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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/10/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1593/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Via E. Fermi 6 82010 Parte_1
Sant'Angelo a Cupolo presso lo studio dell'avv. DELL'OSTE VINCENZO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
BENEVENTO elettivamente domiciliato in Benevento alla via CP_1
Foschini, rappresentato e difeso dall'avv. PASUT FRANCO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 10/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
L'istante in epigrafe ha convenuto in giudizio l' esponendo: CP_1
1 - di aver lavorato alle dipendenze della società C.B.C. SRL, con qualifica di operaio e svolgendo mansioni proprie del lavoro subordinato, come risulta dai cedolini paga e dall'estratto conto contributivo allegato;
CP_1
- che non ha mai ricoperto ruoli di amministrazione o controllo nella suddetta società, né ha mai avuto poteri gestionali o decisionali che potessero configurarla come figura apicale o comunque assimilabile a un datore di lavoro;
- che in data 16/11/2021, la società è stata cancellata dal registro delle imprese avendo una passività di € 403.717, 00 e non residuando alcun importo a favore dei soci;
- che non ha mai assunto la qualità di socio effettivo o di soggetto con responsabilità illimitata verso le obbligazioni della società, bensì ha sempre rivestito il ruolo di semplice dipendente;
- che ha presentato domanda di accesso al ON di RA per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro non corrisposti, domanda che è stata respinta dall con la motivazione che la ricorrente risulterebbe essere socio CP_1 della società e che il titolo, costituito dal D.I., non è stato validamente notificato a tutti i soci, non considerando che, l'altro socio, come risulta dalla visura camerale allegata al presente ricorso (All. 10) è proprio l'odierna ricorrente e che pertanto una notifica a se stessa sarebbe irrituale, inoltre, come risulta dal bilancio non sono residuati utili, ma solo perdite pertanto i soci non rispondono dei debiti societari in quanto non hanno percepito utili;
- che già ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e successivamente dichiarato definitivamente esecutivo (n. 196/2024 – R.G.
2219/2024 del Tribunale di Benevento) per il pagamento delle somme richieste, ammontanti ad € 37.176,53 a titolo di TFR e ad € 6.218,89 per crediti da lavoro e ha tentato infruttuosamente anche l'esecuzione;
- che nonostante il decreto ingiuntivo e l'esito negativo del tentativo dell'esecuzione, l ha rigettato la richiesta della ricorrente, sostenendo, CP_1
2 inizialmente che il titolo non fosse definitivamente esecutivo (All. 12) successivamente presentando ricorso amministrativo (All. 1) l'odierno resistente respingeva lo stesso la domanda, erroneamente, sostenendo che le obbligazioni sociali graverebbero sulla medesima quale "socio", (All. 1 bis) in virtù della cancellazione della società senza valutare che l'art. 2495 c.c. e la costante
Giurisprudenza (tra le altre Cassaz. n. 17564/2013) statuisce che i soci di una società di capitali, rispondono delle obbligazioni societarie fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, che ammonta a zero;
- che sussiste il diritto dell'istante al pagamento dei crediti di lavoro non corrisposto nei confronti del ON di RA , ai sensi dell'art. 2 Dlgs CP_1
80/92 come previsto dalla direttiva CEE 89/97.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
2.
Il Tribunale osserva.
Risulta indispensabile la verifica delle disposizioni normative invocate da parte ricorrente a sostegno della pretesa azionata nel presente giudizio.
Il decreto legislativo 7 gennaio 1992 n. 80 all' art. 1.-RA dei crediti di lavoro- recita “1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del
ON di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n.
297,dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto
3 possono chiedere al ON di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2,sempreche', a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
All'art.
2-Intervento del ON di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n.
297 recita : “ l. Il pagamento effettuato dal ON di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a)la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa,ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal ON ai sensi del comma 1 non puo' essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
2-bis. L'intervento del ON di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro
Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia.
Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 19 maggio
1982, n. 297.))
4 3. Per il conseguimento delle somme dovute dal ON ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal ON si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.
4. Il pagamento di cui al comma 1 non e' cumulabile fino a concorrenza degli importi: a) con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1; b) ( Controparte_2
D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 186)); c) con l'indennita' di mobilita' riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.
