Sentenza 12 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si configura il solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungano il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto.
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L'estorsione tra giurisprudenza, dottrina e casi pratici Il delitto di estorsione punisce chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo altri a fare o a non fare qualcosa, procurando a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno. Chi compie tale condotta è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. Questo articolo trova il proprio fondamento non solo nella necessità di tutelare il patrimonio personale, ma anche la libera autodeterminazione del singolo. In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema dell'estorsione, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2017, n. 3934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3934 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2017 |
Testo completo
03934-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. 42 Dott. PIERCAMILLO DAVIGO Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 6067/2016 - Consigliere - Dott. GIUSEPPE SGADARI Dott. GIOVANNI ARIOLLI Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AN N. IL 14/08/1974 CU OL N. IL 22/04/1980 OS ME N. IL 20/12/1973 avverso la sentenza n. 158/2013 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 15/10/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Schle che ha concluso per i per to et chupic E ا рё X مسلم ين Udito, per la parte civile, l'Avv rivelling for lion tiella e Udit i difensor Avv. Став четыре хайе RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Campobasso confermava la condanna degli imputati TA e IO per i reati di cui agli art. 513 bis cod. pen. e 56, 629 cod. pen (riducendo la pena inflitta in primo grado al IO); confermava altresì la condanna del AT per il reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del IO che deduceva:
2.1. vizio di motivazione: non sarebbero emersi elementi sufficienti per l'affermazione di responsabilità, tale non essendo i contenuti della conversazione presso il bar Monarca;
2.2. vizio di legge e di motivazione, travisamento della prova: si deduceva che il 29 giugno 2008 il IO non si sarebbe trovato a Boiano, bensì a Napoli, sicchè non poteva essere presente all'incontro estorsivo con la persona offesa tenutosi presso il Bar Monarca, 2.3. vizio di legge e di motivazione: gli elementi di prova raccolti non consentirebbero di ritenere che gli atti posti in essere dall'imputato fossero univocamente diretti a consumare l'estorsione contestata;
2.4. vizio di legge e di motivazione: mancherebbe la valutazione del motivo di appello con il quale si era invocata l'applicazione della desistenza;
il Tribunale non avrebbe valorizzato il fatto che l'azione criminosa sarebbe stata interrotta limitandosi a rilevare l'idoneità probatoria dei fatti emersi prima della interruzione;
2.5. vizio di legge e di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen.: non sarebbero emersi atti tipicamente concorrenziali idonei a configurare una condotta inquadrabile nella fattispecie contestata.
3. Proponeva ricorso per cassazione anche il difensore del AT che deduceva:
3.1. vizio di legge e di motivazione sia con riguardo sia alla affermazione di responsabilità, che alla definizione del trattamento sanzionatorio. La condotta posta in essere dall'imputato non integrerebbe alcun reato, ma sarebbe l'espressione di uno "sfogo" legato all'insoddisfazione per la mancata vincita al gioco;
peraltro le somme sarebbero state consegnate dal IO non in seguito all'azione dell'imputato, ma solo perché era presente il TA, che poi era risultato estraneo alla vicenda. 2 Infine: la sentenza non giustificherebbe la gravità della sanzione irrogata non essendo sufficiente il riferimento alla indubbia gravità dei fatti;
3.2. mancata assunzione di prova decisiva: non vi sarebbe motivazione in ordine alle richieste istruttorie presentate dalla difesa.
4. Proponeva ricorso per cassazione anche il difensore del TA (Avv. Piunno) che deduceva:
4.1. vizio di legge e di motivazione in relazione alla valutazione della testimonianza della persona offesa. Non sarebbero state considerate le contraddizioni della progressione dichiarativa, nè le incongruenze tra i dati riferiti dal IO e quelli emergenti dai testi di riferimento SA MI e ZZ LI;
4.2. vizio di motivazione: la sentenza sarebbe viziata in quanto i giudici di merito non avrebbero spiegato perché solo le accuse rivolte dal IO al TA assurgerebbero al rango di prova mentre tutte le altre dallo stesso formulate sarebbero naufragate alla verifica processuale» (pag. 6 del ricorso);
4.3. vizio di legge e di motivazione: mancherebbe la prova di un elemento costitutivo essenziale delle fattispecie contestate, ovvero la violenza o la minaccia;
in via del tutto residuale potrebbe ritenersi configurato il fatto di reato di cui all'art 513 bis cod. pen., ma non quella di tentata estorsione;
5. Con distinto ricorso proposto nell'interesse del TA (Avv. Viazzo) si deducevano i seguenti motivi.
5.1. vizio di legge e di motivazione, mancherebbe la prova della commissione di atti di concorrenza sleale idonei a configurare la fattispecie prevista dall'art. 513 bis. cod. pen. L'azione, per essere inquadrata in tale fattispecie doveva consistere nella commissione di atti di concorrenza, con una specifica caratterizzazione economica, e non in generiche azioni di violenza e minaccia seppur finalizzate alla eliminazione di un concorrente;
5.2. vizio di legge e di motivazione. La condanna era limitata ai fatti commessi entro il giugno 2008, laddove l'episodio dotato di maggiore efficacia probatoria risalirebbe al luglio dello stesso anno: vi sarebbe pertanto una violazione dell'art. 521 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I primi quattro motivi di ricorso proposti nell'interesse del IO sono manifestamente infondati. 3 1.1. primo motivo che deduce l'insufficienza delle prove raccolte al fine di affermare la responsabilità dell'imputato, con specifico riferimento alla carente capacità dimostrativa del contenuto della conversazione intercettata presso il bar "Monarca" si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, ma non indica alcuna frattura logica manifesta e decisiva del percorso motivazionale. In materia il collegio ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Nel caso di specie i collegi di merito, con valutazione conforme nei due gradi di giudizio hanno accuratamente vagliato gli elementi di prova valorizzando l'incontro del 29 giugno 2008, nel corso della quale l'imputato ha posto in essere un comportamento pacificamente inquadrabile nella fattispecie estorsiva poiché era emerso che egli aveva rivolto al IO esplicite minacce dotate di piena efficacia coercitiva.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la motivazione emergente dal compendio integrato delle due sentenze di merito, che rilevano entrambe la presenza del IO a Boiano il 4 29 giugno 2008. La circostanza, contrariamente da quanto dedotto, emerge anche dal contenuto della testimonianza allegata all'atto di ricorso (a pag. 59 delle trascrizioni allegate il IO fa esplicito riferimento alla presenza del IO presso il bar Monarca, incontro avvenuto immediatamente dopo la visita degli imputati alla agenzia del nipote del IO, il 29 giugno 2008).
1.3. Anche le censure in ordine al mancato riconoscimento della desistenza e della univocità degli atti posti in essere sono manifestamente infondati. In materia di univocità degli atti il collegio ribadisce che gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta (Cass. sez. 1 n. 9411 del 7\01\2010, rv 246620). In materia di estorsione, peraltro, si ritiene inoltre che la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si configura il tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto (Cass. sez. 2 n. 11922 del 12\12\2012, dep. 2013, rv 254798). Nel caso di specie la sussistenza del tentativo veniva ritenuta in coerenza con tali indicazioni sulla base della valutazione della univoca e non equivoca direzione delle minacce ad ottenere l'ingiusto profitto, non essendo verificato l'evento-costrizione per la resistenza posta in essere dalla vittima che decideva di denunciare i fatti. condivide laQuanto alla invocata desistenza, in materia il collegio giurisprudenza secondo cui la volontarietà non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente (Cass. sez. 2 n. 7036 del 29\01\2014, rv 258791; Cass. sez. 2 n. 18385 del 5\04\2013, rv 255919). Nel caso di specie, come emerge dalla ricostruzione dei fatti risultante dal compendio integrato delle due sentenze di merito, l'interruzione dell'azione criminosa non era dipesa dalla volontà dell'imputato, ma dalla reazione della vittima (pag. 36 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla cassazione e priva di fratture logiche che si sottrae ad ogni sindacato in questa sede.
