Sentenza 1 ottobre 2003
Massime • 1
La misura cautelare applicata all'estradando va revocata allorché ne sia stata sospesa la consegna allo Stato richiedente fino al soddisfacimento della giustizia italiana a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., in quanto la durata massima delle misure coercitive adottate a fini estradizionali va stabilita solo sulla base della disciplina dettata dagli artt. 708 e segg. stesso codice e delle eventuali norme pattizie, come tali prevalenti su quelle codicistiche, con esclusione delle previsioni di cui agli artt. 303 e 308, da riguardarsi come del tutto incompatibili con la disciplina suddetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2003, n. 4643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4643 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 01/10/2003
1. Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 1578
3. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 025743/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VR AR, n. il 02.04.1974 a Corod (Romania);
avverso l'ordinanza emessa il 23.05.2003 Corte di appello di Brescia;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Hinna Danesi Fabrizio, che ha concluso per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite e, in subordine, per l'accoglimento del ricorso;
FATTO
Il Ministero della Giustizia Italiano, vista la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia in data 12.02.2003 con la quale era stata acclarata la sussistenza dei presupposti per l'estradizione di VR AR per la Romania, giusta richiesta a suo tempo presentata dallo Stato Rumeno, autorizzava l'estradizione del medesimo, sospendendone tuttavia la consegna a soddisfatta giustizia italiana ai sensi dell'art 709 c.p.p., essendo il GR sottoposto a procedimento penale in Italia.
Con istanza a suo tempo depositata la difesa del VR, richiamato gli artt. 708 e segg. c.p.p., chiedeva la scarcerazione dello stesso per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare sotto il profilo che "la sospensione della consegna comportava anche la remissione in libertà dell'estradando".
Con ordinanza del 23.05.2003 la Corte d'Appello di Brescia rigettava l'istanza, ritenendo applicabile nella specie il disposto dell'art. 303 c.p.p., per effetto del richiamo di cui al cpv. dell'art. 704 c.p.p..
Propone ricorso l'estradando, deducendo col primo motivo che:
- l'impugnata ordinanza appare incoerente con la corretta interpretazione degli artt. 709 e 714 c.p.p.;
- al fine, infatti, di stabilire se nella ipotesi di sospensione della consegna sino a soddisfatta giustizia italiana possano trovare o meno applicazione le disposizioni di cui agli art. 303 e 308 c.p.p., non può che farsi riferimento alle norme dell'ordinamento interno, da interpretare alla luce di superiori principi aventi pregnanza costituzionale e in aderenza con il sistema complessivo di tutela giurisdizionale;
- non può allora non rilevarsi che le disposizioni di cui agli art 303 e 308 c.p.p. sono state strutturate per le varie fasi e i vari gradi del procedimento giurisdizionale e sino al suo esaurimento, non potendo trovare dette norme applicazione nella fase esecutiva;
- richiamare quindi i termini massimi di custodia cautelare per la fase specifica attuale, cioè esecutiva dell'estradizione (stante l'esaurimento, in conseguenza della relativa sentenza divenuta definitiva, della fase cognitivo-giurisdizionale estradizionale) appare francamente del tutto asistematico;
- non potrebbe poi ragionevolmente trovare applicazione, in assenza della possibilità di ricorrere ai termini di fase, il dettato di cui all'art. 308 comma 4, c.p.p., dovendosi quindi, giusta quanto ritenuto dal Supremo Collegio nella sentenza n. 2832 del 20/11/1998, far capo esclusivamente alla norma che disciplina l'attività dell'autorità governativa (art. 708 c.p.p.) e al sistema generale delle misure cautelari, che possono permanere solo in via provvisoria e per assicurare gli effetti del provvedimento principale, nella specie già emesso.
Col secondo motivo il ricorrente deduce che la motivazione del provvedimento impugnato appare illogica e contraddittoria circa l'individuazione della norma di diritto sostanziale di richiamo all'interno del nostro sistema ai fini dei termini di massimi di custodia cautelare da applicare alla fattispecie, posto che, ai fini della determinazione dei termini massimi di custodia cautelare ex art. 303 c.p.p., la pena edittale da considerare non può essere quella stabilita dalla norma incriminatrice rumena, occorrendo invece rinvenire nel sistema interno la norma incriminatrice omologa a quella straniera contestata;
norma che, alla stregua della documentazione in atti, va individuata non in quella di cui all'art. 455 c.p., bensì in quella di cui all'art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede).
DIRITTO
La questione sottoposta all'esame di questa Corte col primo motivo di ricorso riguarda il regime relativo alla libertà personale dell'estradando, di cui sia stata disposta la sospensione della consegna da parte dello Stato italiano a quello richiedente a sensi del primo comma dell'art. 709 c.p.p. (e dell'analoga norma del primo comma dell'art. 19 della convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300). Un primo orientamento giurisprudenziale ritiene che in tale ipotesi siano, in virtù del richiamo operato dall'art. 714, comma 2, c.p.p., applicabili, alle misure cautelari in corso o che siano adottate durante la sospensione, i termini di durata massima previsti dagli art. 303, comma 4, e 308 c.p.p. (Cass. 20.09.2000, P.G. c. Pitino;
11.07.1995, Parretti;
in senso analogo, ma in relazione a una fattispecie di sospensione derivante da provvedimento del TAR, Cass. 6^ n. 19830 cc. 21.05.2002). Un secondo orientamento ritiene invece che la misura cautelare alla quale sia sottoposto l'estradando, di cui sia stata sospesa la consegna, va revocata, non potendo farsi richiamo, per giustificarne il mantenimento, al disposto di cui all'art. 303 comma 4 c.p.p., che regola i termini massimi di custodia cautelare nel procedimento ordinario, ne' rilevando in contrario il generico richiamo, contenuto nell'art. 714 comma 2 c.p.p., alle disposizioni di cui al titolo 1^ del libro 4^ stesso codice, fra le quali è compreso il citato art. 303 c.p.p.; ciò in quanto la durata massima delle misure coercitive adottate ai fini estradizionali va stabilita soltanto sulla base della specifica disciplina dettata dagli art. 708, 714, 715, 716, 718 c.p.p e delle eventuali norme pattizie (come tali prevalenti su quelle codicistiche ai sensi dell'art. 696 c.p.p.), con esclusione, in particolare, delle previsioni di cui agli art. 303 e 308 c.p.p., da riguardarsi come del tutto incompatibili con la disciplina suddetta (Cass. 09.06.2003, Gromovs;
30.09.1998, Dardar). Ad avviso del Collegio deve condividersi il secondo degli orientamenti summenzionati.
La disciplina sulla libertà personale dell'estradando dopo la sentenza definitiva favorevole all'estradizione, contenuta nell'art. 708 c.p.p., prevede, invero, che il Ministro della Giustizia decide in merito alla estradizione entro il termine di 45 giorni (primo comma), scaduto il quale senza intervento di decisione positiva l'estradando è posto in libertà (commi secondo e terzo), mentre, in caso di decisione (tempestiva e) positiva, la decisione stessa deve essere comunicata senza indugio allo Stato richiedente in una al luogo della consegna e alla data a partire dalla quale sarà possibile procedervi (comma quarto), nel termine di quindici giorni, prorogabile di altri venti (comma quinto), scaduto inutilmente il quale, l'estradando viene posto in libertà (comma sesto). Rigidi termini per procedere alla consegna, dopo la fissazione della relativa data, sono anche previsti nella Convenzione europea di estradizione (art. 18, commi 3 e 4).
Quanto al regime delle misure cautelari nel procedimento di estradizione (passiva), il nuovo codice di rito, com'è noto, ha inteso adeguarne la disciplina alle garanzie previste in via generale dal nostro ordinamento in tema di libertà personale (art. 13 Cost.). Conseguentemente ha previsto che un provvedimento restrittivo possa essere adottato solo quando l'autorità giudiziaria ritualmente intervenuta abbia accertato l'esistenza di tutti i requisiti richiesti dalla nostra legge processuale per la limitazione della libertà personale di un soggetto, parificando quindi l'estradando ad un qualsiasi soggetto processuale. È stato previsto pertanto (art. 714) che un siffatto provvedimento possa essere emanato solo se vi sia una richiesta motivata del Ministro della Giustizia, e che debbono altresì trovare applicazione le norme stabilite dal codice in tema di misure coercitive (artt. da 275 a 286) con esclusione delle disposizioni contenute negli artt. 273 (eventuale sussistenza di una causa di giustificazione del reato o valutazione dei gravi indizi di colpevolezza) e 280 (entità della pena prevista per il reato per cui si procede). Il giudice deve cioè valutare in concreto se esiste pericolo di inquinamento della prova o di ripetizione del reato o comunque di pericolosità intrinseca del soggetto e sua possibilità di fuga (art. 274), graduando con riferimento alla pericolosità del soggetto la misura coercitiva da applicare. Deve altresì valutare la (art. 714, comma 2) possibilità che il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello si concluda con una decisione favorevole all'estradizione, verificare cioè il c.d. fumus boni iuris e la possibilità conseguente che questi si sottragga alla consegna.
Le misure cautelari sono revocate se entro un anno dalla loro esecuzione la Corte d'Appello non ha pronunciato la decisione favorevole all'estradizione e nel caso di ricorso per Cassazione il termine è prorogato di sei mesi. Tali termini possono essere prorogati dalla Corte d'Appello o dalla Cassazione a seconda della fase in cui il procedimento si trovi su richiesta del Procuratore Generale per un periodo non superiore a tre mesi, quando debbano essere eseguite indagini particolarmente complesse (art. 714, comma 4).
