Sentenza 28 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/07/2004, n. 14193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14193 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARTOTECNICA TIFERNATE SPA, in persona del suo amm. unico e legale rappresentante pro tempore ME FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FALCONI AMORELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato CORRADO ZAGANELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL SRL, già LL ET SNC in persona del legale rappresentante pro tempore IO LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CORRIDONI 23, presso lo studio dev'avvocato LUDOVICO GRASSI, rappresentato e difeso dall'avvocato SEBASTIANO FISCHETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n. 19808/01 proposto da:
LL SRL, già LL ET SNC in persona del suo amm.re unico e legale rappresentante pro tempore IO LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO GRASSI, rappresentato e difeso dall'avvocato SEBASTIANO FISCHETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
CARTOTECNICA TIFERNATE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore e amm.re delegato;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n. 25838/01 proposto da:
CARTOTECNICA TIFERNATE SPA, in persona dell'amm.re delegato e legale rappresentante pro tempore ME FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FALCONI AMORELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato CORRADO ZAGANELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LL SRL, già LL ET SNC, in persona dell'Amm.re Unico e legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 766/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 28/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/06/04 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
preliminarmente la Corte dispone la riunione a questo procedimento (n. RG. 13423/01) dei nn. 19808/01 + 25838/01, già riuniti, trattandosi di ricorsi proposti separatamente avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato ZAGANELLI Corrado, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e del controricorso incidentale e deposita nota spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE che ha concluso previa riunione, rigetto di tutti i ricorsi, principale ed incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 26 ottobre 1983 la s.n.c. BI TT propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 21 settembre di quell'anno dal Presidente del Tribunale di Lecco, avente per oggetto il pagamento alla s.p.a. cartotecnica RN della somma di lire 82.790.302, oltre agli interessi, come prezzo di contenitori di cartone per dolciumi;
sostenne tra l'altro (per quanto ancora rileva in questa sede) che gli involucri si rompevano al minimo strappo in corrispondenza del cordoncino-maniglia e perciò in gran parte non avevano potuto essere impiegati, sicché chiese che fosse pronunciata la risoluzione del contratto, con riduzione del prezzo per i prodotti utilizzati e con condanna dell'altra parte al risarcimento dei danni. La convenuta contestò l'esistenza del difetto ed eccepì che comunque esso non era stato denunciato tempestivamente;
agì quindi in via riconvenzionale, per ottenere la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo.
All'esito dell'istruzione della causa, consistita nell'assunzione di prove testimoniali e nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 27 ottobre 1998 il Tribunale respinse l'opposizione e le domande proposte dall'una e dall'altra parte, ritenendo che la denuncia del vizio era avvenuta tardivamente e che la convenuta non aveva provato di aver subito danni, neppure con riferimento alla svalutazione monetaria.
Adita in via principale dalla s.r.l. BI (già s.n.c. BI TT) e incidentalmente dalla s.p.a. EC RN, la Corte di appello di Milano, con sentenza non definitiva del 1 marzo 2003, ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che il vizio in questione non poteva emergere immediatamente, che esso era stato denunciato subito dopo la scoperta, che la merce realmente ne era affetta.
Esaurita l'ulteriore istruzione - che era stata disposta ai fini della quantificazione della somma dovuta alla società venditrice - con sentenza definitiva del 18 maggio 2001 la s.r.l. BI è stata condannata a pagare alla s.p.a. EC RN lire 50.473.731, oltre agli interessi dallo date delle singole fatture e alla rivalutazione monetaria per il periodo precedente alla entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353. A tale pronuncia la Corte di appello è pervenuta osservando: non possono essere prese in considerazione le domande di risarcimento, non riproposte dalla società BI con l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado;
dagli importi dovuti alla società EC RN debbono essere sottratti quelli corrispondenti al materiale non utilizzato, o rimasto giacente presso la venditrice, o reso dai clienti dell'acquirente; non sono state provate altre "voci" di credito;
all'appellante incidentale, in quanto soggetto operante in campo economico, compete la rivalutazione monetaria, limitatamente alla differenza tra il tasso di inflazione e quello degli interessi legali, per il periodo in cui l'uno ha superato l'altro. Contro la sentenza non definitiva ha proposto ricorso per Cassazione la s.p.a. EC RN, in base a quattro motivi, poi illustrati anche con memorie. La s.r.l. BI si è costituita con controricorso.
La sentenza definitiva è stata impugnata sia dalla s.r.l. BI, sia dalla s.p.a. EC RN, rispettivamente in via principale in base a cinque motivi e in via incidentale in base a due motivi.
La discussione dei tre ricorsi si è svolta contestualmente, previa loro riunione, disposta in udienza in applicazione dell'art. 335 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Dovendosi seguire, nell'esame delle censure rivolte dalle parti alle sentenze impugnate, l'ordine imposto dalla logica giuridica, occorre prendere in considerazione prioritariamente, stante il suo carattere assorbente rispetto a ogni altro, il quarto motivo del ricorso proposto dalla s.p.a. EC RN contro la sentenza non definitiva, con cui vengono denunciate "omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" e "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.", per avere la Corte di appello erroneamente e ingiustificatamente ritenuto sussistente il preteso vizio dei contenitori venduti alla società BI, disattendendo le contrarie conclusioni della relazione peritale. La doglianza non può essere accolta.
Il giudice non è tenuto ad aderire a ciò che è stato ritenuto dal consulente tecnico di ufficio, purché dia conto delle ragioni del proprio dissenso, sicché la decisione sul punto, in sede di legittimità, non è sindacabile se non sotto il profilo della omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione (v., per tutte, Cass. 9 luglio 2003 n. 10816). Ma da tali vizi la sentenza impugnata è esente, poiché la Corte di appello ha esposto, in maniera esauriente e logicamente coerente, gli argomenti che l'hanno indotta a discostarsi dal parere dell'ausiliare, richiamandosi alle "convergenti molteplici emergenze istruttorie", denotanti "una indiscutibile carenza strutturale del prodotto in argomento", già poste in rilievo dal giudice di primo grado, il quale aveva osservato, "al di là dei discordanti pareri scientifici espressi al riguardo dal CTU e dal CT di parte opponente", che "l'entità del fenomeno di lacerazione delle confezioni rispetto alla quantità di astucci forniti, evidenziata sia dai testimoni (...) sia dalla documentazione relativa alla merce resa dai clienti della BI TT (...) è di per sè indicativa della divergenza del prodotto fornito dall'opposta rispetto ai normali livelli di resistenza degli astucci per panettoni, non essendo per nulla usuale la rottura del cordoncino a seguito della sola sollecitazione derivante dalle manovre di spostamento e trasporto a cui la confezione è di regola sottoposta nel corso della commercializzazione". Il perentorio contrario assunto della ricorrente, secondo cui invece si sarebbe dovuto far prevalere senz'altro, su tali risultanze, il giudizio espresso dal consulente tecnico di ufficio in esito alle prove di "natura sia empirica che tecnica" che aveva compiuto, non può costituire valida ragione di cassazione della sentenza impugnata.
Con il terzo motivo del ricorso proposto contro la sentenza non definitiva, la s.p.a. EC RN, dolendosi di "omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", lamenta che la Corte di appello, revocando il decreto ingiuntivo, le ha addossato "una vera e propria responsabilità oggettiva": pur avendo ritenuto che il difetto del prodotto avesse carattere occulto, non ha tuttavia riconosciuto che non solo l'acquirente, ma neppure l'alienante poteva avvedersene. Anche questa censura va disattesa.
Attiene infatti a una questione che implica la necessità di apprezzamenti di merito e che non era stata sollevata nel giudizio a quo ne' ha formato oggetto di decisione con la sentenza impugnata, sicché non può avere ingresso in questa sede.
Peraltro, la garanzia per vizi è dovuta dal venditore indipendentemente da ogni sua "colpa", la quale occorre esclusivamente ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti dal compratore e non anche della riduzione del prezzo, che è destinata a ristabilire il rapporto di corrispettività tra le prestazioni con riferimento al minor valore della cosa (v., tra le altre, Cass. 8 marzo 2001 n. 3425). La revoca del provvedimento monitorio è stata pronunciata, appunto, in vista non del risarcimento dei danni, bensì della riduzione del prezzo, che comunque unicamente è stata accordata alla società BI, anche con la sentenza definitiva.
