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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11265 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2632/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 2632, decisa all'udienza del 6.11.2025, e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dagli Parte_1
Avv.ti Lazzaro Luciano Cernicchiaro e Roberto Positano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Noicattaro (BA), Via G. Carducci 46
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Floridia Monforte, responsabile dell'ufficio legale e contenzioso,
e dai funzionari delegati elencati nella memoria e domiciliato presso la sua sede in Via M. CP_1
Brighenti 23
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma (sezioni civili) in data 17.12.2024, poi trasmesso alle sezioni lavoro in data 24.1.2024 e quindi notificato all'
[...]
ha proposto opposizione avverso Controparte_1 Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 2234/2024 emessa dal predetto e notificatagli in CP_1
data 20.11.2024, con la quale era stata elevata sanzione amministrativa per violazione degli artt. 29, comma 1, e 18, comma 5 bis, D. Lgs. 276/2003.
In particolare, ha preliminarmente eccepito la tardività dell'azione amministrativa, sull'assunto della violazione del termine previsto dall'art. 14 L. 698/1981.
Nel merito, premesso che la sanzione gli era stata irrogata sull'assunto dell'illecito utilizzo, da parte sua, dei lavoratori (per il periodo 1.4.2019 – Parte_2
2.10.2019), nonché e (per il periodo 1.1.2019 – Persona_1 Persona_2
2.10.2019), avendo gli ispettori ritenuto la non genuinità dei contratti di appalto intervenuti tra l'opponente e la RP (alle cui formali dipendenze lavoravano i predetti) e la sussistenza di una illegittima somministrazione di manodopera, ha contestato tale ricostruzione, assumendo piuttosto l'esistenza di genuini contratti di appalto ed argomentando in merito alla soggezione dei predetti lavoratori al potere direttivo ed organizzativo dell'appaltatrice RP. Ha dunque concluso, chiedendo l'annullamento della predetta ordinanza.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo in via Controparte_1
preliminare l'inammissibilità del ricorso, sull'assunto del mancato rispetto del termine di
30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, di cui all'art. 22 L. 689/1981, per l'introduzione del giudizio in opposizione.
pagina 2 di 14 Contestata la fondatezza dell'eccezione preliminare di decadenza, nel merito ha poi replicato richiamando le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori verbalizzanti, tutte concordi nell'attribuire al il ruolo di reale datore di lavoro. Parte_1
Acquisita la documentazione prodotta in atti dalle parti e sollecitata la produzione da parte del ricorrente del contratto di appalto, all'udienza odierna si è decisa la causa con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
******
Le eccezioni preliminari. Cont In merito all'eccezione sollevata dall' , di inammissibilità del ricorso, per violazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981, è appena il caso di osservare che il ricorso in esame è stato introdotto innanzi alla sezioni civili del Tribunale di Roma in data 17.12.2024 (e dunque entro il suddetto termine di decadenza, essendo stata notificata l'ordinanza ingiunzione in data 20.11.2024), laddove la data del 24.1.2025, risultante nello storico del fascicolo telematico, è quella in cui il ricorso è pervenuto alle sezioni lavoro. Il ricorso è stato dunque tempestivamente introdotto.
In relazione poi all'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente, deve osservarsi che l'art. 14, comma 2, L. cit. impone la notifica della contestazione (ovvero del verbale contenente la contestazione) entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. Ebbene, però, l'accertamento ispettivo non coincide certo con il primo giorno di accesso presso il luogo di lavoro, in quanto esso si può articolare in una serie di attività (quali l'audizione dei lavoratori, l'acquisizione e l'esame della documentazione) finalizzate appunto alla rilevazione delle violazioni;
con la conseguenza che il termine di cui all'art. 14 non può certo decorrere dalla data del primo accesso, quanto piuttosto dal compimento di tutte le attività in cui l'accertamento si è articolato. Ne consegue che, nel caso in esame, il termine in questione è decorso a partire dal 10.12.2019 (come indicato nel verbale redatto dagli ispettori), con conseguente tempestività della relativa notifica avvenuta in data 7.1.2020.
pagina 3 di 14 Le violazioni contestate.
L'ordinanza ingiunzione opposta ha ad oggetto sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 276/03, come modificato dagli artt. 1, comma 1 e 8 del
D.Lgs. 08/2016, in quanto gli ispettori del lavoro (il cui verbale costituisce atto presupposto dell'ordinanza ingiunzione opposta) hanno ritenuto che l'opponente avesse utilizzato illecitamente all'interno del bar denominato “Bar Prina” i Parte_3
e per i periodi così come indicati
[...] Persona_1 Controparte_3
nell'ordinanza di ingiunzione, a fronte di contratto di appalto non genuino con la RP
(formale datrice di lavoro dei predetti), dissimulante una mera somministrazione di mano d'opera.
In particolare, gli ispettori del lavoro hanno ritenuto che i lavoratori sopra indicati, come detto formalmente dipendenti della RP, di fatto lavorassero alle dipendenze del committente, segnatamente: in qualità di barman il sig. per il periodo dal Parte_2
01.04.2019 (data di assunzione) al 02.10.2019 (data accesso ispettivo); in qualità di barman il sig. per il periodo dal 01.01.2019 (data di assunzione) al Persona_1
02.10.2019 (data di accesso ispettivo); in qualità di cuoco gastronomo il sig. Per_2 [...]
per il periodo dal 01.01.2019 (data di assunzione) al 02.10.2019 (data di accesso CP_3
ispettivo), per un totale complessivo di 670 giornate di lavoro.
I motivi di censura della società ricorrente.
L'opponente, in relazione alla sanzione irrogata sul presupposto della non genuinità del contratto di appalto e dunque della configurabilità di altrettanti rapporti di lavoro subordinato tra i lavoratori ivi indicati e l'utilizzatore, si è limitato a contestare l'esistenza di elementi idonei a comprovare gli assunti degli ispettori verbalizzanti.
Il quadro normativo di riferimento e gli arresti giurisprudenziali più significativi, per la decisione in merito alla sussistenza delle irregolarità contestate.
Passando all'esame della fondatezza nel merito, deve premettersi che le sanzioni irrogate nell'ordinanza ingiunzione in esame trovano titolo nella ritenuta configurabilità, per i lavoratori ivi indicati e per i periodi specificati, di altrettanti rapporti di lavoro pagina 4 di 14 subordinato direttamente alle dipendenze dell'utilizzatore, in assenza di alcun (valido) contratto di appalto che giustifichi lo svolgimento di attività lavorativa dei predett1 presso la sede del bar gestito dal ricorrente.
Prima di operare ogni valutazione in merito alla fondatezza della pretesa sanzionatoria, giova premettersi il quadro normativo di riferimento.
L'art. 20 D. Lgs. 276/2003, nello stabilire le condizioni di liceità per il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro, al comma 1 prevedeva: “il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5”, che disciplinavano i requisiti giuridici e finanziari e i particolari regimi di autorizzazione. Il successivo comma 2 stabiliva: “per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse, nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”.
Il D. Lgs. 81/2015 ha abrogato gli artt. da 20 a 28 D. Lgs. 273/2003 (ossia quelli in materia di somministrazione) ed ha dettato una nuova regolamentazione dell'istituto, contenuta nel capo IV, artt. da 30 a 40.
L'art. 30, in particolare, stabilisce: “Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”.
In tema di appalto, l'art. 29 D. Lgs. 276/2003, prevede, poi, al comma 1, che “ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente articolo il contratto di appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c. si distingue dalla somministrazione per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
pagina 5 di 14 nell'appalto, nonché per la assunzione da parte del medesimo appaltatore del rischio di impresa”.
L'art. 29, comma 1, non contiene dunque una nuova nozione di appalto, anzi conferma che il contratto di appalto continua ad essere regolato dall'art. 1655 c.c., ma fissa il criterio interpretativo di uno dei suoi requisiti fondamentali, quello dell'organizzazione dei mezzi, ai fini della distinzione dalla somministrazione di lavoro, nella quale le prestazioni di lavoro fornite dal somministratore sono destinate, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2, D. Lgs. 276/2003 ed ora dell'art. 30 D. Lgs. 81/2015, ad essere eseguite nell'interesse e sotto la direzione del soggetto utilizzatore. L'organizzazione dei mezzi, quale elemento caratterizzante l'appalto, è costituita o, comunque, può desumersi
“dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronto dei lavoratori utilizzati nell'appalto”, laddove non è certo sufficiente la mera selezione, formazione e gestione sul piano amministrativo dei lavoratori, traducendosi piuttosto detto potere nella direzione e nel controllo dei lavoratori medesimi, nell'individuazione delle modalità di organizzazione ed esecuzione del lavoro e nella scelta dei relativi tempi.
La giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n. 7796/2017; Cass. n. 12357/2014), con particolare riferimento agli “appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività … strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo della committente”, ha costantemente affermato il principio, secondo il quale
“il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro … opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione meramente lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore – datore di lavoro – i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”.
Giova altresì richiamare anche la giurisprudenza formatasi in merito all'art. 1 L.
1369/1960, in quanto tale normativa, pur abrogata dall'art. 85, comma 1, lett. c), D. Lgs.
276/2003, faceva riferimento ad indici rivelatori della insussistenza di un genuino pagina 6 di 14 contratto di appalto di opere e di servizi (parzialmente, essendo stata abolita la presunzione assoluta di illiceità legata alla titolarità delle attrezzature e dei macchinari) sostanzialmente sovrapponibili con quelli previsti dal cit. art. 29.
La Corte di Cassazione ha infatti più volte affermato che “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti endoaziendali … opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (v. Cass. 9.3.2009, n. 5648).
A ciò deve aggiungersi poi che la Suprema Corte (v. Cass. n. 15615/2011; n.
12201/2001) ha anche chiarito che, “se è vero che … uno degli indici principali dell'interposizione è stato ravvisato nell'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, in quanto tale situazione denoterebbe l'assenza di un vero appalto, …, è anche vero che l'esercizio di un potere di controllo da parte del committente è compatibile con un regolare contratto di appalto e che, sotto questo profilo, può ritenersi legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto che dovranno essere rispettate dall'appaltatore”, con la conseguenza che “non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può essere oggetto di un genuino contratto di appalto”.
pagina 7 di 14 In altre parole, se la determinazione del contenuto del servizio appaltato compete al committente, l'organizzazione del servizio (cioè la determinazione delle concrete modalità organizzative per lo svolgimento dello stesso) deve spettare all'appaltatore, che deve dirigere e controllare sia l'utilizzo dei mezzi (nella specie le attrezzature per lo svolgimento del servizio), sia la prestazione lavorativa dei propri dipendenti, laddove al committente può competere esclusivamente la verifica in ordine al rispetto degli standard previsti dal contratto, quale strumento di controllo del solo risultato delle prestazioni.
Dunque, concludendo, lo schema della somministrazione di lavoro e quello dell'appalto risultano differenti sotto il profilo dell'oggetto del contrato, perché l'appaltatore si obbliga a compiere un'opera o a fornire un servizio realizzati tramite la propria organizzazione (anche se questa, ai sensi dell'art. 29 cit., può essere solo o pressoché esclusivamente di uomini e non di mezzi materiali, come nei cc.dd. appalti labour intensive), mentre l'obbligo del somministratore (regolare) è fornire un certo numero di lavoratori la cui prestazione deve però essere organizzata e diretta dal soggetto utilizzatore. Se dunque tale somministrazione è posta in essere da un soggetto non autorizzato, nell'ambito di un formale, ma non genuino contratto di appalto, si realizza l'ipotesi di una somministrazione illegale.
Per completezza, deve aggiungersi poi che, una volta accertato che il potere di organizzazione e gestione della prestazione fa capo all'utilizzatore e che oggetto dell'appalto non è un servizio realizzato dall'appaltatore per il tramite della propria organizzazione, bensì la fornitura di un certo numero di lavoratori, diventano del tutto irrilevanti ulteriori elementi, meramente di contorno, quali l'adozione da parte dell'appaltatore delle misure di sicurezza del lavoro, il possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti dalla normativa di settore, il compimento delle attività di selezione e formazione del personale, l'operatività effettiva nel mercato di riferimento, il possesso di una struttura organizzativa e di un proprio patrimonio di conoscenze e professionalità.
In altre parole, non è necessario che il soggetto appaltatore sia una 'scatola vuota',
pagina 8 di 14 perché l'appalto non sia genuino, rilevando esclusivamente che nello specifico appalto in esame il potere datoriale non faccia capo all'appaltatore, bensì al committente.
Se è vero poi che l'art. 27 D. Lgs. 276/2003 (nel suo testo originario) non prevedeva espressamente, per il caso di somministrazione illegale, mascherata da contratto di appalto, l'instaurazione del rapporto di lavoro tra lavoratore e committente/appaltante
(riferendosi piuttosto, letteralmente, alle ipotesi di somministrazione legale, ovvero realizzata da soggetti autorizzati, al di fuori dei limiti di legge), ciò nonostante, il D. Lgs.
276/03 non aveva certo eliminato la figura della somministrazione irregolare di manodopera già vietata dall'art. 1 I. n. 1369/60, in armonia con la permanenza di principi di rango costituzionale volti a collegare al rapporto di lavoro subordinato e soltanto ad esso una serie di posizioni di vantaggio (Cass., sez. un., n. 22910/2006, che si riferisce, in motivazione, appunto alla disciplina introdotta nel 2003). Né il legislatore avrebbe comunque potuto farlo, considerato che tra i criteri fissati dalla legge delega n. 30/2003 vi era anche quello della “...6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata nonché un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile” (Cass. n. 3795/2013; Cass. n.
18808/2017 e, quanto alla giurisprudenza penale, Cass.pen. n. 27866/2015).
Con l'aggiunta del comma 3-bis all'art. 29 D. Lgs. 276/2003 (tutt'ora vigente), è stato poi chiaramente detto che “Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione del rapporto alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi di applica il disposto dell'articolo 27, comma
2” (oggi art. 38, comma 3, D. Lgs. 81/2015).
In presenza quindi di appalto non genuino, non sussistendo alcun valido contratto di appalto e ravvisandosi una somministrazione illegale, in quanto tra l'altro posta in essere pagina 9 di 14 da un soggetto non autorizzato, deve ritenersi pacifico che il rapporto di lavoro si instauri con la committente/utilizzatrice.
Il contratto di appalto prodotto in atti dall'opponente.
Invero solo su istanza del giudicante, la parte opponente ha prodotto in atti il contratto di appalto concluso con la RP SR (contratto la cui formale sussistenza non era contestata dall' , sicché la sua acquisizione non è stata ritenuta contraria agli oneri di CP_1
prova ricadenti sulle parti, ma anzi opportuna al fine di verificarne l'esatta portata).
Nel suddetto contratto, avente efficacia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, CP_4
, titolare del sito in Via G. Prina 42/44, in qualità di
[...] Parte_4 CP_1
committente, e la in qualità di appaltratrice, hanno stipulato contratto di CP_5
appalto avente ad oggetto “l'esecuzione del servizio di bar, da erogarsi presso l'unità produttiva dalla Committente medesima in Via Giuseppe Prina 42/44” ed in particolare il “servizio” di “somministrazione di prodotti di bar e caffetteria;
lavaggio delle stoviglie e delle attrezzature utilizzate;
espletamento delle pulizie di sala”, da garantirsi
“dal lunedì alla domenica dalle ore 5.30 alle ore 21.00, il tutto per 7 giorni alla settimana”. Si legge, in particolare, nel predetto contratto di appalto, che “Le società
Committente ed Appaltatrice, all'atto dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, nomineranno un proprio 'referente del Contratto di Appalto'.
Tale nomina dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti. … I referenti del contratto di Appalto si interfacceranno per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. E' fatto espresso divieto ai referenti di avere contatti operativi diretti con i dipendenti della società controparte ed in particolare è fatto divieto ai referenti di assegnare compiti, impartire direttive, etero dirigere la prestazione, stabilire turni, esercitare i poteri gerarchici, organizzativi, disciplinari nei confronti dei dipendenti della società controparte”.
Le risultanze delle dichiarazioni rese dai lavoratori nella fase ispettiva.
I lavoratori , e sono stati sentiti dagli Persona_1 Parte_2 Persona_2
ispettori del lavoro (v. verbali prodotti in atti dall'Ispettorato). Ebbene, le dichiarazioni pagina 10 di 14 da loro rese possono essere tenute in debita considerazione, in quanto raccolte, nell'immediatezza dei fatti oggetto di deposizione, da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.
