Sentenza 4 giugno 2013
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, quando l'esecuzione della consegna viene sospesa per effetto dell'attivazione della procedura diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, non è applicabile alle misure coercitive in corso di esecuzione all'atto della sospensione la disciplina dei termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma quarto, e 308 cod. proc. pen., ma quella prevista dall'art. 708, comma sesto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui l'esecuzione del D.M. di estradizione è stata sospesa dal giudice amministrativo in attesa della decisione sul riconoscimento della protezione internazionale, negato dalla Commissione territoriale con provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale civile).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2013, n. 25866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25866 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 04/06/2013
Dott. SERPICO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 917
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEAFANO Pierluigi - Consigliere - N. 16907/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE EZ N. IL 03/07/1973;
avverso l'ordinanza n. 41/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 08/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
sentite le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Cetroni Giancarlo che si riporta ai ricorsi e alla memoria.
FATTO
EI MO veniva tratto in arresto il 06.04.2011 in quanto colpito da mandato di cattura internazionale n. 125/S emesso il 22.01.2011 dal Tribunale di Prima Istanza di Tunisi nell'ambito di un processo per reati di riciclaggio, associazione a delinquere e altro. Il 07.10.2011 l'arresto veniva convalidato.
Con successiva ordinanza del 24.10.2011 la Corte di Appello di Roma disponeva l'applicazione della misura cautelare in carcere al EI anche per i reati di contrabbando e violenza su pubblici ufficiali, commessi in 27-11-08, oggetto del mandato di arresto internazionale n. 1/15 emesso il 25-4-11 dal Primo Giudice Istruttore del Tribunale di Prima Istanza di Ariana nella causa n. 16479-1. Con sentenza del 24.04.2012 la Corte di Appello di Roma dichiarava sussistenti le condizioni per procedere alla estradizione verso la Tunisia di EI MO per la celebrazione del processo di cui a quest'ultimo mandato di arresto internazionale.
Con sentenza del 19.09.2012 la Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto dall'estradando avverso la detta sentenza della Corte d'appello.
Con decreto del 23.10.2012 il Ministro della Giustizia concesse l'estradizione, la cui esecuzione venne sospesa dal TAR Lazio con decreto del 10.11.2012 in attesa della decisione sul richiesto riconoscimento della protezione internazionale, che è stato negato dalla competente Commissione Territoriale, con provvedimento impugnato innanzi al Tribunale civile di Roma. Con ordinanze in date 08.04 e 10.04.2013 la Corte di Appello di Roma rigettava le istanze difensive proposte in date 06.04. e 08.04.2013, intese ad ottenere la revoca della misura cautelare delle custodia in carcere, per scadenza del termine massimo di cui all'art. 714 c.p.p., comma 4, rilevando che nel caso in esame non ricorre l'ipotesi della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di consegna, disciplinato dall'art. 709 c.p.p., bensì una sospensione dell'esecuzione per effetto del provvedimento del TAR e della pendenza del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 del 2008, artt. 7 e 35 sicché non può operare la perdita di efficacia della custodia prevista dall'art. 708 c.p.p., comma 6 ma esclusivamente quello - generale, desumibile dal rinvio operato dall'art. 714 c.p.p. - connesso alla scadenza del termine massimo di durata delle misure coercitive di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p. (come affermato da Cass. Sez. 6 del 9/4 - 21/5/02 n. 19830 Rv. 222233; Sez. 6 del 11-28/03/2011 n. 12451 del 2011). Contro tali decisioni ricorre l'estradando, denunciandone il contrasto con contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. 41540 del 28.11.2006) a mente della quale le misure cautelari devono essere revocate per l'assenza di una previsione normativa, che ne legittimi il permanere anche durante il periodo in cui l'esecuzione resti sospesa in conseguenza di procedimenti che in qualunque modo ostacolino la consegna.
Con successiva memoria la difesa ha chiesto in subirdine la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.
DIRITTO
Il ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma in data 08.04.2013 è fondato. Sul tema della custodia cautelare dell'estradando in caso di sospensione del decreto di estradizione si sono pronunciate le Sezioni Unite con la citata sentenza n. 41540 in data 18/12/06, enunciando il principio che in materia non possono mai trovare applicazione le regole, funzionali alle esigenze cautelari del processo interno, di cui agli artt. 303 e 304 c.p.p. e che, conseguentemente, in ogni ipotesi in cui non si dia corso alla consegna, scatta la regola di cui all'art. 708 c.p.p., comma 6. A tale principio - disatteso da Sez. 6 del 9/4 - 21/5/02 n. 19830 Rv. 222233 e Sez. 6 del 11-28/03/2011 n. 12451 del 2011 con un orientamento che contesta in sostanza, senza argomenti pertinenti e persuasivi, l'intera e approfondita ricostruzione sistematica degli interventi cautelari relativi al procedimento di estradizione - intende attenersi il Collegio.
Nella specie, invero, l'esecuzione della consegna è rimasta sospesa per effetto dell'attivazione della procedura diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, procedura che da diritto alla permanenza medio tempore dell'interessato nel territorio nazionale fino alla decisione della competente Commissione (D.Lgs. 25 del 2008, art. 7), che è intervenuta in senso negativo, ma il cui effetto è sospeso in forza dell'impugnazione innanzi al Tribunale civile di Roma (D.Lgs. 25 cit., art 35, comma 6), che non si è ancora pronunciato. Tale situazione non è a tutt'oggi regolata dalla legge ai fini della durata della restrizione dell'estradando e non è riconducibile, neppure in via analogica, a ipotesi di sospensione dei termini correlate a iniziative di parte direttamente incidenti sul procedimento in corso, in quanto deriva da un autonomo diritto di permanenza garantito ex lege in pendenza della procedura intesa a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale. Non può quindi, in ossequio al principio di cui all'art. 13 Cost., e giusta quanto affermato dalle Sezioni Unite, che farsi riferimento alla regola di cui all'art. 708 c.p.p., comma 6., alla cui stregua, prendendosi atto dell'intervenuta scadenza del termine stabilito per la consegna, deve dichiararsi cessata la misura cautelare in atto e l'estradando deve essere posto in libertà. L'impugnata ordinanza in data 08.04.2013 deve, quindi, essere annullata senza rinvio, con conseguente immediata liberazione dell'estradando. In conseguenza di tale annullamento, il ricorso avverso l'ordinanza in data 10.04.2013 deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Roma in data 08.04,2013 e dichiara cessata la misura cautelare in atto nei confronti di EI MO. Ordina l'immediata liberazione del EI se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. E all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto contro l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 10.04.2013. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2013