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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
N.R.G. 15690 /2024
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337-bis c.c. e 737 c.p.c. iscritto al numero di ruolo V.G. 15690 / 2024 tra
, con il patrocinio dell'avv. BERTINO SIMONE Parte_1
presso cui ha eletto domicilio
ricorrente
contro
Controparte_1
Convenuta contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale d'udienza del 16.01.2025
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti sono nati i minori: nato il [...] e nato Persona_1 Persona_2
il 15.02.2019.
pagina 1 di 5 Con ricorso del 10.09.2024 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale preliminarmente di provvedere ex art. 473 bis 15 cpc. Chiedeva poi nel merito di pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, l'affidamento esclusivo rafforzato a sé dei figli, regime di visite con il genitore non collocatario previo coinvolgimento dei servizi sociali e un contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo.
Il ricorrente dava altresì atto che in data 20.02.2024 si chiudeva il procedimento avanti al TM di Torino
con il quale si confermava la collocazione dei minori con il padre presso la nonna materna e veniva disposta la presa in carico sociale, educativa e psicologica dei minori da parte del servizio sociale e del servizio di NP/Psicologia.
All'udienza del 16.01.2025 veniva sentita parte ricorrente. All'esito venivano precisate le conclusioni,
con rinuncia alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre. Il Giudice
dichiarava la contumacia della convenuta e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento della domanda
Il Tribunale ritiene che la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.
Seppur rinunciata, deve evidenziarsi come la domanda di decadenza debba comunque essere rigettata in quanto, allo stato, infondata. L'assenza della madre dalla vita dei figli appare legata più a problemi giudiziari della stessa che non ad un disinteresse per i minori. La convenuta, infatti, nel mese di dicembre 2023 veniva arrestata e reclusa presso la Casa Circondariale “ e ”, come Per_3 Per_4
riferito dai servizi sociali e di NP (confronta in particolare relazione 10.1.2025). A gennaio 2024
otteneva gli arresti domiciliari da eseguirsi presso l'abitazione del sig. in cui vivevano (e Pt_1
abitano tutt'ora) il ricorrente, la nonna paterna e i minori, ma dopo circa due settimane lasciava l'alloggio e si rendeva irreperibile. Il ricorrente ha riferito che la convenuta si troverebbe in Francia e di averla sentita telefonicamente un paio di volte. Il servizio di NP ha altresì riferito che nel corso della presa in carico la madre dei minori presentava fragilità legate alla sua storia di vita ed alla situazione penale in cui si trovava. La stessa dichiarava che i minori stavano bene col padre e con la nonna paterna i quali fornivano loro tutto ciò di cui avevano bisogno e non chiedeva di riaverli con sé, preferendo lasciarli alle cure della nonna e del padre.
pagina 2 di 5 Alla luce di ciò, ritiene il collegio che la domanda di decadenza non risulti allo stato fondata.
La domanda di affidamento esclusivo rafforzato dei minori al padre appare, invece, fondata.
A fronte dell'assenza della madre, il sig. appare invece presente ed attento nella Parte_1
vita dei figli. Vi sono alcune fragilità rispetto alla comprensione dei bisogni emotivi dei minori, in particolare per quanto riguarda la sofferenza per l'assenza della figura materna, sulla quale il ricorrente sta lavorando con il servizio sociale.
La presenza della nonna paterna, con cui il ricorrente ed i minori convivono, è un punto di riferimento per l'intero nucleo familiare.
Per quanto riguarda i minori, i progetti avviati dal TM restituiscono risultati positivi: si esprime Per_2
correttamente e rispetta le regole;
, il fratello maggiore, appare più introverso, ma è Per_5
migliorato nei compiti e nelle responsabilità. In , tuttavia, si avverte maggiore disagio per Per_5
l'assenza della madre che impatta sull'umore del minore.
Ciò posto, per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui il sig.
[...]
andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole Parte_1
con un genitore assente e che non ha un reale rapporto con i figli, in aderenza all'art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito l'affidamento dei minori al padre e che le decisioni di maggior interesse per i figli siano adottate da quest'ultimo, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Per le stesse ragioni si confermano tutti gli interventi in atto posti in essere dai servizi che hanno in carico il nucleo.
Stante la prolungata assenza della madre, dev'essere disposto che le visite con i minori, qualora la convenuta si mostri interessata, avvengano previo coinvolgimento dei servizi sociali, che stabiliranno tempi e modalità delle stesse, nell'esclusivo interesse dei minori.
Venendo alle statuizioni economiche, il sig. ha ottenuto ad ottobre 2024 il Parte_1
permesso di soggiorno e la residenza al fine di poter trovare un'attività lavorativa regolare sul suolo italiano. Allo stato svolge l'attività di montatore di cucine in nero con stipendio mensile di euro 1500
circa ed è gravato dal canone di affitto per 500 euro mensili. La nonna paterna lavora come badante. Di
contro, nulla si conosce sulla condizione economica attuale della convenuta, né dove si trovi con pagina 3 di 5 certezza (probabilmente in Francia). Per queste ragioni, considerata la natura insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il collegio ritiene di porre a carico della convenuta un contributo in favore dei figli di euro 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico della convenuta, essendo il comportamento di quest'ultima ad aver indotto il ricorrente ad adire il Tribunale al fine di meglio tutelare i minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli articoli 38 disp. att. c.c, 316 e 337 bis e seguenti c.c. e 737 e seguenti c.p.c.,
RIGETTA la domanda di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli;
AFFIDA i figli e in via esclusiva al padre sig. Persona_1 Persona_2 Parte_1
demandando al medesimo altresì le decisioni di maggior importanza (educazione,
[...]
istruzione e salute) per i minori e disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
DISPONE che la madre possa incontrarli secondo accordi tra i coniugi, con gradualità in caso di ripresa dei rapporti e previo coinvolgimento dei Servizi sociali che hanno in carico il nucleo per una consulenza su modalità e tempi più adeguati al benessere della prole;
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li hanno con sé. Inoltre la sig.ra corrisponderà all'altro coniuge, per il Controparte_1
mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 150,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N.,
scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno,
richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A.
Torino;
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale e dei minori da parte del servizio di psicologia dell'età evolutiva, per la prosecuzione degli interventi di supporto e di monitoraggio già in atto sino a quando stimato necessario;
pagina 4 di 5 CONDANNA a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui €
850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50
per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7.03.2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
Settima Sezione Civile
N.R.G. 15690 /2024
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337-bis c.c. e 737 c.p.c. iscritto al numero di ruolo V.G. 15690 / 2024 tra
, con il patrocinio dell'avv. BERTINO SIMONE Parte_1
presso cui ha eletto domicilio
ricorrente
contro
Controparte_1
Convenuta contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale d'udienza del 16.01.2025
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti sono nati i minori: nato il [...] e nato Persona_1 Persona_2
il 15.02.2019.
pagina 1 di 5 Con ricorso del 10.09.2024 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale preliminarmente di provvedere ex art. 473 bis 15 cpc. Chiedeva poi nel merito di pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, l'affidamento esclusivo rafforzato a sé dei figli, regime di visite con il genitore non collocatario previo coinvolgimento dei servizi sociali e un contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo.
Il ricorrente dava altresì atto che in data 20.02.2024 si chiudeva il procedimento avanti al TM di Torino
con il quale si confermava la collocazione dei minori con il padre presso la nonna materna e veniva disposta la presa in carico sociale, educativa e psicologica dei minori da parte del servizio sociale e del servizio di NP/Psicologia.
All'udienza del 16.01.2025 veniva sentita parte ricorrente. All'esito venivano precisate le conclusioni,
con rinuncia alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre. Il Giudice
dichiarava la contumacia della convenuta e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento della domanda
Il Tribunale ritiene che la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.
Seppur rinunciata, deve evidenziarsi come la domanda di decadenza debba comunque essere rigettata in quanto, allo stato, infondata. L'assenza della madre dalla vita dei figli appare legata più a problemi giudiziari della stessa che non ad un disinteresse per i minori. La convenuta, infatti, nel mese di dicembre 2023 veniva arrestata e reclusa presso la Casa Circondariale “ e ”, come Per_3 Per_4
riferito dai servizi sociali e di NP (confronta in particolare relazione 10.1.2025). A gennaio 2024
otteneva gli arresti domiciliari da eseguirsi presso l'abitazione del sig. in cui vivevano (e Pt_1
abitano tutt'ora) il ricorrente, la nonna paterna e i minori, ma dopo circa due settimane lasciava l'alloggio e si rendeva irreperibile. Il ricorrente ha riferito che la convenuta si troverebbe in Francia e di averla sentita telefonicamente un paio di volte. Il servizio di NP ha altresì riferito che nel corso della presa in carico la madre dei minori presentava fragilità legate alla sua storia di vita ed alla situazione penale in cui si trovava. La stessa dichiarava che i minori stavano bene col padre e con la nonna paterna i quali fornivano loro tutto ciò di cui avevano bisogno e non chiedeva di riaverli con sé, preferendo lasciarli alle cure della nonna e del padre.
pagina 2 di 5 Alla luce di ciò, ritiene il collegio che la domanda di decadenza non risulti allo stato fondata.
La domanda di affidamento esclusivo rafforzato dei minori al padre appare, invece, fondata.
A fronte dell'assenza della madre, il sig. appare invece presente ed attento nella Parte_1
vita dei figli. Vi sono alcune fragilità rispetto alla comprensione dei bisogni emotivi dei minori, in particolare per quanto riguarda la sofferenza per l'assenza della figura materna, sulla quale il ricorrente sta lavorando con il servizio sociale.
La presenza della nonna paterna, con cui il ricorrente ed i minori convivono, è un punto di riferimento per l'intero nucleo familiare.
Per quanto riguarda i minori, i progetti avviati dal TM restituiscono risultati positivi: si esprime Per_2
correttamente e rispetta le regole;
, il fratello maggiore, appare più introverso, ma è Per_5
migliorato nei compiti e nelle responsabilità. In , tuttavia, si avverte maggiore disagio per Per_5
l'assenza della madre che impatta sull'umore del minore.
Ciò posto, per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui il sig.
[...]
andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole Parte_1
con un genitore assente e che non ha un reale rapporto con i figli, in aderenza all'art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito l'affidamento dei minori al padre e che le decisioni di maggior interesse per i figli siano adottate da quest'ultimo, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Per le stesse ragioni si confermano tutti gli interventi in atto posti in essere dai servizi che hanno in carico il nucleo.
Stante la prolungata assenza della madre, dev'essere disposto che le visite con i minori, qualora la convenuta si mostri interessata, avvengano previo coinvolgimento dei servizi sociali, che stabiliranno tempi e modalità delle stesse, nell'esclusivo interesse dei minori.
Venendo alle statuizioni economiche, il sig. ha ottenuto ad ottobre 2024 il Parte_1
permesso di soggiorno e la residenza al fine di poter trovare un'attività lavorativa regolare sul suolo italiano. Allo stato svolge l'attività di montatore di cucine in nero con stipendio mensile di euro 1500
circa ed è gravato dal canone di affitto per 500 euro mensili. La nonna paterna lavora come badante. Di
contro, nulla si conosce sulla condizione economica attuale della convenuta, né dove si trovi con pagina 3 di 5 certezza (probabilmente in Francia). Per queste ragioni, considerata la natura insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il collegio ritiene di porre a carico della convenuta un contributo in favore dei figli di euro 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico della convenuta, essendo il comportamento di quest'ultima ad aver indotto il ricorrente ad adire il Tribunale al fine di meglio tutelare i minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli articoli 38 disp. att. c.c, 316 e 337 bis e seguenti c.c. e 737 e seguenti c.p.c.,
RIGETTA la domanda di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli;
AFFIDA i figli e in via esclusiva al padre sig. Persona_1 Persona_2 Parte_1
demandando al medesimo altresì le decisioni di maggior importanza (educazione,
[...]
istruzione e salute) per i minori e disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
DISPONE che la madre possa incontrarli secondo accordi tra i coniugi, con gradualità in caso di ripresa dei rapporti e previo coinvolgimento dei Servizi sociali che hanno in carico il nucleo per una consulenza su modalità e tempi più adeguati al benessere della prole;
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li hanno con sé. Inoltre la sig.ra corrisponderà all'altro coniuge, per il Controparte_1
mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 150,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N.,
scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno,
richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A.
Torino;
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale e dei minori da parte del servizio di psicologia dell'età evolutiva, per la prosecuzione degli interventi di supporto e di monitoraggio già in atto sino a quando stimato necessario;
pagina 4 di 5 CONDANNA a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui €
850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50
per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7.03.2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
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