TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/10/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1091 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 22/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo De Gregoriis (C.F. ) e C.F._2 dall'Avv. Francesca Borsa, giusta procura in atti
RICORRENTE
COro
, (PI ) in persona del legale COroparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Guido Locasciulli giusta procura in atti
RESISTENTE
, nata a [...] [...], residente a [...]degli Abruzzi (Te) COroparte_2 CP_1 al Largo B. Gigli n. 2 (c.f. ), elettivamente domiciliata in Roseto degli C.F._3
Abruzzi (Te) alla Via T. Patini n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Morricone (c.f.
) dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, il quale C.F._4 dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti al presente procedimento al numero di fax 085.8941545 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
CONTROINTERESSATA
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: In via cautelare, disporre la rivalutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente presso la voce a) del “curriculum formativo professionale” LA selezione in oggetto, ai fini dell'attribuzione del corretto punteggio da ascrivere alla ricorrente, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla riferita procedura;
- accertare e dichiarare il diritto soggettivo dell'odierna ricorrente ad essere nominata vincitrice LA selezione di che trattasi, previa eventuale disapplicazione LA Deliberazione n. 127 del 30.01.2025 e del bando, quest'ultimo ove interpretato nel senso di escludere la valutazione degli incarichi in oggetto svolti dalla ricorrente presso la voce a) dell'avviso di selezione, in ordine alla valutazione dei titoli;
- per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a nominare la ricorrente come vincitrice LA selezione di che trattasi, ai fini LA successiva assunzione a tempo pieno e indeterminato LA medesima nel profilo afferente la selezione de qua;
- Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Parte resistente, : “rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto”. CP_3
COrointeressata: “Con condanna LA ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio oltre accessori di legge, ivi compresa la fase cautelare.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione ex articolo 11 cod. proc. amm. e 414 c.p.c., con contestuale domanda cautelare ex articolo 700 c.p.c., depositato in data 19.5.2025, a seguito LA declaratoria di difetto di giurisdizione emessa dal T.A.R. per l'Abruzzo sede di
L'Aquila, giusta sentenza n. 217/2025 del 05.05.2025, ha adito il Tribunale Parte_1 di Teramo, in funzione del giudice del lavoro, al fine di ottenere, in via cautelare, la rivalutazione dei titoli posseduti presso la voce a) del “curriculum formativo professionale”, ai fini dell'attribuzione del corretto punteggio da ascrivere alla medesima, e nel merito, ottenere la nomina come vincitrice LA selezione per l'Incarico di Funzione Organizzativa con Coordinamento del Dipartimento Materno-Infantile presso la Struttura Ostetrico-
Ginecologica, previa eventuale disapplicazione LA Deliberazione n. 127 del 30.01.2025 e del bando, quest'ultimo ove interpretato nel senso di escludere la valutazione degli incarichi svolti dalla ricorrente presso la voce a) dell'avviso di selezione, in ordine alla valutazione dei titoli, con condanna alla successiva assunzione a tempo pieno e indeterminato nel profilo di riferimento.
A sostegno LA domanda riferiva che, essendo dipendente LA nel CP_3 profilo di “Ostetrica”, aveva presentato domanda per partecipare all'”Avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa e
2 professionale al personale del Comparto dell' ”, per il ruolo di Parte_2
Incarico di Funzione Organizzativa con Coordinamento del Dipartimento Materno-Infantile presso la Struttura Ostetrico-Ginecologica, e che nel corso di tale procedura selettiva risultava seconda nella graduatoria di merito, essendo, di converso, vincitrice , COroparte_2 collocatasi al primo posto.
Rilevava che, nonostante avesse ricoperto, dal febbraio 2019 al gennaio 2022
(11.02.2019-31.01.2022), l'incarico di funzione di coordinamento ostetrico, in regime di facente funzione presso l'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia P.O. dell' e poi, dal CP_3
01.02.2022, al 31.01.2025 l'Incarico di Complessità Organizzativa del Dipartimento Materno
Infantile dell' (e dal 01.02.2025, dopo precipua selezione, l'Incarico di CP_3
Funzione organizzativa di area ostetrica), tali incarichi le venivano illegittimamente computati e valutati alla voce b) del bando (Servizi resi con contratti di lavoro subordinato nel periodo professionale previsto per l'accesso all'incarico o in qualifiche corrispondenti presso Enti del Servizio Sanitario Nazionale e presso altre pubbliche amministrazioni – punti 1,200 per anno), anziché alla voce a) (precipuamente, alla voce “incarico di funzione analogo”), con la conseguenza che, se di converso la li avesse valutati correttamente, avrebbe CP_3 ottenuto il punteggio di 19,4 per la valutazione curriculum formativo e professionale, e quindi un punteggio totale pari a 42,4, che l'avrebbe collocata in posizione preferenziale rispetto alla controinteressata, risultando in tal modo vincitrice LA selezione per cui è causa.
Assumeva la illegittimità LA valutazione effettuata dalla sul CP_3 presupposto che il bando LA procedura selettiva doveva essere interpretato letteralmente nel senso di ricomprendere nella voce a) dello stesso (“incarico di funzione analogo”) anche quello ricoperto in qualità di facente funzioni, considerata la sussistenza di un atto formale di conferimento ed il pagamento LA relativa indennità, allo stesso modo dell'Incarico di
Complessità Organizzativa del Dipartimento Materno Infantile dell' . CP_3
Formulava istanza di adozione di misura cautelare, considerata la durata quinquennale dell'incarico, la sua natura straordinaria ed a bando unico e la necessità di valorizzazione LA professionalità acquisita negli anni, con conseguente irrimediabilità del relativo pregiudizio.
1.2. Si costituivano in giudizio per la fase cautelare sia la , che la CP_3 controinteressata, contestando il fondamento LA domanda nel merito ed evidenziando la insussistenza dei presupposti del periculum in mora.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio sulla domanda cautelare, all'udienza del
24.6.2025 veniva riservata decisione.
La discussione del merito a cognizione piena veniva, invece, fissata per il 22.10.2025.
3 1.4. Con ordinanza del 30.6.2025 non veniva accolta la domanda cautelare, sotto il profilo del difetto del periculum in mora.
1.5. La causa proseguiva, dunque, per il merito LA domanda a cognizione piena, con fissazione di prima udienza per il 22.10.2025.
Anche nell'ambito del giudizio a cognizione piena le parti resistenti si costituivano rispettivamente in giudizio, contestando il fondamento LA domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, assumevano che dalla stessa interpretazione letterale LA lex specialis risultava evincibile la correttezza LA condotta adottata dalla , nel non aver CP_3 considerato nella voce a) del bando, come incarico di “funzione analogo”, gli incarichi svolti dalla ricorrente dal febbraio 2019 al gennaio 2022 (11.02.2019-31.01.2022), come facente funzione di coordinamento ostetrico e poi, dal 01.02.2022, al 31.01.2025 l'Incarico di
Complessità Organizzativa del Dipartimento Materno Infantile dell' CP_3
Sottolineavano che si trattava di incarichi non analoghi a quello oggetto di selezione, perché, il primo, quello di facente funzione, non era stato preceduto da una procedura di natura selettiva ed avendo natura sostitutiva, non rilevava ai fini dell'inquadramento giuridico, mentre il secondo incarico (di Complessità Organizzativa del Dipartimento COroparte_4 dell' ), espletato dalla ricorrente sin dall'1.2.2022, aveva natura gestionale, CP_3 manageriale ed organizzativa nell'ambito del Dipartimento Infantili, che non CP_5 comportava alcuna attività di coordinamento del personale in seno al reparto ospedaliero
Ostetrico-Ginecologico, ed in quanto tale non poteva considerarsi analogo a quello messo a selezione.
1.6. Così radicatosi il contradditorio, la causa è stata fissata per la discussione nel merito per l'udienza del 22.10.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme LA trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
Oggetto LA domanda
2. La ricorrente, dipendente LA , nel profilo di “Ostetrica”, ha CP_3 partecipato all'Avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico di Funzione Organizzativa con Coordinamento del Dipartimento Materno-
4 Infantile presso la Struttura Ostetrico-Ginecologica LA , collocandosi in CP_3 graduatoria in seconda posizione, dopo la controinteressata . COroparte_2
Con il presente ricorso rivendica il diritto soggettivo ad essere nominata vincitrice LA procedura selettiva suddetta, assumendo, sostanzialmente, che la avrebbe CP_3 errato nel non aver computato, nella voce a) del bando, afferente “incarico di funzione analogo”, gli incarichi dalla stessa svolti, rispettivamente, dal febbraio 2019 al gennaio 2022
(11.02.2019-31.01.2022), come facente funzioni di coordinamento ostetrico e poi, dal
01.02.2022 al 31.01.2025, in forza di incarico di Complessità Organizzativa del Dipartimento
Materno Infantile dell' , sottolineando come la corretta valutazione degli stessi CP_3 avrebbe comportato l'attribuzione di un punteggio superiore alla controinteressata, e quindi l'assunzione dell'incarico.
L'oggetto del contendere ruota sostanzialmente intorno alla interpretazione del bando di selezione, nella parte in cui, al punto 4, vengono stabiliti i criteri di assegnazione del punteggio in relazione al curriculum formativo professionale, con specifico riferimento al punto a), nel quale si riconoscono 1,600 punti per anno, nel caso di incarico di funzione analogo a quello messo a selezione.
Secondo la ricorrente anche l'Incarico di Funzione di Coordinamento Ostetrico (IFC), ricoperto in regime di facente funzioni dal 11.02.2019 al 31.01.2022, e l'Incarico di
Complessità Organizzativa (ICO) del Dipartimento Materno Infantile, svolto dall'01.02.2022, sono da ricondurre nell'alveo di valutazione di cui alla lettera a) del punto 4 del bando di selezione.
Di contro, le parti resistenti sostengono che l'interpretazione letterale del bando conduca a ritenere che in tale ambito di valutazione possano essere ricondotti solo gli incarichi LA medesima natura di quelli oggetto di selezione, conferiti e svolti all'esito delle formali procedure di valutazione comparativa, previste dalla contrattazione collettiva e dal regolamento aziendale.
Premessa normativa
3. Tanto premesso, prima di passare al merito LA domanda, è opportuna una preliminare ricostruzione del contesto normativo di riferimento.
In data 2.11.2022 è stato siglato il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto sanità, concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica, con efficacia dal giorno successivo a quello di stipulazione (cfr. articolo 2 comma 2).
5 L'articolo 24 del Capo III ha previsto che il sistema degli incarichi è costituito dalle tipologie di incarico, dalla loro graduazione e dalle procedure di assegnazione, caratterizzate da trasparenza, oggettività e imparzialità delle scelte nonché dalla verifica delle competenze.
Esso rappresenta una fondamentale componente del sistema classificatorio del personale.
Il comma 3 dell'articolo 24 ha precisato che gli incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni aggiuntive e/o maggiormente complesse nell'ambito e del profilo di appartenenza, con assunzione diretta di responsabilità ed al comma 4 ha previsto l'istituzione dei seguenti incarichi:
a) Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell'area di elevata qualificazione;
b) Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nell'area dei professionisti LA salute e dei funzionari;
c) Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti LA salute e dei funzionari, nell'area degli assistenti e nell'area degli operatori.
Nell'ambito dell'area dei professionisti LA salute e dei funzionari, l'incarico di funzione organizzativa comporta l'assunzione di specifiche responsabilità, anche gestionali e amministrative, quali:
- per il personale del ruolo sanitario: la gestione dei processi clinicoassistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio LA funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi.
Le e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio, sulla base dei propri CP_1 ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale, istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità media ed elevata di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 30, nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato
“Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali”.
La graduazione degli incarichi di funzione organizzativa viene suddivisa in due fasce economiche in relazione alla dimensione organizzativa di riferimento, al livello di autonomia e responsabilità LA funzione, al tipo di specializzazione richiesta, alla complessità ed implementazione delle competenze, alla valenza strategica rispetto agli obiettivi dell'Azienda
o Ente:
a) Incarichi di complessità media;
b) Incarichi di complessità elevata.
6 Ai sensi dell'articolo 28 comma 2 per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa (nel cui ambito è ricompresa la funzione di coordinamento), salvo quanto previsto nell'art. 35 (Norma transitoria sul sistema degli incarichi di funzione organizzativa),
è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea o titolo equipollente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza;
- per la sola funzione di coordinamento, che rappresenta una tipologia di incarico nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa per il personale del ruolo sanitario, il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 LA legge n. 43/2006 (già richiesto sin dal
CCNL 2008).
In forza dell'articolo 31 co. 4, invece, le aziende e gli enti, nel rispetto delle disposizioni e LA legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ex art. 6 comma 3, lett. d), formulano in via preventiva i criteri per l'affidamento e revoca degli incarichi. Le e gli Enti provvedono altresì alla descrizione di ciascun incarico e, con CP_1 esclusione degli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a), alla definizione dei criteri selettivi.
I criteri selettivi vengono riportati nell'avviso di selezione.
Ai sensi del successivo comma 5 dell'articolo 31 “nella selezione di cui al comma 4 deve essere prevista la valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree, gli ambiti e i profili e in particolare deve essere attribuito un peso equilibrato all'esperienza professionale, al titolo/i di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, escludendo, quindi automatismi generalizzati e basati sull'anzianità di servizio. Nell'ambito LA selezione per gli incarichi di funzione organizzativa o professionale sono da valorizzare la laurea magistrale o specialistica, il master universitario di primo o secondo livello o eventuali percorsi formativi.”
Gli incarichi di funzione sono attribuiti dall'Azienda o Ente in base alle risultanze LA selezione di cui al comma 4 tra le domande di partecipazione, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a), con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività, i criteri, la procedura di valutazione, il trattamento economico e gli obiettivi generali da conseguire.
Ai sensi dell'articolo 34 il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico è soggetto a specifica valutazione annuale nonché, con esclusione degli incarichi di
7 funzione professionale di base di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale), a valutazione al termine dell'incarico, secondo i criteri e la procedura prevista dalla regolamentazione aziendale. Nella valutazione di termine incarico si tiene conto anche dell'esito delle valutazioni annuali.
Come ricordato diverse volte dalla giurisprudenza, l'assegnazione di tali posizioni al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni esula (a differenza LA loro creazione) dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi (d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro, in particolare configurandosi, in questo caso, l'attività LA amministrazione - nell'applicazione LA disposizione contrattuale - non come esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto (cfr., ad es., Cass. SU Sentenza n. 16540 del 18/06/2008;
Sentenza n. 12315 del 15/05/2008; Ordinanza n. 4436 del 23/02/2018).
In tal senso, è agevole, allora, anche, evidenziare come l'attribuzione di un incarico (ad tempus) di funzione non sia certamente paragonabile a un concorso pubblico, come del resto è confermato pure dal fatto che l'aggiudicatario non veda un passaggio a un diverso livello di inquadramento (cfr. Cass. SU, Ordinanza n. 8522 del 29/05/2012).
La procedura non deve essere, pertanto, assoggettata alle regole dei pubblici concorsi, ma al rispetto di quelle di buona fede e correttezza ex articolo 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost..
Valga sul punto il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di atti di conferimento di incarichi dirigenziali che, come quelli di coordinamento oggetto del presente giudizio, “rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo LA scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo (di diritto privato) degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria. Ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni LA selezione, l'illegittimità LA stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di
8 merito, ha escluso che, annullata per difetto di motivazione la delibera di conferimento di un incarico di dirigente medico, potesse essere emessa una pronuncia costitutiva del diritto all'incarico, Cass. Sentenza n. 18972 del 24/09/2015).
Dunque, a fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e LA capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge, in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente - creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno (v. Cass., 9.1.2019, n.
268 e Cass., 23.2.2018, n. 4436).
La valutazione operata dal datore di lavoro è suscettibile di sindacato solo se la mancata attribuzione sia espressione di una deliberata violazione delle regole di buona fede e correttezza che presiedono allo svolgimento del rapporto di lavoro, ovvero se si discosti dai predeterminati criteri di valutazione (v. Cass., 5.4.2012, n. 5477 e Cass., 26.5.2003, n. 8350).
In particolare, “Nel caso di datore di lavoro tenuto a effettuare, nel rispetto di criteri determinati e non escludenti apprezzamenti discrezionali, una selezione tra i lavoratori a fini di promozione o conferimento di altro beneficio, egli, per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri e dei principi di correttezza e buona fede, deve operare in modo trasparente e motivare adeguatamente la scelta effettuata” (Cass. 5477/2012).
In questa ottica, i criteri di selezione indicati nel bando rappresentano lo strumento attraverso il quale verificare il rispetto, nella individuazione del destinatario dell'incarico, dei principi di correttezza e buona fede, da declinare in attuazione ai canoni di trasparenza e imparzialità.
Ai fini dell'interpretazione delle clausole LA lex specialis, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione.
Invero, il bando, costituente la lex specialis LA procedura selettiva, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione Pubblica, obbligata alla loro applicazione, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela LA parità di trattamento
9 tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di concorso cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla condizione LA procedura selettiva.
Così ricostruito il contesto normativo di riferimento, è necessario esaminare la fattispecie concreta, al fine di verificare se, come sostiene la ricorrente, la CP_3 abbia errato nell'assegnazione del punteggio alla stessa spettante, per la pregressa esperienza professionale maturata.
Nell'effettuare tale valutazione, il punto di partenza è rappresentato dalla disamina del bando di selezione.
Fattispecie concreta
4. In esecuzione LA deliberazione n.2483 del 17/12/2024, successivamente rettificata con deliberazione n. 2509 del 20/12/2024 e ulteriormente modificata con deliberazione n.
