Sentenza 8 maggio 2006
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, ove il giudice amministrativo sospenda il D.M. di estradizione è impedita - a causa di tale ostacolo giuridico - l'ulteriore fissazione del termine per la consegna di cui all'art. 708, comma quinto, cod. proc. pen., sicché non può operare in tale ipotesi la perdita di efficacia della custodia prevista dal successivo comma sesto, ma esclusivamente quello - generale e desumibile dal rinvio operato dall'art. 714 cod. proc. pen. - connesso alla scadenza del termine massimo di durata delle misure coercitive di cui agli art. 303 e 308 cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2006, n. 29521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29521 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/05/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1084
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 10515/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN ET, n. a Ceccano ilo 7/08/1955;
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma, pronunciata il 2/02/2006;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del cons. Dott. F. Ippolito;
udita la requisitoria del P.G., BAGLIONE T., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Gaito A., che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 24/03/05, la Corte d'appello di Roma dichiarò la sussistenza delle condizioni di legge per l'estradizione di AN ET nello stato del Connecticut (U.S.A.), per rispondere dei reati d'omicidio e d'associazione per commettere omicidio (conspirancy).
Il 19 maggio 2005, la Corte Suprema di Cassazione rigettò il ricorso del AN avverso tale decisione, ritenendo - sullo specifico motivo d'impugnazione relativo al pericolo di condanna alla pena di morte nel paese richiedente, con riferimento all'intervenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 698 c.p.p., comma 2, e del trattato d'estradizione Italia-USA (sent. Corte
costituzionale n. 223/1996) - che, essendo stato contestato un reato non qualificato dalla legislazione dello Stato richiedente come "capitale", era escluso il pericolo dell'applicazione della pena di morte.
Avverso la successiva deliberazione del Ministro della giustizia, datata 12 novembre 2005, di consegna dell'estradando allo Stato richiedente, il AN propose ricorso amministrativo al T.A.R. del Lazio, il quale dispose la sospensione dell'esecuzione della consegna dell'estradando per il tempo necessario all'esperimento di tutti i rimedi nazionali interni.
Con istanza in data 22/12/2005, il AN richiese alla Corte d'appello di Roma la sua immediata scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, essendo privato della libertà sin dal 22 aprile 2004 in forza del mandato di cattura emesso in data 18 marzo 2004 dalla Corte Superiore di Hartford dello Stato del Connecticut.
Contro la decisione di rigetto dell'istanza, adottata dalla Corte d'appello di Roma in 2 febbraio 2006, ricorre il AN, deducendo la violazione dei termini massimi di custodia cautelare, a fini estradizionali, previsti dall'art. 714 c.p.p., n. 4 e art. 708 c.p.p., n.
1. CONSIDERATO IN DIRITTO
La complessa vicenda procedurale del AN coinvolge una pluralità di questioni (d'ordine costituzionale, di rapporti tra giurisdizione ordinaria, poteri del Ministro della giustizia e giurisdizione amministrativa) lucidamente evidenziati nell'atto di ricorso e nella nota di sintesi depositata dal difensore, che però non possono essere prese in considerazione questa sede, in cui non è giuridicamente possibile riesaminare alcuno degli elementi coperti dalla sentenza adottata da questa Corte il 19 maggio 2005. Oggetto del presente giudizio è soltanto l'applicabilità o meno dei termini di decorrenza di custodia cautelare, previsti dagli artt. 708 e 714 c.p.p., alla detenzione, a fini estradizionale, che sta subendo il AN.
Nel caso in esame non ricorre l'ipotesi della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di consegna, disciplinato art. 709 c.p.p., bensì una sospensione dell'esecuzione per effetto dell'ordinanza di sospensione adottata dal TAR del Lazio, ipotesi non considerata dal legislatore ed esaminata, per la prima volta, da questa Corte con la sentenza n. 19830/2002, in cui è stato deciso - con motivazioni pienamente condivise dal Collegio - che, ove il giudice amministrativo sospenda il decreto ministeriale d'estradizione, è impedita, a causa di tale ostacolo giuridico, l'ulteriore fissazione del termine per la consegna di cui all'art. 708 c.p.p., comma 5, sicché non può operare in tale ipotesi la perdita d'efficacia della custodia prevista dal successivo comma 6, ma esclusivamente quello - generale e desumibile dal rinvio operato dall'art. 714 c.p.p. - connesso alla scadenza del termine massimo di durata delle misure coercitive di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p. (v. Cass. n. 19830/2002, Aboud Maisi). Nel caso in esame, come in quello di cui al precedente appena indicato, ci si trova in presenza di un ostacolo alla prosecuzione della procedura estradizionale (con la consegna dell'estradando) non già in forza di un'inerzia ministeriale o della necessità di soddisfare la giustizia italiana (secondo la previsione dell'art. 709 c.p.p.), ma di un provvedimento del giudice amministrativo, per di più provocato dall'iniziativa dell'estradando. La soluzione più logica, in siffatta ipotesi, potrebbe apparire quella della sospensione (o del congelamento) dei termini di custodia cautelare, secondo il modello indicato nell'art. 304 c.p.p.. Poiché in tale materia non può operare l'analogia, l'unico referente normativo resta l'art. 303 c.p.p., implicitamente richiamato dall'art. 714 c.p.p., considerando il rapporto d'intrinseca compatibilità di termini che altrimenti, ove non evocabili, determinerebbero - soltanto in forza di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo - la caducazione della misura, così evitando all'interessato l'onere di subire le conseguenze derivanti da una procedura giurisdizionale che potrebbe essere stata iniziata con finalità meramente dilatorie, tanto più che il summatim conoscere, proprio del provvedimento di sospensione del giudice amministrativo, non può certo equivalere ad una sorta d'anticipazione dell'annullamento del decreto ministeriale.
Non è senza significato, del resto, che una situazione di tal genere il legislatore abbia recentemente considerato, con la previsione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 23 in tema di mandato d'arresto europeo.
Solo per completezza d'esame, si aggiunge che, in caso di annullamento del decreto ministeriale da parte del giudice amministrativo, il AN, se cittadino italiano, sarà punibile in Italia, trovandosi nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 9 c.p., mentre sarebbe necessaria la richiesta del Ministro della giustizia, ex art. 10 c.p., se egli fosse cittadino straniero. In conclusione il ricorso va rigettato per inapplicabilità alla fattispecie dei termini specifici di custodia cautelare a fini estradizionali, ferma restando l'operatività dei termini massimi di custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2006