Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 febbraio 1980 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 giugno 1989 |
Commentari • 152
- 1. Carta acquisti over 65Annamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 10 gennaio 2025
- 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 3. Interessi legali 2025Annamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 19 dicembre 2024
Che cos'è il Fondo di garanzia per morosità incolpevole Con il Piano casa 2026, il Governo introduce il fondo di garanzia per morosità incolpevole case popolari, uno strumento concreto di tutela per gli inquilini delle case popolari che si trovano nell'impossibilità di pagare l'affitto per cause indipendenti dalla propria volontà. Si tratta del Fondo rotativo di garanzia per la morosità incolpevole, disciplinato dall'articolo 4 del decreto-legge, con una dotazione complessiva di 42 milioni di euro distribuiti nel biennio 2026-2027: 22 milioni per il primo anno e 20 milioni per il secondo. Il fondo, collocato nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle …
Leggi di più… - 4. # indennitàdiaccompagnamento Archivihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
- 5. Pignoramento Della Pensione E Cessione Del Quinto: Cosa FareGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 12 luglio 2025
Hai ricevuto un atto di pignoramento della pensione, ma hai già una cessione del quinto in corso e ti stai chiedendo se possono toglierti altro denaro, cosa rischi davvero e come puoi difenderti? Ti è arrivata una comunicazione da parte dell'INPS o di un creditore e ora temi di non riuscire più a far fronte alle spese quotidiane? Quando si cumula una cessione del quinto con un pignoramento sulla pensione, è fondamentale conoscere i limiti imposti dalla legge e come difendersi se le trattenute superano quanto è legalmente consentito. Non tutto è pignorabile, e spesso i creditori o gli ufficiali giudiziari vanno oltre i limiti. Quanto della pensione può essere pignorato? – Il pignoramento …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2022, n. 14561Provvedimento: 1456 1-22 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INDENNITA' · Primo Presidente f.f. - ACCOMPAGNAMENTO ADELAIDE AMENDOLA - Presidente di Sezione BIAGIO VIRGILIO Ud. 14/12/2021 - DANILO SESTINI - Consigliere - U.P.cam. R.G.N. 23275/2017 CI LI - Consigliere - from 14561 Rep. MASSIMO FERRO -Consigliere - - Rel. Consigliere - FABRIZIA GARRI MAURO DI MARZIO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23275-2017 proposto da: POLI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 133, presso lo …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/12/2015, n. 25204Provvedimento: E 125204 15 T N E S E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sostituzione della LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE pensione di inabilità SEZIONI UNITE CIVILI con l'assegno Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: sociale- operatività Dott. FEDERICO ROSELLI Primo Pres.te f.f. - soluzione contrasto Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione R.G.N. 18522/2013 Rel. Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE - Cron. 25204 - Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO Rep. Consigliere Dott. LINA MATERA Ud. 03/11/2015 Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE PU Consigliere C.U. Dott. PIETRO CURZIO - procedure Consigliere Dott. ANRI AMBROSIO recupero Consigliere Dott. ANTONIO GRECO ha pronunciato la seguente …Leggi di più...
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- 3. Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 1738Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il TRIBUNALE DI ROMA Terza Sezione Lavoro Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 26704 /2024 R.G. promossa Da rappresentato e difeso dall'avv.to MAGNANESCHI MONICA , Parte_1 ricorrente contro CP , rappresentato e difeso dall' Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA , Resistente OGGETTO: Indennità di accompagnamento Esposizione dei motivi di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 11.7.2024 e ritualmente notificato, premesso di Parte_1 avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere l'accertamento del requisito …Leggi di più...
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- 4. Trib. Catania, sentenza 07/10/2024, n. 4492Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE LAVORO in persona del giudice unico, Federica Porcelli, il 7.10.2024, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 936/2024 R.G, vertente TRA , elettivamente domiciliato in Catania, via Tripolitania, n. 17, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Stefano Melluso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti - Ricorrente – E in persona del suo Controparte_1 presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede …Leggi di più...
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- 5. Trib. Chieti, sentenza 17/07/2024, n. 309Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CHIETI Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 17/07/2024 ha pronunziato la seguente SENTENZA a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 481/2024; TRA – in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 22/03/2024, dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina Grappone; Per_1 RICORRENTE E , rappresentata e difesa, per procura in calce alla memoria difensiva di Controparte_1 costituzione, dall'avv. Giuseppe Grande; …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n.
1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
La medesima indennita' e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.
Sono esclusi dalle indennita' di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 luglio 1984, n.392 ha disposto (con l'art. 1) che il presente articolo "deve intendersi nel senso che la equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1983, della indennita' di accompagnamento istituita in favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta la estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennita' e delle relative modalita' di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bi s, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , recante il definitivo riordinamento delle
pensioni di guerra." --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 22 giugno 1989, n. 346 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilita' con diritto all'indennita' di accompagnamento possa concorrere, con altre
minorazioni, la cecita' parziale." - Art. 2.
Il Ministro della sanita', entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto la tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 ; eventuali modifiche e variazioni sono apportate con decreto del Ministro stesso entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. - Art. 3.
Gli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , gia' riconosciuti tali all'entrata in vigore della presente legge, i quali ritengano di essere nelle condizioni previste all'articolo 1, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento, ai fini della concessione dell'indennita' di accompagnamento, dalle commissioni sanitarie provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per gli invalidi civili non ancora riconosciuti all'entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario di cui all' articolo 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , le commissioni sanitarie accertano l'esistenza o meno dei requisiti che danno diritto all'indennita' di accompagnamento prevista dal precedente articolo 1.
I minori di anni 18 che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge vengono sottoposti ad accertamento sanitario, presso le Commissioni sanitarie di cui all'articolo 7 e seguenti della citata legge 30 marzo 1971, n. 118 , entro sei mesi dalla presentazione della domanda prodotta da chi ne cura gli interessi.
II diritto all'indennita' di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda.