI IN (AV), alla piazza sant'Egidio 6, pacificamente indirizzo di residenza dell'opponente, per averlo egli stesso indicato come tale nel ricorso e tale risultando pure dal documento di identità allegato in atti.
La detta intimazione si riferisce, tra gli altri, ai crediti portati nelle cartelle e negli avvisi di addebito riportati chiaramente nel dettaglio del debito e oggetto pure della impugnata comunicazione preventiva.
Va solo aggiunto che ogni disconoscimento relativo alla procedura notificatoria della suddetta intimazione deve ritenersi tardivo e comunque irrituale, anche per la genericità della contestazione effettuata.
Al riguardo vale osservare che in tema di notifica della cartella esattoriale, (ma con principi perfettamente sovrapponibili alla fattispecie in esame) anche laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva (Così si è espressa Cass. 23426/2020 in una fattispecie in cui ha affermato che la C.T.R. aveva correttamente dichiarato il regolare perfezionamento della notifica sulla base della copia della cartolina di ritorno, valorizzando, in assenza di produzione dell'originale e di conseguente rituale disconoscimento da parte del contribuente - il quale assumeva di non aver mai ricevuto
9 detta notifica- il fatto che su di uno stesso foglio erano riportati gli estremi della cartella, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, nonché della fotocopia della ricevuta di ritorno, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l'atto e la firma autografa dello stesso).
In definitiva, nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale, o come nella specie, dell'intimazione di pagamento, ne contesti la notifica, l'Ente può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che l'imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica
(Sez. 6-5, Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018) (Cass. 31060/2021; così pure Cass.
23325/2022 e 21338/2022).
Nella specie, dalla lettura della copia dell'avviso di ricevimento in questione si evince che l'intimazione di pagamento n. 01220199004109626000 è stata notificata allo stesso opponente e riporta: il codice a barre;
il numero della raccomandata;
l'indirizzo del contribuente;
la data di consegna;
la firma del ricevente;
la sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione.
Il contribuente non ha offerto alcun elemento volto a dimostrare che si trattasse di dati artefatti, nonostante che, mediante accesso all'ufficio postale notificante, avrebbe potuto agevolmente dare contezza dell'assunta non conformità all'originale dell'atto; ciò fa ritenere che si tratti di copia sicuramente conforme all'originale (non bastando, per quanto detto, la mera e generica contestazione di conformità).
Della validità di siffatta notificazione non può dubitarsi, in quanto eseguita nelle mani del destinatario mediante il regolare utilizzo del servizio postale. Il tutto in assenza di querela di falso da parte del ricorrente.
Dunque, in applicazione del principio anzidetto, deve ritenersi adeguatamente dimostrata, da parte dell' , la notifica della intimazione di Controparte_5 pagamento di cui sopra, ai quali ha fatto seguito il preavviso di ipoteca impugnato in questa sede.
Acclarata la regolare notifica alla parte opponente dell'intimazione di pagamento n.
01220199004109626000 in data 11.12.2019, la documentazione probante l'avvenuta notifica degli avvisi e delle cartelle si rivela non rilevante, posto che, anche in ipotesi di notifica omessa o nulla, la parte ricorrente, con la ricezione del precedente atto ha
10 avuto conoscenza degli avvisi e delle cartelle e, pertanto, ha avuto modo di recuperare l'impugnazione in ipotesi impedita dalla invalidità della notifica degli stessi;
ma a tali rilievi consegue che l'opposizione sul merito della pretesa (prescrizione maturata anteriormente alla notifica dei titoli esecutivi) avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica della suddetta intimazione di pagamento, vale a dire dalla notifica del primo atto con cui il debitore è venuto a conoscenza dei titoli esecutivi, vale a dire nel termine di 40 giorni decorrenti dal 11.12.2019.
Ne deriva, con riferimento a detti avvisi di addebito e cartelle, la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla formazione dei titoli, stante la irretrattabilità degli stessi e la proposizione dell'opposizione ben oltre il termine perentorio previsto per l'opposizione recuperatoria.
Insomma se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati, in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito per omessa notifica degli atti prodromici) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
9. Venendo all'esame del motivo di opposizione all'esecuzione, relativo alla prescrizione dei crediti previdenziali successiva alla formazione dei titoli esecutivi, ribadito che l'introduzione dell'opposizione non è soggetta ad alcun termine decadenziale, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale
11 dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della
c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l''art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 CP_4 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.
n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un.
n. 23397 del 2016).
