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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15325 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 25786 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 13.5.2025
e vertente
T R A
AVV. (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 27, presso il proprio studio legale e il quale sta in giudizio in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., giusta dichiarazione allegata all'atto di citazione
Appellante
E
(P.IVA: ), nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alberico II n. 33, presso lo studio legale dell'Avv. Andrea Manzi, che la rappresenta e difende insieme agli Avv.ti
RO RT e EF RT BA, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, previa integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 27078/2021 nel giudizio R.G. 12639/2021, pubblicata in data 16 dicembre 2021, disattesa ogni contraria deduzione ed istanza, per tutti i motivi esposti negli atti di causa: - accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e
1 comunque l'inadempimento contrattuale di in merito all'acquisto Controparte_1 dell'auto di cui in narrativa e alle relative trattative;
- per l'effetto, condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire all'attore anche a titolo di
[...] riduzione del prezzo e di danno non patrimoniale l'importo di Euro 5.000,00 o quello diverso ritenuto equo e di giustizia da codesto Ill.mo Tribunale comunque nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace, oltre a restituire Euro 838,20 versati in adempimento della sentenza di primo grado oltre interessi legali dal dì del versamento sino all'effettivo rimborso. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado oltre accessori di legge.”;
• La difesa dell'appellata: “Rigettarsi l'impugnazione proposta dall'avv. alla Parte_1 sentenza n. 27078/2021 del Giudice di Pace di Roma in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Si chiede la concessione dei termini massimi di legge per il deposito di conclusionali e repliche.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
esponendo: Controparte_1
- che proponeva appello contro la chiedendo la riforma della Controparte_1 sentenza n. 27078/2021 del Giudice di Pace di Roma;
- che la decisione di acquistare una nuova autovettura traeva origine da un grave sinistro, in cui il figlio quattordicenne rimaneva gravemente ferito mentre caricava una borsa nel bagagliaio di una BMW 218 Active Tourer;
- che l'auto, guidata dalla moglie, si muoveva improvvisamente in retromarcia con il portellone aperto, provocando fratture multiple e un ricovero in terapia intensiva al figlio;
- che l'incidente era stato ricondotto all'assenza di un sistema di sicurezza che impedisse la marcia con una portiera aperta;
Contro
- che nel gennaio 2020, recatosi presso la concessionaria , manifestava interesse per una Mini Countryman, chiedendo espressamente al venditore che il veicolo fosse dotato di un dispositivo di blocco della marcia in caso di apertura di una portiera o del portellone posteriore, nonché di sensori di parcheggio anteriori e posteriori e di un navigatore satellitare;
- che il venditore proponeva un modello Mini, assicurando che il blocco della marcia e i sensori di parcheggio fossero di serie, mentre il navigatore era optional;
- che il 27 gennaio 2020, sottoscriveva la proposta di vendita per una Mini 1.5 Cooper Hype
Countryman al prezzo di euro 40.099,97, con consegna il 12 febbraio 2020;
2 - che dopo il ritiro, rilevava la mancanza del dispositivo di blocco dell'auto in caso di portiera o portellone aperto e dei sensori anteriori per il parcheggio;
- che sosteneva di essersi potuto accorgere della mancanza dei dispositivi solo al momento del ritiro, non potendo quindi esercitare il recesso entro due giorni dalla sottoscrizione del contratto;
- che la successiva negoziazione assistita si concludevano senza esito;
- che il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda e lo condannava al pagamento delle spese legali;
- che, pertanto, proponeva appello deducendo l'omessa pronuncia sulla domanda di responsabilità precontrattuale e violazione dell'onere della prova del venditore;
- che la motivazione era apparente e illogica e si basava su un'erronea valutazione delle prove, in particolare sul fatto che avesse richiesto il dispositivo di sicurezza solo per il lato guida, in palese illogicità con la dinamica del precedente sinistro;
- che il venditore aveva garantito i dispositivi come di serie e che la presenza di termini generici in lingua inglese violava l'art. 9 del Codice del Consumo, impedendo di comprendere pienamente l'oggetto contrattuale;
- che chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e l'inadempimento contrattuale di e di condannare la società al risarcimento di euro 5.000,00, Controparte_1
a titolo di riduzione del prezzo e di danno non patrimoniale.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1 esponeva:
- che l'Avv. pur avendo richiesto determinate caratteristiche, aveva manifestato Pt_1
l'esigenza di acquistare un veicolo “pronta consegna” per beneficiare di una maggiore scontistica rispetto ad un modello da ordinare;
- che l'Avv. sottoscriveva la proposta d'acquisto relativa a una vettura pronta Pt_1 consegna che presentava solo alcune delle caratteristiche richieste, ottenendo uno sconto pari al
22% del prezzo;
- che evidenziava che i suoi contratti prevedevano la facoltà di recesso entro due giorni dalla sottoscrizione;
- che il teste Sig. venditore, confermava che l'Avv. aveva richiesto Testimone_1 Pt_1 una vettura pronta consegna (blu, cambio automatico, cerchi in lega), e che il blocco della marcia
3 doveva riguardare solo lo sportello lato guida mentre non era stato richiesto per il portellone posteriore, opzione peraltro non prevista per la Mini;
- che, inoltre, i sensori presenti erano solo quelli posteriori;
- che il stampava il preventivo ed il sottoscriveva la proposta d'acquisto del Tes_1 Pt_1
27 gennaio 2020, nel quale risultavano indicati tutti gli optional presenti, senza sollevare contestazioni;
- che il Giudice di Pace rigettava la domanda ritenendo non provato che il blocco in caso di apertura dello sportello posteriore fosse un requisito essenziale per l'acquisto;
- che, inoltre, sottolineava che l'optional mancante non era riportato sul contratto d'acquisto sottoscritto e che la mail del 21 febbraio 2020, pur lamentando la mancanza dei distanziometri anteriori, non conteneva alcuna volontà di recesso;
- che, infine, rilevava che la moglie dell'Avv. sentita come teste, aveva confermato Pt_1 la presenza degli optional richiesti, ma aveva fatto riferimento, per errore, al documento relativo alla vettura data in permuta e non a quella acquistata;
- che contestava i motivi di appello e chiedeva la conferma della sentenza impugnata;
- che ribadiva che l'accettazione della proposta di vendita non era stata contestata dall'Avv.
e riportava tutti gli optional effettivamente presenti sul veicolo "pronta consegna"; Pt_1
- che l'Avv. aveva usufruito di uno sconto di euro 8.976,62 (22% sul prezzo originale Pt_1 di euro 41.176,63), pagando il veicolo euro 32.200,00;
- che il Giudice di Pace aveva considerato anche le trattative precontrattuali;
- che la presunta incomprensibilità del contratto redatto in inglese era infondata e smentita anche dalla moglie dell'Avv. Pt_1
- che l'ulteriore richiesta di riduzione del prezzo era priva di fondamento, poiché gli optional mancanti non erano stati pagati;
- che l'asserito danno non patrimoniale rientrava nel danno bagatellare e non meritava risarcimento;
- che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “In via principale: rigettarsi la presente impugnazione in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni ampiamente dedotte in narrativa, confermandosi la sentenza nr. 27078/2021 del Giudice di Pace di Roma, in data 08.12.2021. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
4 La causa, dopo l'acquisizione del fascicolo di primo grado, era trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 13.5.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
L'appello interposto dall'avv. è infondato e deve essere respinto per le seguenti Parte_1 ragioni.
I motivi di gravame fatti valere dall'appellante sono i seguenti: 1) omessa pronuncia sulla domanda di responsabilità precontrattuale e violazione del principio dell'onere della prova del venditore (violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 48 – 49 del codice del consumo); 2) motivazione apparente ed illogica, erronea valutazione delle prove e violazione del principio dispositivo (violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2729 c.c. e degli artt. 48-49 cod. consumo);
3) errata interpretazione delle prove, violazione dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 9 e 34 del cod. cons, nonché della previsione sul recesso;
4) omessa pronuncia sul risarcimento del danno spettante all'attore.
Tali motivi sono infondati. Ed invero, ex actis, risulta che la proposta di vendita (doc. 1 fascicolo di primo grado ), sottoscritta dall'appellante il 27.01.2020, contiene Controparte_1 puntualmente l'elenco delle caratteristiche e degli optional propri dell'autovettura poi acquistata dal Pt_1
Tra l'elenco analitico dei requisiti propri dell'autovettura non è indicata, né richiamata quale optional acquistabile separatamente, la caratteristica della cui mancanza si duole l'appellante
(ossia quella inerente alla impossibilità per l'autovettura di muoversi allorché sia aperto uno sportello posteriore, compreso quello del portabagagli).
Sul punto, salvo prova del dolo o dell'errore riconoscibile in capo alla controparte, devesi ritenere che l'indicazione delle caratteristiche del veicolo puntualmente presente in contratto e accettata dall'acquirente non può legittimare quest'ultimo a pretendere qualità ulteriori e non pattuite, ancorché su di esse si sia discusso durante le trattative precontrattuali, le quali si intendono superate dall'accordo scritto, accettato dall'acquirente.
E la predetta conclusione non muta nemmeno ai sensi dell'art. 129 Cod. Cons., atteso che tale disposizione prevede la necessità che il bene compravenduto sia corrispondente alla descrizione fatta dal venditore e che possegga le qualità convenute, tra le quali, nel caso di specie, non risulta esserci quella invocata dall'appellante, nemmeno quale condizione essenziale per la valida efficacia del contratto sottoscritto.