ha dichiarato: “Ho trovato lavoro tramite conoscenze. Mi presentai in via Persona_1
Prina e consegnai il CV al Sig. e con lui ho avuto un colloquio. Abbiamo Parte_1
definito le mansioni (banconista) e l'orario di lavoro a tempo pieno. L'articolazione oraria è definita dal Sig. A giugno ho svolto orario di lavoro straordinario Parte_1
su richiesta del Sig. … Generalmente lavoro al bar, ma se il Sig. Parte_1 Parte_1
ha bisogno di ulteriore copertura mi impegna alla cassa. … Non ho contatti lavorativi con la cooperativa RP, se non limitati alla ricezione via mail della busta paga, mentre
l'organizzazione del lavoro fa capo al Sig. . Parte_1
ha riferito: “Ho risposto ad un annuncio su Subito.it che comunicava Parte_2
la ricerca di personale nel bar Prina. Ho inviato via mail il mio CV e la RP mi ha contattato per un colloquio il giorno successivo presso il locale bar alla presenza del
Sig. Quel giorno c'ero solo io e la proprietà del bar. Il mi ha Parte_1 Parte_1
spiegato il lavoro, mi ha chiesto le pregresse esperienze lavorative e abbiamo definito tre giorni di prova dal giorno seguente. Dopo tre giorni il Sig. … mi ha Parte_1
comunicato che avevo superato la prova. Il Sig. se ne ha bisogno mi chiede Parte_1
di svolgere orario di lavoro straordinario e per quante ore. Sono stato in malattia 6 giorni e ho comunicato la mia assenza telefonicamente al Sig. e via email Parte_1
alla alla quale ho inviato altresì il numero di protocollo del certificato di CP_5
malattia telematico. Il Sig. mi comunica i turni antimeridiani o pomeridiani Parte_1
da fare. Utilizzo l'intera strumentazione del bar. Al bisogno, mi occupo anche di svolgere operazioni di cassa”.
ha infine riferito: “Ho preso contatti con il Sig. tramite Testimone_1 Parte_1
amici comuni. Egli mi ha detto di cominciare a lavorare perché il locale aveva bisogno di un cuoco. … Il sig. quando ho iniziato a lavorare, ha definito l'orario di Parte_1
lavoro 10 -14 (4 ore al dì), mi ha mostrato i locali cucina. Ogni mese il sig. Parte_1
pagina 11 di 14 mi consegnava le buste paga che sottoscrivevo. … Da quanto sono stato assunto non mi sono mai assentato per malattia o ferie. Il mio referente è comunque il sig. . Parte_1
Ebbene tutti e tre i lavoratori hanno indicato il come la persona cui facevano Parte_1
capo tutti i poteri di direzione ed organizzazione della loro prestazione di lavoro. Nessun riferimento è stato fatto ad eventuali referenti dell'appaltatrice, cui, in forza del citato contratto di appalto, invece, sarebbe spettato l'esercizio del potere di etero direzione ed etero organizzazione dell'attività lavorativa dei propri dipendenti.
Né, a fronte di tale uniforme quadro probatorio, la resistente ha offerto di provare circostanze precise volte a dimostrare che il potere datoriale facesse piuttosto capo alla
RP: i capitoli di prova articolati sono infatti del tutto generici, non contenendo neppure il nome dei referenti dell'appaltatrice, laddove nel contratto è chiaramente detto che tali figure andavano necessariamente individuate con atto scritto firmato da entrambe le parti.
Conclusioni
In conclusione, deve ritenersi che il ricorrente non si sia limitato alla fissazione delle modalità di gestione del servizio, avendo piuttosto imposto le concrete modalità organizzative per il suo svolgimento, e che non si sia limitato alla verifica del rispetto di determinati standard qualitativi, avendo piuttosto diretto e controllato la prestazione lavorativa dei tre dipendenti della RP.
Essendo stati i lavoratori indicati nell'ordinanza ingiunzione sottoposti al potere direttivo ed organizzativo del committente (ancorché formalmente dipendenti da un altro soggetto giuridico, formalmente legato da contratto di appalto), rimane del tutto irrilevante qualsiasi considerazione in ordine alle eventuali qualità imprenditoriali dell'appaltatrice e al rischio economico da questa assunto (v. Cass. 7820/2013; Cass.
7898/2011), profili questi in ordine ai quali peraltro lo stesso ricorrente nulla ha dedotto, così come peraltro nulla è stato allegato in merito alla sussistenza di una qualche struttura organizzativa nell'ambito dell'appaltatrice, che potesse far propendere per la genuinità del contratto di appalto.
pagina 12 di 14 Per tutto quanto sin qui osservato, accertata l'inesistenza di un genuino contratto di appalto tra la alle cui dipendenze hanno lavorato i lavoratori indicati CP_5
nell'ordinanza ingiunzione, e il ricorrente, deve concludersi per la sussistenza di una somministrazione illegale di manodopera.
Per l'effetto, deve ritenersi che si sia realizzata la sostituzione dell'utilizzatore nei rapporti di lavoro in questione;
sicché a lui fanno capo non solo gli obblighi retributivi e contributivi, ma anche quelli amministrativi.
Per tutto quanto sin qui osservato, la pretesa sanzionatoria deve ritenersi fondata.
Il regime sanzionatorio applicato.
La parte ricorrente neppure ha chiesto la riquantificazione della sanzione applicata (il cui importo peraltro neppure è riportato nell'atto introduttivo). Non vi sono quindi margini per ritenere sproporzionata la sanzione stessa.
Per completezza, appare opportuno evidenziare che, con D.Lgs. n. 8/2016, le fattispecie di reato previste dall'art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 riguardanti le ipotesi di appalto privo dei requisiti previsti dall'art. 29, comma 1, D. Lgs. 276/2003, sono state oggetto di depenalizzazione. Pertanto, le stesse integrano attualmente ipotesi di illecito amministrativo per le quali trova applicazione la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro sia nei confronti dello pseudo appaltatore che nei confronti del committente/utilizzatore.