Con il secondo motivo di ricorso la s.p.a. EC RN sostiene che la sentenza non definitiva è affetta da "violazione e falsa applicazione degli art. 1490, 1495, 1511 c.c.", "violazione e falsa applicazione art. 2697", "omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", in quanto la Corte di appello ha respinto l'eccezione di tardività della denuncia del vizio, facendo erroneamente decorrere il relativo termine da un giorno diverso da quello della consegna o semmai da quello della scoperta, il quale coincideva con la data di confezionamento dei panettoni.
La doglianza è infondata.
Il giudice di secondo grado ha osservato che "la particolarità del difetto riscontrato sull'involucro-contenitore, e cioè la cedevolezza e la instabilità del segmento di nastro o cordoncino inserito per il più agevole asporto dell'articolo, e più che altro dopo l'acquisto nella vendita finale, cioè al minuto, non poteva di certo emergere da un generico controllo, immediato e solo esterno, del materiale di confezionamento approntato dopo la sua consegna all'acquirente". In ordine al ritenuto carattere "occulto" del vizio, dunque, la sentenza impugnata è adeguatamente motivata. Nè i limiti del giudizio di legittimità consentono a questa Corte di addentrarsi in valutazioni come quelle in cui la ricorrente pretende in sostanza di coinvolgerla, circa l'asserita maggiore attendibilità delle sue tesi, relative alla possibilità, da parte della società BI, di sottoporre la merce all'atto della consegna a verifiche idonee a rivelarne le carenze. Non sono quindi pertinenti i precedenti giurisprudenziali richiamati nel ricorso, che si riferiscono a ipotesi di vizi "apparenti".
Anche a proposito dell'individuazione del momento della scoperta, il giudice a quo ha dato conto congruamente delle ragioni della decisione, spiegando che la deposizione resa da RI ZZ andava inquadrata "nel generale contesto probatorio acquisito", da cui emergeva, alla luce anche della testimonianza di IL VI e della documentazione in atti, che il "controllo e della procedura di inscatolamento del prodotto finale ... era stato svolto non già prima del reclamo pervenuto dalla clientela d'Oltralpe, bensì ed al contrario venendo proprio da quello occasionato, e svoltosi quindi solo successivamente", "dopodiché il responsabile ebbe a denunciare subito il fatto per telefono alla venditrice". Sul punto la ricorrente si limita a proporre una diversa ricostruzione dei fatti di causa, a suo dire meglio rispondente alle stesse suddette risultanze istruttorie, ancora demandando a questa Corte di compiere apprezzamenti eminentemente di merito, che debbono rimanere estranei al giudizio di legittimità.
Con il primo motivo del ricorso contro la sentenza non definitiva, la s.p.a. EC RN lamenta che la Corte di appello, astenendosi dal definire il giudizio, è incorsa in "violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c. e 345, 279 e 280 c.p.c.", poiché "autorizza attività istruttorie in assenza di specifiche deduzioni di parte attrice opponente nel giudizio di primo grado", "utilizza surrettiziamente lo strumento di cui all'art. 279 e 280 per suggerire nuove tesi e strategie difensive, in violazione del principio di difesa e del contraddittorio, in danno della parte appellante-opposta in primo grado", "surroga con insussistenti poteri istruttori di ufficio le carenze probatorie volontariamente e deliberatamente causate dalla parte onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c.". La censura è inammissibile, poiché investe eventuali vizi da cui in ipotesi avrebbe potuto essere affetta la sentenza definitiva. In effetti, con il primo motivo del ricorso incidentale proposto appunto contro la sentenza definitiva, la s.p.a. EC RN ha formulato analoghe doglianze, sotto il profilo della "violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.; violazione dell'art. 24 Cost.", osservando che nel corso dell'ulteriore istruzione della causa "controparte ha offerto una nuova serie di documenti e il relativo corredo documentale (in parte, peraltro, a sostegno di domande precluse nel giudizio di gravame, puntualmente trasfuse nell'atto di ricorso in Cassazione)".
