Articolo 302 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 302.
(Provvedimenti per la salvezza della spedizione).

Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli puo' procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l'assistenza di altre navi.

Se a tal fine e' necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307.

Se e' necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto e' possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui piu' utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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