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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N.R.V.G. 5306/2024 promosso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. LUGANO MARCELLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Voghera, P. tta Plana n. l;
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. LASTRINETTI DANIELE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Voghera, P.tta Plana n. I;
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
“l) Disporre che ciascuno dei genitori del minore , provveda al mantenimento Persona_1 diretto del ragazzo nel periodo in cui tiene il minore presso di sé;
2) Revocare pertanto ogni disposizione in ordine a contribuzioni di mantenimento e in particolare revocare l'obbligo per il sig. di versamento di contribuzione in favore di Parte_1 [...]
Pt_2
3) Confermarsi integralmente l'affidamento condiviso del minore con esercizio paritario della responsabilità genitoriale e obbligo per i genitori di consultazione e raggiungimento di un indirizzo condiviso per ogni questione di particolare rilevanza inerente il minore;
4) Disporsi che permanga con ciascun genitore per eguali e paritari periodi di tempo, Per_1 secondo la prassi consolidata e che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del minore quando 1o stesso è presso di sé; 5) Confermarsi la suddivisione delle spese extra assegno inerenti il figlio in misura paritaria del
50% a carico dei genitori secondo individuazione e disciplina dettate dal vigente Protocollo del
Tribunale di pavia”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 26.05.2021 n. 780/2021, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al collocamento abitativo del figlio e Persona_1 conseguentemente in ordine al suo mantenimento diretto, alla luce dell'alternanza delle modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore;
Ritenuto che le Parti abbiano dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adattata non reputandosi, pertanto, necessaria la loro convocazione;
rilevato che è stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condizioni proposte non siano contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 26.05.2021 n.
780/2021 recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 29/01/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N.R.V.G. 5306/2024 promosso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. LUGANO MARCELLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Voghera, P. tta Plana n. l;
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. LASTRINETTI DANIELE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Voghera, P.tta Plana n. I;
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
“l) Disporre che ciascuno dei genitori del minore , provveda al mantenimento Persona_1 diretto del ragazzo nel periodo in cui tiene il minore presso di sé;
2) Revocare pertanto ogni disposizione in ordine a contribuzioni di mantenimento e in particolare revocare l'obbligo per il sig. di versamento di contribuzione in favore di Parte_1 [...]
Pt_2
3) Confermarsi integralmente l'affidamento condiviso del minore con esercizio paritario della responsabilità genitoriale e obbligo per i genitori di consultazione e raggiungimento di un indirizzo condiviso per ogni questione di particolare rilevanza inerente il minore;
4) Disporsi che permanga con ciascun genitore per eguali e paritari periodi di tempo, Per_1 secondo la prassi consolidata e che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del minore quando 1o stesso è presso di sé; 5) Confermarsi la suddivisione delle spese extra assegno inerenti il figlio in misura paritaria del
50% a carico dei genitori secondo individuazione e disciplina dettate dal vigente Protocollo del
Tribunale di pavia”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 26.05.2021 n. 780/2021, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al collocamento abitativo del figlio e Persona_1 conseguentemente in ordine al suo mantenimento diretto, alla luce dell'alternanza delle modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore;
Ritenuto che le Parti abbiano dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adattata non reputandosi, pertanto, necessaria la loro convocazione;
rilevato che è stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condizioni proposte non siano contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 26.05.2021 n.
780/2021 recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 29/01/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2