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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3877/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3877/2018 R.G., avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Greco, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Vittoria, nella via Ruggero Settimo n. 129, giusta procura in atti;
ATTRICE
nei confronti di:
già Controparte_1 Controparte_2
per la Provincia di Ragusa- C.F. e P.IVA. in persona del P.IVA_1 P.IVA_2 Direttore Generale giusta nomina da parte dell'Assemblea dei Soci CP_3
del 16 Ottobre 2013, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa costitutiva, dall'Avv. Loredana Azzaro, ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in Pozzallo, C.so Vittorio Veneto n. 37;
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 20.09.2018, proponeva Parte_1
opposizione, ex art. 617 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento, davanti a questo
Tribunale nei confronti di per ivi sentire ordinare, in via Controparte_1
preliminare, con ordinanza pronunciata fuori udienza inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati;
nel merito, chiedeva la revoca e annullamento dell'avviso di pagamento n. 297 2018 9000124419000, notificato alla parte opponente il 18.9.2018, relativamente ai documenti di cui ai nn. da 1) a 14), con la quale l'ente concessionario dei tributi aveva ingiunto il pagamento della somma di € 19.246,48. A tal fine, denunciava: la nullità dell'atto per mancata allegazione delle cartelle di pagamento, atto prodromico;
mancata prova dell'esistenza della prodromica cartella di pagamento e di avvenuta notifica;
mancata indicazione della natura del tributo sottostante all'intimazione di pagamento, dell'Autorità competente a ricevere il ricorso e dei termini per la proposizione;
mancata indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi con possibile sospetto anatocismo – difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/90. Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva: in via Controparte_1
preliminare dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale adìto in favore della
Commissione Tributaria di Ragusa, relativamente alle cartelle di pagamento n.29720160019110514000, n.29720160011160327000 e n. 29720130015063449000; dichiarare l'inammissibilità del procedimento per decorrenza del termine di impugnazione degli atti impugnati, regolarmente notificati e non opposti nei termini di legge;
nel merito, dichiarare legittimo l'operato della e Controparte_1
confermare l'avviso di intimazione impugnato e le cartelle di pagamento impugnate ed ad esso sottese nonché il ruolo ad essa relativo.
In data 20.12.2018, parte attrice depositava istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 D.L. n., indicando sette cartelle per le quali formulava la richiesta de qua, con assunzione di impegno alla rinuncia dei giudizi pendenti relativi ai carichi ai quali si riferiva la dichiarazione predetta (trattasi della pendenza del procedimento di pignoramento presso terzi iscritto al n. 1388/2018
R. Es. Tribunale di Ragusa).
Sciolta la riserva assunta all'udienza del 21.12.2018, veniva disposta la sospensione del processo con esclusivo riferimento alle cartelle indicate nella dichiarazione di definizione agevolata.
Con note di udienza del 17.02.2025, parte convenuta specificava che dall'estratto di ruolo aggiornato tutte le cartelle di pagamento erano state azzerate, giusta definizione agevolata alla quale parte ricorrente aveva aderito, comprese le cartelle di pagamento per le quali nell'atto introduttivo la stessa aveva eccepito il difetto di giurisdizione: chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, per tutte le cartelle di pagamento oggetto di definizione agevolata e azzerate, come da estratto di ruolo aggiornato e versato in atti;
chiedeva altresì dichiararsi l'incompetenza per materia per la cartella di pagamento n.29720170001791263000 (rimasta a debito), trattandosi di cartella fondata su sanzioni amministrative della per € 1.679,00, come tale di CP_4 competenza del Giudice di Pace;
in subordine formulata istanza affinchè la stessa fosse ritenuta dal Tribunale adìto regolarmente notificata, e non prescritta, con il favore delle spese parziali di lite.
Ciò premesso, nel caso in esame, parte attrice ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata ex art. 3, comma 6, del D.L. 119/2018, con contestuale rinuncia ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione depositata.
Le cartelle sono state affidate al concessionario per la riscossione al fine di verificare l'annullamento automatico disposto ex art. 4 D.L. 119/2018 a mente del quale “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°.
Gennaio2000 al 31 dicembre 2010, ancorché' riferiti alle cartelle per le quali è già' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, detto annullamento “… opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori” (Cass. Sez.
5 - ordinanza n. 15471 del
07/06/2019).
Nel caso concreto è configurabile, pertanto, una causa di cessazione della materia del contendere, che trae fondamento dall'annullamento ipso iure dei debiti non superiori a mille euro.