Tanto chiarito, ritenendosi perfezionata la notifica della intimazione di pagamento n.
01220199004109626/000 in data 11/12/2019 e tenuto conto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata è stata pacificamente notificata in data
19/11/2022, nessuna prescrizione è maturata, non essendo decorso il quinquennio utile a tale fine.
10. Il ricorrente ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione di pagamento ex art. 14 ult. co. l. 689/81 e il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 28 l. 689/81.
Tali doglianze sono inconferenti, avendo il presente giudizio ad oggetto l'impugnazione avverso un preavviso di ipoteca relativo a cartelle di pagamento e avvisi di addebito per
12 premi e contributi previdenziali, non ricadendo la fattispecie nell'ambito della L. CP_1
689/1981.
11. Infine, quanto all'eccezione relativa alla mancata indicazione dei beni da sottoporre ad iscrizione ipotecaria e al difetto di motivazione dell'atto impugnato, va ribadito che il preavviso in oggetto è una mera costituzione in mora, connotata dall'informazione del fatto che il creditore si accinge a compiere gli atti tesi alla conservazione della garanzia generica (iscrizione ipotecaria).
L'opposizione avverso tale preavviso, come già detto, ha natura di azione di accertamento negativo (cfr. Cass. ord. n. 4871 del 23.2.2021 e Cass. S.U. n. 19667 del
18.9.2014) e non di opposizione agli atti esecutivi (tant'è vero, che non trova applicazione il termine decadenziale di cui all'art. 617 cpc).
In tale prospettiva, ribadita la inammissibilità delle contestazioni alla validità della comunicazione preventiva (vedasi punto 5 della presente motivazione), non si comprende la ragione giuridica per la quale l'opponente reputa necessaria l'indicazione degli immobili che il creditore prevede di ipotecare in futuro.
Del resto, il comma 2 bis dell'art. 77 DPR 602/1976, applicabile ratione temporis, non prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contenga la identificazione dei beni immobili.
La doglianza, quindi, oltre che inammissibile, è palesemente destituita di fondamento, ai limiti della temerarietà.
12. In conclusione, in ragione delle motivazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, l'opposizione va rigettata.
13. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti, le quali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in relazione al rapporto processuale tra la parte ricorrente ed stante la contumacia dell' CP_4 [...]
. CP_6
PQM
Il Tribunale civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita così
13 provvede:
1) dichiara la contumacia dell' CP_4
2) Rigetta il ricorso;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei Parte_1 resistenti e , spese queste che vengono CP_1 Controparte_2 liquidate, per ciascuno di detti resistenti in € 1.865,00
(euromilleottocentosessantacinque/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali.
Così deciso in Avellino, il 23.05.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
14
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3962/2022
Verbale di udienza del 23/05/2025
E' presente per parte opponente l'avv. Francesca Buono per delega dell'avv. Rocco
Barbato che si riporta al ricorso e agli atti difensivi nonché alle note autorizzate, chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese e attribuzione.
E' presente per parte opposta l'avv. Parrella, il quale si riporta alla memoria CP_1 difensiva in atti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Avellino, 23/05/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del
23/05/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3962/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Rocco Barbato ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via Nicola Sala, 29 (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del procuratore speciale , a ciò autorizzato per procura Controparte_3 speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180008 Persona_1 raccolta nr 12317 del 25/05/2023, rappresentata e difesa, giusta procura atti, dall'Avv.
Carmela Bruna Di RO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Napoli al Viale Colli Aminei, civico 38C, (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(P.IVA indicata: e c. f. indicato: ) in persona del CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Direttore Regionale pro tempore della Campania, in virtù dei poteri ad esso spettanti ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.L. n. 29 del 3.2.93 e sue successive modifiche ed integrazioni e della delibera del Consiglio di Amministrazione dell' del 25.2.98, CP_1
2 rappresentata e difesa, per procura generale alle liti del 18.6.14, per notar di Per_2
Napoli, Rep. 17705, Raccolta n. 8545, registrata il 18.6.14., dall'avv. Maria Golia e
Sergio Parrella e elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Iannaccone n. 12/14, presso quest'ultimo (indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_3
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO in persona del l.r.p.t.; CP_4
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.12.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n.