2534 del 27/12/2024, la , in applicazione degli articoli da 24 a 36 del CCNL CP_3
Comparto Sanità sottoscritto in data 2/11/2022 e del regolamento aziendale recante “il sistema degli incarichi del personale dell'area del comparto: Tipologie, graduazione, conferimento, valutazione, revoca” approvato con Deliberazione n.2349 del 5/12/2024, ha indetto la selezione interna, per il conferimento, al personale del Comparto dei ruoli amministrativo, tecnico, sanitario e socio-sanitario, degli incarichi di funzione organizzativa e professionale previsti nell'assetto approvato con la deliberazione n. 2483 del 17/12/2024, successivamente rettificata con deliberazione n. 2509 del 20/12/2024 e ulteriormente modificata con deliberazione n. 2534 del 27/12/2024.
Si trattava di n. 33 incarichi di funzione organizzativa e/o professionale del ruolo sanitario e socio-sanitari, come più facilmente evincibili dalla successiva deliberazione n. 127 del 30.1.2025 di conferimento.
Limitando la trattazione alle questioni oggetto di rilievo ai fini LA presente controversia, l'articolo 3 dell'avviso di selezione prevedeva quanto segue:
Per la selezione, la commissione ha a disposizione 100 punti così ripartiti:
• max 30 punti per la valutazione del colloquio, fissando la valutazione di sufficienza a punti 16;
• max 70 punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale così ripartiti:
10 ◦ max 25 punti per titoli di studio accademici ed altri titoli formativi, ulteriori a quelli che eventualmente costituiscono requisito per l'incarico a selezione e purché attinenti al profilo dell'incarico;
◦ max 45 punti per il curriculum professionale, tenendo conto in particolar modo dei contenuti professionali nonché LA loro rilevanza;
si terrà in debito conto la titolarità, alla data di scadenza degli avvisi stessi, di analoghi incarichi da parte dei candidati, garantendo a costoro una specifica valorizzazione di tale esperienza.
Il successivo punto 4, nella parte relativa alla valutazione delle esperienze professionali, prevedeva quanto segue:
“Non saranno oggetto di valutazione le esperienze professionali previste quali requisiti per l'accesso all'incarico a selezione.
a) Incarico di funzione analogo a quello messo a selezione punti 1,600 per anno;
b) Servizi resi con contratti di lavoro subordinato nel profilo professionale previsto per l'accesso all'incarico o in qualifiche corrispondenti presso Enti del Servizio Sanitario
Nazionale e presso altre pubbliche amministrazioni punti 1,200 per anno (max punti 12);
c) Pubblicazioni nazionali/Capitoli di libro - unico autore punti 0,100;
d) Pubblicazioni nazionali/Capitoli di libro - più autori punti 0,050;
e) Pubblicazioni internazionali - unico autore punti 0,200;
f) Pubblicazioni internazionali - più autori punti 0,100;
g) Poster/ abstract/case report/comunicazioni orali - unico autore punti 0,040;
h) Poster/ abstract/case report/comunicazioni orali - più autori punti 0,020;
i) attività didattica presso enti pubblici attinente al profilo professionale punti 0,100 per anno (minimo 20 ore/a.a.);
j) partecipazione a: Corsi di aggiornamento e/o seminari - Corsi di lingua straniera inferiori a Liv. A2 - Corsi di informatica inferiori a 50 ore:
- come Docente/Relatore punti 0,050 per ogni partecipazione;
- come Discente/Uditore punti 0,005 per ogni partecipazione.”
Come sopra esposto, l'oggetto del contendere ruota intorno al concetto di “incarico di funzione analogo a quello messo a selezione”, che secondo la ricorrente ricomprenderebbe anche l'incarico di funzione di coordinamento ostetrico dalla stessa svolto quale facente funzioni, dall'11.2.2019 al 31.1.2022, nonché l'incarico di complessità organizzativa del dipartimento materno infantile LA , svolto dall'1.2.2022 al 31.1.2025, a CP_3
11 dispetto di quanto assunto dalla che, invece, ha valutato tali incarichi CP_3 nell'ambito del punto b).
Ebbene, alla luce LA giurisprudenza sopra richiamata, in forza di un'interpretazione letterale (ma anche sistematica) dell'avviso di selezione e dei criteri di valutazione ivi previsti, deve ritenersi che la volontà contrattuale dell'amministrazione pubblica sia stata quella di riconoscere al candidato un punteggio di 1,600 l'anno per incarichi di funzione LA medesima natura di quelli messi a selezione.
E ciò non può che volere significare che l'incarico che rileva ai fini del punteggio di cui al punto a), a differenze di quello che può essere valutato al punto b), deve essere il medesimo di quello messo a selezione.
Gli incarichi di funzione, infatti, possono essere di diversa natura (incarichi di funzione organizzativa o professionale) e complessità (incarichi di funzione organizzativa o professionale di complessità base, media o elevata) ed anche all'interno LA categoria degli incarichi di funzione organizzativa, sussistono, ad esempio, distinzioni tra incarichi di funzione organizzativa di coordinamento ed incarichi di complessità organizzativa, per i quali, peraltro, i criteri di ammissione possono essere differenti (per la sola funzione di coordinamento è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 LA legge n.
43/2006 già richiesto sin dal CCNL 2008).
Proprio perché le clausole del bando non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, non è possibile riconoscere alle stesse un significato implicito o inespresso, e quindi non è possibile, nel caso di specie, estendere la portata applicativa del punto a) fino a ricomprendervi anche incarichi differenti a quelli messi a selezione.
Tale conclusione è certamente riferibile all'incarico di Complessità Organizzativa del
Dipartimento Materno Infantile che la ricorrente ha svolto dal 01.02.2022, in quanto trattasi di un incarico differente, per natura ed oggetto, da quello per il quale la stessa pretende la nomina.
Non è, infatti, sufficiente affermare che si tratta in entrambi i casi di incarico di funzione organizzativa, in quanto, come sopra esposto, l'incarico di funzione organizzativa può assumere molteplici caratteristiche diverse. L'incarico messo a selezione, per il quale la ricorrente aspira alla nomina, è un incarico di funzione organizzativa con coordinamento del
Dipartimento Materno Infantile-Struttura Ostet. , mentre l'incarico svolto dal 2022 è Per_1
12 un incarico di Complessità Organizzativa del Dipartimento Materno Infantile e quindi non è un incarico di funzione di coordinamento.
La conferma di tale assunto deriva dalla stessa disamina dell'avviso di selezione del
14.6.2021, all'esito del quale la ricorrente ha ottenuto l'incarico di Complessità Organizzativa del Dipartimento Materno Infantile, da cui emerge che in quella sede venne indetto avviso per il conferimento di n. 78 incarichi di organizzazione suddivisi nelle seguenti tipologie;
IFC= incarichi di funzione di coordinamento;
ICI= incarichi di coordinamento integrato;
ICO= incarichi di complessità organizzativa.
Esaminando tale avviso risulta, dunque, evincibile che l'incarico di complessità organizzativa che poi è stato conferito alla ricorrente, era differente da quello di funzione di coordinamento, tanto è vero che in quella sede vennero espressamente indicati i diversi requisiti di ammissione.
Allo stesso modo, nell'avviso di selezione oggetto di causa (adottato in attuazione LA deliberazione n.2483 del 17/12/2024), l'incarico di funzione organizzativa di coordinamento è considerato in maniera differente dagli altri, tanto è vero che nella definizione dei requisiti di ammissione è espressamente previsto che per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa, per la sola funzione di coordinamento (IFC), che rappresenta una tipologia di incarico nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa per il personale del ruolo sanitario, è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4
e 5 LA legge n. 43/2006 ossia: master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dei decreti ministeriali di cui alla citata norma, oppure: “esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza unitamente al possesso del certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l'esercizio LA funzione di coordinatore.”
Ad ulteriore conforto di tale assunto valga, infine, richiamare il regolamento aziendale sulla disciplina degli incarichi di funzione del 25.2.2021 prot. n. 0374 (cfr. doc. 23 fas. ric.), nella parte in cui, all'articolo 2 paragrafo A, dedicato agli incarichi di organizzazione, prevede che “gli incarichi di tipo organizzativo si distinguono tra quelli che prevedono l'esercizio delle funzioni di coordinamento ex L. n. 43/2006 e quelli che non la prevedono, essendo incarichi gestionali-organizzativi più complessi”.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve, dunque, ritenersi che l'interpretazione letterale e sistematica dell'avviso di selezione escluda la possibilità di considerare l'incarico
13 di Complessità Organizzativa del Dipartimento Materno Infantile svolto dalla ricorrente dal
2022, come incarico di funzione analogo a quello messo a selezione.
Ed infatti, come sopra esposto, l'incarico messo a selezione e che la ricorrente ambisce, è un incarico di funzione organizzativa con coordinamento, mentre l'incarico dalla stessa ricoperto dal 2022 è un incarico di complessità organizzativa senza funzione di coordinamento che, in quanto tale, anche per espressa previsione del regolamento aziendale, è considerato come distinto e differente da quello con coordinamento.
