Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2011, n. 12451
CASS
Sentenza 11 marzo 2011

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Massime1

In tema di estradizione per l'estero, la misura cautelare disposta per garantire la consegna dell'estradando non perde efficacia in conseguenza della decisione del giudice amministrativo di sospendere l'efficacia del provvedimento del Ministro della giustizia con cui viene disposta l'esecuzione dell'estradizione.

Commentario1

  • 1Nessun indennizzo per ingiusta detenzione per estradando consegnato (Cass.6624/12))
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 aprile 2019

    Anche nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l'estradizione gli estremi dell'ingiusta detenzione possono e debbono comunque essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, non sulla base delle esigenze cautelari e i gravi indizi di colpevolezza, ma verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per gli esrandandi individuate nelle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione". In tema di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta dalla persona …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2011, n. 12451
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12451
Data del deposito : 11 marzo 2011

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