Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
La minaccia necessaria ad integrare l'elemento oggettivo della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell'agente che sia astrattamente idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo. (Fattispecie relativa ad intimazione a scendere dall'autovettura rivolta al suo conducente, seguita da forzatura della portiera conseguente alla chiusura della "sicura" da parte della vittima e a sottrazione del danaro dal portafogli).
Commentario • 1
- 1. La rapinahttps://www.studiocataldi.it/
Il delitto di rapina, inserito dal legislatore codicistico tra i reati contro il patrimonio, è previsto e punito dall'art. 628 del codice penale Cos'è la rapina Soggetti attivi e passivi Elemento oggettivo La violenza e la minaccia La condotta Elemento soggettivo Le aggravanti speciali Aspetti procedurali Cos'è la rapina La rapina è il reato commesso da "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene" o da chi "adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2009, n. 46118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46118 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/11/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 927
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 27235/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IM MI, nato a [...] il [...];
CE AS IA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 7 aprile 2009 dalla Corte di appello di Catania;
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
- sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
- udito il difensore di fiducia dell'imputato DI IM, avv. BIGELLI Cinzia di Roma, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
udito il difensore di fiducia dell'imputato CE, avv. TRINGALI Marco di Catania, che ha chiesto accogliersi il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava la condanna di MI DI IM e di CE AS IA, rispettivamente alle pene di anni otto e di anni dieci di reclusione (riconosciute al DI IM la diminuente del vizio parziale di mente ed al CE le circostanze attenuanti generiche, equivalenti per quest'ultimo e prevalenti per il DI IM, sulle circostanze aggravanti contestate, compresa la recidiva reiterata), per il concorso nei seguenti delitti commessi in Catania il 14 ottobre 2007 ed uniti dal vincolo della continuazione:
- tentativo di omicidio, aggravato dal fine di commettere il tentativo di rapina di cui al capo seguente (artt. 56 e 575 c.p. e art. 576 c.p., comma 1, n. 1 in relazione all'art. 61 c.p., comma 1, n. 2), in danno di UR IA AC, colpito più volte con un coltello nella regione addominale ed al volto (capo A;
con la diminuente di cui all'art. 116 c.p., comma 2, per il CE);
- tentativo di rapina, aggravato dall'avere agito "riuniti" (art. 56 c.p. e art. 628 c.p., comma 3, n. 1), in danno dello stesso
AC (capo B);
- rapina, aggravata dalla medesima circostanza di cui sopra, in danno di CO RO (art. 628 c.p., comma 3, n. 1: capo C));
- resistenza continuata nei confronti degli agenti della Polizia di Stato intervenuti (capo D).
1.1. La Corte di merito dichiarava inammissibile per genericità l'appello del DI IM nella parte in cui aveva censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Reputava, in ogni caso, congruo e non suscettibile di alcuna ulteriore mitigazione il trattamento sanzionatorio, ritenendo insussistenti, in assenza di elementi passibili di positivo apprezzamento, le condizioni per l'attivazione, ex art. 597 c.p.p., comma 5, del potere discrezionale di concedere d'ufficio le circostanze attenuanti generiche.
1.2. Con riguardo alle censure rivolte dal CE alla sentenza di primo grado, osservava:
- che non poteva dubitarsi che in danno del RO fosse stata commessa una rapina e non semplicemente un furto, avendo il medesimo dichiarato di essere stato "abbordato" dagli imputati, in sella ad una moto, che gli avevano intimato di scendere dall'autovettura, di essersi "chiuso" all'interno dell'abitacolo ma di essere stato "costretto" a scendere a seguito dell'apertura forzata della portiera, di essere stato "rovistato alla ricerca del portafogli dal quale, poi, avevano sottratto il denaro";
- che CE doveva rispondere - come affermato dal primo giudice -anche del delitto tentato di omicidio, seppur ai sensi dell'art. 116 c.p., atteso che "gli erano ben noti taluni elementi (quali lo stato di ebbrezza del complice) che, se diligentemente valutati, gli avrebbero consentito di prevedere lo sviluppo inconsulto e violento della condotta criminosa di base previamente concordata";
- che infondate erano le censure rivolte al trattamento sanzionatorio, non sussistendo "valide ragioni per attenuare ulteriormente la pena comminata all'imputato, considerati negativamente, oltre alla gravità ed alla reiterazione delle condotte delittuose, il ruolo non marginale svolto ed i plurimi e gravi precedenti penali".
2. Avverso l'anzidetta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione il DI IM, con atto personalmente sottoscritto, ed il difensore del CE, chiedendone l'annullamento.
2.1. DI IM lamenta erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il vizio parziale di mente aveva determinato "una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento". Già in sede di convalida dell'arresto in flagranza - proseguiva il ricorrente - aveva tenuto un contegno "collaborativo e remissivo, ammettendo di essere tossicodipendente, alcolista, di soffrire da anni di disturbi psichici, di essere stato sottoposto a diversi trattamenti sanitari obbligatori e di non ricordare nulla dell'accaduto".
2.2. La difesa di CE articola tre motivi.
a) Con il primo motivo ribadisce che la condotta omicidiaria del DI IM era stata assolutamente imprevedibile.
CE, che aveva a sua volta "bevuto" ed era tossicodipendente, non aveva cognizione di quanto il coimputato avesse bevuto, ne' sapeva se fosse o meno in grado di "reggere l'alcool". Ignorava, inoltre, che DI IM avesse con sè un coltello. E, in ogni caso, DI IM aveva agito in quel modo perché affetto da disturbi della personalità, ignorati dal CE. b) Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo C) commessi in danno di CO RO.
"Intimare di scendere dalla macchina ed aprire la portiera fingendosi appartenenti alle forze dell'ordine" non integra - precisa la difesa - la violenza alla persona o la minaccia necessarie ai fini dell'integrazione della rapina.
c) Con l'ultimo motivo deduce violazione di legge in relazione alla denegata prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Reputa che le pene inflitte agli imputati avrebbero dovuto essere "equilibrate", atteso che al CE era stata irrogata una pena di due anni più elevata di quella riservata all'autore materiale del tentativo di omicidio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso dell'imputato DI IM è inammissibile. È in proposito sufficiente osservare che la sentenza impugnata ha affermato, in motivazione, la genericità dell'appello proposto e che le censure mosse sul punto con il presente ricorso sono a loro volta del tutto aspecifiche.
Le doglianze sono altresì manifestamente infondate. come si è detto, la Corte ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche correttamente rilevando l'inesistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento.
Ed elementi siffatti non possono certo rinvenirsi nelle considerazioni svolte in ricorso, non essendovi traccia alcuna di comportamenti collaborativi o anche soltanto meramente remissivi dell'imputato (il quale, in sede di convalida dell'arresto in flagranza, aveva addirittura affermato di non ricordare nulla dell'accaduto), ne' potendosi trascurare l'avvenuto riconoscimento della diminuente del vizio parziale di mente con giudizio di prevalenza sulle contestate circostanze aggravanti e sulla recidiva reiterata, sintomatica della pluralità di precedenti penali.
4. Il ricorso proposto nell'interesse del CE è inammissibile. a) Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Non è imprevedibile che uno dei concorrenti per l'esecuzione di una rapina porti con sè un coltello (anche senza che abbia necessariamente preventivato di farne uso per esercitare la minaccia o la violenza alla persona) ed il rischio che l'arma possa, poi, essere usata si concretizza se, come nel caso di specie, il concorrente si abbandona, prima dell'esecuzione del delitto, al copioso uso di alcool (risultando, agli occhi del teste RO evidente l'ubriachezza dell'imputato) e la circostanza è nota al complice.
In una situazione siffatta il complice non può, invero, sottovalutare il pericolo che il concorrente abbia a deviare dall'azione principale con l'assumere iniziative aggressive per fronteggiare eventuali difficoltà sopravvenute, così eccedendo dai limiti del concordato concorso e realizzando un reato diverso e più grave di quello inizialmente dovuto. Assume, inoltre, nel caso in esame, un significato particolare la circostanza che il CE, che si difende invocando l'assoluta imprevedibilità della reazione del concorrente (per inciso, va detto che non risulta che quel modo di agire del DI IM fosse causalmente collegato a disturbi della personalità), non si sia neppure tardivamente "dissociato" dal complice, ma abbia anzi partecipato attivamente all'esecuzione della seconda rapina, quella in danno del RO. Si tratta di circostanza che depone razionalmente a favore della piena condivisione da parte del CE dell'operato del complice. b) Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. È palese, invero, come non sussista alcun vizio motivazionale in punto di qualificazione giuridica del fatto di cui al capo C) dell'imputazione. I giudici di merito hanno prestato fede alle dichiarazioni della persona offesa dal reato, che ha precisato che gli imputati lo avevano, con la loro moto, "abbordato", dapprima intimandogli di scendere dall'autovettura, poi, avvedendosi che vi si era "chiuso dentro", costringendolo a scendere, dopo avere forzato la portiera;
lo avevano, poi, "rovistato" alla ricerca del portafogli dal quale avevano sottratto il denaro.
E detta condotta integra certamente il contestato reato di rapina, atteso che la minaccia, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr., ex plurimis, Cass. 2^ 11 marzo 1988, Alessio, RV 180216; Cass. 2^ 4 maggio 1990, Russo, RV 186533), può ricavarsi anche da un "comportamento deciso, perentorio ed univoco dell'agente, che sia astrattamente idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo". c) Anche l'ultimo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze sono censurabili in cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (v., ex plurimis, Cass. 3^ 22 aprile 2004, Ronzoni, RV 229298; Cass. 1^ 16 febbraio 2001, Felini, RV 219263; Cass. 1^ 13 gennaio 1994, Palmisano, RV 199100).
Il giudizio di comparazione, sfugge dunque, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di cognizione (v. Cass. 6^ 28 settembre 1983, Beatrice, RV 161171; Cass. 6^ 11 gennaio 1982, Malandrà, RV 151971), al sindacato di legittimità qualora sia sorretto da corretta e sufficiente motivazione (da ultimo, cfr. Cass. 1^ 28 gennaio 2003, Di Giulio, RV 223442; Cass. 2^ 29 maggio 1984, Ottaviani, RV 166777). E così è nel caso di specie, non potendo dubitarsi che a giustificare la soluzione della equivalenza (recte a negare la prevalenza) sia sufficiente avere, come nel caso in esame, valorizzato la sequenza delle condotte delittuose ed i plurimi gravi precedenti dell'imputato.
5. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, non emergendo ragioni di esonero, al versamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009