Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2014, n. 42777
CASS
Sentenza 24 settembre 2014

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Ai fini dell'estradizione verso gli Stati Uniti d'America, l'autorità giudiziaria italiana non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto accertare che nella relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda di estradizione a norma dell'art. X, par. 3, lett. b), del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con L. 26 maggio 1984, n. 225, risultino evocate le ragioni per le quali appare probabile, nella prospettiva processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione.

Il requisito della doppia incriminazione, di cui all'art. 13 cod. pen. e all'art. II del trattato di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo la applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2014, n. 42777
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42777
Data del deposito : 24 settembre 2014

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