6. L'intervento del ON di garanzia previsto dalle disposizioni che procedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate all'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. Per la determinazione dell'indennita' eventualmente spettante,in relazione alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987,trovano applicazione i termini, le misure e le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ebbene, le disposizioni del decreto legislativo sopra richiamate, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 48 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 al fine di adeguare l'ordinamento interno alla direttiva CEE 20 ottobre 1980 n. 987 in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, hanno esteso - con effetto ex nunc - la garanzia, già prevista dalla legge n. 297 del 1982 per il trattamento di fine rapporto, ai crediti di lavoro inerenti agli ultimi
5 tre mesi del rapporto lavorativo, utilizzando il medesimo ON di garanzia istituito dalla predetta legge del 1982.
L'intervento del ON è soggetto, oltre che a limiti temporali anche a limitazioni oggettive (relative, cioè, al quantum della prestazione), specificate dalle disposizioni dettate dall'art. 2: in particolare, nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento il pagamento effettuato dal
ON di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura della procedura di fallimento.
Inoltre, solo nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile ad una delle procedure concorsuali, l'istanza al fondo può essere presentata, a seguito dell' infruttuoso esperimento delle procedure di esecuzione forzata;
il pagamento effettuato dal ON non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali (comma 2: c.d. massimale); lo stesso pagamento non è cumulabile (fino a concorrenza degli importi), fra l'altro, con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco degli ultimi tre mesi (comma 4, lettera -b).
Dall'esame delle disposizioni normative sopra indicate, emerge che allorché il lavoratore presenti all , quale gestore del “ON di garanzia del trattamento CP_1
di fine rapporto”, la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell'Istituto di adempiere tempestivamente, ove non insorgano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito , in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del ON è modulata.
6 Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (art. 2495 cod. civ.) e tale società non sia più fallibile,
l'accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione» (v.
Cass. civ., sez. lav., sent., 28 gennaio 2025, n. 1934).
Si ricorda altresì che la s.r.l. è una società che gode di un'autonomia patrimoniale perfetta, ossia vi è una separazione assoluta fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci. Questi ultimi non hanno nessuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, nemmeno sussidiaria. La responsabilità dei soci è, dunque, limitata ai versamenti ancora dovuti ed è responsabilità verso la società, non nei confronti dei creditori sociali che possono agire nei confronti dei soci soltanto in via surrogatoria della società. Fa eccezione l'ipotesi di s.r.l. unipersonale. In tal caso è prevista la responsabilità illimitata del socio, ma solo per le ipotesi in cui non siano stati effettuati i conferimenti secondo la disciplina dell'art. 2464 c.c., o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità relativa all'unico azionista, con l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2470 c.c.. In base all'art. 2495, comma 2, c.c., dopo la cancellazione dalla società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i propri crediti nei confronti dei soci, ma solo fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Nella specie è incontestato che lo stato di insolvenza non possa essere dimostrato con l'esperimento infruttuoso della procedura esecutiva allorquando la società debitrice, risulti cancellata dal registro delle imprese.
Come rammentato l'ipotesi in questione non determina l'estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi della società stessa, ma, in linea di principio, dà luogo ad un fenomeno successorio che comporta il trasferimento delle obbligazioni sociali in capo ai soci.
7 Ai sensi dell'art. 2495 c.c. tuttavia, in caso di cancellazione delle imprese di una società di capitali, i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione.
Ne consegue l'impossibilità di verificare lo stato di insolvenza, allorché la cancellazione sia avvenuta senza liquidazione di alcun importo con il bilancio di liquidazione e ciò coerentemente con le stesse previsioni del messaggio CP_1 numero 3854/2019, il quale in tali ipotesi ritiene sufficiente l'allegazione alla domanda di una copia conforme del titolo esecutivo e la dimostrazione che, dal bilancio finale, non risultino distribuite somme ai soci, come nel caso in esame.
L' , invero, ha rigettato l'istanza di parte ricorrente in mancanza di notifica CP_1
del D.I. alla stessa quale socia della C.B.C. SRL, evidenziando altresì nella memoria difensiva che l'accesso al fondo è in ogni caso precluso ai soci tranne che a quelli delle società cooperative.
3.
E' pacifico e documentale infatti che la ricorrente, oltre ad essere dipendente della società, è socia al 50% della società C.B.C. SRL unitamente a CP_3
(socio per il restante 50%).
