Cass. civ., sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 34517
CASS
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Danno biologico permanente alla salute

    La Corte ha ritenuto che, poiché la morte è conseguita all'evento lesivo, non sia configurabile un danno permanente in senso medico-legale, ma solo un'invalidità temporanea rapportabile al periodo intercorso tra l'evento e il decesso.

  • Accolto
    Danno morale soggettivo "catastrofale"

    La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia correttamente applicato i principi sulla distinzione tra danno biologico terminale e danno catastrofale, liquidando una somma "omnicomprensiva" a titolo di danno biologico temporaneo e non valorizzando autonomamente la componente di sofferenza interiore.

  • Accolto
    Liquidazione danno iure proprio

    La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto che impone la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale seguendo una tabella basata sul sistema a punti, considerando tutti i parametri previsti e non solo quello relativo alla qualità ed intensità del rapporto.

  • Altro
    Riconoscimento interessi legali

    Il motivo è assorbito in conseguenza dell'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso.

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La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ha esaminato un ricorso proposto da due eredi contro una sentenza della Corte d'Appello di Ancona, la quale aveva parzialmente riformato una decisione di primo grado relativa al risarcimento dei danni subiti da una persona deceduta a seguito di un incidente stradale occorso mentre scendeva da un autobus. Le attrici, madre e nipote della vittima, lamentavano che la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale fosse inadeguata. In primo grado, il Tribunale di Ancona aveva riconosciuto la responsabilità del conducente e della compagnia assicuratrice, liquidando somme per danno iure hereditatis e iure proprio, ma la Corte d'Appello aveva rivisto al rialzo il danno biologico temporaneo iure hereditatis, ritenendo che la vittima avesse sofferto un'invalidità temporanea totale per l'intero periodo intercorso tra l'incidente e il decesso, e aveva liquidato il danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale. I ricorrenti sollevavano quattro motivi di ricorso: il primo, articolato in due censure, riguardava la violazione dell'art. 2059 c.c. per la mancata liquidazione del danno morale soggettivo "catastrofale" e per la non corretta quantificazione del danno permanente alla salute; il secondo, per vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., contestava la motivazione apparente e tautologica sulla integralità del risarcimento; il terzo, sempre per vizio di motivazione, lamentava l'incoerenza e l'immotivata liquidazione del danno iure proprio in applicazione delle tabelle milanesi; il quarto, infine, denunciava la violazione degli artt. 1223, 1219 e 2056 c.c. per la mancata concessione degli interessi legali dalla data dell'illecito al saldo. La compagnia assicuratrice controricorrente resisteva alle censure.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo e dichiarato assorbito il quarto. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondata la censura relativa al danno permanente alla salute, confermando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di morte successiva a un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, il danno biologico iure hereditatis va commisurato all'invalidità temporanea totale per tale periodo, senza configurare invalidità permanente in senso medico-legale. Tuttavia, ha accolto la seconda censura, ritenendo fondata la doglianza relativa alla mancata liquidazione del danno morale soggettivo "catastrofale" o "da lucida agonia", distinto dal danno biologico terminale. La Corte ha evidenziato che la Corte d'Appello, pur liquidando una somma "omnicomprensiva" a titolo di danno biologico temporaneo, aveva di fatto "sterilizzato" la distinzione tra le due voci di danno, non valorizzando autonomamente la sofferenza interiore della vittima, provata dal grave stato depressivo e dai tentativi di suicidio. Per quanto riguarda il terzo motivo, la Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la Corte d'Appello non aveva correttamente applicato il principio di diritto che impone la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che prevede l'utilizzo di tutti i parametri rilevanti (età della vittima primaria e secondaria, convivenza, esistenza di altri congiunti, qualità e intensità della relazione affettiva), e non solo di quest'ultimo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 34517
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34517
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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