Articolo 5 della Legge 31 luglio 1984, n. 400
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 novembre 1984
Art. 5.
Il terzo comma dell'articolo 63 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo".
Entrata in vigore il 29 novembre 1984
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