Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 2
In tema di estradizione per l'estero, nei confronti dell'estradando che sia stato rimesso in libertà, una volta decorso il termine per l'esecuzione della consegna previsto nel D.M. di estradizione, a causa della sospensione dell'efficacia di quest'ultimo ad opera del giudice amministrativo, non è consentito, in assenza di una specifica richiesta del Ministro della giustizia, disporre altre misure cautelari, facendo appello al potere attribuito al giudice nel procedimento ordinario dall'art. 307, comma primo cod. proc. pen..
In tema di estradizione per l'estero, una volta decorso il termine previsto nel decreto di estradizione per l'esecuzione della consegna, a causa della sospensione dell'efficacia di quest'ultimo ad opera del giudice amministrativo, non deve essere disposta la revoca del provvedimento, eventualmente disposto, di sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
Commentario • 1
- 1. Nessun indennizzo per ingiusta detenzione per estradando consegnato (Cass.6624/12))https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 aprile 2019
Anche nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l'estradizione gli estremi dell'ingiusta detenzione possono e debbono comunque essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, non sulla base delle esigenze cautelari e i gravi indizi di colpevolezza, ma verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per gli esrandandi individuate nelle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione". In tema di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta dalla persona …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2007, n. 6567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6567 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 06/12/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 2196
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 26532/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMPERIALE Rosario, nato il [...];
avverso l'ordinanza in data 3.5.2007 della Corte di Appello di Napoli;
letti gli atti e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Lina Matera;
sentito il P.G. Dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
sentito l'avv. Antonio MANCA GRAZIADEI, difensore della parte non ricorrente Regno Unito di Gran Bretagna, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
1) Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli rilevava che con decreto del 24-4-2007 del Consigliere delegato del Presidente della Quarta Sezione del Consiglio di Stato era stata sospesa fino alla decisione sul merito, fissata per l'udienza dell'8.5.2007, l'efficacia del decreto del 22-3-2007, con cui il Ministro della Giustizia aveva concesso l'estradizione di Imperiale Rosario nel Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda per l'esercizio dell'azione penale in ordine ai reati di cui al mandato di arresto emesso l'11-3-2005. Poiché la predetta udienza era successiva alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data (5-4-2007) stabilita per la consegna dell'estradando allo Stato richiedente, la Corte territoriale, richiamato l'art. 18, comma 4 della Convenzione Europea di estradizione firmata a Parigi il 13-12-1957, revocava la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti dell'estradando e disponeva l'immediata scarcerazione dello stesso, se non detenuto per altra causa. Nel contempo, al fine di salvaguardare le esigenze cautelari connesse al pericolo che l'estradando, una volta rimesso in libertà, potesse darsi alla fuga, la Corte di Appello, ai sensi dell'art. 307 c.p.p., a suo giudizio applicabile, ex art. 714 c.p.p., comma 2, anche nel procedimento di estradizione, prescriveva a carico dell'Imperiale l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione dal Comune di Napoli e di presentarsi presso la Stazione Vomero dell'Arma dei Carabinieri tutti i giorni della settimana, tra le ore 17 e le ore 19.
Col medesimo provvedimento, inoltre, veniva rigettata la richiesta dell'Imperiale di restituzione dei beni sottoposti a sequestro, sul rilievo che tale misura poteva essere revocata solo in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dall'istante avverso la sentenza emessa dal TAR per la Campania in data 19-4-2007, con la quale era stata rigettata la richiesta di annullamento del decreto di estradizione, essendo in caso contrario tale decreto nuovamente suscettibile di esecuzione.
2) Ricorre personalmente l'Imperiale, denunziando l'illegittimità della predetta ordinanza, per violazione di norme penali, nella parte in cui ha disposto a suo carico l'obbligo di dimora e di presentazione agli organi di Polizia Giudiziaria, e nella parte in cui ha rigettato la richiesta di dissequestro e restituzione all'avente diritto di tutti i documenti, oggetti e valori sequestrati in forza della procedura estradizionale.
In particolare, il ricorrente deduce che, alla stregua dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza, al procedimento di estradizione non possono ritenersi applicabili i termini di durata massima delle misure coercitive previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 4 e art. 308 c.p.p., una volta esauriti i termini relativi alla procedura giurisdizionale e quelli concernenti la fase esecutiva ministeriale. Ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione a qualsiasi altra misura incidente sulla libertà personale dell'estradando. La Corte di Appello, pertanto, una volta dato atto della sopravvenuta mancanza dei presupposti giustificanti il permanere della custodia in carcere, non poteva disporre, in relazione a un titolo ormai perento, altre misure cautelari ex art.307 c.p.p., comma 1. Erroneo, d'altro canto, si palesa il richiamo all'art. 714 c.p.p., comma 2, che si riferisce alla sola fase giurisdizionale del procedimento di estradizione (conclusosi con sentenza definitiva favorevole alla consegna), e che è invece inconferente in relazione alla fase esecutiva ministeriale cui era giunta la procedura estradizionale in questione, cadenzata secondo i termini stringenti di cui all'art. 708 c.p.p. (ovvero all'art. 18, comma 4 della Convenzione Europea di estradizione firmata a Parigi il 13-12-1957, prevalente, a norma dell'art. 696 c.p.p., sulla disposizione codicistica).
Il ricorrente, inoltre, sostiene che la caducazione del titolo detentivo avrebbe dovuto comportare, de iure, anche la revoca del sequestro, in assenza di una normativa che ne legittimi il perdurare oltre i termini propri della fase esecutiva del procedimento di estradizione. La restituzione delle cose sequestrate, inoltre, avrebbe dovuto essere disposta anche ai sensi dell'art. 262 c.p.p., comma 4, non avendo l'autorità procedente disposto la confisca dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione. L'autorità giudiziaria territoriale non solo non ha adottato nessuna misura ablativa, ma non ha nemmeno subordinato la consegna dei beni - ai fini dell'eventuale mantenimento del vincolo - alla condizione che gli stessi venissero restituiti dallo Stato richiedente una volta esauritesi le esigenze probatorie, ne' ha verificato se il sequestro fosse o meno giustificato ai sensi dell'art. 253 c.p.p.. In prossimità della odierna udienza, il ricorrente ha depositato memoria, con cui ha insistito nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.
DIRITTO
1) Il proposto ricorso appare fondato, nella parte in cui si duole, sotto il profilo dell'erronea applicazione di norme penali, dell'imposizione a carico del ricorrente dell'obbligo di dimora e di presentazione agli organi di Polizia Giudiziaria. Si osserva, al riguardo, che alla data di emissione del provvedimento (24-4-2007) con cui il Consigliere delegato dal Presidente del Consiglio di Stato ha disposto la sospensione - fino alla decisione sul merito dell'appello proposto dall'estradando avverso la sentenza del TAR che ha rigettato la domanda di annullamento del decreto ministeriale di estradizione - dell'efficacia di tale decreto, la procedura si trovava nella fase amministrativa della consegna dell'estradando. Correttamente, pertanto, la Corte di Appello, nel rilevare che l'udienza fissata per il merito (8-5-2007) era successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data stabilita per la consegna dell'estradando (5-4-2007), ha disposto, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della Convenzione Europea di Estradizione firmata a Parigi il 13-12-1957 (che, a norma dell'art. 696 c.p.p., prevale sul disposto dell'art. 708 c.p.p., comma 5, il quale prevede, per la consegna, il termine di quindici giorni, eventualmente prorogabile di altri venti giorni), la revoca della misura della custodia cautelare in carcere in atto nei confronti dell'estradando e l'immediata remissione in libertà del medesimo, se non detenuto per altro. Tale pronuncia si pone in linea col principio enunciato da questa Corte, secondo cui, una volta intervenuto il decreto ministeriale di estradizione, la coercizione personale non può permanere oltre i limiti fissati dall'art. 708 c.p.p. (nella specie derogati da quelli previsti dalla Convenzione Europea di Estradizione del 1957), anche se intervenga una causa di sospensione della consegna, come quando l'estradando debba essere giudicato nel territorio dello Stato o ivi scontare una pena (art. 709 c.p.p.) ovvero quando, come nel caso in esame, l'esecutività del decreto ministeriale sia sospesa da una pronuncia adottata dall'autorità giudiziaria amministrativa (Cass. Sez. 6, 20-3-2007 n. 12677). Come è stato puntualizzato dalle Sezioni Unite Penali, nelle indicate ipotesi di sospensione, alle misure coercitive in corso di esecuzione non sono applicabili i termini di durata massima previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 4 e art. 308 c.p.p.; sicché, in assenza di una previsione normativa che ne legittimi il permanere anche durante il periodo in cui l'esecuzione della estradizione rimanga sospesa, tali misure devono essere revocate, ferma restando la possibilità di adottare nuovamente misure coercitive, una volta cessata la sospensione, nei limiti delle esigenze cautelari connesse all'accompagnamento dell'estradando ed alla sua consegna allo Stato richiedente, e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 708 c.p.p. (Cass. Sez. Un. 28-11-2006 n. 41540).
2) La Corte territoriale, pur dando atto della sopravvenuta mancanza delle ragioni giustificative del permanere della custodia cautelare in carcere, ha disposto a carico dell'estradando, ai sensi dell'art.307 c.p.p., ritenuto applicabile ex art. 714 c.p.p., le misure coercitive dell'obbligo di dimora e di presentazione agli organi di Polizia Giudiziaria.
Tale punto della decisione, peraltro, si pone in contrasto con i principi innanzi enunciati, che portano ad escludere, una volta decorsi i termini inderogabili stabiliti dalla Convenzione Europea di estradizione per la fase amministrativa della consegna, l'applicazione di qualsiasi misura coercitiva incidente sulla libertà personale dell'estradando, essendo venuti a mancare, almeno temporaneamente, i presupposti che legittimano siffatte misure. Come è noto, d'altro canto, il potere coercitivo nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione da parte di uno Stato estero non può essere esercitato d'ufficio, in quanto gli artt. 704, 714 e 715 c.p.p. prevedono espressamente, quale indefettibile presupposto della legittimità del provvedimento cautelare, la richiesta del Ministro della Giustizia.
Nel caso di specie, pertanto, la Corte di merito, una volta revocata la misura della custodia cautelare in carcere per decorso dei termini fissati per la consegna dell'estradando, non poteva, per di più prescindendo da una specifica richiesta del Ministro, disporre nei confronti del ricorrente altre misure cautelari, facendo appello al potere attribuito al giudice nazionale nel procedimento ordinario dall'art. 307 c.p.p., comma 1. Tale norma, infatti, non appare compatibile con la peculiarità del procedimento di estradizione, e in particolare con la fase amministrativa della consegna, caratterizzata da forme, modi e termini del tutto autonomi. Di conseguenza, si impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha prescritto a carico dell'Imperiale l'obbligo di dimora e di presentazione agli organi di Polizia Giudiziaria.
3) Si rivelano invece infondate le censure mosse dal ricorrente all'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha disatteso la sua richiesta di restituzione dei beni oggetto di sequestro. Si osserva, al riguardo, che l'art. 20 della Convenzione Europea, in relazione alle misure cautelari reali, non prevede termini massimi di durata, a differenza di quanto statuito per le misure coercitive personali. Poiché, pertanto, il decreto di estradizione è ancora in vita (essendo stata disposta la mera sospensione temporanea della sua efficacia) e la procedura, una volta venuta a cessare la causa di sospensione, potrebbe concludersi con la consegna dell'estradando e dei beni in sequestro, legittimamente la Corte di Appello ha escluso, allo stato, la possibilità di disporre la restituzione di tali beni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte in cui prescrive l'obbligo di dimora e di presentazione agli organi di P.G. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2008