Non trattandosi di incarico LA medesima natura di quello messo a selezione, correttamente la , in attuazione dei criteri di selezione stabiliti nell'avviso CP_3 pubblico, per come interpretati letteralmente e sistematicamente, non ha valutato lo stesso nell'ambito LA lettera a) punto 4, ma li ha considerati nell'ambito LA lettera b).
Nella medesima linea, alla controinteressata sono stati attribuiti punti CP_2
4,667 per aver prestato incarico di funzione organizzativa di coordinamento dal 01.02.2022 al
30.12.2024 presso la , e quindi, integrante incarico di funzione analogo di quello CP_3 messo a selezione, come tale rientrante nella lett. a) punto 4) del bando. Allo stesso modo, come dedotto dalla controinteressata, la seconda classificata LA graduatoria per l'incarico di complessità organizzativa (ICO), per la quale la ricorrente si è classificata prima ed ha ottenuto l'incarico, non si è vista riconoscere il punteggio di 1,600 per anno, per l'incarico di coordinatrice (IFC) dell' , proprio in Parte_3 ragione LA diversità dell'incarico di coordinatrice rispetto a quello di funzione organizzativa presso la Direzione delle Professioni Sanitarie.
Sotto tale aspetto la domanda non appare, dunque, fondata.
Le medesime considerazioni devono essere espresse per quanto riguarda l'Incarico di
Funzione di Coordinamento Ostetrico (IFC), ricoperto dalla ricorrente in regime di facente funzioni dal 11.02.2019 al 31.01.2022.
Ed infatti, gli incarichi di sostituto coordinatore e/o coordinatore facente funzioni, anche se retribuiti con indennità di coordinamento, non rientrano, nella selezione in oggetto, nell'ambito LA categoria “incarico di funzione analogo”, e ciò per la dirimente ragione che, per quanto fondati su un atto scritto, non sono stati formalmente conferiti dall' CP_1 all'esito di un procedimento selettivo pubblico, secondo le modalità stabilite dall'art. 19 comma 3 del CCNL comparto sanità 2018-2021 e dal successivo art. 31 comma 6 del CCNL comparto sanità triennio 2019-2021.
14 A dispetto del facente funzioni, il destinatario dell'incarico di coordinamento è sottoposto a valutazione annuale ed è individuato all'esito di una procedura pubblica di selezione, a cui sono collegate tutte le connesse responsabilità ed oneri.
Il titolare di incarico come sostituto non può, quindi, considerarsi come l'incaricato ufficiale di funzione, atteso che, a dispetto del titolare, non risulta sottoposto a valutazione annuale, e non risulta investito dell'incarico a seguito di partecipazione a prova selettiva, con sottoposizione di prove selettive, essendo individuato internamente dal Direttore dell'UOC in cui presta servizio, per porre rimedio ad un'assenza temporanea del titolare dell'incarico.
A conferma di tale assunto valga richiamare il regolamento aziendale prodotto dalla
, di cui alla Delibera n. 2349 del 5.12.2024, in materia di “sistema degli CP_3 incarichi personale area comparto: tipologie, graduazione, conferimento, valutazione e revoca” , nella parte in cui, all'articolo 8.4., prevede che “in caso di lunga assenza (oltre i 60 giorni continuativi) del dipendente titolare di incarico di funzione organizzativa o professionale, l'azienda, sulla base LA proposta del dirigente/responsabile di riferimento dell'incarico in parola in funzione delle esigenze organizzative dell'UO/Servizio/Dipartimento, potrà individuare un altro dipendente (in possesso dei requisiti previsti dal CCNL vigente riportati nel presente regolamento) a supporto dell'organizzazione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi fissati che ne svolga temporaneamente le funzioni fino al rientro del titolare punto tale individuazione avviene prioritariamente attraverso la consultazione LA graduatoria LA procedura selettiva per
l'attribuzione dell'incarico in parola….; in via secondaria individuazione avviene nell'ambito dell'articolazione organizzativa di afferenza.”.
Il conferimento dell'incarico di sostituto non è, quindi, sottoposto alla medesima procedura di selezione prevista per il conferimento ufficiale, ed anche la posizione lavorativa ricoperta non è esattamente la stessa, essendo espressamente considerata in termini di supporto dell'organizzazione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi fissati.
Nella fattispecie concreta la ricorrente è stata individuata come coordinatrice facente funzioni, non in forza di scorrimento LA graduatoria, ma in forza di nomina da parte del
Direttore del Dipartimento Materno-Infantile, a seguito di valutazione comparata dei curricula presentati (la ricorrente e la ), in forza LA quale la scelta è ricaduta sulla in CP_6 Pt_1 quanto l'altra candidata era titolare di part time.
Ad ogni modo, in ragione LA necessità di interpretazione letterale del bando di selezione, deve ritenersi che, se l'Amministrazione avesse voluto conferire la medesima
15 valenza ai titolari di funzione di coordinamento in regime di facente funzioni, ciò sarebbe stato espressamente specificato nell'avviso di selezione, pena, diversamente, un'interpretazione estensiva e non consentita LA portata applicativa LA lex specialis.
Né assume rilievo dirimente la difesa formulata dalla ricorrente, nella parte in cui eccepisce che la valutazione LA propria esperienza professionale era stata valutata con maggiore punteggio in una precedente procedura selettiva, nonostante avesse maturato una consistenza di titoli inferiori.
In particolare, la ricorrente, a supporto dell'asserita erroneità di valutazione da parte CO LA , sottolinea che, a fronte del riconoscimento di 13,73 punti per valutazione CP_3 titoli nella procedura selettiva in oggetto, per un precedente avviso indetto nell'anno 2021, asseritamente equipollente a quello in esame, si vedeva riconoscere un punteggio per titoli di misura superiore, pari a 16,479, nonostante, per logica, nel frangente temporale pregresso avesse maturato minore esperienza professionale.
Si ritiene che tale prospettazione difensiva non sia tale da legittimare l'opzione ermeneutica proposta a sostegno del ricorso.
In primo luogo, perché il processo esegetico circa i criteri di valutazione (ed anche i punteggi assegnati in ciascuna categoria di valutazione) deve essere compiuto rispetto alle previsioni contenute nella lex specialis LA selezione contestata e non rispetto ad altre procedure selettive. In tal senso, anche la valutazione sopra esposta circa la analogia o meno dell'incarico di coordinamento con quello di complessità organizzativa è stato compiuto in base alle previsioni del bando di selezione oggetto di causa, essendo stato effettuato il richiamo alle diverse fonti disciplinati la tipologia di incarico, solo per corroborare la diversa natura sostanziale dei due incarichi di funzione organizzativa, e quindi per comprendere quale incarico possa ritenersi “analogo” o no a quello oggetto di selezione.
In secondo luogo, perché nell'avviso di selezione del 2021 i criteri di valutazione erano differenti rispetto a quelli utilizzati nell'avviso di selezione del 2024. Segnatamente, nel precedente avviso di selezione i titoli erano valutabili solo se “attinenti” al profilo/incarico da conferire (in totale il punteggio per i titoli era pari a 50), e con particolare riferimento ai titoli di carriera (max 25 punti) era previsto il seguente punteggio:
0,70 per anno di anzianità di servizio nella cate. D, compreso livello super,
1,6 x anno quando il servizio nella cate. D, compreso livello super, è stato svolto con funzione di posizione organizzativa o di coordinamento (limitatamente al triennio di svolgimento).
16 In altri termini, il punteggio per la carriera era legato ad un dato oggettivo di anzianità nella posizione categoriale ricoperta.
Di converso, nell'avviso di selezione del 2024 (oggetto di causa), il criterio di valutazione per il CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE è di massimo 70 punti, con previsione di massimo 45 punti per il curriculum formativo professionale, dove l'esperienza professionale non è legata all'anzianità di servizio svolta in una determinata categoria professionale (categoria D, con o senza funzioni organizzative o di coordinamento), ma è legata, per quanto interessa in questa sede, allo svolgimento di analogo incarico di quello messo a selezione.
Ne consegue che l'ipotesi comparativa delle due procedure di selezione, che la ricorrente ha inteso evidenziare al fine di sostenere la propria tesi, non può ritenersi corretta, proprio in ragione LA radicale diversità dei criteri di valutazione rispettivamente sottesi alle due procedure.
In conclusiva sintesi, deve ritenersi che il ricorso non sia meritevole di accoglimento e che, in particolare, la abbia correttamente applicato i criteri di selezione CP_3 previsti dall'avviso di selezione in oggetto, conferendo l'incarico di funzione organizzativa con coordinamento del Dipartimento Materno-Infantile alla prima classificata,
[...]
. COroparte_2
5. La particolarità del caso di specie, l'assenza di precedenti specifici sulla valutazione ai presenti fini dell'incarico di coordinamento facente funzioni, oltre alla circostanza che può aver indotto la ricorrente ad azionare il presente giudizio, rappresentata dal punteggio dalla stessa ottenuto nella pregressa procedura selettiva, costituiscono elementi che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, sia nella fase cautelare che in quella di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1091/2025,così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 22.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 22/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo De Gregoriis (C.F. ) e C.F._2 dall'Avv. Francesca Borsa, giusta procura in atti
RICORRENTE
COro
, (PI ) in persona del legale COroparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Guido Locasciulli giusta procura in atti
RESISTENTE
, nata a [...] [...], residente a [...]degli Abruzzi (Te) COroparte_2 CP_1 al Largo B. Gigli n. 2 (c.f. ), elettivamente domiciliata in Roseto degli C.F._3
Abruzzi (Te) alla Via T. Patini n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Morricone (c.f.
) dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, il quale C.F._4 dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti al presente procedimento al numero di fax 085.8941545 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
CONTROINTERESSATA
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: In via cautelare, disporre la rivalutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente presso la voce a) del “curriculum formativo professionale” LA selezione in oggetto, ai fini dell'attribuzione del corretto punteggio da ascrivere alla ricorrente, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla riferita procedura;
- accertare e dichiarare il diritto soggettivo dell'odierna ricorrente ad essere nominata vincitrice LA selezione di che trattasi, previa eventuale disapplicazione LA Deliberazione n. 127 del 30.01.2025 e del bando, quest'ultimo ove interpretato nel senso di escludere la valutazione degli incarichi in oggetto svolti dalla ricorrente presso la voce a) dell'avviso di selezione, in ordine alla valutazione dei titoli;
- per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a nominare la ricorrente come vincitrice LA selezione di che trattasi, ai fini LA successiva assunzione a tempo pieno e indeterminato LA medesima nel profilo afferente la selezione de qua;
- Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Parte resistente, : “rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto”. CP_3
COrointeressata: “Con condanna LA ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio oltre accessori di legge, ivi compresa la fase cautelare.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione ex articolo 11 cod. proc. amm. e 414 c.p.c., con contestuale domanda cautelare ex articolo 700 c.p.c., depositato in data 19.5.2025, a seguito LA declaratoria di difetto di giurisdizione emessa dal T.A.R. per l'Abruzzo sede di
L'Aquila, giusta sentenza n. 217/2025 del 05.05.2025, ha adito il Tribunale Parte_1 di Teramo, in funzione del giudice del lavoro, al fine di ottenere, in via cautelare, la rivalutazione dei titoli posseduti presso la voce a) del “curriculum formativo professionale”, ai fini dell'attribuzione del corretto punteggio da ascrivere alla medesima, e nel merito, ottenere la nomina come vincitrice LA selezione per l'Incarico di Funzione Organizzativa con Coordinamento del Dipartimento Materno-Infantile presso la Struttura Ostetrico-
Ginecologica, previa eventuale disapplicazione LA Deliberazione n. 127 del 30.01.2025 e del bando, quest'ultimo ove interpretato nel senso di escludere la valutazione degli incarichi svolti dalla ricorrente presso la voce a) dell'avviso di selezione, in ordine alla valutazione dei titoli, con condanna alla successiva assunzione a tempo pieno e indeterminato nel profilo di riferimento.
A sostegno LA domanda riferiva che, essendo dipendente LA nel CP_3 profilo di “Ostetrica”, aveva presentato domanda per partecipare all'”Avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa e
2 professionale al personale del Comparto dell' ”, per il ruolo di Parte_2
Incarico di Funzione Organizzativa con Coordinamento del Dipartimento Materno-Infantile presso la Struttura Ostetrico-Ginecologica, e che nel corso di tale procedura selettiva risultava seconda nella graduatoria di merito, essendo, di converso, vincitrice , COroparte_2 collocatasi al primo posto.
Rilevava che, nonostante avesse ricoperto, dal febbraio 2019 al gennaio 2022
(11.02.2019-31.01.2022), l'incarico di funzione di coordinamento ostetrico, in regime di facente funzione presso l'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia P.O. dell' e poi, dal CP_3
01.02.2022, al 31.01.2025 l'Incarico di Complessità Organizzativa del Dipartimento Materno
Infantile dell' (e dal 01.02.2025, dopo precipua selezione, l'Incarico di CP_3
Funzione organizzativa di area ostetrica), tali incarichi le venivano illegittimamente computati e valutati alla voce b) del bando (Servizi resi con contratti di lavoro subordinato nel periodo professionale previsto per l'accesso all'incarico o in qualifiche corrispondenti presso Enti del Servizio Sanitario Nazionale e presso altre pubbliche amministrazioni – punti 1,200 per anno), anziché alla voce a) (precipuamente, alla voce “incarico di funzione analogo”), con la conseguenza che, se di converso la li avesse valutati correttamente, avrebbe CP_3 ottenuto il punteggio di 19,4 per la valutazione curriculum formativo e professionale, e quindi un punteggio totale pari a 42,4, che l'avrebbe collocata in posizione preferenziale rispetto alla controinteressata, risultando in tal modo vincitrice LA selezione per cui è causa.
Assumeva la illegittimità LA valutazione effettuata dalla sul CP_3 presupposto che il bando LA procedura selettiva doveva essere interpretato letteralmente nel senso di ricomprendere nella voce a) dello stesso (“incarico di funzione analogo”) anche quello ricoperto in qualità di facente funzioni, considerata la sussistenza di un atto formale di conferimento ed il pagamento LA relativa indennità, allo stesso modo dell'Incarico di
Complessità Organizzativa del Dipartimento Materno Infantile dell' . CP_3
Formulava istanza di adozione di misura cautelare, considerata la durata quinquennale dell'incarico, la sua natura straordinaria ed a bando unico e la necessità di valorizzazione LA professionalità acquisita negli anni, con conseguente irrimediabilità del relativo pregiudizio.
1.2. Si costituivano in giudizio per la fase cautelare sia la , che la CP_3 controinteressata, contestando il fondamento LA domanda nel merito ed evidenziando la insussistenza dei presupposti del periculum in mora.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio sulla domanda cautelare, all'udienza del
24.6.2025 veniva riservata decisione.
La discussione del merito a cognizione piena veniva, invece, fissata per il 22.10.2025.
3 1.4. Con ordinanza del 30.6.2025 non veniva accolta la domanda cautelare, sotto il profilo del difetto del periculum in mora.
1.5. La causa proseguiva, dunque, per il merito LA domanda a cognizione piena, con fissazione di prima udienza per il 22.10.2025.
Anche nell'ambito del giudizio a cognizione piena le parti resistenti si costituivano rispettivamente in giudizio, contestando il fondamento LA domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, assumevano che dalla stessa interpretazione letterale LA lex specialis risultava evincibile la correttezza LA condotta adottata dalla , nel non aver CP_3 considerato nella voce a) del bando, come incarico di “funzione analogo”, gli incarichi svolti dalla ricorrente dal febbraio 2019 al gennaio 2022 (11.02.2019-31.01.2022), come facente funzione di coordinamento ostetrico e poi, dal 01.02.2022, al 31.01.2025 l'Incarico di
Complessità Organizzativa del Dipartimento Materno Infantile dell' CP_3
Sottolineavano che si trattava di incarichi non analoghi a quello oggetto di selezione, perché, il primo, quello di facente funzione, non era stato preceduto da una procedura di natura selettiva ed avendo natura sostitutiva, non rilevava ai fini dell'inquadramento giuridico, mentre il secondo incarico (di Complessità Organizzativa del Dipartimento COroparte_4 dell' ), espletato dalla ricorrente sin dall'1.2.2022, aveva natura gestionale, CP_3 manageriale ed organizzativa nell'ambito del Dipartimento Infantili, che non CP_5 comportava alcuna attività di coordinamento del personale in seno al reparto ospedaliero
Ostetrico-Ginecologico, ed in quanto tale non poteva considerarsi analogo a quello messo a selezione.
1.6. Così radicatosi il contradditorio, la causa è stata fissata per la discussione nel merito per l'udienza del 22.10.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme LA trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
Oggetto LA domanda
2. La ricorrente, dipendente LA , nel profilo di “Ostetrica”, ha CP_3 partecipato all'Avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico di Funzione Organizzativa con Coordinamento del Dipartimento Materno-
4 Infantile presso la Struttura Ostetrico-Ginecologica LA , collocandosi in CP_3 graduatoria in seconda posizione, dopo la controinteressata . COroparte_2
Con il presente ricorso rivendica il diritto soggettivo ad essere nominata vincitrice LA procedura selettiva suddetta, assumendo, sostanzialmente, che la avrebbe CP_3 errato nel non aver computato, nella voce a) del bando, afferente “incarico di funzione analogo”, gli incarichi dalla stessa svolti, rispettivamente, dal febbraio 2019 al gennaio 2022
(11.02.2019-31.01.2022), come facente funzioni di coordinamento ostetrico e poi, dal
01.02.2022 al 31.01.2025, in forza di incarico di Complessità Organizzativa del Dipartimento
Materno Infantile dell' , sottolineando come la corretta valutazione degli stessi CP_3 avrebbe comportato l'attribuzione di un punteggio superiore alla controinteressata, e quindi l'assunzione dell'incarico.
