Sentenza 30 dicembre 2014
Massime • 2
In tema di estradizione verso l'estero, la rimessione in libertà dell'estradando per scadenza dei termini di custodia cautelare conseguente alla sospensione, disposta dal giudice amministrativo, del provvedimento ministeriale di consegna, non impedisce che il Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen., investa l'organo giurisdizionale di una verifica finalizzata all'accertamento del concreto pericolo di fuga dell'estradando nell'arco temporale ricompreso fra la decisione provvisoria e la pronuncia definitiva del giudice amministrativo, da effettuarsi nel pieno rispetto del contraddittorio fra le parti, e da concludere, se del caso, con l'eventuale adozione di misure cautelari di tipo non custodiale che garantiscano l'effettività della possibile consegna allo Stato richiedente.
In tema di estradizione per l'estero, quando la mancata consegna sia impedita dalla pronuncia del giudice amministrativo di un'ordinanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento ministeriale, non è applicabile alle misure coercitive in corso di esecuzione all'atto della sospensione la disciplina dei termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma quarto, e 308 cod. proc. pen., ma quella prevista dall'art. 708, comma sesto, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2014, n. 4338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4338 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 30/12/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 2142
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 51993/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
CI AU EL AR AR N. IL 07/02/1956;
avverso l'ordinanza n. 94/2014 CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE, del 21/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. BALDI Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Flora Giovanni Maria che si riporta alla memoria depositata e conclude per il rigetto del ricorso del PG. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 21 novembre 2014 la Corte d'appello di Firenze ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di FR AU IC, ordinandone l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa.
Espone al riguardo la Corte distrettuale: a) che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza del 19 novembre 2014, ha sospeso l'esecuzione del decreto di concessione dell'estradizione al Governo degli Stati Uniti d'America, adottato dal Ministro della Giustizia in data 23 ottobre 2014, in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze il 28 marzo 2014, divenuta definitiva a seguito della sentenza di rigetto del ricorso per cassazione pronunciata da questa Suprema Corte il 10 ottobre 2014; b) che sono allo stato cessate le ragioni che legittimano la prosecuzione della custodia cautelare del FR;
c) che, pur essendo l'estradando persona in relazione alla quale sussistono le esigenze cautelari legate al pericolo di fuga, non ricorrono le condizioni di legge per l'applicazione di alcuna altra misura coercitiva ai sensi dell'art. 307 c.p.p.. 2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, deducendo: a) il difetto di motivazione e la violazione della L. n. 87 del 1953, art. 23 riguardo all'eccepita questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 708 c.p.p., commi 5 e 6 per contrasto con il principio di ragionevolezza
(art. 3 Cost.), nella parte in cui non consente la sospensione del termine per la consegna dell'estradando, giacché il termine di consegna non può continuare a decorrere quando l'autorità governativa è impossibilitata ad eseguirla per l'intervenuta sospensione disposta dal giudice amministrativo;
b) violazioni di legge con riferimento all'art. 708 c.p.p., sul rilievo che la Corte fiorentina avrebbe dovuto respingere l'istanza de libertate ritenendo applicabile l'indirizzo fissato da quelle pronunce della Corte di Cassazione che hanno fatto riferimento alla compatibilità dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p., il cui disposto dovrebbe intendersi implicitamente richiamato dall'art. 714 c.p.p.. Si prospetta inoltre, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 708 c.p.p., commi 5 e 6 per contrasto con gli artt. 3 e 10 Cost., sul presupposto che la liberazione dell'estradando, specie nell'ipotesi in cui sussista il pericolo di fuga - che la stessa Corte d'appello fiorentina, peraltro, ha ritenuto configurabile - si risolve in una negazione di fatto della consegna.
3. Con memoria trasmessa via fax il 24 dicembre 2014, e poi depositata in originale all'odierna udienza, il difensore, Avv. Giovanni Flora, ha esposto ed illustrato una serie di puntuali argomentazioni a sostegno della correttezza della decisione adottata dalla Corte d'appello, insistendo per la declaratoria di rigetto del ricorso del P.G..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte e precisate.
2. Occorre preliminarmente rilevare che l'arresto a fini estradizionali è stato operato il 7 novembre 2013 e che il FR è stato scarcerato in data 21 novembre 2014, dopo che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza n. 05871/2014 del 19 novembre 2014, depositata il 20 novembre 2014, aveva sospeso l'esecuzione sia del decreto ministeriale di estradizione del 23 ottobre 2014, sia "di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compresa la nota rif. n. 33.007005.3731.5R del 23 ottobre 2014 a firma del Direttore del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia che prevede la consegna dell'estradando entro il 17 novembre 2014".
Tale provvedimento il giudice amministrativo ha assunto considerando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 55 c.p.a. in relazione alle "condizioni in concreto dell'estradando", oggetto del potere discrezionale ministeriale, sul duplice rilievo di un mancato approfondimento da parte dell'Amministrazione in merito: a) allo stato di salute del ricorrente e della coniuge;
b) alla quantità e qualità della pena che in caso di condanna verrebbe concretamente irrogata.
V'è ancora da osservare, in limine, che con sentenza n. 42777 del 24/09/2014, dep. 13/10/2014, Rv. 260432, questa Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza, emessa in data 28 marzo 2014, con la quale la Corte d'appello di Firenze aveva ordinato la consegna del cittadino francese FR AU IC all'Autorità giudiziaria richiedente degli Stati Uniti d'America, accogliendo la domanda di estradizione avanzata in data 19 dicembre 2013 per il reato di frode bancaria (bank fraud) previsto dall'art. 18, sezione 1344, del codice penale federale statunitense. Infine, con la sentenza n. 45130 del 22/10/2014, dep. 31/10/2014, Rv. 260667, è stato da questa Suprema Corte rigettato anche il ricorso proposto avverso l'ordinanza pronunciata in data 12 settembre 2014, con la quale la Corte d'appello di Firenze aveva respinto l'ulteriore istanza, avanzata dallo stesso FR AU IC MA RL, di sostituzione della misura cautelare custodiale con quella degli arresti domiciliari, a seguito dell'annullamento con rinvio della precedente ordinanza di rigetto emessa da quella Corte d'appello in data 5 maggio 2014, disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13 agosto 2014 per un vizio formale del provvedimento cautelare, in quanto emesso de plano senza procedere all'audizione delle parti in camera di consiglio, in violazione degli artt. 718 e 127 c.p.p.. 3. È noto che, una volta divenuta definitiva la sentenza favorevole alla estradizione, per il soggetto in atto sottoposto a misure cautelari si produce ex lege una estensione temporale della coercizione personale finalizzata esclusivamente alla esecuzione della estradizione, entro i limiti inderogabili stabiliti dall'art. 708 c.p.p. (v., tra le altre, Sez. 6, n. 28033 del 17/02/2004, dep.
22/06/2004, Terkuli, Rv. 229585), decorsi i quali l'estradando, se detenuto, deve essere posto in libertà.
È altresì evidente che siffatta disciplina codicistica non viene specificamente derogata dal disposto di cui all'art. 13 del Trattato di estradizione Italia-U.S.A., che si limita a stabilire genericamente che le Parti dovranno accordarsi circa la data e il luogo della consegna.
Nell'ipotesi in cui la mancata consegna derivi, come nel caso in esame, da un impedimento giuridico legato alla pronuncia di un'ordinanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento ministeriale, non può certo prodursi la perdita di efficacia del decreto di estradizione (art. 708 c.p.p., comma 6, prima parte), che dunque potrebbe nuovamente essere posto in esecuzione, con la conseguente riapertura dei termini per la consegna, una volta che il procedimento davanti al giudice amministrativo si concludesse con il rigetto del ricorso.
Ciò che inevitabilmente si produce è, invece, il dovere dell'autorità giudiziaria di porre in libertà il soggetto estradando, in base all'ultima parte della citata disposizione di cui all'art. 708, comma 6 (v. Sez. 6, 3 giugno 2014 - 10 giugno 2014, n. 24382).
4. A seguito dell'intervento delle Sezioni unite in tema di sospensione dell'esecuzione della consegna estradizionale (Sez. Un., n. 41540 del 28 novembre 2006, dep. 18 dicembre 2006, P.G. in proc. Stosic, Rv. 234917), la misura cautelare applicata all'estradando deve essere revocata allorquando ne sia stata sospesa la consegna allo Stato richiedente fino al soddisfacimento della giustizia italiana a norma dell'art. 709 c.p.p., in quanto la durata massima delle misure coercitive adottate ai fini estradizionali va stabilita solo sulla base della disciplina dettata dagli artt. 708 ss. c.p.p. e delle eventuali norme pattizie, come tali prevalenti su quelle codicistiche, con l'esclusione delle previsioni di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p., da considerarsi come del tutto incompatibili con la suddetta disciplina (nello stesso senso, in precedenza, v. Sez. 6, n. 4643 del 1 ottobre 2003, dep. 6 febbraio 2004, Gavrilita, Rv. 227917;
Sez. 6, n. 28033 del 17 febbraio 2004, dep. 22 giugno 2004, Terkuli, Rv. 229585; Sez. 6, n. 46478 del 26 ottobre 2004, dep. 30 novembre 2004, Grieco, Rv. 231376; Sez. 6, n. 36549 del 9 giugno 2003, dep. 23 settembre 2003, Gromovs, Rv. 226916; Sez. 6, n. 35658 del 19 giugno 2003, dep. 17 settembre 2003, Morina, Rv. 226762). Con la pronuncia or ora citata, le Sezioni unite hanno disatteso il diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui, una volta esaurito il procedimento giurisdizionale relativo all'estradizione verso uno Stato estero, in forza del richiamo operato dall'art. 714, comma 2, avrebbero dovuto ritenersi operanti i termini di durata massima delle misure previsti dagli artt. 303 e 308 c.p.p. (Sez. 6, n. 3374 del 20 settembre 2000, dep. 16 ottobre 2000, P.M. in proc. Pitino, Rv. 217148; Sez. 6, n. 2931 dell' 11 luglio 1995, dep. 17 luglio 1995, Parretti, Rv. 202835; v., inoltre, Sez. 6, n. 29521 dell'8 maggio 2006, dep. 1 settembre 2006, Cipriani, Rv. 234276). Alla linea di indirizzo tracciata dalle Sezioni unite ha successivamente aderito la giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 6, n. 44441 del 13 novembre 2008, dep. 28 novembre 2008, Orvidas, Rv. 241665; Sez. 6, n. 17624, del 12 aprile 2007, dep. 8 maggio 2007, Sogorovic, Rv. 236488).
4.1. Mette conto rilevare, ora, come nella progressione delle sequenze motivazionali della su citata pronuncia delle Sezioni Unite sia possibile cogliere un passaggio argomentativo assai rilevante anche ai fini dell'apprezzamento della vicenda processuale in esame. Nel suo percorso motivazionale, infatti, il Supremo Consesso, pur non sollecitato, soggiunge, per "completezza", che "alle identiche conclusioni occorre pervenire anche nella ipotesi - esaminata, come si è accennato, da una parte della giurisprudenza di questa Corte - in cui la sospensione della esecuzione della estradizione non derivi dal provvedimento ministeriale adottato a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., ma sia stata pronunciata iussu iudicis, in sede di sospensiva disposta da parte del giudice amministrativo, a seguito di ricorso proposto avverso il decreto di estradizione. E ciò per l'assorbente rilievo che la riscontrata lacuna di disciplina riguarda ogni ipotesi di sospensione della estradizione, a prescindere, quindi, dalla autorità da cui essa promani, dalla natura e dall'efficacia del relativo provvedimento e dalle "ragioni" per cui essa è disposta o pronunciata;
sicché, le stesse ragioni che valgono ad escludere l'applicabilità della disciplina dei termini di cui agli artt. 303 e 308 cod. proc. pen. al caso di sospensione di cui all'art. 709, valgono - eo magis - per l'ipotesi in cui la sospensiva derivi da una decisione del giudice amministrativo, essendo in quest'ultimo caso addirittura revocata in dubbio - con positivo riscontro circa il relativo fumus - la stessa legittimità del provvedimento di estradizione, e non soltanto differita la sua esecuzione "fino a soddisfatta giustizia italiana".
5. A seguito della pronuncia n. 41540/2006 delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 6, n. 12677 del 20 marzo 2007, dep. 27 marzo 2007, Cipriani, Rv. 236138) non ha mancato di affrontare nuovamente, sul piano cautelare, la questione problematica del superamento dei rigorosi termini che, a norma della contigua disposizione di cui all'art. 708 c.p.p., scandiscono le sequenze esecutive della consegna estradizionale, nel caso in cui queste siano sospese o interrotte a seguito di decisione interlocutoria o provvisoria del giudice amministrativo, chiamato a sindacare - su ricorso proposto dalla persona estradanda - la legittimità amministrativa del decreto ministeriale di estradizione. Secondo tale indirizzo ermeneutico, quando l'efficacia del decreto di estradizione venga sospesa da un'ordinanza del giudice amministrativo emessa mentre è già iniziata la fase della consegna, e alla consegna non si faccia luogo proprio in ragione di tale pronuncia, l'estradando, se detenuto, deve essere rimesso in libertà, poiché la legge non prevede l'intervento del giudice amministrativo come causa di sospensione o di proroga dei termini della misura restrittiva applicata, che non possono in nessun caso superare quelli inderogabili previsti per la consegna. Si è precisato, peraltro, che il provvedimento di estradizione non perde in modo irreversibile la sua efficacia, sicché rimane integra la possibilità di porlo nuovamente in esecuzione, con la conseguente riapertura dei termini per la consegna, nel caso in cui il procedimento dinanzi al giudice amministrativo dovesse concludersi con il rigetto del ricorso. All'interno di siffatta prospettiva, dunque, l'estensione temporale ex lege del trattamento cautelare applicato all'estradando (a seguito della definitività della decisione giudiziale favorevole alla consegna) deve considerarsi rigorosamente finalizzata alla sola esecuzione della consegna allo Stato richiedente, "entro i limiti inderogabili stabiliti dall'art. 708 c.p.p." (in questi termini, in precedenza, v. Sez. 6, n. 4643 del 1 ottobre 2003, dep. 6 febbraio 2004, Gavrilita, Rv. 227917; Sez. 6, n. 28033 del 17 febbraio 2004, dep. 22 giugno 2004, Terkuli, Rv. 229585; Sez. 6, n. 46478 del 26 ottobre 2004, dep. 30 novembre 2004, Grieco, Rv. 231376). Ne discende che, una volta intervenuto il decreto di estradizione, lo status detentionis dell'estradando non può essere prolungato sine die, oltre gli stretti limiti indicati dall'art. 708 c.p.p., finanche in presenza di una causa di sospensione della consegna rappresentata da una pronuncia del giudice amministrativo, poiché una durata della coercizione personale che si protragga senza limiti temporali definiti dalla legge si porrebbe in palese contrasto con i principi fondamentali fissati dall'art. 13 Cost.. A fronte di tali evenienze, dunque, la conseguenza da trarre - nel caso dell'intervenuta scadenza dei termini fissati dall'art. 708 c.p.p. - non può che essere quella della revoca della misura cautelare in atto e della coeva scarcerazione dell'estradando, secondo una linea interpretativa che, ponendosi in sostanziale adesione con le argomentazioni già sviluppate nella su menzionata sentenza delle Sezioni Unite n. 41540/2006, appare maggiormente rispettosa delle implicazioni de libertate sottese al quadro di principii e di garanzie delineato dalla Costituzione. Sostanzialmente ascrivibile al medesimo indirizzo interpretativo è anche la successiva decisione adottata da Sez. 6, n. 6567 del 6 dicembre 2007, dep. 12 febbraio 2008, Imperiale, Rv. 239148, secondo la quale, nei confronti dell'estradando che sia stato rimesso in libertà, una volta decorso il termine per l'esecuzione della consegna previsto nel decreto ministeriale di estradizione, a causa della sospensione dell'efficacia di quest'ultimo ad opera del giudice amministrativo, non è consentito, in assenza di una specifica richiesta del Ministro della Giustizia, disporre altre misure cautelari, facendo appello al potere attribuito al giudice nel procedimento ordinario dall'art. 307 c.p.p., comma 1. Richiamandosi ai principii affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite nel caso "Stosic", si precisa che, in entrambe le ipotesi delineate dagli artt. 708 e 709 c.p.p., alle misure coercitive in corso di esecuzione non sono applicabili i termini di durata massima previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 4, e art. 308 cod. proc. pen.;
sicché, in assenza di una previsione normativa che ne legittimi il permanere anche durante il periodo in cui l'esecuzione dell'estradizione rimanga sospesa, tali misure devono essere revocate, ferma restando la possibilità di adottare nuovamente le misure coercitive, una volta cessata la sospensione, nei limiti delle esigenze cautelari connesse all'accompagnamento dell'estradando ed alla sua consegna allo Stato richiedente, e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 708 c.p.p.. 6. Un diverso orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (v., da ultimo, Sez. 6, n. 12451 dell'11 marzo 2011, dep. 28 marzo 2011, Pilatasig Diaz, Rv. 249593) ha affermato, di contro, la perdurante efficacia dello stato di coercizione cautelare dell'estradando, la cui consegna sia sospesa per decisione del giudice amministrativo, muovendo dal presupposto - già individuato da Sez. 6, n. 19830 del 9 aprile 2002, dep. 21 maggio 2002, Aboud Maisi, Rv. 222233, nonché da Sez. 6, n. 29521 dell'8 maggio 2006, dep. 1 settembre 2006, Cipriani, Rv. 234276 - che, a causa di tale ostacolo giuridico, è impedita l'ulteriore fissazione del termine per la consegna di cui all'art. 708 c.p.p., comma 5, sicché non può operare la perdita di efficacia della custodia prevista dal successivo comma 6, ma esclusivamente quello - generale e desumibile dal rinvio operato dall'art. 714 c.p.p. - connesso alla scadenza del termine massimo di durata delle misure coercitive di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p.. Secondo tale indirizzo, pertanto, si è in presenza di un ostacolo o di una causa di forza maggiore rispetto alla valida prosecuzione della procedura esecutiva estradizionale, che non può ritenersi assimilabile alla ipotesi di sospensione prevista dall'art. 709 c.p.p. (decisa dal Ministro per esigenze di giustizia nazionale), ne'
al caso di una eventuale inerzia ministeriale.
Inoltre, l'argomento usato nella su menzionata decisione delle Sezioni Unite n. 41540/2006 non viene ritenuto condivisibile sul duplice assunto che la mera impugnazione del decreto ministeriale dinanzi alla giurisdizione amministrativa non fa venir meno l'attualità dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga, connesso alla immediatezza della consegna, e che la sospensione disposta dal giudice amministrativo dipende da una mera istanza dell'estradando, la quale può celare una finalità meramente dilatoria, con la conseguenza che in tale ipotesi si rendono applicabili i termini di cui all'art. 303 c.p.p., ovvero la sospensione dei termini di cui all'art. 304 c.p.p. (v., per tale ultima soluzione, Sez. 6, n. 10110 dell'8 febbraio 2006, dep. 22 marzo 2006, Cipriani, Rv. 233738). Secondo tale orientamento, in definitiva, diversamente opinando, non solo il decreto ministeriale di estradizione potrebbe essere censurato dal giudice amministrativo per motivi meramente formali, ma la decisione del giudice amministrativo potrebbe addirittura interferire per un tempo non definibile con quella dell'autorità giudiziaria ordinaria.
7. Siffatto contrasto giurisprudenziale, già portato all'attenzione delle Sezioni Unite con l'ordinanza di rimessione n. 30215 del 19 - 28 luglio 2011 di questa Sezione, non è stato risolto con la sentenza n. 6624/2012 del 27 ottobre 2011 - 17 febbraio 2012, Marinaj, Rv. 251694, poiché le Sezioni Unite ebbero a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell'assorbente e decisivo rilievo dell'intervenuta consegna dell'estradando, nelle more della trattazione del ricorso, alle competenti Autorità dello Stato richiedente.
8. Al riguardo, in linea generale, v'è da osservare che ne' l'art. 708 c.p.p., comma 5, ne' l'art. 18, comma 4, della Convenzione europe a di estradizione del 1957 - secondo i quali, emesso il decreto ministeriale di estradizione, l'interessato viene posto in libertà se la consegna non viene effettuata entro i termini, rispettivamente, di quindici giorni, prorogabili di altri venti per la norma codicistica, e di trenta giorni per la norma convenzionale - stabiliscono alcunché per l'ipotesi, che viene qui in rilievo, in cui l'efficacia del decreto ministeriale venga sospesa dal tribunale amministrativo regionale, in accoglimento dell'istanza formulata dall'estradando.
Con sentenza n. 123 del 21 marzo - 5 aprile 2007, inoltre, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 708 c.p.p., comma 2, e art. 715 c.p.p., comma 6, sollevate, in riferimento agli artt. 3
e 13 Cost. nella parte in cui tali norme collegano la maturazione dei termini perentori di durata delle misure privative della libertà personale, disposte provvisoriamente a carico dell'estradando, al mancato verificarsi di eventi "non conoscibili" dal giudice, se non per effetto di comunicazione da parte del Ministro della giustizia. La pronuncia di inammissibilità è dipesa dal fatto che il rimettente non aveva definito il tipo di intervento richiesto alla Corte, limitandosi a prospettare una presunta contraddizione tra la perentorietà dei termini previsti dalle norme censurate e l'asserita impossibilità di verifica, da parte dell'autorità giudiziaria competente, del fatto storico da cui dipendeva la decorrenza dei termini stessi.
Sul punto, tuttavia, per quel che interessa nel caso in esame, deve osservarsi come la Corte costituzionale abbia significativamente rilevato che i rimedi, in linea astratta, potrebbero essere molteplici, e derivare "o da una diversa interpretazione delle disposizioni in oggetto o da interventi del legislatore sulle procedure previste dalla legge in tema di libertà personale dell'estradando".
Manca, in definitiva, ad avviso del Giudice delle leggi, "una soluzione costituzionalmente obbligata del dubbio prospettato dal giudice rimettente".
9. Al complesso di ragioni poste a sostegno della linea interpretativa tracciata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41540 del 18/12/06, successivamente accolta dalla prevalente giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6, 3 giugno 2014, dep. 10 giugno 2014, n. 24382; Sez. 6, n. 25866 del 04/06/2013, dep. 12/06/2013, Rv. 255476), intende richiamarsi il Collegio nell'enunciare il principio secondo cui, avuto riguardo al contenuto delle fondamentali garanzie scolpite nell'art. 13 Cost., nella materia in esame non possono trovare applicazione le regole, funzionali alle esigenze cautelari del processo interno, di cui agli artt. 303 e 304 c.p.p., con la conseguenza che, in ogni ipotesi in cui non si dia corso alla consegna, scatta la regola di cui all'art. 708 c.p.p., comma 6. Nel caso in questione, invero, deve sottolinearsi come i peculiari effetti dell'evenienza procedimentale correlata alla sospensione della esecuzione della consegna a seguito di una decisione assunta dal giudice amministrativo non siano espressamente regolati dalla legge ai fini della durata della restrizione cautelare dell'estradando, ne' gli stessi paiono riconducibili, in via analogica, ad ipotesi di sospensione dei termini legate ad iniziative di parte direttamente incidenti sul procedimento in corso, derivando piuttosto dal concreto esercizio di forme di tutela giurisdizionale che lo stesso ordinamento giuridico espressamente riconosce all'estradando.
Il decreto ministeriale di estradizione, infatti, è ritenuto un atto di alta amministrazione di regola sindacabile da parte del giudice amministrativo, pur all'interno di limiti che lo stesso Consiglio di Stato ha rigorosamente tracciato, allorquando ha sottolineato che l'ordinamento vigente non consente al giudice amministrativo di acclarare la concedibilità tecnico-giuridica dell'estradizione e di ripercorrere ex novo - nel giudizio innescato dall'impugnazione del provvedimento amministrativo discrezionale che la concede - quelle stesse questioni di diritto soggettivo che hanno già formato compiuto oggetto dell'esame dell'autorità giudiziaria ordinaria nella pregressa fase giurisdizionale della procedura (Cons. Stato, Sez. 4 n. 3286 del 12 giugno 2007). Entro tale prospettiva, dunque, rimane precluso al giudice amministrativo ogni tipo di accertamento che si traduca nel riesame di provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice penale (allorché questi ha riscontrato la sussistenza delle condizioni tecnico-giuridiche di estradabilità), trattandosi di questioni concernenti lo status libertatis e comunque posizioni di diritto soggettivo coinvolte e vulnerate dalla procedura di estradizione (Cons. Stato, Sez. 4 n. 1996 del 2000). Parimenti preclusa al giudice amministrativo rimane ogni indagine che esorbiti dal riscontro in seno al decreto di profili estrinseci di abnormità o illogicità, suscettibili in quanto tali di essere apprezzati anche nella giurisdizione di legittimità. Si tratta di criteri limitativi che la su ricordata giurisprudenza amministrativa non ritiene contrastanti con l'insegnamento impartito dalla Corte costituzionale allorquando, con la sentenza n. 223 del 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 698 cod. proc. pen. e della L. n. 225 del 1984 (recante ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983) nella parte in cui prevedevano l'estradizione anche per i reati puniti con la pena capitale a fronte dell'impegno assunto dal Paese richiedente - con garanzie ritenute sufficienti dal Paese richiesto - a non infliggere la pena di morte o, se già inflitta, a non farla eseguire.
In quell'occasione, la Corte costituzionale ha affermato che "il sindacato di legittimità del provvedimento impugnato - condotto sul piano dell'osservanza delle leggi che regolano l'azione ministeriale - non può non compiersi, infatti, anche con riguardo alla legalità costituzionale, che è, anzi, il primo doveroso controllo da parte di ogni giudice dello Stato. Controllo di legalità che, tuttavia, non può intendersi limitato ai principi dell'azione amministrativa in senso stretto se, e in quanto, essa insista su beni o interessi tutelati (in massimo grado) dalla Costituzione".
Nella medesima prospettiva, però, l'individuazione del parametro alla stregua del quale va condotto in subiecta materia il sindacato di legittimità non può comportare, secondo quanto affermato dallo stesso Consiglio di Stato nella su citata pronunzia n. 3286 del 12 giugno 2007, ne' la pretermissione dei principi costituzionali che regolano il riparto della giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, allorché non si verta in quelle particolari materie in cui quest'ultimo può conoscere anche di diritti soggettivi;
ne' il superamento del limite esterno della giurisdizione di legittimità per invasione delle attribuzioni riservate all'autorità amministrativa.
Ne discende, in definitiva, che tale sindacato può riguardare i soli aspetti del provvedimento che siano discrezionali e, quindi, potenzialmente lesivi di interessi legittimi (non sussistendo in materia alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva), ma non può comunque investire il merito intrinseco di una scelta che l'ordinamento configura come ampiamente discrezionale. Le valutazioni ministeriali, quindi, non possono essere sindacate nella parte in cui siano basate, adeguandovisi, sull'accertamento (incidente sui diritti) già compiuto dall'autorità giudiziaria ordinaria, poiché "diversamente ragionando, il ricorso contro il provvedimento amministrativo verrebbe inammissibilmente a costituire una sorta di improprio mezzo di revisione extra ordinem delle sentenze delle Corti Penali, nella parte in cui accertano appunto la concedibilità e l'assoluta garanzia".
9.1. Sulla base delle su esposte considerazioni, in definitiva, deve ritenersi che, una volta intervenuto il decreto ministeriale di estradizione, la coercizione personale non può permanere oltre i limiti indicati dall'art. 708 c.p.p., anche se intervenga una causa di sospensione della consegna, come quando l'estradando debba essere giudicato nel territorio dello Stato o ivi scontare una pena (art. 709 c.p.p.), o quando, come verificatosi nel caso di specie,
l'esecutività del decreto ministeriale sia sospesa da una pronuncia adottata dall'autorità giudiziaria amministrativa. Le cause di sospensione o di proroga della durata di una custodia "preventiva", infatti, non possono che essere tassative, trattandosi di materia presidiata dall'art. 13 Cost., comma 5, mentre al di fuori di quanto stabilito dagli artt. 708 e 714 c.p.p. non vi sono disposizioni che le prevedano, per l'eventualità di una consegna "sospesa", nell'ambito del Libro 11^ del codice di rito;
ne' sono applicabili, per la evidente inconciliabilità dei relativi presupposti sostanziali (reato per il quale si procede) e processuali (fasi e gradi del giudizio), i termini o le cause di sospensione, relativi alle misure coercitive adottate nell'ambito dei procedimenti penali "interni", di cui agli artt. 303 e 304 c.p.p. (Sez. 6, 3 giugno 2014, n. 24382, cit.). Una durata della coercizione personale che possa protrarsi senza limiti temporali legalmente definiti in relazione all'andamento di altre procedure, delle quali non sia prevedibile in modo assolutamente certo il tempo di definizione, costituirebbe, del resto, un'evenienza procedimentale del tutto incompatibile con il fondamento stesso del su menzionato canone costituzionale. Deve peraltro rilevarsi, come più volte rimarcato nelle pronunzie di questa Suprema Corte, che in fattispecie come quella in esame ci si trova in presenza di una grave lacuna normativa, che è augurabile possa essere quanto prima colmata dal legislatore. Mentre, infatti, i termini di durata della coercizione personale sono perfettamente definiti per la procedura giurisdizionale a fini estradizionali e per la fase riservata ai provvedimenti di competenza ministeriale, nulla è previsto per l'eventualità in cui l'interessato adisca la giurisdizione amministrativa, dopo una decisione definitiva dell'autorità giudiziaria ordinaria che ha accertato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione e dopo che il Ministro della giustizia ha ritenuto di emettere il relativo decreto.
9.2. Sotto altro, ma connesso profilo, si è già avuto modo di sottolineare, in questa Sede (Sez. 6, ord. n. 30215 del 19 - 28 luglio 2011), la persistente necessità di un intervento normativo volto ad eliminare in radice ogni incertezza ermeneutica, anche con riferimento alle ineludibili esigenze legate alla realizzazione degli obiettivi di una pronta ed efficace attuazione dei numerosi doveri di collaborazione giudiziaria internazionale gravanti sullo Stato italiano.
Entro questa prospettiva, e ad ulteriore riprova della avvertita esigenza di evitare potenziali conflitti di decisioni sul tema, non si è mancato di soggiungere che la questione della revoca ipso iure per scadenza dei termini di cui all'art. 708 c.p.p. di misure cautelari in atto nella fase esecutiva della concessa estradizione, ovvero della sospensione del decorso di tali termini a fronte di sopravvenute cause impeditive della immediata consegna dell'estradando (sospensione degli effetti del decreto ministeriale da parte del giudice amministrativo), è resa vieppiù rilevante allorché si tenga conto della rinnovata disciplina della procedura giurisdizionale amministrativa introdotta con il codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104). Disciplina che, semplificando e riducendo i termini di svolgimento del procedimento incidentale cautelare del giudizio (ex artt. 55, 62 e 98 c.p.a.), rende concreta quella dinamica di "automatismo" nella concessione di misure sospensive dei provvedimenti impugnati davanti al giudice amministrativo in sede di "misure cautelari" monocratiche o collegiali, di primo o di secondo grado, già paventato fin dal 2006 dalle Sezioni Unite (S.U., 28.11.2006 n. 41540, Stosic, cit.). Appare arduo, per vero, ipotizzare - prosegue Sez, 6, ord. n. 30215/2011, cit. - che il giudice amministrativo, investito di una richiesta di sospensione provvisoria avanzata dall'estradando in uno al ricorso avverso il decreto ministeriale di estradizione, sia in grado di escludere, vertendosi in materia di libertà personale, la ravvisabilità delle ragioni di "estrema gravita e urgenza", ovvero del pericolo di un "danno grave e irreparabile" (artt. 56 e 98 c.p.a.), che legittimano l'invocata sospensione provvisoria o non.
10. Occorre infine considerare che, a fronte di tale vistosa lacuna ordinamentale, la soluzione individuata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, per come qui ribadita, non esaurisce del tutto le implicazioni sottese alla questione problematica della effettività dell'adempimento dell'obbligo di consegna dopo il provvedimento concessivo dell'estradizione.
La enunciata soluzione ermeneutica, infatti, non consente di eludere i problemi legati allo status libertatis dell'estradando, il cui pericolo di fuga, eventualmente già accertato in più gradi del procedimento cautelare, contestuale o successivo alla fase giurisdizionale instaurata per il vaglio dei presupposti estradizionali, non può ritenersi automaticamente azzerato nel momento della sospensione della consegna a "soddisfatta giustizia italiana", ovvero a fronte di una provvisoria decisione sospensiva del giudice amministrativo.
Nè, d'altra parte, sembra ragionevole ritenere che la valutazione della sussistenza del pericolo di fuga possa essere indefinitamente rinviata ad un momento successivo alla definizione del giudizio interno o alla conclusione del giudizio amministrativo. L'adempimento dell'obbligo ministeriale, infatti, non viene meno a fronte di sospensioni provocate da esigenze rilevanti all'interno dell'ordinamento, ovvero da decisioni interlocutorie che ne determinano soltanto la sottoposizione ad una condizione che può ancora avverarsi.
Entro tale prospettiva, dunque, se è agevole rilevare che il Ministro della giustizia può richiedere in ogni tempo la misura cautelare (art. 714 c.p.p., comma 1) così come può chiederne sempre la revoca (art. 718 c.p.p., comma 2), è altrettanto evidente la necessità di una sua iniziativa specificamente orientata ad investire l'organo giurisdizionale di una verifica finalizzata all'accertamento della eventuale sussistenza di un concreto pericolo di fuga, da effettuarsi nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti (Sez. Un., 28 maggio 2003, Di Filippo, Rv. 224612) e da concludere, se del caso, con l'eventuale adozione di misure cautelari di tipo non custodiale, volte a garantire l'esigenza di effettività della possibile consegna allo Stato richiedente.
D'altra parte, è la stessa evoluzione della giurisprudenza di legittimità a sottolineare l'esigenza di un controllo sulla persistenza del pericolo di fuga, da valutarsi in concreto ed in coerenza con il precetto dell'art. 274 c.p.p., lett. b), dopo l'esaurimento del procedimento estradizionale con sentenza favorevole alla consegna (Sez. Un., 28 maggio 2003, Di Filippo, Rv. 224613, richiamata anche da Sez. Un., 28 novembre 2006, Stosic, cit.). In tal senso, infine, non può non rilevarsi che nella stessa motivazione della pronuncia di questa Suprema Corte che accoglieva le istanze di libertà nel caso "Cipriani" (Sez. 6, 20 marzo 2007, Cipriani, Rv. 236138) si è espressamente fatta "salva ogni determinazione che il ministro della giustizia e l'autorità giudiziaria territoriale vorranno assumere", in tal guisa volendosi evidenziare l'esigenza di colmare il vuoto normativo con un sempre possibile vaglio delibativo avente ad oggetto l'esistenza di un concreto e specifico pericolo di fuga ravvisabile nell'arco temporale ricompreso fra la decisione provvisoria e la pronuncia definitiva del giudice amministrativo (Sez. 6, n. 2954 del 12/07/1995, dep. 17/07/1995, Rv. 202834; arg., inoltre, ex Sez. 6, n. 36549 del 09/06/2003, dep. 23/09/2003, Rv. 226916). 11. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 203, disp. att., c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 30 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2015