Sentenza 21 ottobre 2009
Massime • 1
Il possesso e/o l'uso di un assegno al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione costituisce elemento di prova, per conformità ai criteri logici e giuridici, del reato di ricettazione, in assenza di plausibili giustificazioni in ordine all'acquisizione del titolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2009, n. 45569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45569 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2009 |
Testo completo
Л Menium
45569/09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dr. Antonio Esposito - Presidente UDIENZA PUBBLICA
DEL 21.10.09 Dr. RA Monastero - Consigliere R.G. N. 34019/07
N. 86/09 Dr. Antonio Prestipino - Consigliere SENTENZ
Dott.ssa Margherita Taddei - Consigliere
Dr. Antonio Manna - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da Di IO CA e IU RA, avverso la sentenza 3.5.07 della Corte d'Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Vito Monetti, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione relativamente al Di
IO e per l'inammissibilità del ricorso dello IU;
udita la difesa del Di IO - Avv. Fiorentino Pasquale -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 3.5.07 la Corte d'Appello di Bari confermava la condanna emessa il 22.6.05 dal Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, nei confronti di Di IO CA per due ricettazioni di assegni di provenienza furtiva - reati unificati nel vincolo della continuazione e dichiarava inammissibile perché tardivo l'appello proposto da IU RA, coimputato con il Di IO per i medesimi fatti.
Con separati ricorsi il Di IO e lo IU impugnavano detta sentenza, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti.
a) inosservanza degli artt. 157 e ss. c.p.p. per mancata declaratoria di prescrizione dei reati, cui non erano di ostacolo le sospensioni del relativo decorso indicate nella gravata pronuncia, atteso che esse, sebbene dovute ad impedimento del difensore, ad ogni modo non potevano superare i 60 giorni;
b) erronea conferma della statuizione di penale responsabilità, basatasi sulle dichiarazioni del EL, acquisite ex art. 512 c.p.p. a causa del 小
sopravvenuto decesso del teste, senza - però - apposita richiesta di lettura e di acquisizione del verbale di sommarie informazioni;
esse erano inutilizzabili anche perché il EL medesimo era da ritenersi autore o coautore della ricettazione, sicché avrebbe dovuto essere assistito da un difensore;
c) mancava la prova dell'elemento oggettivo e soggettivo delle ricettazioni addebitate al ricorrente, vuoi perché dal verbale di denuncia della parte offesa US MA non era neppure chiaro se gli assegni fossero stati smarriti o fossero stati rubati, vuoi perché non erano stati eseguiti accertamenti sull'esistenza, sul retro dei titoli assegni, della firma del Di
IO; omessa motivazione sull'invocato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di L
cui all'art. 648 co. 2° c.p.
Lo IU censurava l'impugnata sentenza soltanto per violazione dell'art. 123 co. 2° c.p.p., avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto proposto l'appello alla data (16.12.2005) in cui era pervenuto alla cancelleria del Tribunale di
Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, anziché a quella (3.12.2005) di deposito dell'atto eseguito dall'imputato - che all'epoca si trovava agli arresti domiciliari
-
presso una caserma dei CC., da cui l'impugnazione era stata poi inoltrata alla suddetta A.G.
1- Il ricorso del Di IO è inammissibile.
Il motivo che precede sub a) è manifestamente infondato in virtù del preliminare ed assorbente rilievo che, applicandosi nella fattispecie il regime della prescrizione anteriore alla novella di cui alla legge n. 251/05 (v. relativo art. 10 co. 3°: all'epoca dell'entrata in vigore di tale legge era già pendente l'appello), la 3
prescrizione medesima - pari a complessivi anni 15, interruzione compresa comunque non era decorsa e ciò anche a prescindere dalle sospensioni indicate dall'impugnata sentenza, atteso che i fatti risalgono l'uno al dicembre 1993,
l'altro al maggio 1994.
Né rileva il tempo decorso dopo la gravata pronuncia e fino alla data odierna, stante il noto principio - ormai consolidatosi a partire da Cass. S.U. n. 32 del
22.11.2000, dep. 21.12.2000 - per cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se per manifesta infondatezza dei relativi motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (cfr. ad es. Cass. Sez. I n. 24688 del 4.6.2008, dep. 18.6.2008; Cass. Sez. IV n. 18641 del
20.1.2004, dep. 22.4.2004, e numerosissime altre).