01276202200001309000, notificato il 19.11.2022, per i soli crediti di natura previdenziale e contributiva con relative sanzioni, portati nei seguenti avvisi di addebito e cartelle di pagamento: avviso n. 31220120000134812000 per euro 198,89; avviso n. 31220120000476581000 per euro 318,34; avviso n. 31220120001136780000 per euro 93,76; avviso n. 31220120001495137000 per euro 1.195,33; avviso n.
31220130000971080000 per euro 5.906,53; avviso n. 31220130001480257000 per euro 4.153,42; avviso n. 31220140001897124000 per euro 124,97; cartella
01220150009969516000 per euro 7.211,32; cartella 01220150013778872000 per euro
701,60; cartella 01220170006178415000 per euro 916,20, il tutto per la somma complessiva di € 20.820,36.
A sostegno della domanda deduceva: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2) la prescrizione dei crediti;
3) l'estinzione dell'obbligazione di pagamento ex art. 14 ult. co., L.689/81 e/o decorso del termine di prescrizione di cui all'art.28 L. 689/81; 4) la mancata indicazione dei beni da sottoporre ad iscrizione ipotecaria.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le seguenti conclusioni: “ in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del preavviso ipotecario impugnato;
nel merito, accogliere la presente opposizione per le ragioni innanzi esposte e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato e/o tutti gli atti presupposti in esso richiamati per i crediti di competenza dell'autorità giudiziaria adita, dichiarando l'estinzione di ogni obbligazione e comunque dei crediti su indicati in quanto prescritti e rigettando ogni avversa pretesa;
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre Iva e C.p.a.,
3 nell'ipotesi di resistenza in giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore”.
2. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con memoria difensiva depositata il 7/7/2023 si costituiva l'Agente della Riscossione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni riferite all'attività spettante agli enti impositori e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, evidenziando la sussistenza di idonei atti interruttivi.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso, attesa la regolare e rituale notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
n.01276202200001309000 e degli atti sottesi ed il mancato decorso del termine di prescrizione confermando le pretese ivi contenute. - Il tutto con richiesta di condanna alle spese”.
Si costituiva l' che eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 24 co.5 D. Lgs. CP_1
46/1999 e la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo, nel merito,
l'infondatezza del ricorso.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale, per
l'inammissibilità della domanda tardivamente proposta, sia quale atto successivo alla notifica della cartella esattoriale da cui discende (ex art. 24, comma quinto, D.lgs.
n. 46/1999), sia avverso le cartelle esattoriali presupposte, per essere trascorso il relativo termine perentorio di gg. 40 dalla loro notifica, nonchè il termine ex art. 615
e 617 cpc. In subordine, per la carente legittimazione passiva dell' in ordine ad CP_1 eccezioni di tipo formale e di omessa notifica delle cartelle esattoriali contestate, anche in ordine all'eccepita prescrizione, poiché responsabile l' Controparte_2
. Spese compensate”.
[...]
Non si costituiva l' sebbene ritualmente convenuto in giudizio a seguito di CP_4 rinnovazione della notificazione ordinata in data 24/11/2023.
All'esito della istruttoria documentale, la causa, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia di il quale non si CP_4
è costituito sebbene regolarmente citato, (notifica eseguita via pec in data 8/1/2024).
Sempre in rito, va disattesa l'eccezione di nullità/inesistenza della procura alle liti conferita dall' all'Avv. Carmela Bruna Di RO, per il Controparte_2 tramite del Dott. , in quanto il mandato difensivo è stato conferito Controparte_3 all'avv. Di RO da soggetto a ciò espressamente autorizzato, in quanto munito di procura speciale rilasciata dal Direttore di , legale Controparte_2
4 rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 5 del relativo Statuto, senza che sia dato ricavare alcuna limitazione ai poteri ivi indicati, nel senso preteso da parte opponente, dalla circostanza che il dott. rivesta all'interno dell'Ente la qualità di CP_3 responsabile del Contenzioso Regionale-Atti introduttivi, (cfr. la procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180008 raccolta nr Persona_1
12317 del 25/05/2023, in atti).
