Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2002, n. 19830
CASS
Sentenza 9 aprile 2002

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Massime1

In tema di estradizione per l'estero, ove il giudice amministrativo sospenda il decreto ministeriale di estradizione è impedita - a causa di tale ostacolo giuridico - l'ulteriore fissazione del termine per la consegna di cui all'art. 708, comma 5, cod. proc. pen., sicché non può operare in tale ipotesi la perdita di efficacia della custodia prevista dal successivo comma 6, ma esclusivamente quello - generale e desumibile dal rinvio operato dall'art. 714 cod. proc. pen. - connesso alla scadenza del termine massimo di durata delle misure coercitive di cui agli art. 303 e 308 cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Nessun indennizzo per ingiusta detenzione per estradando consegnato (Cass.6624/12))
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 aprile 2019

    Anche nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l'estradizione gli estremi dell'ingiusta detenzione possono e debbono comunque essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, non sulla base delle esigenze cautelari e i gravi indizi di colpevolezza, ma verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per gli esrandandi individuate nelle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione". In tema di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta dalla persona …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2002, n. 19830
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19830
Data del deposito : 9 aprile 2002

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