3. I motivi proposti nell'interesse del AT sono manifestamente infondati.
3.1. Il primo motivo, nella parte in cui denuncia il vizio di motivazione relativamente all'accertamento di responsabilità si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle prove senza individuare fratture logiche manifeste e decisive del compendio motivazionale integrato emergente dalle due sentenze di merito. Invero i giudici di merito hanno valorizzato le prove dalle quali emergeva l'azione violenta posta in essere dall'imputato finalizzata alla esazione del profitto ingiusto (poi ottenuto), con motivazione priva di discontinuità logiche ed aderente alle emergenze processuali, che si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. Nella parte in cui denuncia l'illegittimità della definizione del trattamento sanzionatorio il motivo è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la costante giurisprudenza secondo cui la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio è frutto di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Al riguardo, si condivide la giurisprudenza secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). Pertanto il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv 180075). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte territoriale ha valorizzato per giustificare l'entità della pena inflitta la condotta del reo anteriore al commesso reato e la intensità del dolo (pag. 33 della sentenza impugnata).
3.2. Il motivo di ricorso con il quale si deduce la mancata assunzione di prova decisiva è anch'esso manifestamente infondato. In materia il collegio ribadisce che per "prova decisiva" sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito 6 diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Cass. sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Rv. 259323; Cass. Sez. 2, n. 16354 del 28/04/2006, Rv. 234752). La prova richiesta deve comunque superare il vaglio della rilevanza in relazione al compendio probatorio disponibile. Tale valutazione rientra tra gli apprezzamenti tipici della giurisdizione di merito che, se espressi con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, si presenta insindacabile in sede di legittimità. In coerenza con tali indicazioni, la Corte di merito riteneva provato il buon funzionamento delle macchine da gioco sulla base delle attestazioni della Guardia di finanza, in tal modo valutando come superflui gli approfondimenti istruttori invocati (pag. 32 della sentenza impugnata).
3.3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso del AT consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00. 4. Il ricorso proposto nell'interesse del TA dall'avv. Piunno è manifestamente infondato.
4.1. Il primo motivo che denuncia vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa e di credibilità dei relativi contenuti accusatori non tiene conto della consolidata giurisprudenza secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214). Come si evince dal tessuto motivazionale della pronuncia delle Sezioni unite, la circostanza che l'offeso si sia costituito parte civile non attenua il valore probatorio delle dichiarazioni rendendo la testimonianza omogenea a quella del dichiarante "coinvolto nel fatto”, che soggiace alla regola di valutazione indicata dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen, ma richiede solo un controllo di 7 attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse patrimoniale vantato. La Corte di Cassazione, peraltro, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. Le Sezioni unite hanno infatti affermato che «può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato» (nello stesso senso Cass. Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Cass. Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Peraltro costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). In coerenza con tali indicazioni, la Corte territoriale valutava con accuratezza la credibilità dei contenuti accusatori forniti dal IO;
la relativa motivazione non presenta sul punto alcuna frattura logica e si sottrae ad ogni sindacato in questa sede. Né sono rilevanti le dedotte omissioni in relazione alle presunte incompatibilità della deposizione del IO con quelle dei testi ZZ e SA. In materia il collegio ribadisce che il vizio di mancanza di motivazione sussiste quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello dotate del requisito della decisività (Cass. Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 257967; Cass. sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). Nel caso di specie le incongruenze dedotte risultano generiche ed incapaci di incidere sulla capacità dimostrativa del compendio motivazionale oggetto di censura.
4.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In materia di legittimità della valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa il collegio ribadisce che è legittima una valutazione frazionata 0 0 delle dichiarazioni della parte offesa, purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto (Cass. sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, Rv. 260160, Cass. sez. 6 n. 3015 del 20/12/2010, dep. 2011, Rv. 249200). Nel caso di specie il motivo di ricorso si risolve in una censura dell'apprezzamento di merito nella parte in cui valorizza la capacità dimostrativa delle dichiarazioni del IO, solo in relazione ai capi di imputazione per i quali vi era stata la condanna, senza specificare elementi di illogicità manifesta e decisiva della motivazione.
4.3. Anche il motivo di ricorso che contesta l'esistenza degli elementi costitutivi dell'estorsione e, segnatamente della violenza e della minaccia è manifestamente infondato. Il collegio condivide la giurisprudenza (generata dall'analisi di un caso di rapina, ma estensibile al caso dell'estorsione) secondo cui la minaccia può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell'agente che sia astrattamente idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo (Cass. sez. 1 n. 46118 del 04/11/2009 Rv. 245498). In coerenza con tali indicazioni i collegi di merito non dubitavano dell'efficacia intimidatorio del comportamento assunto dal TA (in concorso con il IO) il 29 giugno 2008. Le frasi profferite esplicitamente minacciose sono state legittimamente ritenute capaci di integrare l'elemento oggettivo del tentativo di estorsione. La valutazioni emergenti dal compendio integrato delle motivazioni delle sentenze di merito non risultano scalfite dalle doglianze difensive che si risolvono in una generica critica rivolta al riconoscimento dell'elemento oggettivo del reato estorsivo, senza che siano individuate criticità del percorso argomentativo idonee a configurare l'illogicità manifesta. Anche la parte del motivo che invoca l'assorbimento del reato di estorsione in quello previsto dall'art. 513 bis. cod. pen. è manifestamente infondato. Il collegio, sul punto, condivide la giurisprudenza secondo cui il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia concorre con il reato di estorsione, trattandosi di fattispecie preordinate alla tutela di beni giuridici diversi: la disposizione di cui all'art. 513 bis cod. pen. ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive a esso inerenti, mentre il reato di estorsione tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli (Cass. sez. 2, n. 5793 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258200). 9 Pertanto, escluso l'assorbimento, deve essere piuttosto valutato se sussistono gli elementi di prova per riconoscere entrambe le fattispecie, questione che è stata dedotta con specifici motivi (il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse del IO ed il primo motivo di ricorso proposto dall'avv. Viazzo nell'interesse del TA) che saranno trattati successivamente (§ 6, infra ).
5. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del TA dall'avv. Viazzo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, gli elementi di prova su cui si fonda l'accertamento di responsabilità non è collocabile nel luglio del 2008, ma piuttosto nel giugno dello stesso anno (precisamente il 29 giugno). Le due sentenze di merito individuano con certezza la consumazione del fatto estorsivo durante l'incontro degli imputati con il IO, svoltosi presso il bar Monarca, dopo che gli stessi di erano recati presso l'esercizio commerciale del nipote della persona offesa. Di contro le allegazioni difensive sono perplesse in quanto si risolvono nella affermazione della ipotetica postdatazione dell'incontro nel luglio del 2009; posta dazione che, peraltro non risulta coerente con il contenuto della allegata testimonianza del IO che, invece, riferisce con chiarezza della presenza del TA presso il bar Monarca il 29 giugno 2008 (pag 59 delle trascrizioni della testimonianza del IO).
6. Il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse del IO ed il primo motivo di ricorso proposto dall'avv. Viazzo nell'interesse del TA non sono manifestamente infondati, tenuto conto della giurisprudenza, invocata dal ricorrente secondo cui, ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen., sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti sia "attivi", che "impeditivi" dell'altrui concorrenza, che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il mercato e a consentirgli di acquisire, in danno dell'imprenditore minacciato, illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa (Cass. sez. 2 n. 18122 del 13/04/2016, Rv. 266847). Tali doglianze si riferiferiscono alla condanna per il fatto previsto dall'art. 513 bis cod. pen. per il quale, tuttavia, essere dichiarata la prescrizione essendo decorso il relativo termine massimo. La pena inflitta al TA ed al IO deve, pertanto, essere rideterminata attraverso l'eliminazione della pena inflitta in continuazione per il fatto inquadrato come 513 bis cod. pen.: dunque la pena per TA deve essere diminuita di mesi sei di reclusione ed euro cinquanta di multa, e per IO di mesi quattro di reclusione ed euro cinquanta di multa. 10
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del TA NT e del IO AO limitatamente al reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena per TA di mesi sei di reclusione ed euro cinquanta di multa e per IO di mesi quattro di reclusione ed euro cinquanta di multa. Dichiara inammissibile i ricorsi di TA e IO nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di AT NO e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 a favore alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 12 gennaio 2017 Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Piercamillo Davigo L DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 GEN. 2017 IL ADO " Cancelliere CANCELLIERE P P E A S U T S Claudia Pianelli R C O N C E 11