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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 5416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5416 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere Relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.r.g. 4855/2022, riservata in decisione all'udienza del 18 giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., con ordinanza depositata il 18 giugno 2025 e comunicata in data 23 giugno 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] (CE) il 08.11.1994, c.f. Parte_2 C.F._2
, rappresentate e difese dall'Avvocato Menotti Madonna, c.f. ,
[...] CodiceFiscale_3
in virtù di procure in calce all'atto di appello, con domicilio eletto presso il suo studio in San
OL la Strada (CE) alla via Paul Harris n. 20, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_1
APPELLANTI
CONTRO
, c.f. , con sede in alla via Lubich n. 6, in persona Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato
FI CO, c.f. , giusta procura in calce alla comparsa di CodiceFiscale_4 costituzione e risposta del grado di appello ed in virtù del decreto di nomina n. 2 del 5 gennaio 2023, in atti, con domicilio eletto presso la propria sede, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: rovincia.caserta.it Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1416/2022, resa nel
- 1 - giudizio di primo grado avente n.r.g. 10290/2018, pubblicata il 15 aprile 2022 e non notificata, in materia di risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato il 14 novembre 2022 ed iscritto a ruolo in data
17 novembre 2022, e hanno impugnato la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1416/2022, pubblicata il 15 aprile 2022 e non notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, con la quale il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la loro domanda, condannandole, in solido tra loro, al pagamento, in favore della CP_1
, delle spese di lite, liquidate in € 1.848,63 per compensi, oltre rimborso spese
[...]
generali, nella misura del 15% sul compenso, IVA e c.p.a., come per legge, con distrazione, in favore dell'Avvocato Franco Corvino.
1.1. Hanno chiesto alla Corte l'accoglimento dell'appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata, di disporre le richieste C.T.U. tecnica e medica;
nonché l'accertamento e la declaratoria della responsabilità esclusiva della , quale ente Controparte_1
manutentore della strada, per il sinistro, oggetto di causa, e la conseguente condanna dello stesso al risarcimento, in loro favore, dei danni e delle lesioni subite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, così come quantificati con la documentazione in atti, o da determinare nella diversa somma che dovesse risultare a seguito di C.T.U.; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori, come per legge, con distrazione.
2. In data 24 gennaio 2023, si è costituita la , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, per la sua inammissibilità, improponibilità ed infondatezza, in fatto e diritto, e la conferma della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria;
è stata verificata la visibilità del fascicolo telematico del primo grado del giudizio, non essendo stato acquisito quello cartaceo.
3.1. All'udienza del 28 febbraio 2023, in cui erano presenti sia il procuratore delle appellanti che quello dell'appellata, la Corte ha rilevato la mancanza della prova informatica della notifica telematica dell'atto di appello.
In quella sede, l'Avvocato delle appellanti ha chiesto un termine per integrare la procura e per depositare la prova di tale notifica.
- 2 - La Corte, rilevato che la procura alle liti, rilasciata al procuratore delle appellanti, era redatta su supporto cartaceo, non congiunto materialmente ad alcun atto processuale e priva di riferimenti testuali al giudizio in oggetto, da ritenersi irrispettosa delle forme previste dall'art. 83, 3° co., c.p.c., ha invitato l'Avvocato delle appellanti al deposito di valida procura alle liti entro il termine perentorio del 31 marzo 2023.
In data 9 marzo 2023, il procuratore delle appellanti ha depositato valide procure alle liti e la prova della notifica telematica dell'atto di appello in formato .eml.
3.2. Riservata ogni statuizione sulle istanze delle appellanti in merito alle consulenze richieste, sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 18 giugno 2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
4.1. Le odierne appellanti hanno agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa della scorretta manutenzione del demanio stradale da parte dell'amministrazione competente.
ha dedotto di avere subito danni al veicolo Mercedes classe C 220 targato DR Parte_1
916 LJ e di avere riportato lesioni personali a seguito di un incidente Parte_2 verificatosi il 10 gennaio 2018, introno alle ore 15,00 circa, mentre percorreva la Strada
Provinciale S.P. Variante di Casapenna, quando alla guida della prefata Parte_2
autovettura, a causa dell'imprevedibile ed inevitabile insidia, costituita dalla disconnessione della pavimentazione stradale, si imbatteva con la ruota anteriore destra del veicolo in una buca profonda, perdendone il controllo e finendo fuori strada.
