Sentenza 12 aprile 2007
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro della Giustizia sospenda l'esecuzione dell'estradizione a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., la misura coercitiva a cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata.
Commentario • 1
- 1. Nessun indennizzo per ingiusta detenzione per estradando consegnato (Cass.6624/12))https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 aprile 2019
Anche nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l'estradizione gli estremi dell'ingiusta detenzione possono e debbono comunque essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, non sulla base delle esigenze cautelari e i gravi indizi di colpevolezza, ma verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per gli esrandandi individuate nelle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione". In tema di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta dalla persona …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2007, n. 17624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17624 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/04/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 859
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2028/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA GO;
contro l'ordinanza 12 dicembre 2006 della Corte d'Appello di Milano;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Stefano Agrò;
Udito il P.G. Dr. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. TA GO ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe con cui la Corte d'Appello ha respinto l'istanza di revoca della misura cautelare adottata nei suoi confronti a fini d'estradizione, nonostante il Ministro della Giustizia abbia procrastinato la consegna del ricorrente verso la Bosnia Erzegovina a soddisfatta giustizia italiana.
2. Il ricorso è fondato per le ragioni espresse da S.U. n. 41540 del 28 novembre 2006. P.G. in proc. Stosic. Decisione nella quale si è chiarito come la sospensione della consegna "a soddisfatta giustizia italiana" imponga la cessazione della misura cautelare disposta a fine di estradizione.
Ne deriva la conseguenza espressa nel dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina l'immediata scarcerazione di GO TA se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2007