Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 34517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34517 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 14742/2023 Numero sezionale 4588/2025
Numero di raccolta generale 34517/2025 Data pubblicazione 29/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
LI RUBINO
RT IM
IA AS LO AN
NI SC
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
RESPONSABILITA'
Presidente
CIVILE GENERALE
Consigliere
Ud. 28/11/2025
Consigliere
Consigliere
Consigliere Rel.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14742/2023 R.G. proposto da TT ER, in qualità di procuratore generale di OS CI, e VE IN, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati MARINA MAGISTRELLI e RENATO COLA, con domiciliazione digitale ex lege.
contro
-ricorrenti-
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore Dott. MASSIMO TOSELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARA MANDRÈ, con domiciliazione digitale ex lege.
MB AM
nonché contro
-controricorrente-
-intimato-
CONEROBUS s.p.a.
-intimato-
avverso la sentenza n. 12/2023, del 19/12/2022, pubblicata il 2/01/2023, emessa della Corte d'Appello di Ancona e non notificata;
Firmato Da: NI SC Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriale: 757e15ee3e15a8b928ee2b314739947-Firmato Da: LI RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3aa65e7cd6b5364a
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2025 dal Consigliere NI SC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO PEPE, che ha chiesto l'accoglimento del quarto motivo di ricorso ed il rigetto dei primi tre;
udito l'avv. LORENZO CAGLI, in sostituzione degli avvocati RENATO COLA e MARINA MAGISTRELLI, per parte ricorrente;
udito l'avv. FRANCESCO RELLA, in sostituzione dell'avv. MARA MADRÈ, per parte controricorrente;
FATTI DI CAUSA
CI RO e IN LV adivano il Tribunale civile di Ancona esponendo che, in data 29/11/2010, in Ancona, la Sig.ra RI OL, rispettivamente madre e nonna delle attrici, mentre si accingeva a scendere dall'autobus n. 46, di proprietà della US s.p.a., condotto da AM GA ed assicurato con la Groupama Assicurazioni s.p.a., era travolta e schiacciata dal mezzo, rimanendo incastrata con le gambe sotto le ruote posteriori;
trasportata in ospedale, era sottoposta ad un primo intervento, che comportava l'amputazione della gamba destra, cui seguivano, a distanza di pochi giorni, un intervento di riduzione cruenta di una frattura all'omero sinistro, con apposizione di mezzi di sintesi ossea e, in considerazione dell'insorgere di un grave quadro di cancrena al moncone della gamba, un nuovo intervento di disarticolazione dell'anca destra. La Sig.ra OL, così gravemente invalida, era, quindi, dimessa I'11/01/2011 e ricoverata presso la lungo degenza della casa di cura privata "Villa Igea", per essere, poi, accolta presso la struttura per anziani non autosufficienti "Zaffiro" di Ancona. La Groupama Assicurazioni s.p.a., compagnia assicuratrice del mezzo della US s.pa., in data 29/05/2012, erogava alla Sig.ra OL l'importo di € 256.775,50, mediante unilaterale offerta
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"a saldo e definizione di ogni danno subito", somma che era trattenuta dalla danneggiata a titolo di acconto. Successivamente, le condizioni di salute della Sig.ra OL si aggravavano e la stessa era trasferita, nel mese di Dicembre del 2012, presso l'INRCA di Ancona ove, in data 2/01/2013, decedeva. All'esito del giudizio in primo grado, il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 2001/2019, depositata in data 2/12/2019, riconosciuti la civile responsabilità del conducente dell'autobus per l'incidente occorso alla Sig.ra OL ed il nesso causale tra la lesione e il successivo decesso ed accertato che la somma liquidata alle attrici, a titolo di danno iure hereditatis, non era superiore a quanto già ricevuto dalla Groupama Assicurazioni s.p.a., in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la compagnia assicuratrice, US S.p.a. e AM GA, in solido tra loro, a corrispondere a CI RO la somma di euro 165.960,00 e a IN LV la somma di euro 40.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, per il danno iure proprio patito, compensando per la metà le spese di lite e ripartendo le spese di C.T.U. a carico di parte attrice nella misura del 25% ed a carico di parte convenuta nella restante misura del 75%. Nel giudizio di appello introdotto dalla Groupama Assicurazioni s.p.a. si costituivano CI RO e IN LV, proponendo appello incidentale, con il quale chiedevano la liquidazione di un maggior importo a titolo di risarcimento dei danni e contestavano la disposta compensazione delle spese di lite. Con la sentenza n. 12/2023, pubblicata in data 2/01/2023, la Corte anconetana riteneva errata la decisione del giudice di primo grado che aveva liquidato il danno iure hereditatis in misura pari a 100 giorni di invalidità temporanea, riconoscendo, per il resto, un danno biologico in base alle richiamate tabelle dell'Osservatorio del Tribunale di Milano dettate per il caso di morte causata da altro fattore, diverso dalle lesioni iniziali.