4.2. Si è costituita in giudizio la , impugnando la domanda attorea e Controparte_1
chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
4.3 All'udienza del 2 novembre 2021, il Tribunale, senza dare ingresso alle consulenze chieste dalle attrici, escussi due testimoni, ha trattenuto la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. Con la sentenza, oggi impugnata, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda, rigettandola.
- 3 - 5.1. Il giudice di prime cure ha rilevato che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito;
che tale responsabilità, di carattere oggettivo, si configura quando sussiste il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, e che il nesso di causalità dev'essere escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito.
Ha precisato che colui che assume di avere subito danni da una cosa in custodia, deve provare in giudizio solo l'esistenza del rapporto di causalità tra la cosa e l'evento, mentre il convenuto deve provare il caso fortuito, che potrebbe anche consistere nel fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno o nel fatto colposo dello stesso danneggiato. In altri termini, ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'art. 2051 c.c., precisando che il danneggiato può limitarsi a provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa e la sua verificazione e che l'ente, proprietario del bene, è tenuto a provare il caso fortuito. Ha evidenziato anche che, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea, che può essere determinata dal comportamento del danneggiato, si verifica il cd. fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno. Ha rilevato che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno dev'essere adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che, meno la stessa sarà pericolosa e più la situazione di pericolo potrà essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele, tanto più incidente dovrà considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, costituente fattore esterno causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa ed il danno e ad escludere la responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c..
Ha, dunque, precisato che il fatto che una persona agisca come membro di un determinato gruppo sociale comporta l'assunzione della responsabilità di sapere riconoscere ed affrontare determinati pericoli secondo lo standard di diligenza e di capacità del gruppo.
5.2. Tanto premesso in termini generali, il giudice di primo grado, considerate le caratteristiche e lo stato dissestato della strada e visti i danni subiti dal veicolo, ha ritenuto che il conducente del veicolo danneggiato avesse tenuto un comportamento non diligente.
Dalle rilevazioni della scatola nera installata sul veicolo di parte attrice, le cui risultanze sono state depositate in atti dalla stessa, ha appreso che l'incidente è avvenuto quando la
- 4 - vettura procedeva ad una velocità sostenuta, di circa 60 km/h. Ha poi osservato che le caratteristiche delle buche, grandi e poste quasi al centro della strada, come descritte dal verbale della e dalle riproduzioni fotografiche versate in atti, inducono a CP_1 escludere che la sconnessione del manto stradale avesse le caratteristiche fondanti una responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente preposto alla custodia, in quanto, con l'uso della diligenza media, una persona normalmente avveduta avrebbe potuto evitare l'incidente e, in ogni caso, limitarne le conseguenze.
Ha aggiunto che, in sede di sopralluogo, avvenuto in data 11 ottobre 2018, alla presenza del procuratore di parte attrice, è stato rilevato che il pericolo era adeguatamente segnalato con l'apposizione di cartelli stradali e, rispetto a quanto attestato in tale verbale, la parte attrice non ha mosso alcuna contestazione nel corso del processo. Ha, dunque, ritenuto evidente la sussistenza del cd. caso fortuito incidentale, consistente nella colpa esclusiva del danneggiato nella causazione del sinistro, evidenziando che il sinistro sarebbe stato evitabile dal comportamento prudente dell'attrice.
6. Vanno premesse alcune considerazioni processuali.
6.1. L'atto di appello è stato notificato in data 14 novembre 2022 all'appellata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, costituito nel primo grado del giudizio: Avvocato Franco Corvino, avv. rovincia.caserta.it; la notifica Email_3
non è andata a buon fine in quanto il massaggio è stato rifiutato dal sistema per l'indirizzo non valido. A ciò è seguita una seconda notifica, regolare, nello stesso giorno direttamente E a parte appellata all'indirizzo p.e.c. dell'ente: rovincia.caserta. nonché Email_4
all'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 all'indirizzo di posta elettronica certificata e Email_6
all'Avvocatura Distrettuale di Napoli, con sede in Napoli alla via Armando Diaz n. 11 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_7
6.2. L'appellata è stata convenuta dinanzi alla Corte distrettuale per il giorno 27 febbraio
2023 e l'appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 17 novembre 2022.
