Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2006, n. 29521
CASS
Sentenza 8 maggio 2006

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In tema di estradizione per l'estero, ove il giudice amministrativo sospenda il D.M. di estradizione è impedita - a causa di tale ostacolo giuridico - l'ulteriore fissazione del termine per la consegna di cui all'art. 708, comma quinto, cod. proc. pen., sicché non può operare in tale ipotesi la perdita di efficacia della custodia prevista dal successivo comma sesto, ma esclusivamente quello - generale e desumibile dal rinvio operato dall'art. 714 cod. proc. pen. - connesso alla scadenza del termine massimo di durata delle misure coercitive di cui agli art. 303 e 308 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2006, n. 29521
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29521
    Data del deposito : 8 maggio 2006

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