Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
La liquidazione dell'indennità di asservimento di un area ad opera dell'ENEL va compiuta avendo riguardo non soltanto ai criteri di cui all'art. 5 bis legge 359/92, ma anche a quelli di cui al R.D. 1175/33, che costituisce, rispetto alla prima norma, "lex specialis" nella materia "de qua". In particolare, avuto riguardo alle tre diverse componenti dell'indennità di asservimento (valutazione della diminuzione del valore subito dal bene a seguito dell'imposizione della servitù; corresponsione di un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture; corresponsione del valore totale per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree), soltanto con riferimento all'ultima di esse deve ritenersi applicabile il citato art. 5 bis, dovendosi, per le altre, operare, viceversa, esclusivo riferimento ai criteri di cui alla normativa speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/1999, n. 3996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3996 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENEL SpA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. D. ROMAGNOSI 1/B, presso l'avvocato CLAUDIO IACCARINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DOMENICO CALANDRELLI, SERGIO CAMPISE, GIOVANNI PATERNÒ, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
US RIZZIERO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 314/95 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 09/06/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/98 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Paternò, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo, rigetto del terzo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SC Rizziero, assumendo che l'ENEL aveva occupato una parte di un fondo di sua proprietà, ubicato in agro di Rossano, alla contrada "Matassa", installando un traliccio metallico e attraversandolo con un elettrodotto, sicché mq.
3.200 dell'area erano divenuti inutilizzabili ai fini edificatori, conveniva dinanzi al Tribunale di Rossano l'ente suddetto per sentirlo condannare al pagamento della somma di L.27.384.000, oltre interessi. L'ENEL, costituendosi, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., deducendo che l'occupazione era legittima ed eseguita in attuazione di un decreto prefettizio. Nel merito contestava la sussistenza del danno denunziato e chiedeva, in via riconvenzionale, la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto. Con sentenza non definitiva del 7/10/1985 il Tribunale rigettava le eccezioni di rito ed accoglieva la domanda in ordine all'an debeatur.
Avverso la sentenza proponeva appello l'ENEL, opponendo nuovamente l'eccezione di difetto di giurisdizione ed eccependo, altresì, il difetto di competenza funzionale del Tribunale, poiché era intervenuto il provvedimento di costituzione coattiva di servitù. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda. Si costituiva il SC, che proponeva azione di opposizione a stima.
Con sentenza non definitiva del 9/12/1987, la Corte territoriale rigettava l'eccezione di carenza di giurisdizione, dichiarava la propria competenza funzionale, previa conversione della domanda originaria in opposizione a stima;
disponeva, con separata ordinanza, consulenza tecnica di ufficio rimettendo gli atti all'istruttore. Con sentenza definitiva del 14/3-5/6/1995 la Corte di appello accoglieva per quanto di ragione la domanda ed ordinava all'ENEL di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti in favore del SC la somma di L.18.946.000, a titolo di indennità di asservimento, oltre interessi legali, e quella di L.
3.563.000 a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi;
condannava lo stesso ENEL al pagamento delle spese processuali.
La Corte riteneva applicabile il R.D. n. 1755/1933, richiamato nel preambolo del decreto prefettizio di esproprio, ed in particolare l'art. 123, che fissa i criteri per la determinazione dell'indennità, ma non l'art. 5 bis della legge 359/1992. Rilevava che secondo lo strumento urbanistico vigente la zona interessata era edificabile. Condivideva l'operato del C.T.U. in ordine alle porzioni asservite, individuate in mq. 68 della p.lla 140 ed in mq.130 della p.lla 139, e riteneva congrua la valutazione effettuata col metodo sintetico in ordine alle aree asservite.
Quanto alla diminuzione di valore del fondo nella sua interezza, conseguente all'installazione dell'elettrodotto, condivideva i rilievi del C.T.U. in ordine alla difficoltà di utilizzo del suolo, ma non il preteso decadimento del suolo da edificatorio ad agricolo, rilevando che l'area sottostante all'elettrodotto era suscettibile di edificazione, sia pure "con limitazioni conseguenti alla necessità di adeguare il piano di campagna e, quindi, delle costruzioni alla distanza delle condutture". Riteneva, per tanto, pari al 40% la diminuzione di valore dell'area, rispetto al 60% indicato dal C.T.U. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL sulla base di tre motivi, illustrati con memoria.
Non si è costituito il SC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art.5 bis L.8/8/1992 n.359; dell'art.123 r.d. 11/12/1933 n.1775; dell'art.4 L.2/6/1974 n.247 - art.360 n. 3 c.p.c.".
