Articolo 1511 del Codice civile
Articolo 1469 quaterArticolo 1469 sexies
Versione
19 aprile 1942
Art. 1511.

(Denunzia nella vendita di cose da trasportare).

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualita' apparenti decorre dal giorno del ricevimento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente