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19 aprile 1942
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19 marzo 2004
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
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Art. 425.
(Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato).
L'inabilitato puo' continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare. L'autorizzazione puo' essere subordinata alla nomina di un institore.
(146) (321) ((322)) -------------- AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"." -------------- AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato).
L'inabilitato puo' continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare. L'autorizzazione puo' essere subordinata alla nomina di un institore.
(146) (321) ((322)) -------------- AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"." -------------- AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Commentari • 44
- 1. esegesi delle normehttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 198.2994
[…]
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Giurisprudenza • 29
- 1. Trib. Messina, sentenza 22/02/2022, n. 331Provvedimento: […] Parte_1nel caso in esame, essendo la già sottoposta ad amministrazione di sostegno, non sembra che vi sia la necessità di applicare nei suoi confronti la “tutelle”. Peraltro non sembra neppure che ricorrano i presupposti che, in base alla normativa francese, consentano l'applicazione della misura, posto che alla domanda volta all'applicazione della misura di protezione avrebbe dovuto essere allegato a pena di irricevibilità un certificato medico circostanziato (art. 431 c.c.) e che lo stato di incapacità avrebbe dovuto essere “medicalmente constatato” (art. 425 c.c.).Leggi di più...
- incapacità di agire·
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