Ancora in rito, va rilevato il deposito della memoria di costituzione di Controparte_2
n data 5/5/2023 col patrocinio dell'Avv. Giacomo Falcone è frutto di un
[...] evidente errore materiale, trattandosi di atto riferito ad un giudizio di opposizione promosso da soggetto giuridico estraneo alla presente controversia.
4. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010,
27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 (Cass. 18145/2012,
8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass. 24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine,
5 perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n.
46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso, segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha, in realtà, ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata
“tout court”.
Nel caso, occorre precisare che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, prevista dall'artt. 77 co. 2 bis D.P.R. 602/1973, come ripetutamente statuito dalla
Suprema Corte, “non ha finalità endo-procedimentale partecipativo-istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale
(l'iscrizione), nonché finalità extra-procedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento” (Cass. civ. n. 25600/2021).
L'azione spiegata avverso tale comunicazione non è riconducibile al novero degli atti esperibili nell'ambito della procedura esecutiva e, quindi, all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. o all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., configurandosi, piuttosto, quale azione di accertamento negativo delle ragioni creditizie sottese al medesimo, con la conseguenza che essa si sottrae al termine decadenziale di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Lav. 9.11.2021, n. 32720; Cass.
Sez. Lavoro, Ordinanza n. 18041 del 04/07/2019 in adesione al principio espresso dalle
6 Sezioni Unite della Corte nell' arresto del 22/07/2015, n.15354).
5. Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione ex art. 24 D. lgs 46/199, sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Invero l'istante, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sui crediti che, ove la notificazione degli avvisi e delle cartelle fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato. Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
Inoltre, ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla formazione dei titoli presupposti dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
L'istante ha altresì contestato la validità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Al riguardo giova chiarire che oggetto del presente giudizio non è la validità del preavviso di ipoteca, ma solo l'accertamento (negativo) delle ragioni creditizie sottese al medesimo. Sul punto, si veda quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con ord. n. 4871 del 23.2.2021 e con sent. S.U. n. 19667 del 18.9.2014.
Infatti, il giudizio di c.d. opposizione al preavviso di ipoteca ha mero valore di accertamento negativo del credito, e non si traduce mai in un giudizio sulla validità dell'atto, posto che il preavviso di ipoteca non è atto esecutivo in senso tecnico, ma ha natura di mera comunicazione, di per sé non caducabile.
La disciplina di riferimento è infatti racchiusa nell'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n.
602/1973, ratione temporis applicabile, il quale afferma che, prima di procedere all'iscrizione ipotecaria di cui al primo comma “l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva”.
La Corte, ha pure chiarito che “l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria”, quindi, senza alcun effetto sull'esistenza dei crediti sottesi o alla validità degli altri atti della procedura
(avvisi di addebito, cartelle di pagamento etc.).
In sostanza, le doglianze circa la validità del preavviso di ipoteca, non essendo stata iscritta ipoteca nel caso di specie, appaiono essere inammissibili per carenza d'interesse
7 ad agire;
invece, le ulteriori doglianze inerenti alla sussistenza e permanenza dei crediti
(in particolare, l'eccezione di prescrizione relativa ai medesimi) vanno esaminate nel merito.
6. Legittimi contraddittori in relazione a tali domande sono l' e l' (cfr. Cass. CP_4 CP_1
SS. UU. sent. n. 7514 del 08/03/2022: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”, come anche l'Agente della Riscossione, soggetto questo dal quale promana l'atto impugnato.
7.Ciò premesso il ricorso proposto da è infondato e, Parte_1 pertanto, va rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
Il preavviso di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnato è stato emesso in relazione ai crediti portati nei seguenti avvisi di addebito e cartelle di pagamento:
a) Avviso n 31220120000134812000 presuntivamente notificato il 21.04.2012;
b) Avviso n 31220120000476581000 presuntivamente notificato il 15.05.2012;
c) Avviso n 31220120001136780000 presuntivamente notificato il 5.10.2012;
d) Avviso n 31220120001495137000 per euro 1.195,33 presuntivamente notificato il
26.11.2012;
e) Avviso n 31220130000971080000 per euro 5.906,53 presuntivamente notificato il
9.10.2013;
f) Avviso n 31220130001480257000 per euro 4.153,42 presuntivamente notificato il
8.01.2014;
g) Avviso n 31220140001897124000 per euro 124,97 presuntivamente notificato il
22.12.2014;
h) cartella 01220150009969516000 per euro 7.211,32 presuntivamente notificato il
8.07.2015;
i) cartella 01220150013778872000 per euro 701,60 presuntivamente notificato il
18.01.2016;
l) cartella 01220170006178415000 per euro 916,20 presuntivamente notificato il
10.08.2017.