[...]
Ebbene con riguardo alla prima eccezione dell' , la stessa appare infondata CP_1 dal momento che la notifica di un atto accerta la conoscenza giuridica dello stesso per cui nel caso in esame il decreto ingiuntivo non doveva essere notificato dalla ricorrente a sè stessa per l'ovvia ragione di esserne già a conoscenza avendo presentato il ricorso monitorio in qualità di lavoratrice/creditrice della società.
4.
Relativamente alla qualità di socio, si osserva che il socio lavoratore srl è la figura che, oltre a detenere una quota di capitale nella società, partecipa attivamente alla sua gestione operativa della società attraverso il proprio lavoro.
È un soggetto che assume contemporaneamente due ruoli all'interno di una società a responsabilità limitata (srl): di socio, che partecipa al capitale sociale
8 della srl e ne condivide i rischi e gli utili, detiene una quota di partecipazione variabile, che determina il suo peso decisionale all'interno della società con diritto di voto nelle assemblee dei soci e partecipazione alla gestione della srl;
oppure di lavoratore che svolge un'attività lavorativa subordinata a favore della srl, che può essere assunto come dipendente o come socio collaboratore e che riceve una retribuzione per il lavoro svolto, in base al contratto socio lavoratore srl stipulato.
Per essere socio e dipendente, il lavoratore: non deve fare parte dell'organo amministrativo (o nel caso in cui faccia parte, non deve avere il potere di interferire nelle decisioni); non deve essere socio di maggioranza. Se viene rispettato questo requisito, il socio può essere anche un lavoratore subordinato della Srl.
Rimangono fuori da quanto detto, ovviamente, i soci lavoratori nelle società cooperative, per i quali la duplice e contemporanea posizione di lavoratore dipendente e di membro della compagine sociale è espressamente ammessa dalla legge (L. n. 142/2001).
Nel caso in esame, ovvero di una società con due soci al 50% ciascuno, uno di essi – se non è anche l'amministratore – potrebbe essere dipendente (in quanto da solo non avrebbe la maggioranza della metà +1 necessaria per deliberare).
Parte ricorrente a fronte della contestazione dell' della qualità di socio e non CP_1 di lavoratore subordinato non ha però adeguatamente provato la natura subordinata del rapporto ovvero non ha dedotto, ne adeguatamente chiesto di provare (i capi di prova risultano generici - ragione per cui la prova orale non è stata ammessa) la distinzione tra l'attività lavorativa svolta come dipendente
(peraltro in ricorso deduce genericamente di svolgere le mansioni operaio mentre dalla documentazione allegata risulta essere assunta come impiegata amministrativa) e quella compiuta in qualità di socio, il rispetto del vincolo di subordinazione tipico del lavoratore dipendente e lo svolgimento della propria
9 attività sotto la direzione e il controllo dell'organo amministrativo della Srl, seguendo le direttive aziendali e gli orari di lavoro stabiliti (questi ultimi neppure indicati); non vi è traccia del pagamento di una retribuzione mensile e della formalizzazione di un contratto scritto che rispetti la normativa sul lavoro subordinato, compresa quella del CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) applicabile al settore in cui vanno precisati tutti gli elementi essenziali, a partire dall'entità della retribuzione (e dei suoi criteri di commisurazione) e dalla sede di svolgimento delle prestazioni lavorative, per arrivare agli orari, ai diritti e ai doveri del dipendente.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che "In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione diretta del lavoratore all'organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società,
l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione o non abbia dato prova
10 della subordinazione” (Cass. sent. n. 21759/2004 richiamata anche da
Cassazione civile, sez. trib., n. 36362/2021).
Nel caso in esame, incombeva sulla ricorrente l'onere di dimostrare non solo il concreto ed esclusivo svolgimento delle mansioni di assunzione, prettamente esecutive e prive di alcuna valenza gestoria, ma anche l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di altri soggetti, nonostante la propria qualifica di socio.
5.
Alla luce di siffatte emergenze appare legittimo il diniego dell' , con CP_1
conseguente rigetto del ricorso.
6.
