Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/1987, n. 8952
CASS
Sentenza 7 aprile 1987

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L'art. 2 n. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34 stabilisce che le commutazioni e le diminuzioni di pena a favore di chi si dissocia dal terrorismo sono applicate dal giudice del dibattimento e che la Corte di Cassazione provvede ai sensi del terzo comma dell'art. 538 cod. proc. pen.; l'art. 4 n. 3 dispone, inoltre, che il giudice competente a pronunciarsi in ordine alla sussistenza della dissociazione acquisisce tutti gli elementi necessari per la decisione di ogni singolo procedimento sottoposto al suo esame. La Corte di Cassazione, pertanto, deve decidere nel merito senza pronunciare annullamento quando "non sia necessario assumere nuove prove diverse dall'esibizione di documenti" (ultima parte del terzo comma dell'art. 538); nel caso, invece, che ritenga necessario acquisire altri elementi, secondo la previsione dell'art. 4 n. 3 della citata legge n. 34, non ritenendo sufficienti per la decisione gli elementi di cui dispone, deve annullare con rinvio per la eventuale applicazione del beneficio e la conseguente rideterminazione della pena.*

Le ipotesi delittuose di cui all'art. 270 cod. pen., per quanto create in un momento storico diverso dall'attuale al fine di tutelare lo stato autoritario nei suoi rapporti con le associazioni politiche e non politiche preesistenti alla sua nascita, si inseriscono, per la forza espansiva contenuta nella norma, nel tessuto democratico e pluralistico del nuovo assetto costituzionale.*

Sussiste il reato di banda armata anche quando taluni dei suoi componenti agiscano a livello palese, utilizzando le stesse strutture dell'assetto democratico e pluralistico dello stato, e altri, invece, a livello occulto, nella fase operativa delle concrete operazioni delinquenziali; sussiste il reato anche quando vi siano scambi fra i due livelli, fra i vari ruoli dei componenti, fra le azioni di vertice e quelle di base o quando si utilizzino sigle diversificate per annunciare o esaltare il singolo delitto e le finalità della banda; sussiste anche in presenza di disarmonie, disaccordi e contrasti fra i suoi componenti, conseguenti al delinearsi dei nuovi elementi della pariteticità, della collegialità e della interdipendenza fra base e vertice, che tendono a caratterizzare le associazioni di tipo ideologico, fra le quali, la banda armata, che viene formata proprio per commettere uno o più delitti contro la personalità internazionale o interna dello stato.*

La "banda armata" non si caratterizza necessariamente nella struttura quale organizzazione di tipo militare con capi e Gerarchie di vertice e con gregari armati e disciplinati, ma anche per il vincolo di semplice collegamento che si stabilisce fra i suoi componenti, idoneo a realizzare il fine specifico che, in presenza dei connotati propri del reato associativo, quali la permanenza e l'autonomia del vincolo dalle concrete operazioni delittuose, e assieme alla disponibilità, ma non necessariamente al possesso, delle armi, qualifica il reato di cui all'art. 306 del codice penale.*

Il reato di cui all'art. 306 cod. pen. ha natura strumentale rispetto ai delitti indicati nell'art. 302 stesso codice, dato che la "banda armata" "si Forma" proprio "per commetterli". L'esistenza del fine specifico e la formazione della banda armata connotano tale reato, che viene a giuridica esistenza anche se il fine non viene raggiunto, ma che non perde la sua autonomia quando la banda commetta i delitti inseriti nel suo programma. Il raggiungimento del fine porta quale conseguenza che reato-mezzo, cioè, quello di cui all'art. 306, e reati-fine, cioè quelli di cui all'art. 302, concorrano tra di loro e, poiché tra i delitti non colposi indicati nell'art. 302 ci sono anche quelli di cui agli artt. 270 e 270 bis cod. pen., è configurabile il concorso fra essi e il reato di "banda armata" essendo solo da definire se tale concorso di reati sia un concorso materiale o un concorso formale. Quando vi sia coincidenza in senso naturalistico, di tali reati fra di loro strumentalmente collegati, così che il fine specifico che qualifica il reato di banda armata rimane esterno all'Azione solo in senso normativo, sussiste concorso formale, ai sensi dell'art. 81, primo comma, cod. pen., fra detti reati. (nella specie è stato ritenuto che i vari gruppi armati, sorti in Italia tra la fine del 1978 e gli inizi del 1979 con il fine di creare una vera e propria associazione sovversiva, avevano dato corpo e consistenza a quest'ultima e, quindi, capacità operativa, nello stesso momento in cui si caratterizzavano come banda armata).*

Le "altre circostanze aggravanti" indicate nel secondo comma dell'art. 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980 n. 15, (che configura, al primo comma, una circostanza aggravante per i reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), concorrenti con quella di cui al primo comma e che seguono quest'ultima nell'applicazione dell'aumento di pena, sono circostanze comuni e non speciali, e tali sono rimaste anche dopo che l'aggravante di cui al primo comma è passata dalla categoria delle circostanze comuni in quella delle circostanze "ad effetto speciale" a seguito della modifica del terzo comma dello art. 63 del codice penale, operata dall'art. 5 del 31 luglio 1984. Dalla coordinazione dell'art. 1 del citato decreto legge con l'art. 63 cod. pen., nel testo attualmente vigente, il meccanismo di applicazione dell'aggravante "per finalità di terrorismo e di eversione dello ordinamento costituzionale" appare il seguente: l'aumento per detta circostanza si applica con precedenza rispetto a quello previsto per le altre circostanze aggravanti comuni sulla pena per il reato semplice o già circostanziato per effetto delle aggravanti "speciali"; le circostanze attenuanti, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti "speciali", ma conservano la residua capacità, sia di potere essere comparate, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., con le concorrenti circostanze aggravanti comuni, sia di operare nella diminuzione della pena applicabile per effetto delle altre aggravanti, diverse da quelle comuni o sottratte, come tali, dalla possibilità della comparazione.*

Le ipotesi delittuose, sia dell'art. 270 quanto dell'art. 270 bis, cod. pen., si inquadrano nella categoria dei reati di pericolo presunto. Per la loro configurabilità è sufficiente la Costituzione di una associazione che aggiunga agli schemi normativi suoi propri quelli contenuti in detti articoli, che si sostanziano unitariamente, a parte le specificazioni, in comportamenti finalizzati a sovvertire violentemente l'ordinamento dello stato nelle sue varie articolazioni e a travolgere, in definitiva, il suo assetto democratico e pluralistico. La norma appresta tutela, quindi, contro il programma di violenza e non contro la idea, anche se questa è collocata in un'area ideologica in contrasto con lo assetto costituzionale dello stato. L'idea, infatti, anche se di natura eversiva, ma non accompagnata da programmi e comportamenti violenti, riceve tutela proprio da tale assetto, che ha consacrato il metodo democratico e pluralistico e che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere.*

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    La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell'eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di Guido Galli di Alessandro Centonze Sommario: 1. Le finalità di terrorismo dell'ordine democratico interno e le macro-aree eversive: monosoggettività e plurisoggettività dei reati-fine – 2. La partecipazione alle associazioni terroristiche di matrice brigatista: i reati-fine e le fattispecie monosoggettive – 2.1. L'inquadramento sistematico della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico interno – 2.2. L'applicazione dell'aggravante di terrorismo di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 – 3. …

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    Alessandro Centonze · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 8 settembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/1987, n. 8952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8952
Data del deposito : 7 aprile 1987

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