5 Né risulta provato che il venditore abbia promesso verbalmente la caratteristica dell'autoveicolo (ossia il blocco del veicolo in caso di apertura degli sportelli posteriori) o che lo stesso venditore abbia fornito al consumatore informazioni ingannevoli o fuorvianti sul punto, con ciò venendo meno anche la prova del fatto asseritamente illecito da addebitare al venditore a titolo di responsabilità precontrattuale, ex artt. 1337 e 1375 c.c..
Peraltro, prima della sottoscrizione contrattuale, all'appellante è stato consegnato un preventivo, nel quale erano state puntualmente indicate le caratteristiche del veicolo, con conseguente onere incombente in capo al futuro acquirente di verificare la completezza delle informazioni quali confacenti alle proprie necessità.
Sicché, deve dedursi il rispetto da parte del venditore della normativa consumeristica di cui all'art. 48 Cod. Cons., dal momento in cui l'appellata, prima della sottoscrizione del contratto di compravendita, ha fornito al informazioni, in modo comprensibile, delle caratteristiche Pt_1 principali dei beni o servizi;
dell'identità del professionista venditore;
del prezzo totale dei beni, comprensivo delle imposte, voce per voce;
della modalità di pagamento, consegna ed esecuzione;
della garanzia convenzionale afferente ai beni e del diritto di recesso.
Con riguardo a tale ultimo punto, la proposta di vendita sottoscritta prevedeva, inoltre, un termine di due giorni entro cui poter esercitare il diritto di recesso, termine entro il quale senz'altro il compratore avrebbe dovuto verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti per come intesi e richiesti.
Ciò nonostante, con comunicazioni a mezzo mail del 12.02 e del 13.02.2020 (docc. 2 e 4 fascicolo primo grado Pennisi) l'odierno appellante ha lamentato la mancanza dei distanziometrici anteriori per il parcheggio (comunque non previsti nell'elenco degli optional di categoria, né in quelli aggiuntivi concordati tra le parti), purtuttavia senza avanzare alcuna richiesta in ordine alle caratteristiche mancanti e per cui è causa, o in ordine al recesso dal contratto o, ancora, in merito ad una sua risoluzione per inadempimento imputabile alla parte venditrice.
In definitiva, alla luce delle considerazioni suesposte, dalla documentazione versata in atti e dall'escussione testimoniale resa in primo grado con il teste la cui attendibilità Testimone_1 non è stata scalfita dalla difesa di parte appellante con la sua produzione documentale, l'appello risulta essere infondato.
Al riguardo, si osserva che nemmeno la dichiarazione resa dalla moglie del sentita Pt_1 sempre quale teste, è idonea a contrastare le evidenze documentali confermate dall'esame del
6 teste escusso, apparendo scarsamente verosimile la circostanza dalla medesima confermata sul cap. 3) della memoria istruttoria di parte attrice (“Vero che il venditore garantiva Testimone_1 che il veicolo proposto fosse munito degli accessori richiesti, in particolare riferendo il medesimo che il sistema di sicurezza previsto e i sensori per il parcheggio erano di serie, mentre il navigatore era un optional”), trattandosi di dispositivi (sistema di sicurezza per i sedili posteriori e sensori anteriori di parcheggio) notoriamente installabili quali optional a parte e non disponibili di serie.
L'appellante, al fine di superare le affermazioni rese dal teste ha versato in atti il Tes_1 verbale del sinistro che ha interessato il figlio, nonché il foglio di dimissioni ospedaliere di quest'ultimo (doc.ti 6 e 7 fascicolo primo grado del . Tale documentazione, tuttavia, nulla Pt_1 prova in ordine alla fondatezza delle doglianze di parte appellante, risultando tali documenti inconferenti circa l'ipotetico accordo verbale intercorso tra le parti sulla necessità che il veicolo avesse la caratteristica richiesta, al più vertendo in tema di motivi che hanno spinto il Pt_1 all'acquisto di una nuova autovettura, motivi irrilevanti nel caso di specie, in quanto non dedotti in alcuna condizione essenziale, né presuntivamente conosciuti e conoscibili dalla parte venditrice.
Attesa la infondatezza dell'appello formulato, la sentenza di primo grado, n. 27078/2021, resa dal Giudice di Pace di Roma in data 08.12.2021, deve essere integralmente confermata, con conseguente rigetto, altresì, della domanda formulata dall'appellante avente ad oggetto la ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022.
In considerazione dell'esito del procedimento, è necessario altresì dare atto che l'appellante
è tenuto anche al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott. Paolo Goggi, definitivamente decidendo nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'appello formulato da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1 sentenza di primo grado, n. 27078/2021, resa dal Giudice di Pace di Roma in data 08.12.2021;
7 2) Rigetta la domanda restitutoria formulata dall'appellante;
3) Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.300,00, per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge;
4) Dà atto che l'appellante è tenuto anche al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre
2012, n. 228.
Così deciso in Roma, il 3.11.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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