Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2004, n. 46478
CASS
Sentenza 26 ottobre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di estradizione per l'estero, nei casi in cui la consegna allo Stato richiedente sia sospesa a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., la misura cautelare applicata all'estradando non può trovare ulteriore esecuzione, posto che il regime dei termini massimi di durata fissato all'art. 303 cod. proc. pen. è incompatibile con la disciplina della materia, e che d'altra parte la decisione del Ministro non può comportare un prolungamento a tempo indeterminato del trattamento cautelare. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso di un estradando contro il provvedimento che aveva negato la revoca della misura cautelare non detentiva applicata nei suoi confronti).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2004, n. 46478
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46478
    Data del deposito : 26 ottobre 2004

    Testo completo