Sentenza 8 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, qualora la consegna dell'estradando allo Stato richiedente sia sospesa non per la ritenuta necessità, da parte del Ministro della Giustizia, del previo soddisfacimento delle esigenze di giustizia italiane, ma in conseguenza dell'avvenuta impugnazione, da parte dell'estradando, davanti al tribunale amministrativo regionale, del Decreto ministeriale con il quale la domanda di estradizione è stata accolta, deve trovare applicazione, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., il disposto di cui all'art. 304, comma primo, lett. a, cod. proc. pen., equiparandosi l'impugnazione del decreto alla richiesta di sospensione o rinvio del dibattimento per impedimento dell'imputato, con la conseguenza che la detta sospensione impedisce il decorso dei termini di durata della custodia cautelare stabiliti dall'art. 708 cod. proc. pen. per la fase amministrativa della procedura di estradizione.
Commentario • 1
- 1. Nessun indennizzo per ingiusta detenzione per estradando consegnato (Cass.6624/12))https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 aprile 2019
Anche nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l'estradizione gli estremi dell'ingiusta detenzione possono e debbono comunque essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, non sulla base delle esigenze cautelari e i gravi indizi di colpevolezza, ma verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per gli esrandandi individuate nelle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione". In tema di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta dalla persona …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2006, n. 10110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10110 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 08/02/06
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 414
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 48017/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI EN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 1/12/2005 della Corte d'Appello di Roma;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Milo Nicola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Febbraro G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori avv. Misserville R. e Gaito A., i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza 24/3/2005, irrevocabile il 19/9/2005, la Corte d'Appello di Roma dichiarava sussistere le condizioni di legge per l'estradizione verso gli U.S.A. del cittadino italiano NI EN, colpito da mandato di cattura 18/3/2004, emesso dalla Corte Superiore di Hartford dello Stato del Connecticut per i reati di omicidio volontario plurimo e di associazione a delinquere finalizzata a commettere omicidio, e in stato di custodia cautelare - nel nostro Paese - a fini estradizionali dal 22/4/2004. Il Ministro della Giustizia, con decreto 12/11/2005 adottato entro i 45 giorni dal deposito (29/9/2005) della sentenza della Corte di Cassazione, concedeva l'estradizione.
2 - La Corte d'Appello di Roma, con ordinanza 1/12/2005, decidendo sull'istanza di liberazione avanzata nell'interesse dell'estradando per decorso del termine massimo di restrizione previsto per il procedimento estradizionale, la rigettava, rilevando che erano stati rispettati sia i termini relativi alla fase giurisdizionale, sia quello relativo alla successiva fase amministrativa e ritenendo manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalità dell'art. 708 c.p.p., comma 1, la cui disciplina era frutto di una scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore.
3 - Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite i propri difensori, il NI, il quale, dopo avere -tra l'altro- premesso che, a seguito di ricorso da lui proposto, il TAR del Lazio, sezione di Latina, aveva sospeso, con ordinanza 2/12/2005, l'esecuzione del decreto di estradizione e che la normativa codicistica prevede rigorosi termini di durata massima della custodia estradizionale, ha dedotto: a) dovendo la restrizione della libertà personale essere legittimata, in base all'art. 13 Cost., da motivato provvedimento dell'Autorità giudiziaria e da espressa previsione di legge, non è concepibile che, nella specie, il mantenimento in vinculis dell'estradando sia affidato ad una scelta discrezionale e politica del Guardasigilli e che la sospensione dell'esecuzione dell'estradizione legittimi il superamento degli stringenti termini di custodia previsti dall'art. 708 c.p.p., avendo il Ministro l'obbligo alternativo o di provvedere alla consegna nei termini concordati o di disporre la liberazione dell'estradando; b) sotto i profili sistematico e logico, deve aversi riguardo esclusivamente al meccanismo che regola la custodia cautelare a fini estradizionali e alla conformità a legge di tale particolare restrizione;
c) i termini di custodia, avendo natura perentoria, non possono essere resi mobili ed elastici per effetto di una scelta di soggetto estraneo alla giurisdizione, quale è il Ministro, che omette di attivarsi "senza indugio" (art. 708 c.p.p., comma 4) nel comunicare allo Stato richiedente "la data a partire dalla quale" sarebbe possibile effettuare la consegna;
d) la mancata consegna dell'estradando nei rigorosi termini previsti costituisce "esito di una opzione politico amministrativa del Ministro", che interviene "a scandire l'aborto del procedimento di estradizione definito", a nulla rilevando la sottesa ragione, con l'effetto che o l'adottata cautela personale deve ritenersi non più strumentale rispetto alla realizzazione delle finalità del procedimento cui inerisce oppure che sono venuti meno almeno temporaneamente i presupposti giustificativi della medesima cautela.