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La Corte territoriale affermava, invece, che "se è vero che - come nel caso di specie dall'incidente, non vi è mai stata una stabilizzazione della malattia ma, anzi, un suo progressivo aggravarsi fino a condurre la signora OL alla morte, è chiaro che tale invalidità temporanea non potrà che essere riconosciuta nel suo massimo grado trattandosi di risarcire un danno che, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale" (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata).
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Ciò premesso proseguiva la Corte dorica "tenuto conto che dall'incidente al decesso sono trascorsi 785 giorni e partendo da un punto base di I.T.T. di euro 149,00, alla signora OL e, per essa, alle sue eredi, pro quota, spetterà un risarcimento, a titolo di danno biologico temporaneo, pari ad euro 116.965,00, somma già rivalutata. Si ritiene, infatti, che al fine di assicurare alla vittima dell'illecito il risarcimento integrale di tutte le sofferenze patite nel corso dei due anni e due mesi di vita dalla stessa trascorsi a seguito dell'incidente, debba riconoscersi la massima percentuale di personalizzazione del punto base di invalidità temporanea totale. E ciò, in considerazione della dinamica cruenta dell'incidente e della tragica agonia patita dalla vittima nel corso del lasso di tempo in cui la stessa è rimasta in vita" (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata). Per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale riconosceva, poi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, in applicazione del "valore a punto", alla figlia della vittima primaria dell'illecito, per la lesione del rapporto con la madre, un importo complessivo di € 158.155,00, assegnandosi un valore medio di 15 punti (in una scala da 0 a 30) al parametro relativo alla qualità ed intensità del rapporto, in assenza di peculiari circostanze volte a ritenere che il rapporto genitoriale in questione fosse "intenso" più della media;
alla nipote, invece, per la lesione del rapporto con la nonna, era riconosciuto un importo complessivo di € 44.810,13,
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assegnandosi un valore di 20 punti (in una scala da 0 a 30) a parametro relativo alla qualità ed intensità del rapporto, in considerazione del peculiare ruolo (emerso nel corso dell'istruttoria) che la nonna aveva avuto nella vita della nipote. La Corte territoriale confermava, infine, la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva negato la possibilità di ottenere gli interessi c.d. "compensativi" dal giorno del fatto al giorno della presente
liquidazione.
In definitiva, la Corte territoriale, accertata l'intervenuta soddisfazione, mediante pagamento in via stragiudiziale da parte di Groupama Assicurazioni s.p.a., del danno iure hereditatis vantato da CI RO e IN LV, condannava Groupama Assicurazioni s.p.a., US s.p.a. e AM GA, in solido tra loro, a corrispondere a CI RO la somma di euro 158.155,00 ed a IN LV la somma di euro 44.810,13, oltre ad interessi legali dalla pronuncia al saldo e oltre alla metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Avverso tale sentenza CI RO, nella persona del suo procuratore generale, ER Burattini, e IN LV hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Groupama Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso. GA AM e US SP sono rimasti intimati. All'esito dell'adunanza camerale tenuta il 3/02/2025, con ordinanza interlocutoria pubblicata il 6/03/2025, questa Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza, in ragione delle plurime questioni di rilievo nomofilattico poste dal ricorso. La causa è stata, infine, discussa alla pubblica udienza indicata in epigrafe. Il P.G. ha depositato in data 27/12/2024 le conclusioni scritte ex art. 380bis.1 c.p.c., in vista dell'adunanza camerale, e una successiva memoria ex art. 378 c.p.c. in data 7/11/2025.