Deduce l'ENEL che erroneamente la Corte di merito abbia ritenuto non applicabile l'art. 5 bis della legge n. 359/1992 e sostiene che, a seguito della introduzione dell'art. 4 l. 247/1974, che ha esteso l'applicazione delle norme del titolo II e di parte del titolo III della l. 865/1971 a tutte le opere pubbliche, l'art. 123 del r.d. n.1175 del 1933 vada integrato con le norme dettate in tema di indennità di espropriazione, sul presupposto che l'art. 1 della legge 2359/1865 prevede accanto alla espropriazione di beni immobili,
anche quella di diritti relativi ad immobili. Aggiunge che, applicandosi l'art.5 bis della legge 359/1992 a tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere dello Stato e di tutti gli enti pubblici o di diritto pubblico, e dovendo l'art. 123 citato necessariamente integrarsi con le norme in tema di indennità di espropriazione, l'art.5 bis della legge n.359/1992 debba applicarsi nella determinazione dell'indennità di servitù. sostiene, pertanto, il ricorrente che il "valore", cui fa riferimento l'art.123 del r.d. n.1175 del 1933 debba determinarsi ai sensi dell'art.5 bis della legge 359/1992. Il motivo è solo in parte fondato.
Deve ritenersi che l'art.5 bis è norma fondamentale in materia di indennità di espropriazione. Infatti, il criterio da essa previsto si applica (come recita il primo comma) a tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi dichiarati di pubblica utilità, come già è stato affermato da questa corte (cfr.: Cass. Sez. 1^, 15/4/1997 n. 3227) - la quale ha rilevato che il legislatore ha ribadito la generalità dei nuovi criteri, mostrando di volerne tenere conto anche per obbligazioni risarcitorie della pubblica amministrazione derivanti da occupazione appropriativa (art. 3, comma 65, L. 23 dicembre 1996, n.662) - ed è stato autorevolmente osservato nelle sentenze n. 80 del
19/3/1996, e n. 153 dell'8/5/1995 dalla Corte Costituzionale, che ha definito la norma in esame "norma fondamentale di riforma economico sociale", ed ha rilevato, escludendo il potere delle regioni di introdurre criteri diversi e più favorevoli per la determinazione dell'indennità di esproprio di aree edificabili, come il nuovo criterio di determinazione dell'indennizzo per la valutazione dell'edificabilità delle aree sia di generale applicazione ed esiga, anzi un'attuazione uniforme sull'intero territorio nazionale. La corte costituzionale ha, infatti, dichiarato illegittima, per contrasto con una sopravvenuta norma fondamentale di riforma economico-sociale, la disposizione contenuta in una legge regionale siciliana (art. 3 l.reg. 29 dicembre 1975 n. 88 e disposizioni da questo richiamate) che commisurava l'indennità di espropriazione al valore venale dei suoli espropriati (sent. N.153/1995), ed incostituzionale l'art. 8, 1^ comma, l. prov. Bolzano 15 aprile 1991 n. 10, nella parte in cui accoglieva un criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione, commisurato al valore venale, con abbattimento del venticinque per cento, difforme da quello "previsto dalla legislazione statale con una norma da considerarsi come fondamentale di riforma economico sociale. (sent. n. 80/1996)". Dal carattere di norma fondamentale in materia di esproprio si è dedotta (Cass. 3227/1997, cit.), l'applicabilità dell'art. 5 bis anche per la determinazione dell'indennità che l'art. 46 della legge 2359 del 1865 riconosce ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati da servitù, rilevando che la norma di cui all'art.46 fa parte di un sistema normativo volto ad assicurare un indennizzo, secondo certi criteri, ai privati destinatari dell'attività, legittima ma compressiva, della pubblica amministrazione, e non sarebbe coerente, una volta modificati i criteri con riferimento all'ipotesi di massima compressione del diritto, ritenere che dai nuovi parametri normativi resti esclusa la determinazione dell'indennità dovuta per la minore compressione del diritto che si risolva nel mero asservimento del fondo.