4 - Il ricorso non è fondato.
La conclusione alla quale è pervenuta l'ordinanza impugnata è sostanzialmente corretta, anche se vanno meglio puntualizzate le ragioni che la giustificano.
4a - In linea generale, va ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui, per determinare i termini di durata delle misure coercitive a fini estradizionali adottate in via provvisoria - prima cioè della formale domanda di estradizione- o all'interno della fase di garanzia giurisdizionale o ancora nel corso della successiva fase amministrativa, non può farsi riferimento alcuno alle previsioni normative di cui agli art. 303 e 308 c.p.p., le quali attengono al processo ordinario e si armonizzano esclusivamente con la struttura e le caratteristiche di questo, ma deve evocarsi la disciplina dettata dagli art. 708, 714, 715, 716, 718 c.p.p., e dalle eventuali norme convenzionali prevalenti. L'inciso "in quanto applicabili" presente nel secondo comma dell'art. 714 c.p.p., che richiama le disposizioni del titolo 1^ del libro 4^ del codice, esclude l'operatività, per le misure coercitive a fini estradizionali, dei citati articoli 303 e 308 c.p.p., le cui previsioni sono incompatibili con la peculiarità del procedimento di estradizione, cadenzato da forme, modi e termini del tutto autonomi e particolari (cfr. Cass. Sez. 6^ 30/9/1998, P.G./Dardar).
Tale precedente giurisprudenziale ha anche puntualizzato che, ove il Ministro della Giustizia, nell'esercizio del suo potere politico, sospenda l'esecuzione dell'estradizione sino "a soddisfatta giustizia italiana" (art. 709 c.p.p. o corrispondente norma convenzionale), determinando così lo slittamento della consegna dell'estradando, la misura coercitiva alla quale costui è eventualmente sottoposto va revocata, venendo a mancare, almeno temporaneamente, i presupposti che la giustificano e le ragioni della sua protrazione oltre i termini entro i quali - di norma - deve concludersi positivamente la relativa procedura. La sospensione della consegna, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, privilegia, per scelta politica, l'attuazione della giurisdizione italiana, piuttosto che il dovere di pronta solidarietà internazionale, con l'effetto che non può riverberarsi negativamente sullo status libertatis della persona, il cui mantenimento in vinculis non avrebbe più funzione "servente" rispetto all'utilità principale perseguita, quella appunto della celere consegna.
4b - Tale ultimo principio, però, espressamente richiamato in ricorso, non può trovare operatività nel caso in esame, contraddistinto da una particolare peculiarità. La consegna dell'estradando, nei cui confronti il Ministro della Giustizia ha tempestivamente emesso il decreto di estradizione verso gli USA (12/11/2005), infatti, non è stata sospesa per le ragioni indicate dall'art. 709 c.p.p., e dall'art. 14 del Trattato di estradizione 13/10/1983 tra gli USA e l'Italia e, quindi, per effetto di una scelta politico - governativa del Guarasigilli, bensì per effetto dell'impugnazione, proposta dal NI, del citato decreto ministeriale dinanzi al TAR del Lazio, che ne ha cautelarmente sospeso l'efficacia (decreto Presidente TAR del 18/11/2005 e successiva ordinanza 2/12/2005 del TAR). La sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale in forza di un provvedimento del Giudice amministrativo non è assimilabile a quella disciplinata dagli art. 709 c.p.p. e 14 del Trattato, per la fondamentale ragione che i termini legislativamente previsti nei comma 4, 5 e 6 dell'art. 708 c.p.p. rimangono, per così dire, paralizzati dall'ostacolo giuridico frapposto dall'impugnativa in sede di giurisdizione amministrativa da parte dell'estradando e non già dalla scelta politica o dall'inerzia dell'Autorità ministeriale (cfr. Cass. Sez. 6^ 9/4/2002, Aboud). In questa ipotesi, la procedura di estradizione non può ritenersi conclusa e il suo esito definitivo è collegato alla decisione del Giudice amministrativo, con la conseguenza che deve escludersi la caducazione automatica della misura o, meglio, la ricorrenza dei presupposti per la revoca della medesima, e ciò perché la mera impugnazione del decreto ministeriale dinanzi alla giurisdizione amministrativa non fa venire meno l'attualità dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga connesso all'immediatezza della consegna, a differenza di quanto accade nel caso in cui sia l'Autorità politico - governativa a scegliere di rinviare sine die la consegna, per soddisfare in via prioritaria esigenze di "giustizia interna", e a dimostrare quindi di non avere, almeno temporaneamente, alcun interesse immediato ad estradare, con l'effetto che, di fronte a quest'ultima evenienza, la misura cautelare in atto perde la sua natura "servente" e non ha più ragione d'essere. L'ipotesi che qui viene in rilievo, invece, non può che trovare soluzione nell'istituto della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, disciplinato dalla norma di cui all'art. 304 c.p.p., la quale in questo caso, in virtù dell'"in quanto applicabili" che rende il rinvio contenuto nell'art. 714 c.p.p., comma 2, clausola residuale rispetto alle disposizioni speciali in tema di estradizione passiva, riacquista significato con gli opportuni adattamenti alla peculiare disciplina della custodia cautelare a fini estradizionali, anche nella fase esecutiva del relativo procedimento, soggetta comunque - quanto alla libertà della persona - alla verifica giurisdizionale.
Presupposto di operatività del richiamato art. 304 c.p.p., comma 1 lett. a), e della sospensione dei termini cautelari è l'istanza di rinvio o di sospensione del procedimento avanzata dall'imputato (nella specie, estradando) o dal suo difensore, istanza alla quale è equiparata anche l'ipotesi in cui la sospensione o il rinvio derivi, come stretta conseguenza, da un'iniziativa non direttamente ed immediatamente rivolta a tale scopo, e ciò in linea con quella che è la precisa ratio della norma, di tal che anche un'istanza apparentemente diretta alla tutela di un interesse dell'imputato (nella specie, estradando), ma non preventivamente controllabile nella sua fondatezza, può determinare la sospensione dei termini di custodia cautelare, non potendosi escludere la finalità meramente dilatoria ed opportunistica della medesima istanza. In concreto, il sollecitato sindacato, su iniziativa dell'estradando, del Giudice amministrativo sul decreto ministeriale di estradizione determina la sospensione dei relativi termini di custodia, proprio perché - di fatto - paralizza, com'è accaduto nella specie, l'iter della procedura esecutiva in atto, senza alcuna possibilità per il Giudice ordinario, preposto alla costante verifica della legittimità dello status libertatis, di effettuare alcuna delibazione preventiva circa la fondatezza o meno del ricorso in sede di giurisdizione amministrativa, sicché non può escludersi il sospetto di un uso strumentale di tale mezzo d'impugnazione, sospetto non altrimenti contrastabile se non attraverso la sospensione dei termini custodiali, al cui infruttuoso decorso può mirare una tattica dilatoria dell'interessato, che deve pertanto accettare gli effetti della detta sospensione.
La Corte, pur prendendo atto che, con riferimento alla specifica ipotesi in esame, ne' la normativa codicistica ne' quella convenzionale contengono espresse previsioni, ritiene che il percorso ermeneutico innanzi seguito, legittimato da una lettura coordinata delle disposizioni speciali in tema di custodia cautelare a fini estradizionali e di quelle generali - in quanto applicabili - di cui al titolo 1^ del libro 4^ del codice di rito, sia l'unico conforme ai principi costituzionali.
Per effetto della sospensione determinata dalla proposizione del ricorso avverso il decreto ministeriale di estradizione, i termini custodiali relativi alla fase amministrativa della procedura non erano decorsi alla data della presentazione della istanza di cui si discute, giustamente disattesa dalla Corte Territoriale. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2006