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I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n.3) c.p.c.; nella specie violazione o falsa applicazione dell'art. 2059 c.c., in rapporto agli artt. 1218 e 2043 c.c., per la inadeguata e non integrale liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla vittima primaria dell'illecito, OL RI, e/o per la mancata attribuzione alla medesima e, quindi, per essa alle sue eredi, accanto al medesimo danno biologico terminale alla persona strettamente inteso, sebbene già personalizzato, dell'ulteriore danno morale soggettivo
"catastrofale o catastrofico".
Il primo motivo, che si articola in due censure, è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1.1. Con riguardo alla prima delle due censure, le ricorrenti si dolgono che la Sig.ra OL non si sia vista riconoscere il danno permanente alla salute, sebbene la lesione dalla stessa sopportata si fosse chiaramente "stabilizzata", tanto da poter essere apprezzata, sotto il profilo medico-legale, in misura pari all'85% della validità biologica totale. Il motivo è, sotto questo profilo, infondato.
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Occorre muovere dal dato, in questa sede non contestato, che come anche rilevato dal P.G. la morte della Sig.ra OL è conseguita all'evento lesivo (così si legge espressamente a pag. 14 della sentenza impugnata: "nel caso che ci occupa, sono state proprio le lesioni iniziali a seguito del susseguirsi degli eventi descritti e tutti tra loro strettamente connessi - a cagionare la morte").
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Ne deriva, allora, che laddove ha fatto ricorso al criterio del valore monetario giornaliero previsto per la I.T.T. (invalidità temporanea totale) dalle tabelle elaborate, nel 2021, dall'Osservatorio per la
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Giustizia Civile di Milano - la sentenza impugnata si pone in linea con Numero di raccolta generale 34517/2025 il principio da tempo consolidato in sede di legittimità, secondobicuione 29/12/2025 "La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi" (Sez. 3, Ordinanza, n. 4658 del 21/02/2024, Rv. 670231-01; Sez. 3, Ordinanza n. 22228 del 20/10/2014, Rv. 633123-01). Si è, altresì, precisato come, nell'ipotesi di morte causata dalla lesione, non sia configurabile alcuna invalidità permanente in senso medico-legale: la malattia, infatti, non si risolve con esiti permanenti, ma determina la morte dell'individuo (in termini, Sez. 3, Sentenza n. 7632 del 16/05/2003, Rv. 563159).
1.2. Con riguardo alla seconda censura, le ricorrenti lamentano che la Corte d'appello non abbia riconosciuto, accanto alla mera personalizzazione dell'I.T.T., comunque contenuta nei limiti tabellari, sebbene massimi, l'ulteriore pregiudizio morale soggettivo, dato dalla sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine;
sofferenza che, nel caso specifico, aveva assunto connotati di particolare intensità, in quanto si era protratta per oltre due anni, caratterizzati dall'insorgere di un grave quadro depressivo della vittima, la quale dopo aver tentato, per ben due volte, il suicidio era deceduta al termine di un lungo calvario, che l'aveva portata ad un progressivo decadimento e ad una condizione di inanizione e prostrazione, accompagnata da complicanze mediche (lesioni da decubito, sepsi), con effetto letale. Il motivo è, sotto questo profilo, fondato.
