Sentenza 24 settembre 2014
Massime • 2
Ai fini dell'estradizione verso gli Stati Uniti d'America, l'autorità giudiziaria italiana non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto accertare che nella relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda di estradizione a norma dell'art. X, par. 3, lett. b), del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con L. 26 maggio 1984, n. 225, risultino evocate le ragioni per le quali appare probabile, nella prospettiva processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione.
Il requisito della doppia incriminazione, di cui all'art. 13 cod. pen. e all'art. II del trattato di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo la applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2014, n. 42777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42777 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 24/09/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - N. 1421
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - Consigliere - N. 22980/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS PA IC RC CH N. IL 07/02/1956;
avverso la sentenza n. 64/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 28/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. FLORA Giovanni M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 28 marzo 2014 la Corte d'appello di Firenze ha ordinato la consegna del cittadino francese CI PA CH all'Autorità giudiziaria richiedente degli Stati Uniti d'America, accogliendo la domanda di estradizione avanzata in data 19 dicembre 2013 per il reato di frode bancaria (bank fraud) previsto dall'art. 18, sezione 1344, del c.p. federale statunitense.
2. Avverso la su indicata pronunzia della Corte d'appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando, deducendo i motivi di doglianza qui di seguito indicati.
2.1. Mancanza o carenza sostanziale della motivazione, atteso che la Corte d'appello si è limitata ad affermare che la documentazione trasmessa da conto del meccanismo di frode contestato, quando in realtà i documenti evidenziano che l'imputato avrebbe depositato assegni falsi sul proprio conto, senza spiegare come egli avrebbe potuto formarli in concreto, ovvero accorgersi della falsificazione, dal momento che, secondo l'ipotesi di accusa, sarebbero state tratte in inganno ben due banche. Nella memoria difensiva depositata in sede di appello, inoltre, si lamentava che il giudizio dinanzi ai Grand Jury si era svolto senza che l'interessato venisse avvisato della pendenza del procedimento, sicché era stata richiesta l'acquisizione di idonea documentazione, senza che la Corte avesse tuttavia provveduto al riguardo.
2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 705 c.p.p., comma 2, atteso che il CI è venuto per la prima volta a conoscenza dell'accusa a suo carico in data 7 agosto 2009, ossia al momento dell'arresto avvenuto in Canada, circa un anno e mezzo dopo la pronuncia del Grand Jury, senza poter esercitare il proprio diritto di difesa dinanzi a quell'Autorità. Il CI, in particolare, non ha avuto notizia del procedimento, ne' ha potuto farsi assistere da un difensore, ovvero produrre idonea documentazione (ad es., il contratto di joint venture che lo legava alla tribù dei nativi americani, che lo retribuiva normalmente tramite assegni). L'atto di accusa, in realtà, nulla dice circa la conoscenza o meno che l'estradando avrebbe avuto del procedimento a suo carico.
2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 706 c.p.p., con riferimento all'art. 13 c.p., comma 2 e art. 2, comma 1, del Trattato di estradizione fra Italia e U.S.A., poiché il fatto contestato non è sussumibile nel reato di truffa di cui all'art. 640 c.p., ne' in qualsiasi altra fattispecie incriminatrice domestica: nessun documento allegato alla richiesta di estradizione ipotizza che il CI abbia materialmente contraffatto gli assegni depositati sul conto bancario intestato a suo nome, ovvero che egli fosse a conoscenza della falsità degli assegni. L'Atto d'accusa emesso dal Grand Jury dell'Iowa, dunque, non ha contestato la creazione di assegni falsi, ma soltanto il loro deposito. Non v'è, del resto, alcun elemento da cui possa desumersi che la condotta abbia prodotto un danno ingiusto penalmente apprezzabile, poiché gli istituti bancari interessati erano in quel periodo assicurati a norma di legge dalla Federal Deposit Insurance Corporation e sul conto corrente del CI era stata addebitata la somma di 75.000 dollari, corrispondente proprio all'importo che s'ipotizza sottratto.
2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 706 c.p.p., con riferimento all'art. 698 c.p.p., art. 705 c.p.p., comma 2 e art. 2, comma 1, art. 10, comma 2, lett. d), del Trattato di estradizione fra Italia e U.S.A., poiché la pena detentiva in astratto applicabile per il reato su ipotizzato -come pure la pena pecuniaria, che arriva sino ad un milione di dollari - risulta indeterminata nella sua previsione, essendo compresa tra un minimo inesistente ed un massimo di anni trenta di reclusione. Ne discende che il fatto potrebbe essere punito con una sanzione incommensurabilmente più grave rispetto a quella irrogabile nell'ordinamento italiano, in violazione sia del principio della doppia incriminazione, sia di quello di legalità e individualizzazione della pena con riferimento alle specifiche caratteristiche del caso concreto.