Va dunque dichiarata la valida instaurazione del contraddittorio (che ha anche provocato la costituzione della ) e la tempestività dell'impugnazione in quanto avvenuta CP_1
rispettando il termine di decadenza di sei mesi decorrente dal deposito della sentenza impugnata, ai sensi dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui
- 5 - all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2018.
6.3. L'appello è anche ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto declinato in motivi che attingono le statuizioni censurando il ragionamento posto a loro fondamento e proponendo le conclusioni ambite in loro riforma.
È dunque possibile accedere all'esame del merito.
7. Con il primo motivo di impugnazione, le appellanti hanno censurato la sentenza gravata per la sua erroneità, per il difetto di valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c.; per la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; per l'omessa considerazione delle risultanze derivanti dalle dichiarazioni dei testi escussi;
nonché per l'omessa valutazione delle risultanze probatorie derivanti dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto, nell'immediatezza del sinistro.
e hanno evidenziato che il Tribunale ha rigettato la loro Parte_1 Parte_2
domanda, ritenendo sussistente il caso fortuito, consistente nella colpa esclusiva del danneggiato nella causazione del sinistro per avere osservato un comportamento non diligente, denunciando che l'assunto, posto a fondamento della gravata sentenza, sarebbe illogico e frutto di una errata ed incompleta disamina delle risultanze processuali e della documentazione da loro depositata in atti. Hanno opinato una parziale ed incompleta disamina della documentazione, depositata in atti, così spiegando l'affermazione del
Tribunale contro cui sono insorte, secondo la quale le caratteristiche delle buche, grandi e poste quasi al centro della strada, escludono la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente preposto alla custodia della strada, potendo una persona di media diligenza evitare l'incidente e, in ogni caso, limitarne le conseguenze. A loro dire sarebbe stato sufficiente valutare il fascicolo fotografico redatto dai Carabinieri, accorsi nell'immediatezza dell'evento, per sconfessare tale assunto, atteso che le buche, presenti sul manto stradale, nel giorno e nell'ora del sinistro, come visibile dai fotogrammi allegati, non sarebbero state percettibili, poiché ricolme d'acqua a seguito di un forte temporale avvenuto il giorno precedente. Hanno evidenziato che il fascicolo fotografico redatto dai Carabinieri, oltre a ritrarre lo stato dei luoghi nell'immediatezza, sarebbe inoppugnabile, trattandosi di atto pubblico che fa piena prova, fino a querela di falso, e che i testi escussi hanno confermato che le buche, nel giorno del sinistro, erano ricolme d'acqua e, quindi, non visibili. Hanno ribadito che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le buche, pur essendo grandi
- 6 - e poste al centro della strada, non erano visibili poiché ricolme d'acqua; che, quindi, non può essere loro attribuita alcuna colpa;
che, trattandosi di buca non visibile, la loro condotta non configurerebbe il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., non potendo considerarsi imprevedibile ed inevitabile per l'Amministrazione il passaggio dei veicoli in quel tratto di strada.
Hanno richiamato giurisprudenza per la quale va ravvisata la responsabilità della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in caso di danno dovuto alla presenza sul manto stradale di una buca non visibile in quanto ricolma d'acqua e non segnalata. Hanno confutato l'affermazione del Tribunale secondo cui una persona di media diligenza avrebbe potuto evitare l'incidente e, comunque, limitarne le conseguenze, non potendo la stessa comprendere che la strada, ricoperta d'acqua, presentasse le disconnessioni. Hanno, quindi, denunciato errata disamina della fattispecie.
Le appellanti sono anche insorte contro l'affermazione del Tribunale secondo cui la conducente non avrebbe considerato la segnalazione del pericolo tramite l'apposizione dei cartelli stradali, attestata nel verbale di sopralluogo della redatto in Controparte_1
data 11 ottobre 2018. Hanno stigmatizzato che il prefato verbale data circa dieci mesi dal sinistro, avvenuto il 10 gennaio 2018, e che esso è un argomento di prova recessivo rispetto alle dichiarazioni dei due testi escussi e al verbale dei Carabinieri, giunti sul luogo dopo 10 minuti dal fatto. Hanno perciò denunciato l'illogicità della decisione basata sul verbale proveniente dalla stessa parte fuori da ogni contraddittorio, a seguito di un solitario sopralluogo, successivo rispetto all'evento. Hanno evidenziato che la conformazione della strada, data la distanza di tempo dall'evento, nei mesi successivi è stata certamente alterata, sia per il verosimile transito di mezzi pesanti, sia per i forti temporali. Hanno dunque opinato che la segnaletica stradale possa essere stata apposta solo dopo l'avvenuto sinistro e che la avrebbe dovuto dimostrare, con i propri archivi ed un Controparte_1
sopralluogo nell'immediatezza, e non a distanza di mesi, la presenza della cartellonistica stradale.