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In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte Numero di raccolta generale 34517/2025 causata da un illecito, è ben nota la distinzione tra il danno moraleone 29/12/2025 terminale e quello biologico terminale: il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024, Rv. 670457-02). Questa distinzione riflette quella che, con riferimento al tema più ampio del danno non patrimoniale, si è andata via via sviluppando in giurisprudenza tra il danno morale e il danno biologico (Sez. 3, Sentenza, n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125-01; Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223-01), attraverso un lungo e tormentato percorso interpretativo che ha finalmente colto la reale fenomenologia del danno alla persona, come confermato dallo stesso, esplicito, dettato legislativo di cui al novellato art. 138 C.d.a., oltre che dalla cristallina sentenza del Giudice delle leggi n. 235 del 16/10/2014. E' stato, anche di recente, affermato che, mentre il danno biologico è un danno avente base organica, che consiste in alterazioni funzionali dell'organismo suscettibili di essere documentate da rilievo medico-legali e si traduce in un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, diversamente, il danno morale è un pregiudizio non
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soggetto a riscontri medici, inerendo ad una sofferenza che si Numero di raccolta generale 34517/2025 dispiega nel foro interno del danneggiato e che ivi si arrestapit dannoone 29/12/2025
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morale, infatti, consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato che, tuttavia, può pure influenzare - e si caratterizza, fenomenologicamente, in esperienze soggettive come il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé. Pertanto, ove dedotto e provato, il danno morale deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico in quanto, nella liquidazione dell'importo complessivo del risarcimento, è necessario assicurare l'integralità del risarcimento, avendo riguardo a tutti gli aspetti non patrimoniali e a- reddituali su cui incide l'illecito, senza, però, incorrere in duplicazioni risarcitorie. È necessario, pertanto, che il giudice del merito dia adeguatamente conto in motivazione dei pregiudizi concretamente inflitti ai diversi aspetti della persona che si intendono valorizzare ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale e a quale titolo si intenda farlo: se di danno biologico o di danno morale (Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024, Rv. 672982-02). Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale non ha correttamente applicato tali principi. Pur mostrando di essere consapevole della distinzione tra "danno biologico terminale" e "danno catastrofale", la Corte territoriale ha liquidato una somma "omnicomprensiva", a titolo di danno biologico temporaneo iure hereditatis, attraverso la personalizzazione, nella misura massima consentita dalle tabelle del valore monetario giornaliero previsto per la I.T.T. In tal modo, tuttavia, la predetta distinzione è stata, di fatto, "sterilizzata", in quanto, procedendo all' "appesantimento" del punto di I.T.T., la Corte territoriale ha preso in considerazione, ai fini della liquidazione, soltanto la componente "dinamico-relazionale" e non anche quella del tutto autonoma della sofferenza interiore, che,
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invece, andava opportunamente valorizzata, in ragione del grave stato depressivo - sfociato, come detto, anche in atti suicidari - in cui versava la vittima in conseguenza dell'evento lesivo. Per concludere in relazione al primo motivo di ricorso si può, dunque, affermare che, nel caso in cui la morte intervenga dopo un considerevole SPzio temporale dall'evento lesivo (nella specie, 785 giorni), la liquidazione della componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale iure hereditatis va effettuata in modo distinto dalla liquidazione della componente di sofferenza soggettiva del danno;
la liquidazione della prima va, infatti, commisurata ai giorni di invalidità temporanea dall'evento all'exitus; la seconda, invece, in base ad un criterio equitativo puro, secondo le circostanze del caso concreto.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia "nullità della decisione nella medesima parte di cui al primo motivo di ricorso, per vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., risultando del tutto apparente e tautologica l'affermazione della Corte d'Appello di rispetto della integralità del risarcimento posta alla base del riconoscimento della sola ITT sebbene personalizzata".
Il secondo motivo è infondato.
Invero, la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, disposta con il D.L. 22/06/2012, n. 83, art. 54, conv. con modif. dalla L. 7/08/2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente ""omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna
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rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneone 29/12/2025 apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7/04/2014, Rv. 629830-01).
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Nella fattispecie in esame, la motivazione nella parte in cui resiste alle censure dei ricorrenti - si pone ben al di sopra del cd. "minimo costituzionale", in quanto dà conto delle ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a liquidare il danno non patrimoniale iure hereditatis, in conformità all'orientamento giurisprudenziale formatosi nel caso in cui la morte consegua all'evento lesivo dopo un apprezzabile SPzio temporale.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia "nullità della decisione per vizio di motivazione ex art. 360, co.1, n.5) c.p.c., nella parte in cui la Corte, pur dichiarando di voler liquidare il danno "da morte del congiunto" adeguandosi alle tabelle "a punti" del Tribunale di Milano 2022, considera il solo parametro "qualità ed intensità del rapporto", cosicché appare immotivata, non verificabile, ed incoerente rispetto al criterio al quale il Giudice dichiara di aderire la liquidazione del danno iure proprio operata dalla Corte di Ancona in favore di RO CI, in misura di € 158.155,00, e di LV IN, in misura di € 44.810,13 in conseguenza della perdita del loro congiunto Sig.ra OL RI". In particolare, i ricorrenti lamentano che la Corte di appello, dopo aver premesso che "vengono in rilievo, dunque, quali parametri l'età della vittima, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di altri soggetti nel nucleo familiare e la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto" (cfr. pag. 19 della sentenza impugnata), non avrebbe operato una valutazione parametro per parametro, attribuendo a ciascuno di essi, in base alle concrete risultanze istruttorie, il punteggio relativo né, infine, avrebbe reso esplicito quantomeno il punteggio complessivamente
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attribuito a ciascuno dei danneggiati, cui attribuire il ruolo di moltiplicatore del punto base.