Va, infine, precisato che la disposizione in parola si applica anche quando ciascuna cartella rechi importi superiori a €1.000,00, se i singoli carichi in essa contenuti siano inferiori a detta cifra. Ciò in quanto si è ormai affermato, nella giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo prevalente secondo cui “… il limite di mille euro di valore del debito è riferito al "singolo carico affidato", per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi
l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non
l'importo complessivo della cartella” (cfr. Cass. Sez. 5 -, ordinanza n. 11817 del
18/06/2020).
Ciò premesso, dall'estratto di ruolo versato in atti dall'ente convenuto, oltreché dal contenuto delle note depositate da quest'ultimo in data 17.02.2025, è emerso che tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento risultano azzerate, giusta definizione agevolata, alla quale la ha aderito, ivi comprese le cartelle Pt_1
per le quali è stato eccepito il difetto di giurisdizione.
Alla luce di quanto predetto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo a tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, fatta eccezione per la cartella di pagamento n.29720170001791263000.
In ordine a tale ultima cartella di pagamento, rimasta a debito, va rilevata innanzitutto la tardività della relativa eccezione di incompetenza, sollevata dalla CP_1
solamente con le note di udienza del 17.02.2025, rimanendo pertanto attratta la
[...]
competenza innanzi a codesto Tribunale;
nel merito, inoltre, l'unica contestazione di parte attrice relativa al difetto di allegazione e di notifica della cartella va rigettata, risultando provata in atti dalla convenuta la regolarità della notifica della cartella n.
297 2017 0001791263000, avvenuta personalmente a mani della e da questa Pt_1
rifiutata, in data 10.05.2017, e incorporata nella successiva intimazione di pagamento impugnata del 18.09.2018, e dunque non prescritta.
Attesa l'avvenuta definizione agevolata, va dichiarata cessata la materia del contendere, stante la carenza di interesse ad una decisione sul punto. La cartella di pagamento n.29720170001791263000 risulta ancora a debito, e, pertanto, risultano dovuti gli importi (non prescritti) in essa indicati, stante la regolarità della notifica della stessa.
Si reputa congruo compensare tra le parti le spese di lite, stante la natura incentivante della definizione agevolata.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
3877/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa dichiara cessata la materia del contendere con riguardo a tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, fatta eccezione per la cartella di pagamento n.29720170001791263000;
conferma la cartella di pagamento n.29720170001791263000, sottesa all'intimazione di pagamento;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ragusa, 08.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3877/2018 R.G., avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Greco, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Vittoria, nella via Ruggero Settimo n. 129, giusta procura in atti;
ATTRICE
nei confronti di:
già Controparte_1 Controparte_2
per la Provincia di Ragusa- C.F. e P.IVA. in persona del P.IVA_1 P.IVA_2 Direttore Generale giusta nomina da parte dell'Assemblea dei Soci CP_3
del 16 Ottobre 2013, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa costitutiva, dall'Avv. Loredana Azzaro, ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in Pozzallo, C.so Vittorio Veneto n. 37;
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 20.09.2018, proponeva Parte_1
opposizione, ex art. 617 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento, davanti a questo
Tribunale nei confronti di per ivi sentire ordinare, in via Controparte_1
preliminare, con ordinanza pronunciata fuori udienza inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati;
nel merito, chiedeva la revoca e annullamento dell'avviso di pagamento n. 297 2018 9000124419000, notificato alla parte opponente il 18.9.2018, relativamente ai documenti di cui ai nn. da 1) a 14), con la quale l'ente concessionario dei tributi aveva ingiunto il pagamento della somma di € 19.246,48. A tal fine, denunciava: la nullità dell'atto per mancata allegazione delle cartelle di pagamento, atto prodromico;
mancata prova dell'esistenza della prodromica cartella di pagamento e di avvenuta notifica;
mancata indicazione della natura del tributo sottostante all'intimazione di pagamento, dell'Autorità competente a ricevere il ricorso e dei termini per la proposizione;
mancata indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi con possibile sospetto anatocismo – difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/90. Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva: in via Controparte_1
preliminare dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale adìto in favore della
Commissione Tributaria di Ragusa, relativamente alle cartelle di pagamento n.29720160019110514000, n.29720160011160327000 e n. 29720130015063449000; dichiarare l'inammissibilità del procedimento per decorrenza del termine di impugnazione degli atti impugnati, regolarmente notificati e non opposti nei termini di legge;
nel merito, dichiarare legittimo l'operato della e Controparte_1
confermare l'avviso di intimazione impugnato e le cartelle di pagamento impugnate ed ad esso sottese nonché il ruolo ad essa relativo.
