Articolo 12 della Legge 31 luglio 1984, n. 400
Articolo 11
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29 novembre 1984
Art. 12.
La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore.

Entrata in vigore il 29 novembre 1984
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