Hanno contrastato l'affermazione del Tribunale secondo la quale le istanti non avrebbero contestato il verbale di sopralluogo richiamando la regola per cui ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 45, 14° comma della legge n. 69/2009 che ha sostituito l'art. 115, 2° comma c.p.c., il principio di non contestazione troverebbe applicazione solo per i fatti primari, ossia per quelli costitutivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in
- 7 - giudizio, mentre per i fatti secondari, dedotti in mera funzione probatoria, essa integrerebbe solo un argomento di prova, ex art. 116, 2° comma c.p.c., per cui tali fatti potrebbero essere contestati per la prima volta anche nel giudizio di appello, come hanno effettivamente fatto.
In ragione di ciò hanno impugnato e disconosciuto il verbale di sopralluogo del 11 ottobre
2018 in quanto proveniente da una delle parti in causa e relativo allo stato dei luoghi risalente a diversi mesi dall'evento de quo.
Hanno rilevato che il Tribunale ha totalmente disatteso il verbale redatto dai Carabinieri, giunti nell'immediatezza dell'evento, omettendo qualsiasi riferimento ad esso relativo;
che tale documento, valido fino a querela di falso, descriverebbe esaustivamente il luogo del sinistro, riportandone i fotogrammi ed accertando la mancanza, su tale strada, della segnaletica stradale e che alla voce “segnaletica stradale” sarebbe evidenziata, in grassetto, la parola “nessuna”. A conferma della totale assenza di segnaletica, hanno dedotto che dal fascicolo fotografico, allegato al verbale, contenente i rilievi scattati al momento dell'intervento sul luogo del sinistro, non si rinverrebbero fotogrammi ritraenti la presenza di segnaletica stradale sulla pericolosa ed imprevedibile buca. Hanno, dunque, negato che la conducente del veicolo danneggiato sia stata edotta dell'insidia presente lungo la strada e che, pertanto, non poteva esserle attribuita una condotta non diligente.
A conferma della totale assenza della segnaletica, hanno, inoltre, richiamato le dichiarazioni dei due testimoni escussi che hanno escluso cartelli indicati il pericolo di quel tratto stradale.
Relativamente all'affermazione del Tribunale per cui dalla scatola nera sarebbe risultato che al momento dell'incidente il veicolo attoreo viaggiava alla velocità sostenuta, di circa 60 km/h, ne hanno ritenuto l'irrilevanza essendo essa ampiamente inferiore ai limiti previsti per quel tipo di strada. Hanno considerato che una eventuale violazione del limite di velocità sarebbe stato sanzionato dai Carabinieri giunti in loco laddove dal verbale in atti, totalmente pretermesso, alla voce “provvedimenti adottati” risulta che gli operatori hanno dichiarato che “al momento nessuna violazione C.d.S. contestata”.
8. Con il secondo motivo di gravame, e hanno censurato la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata per la sua erroneità, in quanto violativa degli artt. 112 e 360 c.p.c. nonché per l'omessa pronuncia e motivazione sulla richiesta di C.T.U. medica e di C.T.U. tecnica.
Hanno deplorato omessa pronuncia e vizio della motivazione su atti d'indagine indispensabili per la corretta decisione della causa. Hanno ribadito la richiesta
- 8 - d'ammissione di una C.T.U. medico legale per stimare le lesioni subite, dalla conducente
[...]
e di una C.T.U. tecnica per quantificare i danni riportati dal veicolo della Pt_2 Pt_1
, nonché per la ricostruzione cinematica dell'evento dall'analisi dello stato dei luoghi.
[...]
A conforto hanno richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto della relativa istanza, senza potersi limitare a disattenderla sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare.
9. I motivi – passibili d'essere trattati unitariamente – sono privi di fondamento.
9.1. Prendendo le mosse dalla natura oggettiva della responsabilità del custode e dalla distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, la Corte regolatrice, anche con recenti pronunce (Cassazione civile, sez. III, 9 giugno 2025, n. 15355; Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2023, n. 14228, in motivazione), ha riaffermato che il requisito legale “della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica,
“secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. I Supremi giudici hanno spiegato che “presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale entro cui correttamente il Tribunale ha sussunto la fattispecie, che devono essere provati dal danneggiato (Cassazione civile, sez. III, 8 luglio
2024, n. 18518; Cassazione civile, sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142) e che incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, impeditivo del diritto al risarcimento, che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendere quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (Cassazione civile, sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142 cit.). Da tempo la Corte regolatrice ha precisato che
“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio
- 9 - di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cassazione Sezioni Unite 30 giugno
2022, n. 20943 in cui è scritto che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo,
e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”).
Di tutto ciò il Tribunale ha tenuto conto nel licenziare la sentenza odiernamente impugnata la quale - per altro - è coerente anche con le ulteriori precisazioni mutuabili dai più recenti arresti di legittimità (a principiare dalle Sezioni Unite n. 20943/2022 sopravvenute alla sentenza appellata) per cui:
⎯ “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che essa non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
⎯ “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
⎯ il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, c.c., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
⎯ “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
- 10 - comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Tali principi non fanno torto alla natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. ad integrare la quale è utile la sola dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno: pur senza coinvolgere affatto la colpa del custode, il caso fortuito che interferisce con essa appartiene alla categoria dei fatti giuridici che operano senza l'intermediazione di alcun elemento soggettivo oppure, laddove sia integrato dalla condotta - causalmente rilevante in termini di esclusività o concorrenza - del danneggiato o di un terzo, alla categoria dei fatti umani in cui la colpa rilevante è quella del leso (Cassazione civile, sez. III, 24 gennaio 2024,
n. 2376; Cassazione civile, sez. III, 20 luglio 2023, n. 21675).
Ne consegue che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare per contrastare la domanda del danneggiato che abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso non può certo attenere alla propria assenza di colpa, ma deve piuttosto riguardare l'esistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, primo periodo, c.p., come causa esclusiva di tale evento.
Così si spiega l'indirizzo di legittimità per cui la condotta del danneggiato, nella motivata valutazione del giudice del merito, può assumere un rilievo causale meramente concorrente, tale da annettere ad essa una percentuale di danno e lasciandone altra aliquota al fatto della cosa, oppure raggiungere l'efficienza causale esclusiva. In tale seconda evenienza si verte quando per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, detta condotta di chi reclama un ristoro per sé si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.
In questa delicata e non sempre agevole formulazione del giudizio - di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato - il giudice del merito deve tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, senza incedere in apprezzamenti ulteriori sul contegno del danneggiato. Ciò vuol dignificare che il comportamento oggettivamente colposo della vittima del danno non deve ascendere fino ad atteggiarsi come abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile in quanto simile
- 11 - apprezzamento si porrebbe in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite della sentenza n. 20943/2022 già richiamata.
9.2. Volgendo alla valutazione del fatto di causa, risolvendo il quale il Tribunale ha ritenuto esistente il fortuito incidentale integrato dalla stessa condotta della conducente, vengono in rilievo tre circostanze:
⎯ la velocità di marcia del mezzo che la sua scatola nera ha attestato di 60 km/h;
⎯ la localizzazione delle buche in cui è finita l'automobile al centro della strada e la loro considerevole grandezza;
⎯ la segnalazione del pericolo attraverso i cartelli stradali che sono risultati posizionati in loco dal verbale di sopralluogo, ancorché d'epoca successiva al fatto.
Partendo dalla congiunta considerazione dei tre elementi il Tribunale ha espresso un giudizio di fatto sulla rilevanza causale del fatto delle danneggiate nel rispetto dei principi giuridici che ne costituiscono il fondamento e di cui si è detto al § 9.1..
Contro ciascuno di questi indicatori sono insorte e Parte_1 Parte_2
assumendo che:
- la velocità è stata adeguata e conforme ai limiti come dimostra la mancata elevazione di infrazioni al codice stradale dai Carabinieri intervenuti a rilevare il sinistro;
- le buche, ancorché effettivamente grandi e al centro del sedime stradale, erano occultate dall'acqua delle piogge copiose del giorno precedente;
- i segnali stradali sono stati rilevati nel sopralluogo eseguito dall'Amministrazione provinciale a diversi mesi dal fatto, non avendo della loro presenza riferito né i testimoni né i Carabinieri nel verbale.
Allo scrutinio della Corte territoriale le obiezioni di parte appellante non sono persuasive dell'errore valutativo che si adduce compiuto in prime cure.
La velocità accertata puntualmente dal rilevatore gps interno all'evento crash (60 km/h) non
è caduta sotto la percezione diretta dei militi intervenuti a sinistro già avvenuto per cui si spiega agevolmente il fatto che costoro, in assenza di materiale al momento disponibile, non abbiano contravvenzionato la . L'avere precisato di non avere “allo stato” Parte_2 rilevato infrazioni, riferendo anche di “altri accertamenti in corso”, non permette di escluderne la commissione. In ogni caso il giudice civile si è interrogato sulla velocità prudenziale o meno di una velocità comunque superiore al limite orario prescritto (50 km/h) con le condizioni di strada dissestata (a maggior ragione se con zone colme di acqua
- 12 - per le piogge recenti ancorché non in corso e con fanghiglia sul manto e segnatamente a bordo strada). La forza cinetica sprigionatasi dall'uscita di strada (oltre la semicarreggiata opposta rispetto a quella di percorrenza) e dall'arresto repentino è per altro confermata dall'apertura dell'air-bag e dalle conseguenze patite dalla carrozzeria (oltre che dalla meccanica, per la cui riparazione è stata preventivata una considerevole spesa) della vettura quali visibili nella fotografia allegata in atti.
L'orario del fatto (ore 15,00) con visibilità diurna e dunque da ritenere piena anche in mancanza di luce artificiale (i Carabinieri nel loro rapporto hanno segnalato tempo buono, con sole e sereno) avrebbe consentito di avvistare la vasta disconnessione stradale ancorché le grandi buche a centro e bordo della strada, visibili dal dossier fotografico dei Carabinieri in ampia parte della stessa, possano essere state colme di acqua, proprio come ritratta dalla fotografia distinta con la lettera A nella produzione di parte attrice di primo grado. La difformità cromatica dal manto stradale latistante ma asciutto e l'ampiezza dell'area sconnessa avrebbe dovuto suggerirne – ma anche proprio vederne - la presenza e far opportunamente decelerare nell'affrontare la zona interessata. A maggior ragione in quanto la banchina alla quota dei contigui fondi agricoli dalle fotografie dei Carabinieri risulta già interessata dal fango che ha, secondo quanto scritto dal rapporto, agevolato lo slittamento delle ruote facendo sì che la vettura della finisse prima contro un cordolo in c.a., e, Pt_1
superatolo, poi nel contiguo campo ove è stata rilevata in posizione di quiete.
Quanto al terzo argomento, nel motivo d'appello non è contrastata l'affermazione, per altro documentata dal verbale tratto, che il sopralluogo della che ha rilevato la presenza CP_1
dei cartelli avvertenti il pericolo di sconnessioni stradali (e non solo, anche di limite di velocità oraria e di pericolo generico per la presenza di accessi interpoderali in zona in cui si pratica agricoltura) sia stato redatto in modo congiunto e previo accordo telefonico (come si legge nella nota del settore viabilità della Provincia prot. n. 17801 del 13 marzo 2018) con la partecipazione in loco del legale delle allora attrici: Avvocato Lorenzo Cantiello. Tale circostanza, al di là delle riflessioni sul modo di interpretare l'art. 115 c.p.c. prima delle modifiche normative, dà una connotazione diversa al fatto che nulla sia stato opinato di contrario di quanto ivi riprodotto.
Ebbene, dal prefato verbale corredato da fotografie è emersa, come anticipato, l'esistenza della segnaletica verticale sul limite di velocità oraria e sulla condizione dissestata della strada per una serie di accessi poderali (che confermano la natura agricola della zona e
- 13 - dunque lasciano intendere il passaggio dei mezzi meccanici impiegati per la conduzione dei campi) e di “buche sulla carreggiata”. Non è stata offerta la prova (ma neanche allegata la circostanza) che l'apposizione di detta cartellonistica abbia seguito temporalmente l'evento di causa e che al gennaio 2018 non fosse presente affatto. L'omessa menzione dai testimoni
è particolare di scarsa rilevanza mentre l'indagine dei Carabinieri sembra dalle foto allegate limitata alla stretta zona del rilevato incidente.