2.5. Violazione di legge in relazione all'art. 706 c.p.p., con riferimento all'art. 10, comma 3, lett. b), del Trattato di estradizione fra Italia e U.S.A., atteso che la documentazione allegata dalle Autorità richiedenti non consente di ritenere la probabile responsabilità dell'estradando e, addirittura, delinea una descrizione inverosimile del fatto. Non è del tutto chiaro, infatti, chi fosse il traente degli assegni, ne' l'affidavit indica al riguardo alcuna fonte di prova, o circostanza di fatto, idonea a spiegare come il CI possa aver avuto conoscenza della falsità degli assegni. Anche l'affermazione secondo cui l'estradando avrebbe ammesso la truffa, oltre ad essere frutto di una non corretta traduzione, è sfornita di indicazione relativa alla prova del contenuto della telefonata e non può certo costituire una base ragionevole per ritenere probabile la commissione del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve pertanto rigettarsi per le ragioni qui di seguito indicate.
4. Per quel che attiene al primo ed al quinto motivo di doglianza, deve rilevarsi come la disposizione di cui all'art. 10, par. 3, lett. b), del Trattato di estradizione tra l'Italia e gli Stati Uniti stabilisca con chiarezza che la richiesta di estradizione non esecutiva sia accompagnata da "una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che forniscano una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione". Dalla documentazione allegata, come correttamente posto in rilievo nella congrua ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata, emerge con chiarezza il quadro di gravità degli elementi indiziari da cui è raggiunto l'estradando in relazione alla fattispecie di reato per la quale si procede nello Stato richiedente e si ritengono sussistenti le condizioni per l'estradizione.
In tal senso, sulla base degli elementi di prova orale e documentale raccolti nel corso delle attività investigative svolte dal F.B.I. (Federal Bureau of Investigation), le Autorità richiedenti hanno posto in evidenza che il CI, accusato del reato di frode bancaria previsto dal Titolo 18, art. 1344, del codice statunitense, avrebbe consapevolmente depositato cinque assegni contraffatti, ciascuno dei quali per un valore di 15.000 dollari U.S.A., in un conto bancario intestato a nome suo e della sua azienda. Tali assegni contraffatti sarebbero stati emessi da una tribù di nativi americani (Sac & Fox Tribe) del Distretto settentrionale dello Stato dell'Iowa. Il loro deposito sul conto bancario dell'estradando avrebbe comportato un prelievo di fondi da un conto bancario di quella tribù ed il loro conseguente trasferimento sul conto del CI. La condotta truffaldina in danno della West Bank a West Des Moines e della Home Federal Savings Bank a Toledo (Iowa) - in quel periodo assicurate dalla Federal Deposit Insurance Corporation - sarebbe stata posta in essere attraverso dichiarazioni o promesse false o fraudolente, come descritto nel relativo capo d'imputazione. In relazione ai profili su evidenziati, dunque, la Corte distrettuale ha fatto buon governo dei principii da questa Suprema Corte stabiliti (v. Sez. 6^, n. 5760 del 04/02/2011, dep. 15/02/2011, Rv. 249455), secondo cui, ai fini dell'estradizione verso gli Stati Uniti d'America, l'autorità giudiziaria italiana non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto accertare che nella relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda di estradizione a norma dell'art. 10, par. 3, lett. b), del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con L. 26 maggio 1984, n. 225, risultino evocate le ragioni per le quali appare probabile, nella prospettiva processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione.
5. Parimenti infondati devono altresì ritenersi il terzo ed il quarto motivo di ricorso, ove si consideri, alla luce di un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 6^, n. 297 del 29/01/1999, dep. 29/03/1999, Rv. 214137; v., inoltre, Sez. 6^, n. 24717 del 16/05/2002, dep. 27/06/2002, Rv. 222193), che il requisito della doppia incriminazione, di cui all'art. 13 c.p. e all'art. 2, par. 1, del su menzionato Trattato di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo la applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede.
Nel caso in esame, la documentazione trasmessa dallo Stato richiedente descrive in modo sufficientemente dettagliato i meccanismi e le modalità delle attività truffatine che sarebbero state commesse dall'estradando, accusato di un reato, la frode bancaria, che anche il nostro ordinamento penale (ex art. 640 c.p.) prevede e sanziona.
Invero, ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. 13 c.p., comma 2, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità del titolo e degli elementi richiesti per la configurazione del reato, ovvero la difformità del trattamento sanzionatorio (Sez. 6^, n. 15927 del 28/03/2013, dep. 05/04/2013, Rv. 254818; Sez. 6^, n. 4965 del 13/01/2009, dep. 04/02/2009, Rv. 242697).
6. Palesemente infondato deve ritenersi, infine, il secondo motivo di ricorso, che non considera quanto attestato nella dichiarazione giurata dell'Agente speciale del F.B.I., Shauntay D. Lett, allegata alla richiesta di estradizione, secondo cui il CI, proprio in seguito alla formulazione dell'imputazione da parte del Gran giurì federale in data 12 febbraio 2008, venne arrestato, il 7 agosto 2009, dagli agenti della Polizia canadese a seguito di un mandato emesso, in vista dell'estradizione nel territorio statunitense, dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto dello Iowa: sebbene un Tribunale canadese avesse ordinato la sua liberazione dietro versamento di una cauzione in data 22 settembre 2009, a condizione che egli si presentasse alle successive udienze del relativo procedimento estradizionale, il CI si diede alla latitanza, non comparendo all'udienza fissata dinanzi al Tribunale canadese in data 1 dicembre 2009.
7. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 c.p.p.. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014