Data pubblicazione 29/12/2025
Così facendo, ad avviso dei ricorrenti, la Corte sarebbe risultata incoerente con le sue stesse premesse e non avrebbe reso, comunque, esplicito il processo ricostruttivo/valutativo dei singoli parametri e della situazione in cui versava il congiunto nel suo complesso, finendo, in tal modo, per adottare una motivazione meramente apparente e, comunque, del tutto insufficiente a sostenere o rendere comprensibile la successiva determinazione del risarcimento attribuito a ciascuna delle danneggiate.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, sin dal 2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: "al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella" (Sez. 3, Sentenza n. 10579 del 21/04/2021, Rv. 661075- 01). Il principio ha trovato conferma in ulteriori arresti di questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021, Rv. 662499-01; Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022, Rv. 666288-01; Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023, Rv. 666969-01; Sez. L, Ordinanza n. 6981 del 16/03/2025, Rv. 674302-01).
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Ancora più di recente, questa Corte ha affermato che "in tema da risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, giudice one 29/12/2025 di merito è tenuto ad applicare le tabelle milanesi, utilizzandone i singoli parametri" (Sez. 3, Ordinanza n. 26826 del 6/10/2025, in corso di massimazione). Orbene, dando continuità a questo orientamento giurisprudenziale, si deve affermare che, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dell'enunciato principio, al quale pure ha dichiarato di prestare formale ossequio. Invero, nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in applicazione delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, l'attribuzione dei punti va posta in funzione di ciascuno dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. La Corte territoriale, invece, ha preso in considerazione il solo parametro della "qualità ed intensità del rapporto", mentre avrebbe dovuto, più correttamente, attribuire a ciascuno dei parametri previsti il relativo punteggio. Né appare condivisibile quanto affermato in proposito dal P.G. nella memoria ex art. 378 c.p.c. L'operazione interpretativa ivi suggerita quella, cioè, di ricavare "a contrario" i punti da riconoscere ai fini della liquidazione - si fonda su presupposti non esplicitati nella sentenza gravata e rafforza, piuttosto, il convincimento del Collegio che, in linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, il giudice di merito sia tenuto a valutare ciascuno dei singoli parametri indicati nella tabella. E ciò senza correre il rischio, giustamente paventato dal P.G., di trasformare l'operazione in un "mero, automatico, calcolo matematico", ma unicamente al fine di pervenire ad una liquidazione
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"equa", ex art. 1226 c.c., e cioè rispettosa, ad un tempo, della parità di trattamento a parità di danni e dell'adeguata flessibilità in ragione delle peculiarità del caso concreto.
4. Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; nella specie violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1219 e 2056 c.c., per non avere la Corte di Appello riconosciuto gli interessi legali dalla data del fatto illecito (data del decesso della Sig.ra OL 2/1/2013) alla data della liquidazione dei danni ma soltanto a decorrere dalla data della pronuncia fino all'effettivo soddisfo, ritenendo il danno delle attrici già interamente risarcito con la mera attribuzione di somme già rivalutate". In particolare, i ricorrenti si dolgono che la Corte di Appello di Ancona ha, infine, negato gli interessi cd. compensativi sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno jure proprio alle odierne ricorrenti, sul presupposto che l'attribuzione delle somme già rivalutate sia idonea a soddisfare il loro diritto, in assenza della prova specifica di un danno da ritardo. Il motivo è assorbito in conseguenza dell'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso.
5. In conclusione, rigettato il secondo motivo, assorbito il quarto, il ricorso va accolto per il primo e il terzo motivo. A tanto conseguono la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio per nuovo esame della causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione. Al giudice del rinvio è, altresì, demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo ed assorbito il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Ancona in
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diversa
composizione,
cui
demanda di
Numero registro generale 14742/2023 Numero sezionale 4588/2025 Numero di raccolta generale 34517/2025 provvedere alla Data pubblicazione 29/12/2025
regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 28/11/2025. Il Consigliere estensore Antonio Scalera
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Il Presidente
NA IN
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