Del pari è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, in quanto esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 c.p.p. (cfr., ad es., Cass. S.U. n. 33542 del 27.6.2001, dep.
11.9.2001).
2- Manifestamente infondato è anche il motivo che precede sub b), giacché ai fini dell'art. 512 co. 1° c.p.p. non sono necessarie formule sacramentali, ma basta la produzione del verbale di s.i. del teste (deceduto, nel caso di specie), cui non è seguita opposizione alcuna da parte della difesa.
È poi del tutto generica ed immotivata - e quindi proposta in violazione dell'art. dall'art. 581 lett. c) c.p.p. la censura secondo cui il EL medesimo
-
sarebbe stato da considerarsi autore o coautore della ricettazione, anziché soggetto danneggiato.
3- Ancora manifestamente infondato è il motivo che precede sub c), in quanto non solo sul retro dei titoli de quibus risulta l'apposizione della firma per girata del Di IO (del che espressamente dà atto l'impugnata sentenza, senza che il ricorrente muova specifiche e motivate confutazioni di tale rilievo), ma la gravata pronuncia è conforme all'antico e costante orientamento di questa S.C. in virtù del quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta - così come hanno fatto i giudici 4
del merito anche sulla base dell'omessa, o non attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr. ad es.
Cass. Sez. II n. 16949 del 27.2.2003, dep. 10.4.2003; Cass. Sez. II n. 11764 del
20.1.2003, dep. 12.3.2003; Cass. Sez. II n. 9861 del 18.4.2000, dep. 19.9.2000;
Cass. Sez. II n. 2436 del 27.2.97, dep. 13.3.97; Cass. n. 2302/92; Cass. n.
6291/91).
Ancor più tali considerazioni valgono ove si tratti di ricettazione di assegni, costante essendo la giurisprudenza di questa Corte Suprema nello statuire che è conforme ai criteri logici e giuridicamente corretto ritenere che il possesso e/o la messa in circolazione di un assegno al di fuori delle regole che vi presiedono costituisce di per sé indizio grave che assurge a dignità di prova piena se, in difetto di plausibili giustificazioni, si ponga come coerente e necessaria conseguenza di una consapevole e volontaria acquisizione illecita avvenuta, a monte, da parte di chi tale assegno abbia poi trasmesso all'imputato e, quindi, come prova dell'elemento soggettivo da parte di quest'ultimo proprio del
- -
delitto di ricettazione e non già di quello p. e p. ex art. 712 c.p. o di quello di cui all'art. 647 c.p.
4- Sempre manifestamente infondato è il motivo che precede sub d): non risponde al vero che la Corte territoriale abbia omesso di motivare sulla ventilata ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. c.p., anzi, l'ha espressamente negata in forza del non modesto importo degli assegni, tenuto conto dell'epoca dei fatti.
5- È, invece, fondato il ricorso dello Turilli.
Premesso che l'avviso di deposito della sentenza di primo grado (deposito avvenuto oltre il termine fissato ex art. 544 co. 3° c.p.p.) gli fu notificato il
26.10.05 (del che dà atto la stessa impugnata sentenza), va da sé che l'appello depositato dallo IU il 3.12.2005 presso una caserma dei CC. era tempestivo: infatti, ai sensi dell'inequivocabile disposto dell'art. 123 co. 2° c.p.p. (trascurato dalla gravata pronuncia), l'impugnazione che l'imputato agli arresti domiciliari
(tale era, all'epoca, lo furilli) proponga con atto ricevuto da un ufficiale di p.g. è da considerarsi come ricevuta direttamente dall'A.G. (cfr., ad esempio, Cass. Sez. •
I n. 7341 del 25.1.2006, dep. 1°.3.2006, rv. 233715; Cass. n. 10682/95, rv.
202548).
6- In conclusione, va annullata con rinvio la pronuncia emessa nei confronti dello IU, con ordine di trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di
Appello di Bari per nuovo giudizio.
Deve, invece, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Di IO, con conseguente sua condanna, ex art. 616 c.p.p., alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nella sua impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla con rinvio la sentenza impugnata relativamente a IU RA e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso del Di IO, che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in data 21.10.09.
Il Presidente Il Consigliere estensore
Dott. Antonio Esposito Dott. Antonio Manna
Aubert Mam m DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2009 IL CANCELLERE NOV
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