Ricorrono giusti motivi stante la natura della controversia per dichiarare interamente compensate le spese di lite
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro- Dott.ssa Marina Campidoglio,- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 11/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
11
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1593/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Via E. Fermi 6 82010 Parte_1
Sant'Angelo a Cupolo presso lo studio dell'avv. DELL'OSTE VINCENZO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
BENEVENTO elettivamente domiciliato in Benevento alla via CP_1
Foschini, rappresentato e difeso dall'avv. PASUT FRANCO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 10/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
L'istante in epigrafe ha convenuto in giudizio l' esponendo: CP_1
1 - di aver lavorato alle dipendenze della società C.B.C. SRL, con qualifica di operaio e svolgendo mansioni proprie del lavoro subordinato, come risulta dai cedolini paga e dall'estratto conto contributivo allegato;
CP_1
- che non ha mai ricoperto ruoli di amministrazione o controllo nella suddetta società, né ha mai avuto poteri gestionali o decisionali che potessero configurarla come figura apicale o comunque assimilabile a un datore di lavoro;
- che in data 16/11/2021, la società è stata cancellata dal registro delle imprese avendo una passività di € 403.717, 00 e non residuando alcun importo a favore dei soci;
- che non ha mai assunto la qualità di socio effettivo o di soggetto con responsabilità illimitata verso le obbligazioni della società, bensì ha sempre rivestito il ruolo di semplice dipendente;
- che ha presentato domanda di accesso al ON di RA per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro non corrisposti, domanda che è stata respinta dall con la motivazione che la ricorrente risulterebbe essere socio CP_1 della società e che il titolo, costituito dal D.I., non è stato validamente notificato a tutti i soci, non considerando che, l'altro socio, come risulta dalla visura camerale allegata al presente ricorso (All. 10) è proprio l'odierna ricorrente e che pertanto una notifica a se stessa sarebbe irrituale, inoltre, come risulta dal bilancio non sono residuati utili, ma solo perdite pertanto i soci non rispondono dei debiti societari in quanto non hanno percepito utili;
- che già ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e successivamente dichiarato definitivamente esecutivo (n. 196/2024 – R.G.
2219/2024 del Tribunale di Benevento) per il pagamento delle somme richieste, ammontanti ad € 37.176,53 a titolo di TFR e ad € 6.218,89 per crediti da lavoro e ha tentato infruttuosamente anche l'esecuzione;
- che nonostante il decreto ingiuntivo e l'esito negativo del tentativo dell'esecuzione, l ha rigettato la richiesta della ricorrente, sostenendo, CP_1
2 inizialmente che il titolo non fosse definitivamente esecutivo (All. 12) successivamente presentando ricorso amministrativo (All. 1) l'odierno resistente respingeva lo stesso la domanda, erroneamente, sostenendo che le obbligazioni sociali graverebbero sulla medesima quale "socio", (All. 1 bis) in virtù della cancellazione della società senza valutare che l'art. 2495 c.c. e la costante
Giurisprudenza (tra le altre Cassaz. n. 17564/2013) statuisce che i soci di una società di capitali, rispondono delle obbligazioni societarie fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, che ammonta a zero;
- che sussiste il diritto dell'istante al pagamento dei crediti di lavoro non corrisposto nei confronti del ON di RA , ai sensi dell'art. 2 Dlgs CP_1
80/92 come previsto dalla direttiva CEE 89/97.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
2.
Il Tribunale osserva.
Risulta indispensabile la verifica delle disposizioni normative invocate da parte ricorrente a sostegno della pretesa azionata nel presente giudizio.
Il decreto legislativo 7 gennaio 1992 n. 80 all' art. 1.-RA dei crediti di lavoro- recita “1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del
ON di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n.
297,dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto
3 possono chiedere al ON di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2,sempreche', a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
All'art.
2-Intervento del ON di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n.
297 recita : “ l. Il pagamento effettuato dal ON di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a)la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa,ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal ON ai sensi del comma 1 non puo' essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
2-bis. L'intervento del ON di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro
Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia.
Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 19 maggio
1982, n. 297.))
4 3. Per il conseguimento delle somme dovute dal ON ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal ON si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.
4. Il pagamento di cui al comma 1 non e' cumulabile fino a concorrenza degli importi: a) con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1; b) ( Controparte_2
D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 186)); c) con l'indennita' di mobilita' riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.
