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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/07/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 398/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02.07.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Giovanni Parte_1
Paolo II, presso lo studio dell'avv. Vittorio Vecchio (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. E Murmura snc, presso gli l'avv. ti Ettore Triolo (PEC: ) e Email_2
Gianfranco Esposito (PEC: t) che, congiuntamente e Email_4 disgiuntamente, lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 28/02/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920240000879544000, notificato il 23.01.2025, relativo a contributi per la Gestione commercianti per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e di importo pari a 9.614,69€. La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione separata, operata d'ufficio dall' in quanto, a far data dal 19.07.2021, la medesima CP_1 avrebbe ricoperto il ruolo di socio esclusivo, nonché amministratore unico della
[...]
e avrebbe svolto esclusivamente attività inerenti al suo ruolo di amministratore, Parte_2 senza tuttavia partecipare al lavoro aziendale in modo prevalente e abituale.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare l'annullamento e/o l'inefficacia dell'avviso di addebito impugnato per i motivi indicati in premessa - con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore costituito.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Giova ricordare che in tema di contributi previdenziali, l'art. 1, comma 203, l. 23 dicembre 1996 n. 662 ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c)partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
3. È da ritenersi pacifico il principio affermato dall'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale “sul piano previdenziale, infatti, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di Cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019)”.
4. Pertanto, dalla mera qualità di socio anche unico e dalla carica di amministratore, non si può desumere automaticamente l'obbligo di iscrizione, essendo tale obbligo legato alla partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
5. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di non aver mai svolto, all'interno della società, alcun tipo di lavoro e che la sua attività è sempre consistita nell'espletamento del suo ruolo di amministratore, limitandosi ad impartire di incarichi per la gestione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale.
6. L'avviso di addebito, oggetto di impugnazione, trae, dunque, origine dall'iscrizione, operata d'ufficio, dall' sul presupposto, però non provato, che il soggetto destinatario dell'avviso di CP_1 addebito, abbia partecipato con abitualità e prevalenza all'attività dell'impresa ai sensi dell'art. 1, comma 203, della Legge 662/1996.
7. Pertanto, considerato che spetta al resistente provare, ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti, lo svolgimento da parte della ricorrente, in maniera abituale e prevalente dell'attività oggetto dell'impresa e la partecipazione al lavoro aziendale – e non il mero esercizio
2 dell'attività di amministratore delegante a terzi (per esempio il procuratore) allo svolgimento dell'attività descritta dall'oggetto sociale – l' ha omesso di ottemperare a tale Controparte_2 onere.
8. Dunque, sulla base della documentazione versata in atti, è escluso che la ricorrente partecipasse abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale, provocando l'insussistenza dei requisiti utili all'iscrizione alla gestione commercianti CP_1
8.1. Da ciò deriva l'accoglimento del ricorso con conseguente illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920240000879544000.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920240000879544000, notificato alla ricorrente il 23.01.2025;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.000,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 2.07.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02.07.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Giovanni Parte_1
Paolo II, presso lo studio dell'avv. Vittorio Vecchio (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. E Murmura snc, presso gli l'avv. ti Ettore Triolo (PEC: ) e Email_2
Gianfranco Esposito (PEC: t) che, congiuntamente e Email_4 disgiuntamente, lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 28/02/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920240000879544000, notificato il 23.01.2025, relativo a contributi per la Gestione commercianti per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e di importo pari a 9.614,69€. La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione separata, operata d'ufficio dall' in quanto, a far data dal 19.07.2021, la medesima CP_1 avrebbe ricoperto il ruolo di socio esclusivo, nonché amministratore unico della
[...]
e avrebbe svolto esclusivamente attività inerenti al suo ruolo di amministratore, Parte_2 senza tuttavia partecipare al lavoro aziendale in modo prevalente e abituale.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare l'annullamento e/o l'inefficacia dell'avviso di addebito impugnato per i motivi indicati in premessa - con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore costituito.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Giova ricordare che in tema di contributi previdenziali, l'art. 1, comma 203, l. 23 dicembre 1996 n. 662 ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c)partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
3. È da ritenersi pacifico il principio affermato dall'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale “sul piano previdenziale, infatti, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di Cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019)”.
4. Pertanto, dalla mera qualità di socio anche unico e dalla carica di amministratore, non si può desumere automaticamente l'obbligo di iscrizione, essendo tale obbligo legato alla partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
5. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di non aver mai svolto, all'interno della società, alcun tipo di lavoro e che la sua attività è sempre consistita nell'espletamento del suo ruolo di amministratore, limitandosi ad impartire di incarichi per la gestione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale.
6. L'avviso di addebito, oggetto di impugnazione, trae, dunque, origine dall'iscrizione, operata d'ufficio, dall' sul presupposto, però non provato, che il soggetto destinatario dell'avviso di CP_1 addebito, abbia partecipato con abitualità e prevalenza all'attività dell'impresa ai sensi dell'art. 1, comma 203, della Legge 662/1996.
7. Pertanto, considerato che spetta al resistente provare, ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti, lo svolgimento da parte della ricorrente, in maniera abituale e prevalente dell'attività oggetto dell'impresa e la partecipazione al lavoro aziendale – e non il mero esercizio
2 dell'attività di amministratore delegante a terzi (per esempio il procuratore) allo svolgimento dell'attività descritta dall'oggetto sociale – l' ha omesso di ottemperare a tale Controparte_2 onere.
8. Dunque, sulla base della documentazione versata in atti, è escluso che la ricorrente partecipasse abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale, provocando l'insussistenza dei requisiti utili all'iscrizione alla gestione commercianti CP_1
8.1. Da ciò deriva l'accoglimento del ricorso con conseguente illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920240000879544000.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920240000879544000, notificato alla ricorrente il 23.01.2025;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.000,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 2.07.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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