Neppure questa censura può essere accolta.
Lo impedisce la sua genericità, non avendo la ricorrente in alcun modo specificato quali domande nuove la società BI avesse formulato in appello, ne' quali documenti abbia prodotto dopo la pronuncia della sentenza non definitiva, ne' in quali carenze probatorie fosse incorsa.
Dalla sentenza definitiva, peraltro, risulta che effettivamente la Corte di appello ha considerato inammissibili, proprio perché "nuove", le domande di risarcimento di danni proposte nel corso di quel grado di giudizio dall'originaria attrice e che nella seconda fase dell'istruzione si è soltanto provveduto, ad opera delle parti, "ad una conveniente disaggregazione ... delle risultanze contabili acquisite agli atti", sulla scorta dei documenti già prodotti, per poter quantificare con esattezza il credito della società EC, sulla quale del resto gravava l'onere di provarne sussistenza e ammontare.
Con il primo motivo del ricorso principale proposto contro la sentenza definitiva, la s.r.l. BI, denunciando "omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (quantum della domanda di risoluzione), dipendente dal mancato o deficiente esame e valutazione di dati obiettivi acquisiti alla causa (art. 360, n. 5 c.p.c.)" e "violazione degli artt. 1490 e 1493 c.c.", lamenta che la Corte di appello ha incluso nel valore dei "resi", da sottrarre dal prezzo totale della fornitura, quello di 1.000 involucri contenenti i panettoni restituiti alla società BI dalla sua cliente francese società Biscazur perché difettosi, mentre in realtà di trattava di 12.480 astucci, come risultava da vari documenti, della cui "obliterazione" la ricorrente si duole. La censura deve essere accolta.
Sul punto la motivazione della Corte di appello è effettivamente manchevole, poiché si esaurisce nel generico rinvio a due imprecisati documenti, senza alcuna spiegazione delle ragioni per cui se ne è desunto che le confezioni fossero 1.000 anziché 12.480, come invece, a dire della ricorrente, risultava dall'ordine della società francese, dalla successiva sua revoca, dalla ulteriore corrispondenza intercorsa tra le parti, da una autorizzazione della USL a destinare i panettoni resi a uso diverso dall'alimentazione umana: documenti tutti di cui nel ricorso - in ottemperanza al principio di "autosufficienza" - è stato specificato il contenuto, con precise indicazioni, in ordine alle quali la resistente non ha sollevato contestazioni di sorta.
Con il secondo e con il terzo motivo del suo ricorso - tra loro strettamente connessi e pertanto da prendere in considerazione congiuntamente - la s.r.l. BI lamenta "insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", "omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia", "omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.", "violazione dell'art. 1493, 3 comma c.c.", osservando che "l'oggetto della domanda di riduzione del prezzo (è stato) immotivatamente circoscritto ai "resi" e contraddittoriamente "trattato" quale oggetto di risoluzione".
La censura non è fondata.
Si basa, infatti, su un presupposto - che "la carenza strutturale del prodotto (abbia) riguardato l'intera fornitura" - contrastante con quanto si è accertato in sede di merito: già con la sentenza non definitiva, non impugnata dalla s.r.l. BI, la Corte di appello aveva ritenuto che il vizio era limitato "alle partite interessate dalla difettosità in parola e comunque rimaste in rapporto ad essa giacenti presso il compratore", sicché aveva revocato il decreto ingiuntivo, in quanto emesso per un importo pari al prezzo di tutto il materiale, facendo però salvo il diritto della venditrice ad ottenere il corrispettivo dovutole per il materiale residuo, peraltro utilizzato dall'acquirente senza inconvenienti o pregiudizi di sorta:
corrispettivo per la cui determinazione la causa è stata rimessa in istruttoria. Quanto poi alla sentenza definitiva, avrebbe avuto semmai interesse a dolersene la società EC RN, in quanto il suo credito è stato decurtato dell'intero valore sia dei "giacenti" sia dei "resi", pur se per gli uni è stata pronunciata la risoluzione parziale del contratto, per gli altri la riduzione del prezzo.
