Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/1999, n. 3996
CASS
Sentenza 22 aprile 1999

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La liquidazione dell'indennità di asservimento di un area ad opera dell'ENEL va compiuta avendo riguardo non soltanto ai criteri di cui all'art. 5 bis legge 359/92, ma anche a quelli di cui al R.D. 1175/33, che costituisce, rispetto alla prima norma, "lex specialis" nella materia "de qua". In particolare, avuto riguardo alle tre diverse componenti dell'indennità di asservimento (valutazione della diminuzione del valore subito dal bene a seguito dell'imposizione della servitù; corresponsione di un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture; corresponsione del valore totale per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree), soltanto con riferimento all'ultima di esse deve ritenersi applicabile il citato art. 5 bis, dovendosi, per le altre, operare, viceversa, esclusivo riferimento ai criteri di cui alla normativa speciale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/1999, n. 3996
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3996
    Data del deposito : 22 aprile 1999

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