Sentenza 7 aprile 1987
Massime • 7
L'art. 2 n. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34 stabilisce che le commutazioni e le diminuzioni di pena a favore di chi si dissocia dal terrorismo sono applicate dal giudice del dibattimento e che la Corte di Cassazione provvede ai sensi del terzo comma dell'art. 538 cod. proc. pen.; l'art. 4 n. 3 dispone, inoltre, che il giudice competente a pronunciarsi in ordine alla sussistenza della dissociazione acquisisce tutti gli elementi necessari per la decisione di ogni singolo procedimento sottoposto al suo esame. La Corte di Cassazione, pertanto, deve decidere nel merito senza pronunciare annullamento quando "non sia necessario assumere nuove prove diverse dall'esibizione di documenti" (ultima parte del terzo comma dell'art. 538); nel caso, invece, che ritenga necessario acquisire altri elementi, secondo la previsione dell'art. 4 n. 3 della citata legge n. 34, non ritenendo sufficienti per la decisione gli elementi di cui dispone, deve annullare con rinvio per la eventuale applicazione del beneficio e la conseguente rideterminazione della pena.*
Le ipotesi delittuose di cui all'art. 270 cod. pen., per quanto create in un momento storico diverso dall'attuale al fine di tutelare lo stato autoritario nei suoi rapporti con le associazioni politiche e non politiche preesistenti alla sua nascita, si inseriscono, per la forza espansiva contenuta nella norma, nel tessuto democratico e pluralistico del nuovo assetto costituzionale.*
Sussiste il reato di banda armata anche quando taluni dei suoi componenti agiscano a livello palese, utilizzando le stesse strutture dell'assetto democratico e pluralistico dello stato, e altri, invece, a livello occulto, nella fase operativa delle concrete operazioni delinquenziali; sussiste il reato anche quando vi siano scambi fra i due livelli, fra i vari ruoli dei componenti, fra le azioni di vertice e quelle di base o quando si utilizzino sigle diversificate per annunciare o esaltare il singolo delitto e le finalità della banda; sussiste anche in presenza di disarmonie, disaccordi e contrasti fra i suoi componenti, conseguenti al delinearsi dei nuovi elementi della pariteticità, della collegialità e della interdipendenza fra base e vertice, che tendono a caratterizzare le associazioni di tipo ideologico, fra le quali, la banda armata, che viene formata proprio per commettere uno o più delitti contro la personalità internazionale o interna dello stato.*
La "banda armata" non si caratterizza necessariamente nella struttura quale organizzazione di tipo militare con capi e Gerarchie di vertice e con gregari armati e disciplinati, ma anche per il vincolo di semplice collegamento che si stabilisce fra i suoi componenti, idoneo a realizzare il fine specifico che, in presenza dei connotati propri del reato associativo, quali la permanenza e l'autonomia del vincolo dalle concrete operazioni delittuose, e assieme alla disponibilità, ma non necessariamente al possesso, delle armi, qualifica il reato di cui all'art. 306 del codice penale.*
Il reato di cui all'art. 306 cod. pen. ha natura strumentale rispetto ai delitti indicati nell'art. 302 stesso codice, dato che la "banda armata" "si Forma" proprio "per commetterli". L'esistenza del fine specifico e la formazione della banda armata connotano tale reato, che viene a giuridica esistenza anche se il fine non viene raggiunto, ma che non perde la sua autonomia quando la banda commetta i delitti inseriti nel suo programma. Il raggiungimento del fine porta quale conseguenza che reato-mezzo, cioè, quello di cui all'art. 306, e reati-fine, cioè quelli di cui all'art. 302, concorrano tra di loro e, poiché tra i delitti non colposi indicati nell'art. 302 ci sono anche quelli di cui agli artt. 270 e 270 bis cod. pen., è configurabile il concorso fra essi e il reato di "banda armata" essendo solo da definire se tale concorso di reati sia un concorso materiale o un concorso formale. Quando vi sia coincidenza in senso naturalistico, di tali reati fra di loro strumentalmente collegati, così che il fine specifico che qualifica il reato di banda armata rimane esterno all'Azione solo in senso normativo, sussiste concorso formale, ai sensi dell'art. 81, primo comma, cod. pen., fra detti reati. (nella specie è stato ritenuto che i vari gruppi armati, sorti in Italia tra la fine del 1978 e gli inizi del 1979 con il fine di creare una vera e propria associazione sovversiva, avevano dato corpo e consistenza a quest'ultima e, quindi, capacità operativa, nello stesso momento in cui si caratterizzavano come banda armata).*
Le "altre circostanze aggravanti" indicate nel secondo comma dell'art. 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980 n. 15, (che configura, al primo comma, una circostanza aggravante per i reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), concorrenti con quella di cui al primo comma e che seguono quest'ultima nell'applicazione dell'aumento di pena, sono circostanze comuni e non speciali, e tali sono rimaste anche dopo che l'aggravante di cui al primo comma è passata dalla categoria delle circostanze comuni in quella delle circostanze "ad effetto speciale" a seguito della modifica del terzo comma dello art. 63 del codice penale, operata dall'art. 5 del 31 luglio 1984. Dalla coordinazione dell'art. 1 del citato decreto legge con l'art. 63 cod. pen., nel testo attualmente vigente, il meccanismo di applicazione dell'aggravante "per finalità di terrorismo e di eversione dello ordinamento costituzionale" appare il seguente: l'aumento per detta circostanza si applica con precedenza rispetto a quello previsto per le altre circostanze aggravanti comuni sulla pena per il reato semplice o già circostanziato per effetto delle aggravanti "speciali"; le circostanze attenuanti, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti "speciali", ma conservano la residua capacità, sia di potere essere comparate, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., con le concorrenti circostanze aggravanti comuni, sia di operare nella diminuzione della pena applicabile per effetto delle altre aggravanti, diverse da quelle comuni o sottratte, come tali, dalla possibilità della comparazione.*
Le ipotesi delittuose, sia dell'art. 270 quanto dell'art. 270 bis, cod. pen., si inquadrano nella categoria dei reati di pericolo presunto. Per la loro configurabilità è sufficiente la Costituzione di una associazione che aggiunga agli schemi normativi suoi propri quelli contenuti in detti articoli, che si sostanziano unitariamente, a parte le specificazioni, in comportamenti finalizzati a sovvertire violentemente l'ordinamento dello stato nelle sue varie articolazioni e a travolgere, in definitiva, il suo assetto democratico e pluralistico. La norma appresta tutela, quindi, contro il programma di violenza e non contro la idea, anche se questa è collocata in un'area ideologica in contrasto con lo assetto costituzionale dello stato. L'idea, infatti, anche se di natura eversiva, ma non accompagnata da programmi e comportamenti violenti, riceve tutela proprio da tale assetto, che ha consacrato il metodo democratico e pluralistico e che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere.*
Commentari • 3
- 1. La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell’eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di…Alessandro Centonze · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell'eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di Guido Galli di Alessandro Centonze Sommario: 1. Le finalità di terrorismo dell'ordine democratico interno e le macro-aree eversive: monosoggettività e plurisoggettività dei reati-fine – 2. La partecipazione alle associazioni terroristiche di matrice brigatista: i reati-fine e le fattispecie monosoggettive – 2.1. L'inquadramento sistematico della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico interno – 2.2. L'applicazione dell'aggravante di terrorismo di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 – 3. …
Leggi di più… - 3. La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell’eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di…Alessandro Centonze · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 8 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/1987, n. 8952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8952 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1987 |
Testo completo
1 8952/87 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 7.4.1987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 1 PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 1031
Dott. Leo Piccininni Presidente
1. Dott. PA Scopelliti Consigliere REGISTRO GENERALE
2. ET Colonna 4033/87 « N.
Enzo Pirozzi 3. >>>
Giovanni Lubrano di Ricco 4. » CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente studio Machelli SENTENZA Richiesta
d. Sig. sul ricorso proposto da NG FU 78000 APR 1995
+ 37 e dal PPres il IL CANCELLIERE Gen. presso la corte d'appello di Roma
nei confronti del 34° del 35° del 36° del 37° del 38° e del 39°
(HE IO non ricorrente)
avverso la sentenza 19 aprile 1986 della corte di assi-
se d'appello di Roma
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relaIOne fatta dal Consigliere Dr. ET Colonna Mod. 82 A. Spinosi Roma :
Udito, per la parte civile, l'avv. to Fausto Tarsitano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. C. Lombardi
che ha concluso per a) non luogo provvedeve in ordine a Di TR SE b) dichiarare inammissibili i
ricorsi di NG FU, NT AN, EA
AN, LL SS e SI IN
(senza motivi); il NT ER (motivi in-
conferenti) c) Annullarsi senza rinvio nei con-
fronti di TI AS relativamente alla r tenuta sussistenza dell'aggravante dell'art. 1 I della L. 15 del 1980 nel più grave reato di rapi-
Udixxxxxxx xdifexsaxx na, nell'Agenzia 9 del Banco di
Roma (§ 24 della sentenza impugnata) determinando la definitiva pena complessiva in anni 2
- mesi di reclusione e lire 400.000 di multa. Rigettare
il ricorso del TI nel resto.
d) Annullarsi senza rinvio nei confronti di D'Ad-
dio UI relativamente in capi 54 e 55 perchè
estinti per amnistia eliminando la relativa pena di un mese di reclusione e di lire 275.000 di mul ta. Rigettarsi il ricorso del D'DD nel resto. 3
e) Rigettava integralmente i ricorsi degli altri im putati.
f) In accoglimento del ricorso del P.G. annullare con
rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di De Fran
cisci EL, di AN ER, Pedretti Da-
IO, ZO OL, UC ES e HE RI
IO limitatamente il ritenuto delitto di lesioni per sonali volontarie e in danno di TT in relaIOne
all'assalto a Radio Città Futura.
Dichiarare inammissibile l'applicaIOne
della L. 18.2.1957 n. 34 nei confronti di UC A-
lessandro e in relaIOne alle istanze di dissociaIO
ne ai fini dell'applicaIOne della citata Legge 18/ 2/1957 n. 34 proposte da RA FR (§ 44),
da CO LA (§47) da De CI EL (§51) da Falcioni Gilberto ( § 58) da fuga OL (§64), da
LI PA (§ 59) da TO ER (§ 85) annullare con rinvio l'impugnata sentenza (ai sensi dell'art. 538 cpv. C.P.P.) relativamente alle pene inflitte ai predetti con esclusione di quella relati va al reato commesso in danno di TT NA in occa sione dell'assalto a Radio Città futura in ascritto al De CI.
Uditi i difensori avv.ti Michele Ignes Diaz, PA Andriani, Giovanni Aricò, NC Cuttica, LV
Lo Mastro, Manfredo Rossi, Enzo Gaito, SE
Gianzi, VI Battiota, Adriano Cerquetti.
0 S S R V A:
- -
SONO R ICORRE N T I
1) NG FU n. 5.8.1958;
2) NI UI 29.2.1956 det.;
3) RI ET 12.8.1946;
4) RA FR n.
7.5.1960 det.%;B
5) LI OR n.
6.4.1960 det.
6) TI AS n. 31. .5.1958;
7) CO LA n. 12.12. 1960 det. %;
8) CO RI 26.8.1958;
9) D'DD UI n. 25. .6.1949;
10) Di RI LA n. 17.12.1961;
11) Di TR SE n. 27.9.1956 det.%;B
12) Di VI RC n. 14.10.1960;
13) ON IL n.
3.10.1956 det.%;B
14) NT AN n. 20.2.1940;
15) GA OL n. 18.11.1960 det.%;
16) IO NC n. 25.7.1953 det.%;B
17) IA LU LV n.
6.7.1960 det.%;B
18) IA PA n. 23.3.1957 ;
13) MA CO n. 22.10.1957 det.;
20) MB NC n. 25.4.1959; 21) LI PA n. 24.10.1960 det.%;B 605
22) MO Francesco n. 20.1.1948;
23) RS AS n. 10.11.1958 lat.;
24) EA AN n. 25.9.1960;
25) TA MA n. 17.5.1959 lat.%;B
26) LF AS n. 7.7.1955%;
27) LL SS n.
5.9.1960 det.
28) AR AS n. 18.3.1934;
29) LI UI OL n.
3.2.1963 det.
30) TA IN n. 21.5.1937;
31) TE ER n. 21.3.1960;
32) OS EF n. 16.2.1961 lat.%;
33) AL FA n. 6.4.1957 det.%;B
P.M.
contro
:
34) De CI EL 13.10.1954;
35) NT ER n. 28.3.1958 det.;
36) ET AR n.
1.1.1957 det.%;
37) ZO PA n. 22.4.1957%;
38) UC ES n.
2.9.1959 lat.%;B
39) HE IO n. 31.7.1954%;B
pure ricorrenti: 34
- 35 36 37 - 38.
AV VER SO la sentenza 19 aprile 1986 della corte di assise d'appello di Roma, che ha riformato quella 2 maggio 1985 della corte di assise della stessa cit tà, appellata da imputati e pubblico ministero.
Successivamente all'entrata in vigore del la legge 18 febbraio 1987 n. 34 sono pervenute istan ze a questa corte dagli imputati RA, CO, De Francisci, Falcioni, GA, IA, LI,
UC, OS, TE, trasmesse dalla Procura
Generale, tendenti ad ottenere l'applicaIOne delle misure previste dalla citata legge a favore di chi si dissocia dal terrorismo.
Questi i fatti secondo la ricostruIOne
di essi da parte della corte di assise d'appello di
Roma.
Una lunga serie di episodi criminali,
(tentati omicidi "Di PI e TA La SP"
- at-
tentati "Messaggero" e "Corriere della Sera"
- ra-
pina e tentato omicidio "AN" rapina "Bian
castelli"
- attentati "A.C.E.A 11 rapina "Meoli"
- attentati "P.C. I. Monteverde" e "P.C.I. Alberone
con omicidio NI"
- attentato "P.S. I. Testaccio"
- attentato "Espresso"!
- attentato "Piazza IrneIO"
- fatti di "Cento attentati
- "Radio Città Futura"
rapina "C.A.B. attentato "Ambra Iovinel celle"
li"
- rapina "Omnia Sport" rapina "Palazzoli Ga-
briella" attenato "P.C.I. O"
- rapine "Banco Roma Ag. 27, Ag. 30 e Ag. 1 e Manhattan Bank" 7
rapina "Patanè" rapina "Moscatelli Camillo" ra-
pina "Cantarelli Armando"
- rapina "coniugi BA-
RA - rapina "ditta Perini"
- rapina "Banco
Roma Ag. 9" - - irapina "Banco S. Spirito Ag. 13"
fatti di "Piave est" "rapine distributori Esso
-
"Castelnuovo di Porto"e Montalto" deposito armi appropriaIOne indebita "DE RÀ"
- rapina "Buccia
no FA"
- rapina "Banco Roma Ag. 6" - rapina "Con
sorIO Ferratelle"
- armi in "Cura di Vetralla"
-
armi in "Castelnuovo di Porto (TE)"-) -, consu mati in Roma e altrove in un arco di tempo che va
dal 1977 al 1981, apparvero agli inquirenti collega ti direttamente O indirettamente con l'eversione di
"Destra" per le modalità delle aIOni, la qualità
delle parti lese, le rivendicaIOni da parte di grup pi, quale quello denominato "Nuclei Armati RivoluIO
nari" (N.A.R.), le risultanze acquisite a seguito di indagini complesse, dichiaraIOni di "pentiti o dis sociati".
Si procedeva così contro numerose persone per i reati connessi ad ogni singola operaIOne delit tuosa e, fra gli altri, contro gli attuali imputati ricorrenti e il non ricorrente HE IO,
ad ecceIOne del RI - del LI del D'Ad
- - della EA 8 dio del Fontanta
- della TA
- del
RO o del LL e del LI, anche per
-
quelli di cui agli artt;
110
- 112 co. 1° n. 1
-
in concor-270 bis 306 C.P. per avere, 270 p.p.
-
-
SO fra di loro e con altre persone, promosso, costi tuito, organizzato e comunque diretto una associa-
IOne variamente denominata, diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali co stituiti nello Stato, a sopprimere il sistema delle rappresentanze parlamentari, nonchè a compiere at- ti di violenza confini di terrorismo o di eversio- ne dell'ordinamento costituIOnale, e per avere, al fine di commettere il delitto di associaIOne sovver siva, promosso, costituito ed organizzato una banda armata, predisponendo per gli associati scorte di armi ed esplosivi, compendio di furti e rapine,
avvalendosi di dette armi per la consumaIOne di attentati ed altri delitti, con l'aggravante di cui all'art. 1 DL. 15.12.1979 n. 625 convertito con mo dificaIOni nella legge 6.2.1980 n. 15.
Secondo le imputaIOni e secondo i giudici di merito, l'organizzaIOne fra diversamente arti-
colata in gruppi che, pur mantenendo una formale 8 autonomia strutturale pod operativa, agivano mossi dal comune intento di porre in essere una capilla- 6re aIOne di violenza ed intimidaIOne a fini terro ristici e di eversione del sistema democratico. I
contati fra i vari gruppi erano mantenuti, oltre che a livello ideologicos politico, anche sul piano
più strettamente operativo.
Erano sorti così vari poli di attraIOne
giovanile variamente denominati, il "Fuan", il grup po "Prati", il gruppo "Monteverde" Id altri, che man tenevano i contatti fra di loro allacciavano rappor ti con movimenti ideologicamente omogenei, quale
"Terza PosiIOne" od altre organizzaIOni eversive operanti in diverse città italiane.
Per rendere concreta la finalità eversiva,
l'oganizzaIOne aveva articolato un vasto programma delinquenziale comprendente, fra l'altro, una serie
di rapine e furti diretti all'acquisiIOne di armi
muniIOni ed esplosivi (fra di essi le rapine "Omnia
Sport" "AN" "Perini"
- "C.A.B." "Buc-
ciano FA"); la predisposiIOne di basi clandesti ne per il deposito di armi ed esplosivi;
l'organiz-
zaIOne di corsi d'istruIOne sull'uso delle armi e degli esplosivi con esercitaIOni ed esperienze di-
rette, anche all'estero presso i reparti militari
della "Falange" libanese;
altre rapine dirette allo ta finanziamento e a fornire l'aiuto economico aianti 10 Litanticomilitary colpiti da provvedimenti restrittivi (fra di esse, le rapine all agenzie del Banco di Roma,
del Banco di S. Spirito e della TA BA); la instauraIOne di rapporti con la delinquenza comune strumentale alle finalità dell'associaIOne; una se
rie di delitti (tra di essi le rapine "Palazzolo"
"Patanè"
- "Colia"
- 'Montaldo"
- "ConsorIO Fer-
ratella") finalizzati all'addestramento operativo. dei meno esperti, al potenziamento del rapporto di
militanza e alla realizzaIOne di un maggiore pro-
selitismo%3B attentati a largo raggio con - tre diver- se strutture politiche, impianti e servizi pubblici,
miranti a creare un diffuso clima di terrore nel quadro del programma di destabilizzaIOne dell'as-
setto costituIOnale (tra 2 essi gli attentati di "Piazza IrneIO" - del "cinema Ambra-Iovinelli"
della "SeIOne P.C.I. O" della "emitten te Radio Futura"); la creaIOne di una struttura per il riciclaggio del denaro compendio di delitti e, infine, l'organizzaIOne di manifestaIOni di piazza preordinate alla creaIOne di uno stato di
pubblico tumulto (manifestaIOne di Centocelle del
10.1.1979).
Con sentenza in data 2.5.1985 la corte di assise di Roma, decidendo nei sensi che saranno in dicati, in quanto rilevanti, nella trattaIOne delle 11
singole posiIOni processuali, ha, fra l'altro, di-
chiarato assorbita l'imputaIOne di associaIOne
sovversiva in quella di banda armata.
Avverso detta sentenza hanno proposto ap-
pello, oltre agli imputati, anche il procuratore del la Repubblica ed il procuratore generale, e la cor-
te di assise d'appello di Roma, decidendo, con
sentenza in data 19.4.1986, nei sensi che saranno,
☐ anch'essi, indicati, se rilevanti, nella trattaIO-
ne delle singole posiIOni processuali degli imputa ti ricorrenti o nei confronti dei quali c'è ricorso:
da parte del procuratore generale, ha, fra l'altro,
ritenuto la sussistenza del delitto di banda armata, ha escluso il dichiarato in primo grado assorbimento della imputaIOne di "associaIOne sovversiva" di cui al capo 1 in quella di "banda armata" di cui al capo 2 e sempre, in accoglimento dell'appello del
P.M., ha proceduto ad un calcolo dell'aumento di pe in conseguenza dell'aggravante di avere agito na,
per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordi-
namento costituIOnale, diverso da quello effettuato dai primi giudici.
Sul primo punto, quello dell'assorbimento del delitto di "associaIOne sovversiva" nell'altro 12 di "banda armata", aveva osservato la corte di as-
sise di primo grado che il concorso fra i due reati era giuridicamente ammissibile data la strumentali tà di quello di "banda armata" rispetto ai delitti.
indicati nell'art, 302 c.p., fra cui quelli previsti dagli artt. 270, 270 bis stesso codice. Nella real-
tà, tuttavia, tale concorso andava escluso, non es-
'sendosi alcun gruppo eversivo costituito in associa
IOne sovversiva o terroristica, pur rientrando ta-
le costituIOne nelle finalità della "banda armata".
Ha rilevato, al contraIO, la corte di assise d'appello che, anche stando alla tesi dei primi giudici, il concorso materiale fra i due reați
doveva ritenersi sussistente in quanto dalla agglo-
meraIOne in un'unica realtà associativa di più
gruppi armati era nata "tra la fine del 1978 e gli inizi del 1979 una vera e propria associaIOne SOV-
versiva, la cui area di consenso superò la dimensio ne locale romana, estendendosi ad altre parti del territoIO naIOnale, ed in particolare al Veneto
ed al Friuli Venezia Giulia, e che venne a cessare nei primi mesi del 1981". Era, tuttavia, più corret, to ritenere il concorso formale fra i due delitti ai sensi dell'art. 81 I ° co. c. p. dato che "sebbe- ne sul piano giuridico i reati di cui agli artt. 306 e 270 c.p. siano collegati da un rapporto stru 13 due mentale, sul piano naturalistico le 1 aIOni sono coincidenti" (Cass. Sez. ΙΟ 31.5.1985 ric. Pecchia
ed altri) "quella della banda armata sovravanzando l'altra solo per una più forte struttura organizza- tiva e per l'armamento degli associati". Pertanto
"l'oggetto del fine specifico che caratterizza sif-
fatto reato, osserva la commissione del delitto di cui all'art. 270 c. p., è esterno all'aIOne intesa solo in senso normativo, e non anche in senso natu-
ralistico; onde, realizzandosi il reato fine nello atto stesso della commissione del reato mezzo, si ha concorso formale fra i due delitti ... concorso
. e non concorso apparente di norme nè rea formale
.
.
to complesso, in quanto la banda armata non è corre. 1
lata finalisticamente solo con il delitto di cui all'art 270 c.p. ma co titultiti quelli indicati nel-
lo articolo 302 stesso codice".
Sul secondo punto, quello del calcolo del-
1'aumento di pena, conseguente all'applicaIOne del l'aggravante di cui all'art. 1 D.L. n. 625 del 1979
convertito con modificaIOni nella legge n. 15 del
1980, aveva ritenuto la corte di assise di primo gra do che la corretta soluIOne del problema dovesse muovere dalla modifica dell'art. 63 co. III c.p. ар 14 portata dall'art. 5 legge 31 luglio 1984 n. 400, in conseguenza della quale l'aggravante di cui al cita to articolo 1 del D.L. n. 625 del 1979 è divenuta
"ad effetto speciale" dato che importą "un aumento della pena supeIOre ad un terzo. Questa ag-
. ..
gravante avrebbe così perduto la caratteristica di essere una circostanza comune e seguirebbe ora la
disciplina stabilita nel terzo comma dell'art. 63
c.p. per le circostanze anche "ad effetto speciale".
Secondo i primi giudici, conseguentemente,
: per il combinato disposti dagli artt. 63 c.p. e 1
\ilute D.L. 7.625) 1979 l'aggravante deve essere applicatąCO. II° del 1979,
per prima sulla pena prevista per il reato non cir-
costanzia e sulla pena risultante da tale aumento, deve essere applicato, poi, l'ulteIOre aumento per effetto del Poncorso di altre aggRA speciali:
questo sia perchè così disposto nel secondo comma
dell'art. 1 del decreto legge sia perchè l'aggravaṇ
te di avere agito per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituIOnale" è da con siderarsi la più grave".
Da questa prospettata soluIOne interpre-
tativa dei primi giudici, che poi hanno fatto concreta applicaIOne nel calcolo della pena, ha dissentito, come si è già accennato, la corte di as sise d'appello, che ha accolto, anche su questo са- po della sentenza di primo grado, il gravame del pub 15
blico ministero.
Secondo la corte di assise d'appello le modalità di applicaIOne dell'aumento di pena per l'aggravante in oggetto vanno determinate con riferi mento al testo dell'art. 63 c.p. previgente alla mo difica ad esso apportata dall'art. 5 della legge 31
luglio 1984 n. 400, dato che, per l'art. 12, detta legge si applica ai reati commessi successivamente al 29 novembre 1984 e non riguarda, dunque, quelli di cui all'attuale procedimento commessi, al più
tardi, nell'anno 1981.
Prima della modifica del terzo comma del-
1'art. 63 c.p., ha osservato la corte di assise di appello, l'aggravante in oggetto Ara da considerar-
si circostanza comune, come, del resto, riconosciuto dai primi judici secondo le conclusioni cui eranogiudici pervenute concordemente dottrina e giurisprudenza,
e il suo rapporto privilegiato, stabilito nel secon do comma dell'art. 1 del citato D.L. n. 625 del 1979,
riguardava, dunque, le "altre circostanze aggravan-
ti" dello stesso tipo, cioè, comuni e non speciali.
L'aumento di pena per effetto dell'aggravante di cui all'art. 1 del decreto legge doveva, conseguentemen te, essere operato non sulla pena ordinaria del rea 16 to ma su quella di specie diversa o indipendente dall'ordinaria, così come stabilito nel terzo com-
ma dell'art, 63 del codice penale.
Questa soluIOne interpretativa non cam-
bierebbe, secondo la corte di assise d'appello, nep pure se si volesse ritenere limitata l'applicaIO-
ne dell'art, 12 della legge 31 luglio 1984 n. 400
alle sole norme di natura processuale e dovesse,
quindi, applicarsi il testo vigente dell'art. 63 del codice penale.
Le "altre circostanze aggRA" di cui al secondo comma dell'art. 1 del citato decreto legge, concorrenti con quella di cui al primo com-
divenuta, ora, "ad effetto speciale" sono sem-ma,
pre circostanze comuni. Solo rispetto ad esse si
applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma, ma se ricorrono anche circostanze "speciali" occorre far riferimento, per applicare il detto aumento e
prima di applicarlo, alla pena prevista, non per il reato semplice come ritenuto dai primi giudici ma a quella di specie diversa dall'ordinaria fis-
sata per il reato così circostanziato.
L'interpretaIOne letterale seguita dai primi giudici, secondo i quali si applica per pri- mo l'aumento per la circostanza di cui al primo com 17
ma dell'art. 1 del Decreto legge, sia che concorra con circostanze comuni sia che concorra con circo-
stanze speciali, con l'effetto che, in ogni caso,
l'aumento di pena dovrebbe essere applicato sulla pena prevista for il reato non circostanziato, sa- rebbe in contraddiIOne, a parere dei giudici di se condo grado, con la ratio del sistema e vanifiche-
rebbe la lotta al terrorismo, che ✓✓ ✓ è voluto inve-
ce colpire. Rimarrebbe, altresì, privo di significa to, ove si seguisse l'interpretaIOne letterale, ал
che il terzo comma dell'art. 1 del Decreto legge che impedisce il giudiIO di equivalenza o di pre-
valenza delle circostanze attenuanti anche rispetto
"alle circostanze aggRA per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa о ne determi- na la misura in modo indipendente da quella ordina-
ria del reato, posto che l'aumento di pena per que-
prima fd: ste ultime circostanze concorrenti con la trebbe 10/06bbe essere applicato in misura esigua o be, addirittura, non essere applicato dal giudice,
così come previsto nel quarto comma dell'art. 63 del codice penale.
Altri problemi di carattere generale trattati dalla corte di assise d'appello di Roma sono quelli 18 concor Anti l'affidabilità dei così detti "pentiti o dissociati" e i criteri utilizzati e utilizzabili,
nell'ambito generale del fenomeno del terrorismo,
per la concessione
O il diniego delle attenuanti generiche.
La sentenza della corte di assise d'appel lo di Roma è stata censurata dai ricorrenti ad ec-
ceIOne della NG
- del Di TR - del NT
della EA - del LL e del TA, sotto diversi profili, per ☑ difetto di motivaIOne, vio̟
laIOne ed errata interpretaIOne di norme sostanti ve e processuali.
1) LI FU
'E stata condannata in primo grado ad an ni 2 mesi 8 di reclusione e L. 350.000 di multa per partecipaIOne a banda armata (capo 2) esclusa la aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15 del 1980
per i delitti di cui ai capi 62 e 63 della rubrica
(81 110 c.p.
- 10 - 12 L. 497/74 - 56
- 9
- 433
-
42 c.p. in Roma dal 1977 al 1981 e il 7.3.1979).
In appello è stato dichiarato estinto per amnistia il delitto di cui al capo 63 qualifica '
to quale danneggiamento seguito da incendio, e alla imputata, ritenuta colpevole anche del delitto di cui all'art. 270 co. III c.p., è stata determinata 19
la pena in anni 2 mesi 4 di reclusione e L.350.000
di multa, unificati i reati con il vincolo della continuaIOne e con le già concesse attenuanti gene riche dichiarate prevalenti sulle contestate aggra vanti.
Non ha presentato motivi (f. 373 ATTI ap-
pello 62/85). Ad essa sono estensibili i motivi de gli altri ricorrenti aaventiad oggetto l'esistenza dei due reati associativi.
2) AR GI E' stato condannato in primo grado ad an-
ni 18 mesi 2 di reclusione e L.
1.000.000 di multa per banda armata (capo 2) e per i reati di cui ai
capi 123, 124, 126, 125, 128, 129, 130, 142, 143,
144, 145, 146, 149, 117, 118, 49, 51, 52, 53, 54,
56, 135, 136, 137, 138, e A - C - D proc. 13/83 con esclusione della tentata rapina in danno dell'avvo-
cato Patanè", dalle quali imputaIOni è stato assal to per insufficienza di prove.
In secondo grado è stato assolto per in-
sufficienza di prove dalle imputaIOni di cui ai capi 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 135, 136, 137 e
138, è stato dichiarato colpevole anche del delitto 20 di cui all'art. 270 co. I ° c. p., esclusa per la ban da armata l'aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15
del 1980, e gli è stata determinata la pena in anni
17 mesi 4 di reclusione e L. 800.000 di multa, uni ficati tutti i reati con il vincolo della continua-
IOne.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget-.
to:
1) la ritenuta responsabilità per i reati in ordine ai quali è stata affermata;
2) la mancata assoluIOne con formula piena per quei reati dai quali è stato assolto per insufficienza di prove;
3) la ritenuta sussistenza del delitto di strage
(capo A proc. N. 13/83), pur in mancanza del fine di uccidere e del concreto pericolo per la pubbli ca incolumità; 4) il diniego delle attenuanti generiche.
3) BE RO E' stato condannato in primo grado ad anni
5 mesi 10 di reclusione e L. 600.000 di multa per i reati conseguenti ai fatti di Centocelle del 10.1. 1979 in Roma (capt 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56 del .
proc. 68/82). In secondo grado è stato assolto per insuf ficienza di prove.
Il suo unico motivo di ricorso ha per og-
getto la mancata assoluIOne con formula piena: uni
со accusatore era l'inattendibile RI LA.
4) AG CO
E' stato condannato in primo grado ad an- ni 6 mesi 3 di reclusione per banda armata e viola-
IOne delle leggi sulle armi (fatti di Castelnuovo
di porto) ed è stato assolto con formula piena del-.
la rapina LL (capi 147 e 148). In secondo grado è stato dichiarato colpe.
co. I c. vole anche del delitto di cui all'art. 270
con esclusione dell'aggravante già citata e gli p.,
è stata determinata la pena in anni 5 di reclusione e L. 400.000 di multa, concesse le attenuanti gene-
riche ritenute prevalenti e unificati i reati con il
vincolo della continuaIOne.
I suoi motivi di ricorso hanno per oggetto:
la ritenuta sussistenza della banda armata;
2) la ritenuta sussistenza della associaIOne sovver siva;
3) il ritenuto concorso fra le due ipotesi delittuo-
se;
4) la mancata derubricaIOne di dette ipotesi in 22 quella di cui all'art; 305 c. p. ;
5) il non ritenuto concorso, in subordine, nel rea=
*to continuato con l'aggravante dell'uso di ar-
mi%3
6) la sua ritenuta partecipaIOne al reato associa-
tivo %;
7) l'eccessività della pena.
5) RD LA E' stato condannato in primo grado ad an-
ni 3 mesi 6 di reclusione e L. 400.000 di multa per i reati sulle armi (capi 142, 143, 144, 145, 146,
fatti di Castelnuovo) ed è stato assolto perchè il fatto non sussiste della imputaIOne di cui al capo
- proc. 56/83). 149
In secondo grado da quest'ultima imputa-
IOne è stato assolto per insufficienza di prove e
gli è stata ridotta la pena per gli altri reati, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti,
ad anni 2 mesi 5 di reclusione e 1 300.000 di mul ta.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget to:
1) la ritenuta responsabilità per i delitti di cui ai capi da 142 a 146, erroneamente interpretando le dichiaraIOni del NI e del RA ed er- 23
roneamente valutando quella del OR;
2) l'assoluIOne per insufficienza di prove in or dine alla imputaIOne di cui al capo 149;
la mancata derubricaIOne delle imputaIOni da 3)
142 a 146 in quella di cui all'art. 379 c.p.
(favoreggiamento ).
6) AT MASSIMO So
E' stato condannato in primo grado ad an ni 6 di reclusione e L. 700.000 di multa per le ra
pine alla "TA BA" e al "Banco di Roma Ag.
N. 9" (capi 94, 95, 96 e capi 101, 102, 103, 104,
105). E' stato assolto dalla imputaIOne di banda armata per non aver commesso il fatto e da quelle connesse alla rapina al "Banco di Roma Ag. n. 30"
(capi 82, 82, 84, 85, 86) per insufficienza di pro-
ve.
In secondo grado gli sono state concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggRA diverse da quella di cui all'art. 1 leg-
ge 15 del 1980 e gli è stata determinata la pena in anni 5 di reclusione e L. 700.000 di multa.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget to: 24 1) la mancata assoluIOne con formula piena dalle imputaIOni connesse alla rapina al "Banco di
Roma Ag. n. 30" dato che l'accusa del DE RÀ e-
, ra contrastata dalle dichiaraIOni del AG;
2) la mancata esclusione dell'aggravante di cui al-
l'art. 1 legge n. 15 del 1980, collegata erronea mente ad una sua ritenuta militanza politica, pur essendo egli rimasto estraneo a strutture eversi ve ed avendo agito per propIO personale torna-
conto.
*
+
7) TI IO
In primo grado è stato condannato ad anni
12 di reclusione e L. 700.000 di multa per parteci paIOne a banda armata (capo 2), per i reati connes
+ si a "Piave Est" (capi 119, 121, 124, 125, 126, 128,
129, 130 in esso assorbita la detenIOne di armi di cui al capo 25) e per quelli connessi alla rapina al "Banco di S. Spirito Ag. n. 13" (capi 135, 136,
137, 138).
In secondo grado è stato assolto per in-
sufficienza di prove dalle imputaIOni di cui ai capi 135, 136, 137 e 138. E' stato dichiarato col-
pevole anche del delitto di cui all'art. 270 co.
III c.p., con esclusione dell'aggravante ex art. 1 legge n. 15 del 1980 contestata per il delitto di 25
banda armata. Gli sono state concesse le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggRA
diverse da quella di cui all'art. 1 della legge n.
15 del 1980, e gli è stata determinata la pena, uni ficati tutti i reati con il vincolo della continua-
IOne, in anni 7 di reclusione e L. 500.000 di mul-
ta.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget-
to:
1) la ritenuta sussistena dei reati associativi e la ritenuta sua partecipaIOne;
2) la mancata dichiaraIOne di prevalenza delle at-
tenuanti generiche e la misura degli aumenti di
c. p. (sei mesi per il capo 1pena ex art. 81
sei mesi per il capo 2 un anno per i reati di
"Piave Est" differenziata da quella degli au- menti di pena fissati per altri imputati, fra cui,
il Di VI.
* +
* *
8) RS IO
In primo grado è stato condannato ad anni
9 mesi 8 di reclusione e L. 600.000 di multa per partecipaIOne a banda armata (capo 2), esclusa la
aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15 del 1980 e 26 per i reati connessi ai fatti di EN (capi
49, 51, 52, 53, 54, 55, 56). E' stato assolto per insufficienza di prove dalle imputaIOni di cui ai capi 41 e 42 (omicidio di NI VO) e di cui al capo
213 (furto d'autovettura) e per non aver commesso
il fatto dalle imputaIOni di cui ai capi 43, 44, 45 (tentato omicidio diNibbri e di De Rocco).
In secondo grado è stato dichiarato colpe vole anche del delitto di cui all'art, 27 co. III
c.p. nonchè di quelli di cui ai capi 41 e 42 esclu sa la premeditaIOne, ed è stato condannato, unifi-
cati tutti i reati con il vincolo della continuaIO
ne, ad anni 23 di reclusione e L. 500.000 di multa.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget to:
1) la ritenuta sussistenza della banda armata%;B
2) la ritenuta sussistenza dell'associaIOne sovver siva: 3) il ritenuto concorsofra le due ipotesi delittug se;
4) la loro mancata derubricaIOne in quella di cui all'art. 305 c.p., in subordine, o il non ritenų to concorso nel reato continuato;
5) la ritenuta responsabilità per i reati associati vi e per i delitti di cui ai capi 41 e 42, immo- tivatamente disattendendo la richiesta di esso ricor 27 rente per il rinnovo parziale del dibattimento, al
fine di provare che la sera del 28.9.1978 egli non si trovava sul luogo del delitto, e dando credito,
altrettanto immotivato a generiche dichiaraIOni,
quali quelle del HE, di NT ER, di
NT ST, del OR, dello IZ;
6) la mancata derubricaIOne dell'ipotesi di cui allo art. 419 c.p. (capo 56) in quella di danneggiamento seguito da incendio (fatti di Centocelle);
7) il diniego delle attenuanti generiche;
8) l'entità della pena.
*
*
9) D'AD GI
In primo grado è stato condannato ad anni
5 mesi 10 di reclusione e 1. 600.000 di multa per i reati connessi con i "fatti di centocelle" (capi
49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56).
In secondo grado gli è stata ridotta la
pena ad anni 5 mesi 6 di reclusione e L. 550.000 di multa.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget-
to: 1) la sua responsabilità ritenuta per tali fatti sul le vaghe dichiaraIOni di NT Cristiano 28
2)
3)
4)
5)
6)
del RI e di altre persone non attendibili;
la ritenuta sussistenza del delitto di cui allo art. 419 c.p. (capo 56), pur in difetto del re-
quisito dei "fatti di devastaIOne" e pur non partecipando il "bene dell'ordine pubblico", an che se oggetto giuridico del reato e motivo ispi ratore della incriminaIOne, della fattispecie legale, nè come elemento costitutivo nè come condiIOne di punibilità;
la mancata derubricaIOne del delitto di cui al capo 53 (incendio), attese le modeste proporIO
ni del fuoco, in quello di cui all'art; 635 o in
quello di cui all'art. 424 codice penale;
il mancato assorbimento dei reato di cui ai capi
51, 52, 53, 54, 55 in quello di cui all'art. 419
c.p. (capo 56), essendo questo un reato che rac-
chiude in sè tutti gli elementi costitutivi de-
gli altri, atteggiandosi a real complessa;
la mancata applicaIOne dell'amnistia di cui al D.P.R. n. 744 del 1981 ai reati dei capi 54 e 55
(artt. 110, 112, p.p. n. 1
- 61 n. 2 - 424
- 425
n. 2 e 635 p.p. e cpv. n. 3 ultima ipotesi c.p.)
essendo stati comessi detti reati in Roma il
10.1.1979%;
la mancata applicaIOne nella misura di 2 anni dell'indulto di cui al citato D.P.R. per il rea- 29
to di cui all'art; 419 c.p. (capo 56), considera to dalla corte di assise d'appello il reato più
grave.
10) DI NA IO
In primo grado è stato condannato ad anni
3 mesi 8 di reclusione e L. 650.000 i mult pi mesi 1 di arresto per le rapine "UC Esso
- Ferratella" e reati connessi (capi 159, Montalto
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, in esso as-
sorbito il 169, 168, 170, 171, 173, 174) ed è sta-
to assolto dalla imputaIOne di banda armata per non aver commesso il fatto.
In secondo grado è stato dichiarato estin to per prescriIOne il reato di cui al capo 165 con
[inaIOne della relativa pena di mesi 1 di arre-
sto. E' stata confermata, nel resto, la sentenza di primo grado.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget-
to:
1) il diniego della attenuante di cui al secondo com ma dell'art. 3 legge n. 304 del 1982 (ecceIOnale
rilevanza dei comportamenti), essendo stata con- cessa solo quella di cui al primo comma di detto 30 articolo;
2) la ritenuta equivalenza e non prevalenza delle attenuanti.
11) DI EP
In primo grado è stato condannato ad an-
ni 12 di reclusione e L.
1.000.000 di multa per le rapine e i reati connessi di cui ai capi 64, 65, 66,
67, 82, in esso assorbit 1'84, 83, 85, 86, 88, 89,
90, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 100.
In secondo grado è stata disposta la se-
paraIOne del giudiIO nei suoi confronti per l'unio ne al procedimento d'appello pendente presso la 2^
Corte di assise d'appello di Roma sempre a suo cari co (appello da sentenza 11.3.1985 dalla IV^ corte di assise di Roma). Con la stessa sentenza in data
19.4.1986 gli è stato concesso il beneficio degli arresti domiciliari.
Si legge a f. 18 del I ° fasc. atti appel lo n. 62/85 [ II faldone che il 21.4.1986 il dott.
proc. AS Pilato difensore di TI, MI
e ZO dichiara di proporre ricorso per cassa-
IOne: la dichiaraIOne di ricorso è espressamente limitata al TI e al ZO.
* * 12) DI OR AR 31 E' stato condannato in primo grado ad an-
ni 16 mesi 11 di reclusione e L. 750.000 di multa ifattitti di Cen- per partecipaIOne a banda armata,
(P.C. . Esquili- tocelle, il reato di strage ecc...
no) capi 2, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 49, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 del proc. 43/82 capi A,
B, C, D, del proc. 13/83. E' stato assolto, sempre in primo grado, per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 43, 44, 45 e 213 del proc. 43/82.
In secondo grado è stato dichiarato col-
pevole anche del delitto di cui all'art. 270 co. III
esclusa l'aggravante di cui all'art. 1 leggec.p., n. 15 del 1980 ed è stato condannato, concesse le
attenuanti generiche prevalenti sulle aggRA di verse da quella di cui all'art. 1 legge n. 15 del
1980 e unificati tutti i reati con il vincolo della continuaIOne, ad anni 11 mesi 6 di reclusione e
L. 700.000 di multa.
I suoi motivi di ricorso hanno per oggetto:
1) la sua responsabilità ritenuta sulla base di ri-
velaIOni vaghe o inattendibili di "pentiti o
VA dissociati" quali, AN ST, HE,
Sordi e RI;
B
2) la ritenuta sussistenza del delitto di strage 32 (fatti di via Cairoli
- capo A proc. 13/83),
in difetto dei suoi elementi costitutivi%;B pur
3) la mancata qualificaIOne dei fatti secondo i pagadigmi dettati dagli artt. 635 e/o 424 c.p.";
4) il mancato assorbimento dei reati mezzo in quello di devastaIOne (capo 56 - art. 419 c.p.);
5) la ritenuta sussistenza dei reati associativi e la ritenuta sua partecipaIOne.
13) FA GI
E' stato condannato in primo grado ad an'
ni 12 mesi 9 di reclusione e L.800.000 di multa per banda armata, rapina, fatti di "Piave est" reati connessi (capi 2, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130,
132, 133, 135, 136, 137, 138).
In secondo grado è stato assolto per in-
sufficienza di prove dai reati di cui ai capi 135,
136, 137 e 138. E' stato dichiarato colpevole an-
che del delitto di cui all'art; 270 bis CO. I c. p.,
esclusa l'aggravante di cui all'art.1 legge n. 15
del 1980 ed è stato condannato, concesse le atte-
nuanti generiche dicht rate equivalenti alle aggra vanti, ad anni 7 mesi 6 di reclusione e L. 400.000
di multa.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget to: 33
1) la ritenuta sussistenza della banda armata;
2) la ritenuta sussistenza dell'associaIOne sovver siva;
3) il ritenuto concorso fra i due delitti%;B
4) la loro mancata derubricaIOne in quello di cui all'art. 305 c.p. e il non ritenuto concorso in subordine nel reato continuato;
5) la sua ritenuta partecipaIOne a detti sodalizi criminosi con ruolo dirigenziale;
6) la mancata assoluIOne con formula piena dalle imputaIOni in ordine alle quali era stato assol to per insufficienza di prove (capi 135, 136, 137
e 138);
7) la mancata dichiaraIOne di prevalenza delle con cesse attenuanti generiche;
B
8) l'entità della pena.
*
14) NA IO E' stato condannato in primo grado ad an ni 3 di reclusione e 1. 500.000 di multa con esclu sione dell'aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15 del 1980 e con le attenuanti generiche prevalen ti: rapine alle agenzie nn. 1, 9, 27 del Banco di Roma e reati connessi (capi 88, 89, 90, 91, 98; 99, 34 100, 101, 102, 103, 104, 105).
Gli è stata confermata la pena in secondo grado.
Non ha presentato motivi (f. 373 atti ap pello 62/85).
15) FR IC E' stato condannato in primo grado ad an ni 9 mesi 10 di reclusione e 1. 800.000 di multa più mesi 1 di arresto per i reati di banda armata e gli altri di rapina e reati connessi (Banco di
Roma Ag. n. 6, Palazzone, Banco di S. Spirito Ag.
capi 2, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 117, n. 13
-
proc. 43.82 135, 136, 137, 138 proc. 56/83) 118,
-
con le attenuanti generiche prevalenti. E' stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 114, 115, 116, (proc. 56/83 - rapina Pata
nè).
In secondo grado è stato assolto per in-
sufficienza dalle imputaIOni di cui ai capi 135,
136, 137, 138 ed è stato ritenuto colpevole anche del delitto di cui all'art, 270 CO. III c.p., esclu sa l'aggravante di cui all'art; 1 legge n. 15 del
1980. E' stato condannato ad anni 8 mesi 11 di re-
clusione e L. 700.000 di multa. Prescritta è stata dichiarata la contravvenIOne di cui al capo 154. 35
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget to:
1) la mancata assoluzione con formula piena dai rea ti di cui ai capi 114
- 115 1 116 (rapina Patanè)
e ai capi 135 136
- - 137 138 (rapina Ag. 13
Banco di S. Spirito e tentato omicidio NI);
2) la ritenuta responsabilità per la rapina alla capi 117 - 118) su notizie armeria "Perini"
"de relato" del OR e del HE%;B
3) la ritenuta responsabilità per la tentata rapina alla Ag. 6 del Banco di Roma e il tentato omici
- 153 155): ca dio FA ( (capi 150
- 151
- 152 renza di volontà omicida%;B
4) la ritenuta sussistenza dei reati associativi, del loro concorso e della sua partecipaIOne ad essi nonchè la sussistenza dell'aggr. ex art. 1
legge n. 15/1980 e il diverso trattamento sanIO natorio in conseguenza della sua applicaIOne;
5) il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
6 c. p. ;
6) il mancato riconoscimento del viIO parziale di mente.
*
*
16) GI FRANCO 36 E' stato condannato in primo grado ad an-
ni 5 mesi 6 di reclusione e L. 600.000 di multa per e per i reati di cui partecipaIOne a banda armata alla "rapina CAB" (capi 2
- 212).
- 211
In secondo grado è stato dichiarato col-
pevole anche del delitto di cui all'art. 270 co. I ° c.p. e, concesse le attenuanti generiche equivalen-
ti alle aggRA e con il vincolo della continua-
IOne, gli è stata determinata la pena in anni 4 di reclusione eL.
1.100.000 di multa.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget to:
1) la ritenuta responsabilità per i delitti di ra-
pina, detenIOne e porto illegali di armi: inat-
tendibilità, si dice, del HE e contrasto della sua versione con i dati oggettivi. Inatten
dibilità anche di NT ST%;B 2) la sua ritenuta partecipaIOne ai reati associa tivi, insufficientemente desunta dal suo coinvol gimento nella rapina.
17) EL PIERGI E' stato condannato in primo grado ad an ni 6 di reclusione L.
1.200.000 di multa e mesi 1 di arresto per le rapine "UC e Esso" e reati
connessi (capi 159
- 160 - 161 162
- 163
- 164 - 165
- 166 167, in esso assorbite le imputaIOni 37
i di cui ai capi 168 e 169) ed è stato assolto per non aver commesso il fatto dalla imputaIOne di ban da armata.
In secondo grado gli è stata eliminata la pena di mesi 1 di arresto per la contravvenIOne
di cui al capo 165, estinta per prescriIOne, gli sono state concesse le attenuanti generiche preva-
lenti sulle aggRA e gli è stata determinata la pena in anni 4 mesi 7 di reclusione e L. 1.200.000
di multa.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget to:
1) la responsabilità inattendibilità, si dice, del Di Manao e ritrattaIOne del LI;
2) la mancata dichiaraIOne di non punibilità in ordine al delitto di cui al capo 164, pur avendo esso IA agito in stato di necessità;
3) l'entità della pena erroneamente calcolata;
nel-
la parte motiva della sentenza quella della re-
clusione sarebbe stata fissata in anni 4 mentre nel dispositivo diviene di anni 4 e mesi 7.
18) CI AR AO 38 E' stato condannato in primo grado ad anni
4 mesi 8 di reclusione per partecipaIOne a banda armata ed è stato assolto dai reati di cui ai capi 64 - 65 66 - 67 (rapina Omnia Sport), per insuf-
ficienza di prove, e da quello di cui al capo 213
(furto autovettura), per non aver commesso il fat-
to.
In secondo grado è stato condannato anche per il delitto di cui all'art. 270 co. III c.p., e-
sclusa l'aggravante di cui all'art; 1 legge n. 15 dle 1980. La pena gli è stata determinata, conces- se le attenuanti generiche prevalenti e unificati i reati con il vincolo della continuaIOne, in anni
3 di reclusione.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget-
to:
1) la ritenuta sussistenza dei reati associativi;
2) il loro ritenuto concorso;
3) la sua partecipaIOne;
4) la mancata derubricaIOne di dette ipotesi delit tuose in quella di cui all'art%3B 305 c.p. e, sem-
pre in subordine, il non ritenuto concorso nel reato continuato aggravato dall'uso delle armi;
5) l'entità della pena;
19) TT NI 39 E' stato condannato in primo grado ad an ni8 mesi 2 di reclusione e 1. 900.000 di multa per i reati di cui ai capi 82, in esso assorbit D 1'84
.
- 85 - 86 - 88 9089
- 91 - 94 - 95 - 96 1 83
- 98 - 99 -> 100 (tentata rapina e rapina alle agenzie
1 - 27 - 30 del Banco di Roma e alla TA BA)
ed è stato assolto dalla imputaIOne di cui al capo
2 (banda armata) per non aver commesso il fatto.
In secondo grado, concesse le attenuanti generiche equivalenti, gli è stata ridotta lapena ad anni 4 mesi 11 di reclusione e L.
1.100.000 di multa.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget-
to:
il ritenuto giudiIO di equivalenza e non di preva-
lenza delle attenuanti generiche sulle aggRA
contestate.
* *
20) RO CA
E' stata condannata in primo grado ad an-
ni 11 mesi 7 di reclusione e 1. 800.000 di multa per i reati di cui ai capi 2 (banda armata esclusa l'ag gravante del terrorismo) 62 63 (ritenuto danneg giamento seguito da incendio) 64
- 67 (Am
- 65 66 4
- Iovinelli e rapina Omnia Sport) ed è stata 40 bra 0
assolta per insufficienza di prove dalle imputaIO
ni di cui ai capi A
- B - C - D del procedimento
(attentato P.C.I. Esquilino). 13/83
In secondo grado è stato dichirato estin to per amnistia il reato di cui al capo 63 e alla
imputata, ritenuta colpevole anche del delitto di cui all'art%; 270 co. I ° c. p., è stata determinata la pena in anni 11 mesi 8 di reclusione e L. 800.000
di multa.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget-
to:
1) la ritenuta sussistenza dei reati associativi%;B
2) il loro ritenuto concorso;
3) la mancata derubricaIOne dei reati associativi in quello di cui all'art. 305 c.p. e, sempre in subordine, il non ritenuto concorso nel reato continuato aggravato dall'uso delle armi.
21) LI AO
E stato condannato in primo grado ad an ni 6 mesi 6 di reclusione e 1. 1.000.000 di multa e mesi 1 di arresto per i reati di cui ai capi 164
-
113 (fatti "Ferratel 165 - 166 - 173
- 174
- 112
la" "Moscatelli" "UC") ed è stato assol-
- to dalla imputaIOne di banda armata per non aver 41
commesso il fatto.
In secondo grado è stato dichiarato estin to per prescriIOne il reato di cui al capo 165. La :
imputato è stato assolto per insufficienza di prove dalle imputaIOni di cui agli artt. 270 co. III e
306 co. II c.p. Gli sono state concesse le attenuan ti generiche dichiarate prevalenti sulle aggRA
diverse da quella di cui all'art. 1 legge n. 15 del
1980 e gli è stata determinata la pena in anni 5 di reclusione e L. 700.000 di multa.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget-
to:
1) la mancata esclusione dell'aggravante di cui al-
l'art. 1 D.L. n. 625 del 1979;
2) la mancata applicaIOne delle attenuanti di cui all'art. 4 del citato decreto-legge e di cui al-
l'art. 3 della legge n. 304 del 1982%;
3) l'aumento di pena applicato per effetto del vinco lo della continuaIOne.
22) OR CO
" E' stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto dalla imputaIOne di cui al capo 2 e per insufficienza di prove da quelle di cui - 103 104 e 101 (rapina Ag. n.9 42 ai capi 101 102 Banco di Roma. Estinto per prescriIOne è stato di-
chiarato il reato di cui al capo 97. E' stato rico-
nosciuto colpevole dei reati connessi alla rapina
- 95 - 96). E' alla TA BA (capi 93 - 94
stata ritenuta la continuaIOne con i reati di cui alla sentenza del 10/12/1983 della corte d'appello di Roma e gli è stata aumentata la relativa pena di anni 2 di reclusione e di 1. 600.000 di multa.
La sentenza è stata confermata in secondo grado.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget-
to:
esclusivamente il diniego delle attenuanti generiche.
23) MO AS E' stato condannato in primo grado ad an-
ni 10 di reclusione e L. 800.000 di multa per ban-
da armata esclusa l'aggravante di cui all'art. 1
legge n. 15 del 1980 e per i reati di cui al capo A
proc. 4/84 e di cui ai capi 49 51
- - 52 53
- 54
-
55 56 (Centocelle) ed è stato assolto per non aver commesso il fatto delle imputaIOni di cui ai capi 64 - 65 - 66 - 67 - 68 (Omnia sport) - A - B - C -
D (strage Esquilino proc. 13/83). In secondo grado è stato dichiarato col- 43
pevole anche del delitto di cui all'art. 270 CO. I
c.p. e gli è stata determinata la pena, con la con tinuaIOne in anni 9 di reclusione e L. 800.000 di multa.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget-
to:
1) la ritenuta sussistenza dei reati associativi%;B
2) il loro ritenuto concorso;
3) la sua partecipaIOne;
4) la mancata derubricaIOne dei reati associativi in quello di cui all'art. 305 c.p. e, sempre in su bordine, il non ritenuto concorso nel reato continua to aggravato dall'uso delle armi%;B
5) il diniego delle attenuanti generiche.
#
++ *
* #
24) RE LA E' stata condannata in primo grado ad an-
1 mesi 10 di reclusione L. 500.000 di multa e me ni si 1 di arresto per i reati di cui ai capi 180
- 181
- 182 - 183 (la custodia delle armi compendio della ra pina "UC" nel villino dei suoi genitori).
In secondo grado le è stata eliminata la pena di mesi 1 di arresto (capo 132) per prescriIO ne della contravvenIOne. La sentenza di primo grado 44 è stata confermata nel resto.
Non ha presentato motivi (f. 373 atti app.
62/85).
25) IT EL
E' stata condannata in primo grado ad an ni 2 mesi 8 di reclusione e L. 350.000 di multa per i reati di cui ai capi 2, es.eseluseusa l'aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15 del 1980, 62 63 modi
-
ficato in danneggiamento seguito da incendio (cine ma "Ambra").
E' stata assolta per non aver commesso il fatto dalle imputaIOni di cui ai capi 64 Happ 65 - 66
- 67 68 (Omnia Sport).
-
In secondo grado è stata ritenuta colpevo le anche del delitto di cui all'art. 270 co. I I I
c. p. e le è stata determinata la pena in anni 2 me si 2 di reclusione e 1. 400.000 di multa. Le è sta ta applicata l'amnistia per il doneggiamento se-
guito da incendio (capo 63).
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget to:
la responsabilità ritenuta sulle ambigue versioni di NT ST, del HE e del OR.
B B B B B 26) OL AS 45 stato condannato in primo grado ad anni
6 di reclusione € L. 000.000 di multa per partecipa zione ג: banda armata (capo 2) e per i Peati di cui ai 16capi 1 17 13
- 19 - 20
- 21
- 22 - 23 8
-
- 34 9 - 10 - 11 - 14 - 15
- 37 - 33 proc.
- 35 36 57/82 con le attenuanti generiche prevalenti e quel la di cui all'art. 4 legge n. 15 del 1980 pe i rea ti connessi alle rapine "Biancastelli
- 'Neoli" "
-
"BRA (processo principale capi da 17 a
1 -- da 20 a 25
- da 107 a 111). E' stato assolto per non aver commesSO il fatto dai reati di cui ai capi 3 4
- 6 - 7 di cui al proc. 57/82 e 50- 5
-
-
estinti per amnistia reali, no Stati dichiarati sempre dallo processo 57/32, di cui ai capi
- 12 e 13. 24 25
In secondo grado è stato dichiarato colpe vole anche del delitto di cui all'art. 270 co.38
C.). e, unificati i Peati con 11 vincolo della con tinuaIOne, gli A stata determinata la pena in 211--
ni 5 di Peclusione 5. 300.000 di muli .
T suo motivi di corso hanno per ogget
50: 17 la responsabili à per l'episodio "Centotan 46 ai capi da 200 a 207) ritenuta sulle inattendibi li e interessate accuse di NT ST.
2) il mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 116 c.p. per l'imputaIOne di tentato
$
omicidio di AN IL (capo 201);
3) la ritenuta sua partecipaIOne ai reati associa tivi, nonostante la sua dissociaIOne dal "grup po" nel gennaio 1979 dopo i fatti di "Radio Città
Futura";
4) la mancata applicaIOne dell'attenuante di cui all'art. 3 legge 301 del 1982 in luogo di quella di cui all'art. 4 legge n. 15 del 1980%;
5) l'entità della pena.
27) LO NO E' stato condannato in primo grado ad an ni 3 mesi 2 di reclusione e 1. 800.000 di multa per i reati di cui ai capi 175 e 176.
In secondo grado gli è stata eliminata la aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15 del 1980 e,
con la concessione delle attenuanti generiche, gli
è stata ridotta la pena ad anni 1 mesi 6 di reclu sione e 1. 900.000 di multa con il beneficio della sospensione condiIOnale.
Non ha presentato motivi (f. 373 atti app. 62/85). 47
28) SP AS E' stato condannato in primo grado ad anni
•4 mesi 7 di reclusione e 1 1.000.000 di multa, con
(3 L.) la concessione dell'attenuante di cui all'art. 304
del 1982 e la esclusione dell'aggravante di cui al- l'art. 1 legge n. 15 del 1980 per i reati di cui ai capi 2 - 17 - 18 20 - 21 24 - 25
- 191 192 - '
- 196 199 193 - 194 195
- 107 108
- 109 110
111 nonchè al capo relativo alla ricettaIOne degli oggetti provenienti dalla rapina di cui al capo 74
proc. 43/82.
Gli è stata applicata 1'amnistia per i reati di cui ai capi 22 e 23.
In secondo grado è stato ritenuto colpevo le anche del delitto di cui all'art. 270 co. I c.p.
e gli è stata determinata la pena in anni 4 mesi 8
!
.di reclusione e 1 1.000.000 di multa. E' stato di chiarato estinto per prescriIOne il reato di cui al capo 196.
I suoi motivi di ricorso hanno per oggetto:
1) la sussistenza dei reati associativi%3B
2) il loro concorso;
3) la sua partecipaIOne;
48 4) il diniego delle attenuanti generiche;
5) l'entità della pena.
29) AR GI IC E' stato condannato in primo grado ad an-
ni 7 mesi 8 di reclusione L. 600.000 di multa e me- si 1 di arresto, con le attenuanti generiche ritenu te prevalenti sulla aggravante comune, per i reati
di cui ai capi 150-151
- 155 (ra
- 152
- 153 - 154
pina Ag. n. 6 Banco di Roma e tentato omicidio Fa-
va). In secondo grado è stato dichiarato estin to per prescriIOne il reato di cui al capo 154 con
eliminaIOne della pena di mesi 1 di arresto. Gli è
stata concessa anche, in relaIOne al tentato omici dio (capo 152), la diminuente di cui all'art. 116 C.
p. e gli è stata determinata la pena, esclusa l'ag gravante di cui all'art. 1 legge n. 15 del 1980, in
anni 5 mesi 2 di reclusione e L. 300.000 di multa
•
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget to: unicamente la responsabilità per il tentato omicidio ritenuta a titolo di concorso anomalo pur in difet to di una volontà omicida nel coimputato GA, che aveva Брагато non contro il metronotte ma solo a ca SO per coprirsi la ritirata. 49
* * *
*
30) TA OR
In primo grado è stato condannato ad anni
5 mesi 8 di reclusione e L. 600.000 di multa, esclu sa l'aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15 del
1980, per i reati di cui ai capi 123 - 124 - 125 -
- 128 129 130 (armi - ricettaIOne furto). 126
-
Estinto per prescriIOne è stato dichiara il reato di cui al capo 127. E' stato assolto per to non aver commesso il fatto del reato di banda armata.
Detta sentenza è stata confermata in secon do grado.
Non ha presentato motivi (f. 373 atti app.
62/85).
*
+ *
* *
31) NI IE
In primo grado è stato condannato ad anni
11 mesi 6 di reclusione e L. 700.000 di multa per partecipaIOne a banda armata (capo 2 e per i reati di cui ai capi 214
- 135
- 137 138 - 139 - 140
rapina Ag. 13 Banco di S. spirito141 (armi -
- ten tato omicidio P r in E' stato assolto, per insuf
.
- B eai capi A ficienza di prove, dai ceati di cui
C del proc. pen non aver commesSO il fatto 50 da quelli di cui ai capi 64 65 66 - 67 - 68
-
- 28 ww 29 (proc. 43/82). 26
- 27
In secondo grado, dichiarata estinta per prescriIOne la contravvenIOne di cui al capo D
del proc. 73/82, attesa l'omissione in primo grado,
il TE è stato riconosciuto colpevole anche del delitto di cui all'art; 270 co. III c.p. e, con la
concessione delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggRA è stato condannato ad anni 8 di reclusione e L. 500.000 di multa.
2
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget-
to: 1) l'affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15 del 1980; 2) la responsabilità ritenuta per gli altri reati
(detenIOne - porto di armi
- rapina
- tentato omicidio), nonostante l'equivocità del dato del ritrovamento delle armi nella grotta aperta a tut ti e la inattendibilità delle "dichiaraIOni FI
RA"
•
32) IR TE
In primo grado è stato condannato ad an
ni 8 mesi 2 di reclusione e L. 600.000 di multa per i reati di cui ai capi 2 - 107 - 108 109 110 111 (banda armata rapina BA) ed è stato assol 51
-
to, per non aver commesso il fatto, da quelli di
- 68 (Omnia Sport). cui ai capi 64 - 65 - 66 67
In secondo grado è stato assolto dalla im putaIOne di banda armata per insufficienza di pro ve li è stata rideter minata la pena in anni 6 di reclusione e L. 500.000 di multa.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget to:
1) la responsabilità ritenuta per l'episodio della rapina sulle inconsistenti dichiaraIOni dei :
"pentiti";
2) il diniego delle attenuanti generiche;
3) l'entità della pena.
:
33) AL AB B' stato condannato in primo grado ad an ni 12 mesi 2 di reclusione e L. 600.000 di multa per i reati di cui ai capi 2
- 134 proc. 43/82 -
- 138 proc. 56/83 (banda armata 135 - 136 137
rapina Ag. 13 Banco di S. Spirito
- tentato omici-
: dio NI). E' stato assolto per non aver commes so il fatto dai reati di cui ai capi 123 124
-
125 126
- 127 128
- 129
- 130.
In secondo grado è stato assolto per in 52 sufficienza di prove dalle imputaIOni di cui ai ca
- 138. E' stato dichiarato colpe pi 135 136 137
vole anche del delitto di cui all'art%; 270 co. I
c.p. e gli è stata determinata la pena in anni 5 di reclusione.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget-
to:
1) la ritenuta sussistenza dei reati associativi%;B
2) il loro ritenuto concorso;
3) la sua partecipaIOne;
4) la mancata derubricaIOne dei reati associativi in quello di cui all'art. 305 c.p. e, sempre in
subordine, il non ritenuto concorso nel reato continuato aggravate dall'uso delle armi;
5) la mancata assoluIOne con formula piena dalle imputaIOni connesse alla rapina: generica accu- sa del Sordi. In quel giorno, 1'8.7.1980, egli era a ST;
6) l'entità della pena.
* * * *
34) DE CI AB E' stato condannato in primo grado ad an-
ni 8 mesi 8 di reclusione e 1. 600.000 di multa per banda armata, esclusa l'aggravante di cui allo art. 1 legge n. 15 del 1980, ed i reati di cui ai ai capi 46, modificata l'originaria imputaIOne di 53
srage in quella di incendio aggravato,
- 47 48
197 proc. 43/82 ( (incendio Radio Città Futura e ricet taIOne > ed è stato assolto, per insufficienza di prove, dai reati di cui ai capi 64 - 65 - 66 - 67
(rapina Omnia Sport). Estinto per prescriIOne è natetedic al cop. 68. In do prode stul duck / i 1
stato dichiarato colpevole anche dei reati di cui
all'art. 270 co. I c.p. e di cui ai capi 64 65 66 67 e gli è stata determinata la pena, con la
concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggRA, in anni 8 di reclusio-
ne e L. 550.000 di multa.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget-
to:
1) la ritenuta sussistenza dei reati associativi;
2) il loro ritenuto concorso%;B
3) la sua partecipaIOne come dirigente e, in subor dine, la sua non ritenuta semplice partecipaIOne;
4) la mancata derubricaIOne dei reati associativi in quello di cui all'art. 305 c.p. e, in ulteIO
re subordine, il non ritenuto concorso nel reato continuato aggravato dall'uso delle armi;
5) la responsabilità per i fatti di "Radio Città
Futura" ritenuta sulle non credibili dichiaraIO
ni di NT ST e del HE, nonchè 54 la responsabilità per i fatti di "Omnia Sport",
ritenuta in appello sempre sulle dichiaraIOni
$
degli stessi%;B
6) la mancata dichiaraIOne di prevalenza delle at tenuanti generiche e la entità della pena.
33) AN AL E' stato condannato in primo grado ad an ni 22 mesi 8 di reclusione e 1. 1.600.000 di multa
-per i reati di cui ai capi 2 7 13 - 15 - 200
46, ritenuto
- 207
- 206
- 204 - 205 201 - 203
-
l'incendio, 47 48 - 211 - 212
- 21 - 24
- 20
-
25 64 - 65 - 66 - 67 - 94 - 95 96 -
107 -
108
-
- 111 proc. 43/82 109 - 110 C -
- A - B D - proc.
-
13/83 A proc. 4/84. E'
- stato assolto, perchè il fatto non sussiste, dai reati di cui ai capi 9
-
14 del proc. 43/82 e prosciolto, per am- 10
- 16 -
nistia, dai reati di cui ai capi 11 12
- - 208
-
e, per prescriIOne, da quelli di 209 - 22 - 23
-
cui ai capi 68 - 97, sempre del proc. 43/82.
In secondo grado gli è stato amnistiato anche il reato di cui al capo 7. E' stato ritenuto
colpevole anche del delitto di cui all'art. 270 CO. то c.p. e gli è stata determinata la pena in anni suoi motivi di ricorso hanno pes ose 55
Lo:
1) la ritenuta sussistenza dei reaci associativi;
2) il loro ritenuto concorso;
3) la mancata derubricaIOne dei reati associativi in quello di cui all'art. 305 c.p. e, in ulteIO
re subordine, 11 non ritenuto concorso nel Peato
continuato aggravato dall'uso delle armi.
*
ہیں
36) DR DARIO E' stato condannato in primo grado ad an ni 20 mesi 5 di reclusione e L. 900.000 di multa per i reati di cui ai capi 2, esclusa l'aggravante
46, rite di cui all'art. 1 legge N. 15 del 1980,
- 81nuto l'incendio, 47 48 64
- 65 - 66
- 67
-
proc. 43/82 49
51
52
- 53 54 1 55 56
-
-
proc. 68/82 A
- D - proc. 13/83
- B - C
- A proc.
prescritti i reati di4/84. Sono stati dichiarati cui al capo 50 del proc. 63/82 e al capo 68 del
proc. 43/82.
in secondo grado è stato dichiarato colpe vole anche del delibto di cui all a_t. 270 co. 1 °
è stato assolto per insufficienza di prove dai ree-
11 di cui al capi 51 - 52
- 53 54
- 55 36
fa i i Centocelle). Gli è stata nominata la 56 pena in anni 19 mesi 6 di reclusione e L. 800.000 S
di multa.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget to:
1) la ritenuta sussistenza dei reati associativi%;B
2) la ritenuta responsabilità per i vari reati sul le ambigue dichiaraIOni dei "pentiti";
3) la ritenuta sussistenza del delitto di strage
(fatti di via Cairoli capo A proc. 13/83);
4) il diniego delle attenuanti generiche.
37) IZ AO E' stato condannato in primo grado alla pena di anni 8 mesi 6 di reclusione e L. 600.000
di multa per i reati di cui ai capi 2 (partecipan-
te), esclusa l'aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15 del 1980, 46, ritenuto l'incendio, 47
48 (Città Futura). E' stato assolto per insufficien za di reati di cui ai capi 64 prove dai
- 65
- 66
- 67 e prosciolto per prescriIOne da quello di cui al capo 68 (Omnia Sport).
In secondo grado è stato ritenuto colpe vole del delitto di cui all'art. 270 co. III c.p.
e gli è stata determinata la pena in anni 6 di re
clusione e L. 500.000 di multa, con la concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti 57
alle aggRA.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget to:
1) la mancata assoluIOne con formula piena dai rea
ti di cui all'episodio (rapina Omnia Sport): sola accusa inattendibile del HE;
2) la responsabilità ritenuta per i fatti di "Radio
Città Futura" disattendendo l'istanza di rinnova zione del dibattimento per l'audiIOne di testi sull'astio del HE verso esso ricorrente, as serendo erroneamente che era crollato il suo ali bi;
dando credito anche a NT ST
interessato a gestire il suo "pentimento" in fun
IOne della normativa premiale;
3) la sua partecipaIOne ai reati associativi desun ta dal fragile episodio di "radio città futura" e dalle inattendibili dichiaraIOni del HE, di
NT ST e del RI LA.
* *
38) CI RO E' stato condannato in primo grado ad an-
ni 9 mesi 11 di reclusione e L.
1.000.000 di multa per i reati di cui ai capi 2, esclusa l'aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15 del 1980, 30
- 31
- 58 -32 (A.C.E.A.) -> 46 ritenuto il delitto d'incendio 47 - 48 (radio città futura) - 211 - 212 (C.A.B.).
A proc. 4/84 (detenIOne e porto di armi). E' stato assolto per insufficienza di prove dalle imputaIOni
F proc. 4/84 (episodi di cui ai capi C - D - E -
65 - 66 67 (rapina Om Di Pilla e La SP) 64-
-
- (episodio Patanè) e nia sport) - 114 - 115 M 116
prosciolto per prescriIOne da quella di cui al ca-
po 68.
In secondo grado è stato prosciolto per amnistia dall'imputaIOne di cui al capo 30 (danneg giamento). E' stato dichiarato colpevole anche del delitto di cui all'art. 270 co. I c. p. e di cui ai
Hap E - F proc. 4/84 capi 64
-- 65 - 66 -> 67 e C - D
e gli è stata determinata la pena, per i reati uni ficati dal vincolo della continuaIOne, in anni 14
di reclusione e L.
1.000.000 di multa.
I suoi motivi di ricorso hanno per ogget-
to:
1) la responsabilità, ritenuta per i tentati omici- di Di Pilla e La SP sulle vaghe notizie fornite da NT CR e dal OR senza il control loy dei dati che contraddicevano le loro accuse;
per la rapina "Omnia Sport" sempre su vaghe notizie del detto NT, di RI LA e del HE%;B 59 per la rapina "CAB", sulle stesse accuse di questi
"pentiti"%; per gli attentati all'A.C.E.A., sulle
sole dichairaIOni di NT ST;
per le armi trovate nel "covo Talenti, nonostante il box non fosse stato preso in locaIOne da esso ricor rente o da persone a lui vicine;
per i fatti di "ra dio città futura", nonostante le rilevanti contrad diIOni tra le affermaIOni di NT ST,
del HE e di IZ NG;
2) la responsabilità ritenuta per i reati associa-
tivi;
3) la mancata qualificaIOne di semplice partecipe.
alle pretese banda armata e associaIOne sovversiva;
4) il diniego delle attenuanti generiche;
5) la ritenuta sussistenza dell'aggravante della pre meditaIOne nei delitti di tentato omicidio aggra-
vato come presupposta solo in relaIOne alle modali tà di esecuIOne.
39) I motivi di ricorso del procuratore generale sono stati redatti nei confronti di NT AL IO e di De CI EL ET AR
ZO PA UC ES e HE RI-
-
IO (non ricorrente) ed hanno solo per oggetto la non ritenuta sussistenza, quanto ai fatti di cui al 6
060 capo 47 (ferimenti in occasione dell'assalto del
9.1.1979 in Roma a "Radio Città Futura"), per i det ti imputati, del delitto di tentato omicidio aggra vato in persona di TT NA.
Il capo 47 ha per oggetto il reato di cui agli artt. 110 112 p.p. nn. 1 - 2 582 583 P. 1
p. n. 1 585 p.p. e 577 p.p. n. 3 c.p. (lesioni in persona di TT NA
- UL RO
- NG
- Zignone BR),
RM MI Annunziata
contestato a titolo di concorso ai predetti imputa ti, (condannati per esso in primo e secondo grado),
con l'aggravante di cui all'art. 112 p.p. n. 2 c.p.
solo per il NT e il ET.
Afferma il ricorrente procuratore genera-
le che l'aIOne, ideata e organizzata da NT
ER e ET AR, mirava alla distruIOne
dell'impianto radio e alla "gambizzaIOne" degli occupanti, che doveva essere eseguita dal ET
Con una cana pistola munita di silenziatore. Era accaduto però che le donne si erano date alla fuga per evi-
tare le fiamme causate dal lancio di una bottiglia incendiaria. Al ET e a caduta l'arma di mano e gli altri con i mitra avevano sparato alle gambe delle donne per impedire che uscendo, dessero lo allarme. Per quanto feria, 1'TT aveva continua to nella sua fuga, ma il NT, rileva il ricor 61
rente procutatore generale, l'aveva spinta contro un muretto esplodendole contro una raffica di mitra
e causandole lesioni alle gambe e alla zona ischio-
pubica guarite in tempo supeIOre ai 40 giorni con residua perdita della capacità di procreare per aspor taIOne dell'utero e indebolimento della deambulaIO
ne per deficit residuale dell'arto sinistro. Secondo
il ricorrente, il NT aveva agito con dolo eventuale, accettando la possibilità di uccidere la
TT, tenuto conto dell'arma usata, della regione del corpo della donna colpita e delle stesse afferma
•
IOni di NT ST e del HE, secon-
do i quali era prevista la possibilità di uccidere in caso di resistenza.
§ § § § §
Esaurita la parte espositiva, con la fis-
saIOne delle varie posiIOni processuali nei limi-
ti segnati dalla loro rilevanza in funIOne dei ricor si proposti, occorre ora procedere con criteIO si stematico all'esame di detti ricorsi, muovendo, quin di, dai motivi in essi contenuti, comuni od estensi bili, per finire a quelli propri di ciascun ricorren te.
Seguendo questa linea metodologica ritiene 62 la corte di dovere esaminare per primi i motivi di ricorso che contengono censure alla motivaIOne del la sentenza impugnata sull'esistenza della banda ar mata di cui all'art. 306 del codice penale e, con-
temporaneamente, delle associaIOni sovversive di cui al capo uno.
Sul primo punto, le valutaIOni dei giudi ci di primo e di secondo grado sono essenzialmente conformi ed aderenti alla rilettura dell'art. 306 C.
p. imposta dal momento storico in cui la norma è
chiamata ad operare. Una corretta operaIOne ermeneu tica non può non tener conto, infatti, del superamen to e della svalutaIOne delle strutture concettuali che giurisprudenza e dottrina hanno inserito nello schema normativo dell'articolo.
Questo ha la sua matrice nell'art. 131 del codice del 1889. Giurisprudenza e dottrina, prima che il fenomeno delle organizzaIOni criminali ope-
rante con armi assumesse le dimensioni avute nella attuale momento storico, non si erano discostate,
nella sostanza, dalla interpretaIOne che identifica va la banda armata in una forma particolare di delin t.
quenza associata e organizzata, che si differenziava
dalla cospiraIOne mediante associaIOne solo per il possesso delle armi (a parte dei suoi componenti possesso ritenuto quale requisito minimo perchè la 63
banda potesse essere considerata armata.
Superato il momento storico del brigantag gio e delle formaIOni alla macchia, scorrenti "in
armi le campagne o le pubbliche vie", cioè, il mo-
mento in cui la norma fu destinata ad operare, delineatosi in tutta la sua pericolosità il fenome- no attuale dei gruppi e gruppuscoli terroristici, annidati e mimetizzati nel tessuto sociale, con col legamenti anche paritetici fra i vari gruppi, inter scambi e indifferenti assunIOni di funIOni di ver tice o di esecuIOne, in ispregio alla ortodossia tradiIOnale, e, ancora, con le armi non necessarią mente in possesso degli associati, ma sempre nella
loro disposiIOne al momento della esecuIOne della e operaIOne delittuosa, anche l'origiparticolare naria interpretaIOne della norma ha subito modifi-
che. La nuova interpretaIOne è evolutiva solo nel senso che la norma, chiamata ad operare in un determinato momento storico, ha in sè le componenti essenziali per operare in un momento storico diverso
da quello in cui è nota: componenti che l'interprete deve solo evidenziare, senza forzature, evitando che la or a, ur otenzialmente ricca di linfa vitaletale, 64
:
sia, senza necessità, relegata nella inattività e rimanga un semplice rudere storico.
Secondo questa nuova interpretaIOne la
"banda armata" non si caratterizza necessariamente nella struttura quale organizzaIOne di tipo mili-
tare con capi e gerarchie di vertice e con gregari armati e disciplinati, ma anche per il vincolo di semplice collegamento che si stabilisce fra i suoi componenti, idoneo a realizzare il fine specifico che, in presenza dei connotati propri del reato as sociativo, quali la permanenza e l'autonomia del
vincolo dalle concrete operaIOni delittuose, e
assieme alla disponibilità, ma non necessariamente al possesso, delle armi, qualifica il reato di cui all'art, 306 del codice penale.
In presenza di tali requisiti sussiste il reato di banda armata anche quando taluni dei suoi componenti agiscano a livello palese, utilizzando le stesse strutture dell'assetto democratico e plu ralistico dello Stato, e altri, invece, a livello occulto, nella fase operativa delle concrete opera
IOni delinquenziali;
sussiste il reato anche quan do vi siano scambi fra i due livelli, fra i vari
Puoli dei componenti, fra le aIOni di vertice e quelle di base o quando si utilizzino sigle diversi 65 ficate per annunciare o esaltare il singolo delit to e le finalità della banda%; sussiste anche in pre senza disarmonie, disaccordi e contrasti fra i suoi
componenti, conseguenti al delinearsi dei nuovi e-
lementi della pariteticità, della collegialità e della interdipendenza fra base e vertice, che tendo no a caratterizzare le associaIOni di tipo ideolo gico, fra le quali, la banda armata, che viene for-
mata proprio per commettere uno o più delitto contro la personalità internaIOnale o interna dello Sta-
to.
Sul secondo punto, in relaIOne al quale divergono le valutaIOni dei giudici di primo e di secondo grado, è opportuno premettere: 1) che le ipotesi delittuose di cui all'art. 270 c. p., per
quanto create in un momento storico diverso dallo
attuale al fine di tutelare lo Stato autoritaIO
nei suoi rapporte con le associaIOni politiche e non politiche preesistenti alla sua nascita, si in seriscono, per la forza espansiva contenuta nella norma, nel tessuto democratico e pluralistico del nuovo assetto costituIOnale;
2) che le ipotesi delittuose, sia dell'art. 270 bis quanto dell'art. 270 bis, si inquadrano nella cate-
goria dei reati di pericolo presunto. 66 varie rapine per l'autofinanziamento della banda;
2) che era, pertanto, manifestamente infondata la pretesa di ricondurre la sequela di delitti succedu tisi nell'arco di tempo indicato ad aIOni occasio-
nali, “dirette, non già organicamente contro la per-
sonalità dello Stato, ma solo contro il sistema dei partiti e motivate dalla voglia di riconquistarsi uno spaIO allo studio e al lavoro, conculcato da anni di sopraffaIOne;
3) che lo "spontaneismo armato" di cui parlano taluni dei ricorrenti, non era in contraddiIOne,
sempre nei limiti sia pure flessibili di un'aIOne
unitaria finalisticamente, con gli scopi e i pro-
grammi dell'organizzaIOne, la quale, cresciuta su basi paritetiche dei rapporti fra i suoi componenti, assecondava le iniziative di singoli e di gruppi nel quadro dell'unitaIO programma di eversione;
4) che tali gruppi disponevano di locali, di armi
e di mezzi per l'attuaIOne dei fini eversivi e si connotavano, sia singolarmente, sia nel quadro del l'aIOne unitaria, con tutti gli elementi normativi e strutturali del reato di "banda armata" di cui al l'art. 306 del codice penale e di quello di cui al capo uno.
Prosegu endo metodologicamente nell'esame 67 dei motivi di ricorso, ritiene la corte che vadano
subito esaminati, accertata l'esistenza dei reati associativi, i motivi, contenuti nei vari ricorsi,
con i quali si censura la motivaIOne della senten impugnata sul punto della esclusione dell'assor za bimento, ritenuto dai primi giudici, della imputaIO
sovversiva ° terroristica" di ne di "associaIOne
al capo 1 in quella di "banda armata" di cui cui al capo 2.
Anche questi motivi vanno disattesi.
La già effettuata esposiIOne delle oppo ste soluIOne sul punto, contenute nella sentenza di primo grado e in quella di secondo grado, consen te di pervenire ad un primo risultato di chiarezza.
Il reato di cui all'art. 306 c.p. ha natu ra strumentale rispetto ai delitti indicati nello
articolo 302 stesso codice, dato che la "banda ar mata" "si forma" propIO "per commetterli".
L'esistenza del fine specifico e la forma
IOne della banda armata connotano tale reato, che viene a giuridica esistenza anche se il fine non
viene raggiunto, ma che non perde la sua autonomia
quando la banda commetta i delitti inseriti nel suo programina.
Il raggiungimento del fine porta quale 68 conseguenza che reato-mezzo, cioè, quello di cui all'art. 306, e reati-fine, cioè, quelli di cui al-
l'art. 302, concorrano tra di loro e, poichè tra i delitti non colposi indicati nell'art. 302 ci so no anche quelli di cui agli artt. 270 e 270 bis C.
p., è chiaro che è configurabile il concorso fra di
essi e il reato di "banda armata", essendo solo da definire se tale concorso di reati sia un con-
corso materiale O un concorso formale: il concor- so apparente di norme о la figura del reato comples So, è appena il caso di accennarlo, non possono a-
vere ingresso in questa sede dato il collegamento finalistico del reato di banda armata con tutti quel li indicati nell'art. 302 e, quindi, non solo con quelli di cui agli artt. 270 e 270bis del codice
penale e tenuto, altresì, conto sia delle connota-
IOni proprie del delitto di banda armata, fra le
quali, l'armamento dei suoi componenti, sia del fat to che i delitti-fine (270
- 270 bis) non sono CO- stituiti da fatti che la legge considera nella loro interezza "come elementi costitutivi ° come circo- stanze aggRA" del delitto-mezzo (306).
Stabilita, dunque, la possibilità di coe
306 c.p.sista za fra il delitto di cui all'art.
e quelli di cui agli artt. 270 270bis stesso со dice, anche nella ipotesi del loro collegamento stru 69
mentale, normativamente considerato, ritiene la corte di dover condividere, per il loro rigore logi
CO, la corretta interpretaIOne della norma e la
maggiore aderenza alla realtà storica, le argomenta
IOni dei giudici di secondo grado sulla coincidenza in senso naturalistico, nella specie così come nella prevalenza dei casi, di tali reati fra di loro stru mentalmente collegati, così che il fine specifico che qualifica il reato di banda armata rimane ester no all'aIOne solo in senso normativo.
- come giustamente rilevato In sostanza,
dalla corte di assise d'appello di Roma sulla base dei dati evidenziati, opportunamento coordinati fra di loro, delle stesse omissioni dei protagonisti, che intendevano muovere guerra allo Stato, indebo-
lend donelle sue strutture, i vari gruppi armati, sorti tra la fine del 1978 e gli inizi del 1979 con il fine di creare una vera e propria associaIOne
sovversiva, avevano, in definitiva, dato corpo e consistenza a quest'ultima e, quindi, capacità ope rativa, nello stesso momento in cui si caratterizza vano come "banda armata".
A causa, pertanto, del collegamento fina listico, sotto il profilo normativo e concettuale 70 fra il delitto di cui all'art. 306 c.p. e quelli di cui agli artt. 270 - 270 bis stesso codice, ma del-
la coincidenza in senso naturalistico delle loro aIOni, sussiste concorso formale, ai sensi del-.
l'art. 81 co. I c.p. fra detti reati. E' appena il caso di aggiungere che, CO-
la coesistenza dei reati associativi non munque,
avrebbe potuto essere negata, data la loro autono mia normativa e concettuale, neppure nella ipotesi in cui i gruppi armati si fossero caratterizzati quale "banda armata" in momento cronologicamente anteIOre al loro definirsi quale associaIOne
finalità di terrorismo e di eversio "sovversiva °
dell'ordinamento costituIOnale" secondo gli ne schemi di cui all'art 270 bis del codice penale.
Altro motivo comune, che occorre esamina re prima degli altri propri di ciascun ricorrente,
è quello che ha per oggetto il calcolo dell'aumento di pena, conseguente all'applicaIOne dell'aggravan te di cui all'art. 1 D.L. n. 625 del 1979 converti to in legge n. 15 del 1980, anche sul quale, la
sentenza di primo e quella di secondo grado hanno offerto due diverse ed opposte soluIOni interpreta i cui termini sono stati ampiamente evidenzia tive,
ti nella esposiIOne della vicenda processuale. Il problema, chiaramente rilevante per 71
l'incidenza diversa dell'una o dell'altra soluIOne
sul trattamento sanIOnatoIO dell'imputato ai rea ti del quale sia stata applicata l'aggravante,
indubbiamente delicato. :
Prima che l'art; 5 della legge 31 luglio
1984 n. 400 modificasse il terzo comma dell'art. 6.3
del codice penale, l'aggravante di cui all'art. 1
D.L. 15 dicembre 1979 n. 625 convertito con modifi caIOni nella legge 6 febbraio 1980 n. 15 era cor-
rettamente considerata appartenente alla categoria delle circostanze comuni e non speciali propIO
perchè, in conseguenza di essa, come era precisato nel testo previgente del terzo comma dell'art. 63
c. p., "la legge" non stabiliva "una pena di specie diversa" o ne determinava "la misura in modo indipen dente dalla pena ordinaria del reato".
Alla stessa categoria delle circostanze comuni erano considerate appartene re le "altre circostanze aggRA", indicate nel secondo com-
ma del citato articolo 1 del D.L., concorrenti con l'aggravante in oggetto.
Le peculiarità di contenuto di quest'ul- tima avevano quale conseguenza, per espressa volon tà del legislatore che mirava ad un inasprimento 72
della sanIOne nela campo del terrorismo e della
eversione, che "" di pena" per essa previ+
sto (comma primo), concorrendo le "altre circostan-
ze aggRA" della stessa natura, dovesse appli carsi "per primo" (comma secondo), non solo, ma,
nella stessa logica dell'inasprimento della sanIO.
ne, che "le circostanze attenuanti concorrenti con
l'aggravante di cui al primo comma" non potessero essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggRA per le quar li la legge stabilisce una pena di specie diversa °
ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato" (comma terzo).
S'impone a questo punto una prima ri- flessione: la norma speciale mira all'inasprimento della sanIOne ma si inserisce armonicamente nella logica del sistema. Ottiene l'inasprimento, da una parte, dando la precedenza, nell'ordine di applica-
IOne, all'aggravante della "finalità di terrorismo
o di eversione dell'ordinamento costituIOnale" sul le altre circostanze aggRA comuni, dall'altra,
impedendo che le circostanze attenuanti siano rite- nute equivalenti o prevalenti non solo rispetto ad essa ma anche rispetto alla aggRA così det te "speciali, concorrenti non la prima. La seconda riflessione scaturisce dalla 73
corretta coordinaIOne del terzo comma con il secon do ed il primo dell'art. ↑ del D. L e con il quarto dell'art. 63 del codice penale: le aggRA "spe ciali" concorrenti con quella di cui al primo com-
ma dell'art. 1 del D.L. debbono logicamente esserci,
cioè sopravvivere, se anche rispetto ad esse, in
quanto concorrenti con la prima, non possono equi-
valere o prevalere le attenuanti.
Lo sbarramento per le attenuanti fissato anche rispetto ad esse nel terzo comma dell'art. 1 del D.L. non avrebbe senso se dette aggRA do- vessero non sopravvivere, se, cioè, l'applicaIOne
о meno della pena per esse dovesse essere lasciata,
come stabilito nel quarto comma dell'art. 63 c.p..
alla discreIOnalità del giudice, il quale, fissata
la pena per l'aggravante di cui all'art. 1 del D.L.,
ritenuta più grave, potrebbe, in ipotesi, non aumen
tarla nonostante la presenza delle aggRA "spe-
ciali".
I l terzo comma dell'art. 1 del D.L. offre,
dunque, un argomento testuale per una corretta let tura del secondo comma, nel senso che le "altre cir costanze concorrenti" di cui al detto comma debbono necessariamente essere "comuni" Se "speciali", in- fatti, è opportuno ribadirlo, esse potrebbero essere 74
poste nel nulla dal giudice, contro il teste de l terzo comma, che le presuppone esistenti anche nel l 'effetto sanIOnatoIO, e contro la ratio di tutto l'art. 1 del D.L., dato che il risultato, cui con-
duce la soluIOne interpretativa offerta dai primi giudici è quello di una attenuaIOne della sanIOne
e non di un suo inasprimento, al quale effetto chia. ramente mirava, invece, il legislatore dell'"emer-.
genza".
Ha ritenuto la corte di assise di Roma
che le "altre circostanze aggRA" di cui al secondo comma dell'art.1 del D.L., dopo la modifica per effetto dello del terzo comma dell'art. 63 c.p.
400 del 1984, non dovessero essere art. 5 legge n.
limitate a quelle "comuni" ma dovessero comprende-
re anche quelle "speciali": questo, perchè "ad ef-
fetto speciale" fra divenuta, a seguito di detta modifica, l'aggravante di cui all'art. 1 del D.L. e ad essa si applicano, come tale, gli aumenti о le
diminuIOni di pena stabiliti dall'art. 63 del co-
dice penale.
Non si è nascosta, tuttavia, la corte di assise che era propIO il testo del terzo comma dell'art. 1 del D.L. a costituire un ostacolo a a questa nuova interpretaIOne. 75
Questo terzo comma, si legge nella motiva
IOne della sentenza di primo grado, "sembra avere introdotto una deroga alla discreIOnalità del giu-
dice di applicare facoltativamente l'aumento previ-
sto dal quarto comma dell'art. 63 c. p. Infatti, il riferimento al divieto di un giudiIO di equivalen- za o prevalenza delle attenuanti, sia rispetto alla aggravante ex primo comma art. 1, sia rispetto alle altre aggRA menIOnato, mostra l'intendimento di far gravare sulla determinaIOne della pena tan-
to l'una che le altre".
L'ostacolo è stato però scavalcato dai giudici di primo grado con questa singolare afferma
IOne: "La pena risultate dall'applicaIOne della aggravante in questione sarà sempre aumentata dal
giudice per effetto del concorso delle altre aggra-
vanti speciali".
L'argomento si sviluppa da un iniziale vi
IO logico che occorre subito evidenziare.
L'aggravante di cui all'art. 1 primo com-
ma del D.L. n. 625 del 1979 è divenuta "ad effetto speciale" a seguito di quanto prescritto nel secondo
peIOr to del terzo comma dell'art. 63 c.p. nel testo attuale. 76 La variaIOne ha avuto i suoi riflessi solo sull'aggravante di cui al primo comma, che,
da "comune" è passata nella categoria di quelle 'ad effetto speciale"; nessuna incidenza ha avuto e po- teva avere sulle "altre circostanze aggRA" di cui al secondo comma dell'art. 1 del D.L., che "co muni" erano e "comuni" sono rimaste, perchè così
nate per espressa volontà del legislatore e perchè
non toccate dalla modifica introdotta nel terzo com ma dell'art. 63 c.p. dall'art. 5 legge n. 400 del
1984. E' questa la corretta interpretaIOne del la norma, che evita, fra l'altro, le disarmonie già
colte dal primo giudice e alle quali si è cercato di porre riparo creando nuove disarmonie e addirit tura forzando il significato del quarto comma dello art. 63 del codice penale col rendere obbligatoIO
l'aumento che il testo affida alla discreIOnalità
del giudice.
Allo stesso risultato ermeneutico, sia pure da angolature non del tutto simili e, in par-
te, non accettabili, è giunta la corte di assise di appello di Roma, della quale non può, tuttavia, con dividersi l'affermaIOne, peraltro, irrilevante со
me 51 è visto, che la modifica di cui all'art. 5 77 legge n. 400 del 1984 non abbia inciso sulle situa-
IOni previgenti, come quelle dell'attuale procedi-
mento esauritosi nel 1981, anche quando abbia avu̟
to effetti più favorevoli al reo di natura sostanti va, data la retroattività della legge, nella parte in cui produce tali effetti, così come stabilit①:: nel terzo comma dell'art. 2 del codice penale.
Può, pertanto, affermarsi:
Le "altre circostanze aggRA" indicate nel secon do comma dell'art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conver- tito con modificaIOni nella legge 6.2.1980 n. 15,
concorrenti con quella di cui al primo comma e che
seguono quest'ultima nell'applicaIOne dell'aumento di pena, sono circostanze comuni e non speciali e tali sono rimaste anche dopo che l'aggravante di cui al primo comma è passata dalla categoria delle cir costanze comuni in quella delle circostanze "ad ef-
fetto speciale" per effetto dell'art. 5 legge 31 lu glio 1984 n. 400 che ha modificato il terzo comma dell'art. 63 del codice penale.
Dalla coordinaIOne dell'art. 1 del cita to D.L. con l'art. 63 c. p. nel testo attualmente vigente, il meccanismo di applicaIOne dell'aggravan te "per finalità di terrorismo ° di eversione dello ordinamento costituzionale" appare il seguente: lo 78 aumento per detta circostanza si applica con prece-
denza rispetto a quello previsto per le altre cir-
costanze aggRA comuni sulla pena per il reato semplice o già circostanziato per effetto delle ag-
gRA "speciali"; le circostanze attenuanti,
concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma,
non possono essere ritenute equivalenti o prevalenţi
rispetto a questa ed alle circostanze aggRA
"speciali", ma conservano la residua capacità, sia di potere essere comparate, ai sensi dell'art. 69
c. p., con le concorrenti circostanze aggRA
comuni, sia di operare nella diminuIOne della pena applicabile per effetto delle altre aggRA, di- verse da quelle comuni о sottratte, come tali, alla
possibilità della comparaIOne.
Rilevata l'infondatezza dei motivi di ri corso che hanno avuto per oggetto la motivaIOne di questa prima parte della sentenza impugnata, ritie ne la corte di dover passare all'esame, proseguendo nel metodo già indicato, dai motivi dei ritenuti partecipanti ai reati associativi, congiuntamente ai motivi degli stessi ricorrenti, che hanno per oggetto la loro ritenuta responsabilità in ordine ai reati, apparsi ai giudici di merito, di contenu-
to rivelatore quanto al ruolo da essi svolto nei suddetti reati associativi, e ai connessi motivi 79
del ricorso del procuratore generale.
Sul punto della ritenuta partecipaIOne
ai reati associativi, la sentenza della corte di assise d'appello di Roma è stata censurata, come si
è già indicato, dall'NI (2)
- dal RA
(4) dal CO(7) dal COde (8)
- - dal Di TT
IO (12) dal ON (13) dal GA (15)
-
-
dal IO (16) dal CC (18) dal RS (23)
-
- dalla TA (25)
- da De CI EL (34)
dal ET (36)
- dal ZO (37)
- dal UC
(38) dal LF (26) dallo AR (28) e dal
ALncic (33). Le censure di questi imputati, che hanno per oggetto la loro ritenuta partecipaIOne ai rea ti associativi, la loro ritenuta responsabilità in ordine ai delitti che tale partecipaIOne rivelano,
ancora, la mancata assoluIOne con formula piena da alcuni di essi, per i quali i giudici di appello avevano applicato O confermato la formula dubita-
tiva,
- si accentrano, più o meno genericamente, più o meno ripetitivamente, in semplici proposiIO
ni, che hanno I l loro nucleo centrale nel rifiuto dei così detti "pentiti o disso delle rivelaIOni" ciati" e nella ocnseguente contestaIOne di quella 80
parte della motivaIOne della sentenza impugnata che avrebbe posto tali "rivelaIOni" a base del suo con vincimento di colpevolezza o di dubbio.
Ritiene la corte, prima di inoltrarsi nel l'esame delle specifiche posiIOni di ognuno di que si ricorrenti, di dover rilevare la inesattezza di tali censure.
Non è esatto, infatti, che i giudici di primo e di secondo grado, la motivaIOne delle cui sentenze sul punto reciprocamente si integra, abbia no recepito acriticamente le "rivelaIOni" dei "pen titi o dissociati". Essi si sono posti, invece, il problema della affidabilità di tale fonte di prova senza a-
pIOristicamente respinngerla ma senza supinamente accettarla. E' stato giustamente differenziata la col laborazione dei "pentiti" specie se di matrice ideo logica, come nella specie, dalla semplice dolaIO-
ne, che interviene nel segreto delle indagini, pro-
pIO perchè la dichiaraIOne del "pentito" è sotto-
posta al vaglio critico dell'accusa e della difesa nella pubblicità del contraddittoIO e, se attribui sce vantaggio al suo autore, la sottopone anche ai rischi di ritorsioni dirette o trasversali, anche 81
di notevole gravità.
Hanno ritenuto correttamente i giudici di merito, dopo questa premessa, che, pur dovendo-
si procedere con cautela nel campo delle rivelaIOni,
dovesse la valutaIOne della attendibilità della fonte di accusa muovere dal particolare rapporto fra l'autore della "rivelaIOne" e l'autore del fat to criminoso, a parte le motivaIOni che avrebbero spinto il primo a "collaborare"; dovesse poi essere attentamente valutato il contenuto della "rivelaIO
ne" e così pure il significato della ritrattaIOne.
Hanno coerentemente concluso che, pur non apparendo ми sufficiente, in linea di principio, per avere giu-
diIO di colpevolezza, in mancanza di riscontri e-
sterni, la semplice dichiaraIOne di un "pentito"
o la notizia de relato, lo stesso non poteva dirsi per le rivelaIOni provenienti da pluralità di fon ti, senza previo concerto, con coincidenza di con- tenuti e addirittura con peggioramento della posi-
IOne processuale degli autori della rivelaIOne.
Non è esatto, poi, che i giudici di meri to si siano formati alle "rivelaIOni" dei "pentiti o dissociati". Essi hanno posto a base del loro con vincimento anche una serie imponente di dati anali 82 ticamente descritti, specie nella sentenza di primo grado, rivelatori, così come i singoli episodi de-
littuosi, della matrice ideologica e della organiz-
zaIOne criminale a monte. Tra questi dati: la scoSco
perta dei covi con le armi provenienti dalle varie operaIOni delittuose;
il sequestro di scritti e documenti esaltanti tali operaIOni delittuose e 1
connotanti la loro matrice eversiv a;
le rivelaIO
ni dei testimoni%3B le confessioni, spontanee o pro-
vocate da altre confessioni o dalle sorprese in flagranza;
il sequestro di oggetti provenienti dal le rapine, la scoperta di campi di addestramento,
di lettere allusive fra i militanti, e così via.
Con particolare riferimento ai singoli ricorrenti ha osservato la corte di assise d'appel lo di Roma, richiamando e integrando la motivaIO- ne sul punto contenuta nella sentenza di primo gra do:
quanto all'NI (2):
che la sua partecipaIOne ai reati associativi con
ruolo di primo piano, come quello di NT Va lerio e del ET appariva certa, oltre per le specifiche e dettagliate dichiaraIOni di HE
IO e per la pluralità di riferimenti alla sua attività nell'organizzaIOne da parte di molti dei coimputati, soprattutto per le connotaIOni ideo 83
logico eversive delle sue imprese delittuose e il trasparente collegamento delle stesse ad una salda
organizzaIOne criminale.
Pur avendo ritenuto di dover dubitare del la partecipaIOne dell'Aronic a taluna delle impre se criminose addebitategli, essendo rimaste non spe
cifiche o prive di riscontri le indicaIOni accusa-
Porie, la corte di assise d'appello, con apprezzamen to delle risultanze incensurabile in questa sede per la sua correttezza logico-giuridica, ha indica to gli episodi delittuosi in ordine ai quali era cer ta la responsabilità dell'imputato: fra questi, si-
gnificativi, "I fatti di Piave Est" (capi da 124 a
130) la rapina all'armeria Perini-Palazzone (capi
-
118) la "strage dell'O" (capi A B 117
-
-
C - D proc. 13/83". "I fatti di O" (capi da 142 a 146).
L'imputato è confesso solo in ordine ai
"fatti di Piave Est" data la sorpresa in flagranza,
e ha presentato motivi estremamente generici in or-
dine alla sua partecipaIOne agli altri episodi. Occorre, tuttavia, soffermarsi su ognuno di tali episodi per evitare inutili ripetiIOni nel corso dell'esame dei motivi degli altri ricorrenti. 84 "Piave Est": 1'NI è stato arrestato, la mat-
tina del 6.10.1980 nella staIOne autostradale "Pia ve Est" dell'autostrada Mestre-VI Veneto, as sieme al TA (30) al Di VI (12)
- al
CO (7) al ON (13) e a Ragno LA,
- tutti ocn due autovetture e un notevole quantitati vo di armi, fra cui due bombe a mano in dotaIOne all'esercito italiano e varie pistole provenienti dalle rapine che formano oggetto dell'attuale pro cedimento e da altre rapine;
che formano Aggetto
(del Vattuale procedimento e da altre rapine) fra
: queste pistole la "Smith Wesson cal. 38 sottratta all'armeria Perini in Roma il 6.3.1980.
Il 18 nowmebre successivo veniva arresta to il ALncic (33) a Roma e, fra l'altro, gli ve nivano sequestrate due lettere scritto dal carce- re dall'NI e dal ON con velate esortaIO ni a continuare assieme agli altri nella lotta in-
trapresa.
L'episodio di "Piave Est", hanno corret tamente osservato i Qtudici di merito, rivela ilgrudici collegamento degli imputati arrestati con l'orga-
Com nizzaIOne, Vgli episodi delittuosi rientranti nel
CM programma di quest'ultima, Vgli amici non arrestati
cui era affidato il compito di continuare la lotta, L'NI ha vagamente negato la sua par tecipaIOne agli altri episodi, peraltro, giustamen te ritenuta con adeguata motivaIOne dai giudici di merito sulla base di molteplici riferimenti, fra i quali;
quanto alla rapina "Perini", le specifiche accuse del HE e del OR, ai quali l'NI confermò la sua partecipaIOne assieme al GA (15),
confidando, in particolare di essere venuto in pos-
sesso della pistola "Smith Wesson" sequestrata poi a "Piave Est"; quanto ai "fatti di Castelnuovo",
cioè, alla scoperta in Castelnuovo di Porto il 7. 12.1980 in un magazzino tenuto in locaIOne dalla famiglia NI di un cospicuo deposito di armi e
documenti sottratti, fra cui un'altra pistola pro- veniente dalla rapina "Perini"SW revolver ver provenien te dalla rapina "Omnia Sport" e 23 bombe dello stes so lotto di quelle sequestrate a "Piave Est", sulle precise indicaIOni del NI: era stato pregato dal suo amico RA (4), dopo l'arresto dello
NI, di aiutarlo a trasportare le armi, a que-
•
st'ultimo appartenenti, da una grotta in Sacrofano sita in un terreno di congiunti del LI (5)
al suddetto magazzino. Presente al colloquip era il
LI che temeva che la madre sospettasse qual cosa. La grotta era stata trovata propIO sulle in- 86 dicaIOni del NI. Il RA aveva confessato il fatto, pur tacendo sull'NIronica e sul Cardarel-
li. Era stato quest'ultimo a riferire il fatto al
OR, che lo aveva poi rivelato agli inquirenti;
quanto alla "strage dell'O", sulle moltepli ci especifiick indicazioni fornite dal Trochei, da
NT ST, dal OR e dall'IZ: alla operaIOne del 16.6.1979 in Roma avevano partecipa-
to, fra gli altri, con l'NI, NT AL-
- il Di VI (12) e il ET (36). IO (35)
Nei locali della seIOne "O" del partito comunista in via Cairoli era in corso una assemblea con circa 50 presenti. Verso le ore 19.30 avevano
fatto irruIOne all'interno due giovani: l'uno, a-
veva esploso contro i presenti con la pistola nume rosi colpi, colpendo, fra l'altro, al gomito certo
Striano, l'altro, aveva lanciato contro i parteci-
panti all'assemblea due bombe a mano;
erano fuggi- ti entrambi su due moto guidate da due complici. Nel Lown rimuste forte 25 personed cui provements. I'aritate)
l'attentato)era rivendicato dai "Nar" che intendeva
по vendicarsi dell' omicidio del camerata FR
Cecchin".
Con uno dei motivi subordinati, sostanzial mente simile a quelli sul punto del Di VI e del ET, è stata censurata la motivaIOne del la sentenza impugnata sulla ritenuta sussistenza del 87
reato di strage.
Le censure non hanno fondamento: i giudici di merito hanno dimostrato che nella specie ricorre vano gli elementi costitutivi del delitto di strage con puntuali osservaIOni immuni da vizi logico-giu ridici;
il fine di uccidere era rivelato dalla ido-
neità del mezzo (pistola e bombe) e dal loro uso
(pistola che spara ad altezza d'uomo e bombe lancia te all'interno del locale dove si trovano riunite
50 persone), nonchè dagli effetti dell'uso delle armi (lesioni anche gravi alla metà dei presenti);
gli atti erano stati ovviamente tali da porre in pe
-
ricolo la pubblica incolumità; requisiti l'uno e l'altro richiesti per la configuraIOne del reato di strage. Giustamente sono state negate all'NI
le attenuanti generiche tenuto conto, come si è pun tualizzato nella sentenza impugnata, non solo delle modalità dei fatti e del ruolo preminente dell'impu tato, ma anche del suo comportamento processuale estremamente negativo.
Il ricorso dell'NI va conseguentemen te rigettato;
ricorrendone le condiIOni, vanno di-
chiarati estinti per l'amnistia di cui al D.P.R. n. 38 744 del 1981, con annullamento senza rinvio sul
punto, i reati di reati di cui agli artt. 424, I co.
e 635 del codice penale;
quanto al TT (4):
che la sua partecipaIOne ai reati associativi dove va desumersi, oltre che dagli stretti legami con gli altri componenti di tali associazioni diffusamente
evidenziati, specie nella sentenza di primo grado,
dalla scoperta del deposito di armi in Castelnuovo
di Porto.
L'imputato ha affermato che si era tratta to di una semplice detenIOne di armi, ma i giudici di merito hanno logicamente osservato che tali armi provenivano dai vari reati consumanti in diverse parti d'Italia dall'estremismo eversivo di destra,
costituivano gli strumenti, assieme alle armi degli altri covi, delle operaIOni eversive e il Braghet- ta cercava di porle in salvo, dopo l'arresto dello trasfer indoletrasferndole dalla grotta di Sacrofano alNI, magazzino di Castenuovo.In tale covo custodito dal
RA erano stati trovati, del resto, scritti e schedature di esponenti della sinistra, che contri- buivano ad evidenziarne la vera natura di deposito della organizzaIOne criminale, alla quale apparte neva il RA, come ulteIOrmente dimostrato, dal suo progetto, rivelato dal NI, di assassinio 89
dell'agente PE "reo" di avere ucciso il giova ne QU nel corso dei "fatti di EN;
progetto andato in fumo, nonostate gli appostamenti e l'ispeIOne dei luoghi, cui aveva partecipato an-
i che il NI, a seguito dell'arresto dell'NI.
E' quello dei giudici di merito un apprez zamento delle risultanze adeguatamente e logicamente motivato e, come tale, incensurabile in questa sede.
Manifestamente infondato è il motivo su-
bordinato del RA, essendogli stato inflitto,
per il reato ritenuto più grave, quello di cui allo il 21 legge 18.4.1975, n. 110 (capo 149), Vminimoart.
della pena aumentato di qualche mese per ognuno degli altri reati.
I l ricorso del RA va co nseguentemen te rigettato%;B
quanto al TI (7):
che la sua partecipaIOne ai reati associativi era
rivelata dai suoi rapporti con gli altri componenti dell'organizzaIOne criminale, come evidenziato in entrambe le sentenza, dalle specifiche dichiaraIOni
del OR e, soprattutto, dai "fatti di Piave Est",
a monte dei quali c'è l'organizzaIOne eversiva e 90 sul cui significato ci si riporta a quanto già os-
servato per l'NI, sulla cui linea difensiva si è posto il CO.
Frattasi di adeguato e corretto apprezza
mento dei fatti incensurabile, come tale, in questa sede, come quello sulla pena, fissata nel minimo
per il capo 130 (art. 21 1. n. 110 del 1975), sulla ritenuta equivalenza e sugli esigui aumenti apporta ti alla pena-base per il vincolo della continuaIOne. Il ricorso del Conti va conseguentemente rigettato;
$
quanto al RS (8): 1
che la sua partecipaIOne ai reati associativi an-
dava desunta, oltre che dagli accertati collegamen ti con gli altri componenti dell'organizzaIOne,
dagli episodi delittuosi che in questa avevano la loro matrice, quali "i fatti di Centocelle" o che,
pur frutto di una iniziative di base, quale l'omi-
cidio NI, erano stati commessi al fine, come esat tamente si rileva nella sentenza impugnata, di "ac quisire credito e prestigio ai livelli dirigenti dei gruppi assocalitivi".
L'imputato è confesso rispetto ai "fatti di Centocelle" ma non rispetto all'omicidio NI,
0 94 così che occorre una rapida esposiIOne dell'uno e
dell'altro episodio.
"I fatti di Centocelle" (coli da 49(capi a 56); per i reati connessi a tale episodio sono stati ri-
tenuti colpevoli, assieme al CO, il Di VI
(12) il D'DD (9) il RS (23) ed altri,
-
la cui posiIOne non ha rilevanza in questa sede,
a seguito di una pluralità di informaIOni specifi che provenienti dal RI, da NT Cristia
no e dal HE, da NT ER, dal RO-
fo e dal De CI EL.
I "fatti di EN hanno osservato i
giudici di merito, specie quelli di primo grado, si inseriscono, come, fra gli altri, l'assalto a "ra-
dio città futura" che li ha preceduti di qualche ora ° la "strage dell'O" che li ha seguiti dopo alcuni mesi, nel quadro dell'attività eversi
-
:
va dell'organizzaIOne criminale, mirante a desta-
bilizzare le istituIOni sotto ottiche in parte diverse sul piano dell'attuaIOne: più o meno milita
riste, più o meno politiche, ma unitarie nella fina lità eversiva: finalità che ha tenute in salda unio ne tutti i componenti dell'organizzaIOne, come ul-
teIOrmente rivelate dal progetto di assassinio del l'agente PE "reo" di avere ucciso il IA 92 to a Centocelle: progetto elaborato, è questo il dato significativo, da componenti dell'associaIOne
che non sono risultati coinvolti materialmente nei
"fatti di Centocelle". In detto quartiere nel pome riggio del 10.1.1979 una cinquantina di persone si era data ad aIOni vandaliche, infrangendo vetrine di negozi, danneggiando autobus, rovesciando e in-
cendiando autovetture, lanciando ordigni incendiari.
Negli scontri con la polizia rimaneva ucciso il gio vane QU AL, trovato in possesso di pi-
stola HE P/38 cal. 9 parabellum. L'occasione della "manifestaIOne" era il ricorso celebrativo dei "camerati assassinati" in via Acca Larenzia, pro pIO in relaIOne ai quali, nel rivendicare l'atten tato e la "degambizzaIOne" di "radio città futura"
del giorno prima i NAR avevano proclamato "vendi '
cheremo i camerati assassinati in via Acca Larenzia.
Sangue chiama sangue". DE resto, che "l'operaIOne"
fosse stata in precedy za preparata era specifica- to, fra gli altri, dal RI, il quale ha rivela to che ai "designati" le armi e gli ordigni esplosi vi venivano consegnati mimetizzati in scatole da scarpe ed in altri involucri.
Il D'DD, la cui posiIOne, attesa la sua pecul i à va esaminata a parte, e il RS hanno dovuto confermare la loro recenza materiale 93
alla "manifestaIOne", il CO ha confessato e il Di VI ha dovuto ammettere di aver comprato le due pistole indicate dal RI e restituite
"usate" dopo la "manifestaIOne", alla quale il Di
VI, afferma il RI, partecipò attivamen-
te.
Sulla de rubricaIOne dell'imputaIOne di cui all'art.419 c.p. (capo 56) in danneggiamento e di quella di incendio (capo 53) nel reato di cui all'art, 424 c.p. comuni sono le doglianze contenu-
te nei motivi del CO, del Di VI e del D'Ad
dio, estensibili al RS.
Correttamente i giudici di merito, quanto alla prima censura, hanno rilevato che i "fatti di
EN avevano assunto i connotati di una guer riglia urbana, per le dimensioni e la notevole gra-
vità delle devastaIOni apportate nel quartiere, co sì che erano ricorrenti gli elementi costitutivi del reato.
Il delitto di cui all'art. 419 c.p. si
connota, infatti, a differenza di quello di cui al-
1'art. 635 stesso codice che ha per oggetto uno о
più cose determinate, per la indiscriminata scelta dell'oggetto su cui cade la furia distruttiva del 94 soggetto attivo del reato e per le notevoli propor
IOni del fatto lesive, come tali, dell'ordine pub.
blico.
Infondata è, altresì, la seconda censura,
attesa le proporIOni dell'incendio, come accerta-
to nel rapporto, e tenuto conto, come hanno ritenu to i giudici di merito correttamente valutando le risultanze processuali, che il fuoco era stato, fra l'altro, appiccato con la precisa volontà di provo-
care un incendio.
L
Sull'omicidio NI divergono le valuta-
IOni dei giudici di primo e di secondo grado.
Il 28 settembre 1978 verso le ore 21,45
due giovani "in vespa" esplodevano numerosi colpi di pistola contro tre ragazzi, intenti a consulta- re la rubrica degli spettacoli sulla copia della
"Unità" esposta dinanzi alla sede della seIOne
del P.C. I. "Alberone" di via Appia Nuova in Roma.
Veniva ferito il Di IO e rimaneva mortalmente ferito VO NI subito dopo deceduto.
L'omicidio fu attribuito al CO e al
Di VI, la cui posiIOne fu stralciata e rimes
sa al tribunale per i minorenni avendo il Di Vitto-
IO, al momento del fatto, anni 17 mesi 11 e giorni
14. Questi i dati evidenziati dalla corte 95
di assise d'appello che ha ritenuto il CO colpe.
vole dell'omicidio:
La prima notizia proviene dal HE IO (in-
terrogatoIO del 26.3.1981): erano stati il Corsi
e il Di VI;
lo aveva saputo da NT Va
leIO; intendevano vendicare i "camerati uccisi di via Acca Laurenzia"; il vespone era guidato dal Cor
aveva sparato il Di VI%3B ER FI;
ti e ES AL, cioè, le persone più se-
rie del FUAN, li avevano aspramente rimproverati.
Riferisce ST NT nell'inter rogatoIO del 13.4.1981 di aver saputo che i due,
CO e Di VI, quando spararono erano ubria-
chi. Precisa nell'interrogatoIO del 23.11.1981 che la sera dell'assassinio egli era alla seIOne "Pra-
ti" del M.S.I.: giunsero ubriachi il Corsi e il Di
VI e dissero di aver sparato ad un ragazzo dell' Alberont;
all'interno del Fuan tutti sapeva-
no che erano stati loro%; più volte in cella, dallo aprile a l'agosto 198 1 il Di Vittorio aveva iro-
nizzato sulla morte del ragazzo "come se lui aves-
se ucciso una persona di rilievo".
Conferma il HE nell'interrogatoIO
dell'8.5.1981 di aver saputo, che il Di VI da 96 aveva sparato e che i due stavano su una vesta,
ER NT e da ES AL.
Nell'interrogatoIO del 25.9.1982 afferma Sordi Walter che era notoIO negli ambienti del
FUAN che autori dell'omicidio erano il Di VI.
e il CO.
L'episodio, afferma ST NT
Commentati al dibattimento, era stato negativamente in carcere
dal ET alla presenza del Di VI che era rimasto zitto.
HE conferma (ud. del 21.12.1984) e così pure il OR (ud. dell'1.3.1985): seppe del atto dall'AL.
Nella stessa udienza dell'1.3.1985 inter-
viene la dichiaraIOne di NG IZ: in carcere il Di VI mi fece capire che erano stati lui
e il CO a uccidere lo NI%;B non glielo disse e-
spressamente: intendeva insinuare il dubbio nei giudici che con lui non fosse "stato il RI
...
a fare VO NI, bensì ST NT": inten deva così vendicarsi di quest'ultimo che lo accusa va.
Nell'interrogatoIO del 21.2.1981 aveva
detto ER NT di conoscere i due autori
Ecll'omicidio che non intendeva nominare: erano due giovinetti senza peso politico in cerca di gloria o di una serata diversa.
Analizzando e coordinando questi dati, col legati al comprovato affiatamento e alla comprovata amicizia della coppia CO
- Di VI, hanno ritenuto i giudici di appello, dissentendo da quel-
li di primo grado, che era stata raggiunta la prova della colpevolezza di queste due persone e, quindi,
del CO, imputato nell'attuale procedimento, nel-
l'omicidio di VO NI e nei connessi delitti sulle armi.
На omesso tuttavia la corte di assise di appello di Roma, contraddicendo in questo alle sue stesse affermaIOni sul maggior rigore necessa-
IO nell'approfondimento della prova quando, come nell'approfondimento dalla prova quando] come nella specie, si procede nel campo degli indizi costitui-
ti da dichiaraIOni di persone che non hanno visto,
di rinnovare il dibattimento per dare la possibi-
lità al CO di provare che la sera del 28.9.1978
egli non si trovava sul luogo dell'omicidio.
L'imputato ne aveva fatto esplicita richie sta e si è doluto espressamente nei motivi di ricor so per il silenIO sul punto nella motivaIOne del-
la sentenza impugnata. 98 Detta sentenza va conseguentemente annul-
lata con rinvio nei capi concernenti l'omicidio Zi-
ni ed i reati connessi.
Va, altresì, annullata senza rinvio nei capi concernenti i reati di cui agli artt;
424 I° CO. e 635 c.p., perchè estinti, detti reati, in vig tù del D.P.R. n. 744 del 1981, ricorrendone le con-
diIOni, con eliminaIOne della relativa pena che si determina in mesi due di reclusione.
Adeguata è infine la motivaIOne della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti ge-
neriche, attesi i precedenti, le modlità dei fatti e il comportamento dell'imputato.
Assorbito nell'annullamento con rinvio è
ovviamento il motivo sull'entità della pena, fissa-
ta per l'omicidio volontaIO quale reato ed aumenta ta per gli altri reati unificati con il in folo del la continuaIOne.
Nel resto il ricorso dal CO va riget-
tato,
quanto al DI OR (12):
che la sua partecipaIOne ai reati associativi anda va desunta, fra l'altro, dal suo comprovato coinvol gimento nei "fatti di Piave-Est di Centocelle e dell'O". Ci si riporta a quanto già rilevato a 99
proposito delle dichiaraIOni dei pentiti e, con riferimento a "Piave Est" e a "O", a quanto
C già detto trattando del ricorso dell'Aronia; con ri ferimento a "EN, a quanto già detto trat-
tando il ricorso del CO.
Lo stesso vale per le subordinate sulla strage (Esquilino) e sulla devastazione e l'incen-
dio (Centocelle).
E' appena il caso di aggiungere sull'al-
tro motivo solo enunciato, concernente il mancato assorbimento per i "fatti di EN dei reati connessi a tale episodio in quello di devastaIOne,
che ogni reato mantiene la sua autonomia normativa
e strutturale per la diversità degli elementi costi tutivi di ciascuno di essi.
La motivaIOne della sentenza impugnata sul Di VI è aderente alle risultanze proces-
suali, immune da vizi logico-giuridici e, come tale,
incensurabile in questa sede.
Ricorrendone le condiIOni la sentenza im pugnata va annullata senza rinvio per l'amnistia del D.P.R. n. 744 del 1981 nei capi concernenti i reati di cui agli artt. 424 ΙΟ co. e 635 c.p. con eliminaIOne per questi due delitti della pena che 100 si determina in mesi due di reclusione. Nel resto il ricorso va rigettato.
quanto al FA (13): che la sua partecipaIOne ai reati associativi an
dava desunta dal ruolo di organizzatore analitica- mente descritto dai primi giudici per i "fatti di
Piave Est" ampiamente rivelatori dell'organizzaIO
ne a monte (v. su NI), dai suoi collegamenti con gli altri composanti, dalle sue esortaIOni dal carcere al ALncic (v. lettera a quest'ultimo se-
questrata) a continuare la lotta.
Sostanzialmente generico è il motivo con
il quale l'imputato si duole per non essere stato
assolto con formula piena "dalla contestata rapina". Sul punto i grudici di appello hanno evidenziato, così come per l'NI, che l'accusa del OR non aveva ricevuto adeguati riscontri.
La pena è stata inflitta nel minimo edit tale (anni 7 di reclusione) ed è stata ridotta ul teIOrmente per effetto delle attenuanti generiche ad anni 4 e mesi 8 e quindi aumentata per la conti nuaIOne ad anni 7 mesi 6 di reclusione e L.400.000
di multa.
La motivaIOne della sentenza impugnata sulla posiIOne del ON è adeguata, immune da vizi logico-giuridici e, come tale, incensurabi 101
le in questa sede.
Il ricorso del ON va, pertanto, ri gettato
quanto al FR (15):
eati associativi anda che la suapartecirtecipazione ai r va desunta dalla stessa natura dei reati commessi,
finalizzati all'armamento e all'auto-finanziamento dell'organizzaIOne oltre che dal suo collegamento,
fra gli altri, con l'NI, uno dei capi dell'e-
versione.
Correttamente gli è stata applicata la formula dubitativa per la rapina "Patanè" e quella al Banco di S. Spirito Ag. 13, attesa l'incompletez za sul punto delle accuse del Sordi e del Serpie-
ri.
Correttamente è stata ritenuta la sua re-
sponsabilità per la rapina all'armeria PERINI
- PA+ LAZZONE. Vale perin GA ega quanto già rilevato per
1'NI e, ancora, hanno puntualmente osservato i giudici di merito, il dato oggettivo che la pisto la "Arminius" sequestrata al LI nella quasi flagranza dalla tentata rapina alla Agenzia n. 6
del Banco di Roma, per la quale il GA è ovviamen te confesso, era di quest'ultimo e proveniva, quan 102 to ad una delle sue parti, come era risultato dagli accertamenti balistici, propIO dalla rapina all'ar meria PERINI.
Sostiene il GA di aver sparato alla guardia FA, in serviIO il 10.2.1081 in Roma al-
l'Agenzia n. 6 del Banco di Roma senza intenIOne
omicida.
Hanno correttamente ritenuto, tuttavia,
i giudici di merito che la volontà omicida andava desunta dagli atti posti in esseredal GA, il qua le aveva reagito al FA, dopo averlo minacciato con
l'arma, esplodendogli contro ben cinque colpi con la pistola Diamond Back cal. 38 special CTG e colpen dolo in parti vitali: il FA ha riportato una fe-
rita trapassante la regione paravertebrale sinistra e clavicolare sinistra.
Nessun rilievo poteva avere il fatto che il GA intendesse coprirsi la fuga reagendo al fuoco della guardia, hanno esattamente concluso sul punto i giudici di appello, attesa la idoneità del mezzo usato e degli atti compiuti nonchè la distan- za ravvicinata, la reiteraIOne di colpi, la ragio ne vitale del corpo della vittima attinta. Giustamente sono state negate l'attenuante e la diminuente in difetto, per l'una, del requisi- per l'al- to della integralità del risarcimento e, 103
di disturbi psichiatrici del soggetto rilevan- tra,
ti per il viIO parziale di mente, come accertato
dal perito.
Per la sua adeguatezza e per la sua cor-.
rettezza logico-giuridica la motivaIOne della sen tenza impugnata, quanto al GA, si sottrae a cen- sure in sede di legittimità, anche, come si è avuto
occasione di già precisare, sull'argomento (motivo solo enunciato) del trattamento sanIOnatoIO ap- i plicato per l'aggravante di cui all'art. 1 del D.L.
n. 625 del 1979.
Il ricorso del GA va, pertanto, riget.
tato;
quanto al GI (16):
che la sua partecipaIOne ai reati associativi anda va desunta dai suoi legami con i NT, il Luc
ci, la MA, il ON ed altri componenti della organizzaIOne;
ancora, dal suo concorso nella ra-
pina CAB con la quale NT ER, come con-
fidato al fratello RI, intendeva "provarlo".
quale nuovo affiliatefiliato;
dal contenuto altamente rive latore di detta rapina mirante all'acquisiIOne di giubbetti antiproiettili oltre che di denaro per le
finalità eversive;
dal suo celarsi dietro falsi 104
documenti, scoperti al momento del suo arresto. Quan
to alla rapina CAB, consumata la sera dell'8.2.1979
nei locali della società in Roma via Capodistria, ad essa parteciparono, col IO, i due fratelli FI
RA, il UC e il HE. Sul fatto precise, circostanziate e corrispondenti all'effettivo conte nuto dell'episodio, hanno osservato i giudici di me rito, sono le rivelaIOni di ST NT e del T.OC, due dei partecipanti, che hanno avuto il riscontro della confessione dibattimentale di
ER NT e del ritrovamento in possesso del UC, il 31.3.1979 di un blocchetto di assegni provenienti da detta rapina, oltre ad essere disin
teressate, quanto al IO, il cui coinvolgimento non giovava certamente ad essi.
Il IO aveva cercato di negare di esse-
re stato quel giorno a Roma, ma, alle precise conte staIOni, non hanno mancato di puntualizzare i giu 1
dici di primo grado, aveva finito con l'ammettere che nel pomeriggio della rapina era effettivamente
nella capitale: era stato al bar Penny, ritrovo di quelli del FUAN, era state in casa della MA, le gata sentimentalmente all'NI. La motivazione della sentenza impugnata sulla posiIOne del IO non merita censura per la sua adeguatezza e la sua correttezza logico-giu- 105
ridica: due dei rapinatori erano travisati ed uno di essi poteva essere il IO, avesse avuto ° me-
no la barba al momento della rapina.
Il ricorso del IO va, pertanto, riget-
tato;
quanto al CI (18):
che la sua partecipaIOne ai reati associativi an-
dava desunta: 1) dai suoi rapporti con elementi di spicco dell'eversione di destra;
2) dall'attivismo attribuitogli dal HE e da Fioravanti Cristia-
no; 3) dall'incarico affidatogli di costituire un
gruppo eversivo a Sacrofano in cui risiedeva;
4) dal la solidarietà es pressa a AI Livio in occasione dell'arresto; 5) dalla schedatura di magistrati,
giornalisti, avvocati e uomini politici:;6) dal pos sesso di un documento sulla formaIOne idoelogico-
militare di quadri "CUIB"; 7) dalla comunione di vita nel corso della latitanza con elementi attivi del FU AN;
8) dall'arresto in Formello il 9.2.1979
con NT ST, AL e Giomo a bor-
do di auto rubata, utilizzata il giorno prima per la rapina alla CAB.
E' questo un apprezzamento delle risultan ze adeguato e corretto che contrasta l'asserita 106 estraneità del lucci-IA. La motivaIOne del la sentenza impugnata, anche sull'entità della pena,
mantenuta, del resto, in misura esigua, appare im- mune da vizi logici e giuridici e, come tale, incen surabile in questa sede.
Il ricorso del IA va, pertan to, rigettato;
quanto al MO (23):
che la sua partecipaIOne ai reati associativi, pe-
raltro, genericamente contestata, andava desunta dal le connotaIOni, particolari di matrice eversiva e rivelanti l'organizzaIOne, dei reati connessi agli episodi per i quali era confesso, nonchè dalle concor di dichiaraIOni di NT ST e del Tro- chei e da quelle dell'altro NT, il ER.
e ancora dalle esercitaIOni a fuoco in Sacrofano
col ET, il RI e altri.
Oltre ai "fatti di EN per i qua-
li l'imputato è confesso, contenuto rivelatore in
relaIOne ai reati associativi assumono quelli del
"covo Talenti" per i quali c'è confessione dello stesso (capo A proc. 4/84.4/841. Il "covo di via Talenti", specificano i giudici di primo grado, si trovava in un magazzino del quartiere "Talenti" di Roma nei pressi del bar 107
"Lo Zio d'America".
Il locale, dice NT ST, era stato preso in affitto dal UC (38) con patente falsa. Le chiavi erano in possesso di NT
ER (35) e del ET (36), ma erano a dispo sizione anche del Bianchi e del RS (23). In esso erano confluite le armi della rapina "Omnia
Sport", bombe provenienti da un furto del ER in Pordenone; da esso erano state prelevate le bom be e la pistola servite per la "strage dell'Esqui-
lino".
Le armi erano state trasferite poi in al tri covi in via Alessandria e a Ostia.In una delle operaIOni di trasferimento era stato utilizzato dai due FIORA e dall'AL lo stesso fur gone che era servito per la rapina "Omnia Sport".
C'è la confessione del RS, di FI
ST, del HI, accompagnato al depo. vanti sito, per il prelievo di armi per rapina, dal Mor-
sello e dal ET, e al quale il UC conferma in carcere nel luglio 1979 di aver preso in sub-af-
fitto il locale con l'uso di documenti falsi. FI
ravimati ER, pur rifiutandosi di accusare i cof rei, secondo la linea assunta, confermava che i de 108 positi di via Alessandria e di Ostia appartenevano al suo gruppo.
Si è voluto qui specificare l'episodio
"Talenti" per il significato emblematico che esso assume, assieme agli altri, quanto all'esistenza dei reati associativi e alla partecipaIOne ad essi dei ricorrenti autori di delitti rientranti nelle fina-
lità eversive dell'organizzaIOne, oltre, natural-
mente per i riflessi che esso ha sulla posiIOne
degli altri concorrenti in tale delitto: NT
ER - ET e UC.
La sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, corretta sotto il profilo logico-giuridi-
CO, anche rispetto al diniego delle attenuanti ge-
neriche, per le modalità dei fatti e i precedenti
dell'imputato quanto alla pena inflitta, del re-
sto nel minimo per il reato più grave, quello di '
cui all'art. 419 del codice penale non oggetto di censura. Amnistiati ricorrendone le condiIOni, so no i reati di cui agli artt. 424 I CO.
- 635 c.p.
(D.P.R. n. 744 del 1981). La sentenza impugnata va senza rinvio, per detta causa, in questi annullata sieliminaIOne della pha che determina capi, con in mesi due di reclusione. Nel resto il ricorso del LL va rigettato to. *
109
+ *
quanto alla IT (25):
che la sua partecipaIOne ai reati associativi an-
dava desunta dai suoi legami affettivi con il Mor-
sello, l'attentato del 7.3.1979 (bottiglie incendia rie lanciate contro le bacheche del cinema Ambra-Ig
vinelli in Roma e ordigno in via Germanico), la la titanza a Londra con il RS ad altri dell'or-
ganizzaIOne.
Ha rilevato la corte di assise d'appello,
quanto al residuo reato di cui al capo 62 (NG
MB - TA - artt;
110
- 81 c.p. 9
- 10 12
L. 497/74 fabbricaIOne detenIOne e porto del-
le due bottiglie e della tanica di benzina con mic-
cia) che esso non era stato oggetto d'appello, a parte le specifiche accuse del HE e la confes-
sione della MB proclamatosi unica autrice dello attento.
Con i motivi di ricorso si contesta la r
tenuta attendibilità di NT ST Tro
chei e OR.
Il ricorso è fondato, quanto alla negata partecipaIOne ai reati associativi, evincendosi dagli stessi dati riportati nella sentenza impugna-
ta, quali, i legami affettivi dell'imputata con il 110 RS, la latitanza a Londra e la sua conoscenza di altri dell'organizzaIOne, che mancano del tut-
to le prove su detta partecipaIOne. La sentenza impugnata va, conseguentemente, annullata sul punto senza rinvio perchè l'imputata non ha commesso il
fatto risultato evidente (art, 152 c.p.p.) che ap→
pare dallo stesso contesto della motivaIOne.
Va eliminata la pena, già determinata per e 270 c.p. in mesi 2 i reati di cui agli artt. 306
di reclusione e L. 100.000 di multa. Nel resto il ricorso della Rita va rigettato;
*
quanto al OL (26): che la sua partecipaIOne ai reati associati-vi an-
dava desunta, fra l'altro, dal suo coinvolgimento nelle rapine "AN" - "B "Meoli"
e "BRA, che rivelavano a monte l'orga nizzaIOne criminale di tipo eversivo. Il Rodol o è confesso suзво tutte le rapine ad ecceIOne di quella "AN"
Questa rapina, espongono i giudici di me rito, fu consumata nel pomeriggio del 6.3.1978 nella armeria in Roma dei fratelli AN. Due giova-
ni, armi alla mano, si erano impossessati di undi-
ci pistole e due canne per pistola dopo aver rin- !
chiuso nel bagno i proprietari e un loro amico, 111
certo ZO, sopraggiunto. Riusciva a liberarsi Cen
tofanti e contro di lui i rapinatori spararono nu-
merosi colpi. Il AN reagi uccidendo uno dei rapinatori, MI NC. Il fatto veniva riven-
dicato con un volantino all'Ansa dal "direttivo rivoluIOnaIO dei gruppi armati" che/condannava a morte i AN e tutti coloro che collaboravano con i servi della polizia.
TI ST, confesso autore, si decide a fare il nome del RodolLF nell'interro- gatoIO del 12/3/1982. Il Rodolfo era rimasto alla
guida della "mercedes" di suo padre, "pulita" ser- ノ
vita per il cambio dopo la rapina e la fuga dei due fratelli NT, mentre un altro rapinatore,
il AN, andò in casa dello AR.
Il successivo 28 maggio il LF ammet
te che i due IOavanti e 1'AL gli chiesero di aspettarli con la macchina del padre ad una cer ta distanza dal luogo della rapina progettata;
egli aveva rifiutato.
Il 7 giugno AN RD confessa della rapina, ver-che il LF lo pregò la sera
so le ore 21.30 di aiutarlo a nascondere un borso-
ne di tela blu contenente le armi della rapina. A= 112 veva ceduto per la vecchia amicizia. Le armi erano state nascoste vicino alla sua casa al mare in loca lità Sabbie D'oro ed erano state poi ritirate da
ST NT ed un altro.
L'imputato nega all'udienza del 4.1.1985
ma avendo il AN confermato e insistito, nella stessa udienza del successivo 4 marzo, si decide ad ammettere qualche cosa: i due Fioravanti erano
in lacrime, quella sera dopo la morte dell'MI,
e lo avevano pregato di custodire le armi sottratte nel negoIO dei AN.
Così, si era rivolto al AN.
Analizzando e coordinando, fra gli altri,
questi dati, i giudici di merito, con corretto ap-
prezzamento delle risultanze processuali, come tale,
incensurabile in questa sede, hanno ritenuto che le rivelaIOne di NT ST, disinteres-
sate e apparse attendibili e piene di riscontri in altre circostanze, avevano ricevuto oggettivo ri-
scontro anche in questo caso dal AN e dallo
stesso imputato, costretto ad ammettere una parte della verità ed hanno giustamente spiegato che lo imputalo aveva inteso accreditare la versione che il suo contributo era rimasto circoscritto al "fa-
voreggiamento reale" spaventato per le dimensioni assunte dal fatto. 113 Hanno osservato i giudici di appello,
quanto ai motivi subordinati, che l'imputato non ha contestato nella sua impugnaIOne l'esistenza del dolo omicida nei NT, che spararono va-
ri colpi ad altezza d'uomo
contro
AN IL,
ma il suo concorso ai sensi dell'art. 110 c.p., da to che egli aspettava in macchina. Era, tuttavia,
l'aIOne verificatasi la "logica e prevedibile con seguenza dello sviluppo progressivo dell'iter cri minoso inerente" a quella rapina nell'armeria pro grammata con l'uso di armi da fuoco, con il colpo in canna e senza sicura.
ArgomentaIOne, questa, del tutto corret ta sotto il profilo giuridico, in base alle risul Lanze, così come sono altrettanto corrette le al- tre sul mancato riconoscimento, attesa la non pie nezza della confessione e la parzialità della col laboraIOne, dell'ulteIOre attenuante di cui allo art. 3 legge n. 304 del 1982.
[' appena il caso di rilevare che per fatti così gravi l'imputato ha avuto una pena base di anni 4 e mesi 8 di reclusione, aumentata di soli quattro mesi e 1. 800.000 di multa per il vincolo della continuaIOne. Il ricorso del LF va, pertanto, riget 114
tato;
*
*
quanto allo SP (28):
che la sua partecipaIOne ai reati associativi con
ruolo dirigenziale e organizzativo appariva certa dai reati consumati e ammessi ("rapine Biancastelli
- BA"
- violaIOni alle leggi sulle ar-
- Meoli mi - ricettaIOni), dalle specifiche rivelaIOni
di ST NT e dalle sue stesse rivela-
IOni. Non q lo AR ad affermare testualmente nei motivi di ricorso che mediante il suo contribu-
to si son potuti "ricostruire i fatti eversivi ed idenficare i loro responsabili tanto da permettere lo smantellamento dell'organizzaIOne eversiva".
Trattasi di apprezzamento delle risultan come anche quello sul diniego delle attenuan ze,
-
ti generiche a causa dei preced e sull'entità
della pena inflitta in misura veramente esigua,
adeguato e corretto e, come tale incensurabile in
questa sede.
Il ricorso dello AR va, pertanto, ri-
gestatio
**
*t quanto al AL (39): che la sua partecipaIOne ai reati associativi, nel 115
ruolo di dirigente, nonostante la sua assoluIOne
dai reati connessi alla rapina all'Agenzia 13 el
-Banco d S. spirito (capi 135 136
- 137
- 138
-
ecc. .), doveva essere desunta dalla sua militanza "
nel gruppo dell'NI, il quale, dopo il suo ar-
resto, dal carcere, assieme al ON, gli aveva affidato il compito di continuare la lotta (lettere sequestrate all'imputato al momento del suo arresto il 18 novembre 1980), dalla sua militanza in "Avan-
guardia NaIOnale", dai suoi collegamenti con gli altri componenti dell'organizzaIOne e, in partico-
lare, da quanto risultato al momento del suo arresto.
Il ALncic, che era con tre giovani, fra cui il
GA, aveva esibito una carta d'identità intestata a AN FA" rilasciata dal comune di Mano- '
calzati (AV). 13 ottobre precedente era stato trovato in Padova il portafogli smarrito dall'impu-
tato con una carta d'identità con la foto dello stes
SO, anch'essa falsa, a nome di FO FA e pro-
veniente dallo stesso comune. Evidenziavano i giudici di merito che i
documenti falsi erano stati formati utilizzando al-
sottratti al comune di Manocalzati cuni dei moduli
1 15.6.1930, venti dei quali erano stati poi trova 116 Li in bianco, nel deposito di armi dell'organizza-
IOne, scoperto a Castelnuovo di Porto il 7.12.1980
e affidato, fra gli altri, all'NI e al Braghet
ta: 1'NI, che dal carcere lo esortava assieme al ON a continuare la lotta. Osservavano a questo proposito tanto i giu dici del primo quanto quelli del secondo grado che,
pur non risultando certo il coinvolgimento del ALn
cic in specifici episodi dai chiari segni eversivi,
denotavano, fra l'altro, la sua appartenenza all'or ganizzaIOne criminale il fatto che egli avesse u-
tilizzato per mimetizzarsi ben due moduli prelevati dal deposito di Castelnuovo e l'altro dato che tali moduli erano stati sottratti perchè dovevano servi- re a mimetizzare i componenti dell'organizzaIOne
im- per coprirli nelle singole aIOni delittuose e pedire la loro identificaIOne,
Quanto alla doglianza sulla mancata assolu zione con formula piena dalla rapina al Banco di
S. spirito, ha ritenuto la corte di assise d'appel- lo che l'accusa del OR sul coinvolgimento in detta rapina, fra altri, del ALncic, aveva trova to riscontri quanto al TE ma non quanto al Va-
lencic così che si giustificava per quest'ultimo la formula dubitativa. 117 Solo enunciati sono i motivi sulle atte-
nuanti generiche, negate per i precedenti penali e.
per il ruolo assunto nella banda, e sulla pena, ap.
plicata nel minimo per il reato base (quello di cui all'art. 306 CO. I del codice penale).
Trattasi di apprezzamento delle risultan-
ze adeguato, logico, giuridicamente corretto e, CO.
me tale, incensurabile in questa sede.
Il ricorso del ALncic va, pertanto, ri-
gettato;
qunato a DE CI AB (34):
che la sua partecipaIOne con ruolo dirigenziale ai reati associativi era rivelata dalle connotaIO
ni particolari di chiara matrice eversiva degli epi sodi "Città Futura", per il quale era stato ritenu-
to responsabile in concorso, fra gli altri, con Fig
RA ER (35) ET (36)
- ZO
-
(37) e UC (38), ed "Omnia Sport", per il quale era stato ritenuto responsabile in concorso, fra gli altri, con gli imputati di cui sopra, ad ecce-
IOne del ZO, assolto per insufficienza di prove, e con la inclusione della MB: episodi che, per le modalità, le rivendicaIOni, i collega menti con i depositi di armi scoperti, rivelavano 118 anche la complessa organizzaizone a monte di natura eversiva;
ancora, dalle concordi dichiaraIOni di
NT ST e del HE sulla sua attiva militanza e sul suo ruolo dirigenziale e organizza- fra l'altro, dal suo attivarsi in Libano pere, tivo favorire l'espatIO dei latitanti.
L'imputato ha escluso la sua partecipaIO
ad entrambi gli episodi ma i giudici di merito ne l'hanno ritenuta procedendo ad una attenta analisi ed ad una corretta coordinaIOne, quanto al primo episodio, delle dichiaraIOni del HE, di FI
RA ST e del OR e, quanto al secondo episodio, di quelle del HE, del Fioravanti e
del RI LA.
"Città Futura": poco dopo le 10 del 9.1.1979
tre giovani armati e mascherati irrompono nella se-
de di "Radio Città Futura" di via dei Marsi in Ro-
ma, dove è in corso una trasmissione radiofonica
"radio donna" curata da certe
- UL - GO
NG Miolli e Attura, danno fuoco agli impianti
-
con bottiglie e involucri incendiari e poi, assieme a un quarto complice colpiscono alle gambe le don- ne con numerosi colpi d'arma da fuoco. Nella fuga l'TT, già colpita ad una gamba, è stata raggiun ta da NT ER che l'ha sbattuta al muro sparandole un'altra raffica con il suo mitra: la 119 donna riportava lesioni al ginocchio sinistro, alla coscia e alla regione glutea sinistra guarite in
24 mesi con residua perdita della capacità di pro-
creare per asportaIOne dell'utero e indebolimento permanente dell'organo della deambulaIOne.
Questi i dati evidenziati dai giudici di. merito: dichiara HE nell'interrogatoIO del
24.4.1981 che l'aIOne, poi, del resto, rivendica-
ta dai NAR, era stata decisa dal ET e da Va-
leIO NT per punire la "emittente privata"
che aveva offeso la memoria del "camerata Ciavatta"!
morto nei fatti di Acca Larenzia". Efano giunti sul posto con due autovetture, l'una, guidata dal Piz-
zonia, l'altra, da EL De CI. Nei loca-
li erano entrati armati egli, il AI, il ET,
l'AL, il UC e ER NT.
La partecipaIOne del De CI è con-
fermata dal OR che lo seppe dallo stesso e dallo Alibrandi e ancora, da NT ST che gli
,
attribuisce, come al ZO, il ruolo di autista.
Nell'udienza del 21.12.1984 spiega il Trochei di avere avanta dubbi assieme al IOavan-
ti sul De CI, in precedenza, nel tentativo di salvarlo, dati gli stretti rapporti di amicizia 120 Nell'udienza del 21,12.1984 spiega il HE di
avere avanzati dubbi assieme a IO i sul De Francisci, in precedenzaвет civo di salvarlo,
dati gli stretti rapporti di amicizia.
Erano poi sopraggiunte le rivelaIOni
dello AR - del LF, dell'IZ, la confessio ne del Pedretti. La partecipaIOne del UC era dal TROCHE da FIORATANTI CRISTIAND, anche stata indicata, oltre che dall'IZ, che l'apprese in carcere da NT ER.
Hanno ritenuto i giudici di merito, con apprezzamento adeguato e corretto delle risultanze,
che era certa la partecipaIOne al fatto di questi imputati, tenuto conto della attendibilità delle fonti di accusa, della coincidenza non concordata dei contenuti, delle confessioni provocate, come
quella del Padretti, e delle stesse modalità e del
procedere delle rivelaIOni.
Occorre qui esaminare per completezza si stematica il ricorso del procuratore generale, sulla mancata qualificaIOne giuridica quale tentato omi cidio del ritenuto delitto di lesioni gravi in per-
sona di TT NA, proposto nei confronti del De
- del NT ER, del CI EL
ET, del ZO, del UC e del non ricor-
rente HE (v. dichiaraIOne ricorso a p. 1 fa- scicolo I faldone H°). 121
Ritiene questa corte che il ricorso sia privo di fondamento, risolvendosi sostanzialmente in una diversa valutaIOne delle risultanze, peral tro, correttamente e adeguatamente apprezzate dai giudici di appello, così come da quelli di primo grado, i quali hanno evidenziato l'intendo dichiara to e attuato dagli imputati di solo "gambizzare"
le donne. Il procuratore generale non contesta che tale intento sia esistito, solo afferma che era in tervenuto il fatto nuovo della f a della Attura eвида della successiva aIOne di IO anti ER.
Non si vede, a questo punto, se l'aIOne
posta in esso dal NT costituisce un fatto sopravvenuto esulante dal progettato accordo di solo "gambizzare" le donne, come in detta aIOne
possa inserirsi, sia pure, in maniera anomala, il concorso degli altri.
Sul punto tace il ricorrente.
Quanto all'aIOne del NT, hanno Cosservato i giudici di merito, che l'intento dichia rato da quest'ultimo era stato quello di colpire la donna in parti non vitali, che aveva mirato basso e che aveva contato sulla sua esperienza con l'arma,
e che i risultati dell'aIOne non si erano discosta 122
ti di molto dal dichiarato intendimento, corrispon dente, del resto, all'iniziale progetto.
Trattasi, come si vede, di un apprezzamen to del fatto, logicamente corretto e, quindi, incen surabile in questa sede.
"Omnia Sport": nel negoIO di articoli sportivi ed armi di ER CO di via IV
novembre in Roma verso le ore 9 del 15.3.1979 si era presentata una donna, che distraeva il titolare,
colpito e, quindi, legato e imbavagliato e chiuso nel retro-bottega da altri due giovani, di cui uno,
vestito da carabiniere, all'esterno impediva l'in-
gresso affermando che era in corso un'ispeIOne. Ve
nivano rapinate, fra l'altro, 60 pistole e 14 carabi ne con muniIOni, alcune trovate, poi, il 14.12.1979
nel deposito di Castelnuovo. Anche questo fatto ve-
niva subito rivendicato dai NAR.
Nelle dicha QraIOni del 13.3.1981, J1 Ser-
pieri, in quella del successivo 24 aprile, Tro- chei, e in quella dell'8 maggio, 021 NT Cri-
stiano, evidenziano i giudici di appello, il De Fran
cisci è accusato di aver partecipato, prima, allo interno del FUAN alla deliberaIOne della rapina e,
poi, alla sua esecuzione. I tre accusano anche il Pucci di aver partecipato alla fase organizzativa Nella fase esecutiva, specifica il RI, il
UC aveva compiti di copertura.
Quanto alla partecipaIOne del ET,
alla triplice accusa degli amici "pentiti" si ag-
giunge quella del DI MAnao. Il successivo 31 marzo
il Pucci, tratto in arresto posaltro, viene trova to in possesso di una pistola proveniente da detta.
rapina. La MB è confessa e NT ER
si limita a vaghe affermaIOni, tanto che il suo appello viene dichiarato inammissibile per generi-
cità.
Coordinando questi dati, attese la mol-
teplicità e la convergenza di essi, attesa l'atten dibilità delle fonti, riscontrata in numerosissimi episodi, tenuto conto dei rapporti di amicizia tra accusati e accusatori, nonchè delle confessioni di alcuni degli accusati, hanno ritenuto i giudici di secondo grado, con apprezzamento delle risultanze adeguat e logicamente corretto e, quindi, incensu-
rabile in questa sede, la partecipaIOne alla rapi na tanto del De CI quanto del NT,
della MB, del ET e del UC.
Adeguata appare, infine, quanto al De
CI, la motivaIOne della sentenza impugnata sulla ritenuta equivalenza delle attenuanti generi
8: 124 che e sull'entità della pena mantenuta, del resto,
nel minimo: motivi solo enunciati.
Il ricorso di De CI EL va,
pertanto, rigettato;
*
quanto al DR (36):
che la sua partecipaIOne con ruolo dirigenziale ai reati associativi, oltre che dalle concordi di-
chiaraIOni di NT ST, del HE,
del RI, andava desunta dai connotati partico lari delle specifiche operaIOni delittuose in cui era inserito.
In ordine a quest'ultime ed ai motivi
Melative retativedi ricorso ad esse Joccorre richiamare quan to è stato già rilevato in occasione della tratta-
IOne della posiIOne degli altri concorrenti nei
- 47 48 (città vari episodi delittuosi: capi 46
futura): si veda su De CI;
capi da 64 a 67
(omnia sport): si rimanda al De CI;
capi A
-
B - с - D proc. 13/83 (strage Esquilino) si veda motivaIOne su NI%;B capo A proc. A/84 (covo Ta
lenti) si rimanda al RS;
capo 81 (detenIOne di una pistola Luger e di una calibro 38 in concorso
Bol RS e RI LA); puntuale è la mo- Livazione della sentenza di primo grado (pag. 391 paragr. 1lbis) richiamata da quella d'appello: ac- 125
cuse specifiche del RS e del RI.
Estinti in virtù dell'amnistia di cui al
744 del 1981, ricorrendone le condiIOni D.P.R. n. sono i reati di cui agli artt. 424 I co. e 635 c. p.
(capi 54 e 55) per i quali l'imputato è stato as-
solto per insufficienza di prove. La sentenza impy gnata va, sul punto e per tale causa, annullata
senza rinvio.
Nel resto il ricorso del ET va ri-
gettato ;
*
*
*
quanto al IZ (37):
□ rtecipazione ai reati associativi e-furtec che la sua mergeva dalle Concordi indicaIOni di NT
ST, del HE, del RI LA, dalla significativa corrispondenza intrattenuta con il
ET, nonchè per i facti di "Radio città futu-
ra" (capi 46
- 47 -48) in ordine ai quali, sulla partecipaIOne dell'imputato, si rimanda a quanto già detto trattando della posiIOne di De CI
EL. Trattasi di apprezzamento delle risultan ze adeguato e corretto, immune da vizi logici e, come tale, incensurabile in questa sede, anche sul 126
punto della mantenuta formula dubitativa per i rea ti connessi ai fatti di "Omnia sport", attese le dichiaraIOni del HE sulla partecipaIOne
dell'imputato alle riunioni che precedettero la rapina.
Il ricorso del ZO va, pertanto, ri gettato;
*
* * #
quanto al CI (38):
che la sua partecipaIOne con ruolo di primo pia- no ai reati associativi appariva certa per la plu-
ralità di indicaIOni provenienti dai "pentiti e per i connotati em- dissociati" ma, soprattutto,
blematici delle numerose operaIOni delittuose nel le quali era coinvolto.
Su queste, lungamente si sono intratte-
nuti i giudici di merito, coordinando ed evidenzian do i vari elementi emersi a carico del UC-, e costituiti non dalle sole chiamate in correità °
accuse di altre persone, ma da elementi esterni a tali rivelaIOni-, con un procedimento logicamente e giuridicamente corretto e, come tale, kincensura bile in sede di legittimità.
Di ogni singola operaIOne delittuosa e
cathe persone in essa coinvolte si è inteso tratta re in questa sede unitariamente per un criteIO di 127
chiarezza, come si è visto, e per evitare inutili ripetiIOni.
Si rimanda, pertanto: quanto alla "rapina capi 211
- alla posiIOne del IO;
CAB"
- 212
-
quanto alla "rapina Omnia Sport"
- capi 64
- 65 - 66
67 alla posiIOne del De CI;
quanto al "covo capo A proc. 4/84 alla posiIOne del Talenti"
-
RS%;B quanto a "Radio Città Futura" - capi 46
-
- alla posiIOne del De CI. 47 - 48
Con i motivi di ricorso il UC si è do-
luto anche del suo ritenuto coinvolgimento nei "fat t dell'ACEA" capi 30 31
- 32 e negli "episodi
Di PI e La SP" - Dcapi C
- - E - F 1 proc.
4/84.
"Fatti dell'ACEA": Alle ore 4 del giugno 1978 un ordigno esplosivo di notevole potenza provo cava un incendio alla staIOne ricevitrice "Lauren
tina" dell'ACEA sita in via Fenilene di Roma, con
distruIOne di un trasformatore e conseguente inu-
tilizzabilità della rete di alimentaIOne del setto re sud-est di Roma. Analogo attentato con conseguen ze meno gravi subiva il la 16 successivo centrale
ACEA di "Forte Antenne". La rivendicaIOne e a dei
NA ", che confermavano così l'inten 0 eversivo 128
rivelato dalle modalità dell'aIOne.
DE primo episodio erano stati chiamati a rispondere (capi 26 27
- 29) NT Cri
- - 28 stiano e il TE, poi assolto, quest'ultimo,
per non aver commesso il fatto;
del secondo, (capi 30 31 - 32) il detto NT e il UC, chia-
mato in correità dal primo.
I giudici di merito hanno posto in rilie- vo che, a fronte della chiamata in correità del FI
RA, che appariva circostanziata, coerente e non
mossa da risentimento, il UC si era trincerato su vaghe proteste d'innocenza e dietro ad un alibi al-
trettanto generico fornitogli in ritardo dall'ami-
co IA.
"Episodi Di PI
- La SP": In Roma,
alle 22.15 circa del 23.12.1977 Di PI AS, militante dell'estrema sinistra, viene raggiunto allo stomaco, lungo il viale della XVII Olimpiade,
da colpi di arma da fuoco sparatigli da una "vespa", di cui un ES nota la carga "Roma" e i primi due numeri "35" e che si allontana seguita da una auto vettura "A 112"
Il 26 successivo, verso le ore 1.30 veni va attinto da colpi d'arma da fuoco sparati da una
"vespa", che si allontana seguita da un'autovettura T
"A 112" certo TA La SP BE, anch'esso 129
legato agli ambie ti dell'estrema sinistra, redatto re di "Radio Città Futura". Fra i due attentati se ne era inserito uno, il 24 dicembre, alla madre del
UC. Il secondo attentato era stato rivendicato
3) nome di "Giustia NaIOnale lo stesso giorno 26 a
RivoluIOnaria", quale atto di ritorsione all'atten tato subito dalla madre del UC. La perizia ba-
listica accertava che il 23 dicembre e il 26 aveva sparato la stessa arma.
La responsabilità del UC in ordine ai :
due fatti è stata motivata dalla corte di secondo grado con argomentaIOni che si sottraggono, per la loro adeguatezza e la loro correttezza logica-
giuridica, a censure in questa sede. E' stato evi-
denziato, infatti, che i due episodi, per le moda-
lità di aIOne, la scelta delle parti lese, l'uso della stessa arma e degli stessi mezzi, avevano
matrice unitaria;
che il UC possedeva una "Ve-
spa" targata ROMA 354188, con targa inizante, cioè,
con i numeri 35, visti dal teste Grasso nel primo episodio e della quale il numero 3 era stato visto dalla parte lesa nel secondo episodio;
che la ven detta, movente del secondo fatto, attesa l'unita-
ria matrice, indiziava il UC anche per il primo;
130 che era stato il UC a confessarsi autore dei due attentati a NT ST, il quale ebbe poi a riferirlo%;B che la stessa confessione il UC
aveva resa ad AL ES, persona di ri-
lievo nell'eversione di destra, così come precisato dal OR;
che gli alibi, a distanza di 7 anni dai fatti, erano inattendibili in quanto affidati a va-
ghi ricordi di testi;
che il colore della "vespa"
del UC è bianco e che il colore della vespa, usa ta nei due attentati, fu indicato di color chiaro e che l'imprecisione era giustificata dalla fulminei- tà delle due azioni e dal tempo di notte. Una serie notevole e convergente di dati,
dunque, a carico del UC, che rivelano, hanno con cluso i giudici di appello, per le modalità program mate e le regioni del corpo delle vittime prese di mira l'intenIOne omicida e la premeditaIOne.
Adeguata è, infine, la motivaIOne della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti ge-
neriche, attesi la molteplicità dei fatti, i pre-
cedenti, il comportamento dell'imputato e la sua
evasione dagli arresti domiciliari.
Il ricorso del UC va, pertanto, riget-
tato.
* Conviene, a questo punto, esaminare i ri 131
corsi degli altri imputati diversi da quelli già e-
saminati (ricorrenti con i numeri 2 4- - 7 - 8 -
- 25 26
- 16 - 18
- 23 12 - 13
- 15
- 28 - 33
-
- 37 + 38), seguendo l'ordine della rubrica: 34 - 36
FU (1) LI
Il suo ricorso è inammissibile per manca-
ta presentaIOne dei motivi.
*
BE RO (3)
Correttamente è stata applicata la formu-
la dubitativa dai giudici di secondo grado per i reati di cui ai "fatti di EN, rimanendo a carico dell'imputato, pur prive di riscontri, le
accuse del RI e del OR, queste ultime, con un certo margine d'incertezza. Ricorrendone le con-
diIOni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei capi concernenti i reati di cui agli artt. 424 I co. e 635 c.p. perchè estinti, detti reati,
per amnistia (D.P.R. n. 744 del 1981).
Nel resto, il ricorso del RI va riget tato.
RD LA (5) In ordine ai reati di cui ai capi da 142 132 a 146 (fatti di Castelnuovo) e di cui ai motivi pri mo e terzo dell'imputato si rimanda alla posiIOne
dell' NI sul punto, non senza rilevare come il contributo concorsuale del LI all'aIOne sia stato evidenziato dai giudici di merito con riguardo alla triplice fonte accusatoria e alle modalità del fatto, nonchè ai suoi rapporti di amicizia e di
comunanza ideologica con gli altri. Quanto al moti-
vo sub 2) hanno esattamente ritenuto i giudici di appello che si giustificava la formula dubitativa in ordine al delitto di cui al capo 149, dato che l'im putato fu sorpreso di notte con tre bottiglie piene di benzina, a parte le accuse del NI.
Il ricorso del LI va, pertanto,
rigettato.
AT AS (6)
- --
Privo di fondamento è il primo motivo di ricorso, avendo i giudici di appello spiegato, con corretto apprezzamento delle risultanze, che la for mula dubitativa per i reati connessi alla rapina al Banco di Roma Ag. n. 30 (capi da 82 a 86) era
giustificata dalle rivelaIOni del DE RÀ che, per quanto de relato erano specifiche, con indicaIOne
che l'imputato era alla guida della autovettura uti lizzata nella fuga. 133 Fondato è il secondo motivo, attef a la genericità dei dati posti a sostegno dell'aggravan te di cui all'art. 1 legge n. 15 del 1980 nella mo tivaIOne della sentenza impugnata (militanza poli tica - amicizia col AG, il MI e l'Ansel
mi - possesso di denari
-e preIOsi altri procedi-
menti simili) 8 non evincendosi connotaIOni parti-
colari dalle rapine confessate (TA BA, ca pi da 94 a 97 e Banco di Roma Ag. n. 9, capi da
101 a 105). La sentenza impugnata va, conseguentemen te, annullata sul punto con esclusione dell'aggra- vante in oggetto. L'annullamento segue senza rinvio atteso l'automatismo della rideterminaIOne della pena, fissata dai giudici di secondo grado, senza l'aggravante, per il più grave delitto di cui al ca po 101 in anni 4 mesi 6 di reclusione e L. 600.000
di multa, diminuita nella misura massima per le attenuanti generiche e aumentata di mesi 6 e L.
100.000 per la continuaIOne, così da essere defi-
nita in anni 3 mesi 6 di reclusione e L. 500.000
di multa. Nel resto il ricorso del TI va ri gettato. 134
D'AD GI (9)
Fondato è il motivo del ricorso del D'Ad-
dio, il cui accoglimento esime dalla trattaIOne
del secondo, del terzo, del quarto e del sesto mo-
tivo connessi con il primo.
La partecipaIOne dell'imputato ai "fatti di EN (capi da 49 a 56 - si veda su essi
quanto già rilevato a proposito del CO) è stata ritenuta dai giudici di merito sulle affermaIOni di Fioravanti Cristiano. Questi ha, peraltro, solo
precisato che ad organizzare la manifestaIOne furo no il CI e il D'DD, null'altro.
L'imputato ha negato ed il RI, il De
CI e il HE hanno escluso о non confer-
mato la sua partecipaIOne.
Trattasi, come si vede, di un'accusa gene rica, non approfondita, contrastata e rimasta pri- va di effettivi riscontri, non potendosi ritenere tale il compiacimento manifestato dall'imputato per quanto era accaduto, attesa la sua militanza neglia ambienti dai quali era sortita la manifestaIOne.
Coerentemente all'impostaIOne prevalente mente seguita dalla corte di assise d'appello di
Roma di valutare con cautela le dichiaraIOni dei "pentiti o dissociati", attesa la genericità di 135
quella del NT, ritiene questa corte che sia rimasta carente la motivaIOne della sentenza impu gnata sulla ritenuta responsabilità del D'DD.
La sentenza va, conseguentemente annullata con rin vio.
Va accolto anche il quinto motivo di ri-
corso: in assenza di condiIOni ostative la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, nei confronti del D'DD, nei capi concernenti i reati di cui agli artt. 424 I° co. e 635 c.p. perchè estinti,
detti reati, per l'amnistia di cui al D.P.R. n. 744
del 1981, con eliminaIOne della relativa pena che si determina in mesi 2 di reclusione.
E' appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art. 152 c.p.p., la causa di estinIOne
va subito applicata quando non ricorrono le condi-
IOni di cui al secondo comma dell'art. 152 c.p.p. e, quindi, anche nella ipotesi, come nella specie,
di annullamento con rinvio in punto di responsabi-
lità.
DI NA IO (10)
Infondato è il primo motivo del suo ricor So, dato che, come esattamente rilevato dai giudi 136
ci di merito, non può qualificarsi di rilevanza ec-
ceIOnale la collaboraIOne da lui prestata, limita ta, in definitiva, alla semplice confessione dei reati commessi.
Adeguata è, infine, (secondo motivo) la motivaIOne sul ritenuto giudiIO di equivalenza fra attenuanti e aggRA.
Il ricorso del Di NA va, pertanto, ri-
gettato.
DI EP (11)
Come è stato evidenziato nella esposiIOne
IK il MI è stato citato in questo giudiIO essen-
do stato ritenuto erroneamente che fosse ricorrente.
Nei suoi confronti va dichiarato, di con-
seguenza, non luogo a provvedere. FONTANA ANTONIO (14)
- - - Il suo ricorso è inammissibile per manca ta presentaIOne dei motivi.
HE PIERGI (17)
Privi di fondamento sono il primo e il secondo motivo del suo ricorso aventi per oggetto la sua ritenuta responsabilità per le rapine "Buc- ciano" (capi da 159 a 163) ed "Esso-Colia-Pericoli” 137
(capi da 164 a 169).
Verso le ore 10 del 15.1.1981 un giovane, con il pre-
testo di dover lasciare una musicassetta per Buccia
no FR figlio del proprietaIO dell'apparta-
mento, si faceva aprire la porta. Irrompevano den-
tre altri due giovani travisati ed armati. Venivano
immobilizzati i presenti e rapinate 22 pistole e re volver, una carabina, preIOsi per il valore di cin que milioni e L.250.000 in contanti.
La rapina, sempre in Roma, al distributore:
di benzina "Esso" di via del Casaletto gestito dal
Celia e dal Pericoli, era stata consumata il prece-
dente 17 ottobre 1980 materialmente da due giovani
| che, fattisi consegnare l'incasso della giornata,
L.
1.350.000 e due assegni, si erane allontanati sparando un colpo di pistola a scope intimidatoIO.
Confessi per entrambe le rapine erano I-
NA ed TO che avevano chiamato in correità,
fra gli altri, per l'una e l'altra, lo IA, ac-
cusato, inoltre, quanto alla rapina "UC" da un altro confesso, RI LA,
I giudici di merito hanno osservato, con apprezzamento logico e adeguato delle risultanze,
come tale incensurabile in questa sede, che stavano a carico dello IA le plurime chiamate in cor-
reità, circostanziate, le rilevaIOni del IO li che senti l'imputato quando questi decise di ef- 138
fettuare la rapina "UC", il rinvenimento di gran parte delle armi rapinate in un terreno di pro prietà di familiari dello IA, e, nel suo domi→
cilio, di manette dello stesso tipo di quelle usate per immobilizzare i familiari di UC: un com-
plesso imponente di elementi di prova che fugavano ogni dubbio sulla consapevole a libera partecipa-
IOne dell'imputate ad entrambi gli episodi cri-
ninosi.
Fondato è il terzo motivo del ricorso, essendo stata fissata nel dispositive la pena del-
la reclusione in anni 4 ● mesi 7, mentre nella par-
te motiva della sentenza, impugnata anche su questo
.
punto, si era procedute ad un calcolo che esattamen te portava alla pena di anni quattre, quanto alla reclusione.
Limitatamente alla misura della pena del-
la reclusione la sentenza va annullata senza rinvio con determinaIOne di detta pena in anni quattre.
Nel resto il ricorse delle IA va riget-
tato.
****
TT NI(19)
Il sue ricorse è infondato, apparendo ade la motivaIOne della sentenza impugnata sul guata ritenuto giudiIO di equivalenza, tenuto conto del 139
comportamento dell'imputato.
Il ricorso del AG va, pertanto, ri-
gettato.
RO CA (20)
Non ha motivi propri diversi da quelli attinenti alla esistenza e coesistenza dei reati associativi.
Il suo ricorso va, pertanto, rigettato. 1
* *
LI AO (21) Il suo ricorso è infondato, avendo i giudi ci di merito, con corretto ed adeguato apprezzamen to delle risultanze, come tale incensurabile in questa sede, osservato: quanto al primo motivo,
che non poteva escludersi l'aggravante di cui allo
625 del 1979, attesi i rapporti delart. 1 D.L. n.
l'imputato con l'ambiente eversivo, le sue disponi bilità finanziarie in contrasto con asseriti fini di lucro delle rapine, le sue stesse ammissioni, a 1
proposito della tentata rapina "Moscatelli" che essa era una specie di prova generale, di apprendistato in vista di traguardi più significativi nel campo dell'eversione; quanto al secondo motivo, che non 140
gli competevano le chieste attenuanti speciali, da to l'effetto riduttivo e limitato della sua confes. sione; quanto al terzo, che appariva adeguato l'esi guo aumento di pena apportato per ciascun reato le gato con il Video della continuaIOne a quello ri tenuto più grave.
Il ricorso del LI va, pertanto,
rigettato.
OR CO (22)
Infondato è il ricorso del MO, apparen do il diniego delle attenuanti generiche fondato,
come si evince dal complesso della motivaIOne della sentenza impugnata sull'imputato, sulla consumata capacià criminale del soggetto, desunta dalle moda-
lità delle aIOni, le finalità, l'entità del botti no,★ precedente.
Il ricorso del MO va, pertanto, riget-
tato.
RE LA 524)
I l suo ricorso è inammissibile per manca-
ta presentaIOne dei motivi.
* SERVELLO NO (27) Il suo ricorso è inammissibile per manca. 141
ta presentaIOne dei motivi.
AR GI IC (29)
- -
Il suo ricorso è infondato;
l'unico motivo ha per oggetto, come si è già detto, la ritenuta volontà omicida nel coimputato GA alla quale si aggancia il concorso anomalo a lui attribuito: rapi na all'Agenzia 6 del Banco di Roma e tentato omi-
- capi da 150 a 155. Si veda sul punto cidio FA
della volontà omicida del GA la posiIOne di que-
st'ultimo già esaminata.
Il ricorso del LI va, pertanto, :
rigettato.
*
TA OR (30)
Il suo ricorso è inammissibile per manca ta presentaIOne dei motivi.
NI IE (31)
Privo di fondamento è il secondo motivo
(primo in ordine logico) del ricorso del TE
avente per oggetto la sua ritenuta responsabilità
per i fatti di cui alla rapina all'agenzia n. 13
in Roma del Banco di S. Spirito - capi da 135 a 142 141 e per quelli del deposito di armi ed esplosi-
vi nella grotta di Castelnuovo, capo 214
- scoper ti il 19.12.1981, un anno dopo dagli altri "fatti di Castelnuovo accertati il 7.12.1980" (capi da
142 a 149).
La rapina all'Agenzia n. 13 del Banco di
S. Spirito era stata consumata in Roma verso le ore 11 dell'8 luglio 1980 fra gli altri, da tre gio vani che, disarmata la guardia NI AN, si erano impossessati di un bottino di oltre 72 milio-
ni, fuggendo poi con una fiat 131 rubata alcune o-
re prima. Nel corso della rapina il NI era sta
to colpito alla testa con un corpo contundente e,
quindi, alla sua reaIOne, alle spalle, da un col-
po di pistola. Verso le ore 21.30 del 21 dello stes so mese il carabiniere TE ER, in servi-
IO a ST, riportava gravi ferite cadendo con
la sua moto "Honda 500", in una strada della cit-
tà. Sotto il sellino della moto la polizia stradale scopriva una pistola a tamburo Smith/Wesson cal. 38
a 5 colpi con matricola abrasa, che la guardia pri-
vata NI riconosceva con sicurezza, nonostante l'abrasione, per quella sottrattagli in occasione della rapina. Nascoste in fondo alla sacca da moto-
ciclista del TE, nel suo armadio, in caserma, venivano rinvenute L.
9.700.000. Si accertava che 143
il TE era stato in licenza dalle ore 17 del
2 alle ore 24 dell'8 luglio 1980 ed aveva chiesto ed ottenuto lo scontrino ferroviaIO per il viag-
gio agevolato ST-Roma e ritorno, trascorrendo la licenza presso i suoi familiari in Roma come da questi confermato. Il Testani era stato accusato esplicita-
mente da ER OR della sua partecipaIOne al-
la rapina.
Il 19.12.1981 in una grotta sita alla periferia di Castelnuovo di Porto, in un terreno tenuto in affitto dal padre del TE, a seguito di notizie concordanti fornite dallo AR e da
NT ST, venivano recuperati polvere esplosiva e da sparo a combustione lenta, una mic-
cia, un detonatore, due cuffie di bombe a mano di
cui una completa di spoletta, provenienti, come le
altre trovate negli altri depositi scoperti, dal furto nel 1978 al poligono militare di Cellina Me
duna comune di Vivaro prov. di Pordenone, che FI
RA ER aveva confessato di aver consumato
con l'aiuto di AL ES e OS
EF, quando era ivi in serviIO militare qua-
le ufficiale. 144 In una agenda del TE sequestrata dai carabinieri di ST (rapporto del 9.1.1981) si
trovavano annotati, fra gli altri, i numeri telefo-
nici della Mano della My bro del Valencic e
del ON. Analizzando e coordinando questa serie imponenti di dati, hanno ritenuto certa, i giudici di merito, la responsabilità dell'imputato, con moti vaIOne adeguata, immune da vizi e, come tall, incen
surabile in questa sede;
con la quale motivaIOne si
è data risposta alle par vaghe doglianze dell'impu- tato: solo l'imprevisto incidente aveva portato al-
la scoperta dell'arma e del denaro;
quanto ai baffi del Testani non notati nei tre rapinatori, l'argo-
mento, hanno correttamente osservato i giudici di merito, era scarsamente rilevante, non conoscendosi
l'effettivo ruolo svolto dall'imputato nella rapina;
i suoi stretti ed accertati rapporti con gli altri personaggi dell'eversione di destra e le difficoltà
di accesso e la mimetizzaIOne del cunicolo nel ter reno di suo padre, dove le armi furono trovate, mo-
strano all'evidenza, hanno concluso con la stessa coerenza logica i giudici di merito, che l'operaIO
ne di occultamento non poteva prescindere dal suo
contributo essenziale. Singolare è il primo motivo di ricorso 145
(secondo in ordine logice) con il quale si chiede la esclusione della aggravante di cui all'art.1
legge n. 15 del 1980, nonostante l'affermata parte-
cipaIOne del TE ai reati associativi non sia stata oggetto di deglianza.
Hanno rilevate, comunque, sul punto, i giudici di secondo grado che in ordine al reato di cui al cape 214 l'aggravante non era stata contesta tajera stata contestata per i reati connessi alla pina ma non era stata oggetto d'impugnaIOne, a parts l'evidenza della sua sussistenza a causa della parte cipaIOne del TE ai reati associativi,non con-
testata, ed i suoi rapporti con gli altri imputati.
Il ricorso del TE va, pertanto, rigettato.
*****
IR TE (32)
Infondato è il primo motive di ricorse sulla sua ritenuta responsabilità per la rapina
"B RA - capi da 107 & 111.
Il 28.2.1980 quattro giovani, di cui tre in divisa di agenti di polizia, verše le ore 13,
con un pretesto, adducende di dover compiere una perquisiIOne, riuscivano a penetrare nella villa dei coniugi BA UI e EP LA sita al
Km. 6,80 della via Giustiniana, richiudevano con la minaccia delle pistole in un ambiente l'uomo e il personale di serviIO, costringevano la donna, che 146
aveva modo di notare un quinto complice mentre cer-
cava di nascondersi il viso, ad aprire la cassafor te e sottraevano valori per 650 milioni di lire,
tre pistola ed altro, allontanandosi con le autovet ture di detti coniugi.
I giudici di merito, con cerrette ed ade-
guato apprezzamento delle risultanze, come tale, in censurabile in questa sede, a fronte delle vaghe pro teste d'innocenza del OS, vagamente mantenu-
te nei motivi di ricorso, hanno osservato: che l'im-
putate era chiamato in correità non da uno ma dal-
la pluralità dei concorrenti, NT ST,
il De VE, il LF, le AR, confessi auto-
ri della rapina, che hanno chiamato in correità an-
che NT ER, a sua volta confesso;
che la chiamata in correità era disinteressata;
che non poteva esserci un concertato intento di coinvol gere il OS, attesi i suoi rapporti di amici-
zia con gli altri, e che era irrilevante che le par ti lese avessero notato solo cinque rapinatori, non conoscendosi l'\ffettivo ruolo del OS, il quale ben poteva aver ricevuto compiti di copertu-
ra all'esterno.
Adeguata è la motivaIOne della sentenza impugnata: sul diniego delle attenuanti generiche (secondo motivo), attesi il comportamento dell'im- 148
putato, la sua latitanza e le modalità del fatto
rivelatrici di elevata capacità a delinquere;
sulla entità della pena (terzo motivo), fissata, nel mini mo, quella base della reclusione per la rapina ag-
gravata, anni 4 e mesi 6, o quasi nel minimo, quella della multa: L. 400.000, essendo il minimo della multa, prima della modifica di tale pena introdotta con l'art. 113 della legge 24 novembre 1981 n. 689,
stabilita in L. 300.000: entità, questa, alla quale si sono riferiti i giudici di appello, essendo sta- to commesso il fatto prima dell'intervenuta legge di modifica.
Il ricorso del OS va, pertanto,
rigettato.
*
AN AL (35)
---
Non ha motivi propri diversi da quelli attinenti alla esistenza e coesistenza dei reati associativi.
Il suo ricorso va, pertanto, rigettato.
§ § § § §
Completato l'esame dei motivi di ricorso che hanno avuto per oggetto la ritenuta sussistenza dei reati associativi, il loro ritenuto concorso, 148 il diverso trattamento sanIOnatoIO applicato dalla corte di assise d'appello per i reati aggravati dal la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordi-
namento costituIOnale, la ritenuta partecipazione
ai reati associativi, nonchè l'esame dei motivi
propri di questo primo gruppo di ricorrenti (2 - 4
- 16 - 18 - 23
- 12
- 13 - 15 7 8
-ap 25 - 26 -
- 37 - 38), con le posiIOni con 28 33 - 34 - 36
nesse con i connessi motivi del ricorrente procura tore generale;
completa tato, altresì, l'esame dei ri-
corsi o delle posiIOni del secondo gruppo di ricor renti 0, come tali, indicati nella rubrica (1 3
-
1
- 6 - 9 - 10
- 11 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 05 24 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32 - 35), prima di passa-
re all'esame delle istanze proposte da taluni ricor renti con riferimento alla legge 18 febbraio 1987 n.
34 sulle "misure a favore di chi si dissocia dal
- ritiene questa corte di dover proce- terrorismo",
dere ad una riflessione riassuntiva sulle valuta-
IOni delle dichiaraIOni dei "pentiti o dissocia-
ti" contenute nella sentenza impugnata e in quella di primo grado: dichiaraIOni alle quali i giudici di merito hanno attribuito una notevole rilevanza nel trattamento delle specifiche posiIOni proces suali degli imputati. Occorre subito dire che in queste valuta 149 zioni i giudici di merito hanno essenzialmente pro ceduto, pur differenziandosi quelli del primo da quelli del secondo grado in qualche caso, con estre ma cautela, rifuggendo da pericolose definiIOni
riduttive od estensive del significato delle dichia raIOni dei "pentiti o dissociati" e applicando,
nella generalità dei casi, i principi da sempre vigenti in ordine alla valutaIOne delle prove.
In tema di valutaIOne delle prove non possono erigersi, infatti, principi preconcetti,
secondo i quali un teste ° un chiamante in correi-
tà avrebbe minor valore di due, o un teste "de re-
lato" avrebbe minor valore di un teste "diretto",
potendo l'unico teste o chiamante in correità risul tare attendibile e non invece una pluralità di per-
sone, e così il teso "de relato" e non il teste "di retto"
Ogni fattispecie ha le sue connotazioni
particolari e, in ognuna di esse, deve procedersi con estrema cautela ma senza esasperati garantismi,
in ossequio a un vuoto formalismo, staccato dalla realtà su cui la norma deve operare.
Il giudice di merito deve, pertanto, nel la fattispecie sottoposte al suo esame, procedere 150
alla identificaIOne, alla analisi e alla coordina-
IOne di tutti gli elementi di prova, fondando il suo convincimento di colpevolezza su quelli che ad esso conducono univocamente e senza alternative.
In tale operaIOne concettuale il giudice deve lasciare adeguati spazi alla valutaIOne del-
la fonte di prova e al contento della notizia, eser citando il dovuto controllo con i dati ad essi in- terni o estemi, offerti dalla fattispecie, al fine di stabilire la sufficienza o meno degli elementi acquisiti in ordine a un giudiIO di colpevolezza.
Certamente costituisce valido ausilio in questa operaIOne di ricerca e in questa sfera par ticolare di delitti, in aggiunta ai comuni concet-
ti in tema di valutaIOne delle prove: 1) differen
-1
ziare il "pentitismo" o la "dissociaIOne" nei rea
ti ad ispiraIOne ideologica dal "pentitismo" o dalla "dissociaIOne" nei reati comuni o di stampo mafioso, propIO per le diverse mosivaIOni che possono trovarsi alla base degli und o degli altri;
2) soppesare adeguatamente il vantaggio del "penti tismo" con il rischio di vendette dirette o trasver sali al quale i "pentiti" sono esposti;
B 3) tenere nel dovuto conto la molteplicità o meno di casi in
cui le notizie rivelate da un determinato autore abbiano ricevuto adeguati ed oggettivi riscontri, 151
quando questi siano mancati nel singolo caso;
4) te nere nel dovuto conto gli effetti peggiorativi del-
la notizia sulla posiIOne processuale del suo au-
tore; 5) controllare con rigore ma non respingere apIOristicamente la notizia "de relato", che, in
questi particolari tipi di processi, costituisce spesso il primo anello, nel tessuto della prova, dai
quali si sviluppano gli altri.
§ § § § §
Non resta, a questo punto, che esaminare le istanze proposte dal RA - dal Conti - dal
- dal ON dal GA De CI
- dallo
IA
- dal LI - dal Pucci - dal Tira-
boschi e dal TE con riferimento alla legge
18 febbraio 1987 n. 34 sulle "Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo".
Queste istanze, con dichiaraIOni di dis sociaIOne dal terrorismo e di "ammissione delle at tività effettivamente svolte", (testo dell'art. 1
della citata legge), sono pervenute alla procura generale presso la corte suprema di cassa kone e SO
no state da questa trasmesse, con eccezione delle
istanze del UC e del OS, alla procura generale presso la corte d'appello di Roma per "ro- 152 gatoria".
Alla data dell'udienza risultavano perve-
nute a questa corte, con la conferma al magistrato delle dichiaraIOni di "dissociaIOne, le istanze del CO - del De CI
- del Falicioni
- dell
IA; risultavano ancora in corso di 'rogatoria"
-le tanze del RA del GA del IO
li e del TE.
Quanto al UC comunicava il procuratore generale presso questa corte che lo stato di latitan za dell'imputato non consentiva a quell'ufficio di procedere alla sua audiIOne. Nelle lettere dalla latitanza spiegava il Pucci di avere scelto la via della libertà non resistendo all'angoscia della car ceraIOne.
DE OS perveniva direttamente a
questa corte in data 7.4.1987 una lettera
- istanza
"dissociaIOne" a firma EF OS e da di tata 30 marzo 1987, indirizzata tuttavia alla "Pro-
cura generale presso la suprema corte di cassaIO-
n"".
Occorre verificare, dopo questa premessa in fatto, se gli attuali ricorrenti si trovino nel-
le condiIOni perchè vengano applicate nei loro
confronti le misure di cui alla citata legge n. 34 del 1987. 153
La prima condiIOne di natura processuale per l'imputato o il condannato, si legge nel primo comma dell'art. 4 di detta legge, che "intendono rendere dichiaraIOni ai sensi e per gli effetti dell'art, 1, ovvero integrare quelle già rese", con siste nella richiesta di eserciIO di "tale facoltà
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Questa prima condiIOne ricorre per tutti e 10 i ricorrenti, dato che la legge è stata pubbli cata nella Gazzetta Ufficiale del 21.2.1987, è en trata in vigore, dopo la naturale vacatio, 1'8 mar ZO e, conseguentemente, i 30 giorni da tale data per l'eserciIO della facoltà sono scaduti il 7 a-
prile.
Entro questa data sono pervenute tutte le istanze, compresa quella del OS, che por ta, appunto, il timbro di arrivo in cassaIOne "7
aprile 1987".
La seconda condiIOne, sempre di natura processuale, contenuta nel secondo peIOdo del pri mo comma del citato articolo 4 della legge n. 34 del
1987, consiste nel rivolgere la richiesta "al pub-
blico ministero presso l'ufficio giudiziaIO davan 154
ti al quale è pendente il processo, ovvero al pub-
blico ministero presso il giudice competente per lo incidente di esecuIOne"
.
Anche questa seconda condiIOne sembra ri correre nella specie, essendo state indirizzate le richieste al procuratore generale presso questa cor
- il GA te, pur residuando per il RA
-
il UC e il OS la necessità di controllare l'autenticità della firma sulle richieste inoltrate per posta o a mezzo di altre persone (vedi il Puc-
ci). La terza condiIOne, anch'essa di natura processuale, fissata nel secondo comma dell'art. 4
della legge n. 34 del 1987, consiste nella attività
del "pubblico ministero" destinataIO della richie- sta, il quale "racelte senza ritardo le dichiara- zioni suddette, le trasmette immediatamente al giu dice competente".
Questa terza condiIOne, sia pure per mo tivi contingenti, risulta essersi verificata solo
per il CO il De CI
- - il ON e 10
IA.
La quarta condiIOne, di natura processua le è precisata nel terzo comma dell'articolo 4 del la legge n. 34 del 1987: essa consiste in una atti vità del "giudice competente a pronunciarsi, ai 155
sensi degli articoli 2 e 3, in ordine alla sussi-
stenza della dissociaIOne", il quale "acquisisce,
relativamente ad ogni singalo procedimento sottopo sto al suo esame, tutti gli elementi necessari per le decisione".
Completata la fase processuale dell'opera
IOne, che si articola nelle quattro condiIOni so-
pra delineate, segue il giudiIO di merito, cioè,
la valutaIOne dei dati acquisiti al fine di stabi-
lire se possa, così come è previsto nel primo comma dell'art. 2 della citata legge, "la pena per i de-
litti di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituIOnale" essere "commutata o diminuita nei confronti di chi, entro la data di entrata in vigo-
re della presente legge, si" sia dissociato ai "
sensi dell'articolo 1".
Una prima conclusione è facile subito trarre.
La "dichiaraIOne di dissociaIOne" di cui all'articolo 4 della legge n. 34 del 1987 non si identifica con la "condotta di dissociaIOne"
di cui all'articolo 1. La sua presentaIOne e verbalizzaIOne
nei tempi e con le modalità prescritti costituiscono !
156
la condiIOne necessaria perchè il giudice possa ap plicare la misura, naturalmente, dopo aver accer-
tato, acquisendo tutti gli elementi necessari per la decisione, che sia stata posta effettivamente in essere una condotta di dissociaIOne secondo i pa-
rametri indicati nell'articolo 1 della citata legge.
L'accertamento di una tale condotta di dissociaIOne può essere effettuato anche dalla corte di cassaIOne, nei limiti fissati alla sua ec ceIOnale competenza di merito dal terzo comma del l'articolo 538 del codice di procedura penale e,
quindi, quando la decisione "senza pronunciare an-
nullamento" possa essere presa senza che "sia ne-
cessaIO assumere nuove prove, diverse dall'esibi-
IOne di documenti".
Qualora sia necessaIO assumere nuove prove diverse dall'esibiIOne di documenti per iden tificare la "condotta di dissociaIOne", appare evidente che manca nella corte di cassaIOne la com petenza a provvedere senza pron are annullamento.
L'annullamento con rinvio algiudice di merito, che ha il potere di acquisire gli elementi necessari
per identificare la condotta di diss ociaIOne, si impone, pertanto, per consentire l'applicaIOne
della misura anche a coloro il cui giudiIO è giu in sede di legittimità e che, qualora l'annullamento 157
con rinvio non fosse possibile, verrebbero a soffri re di una disparità di trattamento con gli altri imputati a causa della loro condiIOne processuale.
Nella specie, ma solo con riferimento al
UC, questa corte è in grado di decidere sulla base degli atti acquisiti.
Il UC è latitante e nelle sue lettere di "dissociaIOne" ha dichiarato che ha scelto di non costituirsi, mostrando all'evidenza che la sua dichiaraIOne di dissociaIOne è una sterile pro-
clamaIOne verbale impossibile a identificarsi con
la condotta di dissociaIOne di cui all'art. 1 del la legge n. 34 del 1987, che richiede comportamenti incompatibili con il perdurare dello stato di la-
titanza.
Per quanto l'attuale disciplina dell'i-
stituto della latitanza sia priva di effetti nega-
tivi sulla condiIOne processuale del latitante 0
limitativi dell'eserciIO del suo diritto di difesa,
tuttavia la scelta dello stato di latitanza e del suo protrarsi è di ostacolo al riconoscimento di effetti positivi a proclamaIOni verbali di disso- ciazione, con le quali il latitante mira all'appli caIOne delle misure di cui alla legge 18 febbraio 158 1987 n. 34, ed anzi rivela l'inesistenza della con dotta dissociativa richiesta dalla legge: condotta che non può prescindere dall'accettaIOne della pe na per i reati consumati, accertati, e che lo stes- So latitante "confessa" però senza costituirsi.
Vanno, di conseguenza, dichiarati inappli cabili nei confronti del UC i benefici di cui alla legge 18 febbraio 1987 n. 34.
Diversa è la posiIOne degli altri "dichia ranti" in ordine ai quali s'impone un annullamento con rinvio per consentire al giudice, che ha il po-
tere di acquisire tutti gli elementi di prova neces sari, di identificare la "condotta dissociativa"
differenziandola dalla "dichiaraIOne di diss ocia
IOne" che questi dieci ricorrenti si sono affret- tati a far pervenire a questa corte.
Può conclusivamente affermarsi sul punto:
La competenza della corte di cassazione a provvede-
re ai sensi del terzo comma dell'art, 538 c.p.p.
sulla commutaIOne e sulle diminuIOni di pena a favore di chi si dissocia dal terrorismo, secondo quanto disposto nel secondo peIOdo del terzo com-
ma dell'art. 2 legge 18/2/1987 n. 34, trova la sua esatta delimitaIOne nella disciplina che nasce dalla coordinaIOne dell'articolo 2 con gli articoli 1 e 4 della legge e con lo stesso articolo 538 del 159
codice di procedura penale:
con l'articolo 1, il quale identifica le
"condotte di dissociaIOne", che debbono essere plu rime, essere tenute congiuntamente e consistere: 1)
nella ammissione delle attività effettivamente svol te%; 2) in comportamenti oggettivamente ed univoca-
mente incompatibili con il permanere del vincolo associativo%3B 3) nel ripudio della violenza come me-
todo di lotta politica;
con l'articolo 4, il quale, nel primo e secondo comma, indica le modalità per l'eserci- nel
IO della facoltà di rendere dichiaraIOni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 e indica l'organo,
il pubblico ministero, al quale va rivolta la richie sta e che deve, raccolte senza ritardo le suddette dichiaraIOni, trasmetterle immediatamente al giu-
dice competente, e, nel terzo comma prescrive che il giudice, competente a pronunciarsi in ordine alla sussistenza della dissociaIOne, acquisisca,
relativamente ad ogni singolo procedimento sottopo- sto al suo esame, tutti gli elementi necessari per la decisione;
con l'articolo 538 del codice di proce-
dura penale che, nel terzo comma, delimita l'ecceIO 160
nale potere di decidere nel merito senza pronuncia re annullamento, riconosciuto alla corte di cassa-
IOne, fra l'altro, nella ipotesi che non sia neces sario assumere nuove prove, diverse dalla esibiIOne
di documenti.
Appare evidente da tale coordinaIOne:
1) che non sono sufficienti ad integrare le condoti te diuissociaIOne, di cui all'articolo 1 della legge n. 34 del 1987, l'intenIOne manifestata di voler rendere le dichiaraIOni di cui allo articolo 4 e la loro verbalizzaIOne da parte del pubblico ministero, tenuto presente, fra l'altro,
che l'incompatibilità del comportamento con il permanere del vincolo associativo deve essere rivelata da dati oggettivi ed univoci;
2) che la corte di cassaIOne, - in presenza delle sole dichiaraIOni di cui all'articolo 4 della legge e, addirittura, delle manifestate intenIO
ni di volerle rendere, e in assenza di tutti gli elementi necessari, diversi dalla esibiIOne di documenti, dive, - qualora l'assunIOne di nuo ve prove sia necessaria per comprovare la sussi stenza delle condotte dissociative di cui allo articolo 1, - rimettere gli atti al giudice di merito perchè acquisisca tutti gli elementi ne- 161 cessari per la decisione, annullande con.rinvio,
conseguentemente, sul punto, la sentenza inpu-
gmata;
3) che l'annullamento, sia pure anomale nel conte nute, è tednicamente necessarie per evitare che la corte di cassaIOne, chiamata esplicitamente provvedere ai sensi del terse comma dell'arti
_ dele 538 del codice di procedura penale" richig mate nel terze perfedé del terzo comma dell'arti colo 2 della legge 1.34 del 1987, di fatto, non le possa, "senza pronunciare annullamento”,
causa dei limiti impostilo dalla disciplina con-
tenuta proprie nok terze coma richiamate dalle articale-538, .contraddicendo in tal modo alla ratio della legge, che vuole l'applicaIOne del–
la misura a chiunque ne sia meritevole, qualsia–
si sia la tua posiIOne precessuale,
$$$$$
P. 'Q. · X.
visti gli artt. 537 – 538 III c . -.539 mn.1 • 9
- 549 o.p.P. + 1 segg. D.P.A, 18.12.1981 m. 744
1 e segg. legge 18.2.1987 m. 34 -,543 2) c.p.p.
annulla senza rinvie la sentensa impugnata, nei confrenti dell'Arenica
del RI - del Cerni – del D'DD- del Di TT 162 rie- del RS e del ET, nei capi concer-
nenti i reati di cui all'art. 424 1° co. e all'art. 635 c.p., perchè edinti detti reati per amnistia ed elimina, nei confronti del CO - del D'Addie, del Di Vittorio del Hernelle, la relativa pena che determina, per ognume di casi, in nosi due di reclusio ne. Rigetta,nch reste, i ricerai dell'Arenica - del del Di Vitterie del Morselli del ET,Beteri -
annulla sess rinvio la sentenza medesima, nei confronti delle IA,
limitatamente alla misure della pena della reclusie-
no che determina' in 'ammi quattre. Rigettá, nel re-
ste, il ricorso delle IA;
amulla sensa rinvio
|la sentenze,xei confronti della TA, limitatamente reati di cui agli artt.306 270 c.p.,jer non aver 7
messe il fatte ed elimina la relativa péná di mesi due di reclusione,Rigetta, nel reste, il ricorse della TA;
annulla sensa rinvio la sentenza,nei confronti del TI, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al l'art.1 legge 1.15.del 1980, ● determina la pena in ai tre .nesf sei di reclusione ● L.500,000.di multa,
Rigetta, nel resté, il ricorso del TI;
dichiara inammissibili i ricorsi della NG – del NT - della Rea-
1.->>del Servelle e del TA;
annulla con rinvio 163
la sentenza impugnata, nei confronti del D'DD e nei confronti del CO, limitatamente al capo con+
celtonente l'omicidio ed i reati connessi. Rigetta,
nel resto, il ricorso del CO;
rigetta il ricorso del procuratore generale;
rigetta i ricorsi del RA del LI- - del Con ti del DiNA del ON del GA
- del
-
-
del CC IA del AG
- - della IO
-
MB - del LI-del MO
- del LF
-
dello AR del Taravelli - del TE - del
OS - del ALncic - del De CI di
NT ER del ZO e del UC;
-
dichiara non luogo a provvedere nei confronti di DiTR SE;
provvedendo sulle istanze proposte dal RA
- dal CO
- dal GA dallo dal De CI dal ON
-
- dal LI dal Pucci IA w - dal Tira-
boschi e dal TE per il riconoscimento dei be-
nefici di cui alla legge 18.2.1987 n. 34,
dichiara inapplicabili i benefici nei confronti del UC ed 164
(The Card plate!
annulla con rinvio la sentenza, per l'eventuale applicaIOne dei bene-
fici di cui alla predetta legge e la conseguente ri determinaIOne della pena, nei confronti degli al-
tri imputati istanti%;B
rinvia per il nuovo giudiIO
nei confronti del D'DD e del CO, nonchè per l'esame relativo alle istanze degli imputati di cui sopra, ad altra seIOne della corte d'assise di ap-
pello, di Roma;
condanna la NG - il Cardarelli il Di NA il Fon- tana - il Giomo - il CC IA - il AG
- il MO
- il UC
- la EA
- illa MB
Rodolfo il LL lo AR il Taravelli
- - -
--
il TA - il ALncic - il NT ER
e il ZO, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, al versamento della somma di 4. 300.000 alla Cassa delle Ammende.
Roma 9 aprile 1987.
IK PRESIDENTE
(Ecc. Dr. Leo Piccininni)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Depositato in Cancelleria า
(Dr. ET Colonna)
# 10 AGO 1987 Destin Colorna IL CANCELLIERE Le Corte di CassaIO con ordinanza
Mo 4700 del 24.10. 1994 ha disporto la correIOne della suestesa sentenza
Juul suuss che " ose è chitto De CI EL, usto a tripoli il 13. X. 1959, devel essere scritto De CI EL Marie) usto a tripoli il 13. X. 1954. Rome 14/3 /25.
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Rosa Cozzolino ONE Rose 62 Cub
Jan 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 10 A 23 uel proc. 57.83 corrispondenti
22 mesi 9 di reclusione e L.
1.600.000 di multa.