Sentenza 20 settembre 2000
Massime • 1
In tema di misure cautelari applicate ai fini dell'estradizione per l'estero, esauritasi la procedura giurisdizionale, qualora il Ministro della giustizia sospenda, a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., l'esecuzione della estradizione "a soddisfatta giustizia italiana" devono, in virtù del richiamo operato dall'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., ritenersi applicabili, alle misure cautelari in corso o che siano adottate durante la sospensione, i termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma quarto, e 308 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2000, n. 3374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3374 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 20/9/2000
Dott. Raffaele Leonasi Consigliere SENTENZA
Dott. Oreste Ciampa Consigliere N. 3374
Dott. G.Giulio Ambrosini Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 17058/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova AVVERSOl'ordinanza emessa il 24 marzo 2000 dalla Corte d'appello di Genova nei confronti di TI MB;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dr. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dr. Anna Maria De Sandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. Il Ministro della giustizia, conclusosi con sentenza favorevole il procedimento giurisdizionale, con decreto del 4 luglio 1996 concedeva al Governo degli Stati Uniti d'America l'estradizione di PI MB per l'esecuzione di una condanna, riportata in quel Paese, a ventidue anni di reclusione per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di illecita importazione delle stesse. Subordinava, però, la consegna dell'estradando "a soddisfatta giustizia italiana", dal momento che lo stesso risultava colpito da provvedimento restrittivo per reati commessi in Italia.
Con ordinanza del 24 marzo 2000 la Corte d'appello di Genova, accogliendo la richiesta di PI, a cui fin dal 5.1.1995 era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere a fini estradizionali, ne disponeva la rimessione in libertà, attenendosi all'orientamento giurisprudenziale secondo cui "ove il Ministro della giustizia, per sua insindacabile scelta politica, sospenda l'esecuzione dell'estradizione ai sensi dell'art. 709 cod.proc.pen., la misura coercitiva a cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata, venendo a mancare, almeno temporaneamente, i presupposti che la giustificano e non trovando alcuna spiegazione la sua protrazione oltre i termini entro i quali, di norma, deve concludersi positivamente la relativa procedura" (Cass., Sez. VI, 30.9.1998 n. 2832, Dardar, CED 213.03 7). Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, il quale, denunciando l'inosservanza dell'art. 714, comma 2, in relazione agli artt. 303 e 307 cod.proc. pen, sostiene che la corte d'appello non doveva ordinare la scarcerazione,
perché non erano ancora scaduti i termini di custodia cautelare di cui all'art. 303 cod.proc.pen. e, comunque, perché, nell'ordinare la liberazione, avrebbe dovuto applicare, a norma dell'art. 307 cod.proc.pen., una diversa misura coercitiva, dato che esisteva il pericolo che l'estradando - attualmente in espiazione di pena - nel caso di liberazione anticipata o di concessione di una pena alternativa alla detenzione, si sottraesse alla consegna. P.
2. Si deve anzitutto rammentare che, esaurita con la pronuncia della sentenza definitiva la fase giurisdizionale del processo di estradizione, la competenza dell'autorità giudiziaria non cessa del tutto, perché perdura, fino al momento della consegna dell'estradando allo Stato richiedente, il potere di emettere o revocare le misure cautelari.
L'estradizione, infatti, è un procedimento complesso, che si articola in una fase giurisdizionale, in cui il giudice accerta la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge o dai trattati internazionali, seguita da una fase amministrativa, in cui il Ministro della giustizia decide se concedere o no l'estradizione, per concludersi, nel caso di accoglimento della domanda, con la consegna dell'estradando all'autorità di polizia dello Stato richiedente. Allo scopo di assicurare l'effettiva esecuzione del provvedimento ministeriale che concede l'estradizione sono previste le misure coercitive disciplinate in apposita sezione del capo I del titolo II del libro XI, che possono essere applicate, come icasticamente esordisce il primo comma dell'art. 714 cod.proc.pen., "in ogni tempo".
Ai fini della presente decisione assume fondamentale rilievo la norma dettata dal secondo comma dell'art. 714 cod.proc. pen., secondo cui, in subiecta materia, "si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misura coercitive".
Nell'interpretare la norma or ora citata, l'ordinanza impugnata, adeguandosi alla già citata sentenza di questa Corte, afferma che la disciplina sui termini di durata massima delle misure cautelari personali dettata dagli artt. 303 e 308 cod.proc. pen. non sarebbe applicabile alle misure coercitive disposte a fini estradizionali, perché incompatibile con il procedimento di estradizione, cadenzato da forme, modi e termini del tutto autonomi e particolari. Si argomenta in particolare:
- che gli artt. 708 commi 2 e 6, 714 comma 4, 715 commi 5 e 6, 716 commi 4 e 5, 718 cod.proc.pen. delineano, tanto per la fase giurisdizionale quanto per quella amministrativa, una dettagliata e completa disciplina a garanzia della libertà individuale, stabilendo che, ove determinati adempimenti non siano compiuti (la presentazione della domanda di estradizione con i relativi documenti, la presa in consegna dell'estradando da parte dello Stato richiedente) o determinate decisioni non siano adottate (le sentenze dell'autorità giudiziaria, il conseguente decreto del Ministro, la richiesta del Ministro di mantenimento della misura cautelare disposta nei casi di urgenza) nel termine perentorio di volta in volta specificato, l'estradando deve essere rimesso in libertà; che tale disciplina soffre di una lacuna, rappresentata dal caso in cui il Ministro della giustizia - dovendo l'estradando essere giudicato dall'autorità giudiziaria italiana o scontare in Italia una pena - sospenda l'estradizione a norma dell'art. 709 cod.proc.pen., dato che, in questo caso, nessuna specifica disposizione pone un termine di scadenza alla misura cautelare che sia in corso o che venga emessa durante il periodo di sospensione;
che sarebbe illogico applicare alla cennata fattispecie i termini ordinari di durata massima, perché si passerebbe dai ristretti limiti temporali previsti dagli articoli sopra richiamati (massimo un anno e sei mesi) ai termini improvvisamente dilatati previsti dagli artt. 303 comma 4 e 308 cod. proc.pen. (due, quattro e sei anni per la misura custodiale e tempi raddoppiati per le misure non detentive); che il provvedimento con cui il Ministro della giustizia, nell'esercizio della sua discrezionalità politica, differisce l'esecuzione dell'estradizione "a soddisfatta giustizia italiana", determinando lo slittamento della consegna dell'estradando oltre i termini fisiologicamente previsti, farebbe mancare, almeno temporaneamente, l'esigenza cautelare sottesa alla misura coercitiva, che, pertanto, in applicazione dell'art. 299 cod.proc.pen., dev'essere revocata.
Le argomentazioni sopra riassunte non possono condividersi. Anzitutto va rilevato che, stando alla locuzione verbale usata dall'art. 709 cod.proc.pen. ("l'esecuzione dell'estradizione è sospesa..."), il Ministro della giustizia, nell'ipotesi che l'estradando debba essere giudicato nel territorio dello Stato o vi debba scontare una pena, non può, in base a valutazioni di opportunità politica, discrezionalmente scegliere tra la consegna immediata della persona richiesta o il differimento della consegna a giustizia italiana esaurita, ma deve senz'altro sospendere l'esecuzione. Infatti la scelta di priorità tra le esigenze della giustizia nazionale e quelle dello Stato richiedente è già stata fatta dal legislatore nel senso di preferire le prime, per cui al Ministro non resta che prenderne atto e decidere per la sospensione (salvo ovviamente il principio di specialità per le diverse pattuizioni contenute nei trattati internazionali). Epperò il legislatore, per mitigare l'assolutezza della scelta e favorire in qualche modo le ragioni di giustizia dello Stato estero, conferisce al Ministro il potere - questo si discrezionale di procedere, sentita l'autorità giudiziaria italiana, "alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata" oppure "di convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente".
In secondo luogo va realisticamente osservato che la sospensione dell'esecuzione non determina l'affievolimento o la cessazione delle esigenze cautelari. Invero, se queste già sussistono mentre è in corso la fase giurisdizionale, a maggior ragione permarranno quando, intervenuta la decisione ministeriale di accoglimento della domanda, la consegna si presenterà agli occhi dell'estradando come un evento non più possibile o probabile, ma certo. E proprio in previsione dell'acuirsi del rischio che l'estradando, appreso l'esito del processo, si sottragga alla consegna, sembra dettata la precisazione con cui esordisce il primo comma dell'art. 714 cod.proc.pen., specificando - come si è già sottolineato - che la persona della quale è domandata l'estradizione può essere sottoposta a misura coercitiva "in ogni tempo".
Affermata, dunque, la possibile esistenza di concrete esigenze cautelari anche nell'ipotesi di sospensione della consegna, l'apparente lacuna normativa, circa il termine di durata massima della misura coercitiva, va colmata applicando le disposizioni di cui agli artt. 303, comma 4, e 308 cod.proc.pen., cui genericamente rinvia l'art. 714, comma 2, cod.proc.pen. A questo proposito va detto che le obiezioni circa l'applicabilità alle misure coercitive estradizionali delle disposizioni concernenti i termini previsti per le misure cautelari di cui al titolo I del libro IV sono senz'altro fondate per la parte attinente ai termini c.d. intermedi o di fase ovvero agli atti amministrativi di competenza del Ministro sopra richiamati, per la ragione che le norme speciali dettate ad hoc per il procedimento estradizionale, derogando a quelle generali contenute nel titolo I del libro IV, le rendono all'evidenza inapplicabili. Non sono, invece, fondate ove riguardino i termini massimi complessivi di cui agli artt. 303, comma 4, e 308 cod.proc.pen., perché non si ravvisa l'asserita incompatibilità tra le disposizioni degli anzidetti articoli e l'istituto dell'estradizione.
Tale incompatibilità non può certamente derivare dall'eterogeneità dell'epilogo dei rispettivi procedimenti: il giudicato penale nel processo ordinario e la consegna della persona nel processo estradizionale. Ciò che conta è, invece, l'esistenza dell'eadem ratio, ossia l'esigenza, presente in entrambi i procedimenti, di assicurare l'effettiva esecuzione del decisum mediante l'imposizione di una misura cautelare e, altresì, l'esigenza di contenere il sacrificio della libertà personale, conseguentemente imposto, in una durata che rappresenti un giusto punto di equilibrio tra il diritto di libertà e gli interessi tutelati dalle norme sostanziali sottostanti ai rispettivi deliberata. Il risultato di tale contemperamento è codificato, per il processo ordinario, negli artt. 303 e 308 cod.proc.pen., che rapportano la durata della misura cautelare alla gravità del reato commesso, secondo un criterio di ragionevolezza che può ben applicarsi anche al processo di estradizione. Inoltre, per ribadire la trasferibilità delle ridette disposizioni ordinarie nella fase in cui l'esecuzione dell'estradizione rimane sospesa, non va dimenticato che il tempo trascorso dall'estradando in vinculis è destinato, una volta eseguita la consegna, a essere computato nella durata della custodia cautelare ovvero della pena, secondo che l'estradizione sia richiesta per l'esecuzione di un provvedimento restrittivo ovvero di una sentenza di condanna.
Non si scorge, infine, contraddizione tra la brevità dei termini previsti dall'art. 708 e segg. cod.proc.pen. e la lunghezza di quelli fissati dagli artt. 303, comma 4, e 308 cod. proc.pen., dovendosi considerare che i primi sono calibrati sui tempi necessari per la progressione di un procedimento caratterizzato, nella generalità dei casi, da notevole semplicità e rapidità, mentre i secondi sono correlati ai tempi, sicuramente più lunghi, normalmente necessari per la definizione di un giudizio diretto ad accertare la commissione di un reato e la relativa responsabilità. Pertanto, in conformità ad altra decisione di questa Corte (v. Sez. VI, 11.7.1995, Parretti, CED 202.835), si conclude nel senso che, in forza del richiamo operato dall'art. 714, comma 2, cod.proc.pen., i termini ordinari di durata massima delle misure cautelari previsti dagli artt. 303, comma 4, e 308 cod.proc.pen. si applicano alle misure coercitive estradizionali che sono in corso nel momento in cui il Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 709 cod.proc.pen. sospende l'esecuzione dell'estradizione o che sono adottate durante detta sospensione.
Nel caso concreto l'ordinanza impugnata ha revocato la misura coercitiva disposta a fini estradizionali e ordinato la liberazione dell'estradando nell'erronea opinione della non applicabilità del termine complessivo di durata massima della custodia cautelare previsto dall'art. 303, comma 4 lett. c), cod.proc.pen., termine pari a sei anni essendo il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 1990 n. 309 punito con pena superiore nel massimo a venti anni - peraltro non ancora scaduto. All'inosservanza dell'art. 303, comma 4, le cui disposizioni sono richiamate dall'art. 714, comma 2, cod.proc.pen., consegue dunque l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza de qua.
P. Q. M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata;
manda alla cancelleria per la comunicazione del dispositivo alla Procura Generale in sede.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2000