6. L'intervento del ON di garanzia previsto dalle disposizioni che procedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate all'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. Per la determinazione dell'indennita' eventualmente spettante,in relazione alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987,trovano applicazione i termini, le misure e le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ebbene, le disposizioni del decreto legislativo sopra richiamate, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 48 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 al fine di adeguare l'ordinamento interno alla direttiva CEE 20 ottobre 1980 n. 987 in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, hanno esteso - con effetto ex nunc - la garanzia, già prevista dalla legge n. 297 del 1982 per il trattamento di fine rapporto, ai crediti di lavoro inerenti agli ultimi
5 tre mesi del rapporto lavorativo, utilizzando il medesimo ON di garanzia istituito dalla predetta legge del 1982.
L'intervento del ON è soggetto, oltre che a limiti temporali anche a limitazioni oggettive (relative, cioè, al quantum della prestazione), specificate dalle disposizioni dettate dall'art. 2: in particolare, nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento il pagamento effettuato dal
ON di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura della procedura di fallimento.
Inoltre, solo nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile ad una delle procedure concorsuali, l'istanza al fondo può essere presentata, a seguito dell' infruttuoso esperimento delle procedure di esecuzione forzata;
il pagamento effettuato dal ON non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali (comma 2: c.d. massimale); lo stesso pagamento non è cumulabile (fino a concorrenza degli importi), fra l'altro, con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco degli ultimi tre mesi (comma 4, lettera -b).
Dall'esame delle disposizioni normative sopra indicate, emerge che allorché il lavoratore presenti all , quale gestore del “ON di garanzia del trattamento CP_1
di fine rapporto”, la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell'Istituto di adempiere tempestivamente, ove non insorgano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito , in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del ON è modulata.
6 Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (art. 2495 cod. civ.) e tale società non sia più fallibile,
l'accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione» (v.
Cass. civ., sez. lav., sent., 28 gennaio 2025, n. 1934).
Si ricorda altresì che la s.r.l. è una società che gode di un'autonomia patrimoniale perfetta, ossia vi è una separazione assoluta fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci. Questi ultimi non hanno nessuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, nemmeno sussidiaria. La responsabilità dei soci è, dunque, limitata ai versamenti ancora dovuti ed è responsabilità verso la società, non nei confronti dei creditori sociali che possono agire nei confronti dei soci soltanto in via surrogatoria della società. Fa eccezione l'ipotesi di s.r.l. unipersonale. In tal caso è prevista la responsabilità illimitata del socio, ma solo per le ipotesi in cui non siano stati effettuati i conferimenti secondo la disciplina dell'art. 2464 c.c., o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità relativa all'unico azionista, con l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2470 c.c.. In base all'art. 2495, comma 2, c.c., dopo la cancellazione dalla società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i propri crediti nei confronti dei soci, ma solo fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Nella specie è incontestato che lo stato di insolvenza non possa essere dimostrato con l'esperimento infruttuoso della procedura esecutiva allorquando la società debitrice, risulti cancellata dal registro delle imprese.
Come rammentato l'ipotesi in questione non determina l'estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi della società stessa, ma, in linea di principio, dà luogo ad un fenomeno successorio che comporta il trasferimento delle obbligazioni sociali in capo ai soci.
7 Ai sensi dell'art. 2495 c.c. tuttavia, in caso di cancellazione delle imprese di una società di capitali, i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione.
Ne consegue l'impossibilità di verificare lo stato di insolvenza, allorché la cancellazione sia avvenuta senza liquidazione di alcun importo con il bilancio di liquidazione e ciò coerentemente con le stesse previsioni del messaggio CP_1 numero 3854/2019, il quale in tali ipotesi ritiene sufficiente l'allegazione alla domanda di una copia conforme del titolo esecutivo e la dimostrazione che, dal bilancio finale, non risultino distribuite somme ai soci, come nel caso in esame.
L' , invero, ha rigettato l'istanza di parte ricorrente in mancanza di notifica CP_1
del D.I. alla stessa quale socia della C.B.C. SRL, evidenziando altresì nella memoria difensiva che l'accesso al fondo è in ogni caso precluso ai soci tranne che a quelli delle società cooperative.
3.
E' pacifico e documentale infatti che la ricorrente, oltre ad essere dipendente della società, è socia al 50% della società C.B.C. SRL unitamente a CP_3
(socio per il restante 50%).
