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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/03/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Francesco Gesue' Rizzi Ulmo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 4870/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 23.10.2024 e vertente
TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del Presidente pro tempore, in qualità di mandataria/capofila del P.IVA_1
costituito per atti Notaio in Napoli (rep. n. Controparte_1 Per_1
14835, racc. n. 7529), tra il , il Parte_1 Controparte_2
Controparte_3 [...]
e Controparte_4 [...]
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Controparte_5
rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce all'atto di appello, dall'avv. GENTILE
UMBERTO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo C.F._1
telematico digitale;
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_6 P.IVA_2
difeso, giusta procura alle liti per atti Notaio (rep. n. 22594 racc. n. 10527 del Persona_2
15.9.2022) rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione,
1 dall'avv. MADONNA ANNALISA (c.f. ed elettivamente domiciliato C.F._2
unitamente al predetto difensore presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale in Napoli, Piazza
Municipio, Palazzo San Giacomo;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato in data 30.10.2019, il Parte_2
(d'ora innanzi solo ”), in qualità di mandatario del
[...] Parte_1
Parte (di seguito ) come in epigrafe specificato nella sua Controparte_1
composizione, ha impugnato la sentenza n. 3432/2019, pubblicata il 29.3.2019, con la quale il
Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'opposizione proposta dal avverso il Controparte_6
decreto ingiuntivo n. 4137/2014 - emesso in data 1.7.2014, per l'importo di € 706.191,24, oltre interessi legali e spese della procedura -, revocava il provvedimento monitorio e condannava il alla rifusione delle spese di lite. In particolare, il decreto revocato aveva ingiunto al Parte_1
il pagamento, a titolo di saldo, delle prestazioni di assistenza scolastica agli alunni disabili CP_6 delle scuole dell'infanzia e superiore del territorio cittadino, eseguite in via d'urgenza, ante stipula del contratto di appalto, dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario del servizio, giusta determinazione dirigenziale n. 1 del 5.1.2012, avente ad oggetto il “Servizio di Assistenza
Scolastica agli alunni disabili” nel periodo compreso dal 9 gennaio al 13 giugno 2012.
Il giudice del primo grado, preliminarmente ricostruiva il quadro fattuale della vicenda in esame, dando atto che il decreto ingiuntivo opposto aveva avuto quale causa petendi la
Determinazione dirigenziale n. 11 del 6.2.2013, con la quale il Dirigente del Servizio, visto che con determinazione dirigenziale n. 23 del 13.6.2012 si era proceduto, in virtù dell'informativa antimafia trasmessa in data 12.6.2012 dal Prefetto della Provincia di Napoli, alla revoca dell'affidamento e
Part considerato che per tale ragione “…non è stato possibile stipulare il contratto con il relativo Part all'affidamento del servizio in parola…; che ha regolarmente reso le prestazioni oggetto del servizio…; che agli atti del servizio politiche di inclusione sociale – città solidale vi sono le fatture Part presentate dal , mandatario del per il servizio reso dal 9 gennaio al 13 giugno Parte_1
c.a., nonché i fogli di presenza degli operatori…; che ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 490/1994 occorre disporre “il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite”…; DETERMINA di riconoscere ai sensi dell'art.
2041 c.c. le prestazioni rese per il servizio…dal 9 gennaio al 13 giugno 2012 e di autorizzare il dirigente del servizio politiche di inclusione sociale – città solidale a corrispondere i corrispettivi per le prestazioni effettivamente rese”. Il Tribunale rilevava anche che il in epoca CP_6
2 successiva, riscontrata la mancanza del requisito di idoneità alla partecipazione alla gara d'appalto richiesto dall'art. 38 d.lgs. 163/2006, relativo alla regolarità contributiva alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte, con determina dirigenziale n. 81 del
3.10.2014, in sede di autotutela, aveva revocato sia la determina di aggiudicazione del servizio (n. 1 del 5.1.2012), sia quella successiva di riconoscimento del debito sulla base dell'utilità delle prestazioni rese (n. 11 del 6.2.2013), disponendo che nulla era dovuto alle imprese del RTI.
Premesso ciò, il giudice di primo grado, osservando che il aveva invocato, quale titolo Parte_1
fondante la sua pretesa creditoria, gli artt. 4 d.lgs. n. 490/1994 e 11 d. lgs. n. 163/2006, dichiarava l'inapplicabilità alla fattispecie delle menzionate disposizioni: invero, da un lato, rilevava che l'art. 4 d.lgs. n. 490/1994 è applicabile solo alle ipotesi di lavori o forniture di somma urgenza, resi in presenza della regolare stipulazione di un contratto, mai avvenuta nel caso di specie;
dall'altro lato, che, poiché l'art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006 era previsto a garanzia dell'affidatario incolpevole, consentendogli di sciogliersi dal vincolo dell'aggiudicazione in caso di mancata stipula del contratto per ritardo colpevole della stazione appaltante e di ottenere il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni già eseguite, la norma non poteva trovare ingresso nella vicenda in esame, atteso che la Parte mancata stipula del contratto era dovuta al comportamento colpevole del (falsità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara in ordine alla regolarità contributiva). Da ultimo, pur rilevando che la domanda non era stata prospettata dall'opposto, accertava che “per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà [potendo agire il avverso il funzionario], non Parte_1
è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, ex art. 194 d.lgs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato – il debito fuori bilancio” (pag. 4 sentenza impugnata).
Avverso tale sentenza ha proposto gravame il , lamentando, con il primo motivo di Parte_1 appello la violazione dell'art. 4 d.lgs. 190/1994, con il secondo motivo la violazione dell'art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006, con il terzo motivo l'illegittimità della revoca in autotutela, di cui invocava comunque la disapplicazione, in quanto resa in violazione dell'art. 38 d.lgs. 163/2016 e sulla base di un'irregolarità contributiva mai accertata in termini di definitività e gravità e, infine, con il quarto motivo, la violazione dell'art. 2041 c.c.
Con comparsa depositata telematicamente il 3.9.2020 si è costituito in giudizio il CP_6 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 348 bis
[...]
c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, con richiesta di conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 23.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata introitata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 Con il primo motivo di appello, il ha contestato la decisione impugnata per non Parte_1
avere il giudice di prime cure riconosciuto in suo favore, ai sensi dell'art. 4 d. lgs. 490/1994, il diritto al rimborso delle spese per il servizio espletato, sull'erroneo presupposto che le parti non avevano stipulato un contratto, il quale costituiva il presupposto necessario per l'applicabilità della norma. Il ha ribadito l'operatività della norma, invocando l'equiparabilità tra Parte_1
l'esecuzione anticipata in via d'urgenza dell'appalto e l'esecuzione resa a seguito della stipulazione del contratto, generando entrambe le situazioni fattuali obbligazioni di natura contrattuale.
L'appellante ha, comunque, precisato che la mancata stipula del contratto non era dipesa da un proprio comportamento colpevole, in quanto il con sentenza n. 930/2013 del CP_7
20.2.2013, passata in giudicato, aveva annullato l'informativa antimafia e la conseguente determina di revoca dell'affidamento su di essa basata emessa dal nel 2012. In ogni caso, ha rilevato CP_6
che la propria pretesa creditoria traeva origine dallo stesso Codice dei Contratti pubblici, in virtù del quale, nelle ipotesi di affidamento in via d'urgenza, se nelle more della stipula del contratto vengono meno le condizioni previste dalla legge per procedere all'aggiudicazione e, quindi, alla stipula del contratto, l'appaltatore, che ha nel frattempo eseguito le prestazioni, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il servizio espletato.
Con il secondo motivo di appello, il ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere Parte_1
ritenuto inapplicabile, al caso di specie, la disposizione di cui all'art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006, che riconosce all'affidatario incolpevole il diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate in caso di mancata stipulazione del contratto, rilevando in proposito, da un lato, che l'affidamento sotto riserva di legge è assimilabile all'esecuzione dell'appalto a seguito della conclusione dell'accordo, restando irrilevante la mancata stipulazione del contratto;
e, dall'altro lato, che, in ogni caso, la mancata conclusione del contratto era dipesa non già dall'accertata irregolarità contributiva (dichiarata dall'Ente solo nel 2014), ma dall'intervenuta informativa antimafia del 2012 (successivamente annullata dal TAR), con conseguente imputabilità all'Ente locale che nel 2012 aveva revocato l'affidamento quando oramai il servizio era stato completamente espletato senza alcuna contestazione. Con il medesimo motivo, sotto altro aspetto, ha specificato che il diritto al compenso non era venuto meno neanche a seguito del provvedimento n. 81 del 3.10.2014 di revoca in autotutela della determina di affidamento per accertata falsità in ordine alla dichiarazione di sussistenza del requisito di regolarità contributiva di cui all'art. 38 d.lgs.
163/2006: in primo luogo, infatti, la revoca era intervenuta quando i servizi oggetto dell'appalto
Parte erano stati quasi interamente eseguiti, il aveva già riconosciuto il credito del ed era CP_6
stato notificato il decreto ingiuntivo per recuperare dalla P.A. quanto dovuto, con conseguente impossibilità di esercitare il potere di autotutela per incidere su diritti soggettivi già sorti;
in
4 secondo luogo, la revoca doveva essere disapplicata sulla base dei plurimi profili di illegittimità prospettati analiticamente nella comparsa di costituzione e nelle memorie ex art. 183 c.p.c., depositate in primo grado.
Il primo ed il secondo motivo di appello, da esaminare congiuntamente stante la loro evidente connessione, poiché presuppongono entrambi la risoluzione di identiche questioni giuridiche, sono infondati e vanno rigettati.
Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (v. Cass. n.
17711/2014, Cass. n. 17588/2018 e, da ultimo, Cass. n. 7019/2020, seppure con riferimento alle prestazioni rese in favore del servizio sanitario nazionale), il soggetto che si assuma creditore nei confronti di una Pubblica Amministrazione dei corrispettivi di prestazioni contrattuali ha l'onere di fornire la prova (anche) del contratto da lui stipulato con l'amministrazione che asserisca essere sua debitrice.
Ed infatti, per un principio generale del nostro ordinamento giuridico, i contratti stipulati dalle
Pubbliche Amministrazioni sono soggetti, ad substantiam, al requisito della forma scritta (quindi con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi). Tale prova deve essere necessariamente data (fatto salvo l'eccezionale caso di cui al combinato disposto degli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione del documento contenente le relative pattuizioni e ciò ancor più nei contratti, come quello di appalto, per i quali vi
è la necessità di accordi specifici e complessi (cfr. Cass., 7297/2009; in senso conforme Cass.,
32337/2023).
La mancanza del contratto è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, impedendo, in difetto, il riconoscimento del compenso per le prestazioni eseguite.
La necessità del contratto e l'impossibilità di rivendicare il relativo corrispettivo per le prestazioni di fatto rese, ove manchi la pattuizione scritta, si ricava anche dalla previsione dell'art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, il quale prevedeva che: “Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza,
5 l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali”, proseguendo al comma 13 che: “Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”.
A ben vedere il citato comma 9 dell'art. 11 d.lgs. 163/2006, nell'ipotesi di lavori, servizi e forniture eseguiti in via d'urgenza, qualora per fatto della stazione appaltante non sia intervenuta la stipula del contratto, esclude il diritto alla remunerazione delle prestazioni espletate, nonché alla corresponsione di un indennizzo, riconoscendo all'aggiudicatario, oltre la facoltà di svincolarsi dagli impegni presi, il solo diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esecuzione delle prestazioni.
Tale interpretazione, conforme alla lettera del testo normativo, peraltro, è stata accolta anche dallo stesso appellante, che nei propri motivi di appello, a più riprese, e in particolare a pag. 8, ha affermato “che si configura un vero e proprio diritto soggettivo dell'aggiudicatario al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate in via d'urgenza”. Tuttavia, l'appellante non ha mai allegato e provato le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'appalto, continuando a chiedere anche nel presente giudizio d'appello il riconoscimento del proprio di diritto al corrispettivo per l'attività svolta e la conseguente condanna del Ed infatti, che l'importo CP_6
richiesto corrisponda al compenso dovuto per le prestazioni e non alle spese sostenute non solo risulta dalle allegazioni dell'odierno appellante, ma emerge anche dalla determina n. 11 del
6.2.2013 (cfr. ultimo considerato).
Tanto basterebbe per determinare il rigetto dei motivi di appello in esame.
Ad ogni modo, questa Corte non può non rilevare come l'argomento prospettato dall'appellante in ordine alla propria incolpevolezza nella mancata stipula del contratto non può trovare accoglimento.
Invero, sebbene la revoca dell'affidamento, inizialmente disposta con determina dirigenziale n.
23 del 13.6.2012 in virtù dell'informativa antimafia sia stata annullata dal risulta CP_7 tutt'ora valida ed efficace la successiva determinazione dirigenziale n. 81 del 3.10.2014, mai impugnata innanzi al TAR, con la quale il ha accertato il difetto ab origine del requisito CP_6
della regolarità contributiva richiesto dalla legge per procedere all'aggiudicazione di una gara da parte di un operatore economico, falsamente attestato dal in sede di partecipazione alla Parte_1
gara.
Orbene, la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto, deliberata dal in via di autotutela, CP_6 con efficacia ex tunc, per l'insussistenza in capo all'appaltatrice dei presupposti di affidabilità ex
6 art. 38 comma 1 lett. I d.lgs. 163/2006, comunque travolgerebbe ab origine anche gli effetti di un eventuale contratto, nella specie mai sottoscritto (cfr. sentenza del TAR Campania n. 2334/2016, in cui si legge che: “il mancato superamento della valutazione di affidabilità dell'impresa concorrente, divenuta nelle more aggiudicataria, costituisce una circostanza bastevole a far ritenere conforme all'interesse pubblico…la decisione della stazione appaltante di non affidare
(rectius non continuare nell'affidamento mediante la rimozione ex tunc dell'atto genetico dello stesso) l'appalto ad un'impresa giudicata … inaffidabile”).
Si rivela, altresì, priva di pregio la difesa del contenuta a pag. 8 del proprio atto di Parte_1 appello, volta a sostenere “il diritto dell'appaltatore, anche in caso di revoca dell'affidamento per il venir meno dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione alle gare d'appalto, al compenso per le prestazioni eseguite di cui risulti attestata la regolare esecuzione”. Infatti, come poc'anzi osservato, nel caso di specie, l'Ente locale, a seguito dei controlli svolti, ha disposto la revoca dell'aggiudicazione in ragione del riscontrato difetto ab origine dei requisiti richiesti dalla legge per la partecipazione alla gara d'appalto, che è una situazione ben diversa da quella della sopravvenuta carenza dei requisiti dell'aggiudicatario, posseduti al momento della presentazione dell'offerta e dell'aggiudicazione in via d'urgenza dell'esecuzione dell'appalto e venuti meno solo successivamente.
Ritiene, quindi, il collegio irrilevante che l'iniziale revoca dell'affidamento disposta sulla base dell'interdittiva antimafia sia stata annullata dal TAR, atteso che essa deve ritenersi superata dalla deliberazione di revoca successivamente adottata per un altro vizio inficiante ab origine
l'aggiudicazione, mai impugnata dinanzi al giudice amministrativo per far valere i motivi di illegittimità prospettati nell'appello.
Quanto, poi, ai paventati profili di illegittimità della determinazione n. 81/2014, posti a fondamento della richiesta di disapplicazione, la Corte rileva che, poiché il menzionato provvedimento è espressione dei poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione, il controllo sull'esercizio di tale potere non può essere ricondotto nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, ancorché il provvedimento incida in concreto sulla debenza del corrispettivo, non avendo questi il potere di annullare o riconoscere inefficaci i provvedimenti autoritativi della P.A.
Né è configurabile un sindacato incideter tantum, giacché l'art. 34 c.p.c. concepisce tale accertamento sul rapporto pregiudicante come possibile solo se la contestazione sul suo modo di essere sia prospettata dal convenuto, mentre se esso sia prospettato come contestato dallo stesso attore, il relativo accertamento finisce col rientrare nell'ambito della domanda giudiziale (in tal senso cfr. Cass. n. 28053/2018). Inoltre, il potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi non può essere esercitato dal G.O. nei giudizi in cui è parte una P.A., ma unicamente nei
7 giudizi tra privati (Cass. S.U. n. 2244/2015).
Ebbene, nel caso di specie, le deduzioni mosse dal integrano certamente Parte_1 contestazioni che attengono alla legittimità dell'esercizio del suindicato potere autoritativo, essendo volte ad evidenziare il mancato rispetto delle norme che regolano il procedimento di formazione della determina, nonché l'insussistenza dei presupposti fattuali che ne hanno determinato l'adozione
(rectius l'insussistenza dell'irregolarità contributiva). Sennonché tali contestazioni, per quanto evidenziato sopra, non possono essere esaminate in questa sede, dovendo essendo oggetto di sindacato solo da parte del G.A.; né le stesse sono in grado di determinare la disapplicazione della determinazione n. 81/2014.
Infondata si rivela anche la doglianza evidenziata dal in ordine all'impossibilità per Parte_1
il di revocare in via di autotutela, attraverso il provvedimento n. 81/2014, la CP_6
determinazione dirigenziale n. 11 del 6.2.2013, con cui il medesimo ente locale aveva riconosciuto in capo alle imprese del RTI il diritto soggettivo alla remunerazione delle prestazioni da queste effettivamente espletate, nei limiti della loro utilità.
Ad avviso dell'appellante, secondo la giurisprudenza di merito dallo stesso richiamata,
l'Amministrazione non poteva ricorrere allo strumento pubblicistico della revoca in autotutela, attesa la natura privatistica del rapporto instauratosi a seguito dell'esecuzione anticipata dell'appalto, con conseguente tendenziale parità tra le parti e venir meno dei poteri pubblicistici in capo al CP_6
Osserva il Collegio che la giurisprudenza richiamata dal a supporto dell'inidoneità Parte_1
della determinazione n. 81/2014 ad incidere sul proprio diritto alla remunerazione delle prestazioni rese non si attaglia al caso di specie. Invero, nelle vicende oggetto delle decisioni citate dall'appellante, il giudice aveva escluso l'esercizio del potere pubblicistico di autotutela da parte della P.A. su atti di natura contrattuale sottoscritti dalle parti (es. annullamento in autotutela di una transazione), fonte di rapporti di natura tendenzialmente privatistica, in cui la Pubblica
Amministrazione agisce con gli strumenti propri del diritto civile. Diversamente, il provvedimento di revoca contestato nell'odierno giudizio si colloca in una fase del rapporto avente ancora carattere pubblicistico, stante la mancata stipulazione del contratto di appalto a causa della revoca
Part dell'aggiudicazione in capo al (cfr. TAR Venezia, sez. I, 16/10/2020, n. 952, secondo cui: “con la consegna d'urgenza dei lavori si ha un'anticipazione dell'esecuzione della prestazione, ma il rapporto resta condizionato agli sviluppi del procedimento e all'esercizio del potere da parte dell'Amministrazione tanto è che il legislatore per l'ipotesi - non eccezionale - di mancata stipula del contratto ha previsto che all'aggiudicatario spetti esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori […] Le vicende che precedono
8 la stipulazione del contratto appartengono ancora alla fase pubblicistica e legittimano, in presenza dei presupposti, l'attivazione dei poteri di autotutela […]”).
Peraltro, nel caso in esame, il ha riesaminato in autotutela un proprio precedente CP_6
provvedimento autoritativo unilaterale, con il quale, dando atto della mancata sottoscrizione del contratto, riconosceva il vantaggio conseguito a seguito dell'espletamento dei servizi da parte Part dell ai sensi dell'art. 2041 c.c. Trattasi, quindi, a ben vedere, di un atto di volontà unilaterale della Pubblica Amministrazione nel disporre dell'utilità ricevuta, riconoscendo il debito altrui, la cui valutazione è di competenza esclusiva dell'Ente locale, appartenendo al merito dell'azione amministrativa e, quindi, suscettibile di diversa valutazione dell'interesse pubblico in ipotesi, come nella specie, di revoca dell'affidamento per carenza ab origine dei presupposti dell'affidamento.
Con il terzo motivo di appello, il ha lamentato l'illegittimità del provvedimento n. Parte_1
81/2014 di revoca dell'affidamento dell'appalto in autotutela, deducendo la violazione dell'art. 38
d.lgs. 163/2016, poiché l'irregolarità contributiva non era mai stata accertata e, in ogni caso, come dimostrato dalla documentazione depositata in primo grado e mai contestata dal non CP_6
sussisteva un'ipotesi di irregolarità contributiva.
Il motivo è inammissibile innanzitutto per difetto di specificità, non avendo l'appellante puntualmente indicato i documenti rilevanti depositati in primo grado e le ragioni per cui essi sarebbero in grado di dimostrare l'insussistenza dell'irregolarità contributiva al momento dell'affidamento. Ad ogni modo, esso verte su profili di invalidità del provvedimento di revoca dell'affidamento che l'appellante avrebbe dovuto sollevare dinnanzi al giudice amministrativo e che, quindi, sfuggono al sindacato del giudice ordinario, come ampiamente argomentato nel motivo che precede.
Con il quarto motivo di appello, infine, il ha censurato la statuizione del primo Parte_1
giudice laddove, riconoscendo l'esperibilità dell'azione avverso il funzionario responsabile della violazione ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, ha dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per difetto dell'elemento della sussidiarietà. In particolare, l'appellante ha contestato, da un lato, che il caso di specie verte su una fattispecie diversa da quella di debito fuori bilancio, avendo il espressamente riconosciuto l'esistenza di un credito ai sensi dell'art. CP_6
2041 c.c. in favore del e, dall'altro lato, che, in disparte l'espresso riconoscimento, Parte_1
comunque sussistono tutti gli elementi costitutivi di cui all'art. 2041 c.c., in quanto il servizio era stato svolto correttamente in presenza di un regolare impegno di spesa contabile e l'ente ne aveva fruito consapevolmente, precisando che tale utilizzo è “sintomatico anche della sussistenza della
c.d. “utilitas” (cfr. pag. 21 atto di appello).
Il motivo è infondato e deve essere rigettato, seppure con motivazione diversa da quella della
9 sentenza impugnata.
Va innanzitutto osservato che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, il sia Parte_1
nel ricorso monitorio che nella comparsa di costituzione in primo grado aveva chiesto la condanna del al pagamento della somma risultante dalle fatture depositate anche a titolo di CP_6
indennizzo ex art. 2041 c.c., richiamando a tal fine la determinazione n. 11/2013, in virtù della quale il aveva riconosciuto l'utilità del servizio reso dal sino alla revoca CP_6 Parte_1 dell'aggiudicazione (avvenuta il 13.6.2012), proprio ai sensi dell'art. 2041 c.c. e aveva autorizzato il Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale – Città Solidale a corrisponderle la somma richiesta con l'emissione delle fatture.
Ritiene, poi, il Collegio che la domanda sia ammissibile, atteso che, nel caso di specie, non sussiste un titolo fondante una diversa azione: non vi è alcun contratto tra le parti e l'aggiudicazione
è stata revocata con efficacia ex tunc con determinazione dirigenziale n. 81/2014 in ragione della carenza ab origine dei requisiti richiesti di partecipazione alla gara (cfr. in tal senso Cass., S.U. n.
33954/2023, la quale ha affermato il principio per cui: “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si è rivelata carente ab origine del titolo giustificativo”).
Ciò posto, rileva, tuttavia, la Corte che il non ha assolto all'onere probatorio su di Parte_1
esso gravante, non avendo fornito né la prova dell'arricchimento conseguito dall'Amministrazione, nei cui soli limiti quest'ultima potrebbe essere chiamata ad indennizzare la parte che ha subito la corrispondente diminuzione patrimoniale (arg. ex art. 2041 c.c.), né la prova della propria diminuzione patrimoniale derivante dallo svolgimento del servizio, essendosi limitato a chiedere, a titolo di ingiustificato arricchimento, la medesima somma riportata nelle fatture quale corrispettivo per le prestazioni rese.
L'indicazione degli specifici costi sostenuti, infatti, integrando un fatto costitutivo del depauperamento richiesto dall'art. 2041 c.c., deve essere oggetto di allegazione puntuale e prova da parte dell'attore e non può essere individuata d'ufficio dal giudice, in presenza, peraltro, di una diversa specifica richiesta della parte, neanche mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, che sarebbe del tutto esplorativa.
In ogni caso, la mancanza del contratto rende impossibile verificare quale fosse l'effettivo corrispettivo della prestazione dedotta in appalto e l'incidenza su di esso dei costi d'impresa: in mancanza di allegazione e prova da parte dell'appaltatore dei costi sostenuti, la mancata sottoscrizione del contratto rende, quindi, comunque, impossibile una quantificazione d'ufficio, che non sia meramente arbitraria.
10 Per le tutte le ragioni esposte, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria non svolta.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
in persona del presidente pro Parte_1
tempore, in qualità di mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito per atti notaio di Napoli nei confronti del avverso la sentenza del Tribunale di Per_1 Controparte_6
Napoli n. 3432/2019 pubblicata in data 29.3.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna il in Parte_1
persona del presidente pro tempore, al pagamento, in favore del delle spese di Controparte_6 lite, che si liquidano in complessivi € 9.256,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Antonio Mungo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Francesco Gesue' Rizzi Ulmo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 4870/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 23.10.2024 e vertente
TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del Presidente pro tempore, in qualità di mandataria/capofila del P.IVA_1
costituito per atti Notaio in Napoli (rep. n. Controparte_1 Per_1
14835, racc. n. 7529), tra il , il Parte_1 Controparte_2
Controparte_3 [...]
e Controparte_4 [...]
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Controparte_5
rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce all'atto di appello, dall'avv. GENTILE
UMBERTO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo C.F._1
telematico digitale;
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_6 P.IVA_2
difeso, giusta procura alle liti per atti Notaio (rep. n. 22594 racc. n. 10527 del Persona_2
15.9.2022) rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione,
1 dall'avv. MADONNA ANNALISA (c.f. ed elettivamente domiciliato C.F._2
unitamente al predetto difensore presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale in Napoli, Piazza
Municipio, Palazzo San Giacomo;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato in data 30.10.2019, il Parte_2
(d'ora innanzi solo ”), in qualità di mandatario del
[...] Parte_1
Parte (di seguito ) come in epigrafe specificato nella sua Controparte_1
composizione, ha impugnato la sentenza n. 3432/2019, pubblicata il 29.3.2019, con la quale il
Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'opposizione proposta dal avverso il Controparte_6
decreto ingiuntivo n. 4137/2014 - emesso in data 1.7.2014, per l'importo di € 706.191,24, oltre interessi legali e spese della procedura -, revocava il provvedimento monitorio e condannava il alla rifusione delle spese di lite. In particolare, il decreto revocato aveva ingiunto al Parte_1
il pagamento, a titolo di saldo, delle prestazioni di assistenza scolastica agli alunni disabili CP_6 delle scuole dell'infanzia e superiore del territorio cittadino, eseguite in via d'urgenza, ante stipula del contratto di appalto, dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario del servizio, giusta determinazione dirigenziale n. 1 del 5.1.2012, avente ad oggetto il “Servizio di Assistenza
Scolastica agli alunni disabili” nel periodo compreso dal 9 gennaio al 13 giugno 2012.
Il giudice del primo grado, preliminarmente ricostruiva il quadro fattuale della vicenda in esame, dando atto che il decreto ingiuntivo opposto aveva avuto quale causa petendi la
Determinazione dirigenziale n. 11 del 6.2.2013, con la quale il Dirigente del Servizio, visto che con determinazione dirigenziale n. 23 del 13.6.2012 si era proceduto, in virtù dell'informativa antimafia trasmessa in data 12.6.2012 dal Prefetto della Provincia di Napoli, alla revoca dell'affidamento e
Part considerato che per tale ragione “…non è stato possibile stipulare il contratto con il relativo Part all'affidamento del servizio in parola…; che ha regolarmente reso le prestazioni oggetto del servizio…; che agli atti del servizio politiche di inclusione sociale – città solidale vi sono le fatture Part presentate dal , mandatario del per il servizio reso dal 9 gennaio al 13 giugno Parte_1
c.a., nonché i fogli di presenza degli operatori…; che ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 490/1994 occorre disporre “il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite”…; DETERMINA di riconoscere ai sensi dell'art.
2041 c.c. le prestazioni rese per il servizio…dal 9 gennaio al 13 giugno 2012 e di autorizzare il dirigente del servizio politiche di inclusione sociale – città solidale a corrispondere i corrispettivi per le prestazioni effettivamente rese”. Il Tribunale rilevava anche che il in epoca CP_6
2 successiva, riscontrata la mancanza del requisito di idoneità alla partecipazione alla gara d'appalto richiesto dall'art. 38 d.lgs. 163/2006, relativo alla regolarità contributiva alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte, con determina dirigenziale n. 81 del
3.10.2014, in sede di autotutela, aveva revocato sia la determina di aggiudicazione del servizio (n. 1 del 5.1.2012), sia quella successiva di riconoscimento del debito sulla base dell'utilità delle prestazioni rese (n. 11 del 6.2.2013), disponendo che nulla era dovuto alle imprese del RTI.
Premesso ciò, il giudice di primo grado, osservando che il aveva invocato, quale titolo Parte_1
fondante la sua pretesa creditoria, gli artt. 4 d.lgs. n. 490/1994 e 11 d. lgs. n. 163/2006, dichiarava l'inapplicabilità alla fattispecie delle menzionate disposizioni: invero, da un lato, rilevava che l'art. 4 d.lgs. n. 490/1994 è applicabile solo alle ipotesi di lavori o forniture di somma urgenza, resi in presenza della regolare stipulazione di un contratto, mai avvenuta nel caso di specie;
dall'altro lato, che, poiché l'art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006 era previsto a garanzia dell'affidatario incolpevole, consentendogli di sciogliersi dal vincolo dell'aggiudicazione in caso di mancata stipula del contratto per ritardo colpevole della stazione appaltante e di ottenere il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni già eseguite, la norma non poteva trovare ingresso nella vicenda in esame, atteso che la Parte mancata stipula del contratto era dovuta al comportamento colpevole del (falsità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara in ordine alla regolarità contributiva). Da ultimo, pur rilevando che la domanda non era stata prospettata dall'opposto, accertava che “per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà [potendo agire il avverso il funzionario], non Parte_1
è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, ex art. 194 d.lgs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato – il debito fuori bilancio” (pag. 4 sentenza impugnata).
Avverso tale sentenza ha proposto gravame il , lamentando, con il primo motivo di Parte_1 appello la violazione dell'art. 4 d.lgs. 190/1994, con il secondo motivo la violazione dell'art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006, con il terzo motivo l'illegittimità della revoca in autotutela, di cui invocava comunque la disapplicazione, in quanto resa in violazione dell'art. 38 d.lgs. 163/2016 e sulla base di un'irregolarità contributiva mai accertata in termini di definitività e gravità e, infine, con il quarto motivo, la violazione dell'art. 2041 c.c.
Con comparsa depositata telematicamente il 3.9.2020 si è costituito in giudizio il CP_6 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 348 bis
[...]
c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, con richiesta di conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 23.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata introitata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 Con il primo motivo di appello, il ha contestato la decisione impugnata per non Parte_1
avere il giudice di prime cure riconosciuto in suo favore, ai sensi dell'art. 4 d. lgs. 490/1994, il diritto al rimborso delle spese per il servizio espletato, sull'erroneo presupposto che le parti non avevano stipulato un contratto, il quale costituiva il presupposto necessario per l'applicabilità della norma. Il ha ribadito l'operatività della norma, invocando l'equiparabilità tra Parte_1
l'esecuzione anticipata in via d'urgenza dell'appalto e l'esecuzione resa a seguito della stipulazione del contratto, generando entrambe le situazioni fattuali obbligazioni di natura contrattuale.
L'appellante ha, comunque, precisato che la mancata stipula del contratto non era dipesa da un proprio comportamento colpevole, in quanto il con sentenza n. 930/2013 del CP_7
20.2.2013, passata in giudicato, aveva annullato l'informativa antimafia e la conseguente determina di revoca dell'affidamento su di essa basata emessa dal nel 2012. In ogni caso, ha rilevato CP_6
che la propria pretesa creditoria traeva origine dallo stesso Codice dei Contratti pubblici, in virtù del quale, nelle ipotesi di affidamento in via d'urgenza, se nelle more della stipula del contratto vengono meno le condizioni previste dalla legge per procedere all'aggiudicazione e, quindi, alla stipula del contratto, l'appaltatore, che ha nel frattempo eseguito le prestazioni, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il servizio espletato.
Con il secondo motivo di appello, il ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere Parte_1
ritenuto inapplicabile, al caso di specie, la disposizione di cui all'art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006, che riconosce all'affidatario incolpevole il diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate in caso di mancata stipulazione del contratto, rilevando in proposito, da un lato, che l'affidamento sotto riserva di legge è assimilabile all'esecuzione dell'appalto a seguito della conclusione dell'accordo, restando irrilevante la mancata stipulazione del contratto;
e, dall'altro lato, che, in ogni caso, la mancata conclusione del contratto era dipesa non già dall'accertata irregolarità contributiva (dichiarata dall'Ente solo nel 2014), ma dall'intervenuta informativa antimafia del 2012 (successivamente annullata dal TAR), con conseguente imputabilità all'Ente locale che nel 2012 aveva revocato l'affidamento quando oramai il servizio era stato completamente espletato senza alcuna contestazione. Con il medesimo motivo, sotto altro aspetto, ha specificato che il diritto al compenso non era venuto meno neanche a seguito del provvedimento n. 81 del 3.10.2014 di revoca in autotutela della determina di affidamento per accertata falsità in ordine alla dichiarazione di sussistenza del requisito di regolarità contributiva di cui all'art. 38 d.lgs.
163/2006: in primo luogo, infatti, la revoca era intervenuta quando i servizi oggetto dell'appalto
Parte erano stati quasi interamente eseguiti, il aveva già riconosciuto il credito del ed era CP_6
stato notificato il decreto ingiuntivo per recuperare dalla P.A. quanto dovuto, con conseguente impossibilità di esercitare il potere di autotutela per incidere su diritti soggettivi già sorti;
in
4 secondo luogo, la revoca doveva essere disapplicata sulla base dei plurimi profili di illegittimità prospettati analiticamente nella comparsa di costituzione e nelle memorie ex art. 183 c.p.c., depositate in primo grado.
Il primo ed il secondo motivo di appello, da esaminare congiuntamente stante la loro evidente connessione, poiché presuppongono entrambi la risoluzione di identiche questioni giuridiche, sono infondati e vanno rigettati.
Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (v. Cass. n.
17711/2014, Cass. n. 17588/2018 e, da ultimo, Cass. n. 7019/2020, seppure con riferimento alle prestazioni rese in favore del servizio sanitario nazionale), il soggetto che si assuma creditore nei confronti di una Pubblica Amministrazione dei corrispettivi di prestazioni contrattuali ha l'onere di fornire la prova (anche) del contratto da lui stipulato con l'amministrazione che asserisca essere sua debitrice.
Ed infatti, per un principio generale del nostro ordinamento giuridico, i contratti stipulati dalle
Pubbliche Amministrazioni sono soggetti, ad substantiam, al requisito della forma scritta (quindi con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi). Tale prova deve essere necessariamente data (fatto salvo l'eccezionale caso di cui al combinato disposto degli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione del documento contenente le relative pattuizioni e ciò ancor più nei contratti, come quello di appalto, per i quali vi
è la necessità di accordi specifici e complessi (cfr. Cass., 7297/2009; in senso conforme Cass.,
32337/2023).
La mancanza del contratto è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, impedendo, in difetto, il riconoscimento del compenso per le prestazioni eseguite.
La necessità del contratto e l'impossibilità di rivendicare il relativo corrispettivo per le prestazioni di fatto rese, ove manchi la pattuizione scritta, si ricava anche dalla previsione dell'art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, il quale prevedeva che: “Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza,
5 l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali”, proseguendo al comma 13 che: “Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”.
A ben vedere il citato comma 9 dell'art. 11 d.lgs. 163/2006, nell'ipotesi di lavori, servizi e forniture eseguiti in via d'urgenza, qualora per fatto della stazione appaltante non sia intervenuta la stipula del contratto, esclude il diritto alla remunerazione delle prestazioni espletate, nonché alla corresponsione di un indennizzo, riconoscendo all'aggiudicatario, oltre la facoltà di svincolarsi dagli impegni presi, il solo diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esecuzione delle prestazioni.
Tale interpretazione, conforme alla lettera del testo normativo, peraltro, è stata accolta anche dallo stesso appellante, che nei propri motivi di appello, a più riprese, e in particolare a pag. 8, ha affermato “che si configura un vero e proprio diritto soggettivo dell'aggiudicatario al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate in via d'urgenza”. Tuttavia, l'appellante non ha mai allegato e provato le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'appalto, continuando a chiedere anche nel presente giudizio d'appello il riconoscimento del proprio di diritto al corrispettivo per l'attività svolta e la conseguente condanna del Ed infatti, che l'importo CP_6
richiesto corrisponda al compenso dovuto per le prestazioni e non alle spese sostenute non solo risulta dalle allegazioni dell'odierno appellante, ma emerge anche dalla determina n. 11 del
6.2.2013 (cfr. ultimo considerato).
Tanto basterebbe per determinare il rigetto dei motivi di appello in esame.
Ad ogni modo, questa Corte non può non rilevare come l'argomento prospettato dall'appellante in ordine alla propria incolpevolezza nella mancata stipula del contratto non può trovare accoglimento.
Invero, sebbene la revoca dell'affidamento, inizialmente disposta con determina dirigenziale n.
23 del 13.6.2012 in virtù dell'informativa antimafia sia stata annullata dal risulta CP_7 tutt'ora valida ed efficace la successiva determinazione dirigenziale n. 81 del 3.10.2014, mai impugnata innanzi al TAR, con la quale il ha accertato il difetto ab origine del requisito CP_6
della regolarità contributiva richiesto dalla legge per procedere all'aggiudicazione di una gara da parte di un operatore economico, falsamente attestato dal in sede di partecipazione alla Parte_1
gara.
Orbene, la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto, deliberata dal in via di autotutela, CP_6 con efficacia ex tunc, per l'insussistenza in capo all'appaltatrice dei presupposti di affidabilità ex
6 art. 38 comma 1 lett. I d.lgs. 163/2006, comunque travolgerebbe ab origine anche gli effetti di un eventuale contratto, nella specie mai sottoscritto (cfr. sentenza del TAR Campania n. 2334/2016, in cui si legge che: “il mancato superamento della valutazione di affidabilità dell'impresa concorrente, divenuta nelle more aggiudicataria, costituisce una circostanza bastevole a far ritenere conforme all'interesse pubblico…la decisione della stazione appaltante di non affidare
(rectius non continuare nell'affidamento mediante la rimozione ex tunc dell'atto genetico dello stesso) l'appalto ad un'impresa giudicata … inaffidabile”).
Si rivela, altresì, priva di pregio la difesa del contenuta a pag. 8 del proprio atto di Parte_1 appello, volta a sostenere “il diritto dell'appaltatore, anche in caso di revoca dell'affidamento per il venir meno dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione alle gare d'appalto, al compenso per le prestazioni eseguite di cui risulti attestata la regolare esecuzione”. Infatti, come poc'anzi osservato, nel caso di specie, l'Ente locale, a seguito dei controlli svolti, ha disposto la revoca dell'aggiudicazione in ragione del riscontrato difetto ab origine dei requisiti richiesti dalla legge per la partecipazione alla gara d'appalto, che è una situazione ben diversa da quella della sopravvenuta carenza dei requisiti dell'aggiudicatario, posseduti al momento della presentazione dell'offerta e dell'aggiudicazione in via d'urgenza dell'esecuzione dell'appalto e venuti meno solo successivamente.
Ritiene, quindi, il collegio irrilevante che l'iniziale revoca dell'affidamento disposta sulla base dell'interdittiva antimafia sia stata annullata dal TAR, atteso che essa deve ritenersi superata dalla deliberazione di revoca successivamente adottata per un altro vizio inficiante ab origine
l'aggiudicazione, mai impugnata dinanzi al giudice amministrativo per far valere i motivi di illegittimità prospettati nell'appello.
Quanto, poi, ai paventati profili di illegittimità della determinazione n. 81/2014, posti a fondamento della richiesta di disapplicazione, la Corte rileva che, poiché il menzionato provvedimento è espressione dei poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione, il controllo sull'esercizio di tale potere non può essere ricondotto nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, ancorché il provvedimento incida in concreto sulla debenza del corrispettivo, non avendo questi il potere di annullare o riconoscere inefficaci i provvedimenti autoritativi della P.A.
Né è configurabile un sindacato incideter tantum, giacché l'art. 34 c.p.c. concepisce tale accertamento sul rapporto pregiudicante come possibile solo se la contestazione sul suo modo di essere sia prospettata dal convenuto, mentre se esso sia prospettato come contestato dallo stesso attore, il relativo accertamento finisce col rientrare nell'ambito della domanda giudiziale (in tal senso cfr. Cass. n. 28053/2018). Inoltre, il potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi non può essere esercitato dal G.O. nei giudizi in cui è parte una P.A., ma unicamente nei
7 giudizi tra privati (Cass. S.U. n. 2244/2015).
Ebbene, nel caso di specie, le deduzioni mosse dal integrano certamente Parte_1 contestazioni che attengono alla legittimità dell'esercizio del suindicato potere autoritativo, essendo volte ad evidenziare il mancato rispetto delle norme che regolano il procedimento di formazione della determina, nonché l'insussistenza dei presupposti fattuali che ne hanno determinato l'adozione
(rectius l'insussistenza dell'irregolarità contributiva). Sennonché tali contestazioni, per quanto evidenziato sopra, non possono essere esaminate in questa sede, dovendo essendo oggetto di sindacato solo da parte del G.A.; né le stesse sono in grado di determinare la disapplicazione della determinazione n. 81/2014.
Infondata si rivela anche la doglianza evidenziata dal in ordine all'impossibilità per Parte_1
il di revocare in via di autotutela, attraverso il provvedimento n. 81/2014, la CP_6
determinazione dirigenziale n. 11 del 6.2.2013, con cui il medesimo ente locale aveva riconosciuto in capo alle imprese del RTI il diritto soggettivo alla remunerazione delle prestazioni da queste effettivamente espletate, nei limiti della loro utilità.
Ad avviso dell'appellante, secondo la giurisprudenza di merito dallo stesso richiamata,
l'Amministrazione non poteva ricorrere allo strumento pubblicistico della revoca in autotutela, attesa la natura privatistica del rapporto instauratosi a seguito dell'esecuzione anticipata dell'appalto, con conseguente tendenziale parità tra le parti e venir meno dei poteri pubblicistici in capo al CP_6
Osserva il Collegio che la giurisprudenza richiamata dal a supporto dell'inidoneità Parte_1
della determinazione n. 81/2014 ad incidere sul proprio diritto alla remunerazione delle prestazioni rese non si attaglia al caso di specie. Invero, nelle vicende oggetto delle decisioni citate dall'appellante, il giudice aveva escluso l'esercizio del potere pubblicistico di autotutela da parte della P.A. su atti di natura contrattuale sottoscritti dalle parti (es. annullamento in autotutela di una transazione), fonte di rapporti di natura tendenzialmente privatistica, in cui la Pubblica
Amministrazione agisce con gli strumenti propri del diritto civile. Diversamente, il provvedimento di revoca contestato nell'odierno giudizio si colloca in una fase del rapporto avente ancora carattere pubblicistico, stante la mancata stipulazione del contratto di appalto a causa della revoca
Part dell'aggiudicazione in capo al (cfr. TAR Venezia, sez. I, 16/10/2020, n. 952, secondo cui: “con la consegna d'urgenza dei lavori si ha un'anticipazione dell'esecuzione della prestazione, ma il rapporto resta condizionato agli sviluppi del procedimento e all'esercizio del potere da parte dell'Amministrazione tanto è che il legislatore per l'ipotesi - non eccezionale - di mancata stipula del contratto ha previsto che all'aggiudicatario spetti esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori […] Le vicende che precedono
8 la stipulazione del contratto appartengono ancora alla fase pubblicistica e legittimano, in presenza dei presupposti, l'attivazione dei poteri di autotutela […]”).
Peraltro, nel caso in esame, il ha riesaminato in autotutela un proprio precedente CP_6
provvedimento autoritativo unilaterale, con il quale, dando atto della mancata sottoscrizione del contratto, riconosceva il vantaggio conseguito a seguito dell'espletamento dei servizi da parte Part dell ai sensi dell'art. 2041 c.c. Trattasi, quindi, a ben vedere, di un atto di volontà unilaterale della Pubblica Amministrazione nel disporre dell'utilità ricevuta, riconoscendo il debito altrui, la cui valutazione è di competenza esclusiva dell'Ente locale, appartenendo al merito dell'azione amministrativa e, quindi, suscettibile di diversa valutazione dell'interesse pubblico in ipotesi, come nella specie, di revoca dell'affidamento per carenza ab origine dei presupposti dell'affidamento.
Con il terzo motivo di appello, il ha lamentato l'illegittimità del provvedimento n. Parte_1
81/2014 di revoca dell'affidamento dell'appalto in autotutela, deducendo la violazione dell'art. 38
d.lgs. 163/2016, poiché l'irregolarità contributiva non era mai stata accertata e, in ogni caso, come dimostrato dalla documentazione depositata in primo grado e mai contestata dal non CP_6
sussisteva un'ipotesi di irregolarità contributiva.
Il motivo è inammissibile innanzitutto per difetto di specificità, non avendo l'appellante puntualmente indicato i documenti rilevanti depositati in primo grado e le ragioni per cui essi sarebbero in grado di dimostrare l'insussistenza dell'irregolarità contributiva al momento dell'affidamento. Ad ogni modo, esso verte su profili di invalidità del provvedimento di revoca dell'affidamento che l'appellante avrebbe dovuto sollevare dinnanzi al giudice amministrativo e che, quindi, sfuggono al sindacato del giudice ordinario, come ampiamente argomentato nel motivo che precede.
Con il quarto motivo di appello, infine, il ha censurato la statuizione del primo Parte_1
giudice laddove, riconoscendo l'esperibilità dell'azione avverso il funzionario responsabile della violazione ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, ha dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per difetto dell'elemento della sussidiarietà. In particolare, l'appellante ha contestato, da un lato, che il caso di specie verte su una fattispecie diversa da quella di debito fuori bilancio, avendo il espressamente riconosciuto l'esistenza di un credito ai sensi dell'art. CP_6
2041 c.c. in favore del e, dall'altro lato, che, in disparte l'espresso riconoscimento, Parte_1
comunque sussistono tutti gli elementi costitutivi di cui all'art. 2041 c.c., in quanto il servizio era stato svolto correttamente in presenza di un regolare impegno di spesa contabile e l'ente ne aveva fruito consapevolmente, precisando che tale utilizzo è “sintomatico anche della sussistenza della
c.d. “utilitas” (cfr. pag. 21 atto di appello).
Il motivo è infondato e deve essere rigettato, seppure con motivazione diversa da quella della
9 sentenza impugnata.
Va innanzitutto osservato che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, il sia Parte_1
nel ricorso monitorio che nella comparsa di costituzione in primo grado aveva chiesto la condanna del al pagamento della somma risultante dalle fatture depositate anche a titolo di CP_6
indennizzo ex art. 2041 c.c., richiamando a tal fine la determinazione n. 11/2013, in virtù della quale il aveva riconosciuto l'utilità del servizio reso dal sino alla revoca CP_6 Parte_1 dell'aggiudicazione (avvenuta il 13.6.2012), proprio ai sensi dell'art. 2041 c.c. e aveva autorizzato il Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale – Città Solidale a corrisponderle la somma richiesta con l'emissione delle fatture.
Ritiene, poi, il Collegio che la domanda sia ammissibile, atteso che, nel caso di specie, non sussiste un titolo fondante una diversa azione: non vi è alcun contratto tra le parti e l'aggiudicazione
è stata revocata con efficacia ex tunc con determinazione dirigenziale n. 81/2014 in ragione della carenza ab origine dei requisiti richiesti di partecipazione alla gara (cfr. in tal senso Cass., S.U. n.
33954/2023, la quale ha affermato il principio per cui: “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si è rivelata carente ab origine del titolo giustificativo”).
Ciò posto, rileva, tuttavia, la Corte che il non ha assolto all'onere probatorio su di Parte_1
esso gravante, non avendo fornito né la prova dell'arricchimento conseguito dall'Amministrazione, nei cui soli limiti quest'ultima potrebbe essere chiamata ad indennizzare la parte che ha subito la corrispondente diminuzione patrimoniale (arg. ex art. 2041 c.c.), né la prova della propria diminuzione patrimoniale derivante dallo svolgimento del servizio, essendosi limitato a chiedere, a titolo di ingiustificato arricchimento, la medesima somma riportata nelle fatture quale corrispettivo per le prestazioni rese.
L'indicazione degli specifici costi sostenuti, infatti, integrando un fatto costitutivo del depauperamento richiesto dall'art. 2041 c.c., deve essere oggetto di allegazione puntuale e prova da parte dell'attore e non può essere individuata d'ufficio dal giudice, in presenza, peraltro, di una diversa specifica richiesta della parte, neanche mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, che sarebbe del tutto esplorativa.
In ogni caso, la mancanza del contratto rende impossibile verificare quale fosse l'effettivo corrispettivo della prestazione dedotta in appalto e l'incidenza su di esso dei costi d'impresa: in mancanza di allegazione e prova da parte dell'appaltatore dei costi sostenuti, la mancata sottoscrizione del contratto rende, quindi, comunque, impossibile una quantificazione d'ufficio, che non sia meramente arbitraria.
10 Per le tutte le ragioni esposte, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria non svolta.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
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in persona del presidente pro Parte_1
tempore, in qualità di mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito per atti notaio di Napoli nei confronti del avverso la sentenza del Tribunale di Per_1 Controparte_6
Napoli n. 3432/2019 pubblicata in data 29.3.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna il in Parte_1
persona del presidente pro tempore, al pagamento, in favore del delle spese di Controparte_6 lite, che si liquidano in complessivi € 9.256,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Antonio Mungo
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