Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2013, n. 25866
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Sentenza 4 giugno 2013

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In tema di estradizione per l'estero, quando l'esecuzione della consegna viene sospesa per effetto dell'attivazione della procedura diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, non è applicabile alle misure coercitive in corso di esecuzione all'atto della sospensione la disciplina dei termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma quarto, e 308 cod. proc. pen., ma quella prevista dall'art. 708, comma sesto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui l'esecuzione del D.M. di estradizione è stata sospesa dal giudice amministrativo in attesa della decisione sul riconoscimento della protezione internazionale, negato dalla Commissione territoriale con provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale civile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2013, n. 25866
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25866
    Data del deposito : 4 giugno 2013

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