Tanto chiarito, pur in difetto di specifici motivi di censura, deve evidenziarsi che per la violazione in tema di appalto non genuino, trattandosi di illecito non diffidabile, la misura del minimo non è neppure applicabile.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Seguono la soccombenza le spese di lite, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore indeterminabile complessità media della controversia e applicata la riduzione di cui all'art. 152 bis c.p.c. disp. att., essendo stato difeso l' resistente da propri CP_6
funzionari.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite, liquidate in euro 3.619,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 6.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 2632, decisa all'udienza del 6.11.2025, e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dagli Parte_1
Avv.ti Lazzaro Luciano Cernicchiaro e Roberto Positano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Noicattaro (BA), Via G. Carducci 46
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Floridia Monforte, responsabile dell'ufficio legale e contenzioso,
e dai funzionari delegati elencati nella memoria e domiciliato presso la sua sede in Via M. CP_1
Brighenti 23
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma (sezioni civili) in data 17.12.2024, poi trasmesso alle sezioni lavoro in data 24.1.2024 e quindi notificato all'
[...]
ha proposto opposizione avverso Controparte_1 Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 2234/2024 emessa dal predetto e notificatagli in CP_1
data 20.11.2024, con la quale era stata elevata sanzione amministrativa per violazione degli artt. 29, comma 1, e 18, comma 5 bis, D. Lgs. 276/2003.
In particolare, ha preliminarmente eccepito la tardività dell'azione amministrativa, sull'assunto della violazione del termine previsto dall'art. 14 L. 698/1981.
Nel merito, premesso che la sanzione gli era stata irrogata sull'assunto dell'illecito utilizzo, da parte sua, dei lavoratori (per il periodo 1.4.2019 – Parte_2
2.10.2019), nonché e (per il periodo 1.1.2019 – Persona_1 Persona_2
2.10.2019), avendo gli ispettori ritenuto la non genuinità dei contratti di appalto intervenuti tra l'opponente e la RP (alle cui formali dipendenze lavoravano i predetti) e la sussistenza di una illegittima somministrazione di manodopera, ha contestato tale ricostruzione, assumendo piuttosto l'esistenza di genuini contratti di appalto ed argomentando in merito alla soggezione dei predetti lavoratori al potere direttivo ed organizzativo dell'appaltatrice RP. Ha dunque concluso, chiedendo l'annullamento della predetta ordinanza.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo in via Controparte_1
preliminare l'inammissibilità del ricorso, sull'assunto del mancato rispetto del termine di
30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, di cui all'art. 22 L. 689/1981, per l'introduzione del giudizio in opposizione.
pagina 2 di 14 Contestata la fondatezza dell'eccezione preliminare di decadenza, nel merito ha poi replicato richiamando le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori verbalizzanti, tutte concordi nell'attribuire al il ruolo di reale datore di lavoro. Parte_1
Acquisita la documentazione prodotta in atti dalle parti e sollecitata la produzione da parte del ricorrente del contratto di appalto, all'udienza odierna si è decisa la causa con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
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Le eccezioni preliminari. Cont In merito all'eccezione sollevata dall' , di inammissibilità del ricorso, per violazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981, è appena il caso di osservare che il ricorso in esame è stato introdotto innanzi alla sezioni civili del Tribunale di Roma in data 17.12.2024 (e dunque entro il suddetto termine di decadenza, essendo stata notificata l'ordinanza ingiunzione in data 20.11.2024), laddove la data del 24.1.2025, risultante nello storico del fascicolo telematico, è quella in cui il ricorso è pervenuto alle sezioni lavoro. Il ricorso è stato dunque tempestivamente introdotto.
In relazione poi all'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente, deve osservarsi che l'art. 14, comma 2, L. cit. impone la notifica della contestazione (ovvero del verbale contenente la contestazione) entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. Ebbene, però, l'accertamento ispettivo non coincide certo con il primo giorno di accesso presso il luogo di lavoro, in quanto esso si può articolare in una serie di attività (quali l'audizione dei lavoratori, l'acquisizione e l'esame della documentazione) finalizzate appunto alla rilevazione delle violazioni;
con la conseguenza che il termine di cui all'art. 14 non può certo decorrere dalla data del primo accesso, quanto piuttosto dal compimento di tutte le attività in cui l'accertamento si è articolato. Ne consegue che, nel caso in esame, il termine in questione è decorso a partire dal 10.12.2019 (come indicato nel verbale redatto dagli ispettori), con conseguente tempestività della relativa notifica avvenuta in data 7.1.2020.
pagina 3 di 14 Le violazioni contestate.
L'ordinanza ingiunzione opposta ha ad oggetto sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 276/03, come modificato dagli artt. 1, comma 1 e 8 del
D.Lgs. 08/2016, in quanto gli ispettori del lavoro (il cui verbale costituisce atto presupposto dell'ordinanza ingiunzione opposta) hanno ritenuto che l'opponente avesse utilizzato illecitamente all'interno del bar denominato “Bar Prina” i Parte_3
e per i periodi così come indicati
[...] Persona_1 Controparte_3
nell'ordinanza di ingiunzione, a fronte di contratto di appalto non genuino con la RP
(formale datrice di lavoro dei predetti), dissimulante una mera somministrazione di mano d'opera.
In particolare, gli ispettori del lavoro hanno ritenuto che i lavoratori sopra indicati, come detto formalmente dipendenti della RP, di fatto lavorassero alle dipendenze del committente, segnatamente: in qualità di barman il sig. per il periodo dal Parte_2
01.04.2019 (data di assunzione) al 02.10.2019 (data accesso ispettivo); in qualità di barman il sig. per il periodo dal 01.01.2019 (data di assunzione) al Persona_1
02.10.2019 (data di accesso ispettivo); in qualità di cuoco gastronomo il sig. Per_2 [...]
per il periodo dal 01.01.2019 (data di assunzione) al 02.10.2019 (data di accesso CP_3
ispettivo), per un totale complessivo di 670 giornate di lavoro.
I motivi di censura della società ricorrente.
L'opponente, in relazione alla sanzione irrogata sul presupposto della non genuinità del contratto di appalto e dunque della configurabilità di altrettanti rapporti di lavoro subordinato tra i lavoratori ivi indicati e l'utilizzatore, si è limitato a contestare l'esistenza di elementi idonei a comprovare gli assunti degli ispettori verbalizzanti.
Il quadro normativo di riferimento e gli arresti giurisprudenziali più significativi, per la decisione in merito alla sussistenza delle irregolarità contestate.
Passando all'esame della fondatezza nel merito, deve premettersi che le sanzioni irrogate nell'ordinanza ingiunzione in esame trovano titolo nella ritenuta configurabilità, per i lavoratori ivi indicati e per i periodi specificati, di altrettanti rapporti di lavoro pagina 4 di 14 subordinato direttamente alle dipendenze dell'utilizzatore, in assenza di alcun (valido) contratto di appalto che giustifichi lo svolgimento di attività lavorativa dei predett1 presso la sede del bar gestito dal ricorrente.
Prima di operare ogni valutazione in merito alla fondatezza della pretesa sanzionatoria, giova premettersi il quadro normativo di riferimento.
L'art. 20 D. Lgs. 276/2003, nello stabilire le condizioni di liceità per il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro, al comma 1 prevedeva: “il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5”, che disciplinavano i requisiti giuridici e finanziari e i particolari regimi di autorizzazione. Il successivo comma 2 stabiliva: “per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse, nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”.
Il D. Lgs. 81/2015 ha abrogato gli artt. da 20 a 28 D. Lgs. 273/2003 (ossia quelli in materia di somministrazione) ed ha dettato una nuova regolamentazione dell'istituto, contenuta nel capo IV, artt. da 30 a 40.
L'art. 30, in particolare, stabilisce: “Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”.
In tema di appalto, l'art. 29 D. Lgs. 276/2003, prevede, poi, al comma 1, che “ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente articolo il contratto di appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c. si distingue dalla somministrazione per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
pagina 5 di 14 nell'appalto, nonché per la assunzione da parte del medesimo appaltatore del rischio di impresa”.
L'art. 29, comma 1, non contiene dunque una nuova nozione di appalto, anzi conferma che il contratto di appalto continua ad essere regolato dall'art. 1655 c.c., ma fissa il criterio interpretativo di uno dei suoi requisiti fondamentali, quello dell'organizzazione dei mezzi, ai fini della distinzione dalla somministrazione di lavoro, nella quale le prestazioni di lavoro fornite dal somministratore sono destinate, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2, D. Lgs. 276/2003 ed ora dell'art. 30 D. Lgs. 81/2015, ad essere eseguite nell'interesse e sotto la direzione del soggetto utilizzatore. L'organizzazione dei mezzi, quale elemento caratterizzante l'appalto, è costituita o, comunque, può desumersi
“dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronto dei lavoratori utilizzati nell'appalto”, laddove non è certo sufficiente la mera selezione, formazione e gestione sul piano amministrativo dei lavoratori, traducendosi piuttosto detto potere nella direzione e nel controllo dei lavoratori medesimi, nell'individuazione delle modalità di organizzazione ed esecuzione del lavoro e nella scelta dei relativi tempi.
La giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n. 7796/2017; Cass. n. 12357/2014), con particolare riferimento agli “appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività … strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo della committente”, ha costantemente affermato il principio, secondo il quale
“il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro … opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione meramente lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore – datore di lavoro – i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”.
Giova altresì richiamare anche la giurisprudenza formatasi in merito all'art. 1 L.
1369/1960, in quanto tale normativa, pur abrogata dall'art. 85, comma 1, lett. c), D. Lgs.
276/2003, faceva riferimento ad indici rivelatori della insussistenza di un genuino pagina 6 di 14 contratto di appalto di opere e di servizi (parzialmente, essendo stata abolita la presunzione assoluta di illiceità legata alla titolarità delle attrezzature e dei macchinari) sostanzialmente sovrapponibili con quelli previsti dal cit. art. 29.
La Corte di Cassazione ha infatti più volte affermato che “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti endoaziendali … opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (v. Cass. 9.3.2009, n. 5648).
A ciò deve aggiungersi poi che la Suprema Corte (v. Cass. n. 15615/2011; n.
12201/2001) ha anche chiarito che, “se è vero che … uno degli indici principali dell'interposizione è stato ravvisato nell'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, in quanto tale situazione denoterebbe l'assenza di un vero appalto, …, è anche vero che l'esercizio di un potere di controllo da parte del committente è compatibile con un regolare contratto di appalto e che, sotto questo profilo, può ritenersi legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto che dovranno essere rispettate dall'appaltatore”, con la conseguenza che “non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può essere oggetto di un genuino contratto di appalto”.
pagina 7 di 14 In altre parole, se la determinazione del contenuto del servizio appaltato compete al committente, l'organizzazione del servizio (cioè la determinazione delle concrete modalità organizzative per lo svolgimento dello stesso) deve spettare all'appaltatore, che deve dirigere e controllare sia l'utilizzo dei mezzi (nella specie le attrezzature per lo svolgimento del servizio), sia la prestazione lavorativa dei propri dipendenti, laddove al committente può competere esclusivamente la verifica in ordine al rispetto degli standard previsti dal contratto, quale strumento di controllo del solo risultato delle prestazioni.
Dunque, concludendo, lo schema della somministrazione di lavoro e quello dell'appalto risultano differenti sotto il profilo dell'oggetto del contrato, perché l'appaltatore si obbliga a compiere un'opera o a fornire un servizio realizzati tramite la propria organizzazione (anche se questa, ai sensi dell'art. 29 cit., può essere solo o pressoché esclusivamente di uomini e non di mezzi materiali, come nei cc.dd. appalti labour intensive), mentre l'obbligo del somministratore (regolare) è fornire un certo numero di lavoratori la cui prestazione deve però essere organizzata e diretta dal soggetto utilizzatore. Se dunque tale somministrazione è posta in essere da un soggetto non autorizzato, nell'ambito di un formale, ma non genuino contratto di appalto, si realizza l'ipotesi di una somministrazione illegale.