Parte ricorrente ha dedotto la omessa notificazione degli avvisi di addebito e delle cartelle presupposti dal preavviso di iscrizione ipotecaria: se tale assunto fosse vero
8 l'impugnativa del preavviso consentirebbe alla parte una tutela recuperatoria, ossia di poter formulare per la prima volta in questa sede tutte le doglianze enucleabili avverso le cartelle e gli avvisi di addebito -ivi compresa la estinzione del debito contributivo per fatto antecedente (nella specie prescrizione estintiva quinquennale) alla formazione del titolo esecutivo- che, in difetto di notifica non ha avuto modo di far valere.
8. L'eccezione di prescrizione per fatto antecedente alla formazione dei titoli esecutivi
è infondata.
Al riguardo sebbene la contumacia dell' abbia determinato l'assenza di prova CP_4 diretta in ordine alla regolarità della notificazione degli avvisi d'addebito succitati, nondimeno l'Agente della Riscossione ha documentato la regolare notificazione dell'intimazione di pagamento n. 01220199004109626000, eseguita in data 11.12.2019 con raccomandata a/r, mediante consegna a mani proprie del destinatario presso l'indirizzo in LI IN (AV), alla piazza sant'Egidio 6, pacificamente indirizzo di residenza dell'opponente, per averlo egli stesso indicato come tale nel ricorso e tale risultando pure dal documento di identità allegato in atti.
La detta intimazione si riferisce, tra gli altri, ai crediti portati nelle cartelle e negli avvisi di addebito riportati chiaramente nel dettaglio del debito e oggetto pure della impugnata comunicazione preventiva.
Va solo aggiunto che ogni disconoscimento relativo alla procedura notificatoria della suddetta intimazione deve ritenersi tardivo e comunque irrituale, anche per la genericità della contestazione effettuata.
Al riguardo vale osservare che in tema di notifica della cartella esattoriale, (ma con principi perfettamente sovrapponibili alla fattispecie in esame) anche laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva (Così si è espressa Cass. 23426/2020 in una fattispecie in cui ha affermato che la C.T.R. aveva correttamente dichiarato il regolare perfezionamento della notifica sulla base della copia della cartolina di ritorno, valorizzando, in assenza di produzione dell'originale e di conseguente rituale disconoscimento da parte del contribuente - il quale assumeva di non aver mai ricevuto
9 detta notifica- il fatto che su di uno stesso foglio erano riportati gli estremi della cartella, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, nonché della fotocopia della ricevuta di ritorno, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l'atto e la firma autografa dello stesso).
In definitiva, nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale, o come nella specie, dell'intimazione di pagamento, ne contesti la notifica, l'Ente può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che l'imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica
(Sez. 6-5, Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018) (Cass. 31060/2021; così pure Cass.
23325/2022 e 21338/2022).
Nella specie, dalla lettura della copia dell'avviso di ricevimento in questione si evince che l'intimazione di pagamento n. 01220199004109626000 è stata notificata allo stesso opponente e riporta: il codice a barre;
il numero della raccomandata;
l'indirizzo del contribuente;
la data di consegna;
la firma del ricevente;
la sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione.
Il contribuente non ha offerto alcun elemento volto a dimostrare che si trattasse di dati artefatti, nonostante che, mediante accesso all'ufficio postale notificante, avrebbe potuto agevolmente dare contezza dell'assunta non conformità all'originale dell'atto; ciò fa ritenere che si tratti di copia sicuramente conforme all'originale (non bastando, per quanto detto, la mera e generica contestazione di conformità).
Della validità di siffatta notificazione non può dubitarsi, in quanto eseguita nelle mani del destinatario mediante il regolare utilizzo del servizio postale. Il tutto in assenza di querela di falso da parte del ricorrente.
Dunque, in applicazione del principio anzidetto, deve ritenersi adeguatamente dimostrata, da parte dell' , la notifica della intimazione di Controparte_5 pagamento di cui sopra, ai quali ha fatto seguito il preavviso di ipoteca impugnato in questa sede.