9.3. Non è quindi affatto ha violato l'obbligo della motivazione che il Tribunale ha assolto traendo dal compendio istruttorio validi ed invitti argomenti per ritenere che il sinistro si è verificato con condizioni di visibilità ed avvistabilità non scadute e tali da ritenere esigibile dalla conducente una maggiore attenzione al momento della percorrenza con la vettura della una strada ripetutamente danneggiata dal transito di mezzi pesanti della quale Pt_1
l'ente proprietario ha anche segnalato la pericolosità e la necessità di percorrerla con cautela.
Neanche la prova testimoniale o il rapporto dell'Autorità intervenuta per i rituali rilievi può indurre a ragionare diversamente e a screditare il comportamento della a mera Parte_2 occasione indifferente sulla efficienza causale del fatto per restituire essa alla semplice custodia. Invero, gravi e convergenti elementi depongono esaustivamente nel senso di ritenere che ella non abbia osservato la normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, agevolmente scorgibile e altrettanto agevolmente evitabile senza alcun disagio, tale da assurgere essa stessa a causa del danno.
Del verbale si è già detto, come pure del vasto dossier fotografico accluso.
La prova testimoniale su cui evidentemente le appellanti confidano non contiene elementi utili ad una diversa soluzione del caso, senza che essi possano essere ovviati da una consulenza cinematica di cui con ragione il Tribunale non ha avvertito la necessità, disponendo d'ogni capacità valutativa e critica per scrutinare il fatto. Intanto i due testimoni non sono stati indicati dai Carabinieri sopraggiunti a poca distanza temporale dall'evento, laddove la consolidata giurisprudenza richiamata dalla difesa di parte appellata e che il
Collegio condivide ha indicato nella tempestiva loro identificazione argomenti per apprezzarne la sincerità e credibilità. Ad ogni modo, e , fratelli CP_2 CP_3
viaggianti in una stessa vettura dalla quale avrebbero osservato l'evento occorso alla
[...]
, escussi in prime cure, non hanno indicato il punto preciso del sinistro che hanno Pt_2 restituito in maniera alquanto generica e talora addirittura discordante, il che pone dubbi sulla reale conoscenza dei fatti da parte loro. La prima ha dichiarato: “in quel momento non
- 14 - pioveva ma nei giorni precedenti aveva piovuto”, mentre ha indicato la pioggia CP_3
caduta nelle ore precedenti (ma i Carabinieri hanno riferito della giornata assolta, come già detto). ha poi riferito che “la Mercedes finiva con la ruota destra nella buca che era CP_2 posta lungo il margine destro della strada. Preciso che lungo il margine destro della simi-carreggiata vi è un rialzo in cemento. Fuoriuscita dalla buca la Mercedes sbandava ed andava a finire sull'altra semicarreggiata finendo nella parte sterrata. La macchina si fermava”. Ha invece dichiarato
: “finiva in una buca posta al lato destra della semicarreggiata, sbatteva contro il CP_3 cordolo posta sulla stessa semicarreggiata, perdeva il controllo del veicolo e finiva sulla semicarreggiata opposta”. Naturalmente le impressioni dei testi sulla visibilità o meno della buca non sarebbero mai spendibili come prove nel giudizio.
Ebbene, dagli atti dei Carabinieri si evince che l'autovettura è finita nel campo agricolo opposto, oltre la semicarreggiata opposta, dopo avere superato un cordolo, il che depone ancora una volta per l'eccessiva velocità di marcia, sicuramente oltre al limite orario segnalato e non prudenziale per i luoghi.
10. Ne consegue, in una alla superfluità anche della consulenza medico-legale che avrebbe costituito inutile aggravio di costi ed energie processuali, che va confermato il rigetto della domanda attorea.
Le spese in favore di parte appellata seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando il D.M. 147 del 13 agosto 2022 vigente al tempo della decisione ma graduandone la misura rispetto al parametro in ragione della limitata attività resa necessaria dalla riproposizione delle medesime questioni su cui si è già ampiamente discusso nel precedente grado.
11. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
- 15 - la Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
1416/2022, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna le appellanti in solido alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della nella misura che indica in € 1.930,00 per compensi Controparte_1
professionali oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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