Sentenza 26 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, nei casi in cui la consegna allo Stato richiedente sia sospesa a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., la misura cautelare applicata all'estradando non può trovare ulteriore esecuzione, posto che il regime dei termini massimi di durata fissato all'art. 303 cod. proc. pen. è incompatibile con la disciplina della materia, e che d'altra parte la decisione del Ministro non può comportare un prolungamento a tempo indeterminato del trattamento cautelare. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso di un estradando contro il provvedimento che aveva negato la revoca della misura cautelare non detentiva applicata nei suoi confronti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2004, n. 46478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46478 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 26/10/2004
Dott. ROMANO Francesco Consigliere SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele Consigliere N. 1714
Dott. SERPICO Francesco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo Consigliere N. 030645/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI SE N. IL 09/04/1946;
avverso l'ORDINANZA del 02/07/2004 della Corte di Appello di Milano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMANO FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 9 luglio 2004 la Corte di Appello di Milano respingeva l'istanza di revoca delle misure cautelari in atto (obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria e divieto di espatrio) disposte a carico di GR SE in data 27/9/2001.
Avverso detta sentenza il GR ha proposto ricorso per Cassazione, ribadendo i motivi esposti con memoria del 24/10/2004. Deduce che il ministro delle Giustizia, nel concedere l'estradizione di esso ricorrente in relazione ad un mandato di cattura emesso il 28/10/1996 dall'autorità giudiziaria spagnola per reati di natura fiscale ne aveva disposta la sospensione sino al soddisfacimento delle esigenze di giustizia italiana con particolare riferimento all'esecuzione di una pena applicatagli con sentenza del G.I.P. di Torino del 25/10/2002;
che egli trovavasi sottoposto alle su indicate misure limitative della libertà da quasi tre anni pur non ricorrendo alcuna esigenza cautelare specifica.
Deduce con il secondo motivo nullità del provvedimento per mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio e mancato avviso al difensore della suddetta camera di consiglio;
che il sacrificio della libertà personale, essendo funzionale alla pronta consegna dell'estradando allo stato richiedente e non ai tempi e alle esigenze del processo penale, è destinato a cessare entro i termini ragionevolmente brevi fissati per l'iter di estradizione. Osserva il Collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente. La natura strumentale del provvedimento estradizionale, mirante a consentire la rapida consegna dell'estradando allo stato straniero non può prevalere sui di lui diritti costituzionalmente garantiti. Orbene la misura cautelare dell'obbligo di presentazione e del divieto di espatrio venne applicata il 27/9/2001.
Il ministro ne dispose la sospensione il 27/2/2003, sicché il ricorrente è sottoposto alle su indicate misure limitative della libertà da oltre tre anni.
La decisione del ministro non può, nel contempo, protrarre a tempo indeterminato le misure funzionali all'estradizione e sospendere le stesse.
Non potendo per il disposto dell'art. 714 2 comma c.p.p. essere adottati quali parametri i termini di cui all'art. 303 c.p.p., ragguagliati alla durata della pena per i reati per cui si procede, deve concludersi che le misure cautelari in questione non possono sopravvivere.
Ne consegue che è venuto meno l'interesse del ricorrente alla rimozione di esse, ragion per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza oneri per il ricorrente cui non può farsi carico di alcuna colpa.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2004