L'oggetto del contendere ruota sostanzialmente intorno alla interpretazione del bando di selezione, nella parte in cui, al punto 4, vengono stabiliti i criteri di assegnazione del punteggio in relazione al curriculum formativo professionale, con specifico riferimento al punto a), nel quale si riconoscono 1,600 punti per anno, nel caso di incarico di funzione analogo a quello messo a selezione.
Secondo la ricorrente anche l'Incarico di Funzione di Coordinamento Ostetrico (IFC), ricoperto in regime di facente funzioni dal 11.02.2019 al 31.01.2022, e l'Incarico di
Complessità Organizzativa (ICO) del Dipartimento Materno Infantile, svolto dall'01.02.2022, sono da ricondurre nell'alveo di valutazione di cui alla lettera a) del punto 4 del bando di selezione.
Di contro, le parti resistenti sostengono che l'interpretazione letterale del bando conduca a ritenere che in tale ambito di valutazione possano essere ricondotti solo gli incarichi LA medesima natura di quelli oggetto di selezione, conferiti e svolti all'esito delle formali procedure di valutazione comparativa, previste dalla contrattazione collettiva e dal regolamento aziendale.
Premessa normativa
3. Tanto premesso, prima di passare al merito LA domanda, è opportuna una preliminare ricostruzione del contesto normativo di riferimento.
In data 2.11.2022 è stato siglato il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto sanità, concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica, con efficacia dal giorno successivo a quello di stipulazione (cfr. articolo 2 comma 2).
5 L'articolo 24 del Capo III ha previsto che il sistema degli incarichi è costituito dalle tipologie di incarico, dalla loro graduazione e dalle procedure di assegnazione, caratterizzate da trasparenza, oggettività e imparzialità delle scelte nonché dalla verifica delle competenze.
Esso rappresenta una fondamentale componente del sistema classificatorio del personale.
Il comma 3 dell'articolo 24 ha precisato che gli incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni aggiuntive e/o maggiormente complesse nell'ambito e del profilo di appartenenza, con assunzione diretta di responsabilità ed al comma 4 ha previsto l'istituzione dei seguenti incarichi:
a) Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell'area di elevata qualificazione;
b) Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nell'area dei professionisti LA salute e dei funzionari;
c) Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti LA salute e dei funzionari, nell'area degli assistenti e nell'area degli operatori.
Nell'ambito dell'area dei professionisti LA salute e dei funzionari, l'incarico di funzione organizzativa comporta l'assunzione di specifiche responsabilità, anche gestionali e amministrative, quali:
- per il personale del ruolo sanitario: la gestione dei processi clinicoassistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio LA funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi.
Le e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio, sulla base dei propri CP_1 ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale, istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità media ed elevata di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 30, nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato
“Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali”.
La graduazione degli incarichi di funzione organizzativa viene suddivisa in due fasce economiche in relazione alla dimensione organizzativa di riferimento, al livello di autonomia e responsabilità LA funzione, al tipo di specializzazione richiesta, alla complessità ed implementazione delle competenze, alla valenza strategica rispetto agli obiettivi dell'Azienda
o Ente:
a) Incarichi di complessità media;
b) Incarichi di complessità elevata.
6 Ai sensi dell'articolo 28 comma 2 per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa (nel cui ambito è ricompresa la funzione di coordinamento), salvo quanto previsto nell'art. 35 (Norma transitoria sul sistema degli incarichi di funzione organizzativa),
è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea o titolo equipollente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza;
- per la sola funzione di coordinamento, che rappresenta una tipologia di incarico nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa per il personale del ruolo sanitario, il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 LA legge n. 43/2006 (già richiesto sin dal
CCNL 2008).
In forza dell'articolo 31 co. 4, invece, le aziende e gli enti, nel rispetto delle disposizioni e LA legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ex art. 6 comma 3, lett. d), formulano in via preventiva i criteri per l'affidamento e revoca degli incarichi. Le e gli Enti provvedono altresì alla descrizione di ciascun incarico e, con CP_1 esclusione degli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a), alla definizione dei criteri selettivi.
I criteri selettivi vengono riportati nell'avviso di selezione.
Ai sensi del successivo comma 5 dell'articolo 31 “nella selezione di cui al comma 4 deve essere prevista la valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree, gli ambiti e i profili e in particolare deve essere attribuito un peso equilibrato all'esperienza professionale, al titolo/i di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, escludendo, quindi automatismi generalizzati e basati sull'anzianità di servizio. Nell'ambito LA selezione per gli incarichi di funzione organizzativa o professionale sono da valorizzare la laurea magistrale o specialistica, il master universitario di primo o secondo livello o eventuali percorsi formativi.”
Gli incarichi di funzione sono attribuiti dall'Azienda o Ente in base alle risultanze LA selezione di cui al comma 4 tra le domande di partecipazione, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a), con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività, i criteri, la procedura di valutazione, il trattamento economico e gli obiettivi generali da conseguire.
Ai sensi dell'articolo 34 il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico è soggetto a specifica valutazione annuale nonché, con esclusione degli incarichi di
7 funzione professionale di base di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale), a valutazione al termine dell'incarico, secondo i criteri e la procedura prevista dalla regolamentazione aziendale. Nella valutazione di termine incarico si tiene conto anche dell'esito delle valutazioni annuali.
Come ricordato diverse volte dalla giurisprudenza, l'assegnazione di tali posizioni al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni esula (a differenza LA loro creazione) dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi (d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro, in particolare configurandosi, in questo caso, l'attività LA amministrazione - nell'applicazione LA disposizione contrattuale - non come esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto (cfr., ad es., Cass. SU Sentenza n. 16540 del 18/06/2008;
Sentenza n. 12315 del 15/05/2008; Ordinanza n. 4436 del 23/02/2018).
In tal senso, è agevole, allora, anche, evidenziare come l'attribuzione di un incarico (ad tempus) di funzione non sia certamente paragonabile a un concorso pubblico, come del resto è confermato pure dal fatto che l'aggiudicatario non veda un passaggio a un diverso livello di inquadramento (cfr. Cass. SU, Ordinanza n. 8522 del 29/05/2012).
La procedura non deve essere, pertanto, assoggettata alle regole dei pubblici concorsi, ma al rispetto di quelle di buona fede e correttezza ex articolo 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost..
Valga sul punto il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di atti di conferimento di incarichi dirigenziali che, come quelli di coordinamento oggetto del presente giudizio, “rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo LA scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo (di diritto privato) degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria. Ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni LA selezione, l'illegittimità LA stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di
8 merito, ha escluso che, annullata per difetto di motivazione la delibera di conferimento di un incarico di dirigente medico, potesse essere emessa una pronuncia costitutiva del diritto all'incarico, Cass. Sentenza n. 18972 del 24/09/2015).
Dunque, a fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e LA capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge, in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente - creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno (v. Cass., 9.1.2019, n.
268 e Cass., 23.2.2018, n. 4436).
La valutazione operata dal datore di lavoro è suscettibile di sindacato solo se la mancata attribuzione sia espressione di una deliberata violazione delle regole di buona fede e correttezza che presiedono allo svolgimento del rapporto di lavoro, ovvero se si discosti dai predeterminati criteri di valutazione (v. Cass., 5.4.2012, n. 5477 e Cass., 26.5.2003, n. 8350).
In particolare, “Nel caso di datore di lavoro tenuto a effettuare, nel rispetto di criteri determinati e non escludenti apprezzamenti discrezionali, una selezione tra i lavoratori a fini di promozione o conferimento di altro beneficio, egli, per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri e dei principi di correttezza e buona fede, deve operare in modo trasparente e motivare adeguatamente la scelta effettuata” (Cass. 5477/2012).
In questa ottica, i criteri di selezione indicati nel bando rappresentano lo strumento attraverso il quale verificare il rispetto, nella individuazione del destinatario dell'incarico, dei principi di correttezza e buona fede, da declinare in attuazione ai canoni di trasparenza e imparzialità.
Ai fini dell'interpretazione delle clausole LA lex specialis, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione.
Invero, il bando, costituente la lex specialis LA procedura selettiva, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione Pubblica, obbligata alla loro applicazione, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela LA parità di trattamento
9 tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di concorso cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla condizione LA procedura selettiva.
Così ricostruito il contesto normativo di riferimento, è necessario esaminare la fattispecie concreta, al fine di verificare se, come sostiene la ricorrente, la CP_3 abbia errato nell'assegnazione del punteggio alla stessa spettante, per la pregressa esperienza professionale maturata.
Nell'effettuare tale valutazione, il punto di partenza è rappresentato dalla disamina del bando di selezione.
Fattispecie concreta
4. In esecuzione LA deliberazione n.2483 del 17/12/2024, successivamente rettificata con deliberazione n. 2509 del 20/12/2024 e ulteriormente modificata con deliberazione n.
2534 del 27/12/2024, la , in applicazione degli articoli da 24 a 36 del CCNL CP_3
Comparto Sanità sottoscritto in data 2/11/2022 e del regolamento aziendale recante “il sistema degli incarichi del personale dell'area del comparto: Tipologie, graduazione, conferimento, valutazione, revoca” approvato con Deliberazione n.2349 del 5/12/2024, ha indetto la selezione interna, per il conferimento, al personale del Comparto dei ruoli amministrativo, tecnico, sanitario e socio-sanitario, degli incarichi di funzione organizzativa e professionale previsti nell'assetto approvato con la deliberazione n. 2483 del 17/12/2024, successivamente rettificata con deliberazione n. 2509 del 20/12/2024 e ulteriormente modificata con deliberazione n. 2534 del 27/12/2024.
Si trattava di n. 33 incarichi di funzione organizzativa e/o professionale del ruolo sanitario e socio-sanitari, come più facilmente evincibili dalla successiva deliberazione n. 127 del 30.1.2025 di conferimento.
Limitando la trattazione alle questioni oggetto di rilievo ai fini LA presente controversia, l'articolo 3 dell'avviso di selezione prevedeva quanto segue:
Per la selezione, la commissione ha a disposizione 100 punti così ripartiti:
• max 30 punti per la valutazione del colloquio, fissando la valutazione di sufficienza a punti 16;
• max 70 punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale così ripartiti:
10 ◦ max 25 punti per titoli di studio accademici ed altri titoli formativi, ulteriori a quelli che eventualmente costituiscono requisito per l'incarico a selezione e purché attinenti al profilo dell'incarico;
◦ max 45 punti per il curriculum professionale, tenendo conto in particolar modo dei contenuti professionali nonché LA loro rilevanza;
si terrà in debito conto la titolarità, alla data di scadenza degli avvisi stessi, di analoghi incarichi da parte dei candidati, garantendo a costoro una specifica valorizzazione di tale esperienza.
Il successivo punto 4, nella parte relativa alla valutazione delle esperienze professionali, prevedeva quanto segue:
“Non saranno oggetto di valutazione le esperienze professionali previste quali requisiti per l'accesso all'incarico a selezione.
a) Incarico di funzione analogo a quello messo a selezione punti 1,600 per anno;
b) Servizi resi con contratti di lavoro subordinato nel profilo professionale previsto per l'accesso all'incarico o in qualifiche corrispondenti presso Enti del Servizio Sanitario
Nazionale e presso altre pubbliche amministrazioni punti 1,200 per anno (max punti 12);
c) Pubblicazioni nazionali/Capitoli di libro - unico autore punti 0,100;
d) Pubblicazioni nazionali/Capitoli di libro - più autori punti 0,050;
e) Pubblicazioni internazionali - unico autore punti 0,200;
f) Pubblicazioni internazionali - più autori punti 0,100;
g) Poster/ abstract/case report/comunicazioni orali - unico autore punti 0,040;
h) Poster/ abstract/case report/comunicazioni orali - più autori punti 0,020;
i) attività didattica presso enti pubblici attinente al profilo professionale punti 0,100 per anno (minimo 20 ore/a.a.);
j) partecipazione a: Corsi di aggiornamento e/o seminari - Corsi di lingua straniera inferiori a Liv. A2 - Corsi di informatica inferiori a 50 ore:
- come Docente/Relatore punti 0,050 per ogni partecipazione;
- come Discente/Uditore punti 0,005 per ogni partecipazione.”
Come sopra esposto, l'oggetto del contendere ruota intorno al concetto di “incarico di funzione analogo a quello messo a selezione”, che secondo la ricorrente ricomprenderebbe anche l'incarico di funzione di coordinamento ostetrico dalla stessa svolto quale facente funzioni, dall'11.2.2019 al 31.1.2022, nonché l'incarico di complessità organizzativa del dipartimento materno infantile LA , svolto dall'1.2.2022 al 31.1.2025, a CP_3
11 dispetto di quanto assunto dalla che, invece, ha valutato tali incarichi CP_3 nell'ambito del punto b).
Ebbene, alla luce LA giurisprudenza sopra richiamata, in forza di un'interpretazione letterale (ma anche sistematica) dell'avviso di selezione e dei criteri di valutazione ivi previsti, deve ritenersi che la volontà contrattuale dell'amministrazione pubblica sia stata quella di riconoscere al candidato un punteggio di 1,600 l'anno per incarichi di funzione LA medesima natura di quelli messi a selezione.
E ciò non può che volere significare che l'incarico che rileva ai fini del punteggio di cui al punto a), a differenze di quello che può essere valutato al punto b), deve essere il medesimo di quello messo a selezione.
Gli incarichi di funzione, infatti, possono essere di diversa natura (incarichi di funzione organizzativa o professionale) e complessità (incarichi di funzione organizzativa o professionale di complessità base, media o elevata) ed anche all'interno LA categoria degli incarichi di funzione organizzativa, sussistono, ad esempio, distinzioni tra incarichi di funzione organizzativa di coordinamento ed incarichi di complessità organizzativa, per i quali, peraltro, i criteri di ammissione possono essere differenti (per la sola funzione di coordinamento è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 LA legge n.
43/2006 già richiesto sin dal CCNL 2008).
Proprio perché le clausole del bando non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, non è possibile riconoscere alle stesse un significato implicito o inespresso, e quindi non è possibile, nel caso di specie, estendere la portata applicativa del punto a) fino a ricomprendervi anche incarichi differenti a quelli messi a selezione.
Tale conclusione è certamente riferibile all'incarico di Complessità Organizzativa del
Dipartimento Materno Infantile che la ricorrente ha svolto dal 01.02.2022, in quanto trattasi di un incarico differente, per natura ed oggetto, da quello per il quale la stessa pretende la nomina.
Non è, infatti, sufficiente affermare che si tratta in entrambi i casi di incarico di funzione organizzativa, in quanto, come sopra esposto, l'incarico di funzione organizzativa può assumere molteplici caratteristiche diverse. L'incarico messo a selezione, per il quale la ricorrente aspira alla nomina, è un incarico di funzione organizzativa con coordinamento del
Dipartimento Materno Infantile-Struttura Ostet. , mentre l'incarico svolto dal 2022 è Per_1
12 un incarico di Complessità Organizzativa del Dipartimento Materno Infantile e quindi non è un incarico di funzione di coordinamento.
La conferma di tale assunto deriva dalla stessa disamina dell'avviso di selezione del
14.6.2021, all'esito del quale la ricorrente ha ottenuto l'incarico di Complessità Organizzativa del Dipartimento Materno Infantile, da cui emerge che in quella sede venne indetto avviso per il conferimento di n. 78 incarichi di organizzazione suddivisi nelle seguenti tipologie;
IFC= incarichi di funzione di coordinamento;
ICI= incarichi di coordinamento integrato;
ICO= incarichi di complessità organizzativa.
Esaminando tale avviso risulta, dunque, evincibile che l'incarico di complessità organizzativa che poi è stato conferito alla ricorrente, era differente da quello di funzione di coordinamento, tanto è vero che in quella sede vennero espressamente indicati i diversi requisiti di ammissione.
Allo stesso modo, nell'avviso di selezione oggetto di causa (adottato in attuazione LA deliberazione n.2483 del 17/12/2024), l'incarico di funzione organizzativa di coordinamento è considerato in maniera differente dagli altri, tanto è vero che nella definizione dei requisiti di ammissione è espressamente previsto che per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa, per la sola funzione di coordinamento (IFC), che rappresenta una tipologia di incarico nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa per il personale del ruolo sanitario, è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4
e 5 LA legge n. 43/2006 ossia: master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dei decreti ministeriali di cui alla citata norma, oppure: “esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza unitamente al possesso del certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l'esercizio LA funzione di coordinatore.”
Ad ulteriore conforto di tale assunto valga, infine, richiamare il regolamento aziendale sulla disciplina degli incarichi di funzione del 25.2.2021 prot. n. 0374 (cfr. doc. 23 fas. ric.), nella parte in cui, all'articolo 2 paragrafo A, dedicato agli incarichi di organizzazione, prevede che “gli incarichi di tipo organizzativo si distinguono tra quelli che prevedono l'esercizio delle funzioni di coordinamento ex L. n. 43/2006 e quelli che non la prevedono, essendo incarichi gestionali-organizzativi più complessi”.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve, dunque, ritenersi che l'interpretazione letterale e sistematica dell'avviso di selezione escluda la possibilità di considerare l'incarico
13 di Complessità Organizzativa del Dipartimento Materno Infantile svolto dalla ricorrente dal
2022, come incarico di funzione analogo a quello messo a selezione.
Ed infatti, come sopra esposto, l'incarico messo a selezione e che la ricorrente ambisce, è un incarico di funzione organizzativa con coordinamento, mentre l'incarico dalla stessa ricoperto dal 2022 è un incarico di complessità organizzativa senza funzione di coordinamento che, in quanto tale, anche per espressa previsione del regolamento aziendale, è considerato come distinto e differente da quello con coordinamento.
Non trattandosi di incarico LA medesima natura di quello messo a selezione, correttamente la , in attuazione dei criteri di selezione stabiliti nell'avviso CP_3 pubblico, per come interpretati letteralmente e sistematicamente, non ha valutato lo stesso nell'ambito LA lettera a) punto 4, ma li ha considerati nell'ambito LA lettera b).
Nella medesima linea, alla controinteressata sono stati attribuiti punti CP_2
4,667 per aver prestato incarico di funzione organizzativa di coordinamento dal 01.02.2022 al
30.12.2024 presso la , e quindi, integrante incarico di funzione analogo di quello CP_3 messo a selezione, come tale rientrante nella lett. a) punto 4) del bando. Allo stesso modo, come dedotto dalla controinteressata, la seconda classificata LA graduatoria per l'incarico di complessità organizzativa (ICO), per la quale la ricorrente si è classificata prima ed ha ottenuto l'incarico, non si è vista riconoscere il punteggio di 1,600 per anno, per l'incarico di coordinatrice (IFC) dell' , proprio in Parte_3 ragione LA diversità dell'incarico di coordinatrice rispetto a quello di funzione organizzativa presso la Direzione delle Professioni Sanitarie.
Sotto tale aspetto la domanda non appare, dunque, fondata.
Le medesime considerazioni devono essere espresse per quanto riguarda l'Incarico di
Funzione di Coordinamento Ostetrico (IFC), ricoperto dalla ricorrente in regime di facente funzioni dal 11.02.2019 al 31.01.2022.
Ed infatti, gli incarichi di sostituto coordinatore e/o coordinatore facente funzioni, anche se retribuiti con indennità di coordinamento, non rientrano, nella selezione in oggetto, nell'ambito LA categoria “incarico di funzione analogo”, e ciò per la dirimente ragione che, per quanto fondati su un atto scritto, non sono stati formalmente conferiti dall' CP_1 all'esito di un procedimento selettivo pubblico, secondo le modalità stabilite dall'art. 19 comma 3 del CCNL comparto sanità 2018-2021 e dal successivo art. 31 comma 6 del CCNL comparto sanità triennio 2019-2021.
14 A dispetto del facente funzioni, il destinatario dell'incarico di coordinamento è sottoposto a valutazione annuale ed è individuato all'esito di una procedura pubblica di selezione, a cui sono collegate tutte le connesse responsabilità ed oneri.
Il titolare di incarico come sostituto non può, quindi, considerarsi come l'incaricato ufficiale di funzione, atteso che, a dispetto del titolare, non risulta sottoposto a valutazione annuale, e non risulta investito dell'incarico a seguito di partecipazione a prova selettiva, con sottoposizione di prove selettive, essendo individuato internamente dal Direttore dell'UOC in cui presta servizio, per porre rimedio ad un'assenza temporanea del titolare dell'incarico.
A conferma di tale assunto valga richiamare il regolamento aziendale prodotto dalla
, di cui alla Delibera n. 2349 del 5.12.2024, in materia di “sistema degli CP_3 incarichi personale area comparto: tipologie, graduazione, conferimento, valutazione e revoca” , nella parte in cui, all'articolo 8.4., prevede che “in caso di lunga assenza (oltre i 60 giorni continuativi) del dipendente titolare di incarico di funzione organizzativa o professionale, l'azienda, sulla base LA proposta del dirigente/responsabile di riferimento dell'incarico in parola in funzione delle esigenze organizzative dell'UO/Servizio/Dipartimento, potrà individuare un altro dipendente (in possesso dei requisiti previsti dal CCNL vigente riportati nel presente regolamento) a supporto dell'organizzazione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi fissati che ne svolga temporaneamente le funzioni fino al rientro del titolare punto tale individuazione avviene prioritariamente attraverso la consultazione LA graduatoria LA procedura selettiva per
l'attribuzione dell'incarico in parola….; in via secondaria individuazione avviene nell'ambito dell'articolazione organizzativa di afferenza.”.
Il conferimento dell'incarico di sostituto non è, quindi, sottoposto alla medesima procedura di selezione prevista per il conferimento ufficiale, ed anche la posizione lavorativa ricoperta non è esattamente la stessa, essendo espressamente considerata in termini di supporto dell'organizzazione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi fissati.
Nella fattispecie concreta la ricorrente è stata individuata come coordinatrice facente funzioni, non in forza di scorrimento LA graduatoria, ma in forza di nomina da parte del
Direttore del Dipartimento Materno-Infantile, a seguito di valutazione comparata dei curricula presentati (la ricorrente e la ), in forza LA quale la scelta è ricaduta sulla in CP_6 Pt_1 quanto l'altra candidata era titolare di part time.
Ad ogni modo, in ragione LA necessità di interpretazione letterale del bando di selezione, deve ritenersi che, se l'Amministrazione avesse voluto conferire la medesima
15 valenza ai titolari di funzione di coordinamento in regime di facente funzioni, ciò sarebbe stato espressamente specificato nell'avviso di selezione, pena, diversamente, un'interpretazione estensiva e non consentita LA portata applicativa LA lex specialis.
Né assume rilievo dirimente la difesa formulata dalla ricorrente, nella parte in cui eccepisce che la valutazione LA propria esperienza professionale era stata valutata con maggiore punteggio in una precedente procedura selettiva, nonostante avesse maturato una consistenza di titoli inferiori.
In particolare, la ricorrente, a supporto dell'asserita erroneità di valutazione da parte CO LA , sottolinea che, a fronte del riconoscimento di 13,73 punti per valutazione CP_3 titoli nella procedura selettiva in oggetto, per un precedente avviso indetto nell'anno 2021, asseritamente equipollente a quello in esame, si vedeva riconoscere un punteggio per titoli di misura superiore, pari a 16,479, nonostante, per logica, nel frangente temporale pregresso avesse maturato minore esperienza professionale.
Si ritiene che tale prospettazione difensiva non sia tale da legittimare l'opzione ermeneutica proposta a sostegno del ricorso.
In primo luogo, perché il processo esegetico circa i criteri di valutazione (ed anche i punteggi assegnati in ciascuna categoria di valutazione) deve essere compiuto rispetto alle previsioni contenute nella lex specialis LA selezione contestata e non rispetto ad altre procedure selettive. In tal senso, anche la valutazione sopra esposta circa la analogia o meno dell'incarico di coordinamento con quello di complessità organizzativa è stato compiuto in base alle previsioni del bando di selezione oggetto di causa, essendo stato effettuato il richiamo alle diverse fonti disciplinati la tipologia di incarico, solo per corroborare la diversa natura sostanziale dei due incarichi di funzione organizzativa, e quindi per comprendere quale incarico possa ritenersi “analogo” o no a quello oggetto di selezione.
In secondo luogo, perché nell'avviso di selezione del 2021 i criteri di valutazione erano differenti rispetto a quelli utilizzati nell'avviso di selezione del 2024. Segnatamente, nel precedente avviso di selezione i titoli erano valutabili solo se “attinenti” al profilo/incarico da conferire (in totale il punteggio per i titoli era pari a 50), e con particolare riferimento ai titoli di carriera (max 25 punti) era previsto il seguente punteggio:
0,70 per anno di anzianità di servizio nella cate. D, compreso livello super,
1,6 x anno quando il servizio nella cate. D, compreso livello super, è stato svolto con funzione di posizione organizzativa o di coordinamento (limitatamente al triennio di svolgimento).
16 In altri termini, il punteggio per la carriera era legato ad un dato oggettivo di anzianità nella posizione categoriale ricoperta.
Di converso, nell'avviso di selezione del 2024 (oggetto di causa), il criterio di valutazione per il CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE è di massimo 70 punti, con previsione di massimo 45 punti per il curriculum formativo professionale, dove l'esperienza professionale non è legata all'anzianità di servizio svolta in una determinata categoria professionale (categoria D, con o senza funzioni organizzative o di coordinamento), ma è legata, per quanto interessa in questa sede, allo svolgimento di analogo incarico di quello messo a selezione.
Ne consegue che l'ipotesi comparativa delle due procedure di selezione, che la ricorrente ha inteso evidenziare al fine di sostenere la propria tesi, non può ritenersi corretta, proprio in ragione LA radicale diversità dei criteri di valutazione rispettivamente sottesi alle due procedure.
In conclusiva sintesi, deve ritenersi che il ricorso non sia meritevole di accoglimento e che, in particolare, la abbia correttamente applicato i criteri di selezione CP_3 previsti dall'avviso di selezione in oggetto, conferendo l'incarico di funzione organizzativa con coordinamento del Dipartimento Materno-Infantile alla prima classificata,
[...]
. COroparte_2
5. La particolarità del caso di specie, l'assenza di precedenti specifici sulla valutazione ai presenti fini dell'incarico di coordinamento facente funzioni, oltre alla circostanza che può aver indotto la ricorrente ad azionare il presente giudizio, rappresentata dal punteggio dalla stessa ottenuto nella pregressa procedura selettiva, costituiscono elementi che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, sia nella fase cautelare che in quella di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1091/2025,così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 22.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
17