Per completezza, deve aggiungersi poi che, una volta accertato che il potere di organizzazione e gestione della prestazione fa capo all'utilizzatore e che oggetto dell'appalto non è un servizio realizzato dall'appaltatore per il tramite della propria organizzazione, bensì la fornitura di un certo numero di lavoratori, diventano del tutto irrilevanti ulteriori elementi, meramente di contorno, quali l'adozione da parte dell'appaltatore delle misure di sicurezza del lavoro, il possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti dalla normativa di settore, il compimento delle attività di selezione e formazione del personale, l'operatività effettiva nel mercato di riferimento, il possesso di una struttura organizzativa e di un proprio patrimonio di conoscenze e professionalità.
In altre parole, non è necessario che il soggetto appaltatore sia una 'scatola vuota',
pagina 8 di 14 perché l'appalto non sia genuino, rilevando esclusivamente che nello specifico appalto in esame il potere datoriale non faccia capo all'appaltatore, bensì al committente.
Se è vero poi che l'art. 27 D. Lgs. 276/2003 (nel suo testo originario) non prevedeva espressamente, per il caso di somministrazione illegale, mascherata da contratto di appalto, l'instaurazione del rapporto di lavoro tra lavoratore e committente/appaltante
(riferendosi piuttosto, letteralmente, alle ipotesi di somministrazione legale, ovvero realizzata da soggetti autorizzati, al di fuori dei limiti di legge), ciò nonostante, il D. Lgs.
276/03 non aveva certo eliminato la figura della somministrazione irregolare di manodopera già vietata dall'art. 1 I. n. 1369/60, in armonia con la permanenza di principi di rango costituzionale volti a collegare al rapporto di lavoro subordinato e soltanto ad esso una serie di posizioni di vantaggio (Cass., sez. un., n. 22910/2006, che si riferisce, in motivazione, appunto alla disciplina introdotta nel 2003). Né il legislatore avrebbe comunque potuto farlo, considerato che tra i criteri fissati dalla legge delega n. 30/2003 vi era anche quello della “...6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata nonché un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile” (Cass. n. 3795/2013; Cass. n.
18808/2017 e, quanto alla giurisprudenza penale, Cass.pen. n. 27866/2015).
Con l'aggiunta del comma 3-bis all'art. 29 D. Lgs. 276/2003 (tutt'ora vigente), è stato poi chiaramente detto che “Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione del rapporto alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi di applica il disposto dell'articolo 27, comma
2” (oggi art. 38, comma 3, D. Lgs. 81/2015).
In presenza quindi di appalto non genuino, non sussistendo alcun valido contratto di appalto e ravvisandosi una somministrazione illegale, in quanto tra l'altro posta in essere pagina 9 di 14 da un soggetto non autorizzato, deve ritenersi pacifico che il rapporto di lavoro si instauri con la committente/utilizzatrice.
Il contratto di appalto prodotto in atti dall'opponente.
Invero solo su istanza del giudicante, la parte opponente ha prodotto in atti il contratto di appalto concluso con la RP SR (contratto la cui formale sussistenza non era contestata dall' , sicché la sua acquisizione non è stata ritenuta contraria agli oneri di CP_1
prova ricadenti sulle parti, ma anzi opportuna al fine di verificarne l'esatta portata).
Nel suddetto contratto, avente efficacia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, CP_4
, titolare del sito in Via G. Prina 42/44, in qualità di
[...] Parte_4 CP_1
committente, e la in qualità di appaltratrice, hanno stipulato contratto di CP_5
appalto avente ad oggetto “l'esecuzione del servizio di bar, da erogarsi presso l'unità produttiva dalla Committente medesima in Via Giuseppe Prina 42/44” ed in particolare il “servizio” di “somministrazione di prodotti di bar e caffetteria;
lavaggio delle stoviglie e delle attrezzature utilizzate;
espletamento delle pulizie di sala”, da garantirsi
“dal lunedì alla domenica dalle ore 5.30 alle ore 21.00, il tutto per 7 giorni alla settimana”. Si legge, in particolare, nel predetto contratto di appalto, che “Le società
Committente ed Appaltatrice, all'atto dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, nomineranno un proprio 'referente del Contratto di Appalto'.
Tale nomina dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti. … I referenti del contratto di Appalto si interfacceranno per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. E' fatto espresso divieto ai referenti di avere contatti operativi diretti con i dipendenti della società controparte ed in particolare è fatto divieto ai referenti di assegnare compiti, impartire direttive, etero dirigere la prestazione, stabilire turni, esercitare i poteri gerarchici, organizzativi, disciplinari nei confronti dei dipendenti della società controparte”.
Le risultanze delle dichiarazioni rese dai lavoratori nella fase ispettiva.
I lavoratori , e sono stati sentiti dagli Persona_1 Parte_2 Persona_2
ispettori del lavoro (v. verbali prodotti in atti dall'Ispettorato). Ebbene, le dichiarazioni pagina 10 di 14 da loro rese possono essere tenute in debita considerazione, in quanto raccolte, nell'immediatezza dei fatti oggetto di deposizione, da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.