La misura cautelare può essere disposta anche anteriormente alla presentazione della domanda, ma detta misura deve essere richiesta motivatamente dal Ministro della Giustizia, deve essere preceduta da analoga richiesta dell'autorità dello Stato richiedente, è sottoposta a precise condizioni e perde efficacia se entro quaranta giorni dalla comunicazione del Ministro della Giustizia di avvenuta esecuzione della medesima non viene presentata domanda di estradizione (art. 715).
La polizia può ancora procedere nei casi di urgenza all'arresto della persona nei cui confronti è stata avanzata dallo Stato estero richiesta di arresto provvisorio, ma solo se ricorrono le condizioni previste per l'applicazione provvisoria di una misura cautelare, (art. 716) In tal caso deve essere informato il Ministro della Giustizia e comunque l'arrestato deve essere posto entro quarantotto ore dall'arresto a disposizione del presidente della Corte d'Appello, cui deve essere trasmesso il relativo verbale. Il presidente deve procedere alla convalida entro novantasei ore dall'arresto, informandone il Ministro della Giustizia ed applicando direttamente una misura coercitiva. La misura è revocata se entro dieci giorni dalla convalida il Ministro non ne chiede il mantenimento (art. 716). In caso di decisione favorevole all'estradizione, inoltre, la Corte d'appello, se vi è richiesta del Ministro, dispone la custodia cautelare della persona che si trovi in libertà (art. 704, comma 3). Trattasi, come si vede, di un sistema di disciplina ispirato al principio che le misure cautelari sono consentite, nella costante soggezione al controllo giurisdizionale, solo in funzione di assicurare gli effetti dei provvedimento principale al quale accedono e possono quindi permanere solo fin quando tale esigenza permanga e con il suo permanere giustifichi il sacrificio della libertà personale che la Costituzione ammette, prima della condanna definitiva, solo con carattere di provvisorietà (Corte cost. n. 766/1988) e in stretto rapporto con le finalità della cautela (Corte cost. 1/1980). Nell'ipotesi, contemplata dall'art. 709 c.p.p., in cui il Ministro della Giustizia disponga la sospensione dell'estradizione per ragioni di giustizia in tema, senza avvalersi della prevista facoltà di consegnare temporaneamente l'estradando allo Stato richiedente, concordando i termini e le modalità della consegna, nulla viene specificamente stabilito in ordine allo status libertatis dell'estradando.
Ora questo dato, in un sistema per il resto così dettagliatamente regolato e garantito secondo quanto sopra esposto e che, ai fini della durata massima delle misure coercitive a carico dell'estradando, contiene, da un lato, la previsione, di cui al comma 4 dell'art. 714 c.p.p., di autonomi termini per la fase giurisdizionale del procedimento, e, dall'altro, quella, di cui all'art. 708 c.p.p., di un meccanismo di rigida e sollecita scansione temporale per la relativa fase esecutiva, non può logicamente che interpretarsi nel senso che nell'ipotesi in esame la misura eventualmente in atto, siccome privata della sua naturale funzione strumentale alla decisione e conseguente sollecita consegna, deve essere immediatamente revocata (salva la sua successiva riemissione, sussistendone i presupposti, su nuova richiesta del Ministro della Giustizia, a sensi degli artt. 704, comma 3, e 714, comma 1, c.p.p., in funzione della concreta consegna, da operare senza indugio a norma del comma 4 dell'art. 708 c.p.p.). Nè vi può essere spazio per il ricorso ai termini di cui agli artt. 303 (con particolare riferimento a quello di cui al comma 4) e 308 c.p.p., in forza del generico rinvio dell'art. 714 c. 2^ c.p.p. alle norme del titolo 1^ del libro 4^. Tali norme infatti sono espressamente richiamate solo in quanto applicabili, e la compatibilità richiesta da questa locuzione è chiaramente preclusa non solo dall'esistenza ma anche dal tenore delle succitate previsioni di cui agli artt. 714, comma 4, e 708 c.p.p.. Le quali contemplano significativamente, in funzione della generale analogia degli accertamenti e degli adempimenti del procedimento estradizionale, termini unitari per tutti i reati indipendentemente dalla loro entità, in palese difformità dai criteri che presiedono ai termini di cui ai citt. artt. 303 e 308 c.p.p., analiticamente determinati in relazione alle varie tipologie di reati e in funzione delle esigenze del processo ordinario, e che, secondo la tesi qui disattesa, dovrebbero, in modo sistematicamente inaccettabile, trovare applicazione, attraverso un ibrido coordinamento con i suddetti termini unitari, nell'ambito di una fase (esecutiva) anche tipologicamente diversa da quella (giurisdizionale) per cui sono stati stabiliti.
Alla stregua di quanto sopra, dunque, il ricorso deve essere accolto e l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio, con revoca della misura coercitiva in atto, disposta con sentenza 10.02.2003 della Corte d'appello di Brescia, e conseguente ordine di immediata liberazione di VR AR se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
visti gli artt. 615, 620 e 719 c.p.p., annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e revoca la misura coercitiva in atto, disposta con sentenza 10.02.2003 della Corte d'appello di Brescia, e ordina la immediata liberazione di VR AR se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004