Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro della Giustizia sospenda l'esecuzione dell'estradizione per esigenze di giustizia interna a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., la misura coercitiva cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata.
Commentario • 1
- 1. Nessun indennizzo per ingiusta detenzione per estradando consegnato (Cass.6624/12))https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 aprile 2019
Anche nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l'estradizione gli estremi dell'ingiusta detenzione possono e debbono comunque essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, non sulla base delle esigenze cautelari e i gravi indizi di colpevolezza, ma verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per gli esrandandi individuate nelle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione". In tema di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta dalla persona …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2008, n. 44441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44441 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/11/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2539
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 32210/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA UR, nato in [...] il [...] - estradando;
avverso l'ordinanza 25 luglio 2008 Ci della Corte di appello di Napoli che ha rigettato la domanda di revoca della misura della custodia cautelare in carcere, formulata sul presupposto dell'avvenuta decorrenza dei termini di cui all'art. 714 c.p.p., comma 4;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Monetti Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza con l'adozione dei conseguenti provvedimenti sullo stato di libertà del ricorrente. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorrente, estradando, è stato tratto in arresto il 19 gennaio 2007, nel territorio dello Stato, in quanto destinatario di un mandato di cattura del Tribunale lituano di Panevezys in quanto accusato di furto ed estorsione in concorso con altri, per fatti commessi nella città di Panevezys.
Agli atti inoltre risulta :
1. che la sentenza, favorevole all'estradizione risulta pronunciata il 13 novembre 2007 dalla Corte di appello di Napoli e questa Corte - investita del giudizio di impugnazione - con sentenza 764 del 19 marzo 2008 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la decisione di estradizione;
2. che il Ministro della Giustizia con decreto 28 maggio 2008 ha concesso al Governo della Repubblica lituana l'estradizione dell'UR DA;
3. che successivamente lo stesso Ministero della giustizia, con fax, datato 14 giugno 2008, ha comunicato che il Ministro ha disposto il rinvio della consegna alle Autorità lituane, in quanto l'DA risultava rinviato a giudizio per il delitto di rapina, con udienza dibattimentale fissata avanti al Tribunale di Napoli per il giorno 14 luglio 2008.
La Corte di appello nell'ordinanza impugnata, nel ribadire l'insussistenza delle condizioni per la revoca della misura, sia per la gravità dei fatti che per la personalità del loro autore, ritiene rispettati i termini di cui all'art. 714 c.p.p. per la considerazione che la mancata consegna dell'estradando alla Lituania si è determinata per volontà dello stesso DA, il quale, essendo imputato a piede libero avanti al Tribunale di Napoli, per fatto commesso in tale circondario, ha proposto il giorno 11 giugno 2008 formale istanza di sospensione dell'estradizione, accolta - come detto - dal Ministro il quale ha disposto il rinvio della consegna alla Lituania, in attesa del giudizio penale incardinato nel territorio dello Stato italiano.
Con un primo motivo di impugnazione la difesa dell'imputato deduce violazione di legge con riferimento al citato art. 714 c.p.p., comma 4 non essendosi a tutt'oggi (e cioè al 13 agosto 2008) esaurito il procedimento avanti la Corte di Cassazione ed essendo decorsi più di 18 mesi dall'inizio dell'esecuzione della misura coercitiva. Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b) per il profilo attinente l'affermazione che l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'estradizione, finalizzata a consentire all'estradando la partecipazione ad un processo penale che lo riguarda, sia idonea a produrre la sospensione dei termini massimi di custodia cautelare indicati dall'art. 714 c.p.. Sul punto si osserva ancora che risulta in atti un provvedimento del Giudice monocratico del Tribunale di Napoli che ha disposto la traduzione dell'DA avanti a se per l'udienza del 14 luglio 2008; che, comunque, quand'anche tale sospensione fosse applicabile ai termini del citato art. 714 c.p.p., comma 4, la sua operatività decorrerebbe dal 12 al 14 luglio 2008,
senza alcuna influenza sui termini in questione.
Con un terzo motivo il ricorso prospetta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle ragioni ostative alla scarcerazione, trattandosi di reati (furto e tentata estorsione) non gravi, ancora in corso di accertamento e tenuto altresì conto che in Italia per reati qui commessi il ricorrente ha a suo carico un procedimento per il delitto ex art. 497 bis c.p. (possesso di documenti di identificazione falsi).
Il primo motivo è fondato, non tanto e non solo per essere stato l'TU tratto in arresto il 19 gennaio 2007, ma in quanto, come stabilito dalle SS.UU. di questa Corte (41540/2006, Rv. 234917, in Procuratore generale
contro
Stosic) ed ulteriormente ribadito da ulteriori decisioni di questa sezione (cfr.: 17624/2007, Rv. 236488, Sogorovic), ove il Ministro della Giustizia sospenda - come avvenuto nella specie - l'esecuzione della estradizione per esigenze di giustizia interna, a sensi dell'art. 709 c.p.p., la misura coercitiva cui l'estradando è eventualmente sottoposto, va revocata. Invero, come ampiamente argomentato dalle SS.UU. (Stosic), non essendo previsto uno specifico termine di durata delle misure coercitive, nel caso appunto di estradizione sospesa per esigenze di giustizia interna, e non potendosi applicare la disciplina "ordinaria" prevista dagli artt. 303 e 308 c.p.p., le misure coercitive stesse, eventualmente in corso all'atto della sospensione, devono essere revocate (SS.UU. 28 maggio 2003, n. 26156, ric. Di Filippo) per il venir meno della relativa funzione cautelare, strumentale alla decisione sulla estradizione ed alla conseguente sollecita consegna, da eseguire entro i termini di legge. Tale lacuna dell'ordinamento, che le SS.UU. hanno definito tanto più grave se si considera l'automatismo che sembra caratterizzare il provvedimento di sospensione (in tal senso depone, infatti, la costruzione in termini di "doverosità" secondo la quale è formulato l'art. 709 c.p.p., comma 1, a norma del quale l'esecuzione dell'estradizione "è sospesa" se l'estradando deve essere giudicato nello Stato o vi deve scontare una pena), nonché la circostanza che la celebrazione del processo nazionale non presuppone affatto l'adozione di misure, atte a scongiurare il pericolo di sottrazione alla futura consegna, non modificano in alcun modo la conclusione che deve essere assunta e cioè la revoca delle misure in questione, anche se ciò lascia senza presidio cautelare la futura consegna dell'estradando.
L'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio e va disposta l'immediata liberazione di DA UR se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 626 c.p.p. e per la comunicazione del presente provvedimento al Ministro
della giustizia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone l'immediata liberazione di DA UR se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 626 c.p.p. e per la comunicazione del presente provvedimento al Ministro della giustizia.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2008