In data 20.12.2018, parte attrice depositava istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 D.L. n., indicando sette cartelle per le quali formulava la richiesta de qua, con assunzione di impegno alla rinuncia dei giudizi pendenti relativi ai carichi ai quali si riferiva la dichiarazione predetta (trattasi della pendenza del procedimento di pignoramento presso terzi iscritto al n. 1388/2018
R. Es. Tribunale di Ragusa).
Sciolta la riserva assunta all'udienza del 21.12.2018, veniva disposta la sospensione del processo con esclusivo riferimento alle cartelle indicate nella dichiarazione di definizione agevolata.
Con note di udienza del 17.02.2025, parte convenuta specificava che dall'estratto di ruolo aggiornato tutte le cartelle di pagamento erano state azzerate, giusta definizione agevolata alla quale parte ricorrente aveva aderito, comprese le cartelle di pagamento per le quali nell'atto introduttivo la stessa aveva eccepito il difetto di giurisdizione: chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, per tutte le cartelle di pagamento oggetto di definizione agevolata e azzerate, come da estratto di ruolo aggiornato e versato in atti;
chiedeva altresì dichiararsi l'incompetenza per materia per la cartella di pagamento n.29720170001791263000 (rimasta a debito), trattandosi di cartella fondata su sanzioni amministrative della per € 1.679,00, come tale di CP_4 competenza del Giudice di Pace;
in subordine formulata istanza affinchè la stessa fosse ritenuta dal Tribunale adìto regolarmente notificata, e non prescritta, con il favore delle spese parziali di lite.
Ciò premesso, nel caso in esame, parte attrice ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata ex art. 3, comma 6, del D.L. 119/2018, con contestuale rinuncia ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione depositata.
Le cartelle sono state affidate al concessionario per la riscossione al fine di verificare l'annullamento automatico disposto ex art. 4 D.L. 119/2018 a mente del quale “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°.
Gennaio2000 al 31 dicembre 2010, ancorché' riferiti alle cartelle per le quali è già' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, detto annullamento “… opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori” (Cass. Sez.
5 - ordinanza n. 15471 del
07/06/2019).
Nel caso concreto è configurabile, pertanto, una causa di cessazione della materia del contendere, che trae fondamento dall'annullamento ipso iure dei debiti non superiori a mille euro.
Va, infine, precisato che la disposizione in parola si applica anche quando ciascuna cartella rechi importi superiori a €1.000,00, se i singoli carichi in essa contenuti siano inferiori a detta cifra. Ciò in quanto si è ormai affermato, nella giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo prevalente secondo cui “… il limite di mille euro di valore del debito è riferito al "singolo carico affidato", per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi
l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non
l'importo complessivo della cartella” (cfr. Cass. Sez. 5 -, ordinanza n. 11817 del
18/06/2020).
Ciò premesso, dall'estratto di ruolo versato in atti dall'ente convenuto, oltreché dal contenuto delle note depositate da quest'ultimo in data 17.02.2025, è emerso che tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento risultano azzerate, giusta definizione agevolata, alla quale la ha aderito, ivi comprese le cartelle Pt_1
per le quali è stato eccepito il difetto di giurisdizione.
Alla luce di quanto predetto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo a tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, fatta eccezione per la cartella di pagamento n.29720170001791263000.
In ordine a tale ultima cartella di pagamento, rimasta a debito, va rilevata innanzitutto la tardività della relativa eccezione di incompetenza, sollevata dalla CP_1
solamente con le note di udienza del 17.02.2025, rimanendo pertanto attratta la
[...]
competenza innanzi a codesto Tribunale;
nel merito, inoltre, l'unica contestazione di parte attrice relativa al difetto di allegazione e di notifica della cartella va rigettata, risultando provata in atti dalla convenuta la regolarità della notifica della cartella n.
297 2017 0001791263000, avvenuta personalmente a mani della e da questa Pt_1
rifiutata, in data 10.05.2017, e incorporata nella successiva intimazione di pagamento impugnata del 18.09.2018, e dunque non prescritta.
Attesa l'avvenuta definizione agevolata, va dichiarata cessata la materia del contendere, stante la carenza di interesse ad una decisione sul punto. La cartella di pagamento n.29720170001791263000 risulta ancora a debito, e, pertanto, risultano dovuti gli importi (non prescritti) in essa indicati, stante la regolarità della notifica della stessa.
Si reputa congruo compensare tra le parti le spese di lite, stante la natura incentivante della definizione agevolata.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
3877/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa dichiara cessata la materia del contendere con riguardo a tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, fatta eccezione per la cartella di pagamento n.29720170001791263000;
conferma la cartella di pagamento n.29720170001791263000, sottesa all'intimazione di pagamento;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ragusa, 08.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo