Versione
29 novembre 1984
29 novembre 1984
Art. 12.
La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 15/12/1986, n. 268Provvedimento: […] Relativamente infine all'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive per i reati di furto aggravato commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge impugnata, dopo aver rilevato che l'esclusione deriverebbe dall'art. 12 e non dall'art. 1 della legge n. 400 del 1984, l'Avvocatura osserva che, comunque, la rilevata diversità di trattamento, a tutto concedere, consegue ad un succedersi di leggi nel tempo, con spostamento della competenza e relative conseguenze ex art. 54 l. 689.Leggi di più...
- furto aggravato·
- infondatezza della questione.·
- competenza trasferita dal tribunale al pretore·
- conseguenze·
- decorrenza temporale·
- rilievo decisivo·
- inapplicabilita' agli imputati dello stesso reato gia' di competenza del tribunale·
- inammissibilita'.·
- questione sollevata in giudizio innanzi al pretore·
- competenza trasferita al pretore·
- confluenza nel pretore delle funzioni inquirente e giudicante·
- inapplicabilita' delle sanzioni sostitutive per i reati sanzionati con pena congiunta·
- sent. 268/86 a. processo penale·
- principio non garantito direttamente dalla costituzione·
- cognizione di reati