Tuttavia, non può ignorarsi che il r.d. n.1175 del 1933 è una legge speciale e che lo stesso articolo 46 della legge n.2359/1865 esclude l'applicabilità delle disposizioni in esso contenute, dettate in materia di indennità per i fondi gravati da servitù, alle servitù stabilite da leggi speciali. Deve, peraltro osservarsi che "il principio lex posterdor generalis non derogat priori speciali - che si giustifica per la migliore aderenza della norma speciale alle caratteristiche proprie della fattispecie oggetto della sua previsione - non può valere, e deve quindi cedere alla regola dell'applicazione della legge successiva, allorquando dalla lettera e dal contenuto di quest'ultima legge si evince la volontà di abrogare la legge speciale anteriore o allorquando la discordanza tra le due disposizioni sia tale da rendere inconcepibile la coesistenza fra la normativa speciale anteriore e quella generale successiva" (Cass., 20 04-1995, n. 4420). In applicazione del principio innanzi enunciato, proprio per l'affermato carattere di generalità dell'art. 5 bis L.359/1992, il contemperamento dell'art.123 con le disposizioni di cui all'art. 5 bis è possibile e doveroso nei limiti consentiti da una interpretazione estensiva delle disposizioni in materia di indennità di esproprio, (che consenta di comprendere nel suo ambito di applicazione anche le modalità di determinazione della indennità di asservimento), dettata, peraltro, dall'esigenza di non ledere il precetto costituzionale dell'art.3, di evitare, cioè, che dall'imposizione della servitù possa scaturire una indennità maggiore di quella che si sarebbe determinata per la espropriazione dello stesso bene secondo le disposizioni previste dall'art. 5 bis. (V. Cass. N. 3227/97, citata) . L'applicabilità della nuova norma alla costituzione su suolo edificatorio della servitù di elettrodotto, quale ius superveniens, è stata, peraltro, già, sia pure genericamente, affermata da questa Corte nella sentenza del 26/11/1996 n. 10404. Precisato quanto su esposto, deve osservarsi che l'art. 123 del r.d. n.1775/1933 prevede diversi criteri per la determinazione delle varie componenti della indennità, stabilendo che questa "deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per l'imposizione della servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto o in parte", che "per l'area su cui si proiettano i conduttori viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture" e che "per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o da costruzioni di qualsiasi genere, aumentate ove occorra da un'adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale". Dalla lettura della norma è facile rilevare che il valore, cui la stessa fa riferimento per la determinazione delle tre componenti della indennità complessiva, è quello "venale", richiamato anche dall'art. 5 bis della legge 359 del 1992 con il rinvio all'art.13, 3^ comma della legge n.2892/1885 e che costituisce uno dei due parametri sulla cui media va determinata l'indennità di espropriazione. Poiché l'art. 5 bis non detta criteri per la determinazione del valore venale, a parte la disposizione relativa alla edificabilità delle aree (comma 3), ma solo per la determinazione della indennità di esproprio, una interpretazione estensiva della norma, che non considera specificamente le imposizioni di servitù, non può portare alla sostituzione del parametro (valore dell'immobile gravato dalla servitù) previsto dall'art. 123 del r.d. n.1775/1933, sul quale vanno determinate le prime due componenti della indennità, con la indennità determinata ai sensi dell'art.5 bis sulla media del valore venale e del reddito dominicale, altrimenti verrebbe completamente stravolta la norma speciale, che già prevede una riduzione a un quarto del valore della fascia e solo la diminuzione del valore del fondo conseguente alla imposizione della servitù, per la determinazione di tali componenti della indennità. Si opererebbe, infatti, una duplice consecutiva riduzione del parametro "valore", una operata dall'art. 5 bis e l'altra dall'art. 123, innanzi citati, con un'arbitraria interpolazione che, peraltro, neanche con uno sforzo ermeneutico si potrebbe giustificare.
Una interpretazione estensiva della norma dell'art. 5 bis deve, invece, operarsi per quanto riguarda la determinazione della terza componente dell'indennità per l'imposizione di servitù, che considera il valore totale delle aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree e da costruzioni di qualsiasi genere. In tal caso, infatti, la disponibilità delle aree viene completamente sottratta al proprietario del fondo servente e si verifica, pertanto, una situazione analoga alla espropriazione dell'area, con il vantaggio, anzi, per il proprietario (rispetto all'espropriato) di poter rientrare gratuitamente nella disponibilità della stessa, ove cessi l'uso, ai sensi del 4^ comma dell'art.123. Il carattere generale del criterio di determinazione della indennità di esproprio dettato dall'art.5 bis della legge 359 del 1992 e l'esigenza di non ledere il precetto costituzionale dell'art.3, di cui si è detto innanzi, comporta che la terza componente della indennità di imposizione della servitù vada determinata secondo i criteri stabiliti dallo stesso art. 5 bis. Il primo motivo del ricorso è, in definitiva, fondato nei limiti innanzi esposti e va, pertanto, accolto per quanto di ragione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art.123 r.d. 11/12/1933 n.1775; dell'art.39 L.25/6/1865 n.2359; dell'art.5 bis L.8/8/1992 n.359; dell'art.2697 c.c. - art.360, n.5 c.p.c.". Deduce l'ENEL che la determinazione di
L.15.000 al mq. del valore venale dell'area asservita derivi da una valutazione effettuata col metodo sintetico-comparativo, che non si è basata su dati concreti di raffronto ed è come tale inutilizzabile.
