Sentenza 9 aprile 2002
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, ove il giudice amministrativo sospenda il decreto ministeriale di estradizione è impedita - a causa di tale ostacolo giuridico - l'ulteriore fissazione del termine per la consegna di cui all'art. 708, comma 5, cod. proc. pen., sicché non può operare in tale ipotesi la perdita di efficacia della custodia prevista dal successivo comma 6, ma esclusivamente quello - generale e desumibile dal rinvio operato dall'art. 714 cod. proc. pen. - connesso alla scadenza del termine massimo di durata delle misure coercitive di cui agli art. 303 e 308 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Nessun indennizzo per ingiusta detenzione per estradando consegnato (Cass.6624/12))https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 aprile 2019
Anche nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l'estradizione gli estremi dell'ingiusta detenzione possono e debbono comunque essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, non sulla base delle esigenze cautelari e i gravi indizi di colpevolezza, ma verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per gli esrandandi individuate nelle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione". In tema di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta dalla persona …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2002, n. 19830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19830 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 09/04/2002
Dott. SAVERIO MANNINO - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA - Consigliere - N. 1015
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - N. 6126/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO IS, nato in [...] il [...]
avverso l'ordinanza, resa il 14 dicembre 2001, dalla Corte di appello di Milano. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano, udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonio Mura, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. AB SI ricorre avverso l'ordinanza resa dalla Corte di appello di Milano, il 7 gennaio 2002, con la quale era rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere a fini estradizionali, applicata nei suoi confronti con provvedimento eseguito il 10 maggio 1999. Il ricorrente lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione sul punto della persistenza del pericolo di fuga. La Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare un precedente provvedimento reiettivo di altra richiesta di rimessione in libertà adottato all'incirca un anno addietro, riproducendone le medesime argomentazioni e non tenendo conto, oltre del tempo trascorso, anche del fatto che il pericolo di fuga non avrebbe potuto essere ancorato alla sola persistenza del procedimento estradizionale. Contesta, il ricorrente, l'asserita sussistenza di legami con altri correi e che la mancanza di una stabile occupazione e di una fissa dimora potessero essere tali da dimostrare l'esistenza del pericolo di fuga. Altrettanto, contraddittorio sarebbe stato porre a fondamento del rigetto dell'applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, il fatto che ad offrire ospitalità all'istante sia stata altro coindagato in procedimento pendente in Italia, senza tenere conto che in tale procedimento quest'ultimo non sarebbe stato sottoposto ad alcuna misura custodiale e non sarebbe stato convalidato l'arresto nei suoi confronti per l'assenza di elementi che giustificassero l'uno e l'altro provvedimento. Ulteriore deduzione è la durata della custodia cautelare. Il procedimento si sarebbe concluso con l'emissione del decreto del Ministro della giustizia di concessione dell'estradizione e soltanto sino a tale momento la custodia sarebbe giustificata dalla specifica disciplina, mentre la successiva protrazione della custodia non potrebbe essere regolata dagli articoli 303 e 308 c.p.p.. Infine, il ricorrente rileva che, anche ad ammettere l'applicabilità delle disposizioni in parola, il termine di durata massima stabilito dall'art. 303, comma 4, c.p.p. avrebbe dovuto essere di due anni, e così ampiamente scaduto, in ragione del fatto che il delitto contestato in Francia, e per il quale è stata formulata richiesta di estradizione, sarebbe corrispondente a quello previsto dall'art. 416 c.p.p., tenuto conto anche di quanto ritenuto nella stessa decisione di estradabilità.
2. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, la censura è stata, in realtà, formulata per proporre una diversa ricostruzione delle circostanze esposte dalla Corte territoriale per dimostrare la sussistenza del pericolo di fuga.
Il limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi - inteso nel senso che alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario (ex plurimis, Sez. un., 22 marzo 2000, Auduino rv. 215828) - deve essere esteso anche delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice di merito e, in particolare, prima del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame o dell'appello, valutare "in concreto" la sussistenza delle esigenze cautelari e rendere un adeguata e logica motivazione al riguardo.
La Corte territoriale ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza del pericolo di fuga. Il percorso argomentativo, sebbene riproduca in parte le motivazioni di un precedente provvedimento, è completo e non contraddittorio. Oltre a porre in risalto la persistenza degli stessi elementi - assenza di fissa dimora e di uno stabile lavoro in Italia dell'estradando - che in precedenza avevano indotto a rigettare la prima istanza di rimessione in libertà, il giudice di appello valorizza l'ulteriore circostanza, definita "allarmante", dell'offerta di ospitalità da parte di un coimputato in un procedimento per gravi reati, pendente in Italia. Una circostanza, quest'ultima, che il giudice di merito ha posto a base, anche, del rigetto della sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari. Un insieme di dati che - al di là della dedotta positiva evoluzione del procedimento a carico del coimputato in parola - convergono per il giudice di merito nella direzione della persistenza del pericolo di fuga. Sul punto della durata della custodia cautelare, la Corte territoriale pone in risalto che il decreto ministeriale è rimasto senza effetto perché la sua esecuzione è stata "..bloccata... dall'opposizione proposta dall'estradando, avanti alla giurisdizione amministrativa, nei riguardi del decreto ministeriale disponente la consegna in Francia", non già per la adozione di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione per la pendenza di un procedimento in Italia. Ed è con specifico riferimento a tale ultima circostanza che la Corte d'appello rileva la dubbia operatività del principio giurisprudenziale secondo cui, allorché il Ministro della giustizia ex art. 709 c.p.p. sospenda l'esecuzione, si applicano i termini di durata massima della custodia cautelare stabiliti dagli artt. 303, comma 4, e 308 c.p.p. per le misure in corso al momento della sospensione disposta dal Ministro ovvero che siano adottate durante detta sospensione, in virtù del richiamo operato dall'art. 714, comma 2, c.p.p. Nel caso di sospensione iussu iudicis, la soluzione giuridica preferibile per la Corte di merito sarebbe quella dell'assenza di termini e, dunque, della prosecuzione della custodia sino alla definizione della pendenza del giudizio amministrativo. Ciononostante, il giudice di appello - ripercorrendo le valutazioni effettuate in sede di delibazione della estradabilità - esclude che in relazione al delitto di associazione a delinquere con finalità terroristica, contestato dallo Stato richiedente, possano comunque essere decorsi i termini massimi di custodia cautelare fissati in quattro anni dall'art. 303, comma 4, lett. b).
Sennonché, accanto a quest'ultimo indirizzo (Sez. 6^, 11 luglio Parretti, rv. 202835 e Sez. 6^, 20 settembre 2000, Pitino n. 3374) vi è un altro secondo cui, tenuto conto che il provvedimento col quale "il Ministro della giustizia, nell'esercizio della sua discrezionalità politica, differisce l'esecuzione dell'estradizione 'a soddisfatta giustizia italianà, determinando lo slittamento della consegna dell'estradando oltre i termini fisiologicamente previsti, farebbe mancare, almeno temporaneamente, l'esigenza cautelare sottesa alla misura coercitiva, che, pertanto, in applicazione dell'art. 299 c.p.p., dev'essere revocata", Sez. 6^, 30 settembre 1999, rv 213037.
La situazione è qui, però, diversa rispetto a quella posta a base delle due decisioni dinanzi indicate. L'esecuzione, infatti, non è stata sospesa per l'adozione di un provvedimento del Ministro della giustizia ex art. 709 c.p.p., bensì per effetto dell'ordinanza di sospensione adottata dal Tar della Lombardia del decreto ministeriale di estradizione, impugnato da AB SI perché asseritamente merito a reati politici. Circostanza, quest'ultima, riportata nell'epigrafe della sentenza - evocata nell'ordinanza impugnata - resa il 24 maggio 2001 da questa Corte e con la quale fu rigettato il ricorso proposto contro una precedente ordinanza reiettiva di analoga istanza di revoca della custodia. Le ragioni per le quali questa Corte si è orientata nel senso della "revoca della custodia cautelare" sono fondamentalmente due:
l'una, che gli artt. 708 commi 2 e 6, 714, comma 4, 715, commi 5e 6, 716, commi 4 e 5, 718 c.p.p. delineano, tanto per la fase giurisdizionale quanto per quella amministrativa, una dettagliata e completa disciplina a garanzia della libertà individuale, stabilendo che, ove determinati adempimenti non siano compiuti nel termine perentorio di volta in volta specificato, l'estradando deve essere rimesso in libertà; l'altra, che tale disciplina soffre di una lacuna, rappresentata dal caso in cui il Ministro della giustizia sospenda l'estradizione ex art. 709 c.p.p., "dato che, in questo caso, nessuna specifica disposizione pone un termine di scadenza alla misura cautelare che sia in corso o che venga emessa durante il periodo di sospensione".
Tale ultimo percorso interpretativo, condiviso anche da questo collegio, non può essere però seguito nel caso concreto. Infatti, la sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale in forza di un ordinanza del giudice amministrativo non è assimilabile a quella disciplinata dall'art. 709 c.p.p. per la fondamentale ragione che il termine di consegna stabilito dall'art. 708, comma 6, stesso codice non può essere fissato per un "ostacolo giuridico", e non in ragione di una valutazione politica della stessa autorità che, nei termini stabiliti dal secondo comma del più volte richiamato citato art. 708 c.p.p., adottò il decreto.
La procedura di estradizione, dunque, non è ancora conclusa ed il suo esito definitivo è collegato alla decisione di altro giudice chiamato ad occuparsi della stessa vicenda.
Ne consegue che, per un verso, è impedito il verificarsi dell'effetto caducatorio della misura dalla norma dinanzi indicata e, per altro verso, che la prosecuzione del giudizio in sede amministrativa non è tale da rendere non più attuale l'esigenza cautelare del pericolo di fuga e da comportare perciò la revoca della misura custodiale a suo tempo disposta.
Il rinvio contenuto nell'art. 714, comma 2, c.p.p. alle regole generali del titolo 1^ del Libro 4^ non può che riacquistare - in virtù dell'"in quanto applicabili" che lo rende clausola residuale rispetto alle disposizioni speciali del Libro 11^ - il significato di norma diretta a disciplinare la durata massima dei termini di custodia cautelare ai fini estradizionali, allorché la misura "coercitiva" non abbia perso effetto per la mancata realizzazione di una delle fattispecie speciali previste dai richiamati articoli 708, commi 2 e 6, 714, comma 4, 715, commi 5e 6, 716, commi 4 e 5, c.p.p. e la sospensione del decreto estradizionale sia stata disposta iussu iudicis e non ex art. 709 dello stesso codice.
Se così non fosse, vi sarebbe una palese violazione dell'art.13, ultimo comma, della Costituzione là dove impone che siano previsti dalla legge termini di durata massima della "carcerazione preventiva".
Ciò posto, è da ritenere - come correttamente sul punto verificato dalla Corte territoriale in relazione al corrispondente delitto di associazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo - non siano ancora scaduti i termini massimi, fissati nell'art. 303, comma 4, lett. b) c.p.p., la cui decorrenza non può che essere quella di esecuzione del provvedimento custodiale a fini estradizionali, al pari dei termini di cui al quarto comma dell'art.714 c.p.p. e, comunque, in virtù della regola secondo la quale i termini "complessivi" decorrono in ogni caso dal giorno dell'esecuzione del provvedimento custodiale.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2002