Art. 3.
Nel caso in qui con una invalidita' ascrivibile alla 1 categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , coesistano altre infermita', al mutilato o invalido e' dovuto un assegno per cumulo di infermita' nella misura indicata dall'annessa tabella F.
Qualora con una infermita' di 2ª categoria coesistano altre minori, senza pero' che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla annessa tabella F-1, una infermita' di 1ª categoria, sara' corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla meta', ne' inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della 1a categoria e quello della 20 categoria, in relazione alla gravita' delle minori infermita' coesistenti e tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.
L'assegno per cumulo non e' reversibile e si aggiunge a quello per superinvalidita' anche quando la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'.
Nel caso di coesistenza di due infermita' ascrivibili alle categorie dalla 3ª all'8ª della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermita' medesime, secondo quanto previsto dalla annessa tabella FA.
Qualora le infermita' siano piu' di due, il trattamento complessivo e' determinato aggiungendo alla categoria alla quale e' ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal complesso delle altre infermita', in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata alla presente legge.
L' articolo 31 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e la tabella F annessa alla legge stessa sono soppressi.
Nel caso in qui con una invalidita' ascrivibile alla 1 categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , coesistano altre infermita', al mutilato o invalido e' dovuto un assegno per cumulo di infermita' nella misura indicata dall'annessa tabella F.
Qualora con una infermita' di 2ª categoria coesistano altre minori, senza pero' che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla annessa tabella F-1, una infermita' di 1ª categoria, sara' corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla meta', ne' inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della 1a categoria e quello della 20 categoria, in relazione alla gravita' delle minori infermita' coesistenti e tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.
L'assegno per cumulo non e' reversibile e si aggiunge a quello per superinvalidita' anche quando la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'.
Nel caso di coesistenza di due infermita' ascrivibili alle categorie dalla 3ª all'8ª della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermita' medesime, secondo quanto previsto dalla annessa tabella FA.
Qualora le infermita' siano piu' di due, il trattamento complessivo e' determinato aggiungendo alla categoria alla quale e' ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal complesso delle altre infermita', in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata alla presente legge.
L' articolo 31 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e la tabella F annessa alla legge stessa sono soppressi.