Art. 12.
La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore.