Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2007, n. 12677
CASS
Sentenza 20 marzo 2007

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Massime1

In tema di estradizione per l'estero, se l'efficacia del decreto di estradizione viene sospesa da un'ordinanza del giudice amministrativo emessa mentre è già iniziata la fase della consegna, e alla consegna non si fa luogo proprio in ragione di tale pronuncia, l'estradando, se detenuto, deve essere rimesso in libertà, perché la legge non prevede l'intervento del giudice amministrativo come causa di sospensione o di proroga dei termini della misura restrittiva applicata, che non possono in nessun caso superare quelli inderogabili previsti per la consegna, ma il provvedimento di estradizione non perde in modo irreversibile la sua efficacia, sicché rimane integra la possibilità di porlo nuovamente in esecuzione, con conseguente riapertura dei termini per la consegna, per il caso in cui il procedimento davanti al giudice amministrativo dovesse concludersi con il rigetto del ricorso.

Commentario1

  • 1Nessun indennizzo per ingiusta detenzione per estradando consegnato (Cass.6624/12))
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 aprile 2019

    Anche nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l'estradizione gli estremi dell'ingiusta detenzione possono e debbono comunque essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, non sulla base delle esigenze cautelari e i gravi indizi di colpevolezza, ma verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per gli esrandandi individuate nelle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione". In tema di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta dalla persona …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2007, n. 12677
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12677
Data del deposito : 20 marzo 2007

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