[...]
Ebbene con riguardo alla prima eccezione dell' , la stessa appare infondata CP_1 dal momento che la notifica di un atto accerta la conoscenza giuridica dello stesso per cui nel caso in esame il decreto ingiuntivo non doveva essere notificato dalla ricorrente a sè stessa per l'ovvia ragione di esserne già a conoscenza avendo presentato il ricorso monitorio in qualità di lavoratrice/creditrice della società.
4.
Relativamente alla qualità di socio, si osserva che il socio lavoratore srl è la figura che, oltre a detenere una quota di capitale nella società, partecipa attivamente alla sua gestione operativa della società attraverso il proprio lavoro.
È un soggetto che assume contemporaneamente due ruoli all'interno di una società a responsabilità limitata (srl): di socio, che partecipa al capitale sociale
8 della srl e ne condivide i rischi e gli utili, detiene una quota di partecipazione variabile, che determina il suo peso decisionale all'interno della società con diritto di voto nelle assemblee dei soci e partecipazione alla gestione della srl;
oppure di lavoratore che svolge un'attività lavorativa subordinata a favore della srl, che può essere assunto come dipendente o come socio collaboratore e che riceve una retribuzione per il lavoro svolto, in base al contratto socio lavoratore srl stipulato.
Per essere socio e dipendente, il lavoratore: non deve fare parte dell'organo amministrativo (o nel caso in cui faccia parte, non deve avere il potere di interferire nelle decisioni); non deve essere socio di maggioranza. Se viene rispettato questo requisito, il socio può essere anche un lavoratore subordinato della Srl.
Rimangono fuori da quanto detto, ovviamente, i soci lavoratori nelle società cooperative, per i quali la duplice e contemporanea posizione di lavoratore dipendente e di membro della compagine sociale è espressamente ammessa dalla legge (L. n. 142/2001).
Nel caso in esame, ovvero di una società con due soci al 50% ciascuno, uno di essi – se non è anche l'amministratore – potrebbe essere dipendente (in quanto da solo non avrebbe la maggioranza della metà +1 necessaria per deliberare).
Parte ricorrente a fronte della contestazione dell' della qualità di socio e non CP_1 di lavoratore subordinato non ha però adeguatamente provato la natura subordinata del rapporto ovvero non ha dedotto, ne adeguatamente chiesto di provare (i capi di prova risultano generici - ragione per cui la prova orale non è stata ammessa) la distinzione tra l'attività lavorativa svolta come dipendente
(peraltro in ricorso deduce genericamente di svolgere le mansioni operaio mentre dalla documentazione allegata risulta essere assunta come impiegata amministrativa) e quella compiuta in qualità di socio, il rispetto del vincolo di subordinazione tipico del lavoratore dipendente e lo svolgimento della propria
9 attività sotto la direzione e il controllo dell'organo amministrativo della Srl, seguendo le direttive aziendali e gli orari di lavoro stabiliti (questi ultimi neppure indicati); non vi è traccia del pagamento di una retribuzione mensile e della formalizzazione di un contratto scritto che rispetti la normativa sul lavoro subordinato, compresa quella del CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) applicabile al settore in cui vanno precisati tutti gli elementi essenziali, a partire dall'entità della retribuzione (e dei suoi criteri di commisurazione) e dalla sede di svolgimento delle prestazioni lavorative, per arrivare agli orari, ai diritti e ai doveri del dipendente.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che "In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione diretta del lavoratore all'organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società,
l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione o non abbia dato prova
10 della subordinazione” (Cass. sent. n. 21759/2004 richiamata anche da
Cassazione civile, sez. trib., n. 36362/2021).
Nel caso in esame, incombeva sulla ricorrente l'onere di dimostrare non solo il concreto ed esclusivo svolgimento delle mansioni di assunzione, prettamente esecutive e prive di alcuna valenza gestoria, ma anche l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di altri soggetti, nonostante la propria qualifica di socio.
5.
Alla luce di siffatte emergenze appare legittimo il diniego dell' , con CP_1
conseguente rigetto del ricorso.
6.
Ricorrono giusti motivi stante la natura della controversia per dichiarare interamente compensate le spese di lite
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro- Dott.ssa Marina Campidoglio,- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 11/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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