Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2007, n. 17624
CASS
Sentenza 12 aprile 2007

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Massime1

In tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro della Giustizia sospenda l'esecuzione dell'estradizione a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., la misura coercitiva a cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata.

Commentario1

  • 1Nessun indennizzo per ingiusta detenzione per estradando consegnato (Cass.6624/12))
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 aprile 2019

    Anche nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l'estradizione gli estremi dell'ingiusta detenzione possono e debbono comunque essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, non sulla base delle esigenze cautelari e i gravi indizi di colpevolezza, ma verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per gli esrandandi individuate nelle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione". In tema di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta dalla persona …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2007, n. 17624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17624
Data del deposito : 12 aprile 2007

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