Articolo 635 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 635.
(Avviso di deposito dello stato attivo e passivo).

L'avvenuto deposito dello stato attivo e di quello passivo e' comunicato all'armatore e ai creditori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonche' all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante, che ne cura la pubblicazione mediante affissione nell'albo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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