La censura è infondata sia sotto il profilo della violazione di norme di diritto (art. 360, n.3 c.p.c.), sia sotto quello del difetto di motivazione (art. 360, n.5 c.p.c). Sotto il primo profilo, nessuna violazione di legge è dato riscontrare nella sentenza impugnata, perché la corte di appello ha correttamente determinato il valore venale del bene con l'ausilio del C.T.U, ai sensi dell'art.39 della legge 2359/1865, che fa riferimento al "giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita". Il valore del bene è, come si è detto innanzi, il parametro sul quale vanno determinate le prime due componenti dell'indennità prevista dall'art. 123 r.d. n. 1775 del 1933 ed uno dei due parametri sui quali viene determinata ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992 (con il richiamo dell'art. 13 della legge n.2892 del 1885)
l'indennità di espropriazione, quindi, la terza componente. Entrambe le norme non indicano come si debba procedere alla determinazione del valore venale, mentre lo indica l'art. 39 della legge 2359/1865, che è stato seguito dalla corte di merito.
Sotto il secondo profilo, deve rilevarsi che la corte di merito ha aderito alla valutazione del C.T.U., ed ha ampiamente ed esaurientemente indicato le ragioni del proprio convincimento, precisando che la valutazione del C.T.U. di L. 15.000 al mq. doveva ritenersi minima. Con ciò la corte ha adempiuto all'obbligo della motivazione, posto che il ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non indica, nel ricorso, nemmeno se e quali contestazioni abbia fatto in sede di merito alla consulenza tecnica, che la corte non abbia preso in esame, e se i rilievi, che oggi fa, siano stati già mossi in quella sede. È principio ripetutamente affermato che "il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalla quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo all'uopo sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio". (Cass. Sez. 2^, 24/02/1995 n. 2114; cfr. anche: Cass., 11- 12-1986, n. 7379; Cass. 16/8/1989 n. 3711). Il secondo motivo va, pertanto, rigettato.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art.123 r.d. 11/11/1933 n.1775, dell'art. 2697 c.c. - art.360, n.3 c.p.c, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - art.360, n.5 c.p.c.". Lamenta l'ENEL che la Corte, con motivazione illogica e contraddittoria abbia ritenuto che l'installazione della servitù diminuisca del 40% il valore del fondo, pur mancando prove in ordine ad effettive limitazioni di utilizzazione del fondo a fini edificatori per la presenza della linea elettrica.
La censura è fondata. Invero, la corte territoriale pur disattendendo i rilievi del C.T.U. in ordine alle difficoltà di utilizzazione dell'area residua a fini edificatori e, conseguentemente, la pretesa diminuzione di valore ragguagliata al 60%, sul presupposto del decadimento dell'area da edificabile ad agricola, e pur riconoscendo che anche l'area sottostante le condutture è suscettibile di edificazione fino ai limiti di altezza massima (m.11 dalla linea di gronda) previsti dallo strumento urbanistico vigente, ha determinato nel 40% la diminuzione di valore dell'area residua, sul presupposto di una difficoltà di utilizzazione del bene "in relazione alla necessità e difficoltà di spianamento (adeguamento del piano di campagna), nonché all'esistenza del vincolo". Manifesta è la contraddizione tra la ritenuta piena edificabilità dell'area residua e la prospettata necessità di un adeguamento del piano di campagna, che mal si concilia con la piena edificabilità dell'area sottostante le condutture. Se l'altezza massima degli edifici prevista dallo strumento urbanistico è di m.11, l'altezza dell'elettrodotto è di m.45 e la distanza delle costruzioni dai conduttori è prevista in m.28 dal dcpm 23 aprile 1992, come afferma la stessa corte, non si spiega l'esigenza di adeguare il piano di campagna per rispettare la distanza delle costruzioni dall'elettrodotto. Peraltro, del tutto apparente è la motivazione nel punto in cui si riferisce genericamente alla esistenza del vincolo , senza indicare le pretese difficoltà di utilizzo del bene conseguenti allo stesso vincolo. Il motivo va, quindi, accolto.
In definitiva, la sentenza va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, che dovrà provvedere a determinare l'indennità, applicando limitatamente alla superficie gravata da opere stabili i criteri dettati dall'art. 5 bis della legge n.359/1992 e valutando l'effettiva diminuzione di valore dell'area conseguente alla costituita servitù di elettrodotto, ferma restando la valutazione di L.15.000 al mq. del terreno quale base per la determinazione del valore venale .
Allo stesso giudice di rinvio può essere demandato il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo, accoglie il terzo e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro:
Così deciso in Roma, il 16 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1999