Acclarata la regolare notifica alla parte opponente dell'intimazione di pagamento n.
01220199004109626000 in data 11.12.2019, la documentazione probante l'avvenuta notifica degli avvisi e delle cartelle si rivela non rilevante, posto che, anche in ipotesi di notifica omessa o nulla, la parte ricorrente, con la ricezione del precedente atto ha
10 avuto conoscenza degli avvisi e delle cartelle e, pertanto, ha avuto modo di recuperare l'impugnazione in ipotesi impedita dalla invalidità della notifica degli stessi;
ma a tali rilievi consegue che l'opposizione sul merito della pretesa (prescrizione maturata anteriormente alla notifica dei titoli esecutivi) avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica della suddetta intimazione di pagamento, vale a dire dalla notifica del primo atto con cui il debitore è venuto a conoscenza dei titoli esecutivi, vale a dire nel termine di 40 giorni decorrenti dal 11.12.2019.
Ne deriva, con riferimento a detti avvisi di addebito e cartelle, la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla formazione dei titoli, stante la irretrattabilità degli stessi e la proposizione dell'opposizione ben oltre il termine perentorio previsto per l'opposizione recuperatoria.
Insomma se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati, in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito per omessa notifica degli atti prodromici) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
9. Venendo all'esame del motivo di opposizione all'esecuzione, relativo alla prescrizione dei crediti previdenziali successiva alla formazione dei titoli esecutivi, ribadito che l'introduzione dell'opposizione non è soggetta ad alcun termine decadenziale, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale
11 dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della
c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l''art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 CP_4 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.
n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un.
n. 23397 del 2016).
Tanto chiarito, ritenendosi perfezionata la notifica della intimazione di pagamento n.
01220199004109626/000 in data 11/12/2019 e tenuto conto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata è stata pacificamente notificata in data
19/11/2022, nessuna prescrizione è maturata, non essendo decorso il quinquennio utile a tale fine.
10. Il ricorrente ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione di pagamento ex art. 14 ult. co. l. 689/81 e il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 28 l. 689/81.
Tali doglianze sono inconferenti, avendo il presente giudizio ad oggetto l'impugnazione avverso un preavviso di ipoteca relativo a cartelle di pagamento e avvisi di addebito per
12 premi e contributi previdenziali, non ricadendo la fattispecie nell'ambito della L. CP_1
689/1981.
11. Infine, quanto all'eccezione relativa alla mancata indicazione dei beni da sottoporre ad iscrizione ipotecaria e al difetto di motivazione dell'atto impugnato, va ribadito che il preavviso in oggetto è una mera costituzione in mora, connotata dall'informazione del fatto che il creditore si accinge a compiere gli atti tesi alla conservazione della garanzia generica (iscrizione ipotecaria).
L'opposizione avverso tale preavviso, come già detto, ha natura di azione di accertamento negativo (cfr. Cass. ord. n. 4871 del 23.2.2021 e Cass. S.U. n. 19667 del
18.9.2014) e non di opposizione agli atti esecutivi (tant'è vero, che non trova applicazione il termine decadenziale di cui all'art. 617 cpc).
In tale prospettiva, ribadita la inammissibilità delle contestazioni alla validità della comunicazione preventiva (vedasi punto 5 della presente motivazione), non si comprende la ragione giuridica per la quale l'opponente reputa necessaria l'indicazione degli immobili che il creditore prevede di ipotecare in futuro.
Del resto, il comma 2 bis dell'art. 77 DPR 602/1976, applicabile ratione temporis, non prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contenga la identificazione dei beni immobili.
La doglianza, quindi, oltre che inammissibile, è palesemente destituita di fondamento, ai limiti della temerarietà.
12. In conclusione, in ragione delle motivazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, l'opposizione va rigettata.
13. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti, le quali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in relazione al rapporto processuale tra la parte ricorrente ed stante la contumacia dell' CP_4 [...]
. CP_6
PQM
Il Tribunale civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita così
13 provvede:
1) dichiara la contumacia dell' CP_4
2) Rigetta il ricorso;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei Parte_1 resistenti e , spese queste che vengono CP_1 Controparte_2 liquidate, per ciascuno di detti resistenti in € 1.865,00
(euromilleottocentosessantacinque/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali.
Così deciso in Avellino, il 23.05.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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