Con il quinto motivo di ricorso la s.r.l. BI si duole di "violazione o falsa applicazione dell'art. 1224, 2 comma c.c.", per avere il giudice a quo attribuito all'altra parte la rivalutazione monetaria del suo credito, "pur in assenza di qualsiasi allegazione e prova" di "un danno maggiore di quello compensato dagli interessi legali".
La doglianza va accolta.
La Corte di appello in proposito ha ritenuto "essere quel danno di per sè immanente alla qualità che il soggetto abbia di imprenditore", potendo "convenirsi sull'assoluta insufficienza, per qualsiasi soggetto creditore operante nel campo economico, nel tempo pregresso del saggio legale degli interessi sancito nel cinque per cento in ragione di anno, a compensarlo del pregiudizio inerente all'inadempimento altrui nelle obbligazioni pecuniarie" e quindi ha riconosciuto alla società EC RN "fino all'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 353/1990, la differenza percentuale intercorsa fra detto saggio e quello maggiore eventuale dell'inflazione monetaria, rapportata agli indici Istat del costo della vita" (mentre ha ritenuto che "per il prosieguo, e fino al saldo integrale del dovuto, la mutata entità del tasso legale appare per contro di per sè idonea a elidere l'effetto negativo in parole").
Il più recente indirizzo prevalentemente seguito in materia dalla giurisprudenza di legittimità - che il collegio condivide, stante la sua coerenza con i principi che regolano la distribuzione dell'onere della prova - è nel senso che "in tema di obbligazioni pecuniarie, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, ne' costituisce di per sè danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'art. 1224, 2 comma, c.c., il riconoscimento, in favore del creditore, oltre agli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro;
tale prova può essere anche presuntiva, correlata a criteri personalizzati, cioè ad una classificazione dei creditori in categorie economiche (imprenditori, modesti consumatori, creditori occasionali ecc.), atta a facilitare la dimostrazione delle maggiori utilità che nei singoli casi la somma non pagata avrebbe potuto procurare al creditore;
ma quest'ultimo non può ritenersi esonerato dall'allegazione e prova, ancorché nell'ambito della categoria di appartenenza, degli elementi in forza dei quali il danno ulteriore può essere quantificato, atteso che, con particolare riguardo alla molteplicità delle categorie predette, il ricorso ad elementi presuntivi, o a fatti di comune esperienza non può certo tradursi automaticamente in parametri fissi comunque applicabili e deve ritenersi consentito soltanto in stretta correlazione con le qualità e le condizioni della categoria cui appartiene il creditore, e che esclusivamente alla luce di tali dati personalizzati, che l'interessato ha l'onere di fornire, sussistono i presupposti per una valutazione, secondo i criteri di probailità e normalità, delle modalità di utilizzazione del denaro e, quindi, degli effetti, nel caso concreto, della sua ritardata disponibilità" (Cass. 1 aprile 2003 n. 4919). Resta conseguentemente assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale proposto contro la sentenza definitiva, con cui la s.p.a. EC RN lamenta che la Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che dal 1997 il tasso di inflazione è stato maggiore di quello degli interessi legali (per effetto dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
È ugualmente assorbito il quarto motivo del ricorso principale della s.r.l. BI, che attiene al regolamento delle spese dei giudizi di primo e di secondo grado.
In conclusione viene rigettato il ricorso contro la sentenza non definitiva, vengono accolti il primo e il quinto motivo del ricorso principale contro la sentenza definitiva, rigettati il secondo e il terzo, dichiarato assorbito il quarto, viene rigettato il primo motivo del ricorso incidentale contro la sentenza definitiva e dichiarato assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvio della causa ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Milano, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.
Il giudice di rinvio si uniformerà, quanto alla domanda di risarcimento di darmi proposta dalla s.p.a. EC RN, al principio di diritto enunciato nella massima che si è sopra trascritta.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso proposto dalla s.p.a. EC RN contro la sentenza non definitiva;
accoglie il primo e il quinto motivo del ricorso principale proposto dalla s.r.l. BI contro la sentenza definitiva, rigetta il secondo e il terzo, dichiara assorbito il quarto;
rigetta il. primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla s.p.a. EC RN contro la sentenza definitiva, dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza definitiva in relazione alle censure accolte;
rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Milano, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2004