Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2007, n. 6567
CASS
Sentenza 6 dicembre 2007

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Massime2

In tema di estradizione per l'estero, nei confronti dell'estradando che sia stato rimesso in libertà, una volta decorso il termine per l'esecuzione della consegna previsto nel D.M. di estradizione, a causa della sospensione dell'efficacia di quest'ultimo ad opera del giudice amministrativo, non è consentito, in assenza di una specifica richiesta del Ministro della giustizia, disporre altre misure cautelari, facendo appello al potere attribuito al giudice nel procedimento ordinario dall'art. 307, comma primo cod. proc. pen..

In tema di estradizione per l'estero, una volta decorso il termine previsto nel decreto di estradizione per l'esecuzione della consegna, a causa della sospensione dell'efficacia di quest'ultimo ad opera del giudice amministrativo, non deve essere disposta la revoca del provvedimento, eventualmente disposto, di sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

Commentario1

  • 1Nessun indennizzo per ingiusta detenzione per estradando consegnato (Cass.6624/12))
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 aprile 2019

    Anche nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l'estradizione gli estremi dell'ingiusta detenzione possono e debbono comunque essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, non sulla base delle esigenze cautelari e i gravi indizi di colpevolezza, ma verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per gli esrandandi individuate nelle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione". In tema di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta dalla persona …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2007, n. 6567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6567
Data del deposito : 6 dicembre 2007

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