Sentenza 28 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/12/2022, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/12/2022
N. 02068/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01223/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2018, proposto da
Associazione Sfl Oxford, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47 Rgt Fanteria 4;
contro
Miur - Ufficio Scolastico Regionale Puglia, non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del provvedimento del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 0018895 datato 29 giugno 2018, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, con cui è stata respinta l'istanza avanzata dall'Associazione s.f.l. “Oxford” avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento della parità scolastica a decorrere dall'anno 2018/2019 della scuola secondaria di 1° grado da attivare in Lecce alla via Adriatica, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quello oggi impugnato e in particolare delle note prot. n. 13849 del 9.5.2018 e prot n. 16324 del 31.5.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 novembre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame l’Associazione SFL Oxford impugna il provvedimento di cui in epigrafe, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha negato il riconoscimento della parità a decorrere dall’anno scolastico 2018/19 della Scuola Secondaria di Primo Grado da attivarsi in Lecce presso la sede della ricorrente.
La ricorrente svolge attività didattica articolata in asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria tutte in regime paritario, oltre a corsi di inglese e di lingua straniera riconosciuti a livello internazionale.
Con istanza del 29 marzo 2018 la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della parità scolastica per l’attivazione di un nuovo corso di scuola secondaria di primo grado a decorrere dall’ a.s. 2018/2019, allegando documentazione, tra cui la pianta planimetrica dell’edificio scolastico.
L’U.S.R. con nota del 9 maggio 2018 richiedeva integrazione documentale e in particolare una pianta planimetrica di tutti i locali adibiti ad uso scolastico con distinta indicazione delle aule e dei servizi da adibire a scuola secondaria di primo grado e di quelli viceversa utilizzati per la scuola primaria e la scuola dell0infanzia; richiedendo altresì certificato di agilità dei locali con indicazione della specifica destinazione d’uso a scuola secondaria di primo grado, nonché il certificato di idoneità igienico sanitaria per i medesimi locali, nonché infine certificato di prevenzione incendi, elenchi del personale docente e non docente, nomina del coordinatore didattico, elenco degli arredi e delle attrezzature.
La ricorrente riscontrava la predetta richiesta di integrazione documentale con nota del 23.5.2018, allegando tavola completa di tutto il plesso e rappresentando che tutti i fabbricati risultano avere destinazione urbanistica ad attività scolastica.
Per il resto la ricorrente contestava che in ragione dell’attività svolta e del numero contenuto nei limiti delle cento persone l’immobile non era soggetto al controllo di prevenzione incendi.
In esito a tale interlocuzione interveniva l’impugnato decreto di reiezione della domanda di riconoscimento della parità scolastica.
La ricorrente deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, contraddittorietà e illogicità manifesta, assumendo tra l’altro che nei medesimi locali si svolge da tempo attività didattica di scuola dell’infanzia e scuola primaria, non ravvisandosi sostanziale differenza rispetto all’attività scolastica secondaria di primo grado, quanto meno ai fini dell’idoneità dei locali, con conseguente non necessarietà di un certificato di agibilità con indicazione della specifica attività didattica; con pari argomentare la ricorrente contesta la necessarietà di certificazione igienico-sanitaria ulteriore e diversa da quella già in suo possesso con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado, atteso che il Comune di Lecce, ad esempio, ha rilasciato il certificato di idoneità igienico-sanitaria unitario e non differenziato anche per la scuola secondaria di secondo grado.
Si è costituito in giudizio l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 24 novembre 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ai sensi del D.M. 83/2008 (par. 3.4) l’istanza di riconoscimento della natura paritaria deve essere proposta entro il 31 marzo dell’anno scolastico precedente l’avvio delle attività richieste unitamente agli allegati espressamente previsti dal successivo par. 3.6; e ciò al fine di consentire all’Amministrazione di provvedere sull’istanza entro il termine del 30 giugno.
Il termine di tre mesi previsto dal par. 4.1. deve intendersi necessario e sufficiente per adottare la finale determinazione e le presupposte verifiche solo a condizione che la documentazione trasmessa in allegato entro il 31 marzo risulti completa di tutti gli allegati previsti.
Come si evince dagli atti, viceversa, la ricorrente non ha allegato alla domanda di riconoscimento tutta la documentazione necessaria, prodotta solo successivamente a seguito di apposita nota interlocutoria e di integrazione documentale.
Peraltro la documentazione e gli allegati successivamente prodotti dalla ricorrente con nota acquisita al protocollo il 23 maggio 2018, è risultata comunque, ad un successivo esame, non idonea a colmare le lacune documentali.
Ed invero nella nota di riscontro, la ricorrente espressamente dichiara “ sarà presentata al Comune di Lecce la richiesta del permesso di costruire il cui inizio è stimato per la fine dell’anno scolastico in corso, e per concludersi entro il 3 settembre 2018, ovvero prima dell’inizio dell’a.s. 2018/2019. Per quanto sopra detto, in seguito all’ultimazione dei lavori, sarà richiesto un nuovo certificato di idoneità igienico sanitaria, il certificato di prevenzione incendi e la relativa agibilità dei locali che lo scrivente avrà cura di fornirvi, unitamente alla nuova planimetria dello stato dei luoghi, comunque prima dell’inizio dell’a.s. 2018/2019 ”.
Quanto sopra evidenziato comprova il mancato possesso dei requisiti documentali e sostanziali, invece necessari per il conseguimento dell’autorizzazione come scuola paritaria.
Deve aggiungersi che l’elenco degli allegati di cui al par. 3.8 del D.M. citato deve ritenersi tassativo e tale da non consentire ulteriori e alternative modalità di prova del possesso dei requisiti richiesti.
Il ricorso va dunque respinto risultando l’impugnato provvedimento del tutto immune dai denunciati vizi.
Ricorrono tuttavia ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO