Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2003, n. 4643
CASS
Sentenza 1 ottobre 2003

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La misura cautelare applicata all'estradando va revocata allorché ne sia stata sospesa la consegna allo Stato richiedente fino al soddisfacimento della giustizia italiana a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., in quanto la durata massima delle misure coercitive adottate a fini estradizionali va stabilita solo sulla base della disciplina dettata dagli artt. 708 e segg. stesso codice e delle eventuali norme pattizie, come tali prevalenti su quelle codicistiche, con esclusione delle previsioni di cui agli artt. 303 e 308, da riguardarsi come del tutto incompatibili con la disciplina suddetta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2003, n. 4643
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4643
    Data del deposito : 1 ottobre 2003

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