ha dichiarato: “Ho trovato lavoro tramite conoscenze. Mi presentai in via Persona_1
Prina e consegnai il CV al Sig. e con lui ho avuto un colloquio. Abbiamo Parte_1
definito le mansioni (banconista) e l'orario di lavoro a tempo pieno. L'articolazione oraria è definita dal Sig. A giugno ho svolto orario di lavoro straordinario Parte_1
su richiesta del Sig. … Generalmente lavoro al bar, ma se il Sig. Parte_1 Parte_1
ha bisogno di ulteriore copertura mi impegna alla cassa. … Non ho contatti lavorativi con la cooperativa RP, se non limitati alla ricezione via mail della busta paga, mentre
l'organizzazione del lavoro fa capo al Sig. . Parte_1
ha riferito: “Ho risposto ad un annuncio su Subito.it che comunicava Parte_2
la ricerca di personale nel bar Prina. Ho inviato via mail il mio CV e la RP mi ha contattato per un colloquio il giorno successivo presso il locale bar alla presenza del
Sig. Quel giorno c'ero solo io e la proprietà del bar. Il mi ha Parte_1 Parte_1
spiegato il lavoro, mi ha chiesto le pregresse esperienze lavorative e abbiamo definito tre giorni di prova dal giorno seguente. Dopo tre giorni il Sig. … mi ha Parte_1
comunicato che avevo superato la prova. Il Sig. se ne ha bisogno mi chiede Parte_1
di svolgere orario di lavoro straordinario e per quante ore. Sono stato in malattia 6 giorni e ho comunicato la mia assenza telefonicamente al Sig. e via email Parte_1
alla alla quale ho inviato altresì il numero di protocollo del certificato di CP_5
malattia telematico. Il Sig. mi comunica i turni antimeridiani o pomeridiani Parte_1
da fare. Utilizzo l'intera strumentazione del bar. Al bisogno, mi occupo anche di svolgere operazioni di cassa”.
ha infine riferito: “Ho preso contatti con il Sig. tramite Testimone_1 Parte_1
amici comuni. Egli mi ha detto di cominciare a lavorare perché il locale aveva bisogno di un cuoco. … Il sig. quando ho iniziato a lavorare, ha definito l'orario di Parte_1
lavoro 10 -14 (4 ore al dì), mi ha mostrato i locali cucina. Ogni mese il sig. Parte_1
pagina 11 di 14 mi consegnava le buste paga che sottoscrivevo. … Da quanto sono stato assunto non mi sono mai assentato per malattia o ferie. Il mio referente è comunque il sig. . Parte_1
Ebbene tutti e tre i lavoratori hanno indicato il come la persona cui facevano Parte_1
capo tutti i poteri di direzione ed organizzazione della loro prestazione di lavoro. Nessun riferimento è stato fatto ad eventuali referenti dell'appaltatrice, cui, in forza del citato contratto di appalto, invece, sarebbe spettato l'esercizio del potere di etero direzione ed etero organizzazione dell'attività lavorativa dei propri dipendenti.
Né, a fronte di tale uniforme quadro probatorio, la resistente ha offerto di provare circostanze precise volte a dimostrare che il potere datoriale facesse piuttosto capo alla
RP: i capitoli di prova articolati sono infatti del tutto generici, non contenendo neppure il nome dei referenti dell'appaltatrice, laddove nel contratto è chiaramente detto che tali figure andavano necessariamente individuate con atto scritto firmato da entrambe le parti.
Conclusioni
In conclusione, deve ritenersi che il ricorrente non si sia limitato alla fissazione delle modalità di gestione del servizio, avendo piuttosto imposto le concrete modalità organizzative per il suo svolgimento, e che non si sia limitato alla verifica del rispetto di determinati standard qualitativi, avendo piuttosto diretto e controllato la prestazione lavorativa dei tre dipendenti della RP.
Essendo stati i lavoratori indicati nell'ordinanza ingiunzione sottoposti al potere direttivo ed organizzativo del committente (ancorché formalmente dipendenti da un altro soggetto giuridico, formalmente legato da contratto di appalto), rimane del tutto irrilevante qualsiasi considerazione in ordine alle eventuali qualità imprenditoriali dell'appaltatrice e al rischio economico da questa assunto (v. Cass. 7820/2013; Cass.
7898/2011), profili questi in ordine ai quali peraltro lo stesso ricorrente nulla ha dedotto, così come peraltro nulla è stato allegato in merito alla sussistenza di una qualche struttura organizzativa nell'ambito dell'appaltatrice, che potesse far propendere per la genuinità del contratto di appalto.
pagina 12 di 14 Per tutto quanto sin qui osservato, accertata l'inesistenza di un genuino contratto di appalto tra la alle cui dipendenze hanno lavorato i lavoratori indicati CP_5
nell'ordinanza ingiunzione, e il ricorrente, deve concludersi per la sussistenza di una somministrazione illegale di manodopera.
Per l'effetto, deve ritenersi che si sia realizzata la sostituzione dell'utilizzatore nei rapporti di lavoro in questione;
sicché a lui fanno capo non solo gli obblighi retributivi e contributivi, ma anche quelli amministrativi.
Per tutto quanto sin qui osservato, la pretesa sanzionatoria deve ritenersi fondata.
Il regime sanzionatorio applicato.
La parte ricorrente neppure ha chiesto la riquantificazione della sanzione applicata (il cui importo peraltro neppure è riportato nell'atto introduttivo). Non vi sono quindi margini per ritenere sproporzionata la sanzione stessa.
Per completezza, appare opportuno evidenziare che, con D.Lgs. n. 8/2016, le fattispecie di reato previste dall'art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 riguardanti le ipotesi di appalto privo dei requisiti previsti dall'art. 29, comma 1, D. Lgs. 276/2003, sono state oggetto di depenalizzazione. Pertanto, le stesse integrano attualmente ipotesi di illecito amministrativo per le quali trova applicazione la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro sia nei confronti dello pseudo appaltatore che nei confronti del committente/utilizzatore.
Tanto chiarito, pur in difetto di specifici motivi di censura, deve evidenziarsi che per la violazione in tema di appalto non genuino, trattandosi di illecito non diffidabile, la misura del minimo non è neppure applicabile.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Seguono la soccombenza le spese di lite, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore indeterminabile complessità media della controversia e applicata la riduzione di cui all'art. 152 bis c.p.c. disp. att., essendo stato difeso l' resistente da propri CP_6
funzionari.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite, liquidate in euro 3.619,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 6.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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